Oggetto del Consiglio n. 717 del 13 giugno 2019 - Verbale
Oggetto n. 717/XV del 13/06/2019
APPROVAZIONE DI MOZIONE: "ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA REGISTRAZIONE NEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) DELLE PERSONE INTERESSATE".
Il Vicepresidente FARCOZ dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto, presentata dai Consiglieri MINELLI e BERTIN e iscritta al punto 6 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra la Consigliera MINELLI.
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Si dà atto che dalle ore 18,15 assume la presidenza il Vicepresidente DISTORT.
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Interviene la Consigliera PULZ.
Replicano l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, BACCEGA, e la Consigliera MINELLI.
IL CONSIGLIO
- ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: trentadue);
APPROVA
la sottoriportata
MOZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
RICORDATO che la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (DAT) è entrata in vigore il 31 gennaio 2018;
CONSIDERATO che:
- tale legge, nel rispetto degli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e degli artt. 2, 4 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, stabilendo che – tranne nei casi espressamente previsti dalla legge – nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata;
- in tale contesto l’art. 4 della legge stabilisce che "ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari", indicando altresì un fiduciario che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie;
- il fiduciario deve essere persona maggiorenne e accettare la nomina sottoscrivendo le DAT. In caso di rinuncia, o di sopravvenuta incapacità o di decesso del fiduciario, le DAT mantengono validità e il giudice tutelare nomina un amministratore di sostegno;
EVIDENZIATOche le DAT devono essere redatte per atto pubblico, o per scrittura privata autenticata, ovvero consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio di Stato Civile del comune di residenza che provvede all’annotazione in apposito registro;
SOTTOLINEATO che in Valle d'Aosta le norme stabilite dal CELVA rendono la procedura per depositare le DAT in Comune notevolmente complessa: infatti esse vanno accompagnate da un ulteriore modulo concordato fra il CELVA e i Comuni, anch’esso firmato dai due fiduciari, accompagnato da fotocopia della loro carta di identità.
Le DAT vengono infine consegnate in busta chiusa vidimata dall'ufficio che rilascia una ricevuta;
RICORDATO che l’accesso a tali atti depositati negli uffici comunali diviene in pratica impossibile dal venerdì sera al lunedì mattina, rendendone impossibile l’acquisizione in caso di urgenza;
RICHIAMATO che il comma 7 dell’art. 4 della legge 219 stabilisce che "le Regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica, o il Fascicolo Sanitario Elettronico (n.d.r.: entrambi in uso nella nostra Regione), possono con proprio atto regolamentare la raccolta di dati delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati ?";
RILEVATO che il 2 aprile, su AgendaDigitaleEu, la testata di riferimento per le tematiche riguardanti il Digitale e la Pubblica Amministrazione, è stato pubblicato un articolo sul Fascicolo Sanitario Elettronico, in cui la Valle d'Aosta viene portata ad esempio, quale realtà che ha saputo utilizzare in modo ottimale tale strumento, al fine di contenere i costi, migliorare i servizi e razionalizzare i processi, garantendo al contempo un altissimo grado di protezione dei dati sanitari;
PRESO ATTOche la Regione Puglia con Legge regionale 21 gennaio 2019, n. 1 "Disposizioni per l’attuazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219" ha stabilito all’art. 3 che: "Le disposizioni anticipate di trattamento di tutti i cittadini residenti in Puglia sono registrate con apposito codice sul fascicolo sanitario elettronico (FSE)";
RICHIAMATA la competenza primaria in materia sanitaria della Valle d'Aosta;
IMPEGNA
il Governo ad attivare le necessarie procedure per la registrazione nel Fascicolo Sanitario Elettronico delle DAT depositate, curando la tutela della riservatezza di tali dati e, solo in caso di incapacità di autodeterminazione del soggetto, la loro apertura da parte delle strutture sanitarie che lo hanno in cura.
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