Oggetto del Consiglio n. 664 del 22 maggio 2019 - Verbale

Oggetto n. 664/XV del 22/05/2019

APPROVAZIONE DI MOZIONE: "ADOZIONE DI UN PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE E TRIBUNALE DI AOSTA PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3/2013 IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA".

Il Presidente RINI dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto, presentata dai Consiglieri MANFRIN, LUBOZ e SAMMARITANI e iscritta al punto 15 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra il Consigliere MANFRIN.

Intervengono la Consigliera PULZ, l'Assessore alle opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica, BORRELLO, che propone un emendamento, e il Consigliere MANFRIN, d'accordo con l'emendamento.

IL CONSIGLIO

- con l'emendamento presentato dall'Assessore BORRELLO;

- con voti favorevoli trentadue (presenti: trentatré; votanti: trentadue; astenuta: una, la Consigliera PULZ);

APPROVA

la sottoriportata

MOZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

RICORDATE:

- l'interpellanza inerente le politiche abitative, discussa il 6 febbraio 2019;

- la necessità, emersa durante il dibattito, di affrontare l'annoso problema della presenza, negli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Valle d'Aosta, dei nuclei che abbiano adibito l'alloggio assegnato ad attività penalmente rilevanti o che abbiano tenuto comportamenti socialmente pericolosi per l'incolumità pubblica;

- le disposizioni della legge regionale n. 3/2013, che disciplina la materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e che prevede, all'art. 42, alcune cause di decadenza, e più precisamente:

"1) la decadenza dall'assegnazione è dichiarata dal Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario o i componenti il nucleo familiare:

a) abbiano perduto i requisiti indicati all'articolo 39 o non abbiano presentato, entro il termine stabilito dall'ente gestore, la documentazione richiesta per la relativa verifica;

b) abbiano ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnato;

c) non abitino stabilmente nell'alloggio assegnato, pur avendone la residenza anagrafica, o ne mutino la destinazione d'uso, ovvero non lo abbiano occupato stabilmente nei termini di cui all'articolo 31, commi 5 e 6;

d) abbiano adibito l'alloggio ad attività penalmente rilevanti;

e) tengano comportamenti socialmente pericolosi per l'incolumità pubblica;

f) non rispettino, reiteratamente, i regolamenti e le norme di comportamento stabilite dagli enti gestori;

g) non abbiano rilasciato l'alloggio di edilizia residenziale pubblica precedentemente occupato a titolo di locazione, qualora beneficiari di nuova assegnazione o destinatari di un provvedimento di cambio di alloggio.";

EVIDENZIATI i punti d) ed e);

RICORDATA la necessità di dare piena applicazione ai punti summenzionati, vista la numerosa quantità di segnalazioni pervenute, così come espresso in aula anche dall'Assessore regionale alle opere pubbliche, e restituire gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai locatari meritevoli, rispettosi delle leggi, premiando e promuovendo così i comportamenti virtuosi;

CONSIDERATA l'esigenza di disporre dei necessari dati, reperibili solo per mezzo di una stretta collaborazione con il Tribunale di Aosta, per l'adempimento dei citati punti, in maniera organica;

IMPEGNA

l'Assessore competente:

- a invitare l'ARER a prendere contatti con il Tribunale di Aosta, per valutare la predisposizione di un protocollo di intesa fra i due enti per individuare i locatari che abbiano integrato le fattispecie di cui alla legge 3/2013, art. 42 lettere d) ed e).

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