Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 543 del 30 ottobre 1981 - Resoconto

OGGETTO N. 543/81 - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MAGGIORE SPESA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1972, N. 35 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RECANTI NORME PER L'ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE MEDIANTE CONCESSIONE DI UN ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO AI CIECHI CIVILI".

Presidente - Anche questo disegno di legge ha il parere favorevole dell'Assessorato alle Finanze, della Commissione Affari Generali e della Commissione per la Sicurezza Sociale.

Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità ed Assistenza sociale, Rollandin per l'illustrazione, ne ha facoltà.

Rollandin (UV) - La spiegazione dell'aumento che ha portato a questo nuovo disegno di legge di rifinanziamento è illustrato nella relazione, ed è causato dal meccanismo che prevede l'aumento dovuto alla perequazione automatica delle pensione INPS. La stessa procedura è prevista per la legge che segue, ed ha portato all'aumento di questo assegno integrativo per i nefropatici cronici per cui si prevede che ci sarà un adeguamento e una modifica che tiene conto della pensione minima erogata dall'INPS.

Presidente - È aperta la discussione; nessuno chiede la parola? Ci sono dichiarazioni di voto? Pertanto, si passa all'esame dell'articolato. Dò lettura dell'art. 1:

Art. 1

Per l'applicazione della L.R. 31/8/1972, n. 35 e successive modificazioni, recanti norme per l'assistenza integrativa regionale mediante concessione di un assegno di accompagnamento ai ciechi civili, è approvata la maggiore spesa annua di L. 25.000.000.

Presidente - Metto in votazione l'art. 1 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Dò lettura dell'art. 2:

Art. 2

L'onere di L. 25.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 41250 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 e sul corrispondente capitolo del bilancio per gli esercizi successivi.

Alla copertura di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981; per gli anni 1982-1983 con la disponibilità relativa "Sicurezza Sociale - 2.2. Assistenza Sociale" del bilancio pluriennale 1981-1983; per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Gli aumenti previsti dall'art. 2 della legge regionale 27.12.1977, n. 74, concernenti l'adeguamento dell'assegno per perequazione automatica alle pensioni INPS di cui all'art. 19 della legge 30.4.1969, n. 153 e all'art. 8 della legge 3.6.1975, n. 160, saranno determinati con legge di approvazione del bilancio.

Presidente - Pongo in votazione l'art. 2 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Dò lettura dell'art. 3:

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Capitolo 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) L. 25.000.000

Variazioni in aumento

Capitolo 41250 - Spese per l'assistenza integrativa regionale mediante concessione di un assegno di accompagnamento ai ciechi civili (L.R. 31.8.1972, n. 35; L.R. 20.12.1973, n. 37; L.R. 6.8.1974, n. 31; L.R. 27.12.1977, n. 74) L. 25.000.000

Presidente - Pongo in votazione l'art. 3 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Dò lettura dell'art. 4:

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Presidente - Pongo in votazione l'art. 4 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Il Consiglio è chiamato a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.

Esito della votazione a scrutinio segreto:

Presenti: 25

Votanti: 25

Favorevoli: 24

Contrari: 1

Il Consiglio approva.