Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 541 del 30 ottobre 1981 - Resoconto

OGGETTO N. 541/81 - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI SANITARIE PREVISTE DALLE LEGGI 30 MARZO 1971, N. 118; 26 MAGGIO 1970, N. 381 E 27 MAGGIO 1970, N. 382".

Presidente - Il disegno di legge n. 315 è corredato dai pareri favorevoli dell'Assessorato alle Finanze e della Commissione Permanente per la Sicurezza Sociale.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza sociale, Rollandin intende illustrarlo? Ne ha facoltà.

Rollandin (UV) - Non penso che abbia bisogno di grosse illustrazioni. Si tratta solo di un aggiornamento del capitolo, cioè la somma disponibile in questo capitolo per il pagamento di questi compensi che andranno prossimamente rivisti.

Presidente - È aperta la discussione generale sul disegno di legge n. 315.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Péaquin; ne ha facoltà.

Péaquin (UV) - Certamente non mi dilungherò. Avevamo già dato il nostro parere favorevole nella passata discussione in questo Consiglio in cui il disegno di legge fu rimandato indietro per alcune osservazioni. A noi pare che alcune di quelle osservazioni non siano molto approfondibili. Condividiamo quanto detto nella relazione, ci pare infatti abbastanza chiaro che quanto detto nell'art. 14, "la riforma sanitaria", in modo particolare proprio alla lettera "q", che "gli accertamenti aspettino", era doverosa, dato che dal primo agosto le competenze sono passate alle Unità Sanitarie Locali, questa rettifica; non abbiamo pertanto difficoltà ad approvare questo disegno di legge.

Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'art. 1:

Art. 1

Ai componenti delle Commissioni sanitarie previste dalle leggi 30 marzo 1971, n. 118; 26 maggio 1970, n. 381; 27 maggio 1970, n. 382, per l'accertamento, rispettivamente, dell'invalidità civile, del sordomutismo e delle condizioni visive, salvo le esclusioni previste dalle leggi, è corrisposto con decorrenza dal 1° gennaio 1981 un gettone di presenza di L. 10.000 lorde per ogni giornata di seduta nonché un compenso lordo di L. 1.000 per ogni soggetto visitato.

Ai componenti delle Commissioni sanitarie predette, non aventi l'abituale domicilio nel Comune sede della Commissione, è corrisposta una indennità di eccesso per chilometro percorso, pari a un quinto del costo di un litro di benzina super.

Presidente - Pongo in votazione l'art. 1 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 2:

Art. 2

Il quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, come modificato dall'art. 9 della legge regionale 12 dicembre 1975, n. 43, è abrogato.

Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, è abrogato.

Presidente - Pongo in votazione l'art. 2 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 3:

Art. 3

Alla liquidazione dei compensi dovuti sino al 31 luglio 1981 provvede la Regione, mediante imputazione della relativa spesa, valutata in lire sette milioni, al capitolo 39400 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981, che presenta la necessaria disponibilità.

Dalla data dell'effettivo esercizio delle funzioni in materia sanitaria, da parte dell'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta e cioè dal 1° agosto 1981, alla liquidazione dei compensi provvede l'U.S.L. medesima, la quale farà fronte alle relative spese, valutate per il periodo dal 1° agosto 1981 al 31 dicembre 1981, in lire cinque milioni ed in lire dodici milioni annui dal 1° gennaio 1982, con la quota del fondo sanitario nazionale assegnato alla Regione, ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e devoluta all'Unità Sanitaria Locale.

Presidente - Pongo in votazione l'art. 3 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 4:

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Presidente - Pongo in votazione l'art. 4 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Il Consiglio è chiamato a votare per votazione segreta sul complesso della legge.

Esito della votazione a scrutinio segreto:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.