Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 509 del 28 ottobre 1981 - Resoconto

OGGETTO N. 509/81 - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE N. 80/666 DEL 24 GIUGNO 1980 E DELLA LEGGE 1° AGOSTO 1981, N. 423. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 1978, N. 49. INDENNITÀ COMPENSATIVA ANNUA".

Presidente - Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Marcoz, per illustrare l'argomento, ne ha facoltà.

Marcoz (UV) - Se con la direttiva n. 80/666 e con la legge dello Stato del 1/8/81 si modificavano alcune delle precedenti direttive CEE e precisamente la 268/75 e la 352/76 dello Stato, anche la L.R. n. 49 di recepimento di queste due direttive deve essere modificata, cioè viene soppressa la passata dizione "Unità di Conto" e sostituita con quella di "ECU" e viene modificato l'importo, in quanto in base all'ultima valutazione della lira del 1° gennaio 1981, l'ECU corrisponde a £ 1217,64, quindi l'importo massimo che la CEE con questa direttiva approva per la compensazione, per il bestiame e per ogni ettaro di terreno, dalle precedenti £ 55.000 sale a £ 118.111. Di conseguenza, come Regione abbiamo recepito questa direttiva, senza però per il momento modificare l'importo di £ 55.000, che sarà - vista la modifica della Lira - portato a £ 65.000. Se noi - intendo noi come direttiva - dovessimo affrontare la spesa, dovremmo sostenere una spesa globale di ca. £ 1 miliardo e 700 milioni, mentre oggi spendiamo £ 850.000.000. Non sappiamo ancora quanto verranno incontro lo Stato e la CEE per sopperire a questa Unità di Conto, per cui in attesa che si pronunci la CEE, si pronunci lo Stato, in base alle scelte politiche che la Regione vorrà fare in merito, come Giunta abbiamo ritenuto di pagare per l'81 la stessa cifra predisposta prima. Per il nuovo bilancio dell'82, ci sarà da fare una scelta politica per vedere se dovremo accollarci la maggiore spesa di ca. £ 150.000.000 a carico della Regione, oppure una parte di questo contributo verrà finanziato da Bruxelles oppure dallo Stato.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Cout, ne ha facoltà.

Cout (PCI) - Vi confesso che andare a districarsi in mezzo a tutte queste disposizioni CEE, leggi statali e regionali che interessano questo problema, è un'impresa - almeno per me - abbastanza ardua. Da quello che sono riuscito a capire, vanno bene le proposte di modificazione portate dalla Giunta; spero solo che con il prossimo anno in qualche modo si riesca a coprire il disavanzo. L'importante per gli agricoltori della Valle d'Aosta è di avere questo disavanzo che mi auguro venga sanato il più presto.

C'è una cosa che non ho capito bene e non so neanche come possa essere superata, però penso che il problema possa essere posto comunque. Nell'ultima direttiva della CEE, quella del 24/6/1980 che modifica la precedente n. 268/75, per quanto riguarda la dimensione minima della superficie, viene abbassato il limite per il Mezzogiorno, per le Regioni ed i dipartimenti d'oltre mare da 3 ettari a 2 ettari. Infatti all'art. 1, punto 2°, la modifica CEE precedente viene modificata e si dice all'art. 6, 1° paragrafo, al comma inserito dopo il 1°: "Tuttavia nelle Regioni del Mezzogiorno comprese le isole e nelle Regioni dei dipartimenti d'oltremare la superficie utile e minima per azienda è fissata a 2 ettari". Nella nostra legge che dovremo modificare, all'art. 2 rimane purtroppo che - in riferimento agli artt. 5-6-7 della direttiva CEE - le condizioni richieste per accedere alle indennità compensative annue sono che vengano coltivati dei terreni e vengano condotte delle aziende agricole a qualsiasi titolo (proprietari, coltivatori, etc.) aventi una superficie agraria utilizzabile di almeno 3 ettari. Penso che se per il Mezzogiorno, le isole è stato abbassato il limite, questo sia dovuto al fatto che ci sono delle aziende così spezzettate da lasciare al di fuori della possibilità di accedere al contributo un grandissimo numero di agricoltori e che questo ragionamento tanto più o quanto meno possa essere valido anche in Valle d'Aosta. Certo non possiamo uscire dalla direttiva CEE, però vorrei chiedere se da parte dell'Assessorato tale questione si è tenuta presente e se è stata fatta presente alla CEE e se si è avuta risposta al riguardo. Potrebbe costituire un grosso motivo di modifica in una prossima direttiva della CEE, e da parte nostra - almeno per quanto ne ho capito - mi pare ci siano tutti gli interessi a spingere affinché anche gli agricoltori che non posseggono 3 ettari, ma ne hanno almeno 2, - e ve ne sono tantissimi in Valle d'Aosta - vi possano accedere.

Presidente - Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Marcoz, ne ha facoltà.

Marcoz (UV) - Per rispondere brevemente al Consigliere Cout il quale non si ricorda più che due anni fa abbiamo fatto la proposta di ridurre il limite minimo di 3 ettari e che tale proposta ci fu bocciata dalla CEE, mentre fu approvata la legge per le due isole. Come mai non si sa. Abbiamo superato questa difficoltà facendo la legge 50 della Regione con la quale abbiamo risolto il problema di cui parlava il Consigliere Cout.

Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato.

Dò lettura dell'art. 1:

Art. 1

Gli importi unitari per UBA e per ettaro, nonché gli importi totali massimi per azienda agricola della indennità compensativa indicati nei punti a) e b) dell'art. 3 della legge 28 luglio 1978, n. 49, restano in vigore.

La dizione UC (Unità di conto) indicata nella legge 28 luglio 1978, n. 49, è soppressa e sostituita dalla ECU (European Currency Unit).

Gli importi massimi unitari per UBA e per ettaro della indennità compensativa annua sono elevati a 97 ECU.

La Giunta regionale, tenuto conto delle assegnazioni effettuate dallo Stato e dalle disponibilità finanziarie di bilancio potrà stabilire, di anno in anno, importi per UBA e per ettaro della indennità compensativa anche in misura diversa da quella indicata nel citato art. 3 della legge 28 luglio 1978, n. 49 sempreché ciò avvenga nel rispetto del limite massimo di cui al comma precedente.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 1 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 2.

Art. 2

Per il calcolo dell'indennità compensativa annua, nelle zone definite dall'art. 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva CEE n. 268/75, sono prese in considerazione anche le vacche da latte indipendentemente dalle restrizioni previste dall'art. 6, comma terzo della legge 20 maggio 1976, n. 352.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 2 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Metto in approvazione la legge nel suo complesso per votazione segreta.

Esito della votazione segreta:

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.