Oggetto del Consiglio n. 768 del 4 luglio 2019 - Resoconto
OGGETTO N. 768/XV - Interpellanza: "Effettuazione di controlli in merito al rispetto della normativa, da parte della Società Inva, nell'adozione di bandi di gara per gli anni 2016/2019".
Distort (Presidente) - Punto 41 all'ordine del giorno. Per l'esposizione la parola alla proponente collega Spelgatti.
Spelgatti (LEGA VDA) - Viste le tabelle pubblicate sul sito di Inva nella sezione "Trasparenza" relative ad avvisi e bandi di gara per gli anni 2016, 2017, 2018 e parte del 2019, ricordate le direttive ANAC e il decreto legislativo n. 50 del 2016 in materia di affidamenti diretti e di principio di rotazione, con questa iniziativa chiediamo: se sia stato effettuato un controllo relativo al rispetto della normativa citata nel caso di specie; in caso affermativo, quali siano stati gli esiti e, in caso contrario, se il Governo regionale intenda procedere con i relativi controlli.
Presidente - La parola all'Assessore Testolin.
Testolin (UV) - Gli interpellanti chiedono appunto: "se sia stato effettuato un controllo relativo al rispetto della normativa citata nel caso di specie; in caso affermativo, quali siano gli esiti; in caso contrario, se il Governo regionale intenda procedere con i relativi controlli".
La disciplina delle società pubbliche è oggi interamente contenuta nel decreto legislativo n. 175 del 2016 del Testo unico in materia di società, il cui articolo 1, comma 3, prevede che le società pubbliche sono soggetti di diritto privato equiparati in determinati settori a pubbliche amministrazioni da parte del legislatore. Questa equiparazione comporta che alla società partecipata, almeno per il segmento in cui la stessa opera come una pubblica amministrazione, dovranno applicarsi pertanto le norme di diritto pubblico. La società Inva è qualificabile come società in house ai sensi del Testo unico all'articolo 2, lettera o). La Regione - come evidenziato dagli uffici competenti - esercita sulla società in house il controllo analogo configurato in termini diversi e più intensi rispetto ai consueti controlli societari quale attività di controllo forte che si traduce in un potere di direzione e coordinamento e supervisione dell'attività. In particolare il controllo è esercitato al tempo stesso sugli organi e sugli atti: sugli organi, nel senso che la Regione ha il potere di nomina e revoca quantomeno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo e, sugli atti, nella misura in cui la Regione, oltre al potere di direttiva e di indirizzo, deve avere anche il potere di autorizzare quantomeno tutti gli atti più significativi della società e, in generale, gli atti più qualificanti della gestione che non si risolvono in meri atti ordinari o burocratici. Pertanto il controllo generale sul rispetto delle norme nello specifico delle modalità di affidamento dei contratti, trattandosi di attività ordinaria, non deve essere esercitato dal socio Regione, ma ricade nella società stessa che, in particolare nell'articolazione della propria organizzazione, ha individuato un ufficio competente per gli acquisti e ha disciplinato le modalità di acquisizione dei beni dei servizi e delle forniture.
Si rammenta altresì che, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del suddetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, le società in house per l'acquisto di beni, servizi e lavori sono tenute ad applicare il Codice dei contratti pubblici e, di conseguenza, gli obblighi da esso derivanti, al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese. Inoltre, nel rispetto dell'articolo 22, la società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo la previsione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Infine, in tema di controlli occorre segnalare che non c'è stato alcun rilievo da parte del Collegio sindacale di cui all'articolo 2403 del Codice civile che attribuisce il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul concreto suo funzionamento.
Pertanto, stante la presenza di controlli interni da parte di Inva e la non obbligatorietà degli stessi da parte del socio, non si ritiene opportuno esercitare ulteriori forme di controllo, che peraltro avrebbero come unico effetto quello di appesantire i procedimenti amministrativi senza migliorare la trasparenza già garantita dalla normativa e dalla sua corretta applicazione, come detto. Si ritiene infine opportuno evidenziare come con questa iniziativa voi chiediate delle informazioni anche relativamente al 2018 o comunque ad anni precedenti, quando la Consigliera interrogante peraltro rivestiva la carica di Presidente della Regione e nulla di diverso era stato fatto in tal senso rispetto a questo argomento. In una sorta di continuità crediamo quindi che le cose siano state fatte correttamente.
Presidente - La parola alla collega Spelgatti per la replica.
Spelgatti (LEGA VDA) - Allora io vi sollevo un problema non da poco. Giusto a titolo esemplificativo - perché sicuramente noi abbiamo analizzato alcuni dati, ma se ci si mette poi a controllare gli altri bandi di gara e gli altri contratti credo che il risultato possa essere similare -, abbiamo preso i bandi di gara e i contratti degli anni 2018, 2017, 2016 e 2015 relativi ai servizi di fornitura di personale interinale. Vediamo che dal 2015 in avanti soltanto due società hanno avuto gli affidamenti diretti. Stavo per dire che hanno vinto, ma in realtà non hanno vinto proprio niente, perché vengono fatti solo ed esclusivamente degli affidamenti diretti.
Come lei giustamente ha detto, gli affidamenti diretti si possono fare, ma vale il principio di rotazione e poi, ovviamente, gli affidamenti diretti non devono essere un modo per bypassare i limiti delle soglie, nel senso che ci deve essere l'affidamento diretto se si sta sotto soglia, ma non si possono fare una quantità enorme di affidamenti diretti sotto soglia per lo stesso identico oggetto, perché altrimenti questa è una palese illusione della normativa, come giustamente indicato anche da tutte le direttive dell'ANAC. Allora, se noi andiamo a guardare ed estrapoliamo questi dati, vediamo gli importi di aggiudicazione. Gli importi di aggiudicazione per il 2015 relativi a due società parlano soltanto di 2.700 euro e di 1.600 euro, quindi due affidamenti sotto soglia di banalissimo importo. Passiamo al 2016: ad una sola società troviamo la bellezza di cinque affidamenti sotto soglia, tutti a 39 mila euro, tranne una a 34 mila euro, e arriviamo però all'importo di 190 mila euro. Senonché, passando all'anno successivo, al 2017, troviamo due società differenti e la bellezza di dieci affidamenti sotto soglia, tutti per importi che si aggirano tra i 39, 29 e 13 mila euro, con un totale che ammonta a 350 mila 84 e 47 euro di importi di aggiudicazione. Ma attenzione, dal 2017 al 2018 abbiamo il boom, perché di affidamenti sotto soglia ne abbiamo una pagina intera e arrivo a dirvi direttamente qual è l'importo: 1 milione 399 mila e 828,24 euro di affidamenti sotto soglia. Sono quindi affidamenti diretti, tutti per importi appunto molto bassi, e tutti fatti esclusivamente a due sole società differenti, senza principio di rotazione.
Direi che questa è una violazione di tutte le normative grossa come una casa. Ovviamente Inva non ha fatto tutte le procedure che dovevano essere fatte per legge e ha violato palesemente tutte le regole facendo affidamenti sotto soglia. Ripeto: dal 2015 dove c'era un importo la cui richiesta era inferiore ai 5 mila euro, siamo arrivati a 1 milione e 400 mila euro di affidamenti sotto soglia, una cosa veramente incredibile!
La cosa poi più divertente è che, visto che questi dati ovviamente si trovano sul sito della "Trasparenza", è interessante anche guardare come si cerca di eludere la possibilità di fare la ricerca mettendo l'oggetto del contratto, perché poi vengono cambiati semplicemente i nomi in maniera tale che su Internet, dal momento stesso in cui si fa la ricerca e si mette la chiave di ricerca, la questione possa essere bypassata affinché non vengano fuori le altre voci. Allora si passa da dire: "fornitura di personale interinale", oppure "servizio di fornitura di personale interinale", "servizi di somministrazione del personale", "servizio di fornitura del personale interinale", "fornitura di lavoro interinale". Ogni volta cambia qualche cosa, ogni volta viene cambiata un pochino la stringa in maniera tale che perlomeno le voci, all'interno della ricerca, vengano magari fuori limitatamente. Direi che questa è una cosa che dovrebbe finire direttamente poi anche in altri palazzi; come minimo, direi che Inva debba essere richiamata e che la Regione debba fare qualche cosa a fronte di una violazione così palese di tutte le norme.