Oggetto del Consiglio n. 502 del 19 marzo 2019 - Verbale

Oggetto n. 502/XV del 19/03/2019

REIEZIONE DI MOZIONE: "IMPEGNO PER LA REVOCA DEL MANDATO CONFERITO AD UN LEGALE ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E SOSTITUZIONE CON UN LEGALE INTERNO ALLA MEDESIMA".

Il Presidente RINI dichiara aperta la discussione sulla mozione indicata in oggetto, presentata dai Consiglieri SAMMARITANI, SPELGATTI, MANFRIN, DISTORT, AGGRAVI, LUCIANAZ, LUBOZ, GERANDIN, BERTIN e MINELLI e iscritta al punto 6 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra il Consigliere SAMMARITANI.

Replica il Presidente della Regione FOSSON.

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Si dà atto che dalle ore 16,26 assume la presidenza il Vicepresidente DISTORT.

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Replicano i Consiglieri BERTIN e SAMMARITANI.

Prende la parola, per dichiarazione di voto, la Consigliera RINI (astensione).

Replicano i Consiglieri MANFRIN e SPELGATTI.

Prendono la parola, per dichiarazione di voto, le Consigliere NASSO (favorevole) e PULZ (favorevole).

Replica il Consigliere GERANDIN.

Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri SAMMARITANI (favorevole), MORELLI (astensione) e BIANCHI (astensione).

IL CONSIGLIO

- con voti favorevoli quindici (presenti: trentatré; votanti: quindici; astenuti: diciotto, i Consiglieri BACCEGA, BAROCCO, BERTSCHY, BIANCHI, BORRELLO, CERTAN, CHATRIAN, DAUDRY, FARCOZ, FOSSON, MARQUIS, MORELLI, NOGARA, RESTANO, RINI, ROLLANDIN, TESTOLIN e VIÉRIN);

NON APPROVA

la sottoriportata

MOZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

PRESO ATTO della delibera n. 90 del 25 gennaio 2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto alla nomina di un legale del libero foro di Torino per tutelare l'immagine della Regione Valle d'Aosta, nell'ambito delle indagini in corso nel procedimento penale denominato GEENNA da parte della la DDA di Torino;

CONSIDERATO che la Regione Valle d'Aosta si è dotata di un ufficio legale che vede attualmente in forza tre avvocati abilitati alla difesa della Regione, in sede civile, penale e amministrativa, e regolarmente iscritti al foro di Aosta (albo speciale dei difensori dipendenti della Pubblica Amministrazione) che non hanno alcuna limitazione nel patrocinare, in qualsiasi sede giudiziaria, la P.A. da cui dipendono e che nella sopra richiamata delibera non emergono motivazioni in cui si dia atto della loro impossibilità e/o incapacità a svolgere l'incarico in questione;

PRESO ATTO dell'impegno di spesa deliberato, pari a complessivi 14.591,20 euro;

RICORDATA la norma di cui all'art. 7 comma 6 del d.lvo 165/2001 che testualmente dispone:

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica , ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

RICHIAMATA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Personale delle Pubbliche Amministrazioni n. 2/2008 in relazione alla L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) che chiariva quanto segue:

L'ulteriore precisazione operata dal legislatore, circa la necessità di una "particolare e comprovata specializzazione universitaria", operata dall'articolo 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007, ponendo l'accento sull'elevata competenza e coordinata con il presupposto dell'assenza di competenze analoghe in termini qualitativi all’interno dell'amministrazione fa ritenere impossibile il ricorso a qualsiasi rapporto di collaborazione esterna per attività non altamente qualificate, con la conseguente illegittimità di qualsiasi tipologia di contratto stipulato in violazione di tali presupposti, rafforzando, pertanto, quanto già indicato alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 7, citato.

Per quanto concerne il requisito della particolare professionalità l'utilizzo dell'espressione "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria" deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l’oggetto dell’incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale. Conseguentemente le amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore. Peraltro, il riferimento all’esperienza ed alla particolarità della competenza, che deve essere coerente con l’oggetto dell'incarico, e la necessità di una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi, portano a considerare la necessità di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse. Tale modifica precisa quindi quanto già ricavabile dall'articolo 7, comma 6 del testo previgente che comunque faceva riferimento a prestazioni altamente qualificate per qualsiasi forma di collaborazione autonoma a prescindere, come più volte ricordato, dal contenuto della stessa.

In tutti gli altri casi si dovrà ricorrere, principalmente, alle risorse interne alle amministrazioni o ad altri istituti, quali le assegnazioni temporanee di personale da altre amministrazioni, o valutare, con l’opportuna prudenza, l’eventualità di ricorrere a strumenti diversi, quali gli appalti di servizi;

RICHIAMATO il documento facente parte delle Linee Guida ANAC n. 12 del 2018 in tema di affidamento dei servizi legali che, fra l'altro recita:

L'affidamento a terzi dei servizi legali è possibile, inoltre, sempre che non siano presenti idonee professionalità all’interno della stazione appaltante medesima. A tal fine, l’ente è tenuto a operare preliminarmente una ricognizione interna finalizzata ad accertare l’impossibilità, da parte del proprio personale, a svolgere l’incarico.

Rientra nelle migliori pratiche per l’affidamento dei servizi legali di cui all’articolo 17 del Codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti?(omissis)

L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubbliciè possibile, nel rispetto dei principi recati dall’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre.

(omissis)

L'affidamento diretto può ritenersi inoltre conforme ai principi di cui all’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l’affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante;

EVIDENZIATO l'orientamento giurisprudenziale contabile (Corte Conti reg. sez. giurisd. - 17/02/2015, n. 117) che ha sancito quanto segue:

In applicazione del principio di buon andamento della p.a. di cui all'art. 97 Cost. (che esige che l'Ente pubblico, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, deve avvalersi, in via prioritaria, del proprio personale e delle proprie strutture),l'art. 7 d.lg. n. 29 del 1993 (come modificato dal d.lg. n. 546 del 1993) consente incarichi (o consulenze) solo in presenza di specifiche condizioni, quali straordinarietà ed eccezionalità delle esigenza da soddisfare, carenze di struttura,carattere limitato nel tempo e oggetto circoscritto dell'incarico; su tale base, deve ritenersi che costituisce danno erariale l'esborso sostenuto dall'Ente pubblico per effetto del conferimento di incarichi senza alcuna precisazione in merito alla esistenza o meno, all'interno dell'Ente, di personale in grado di svolgerli, alla individuazione dei criteri di scelta e al carattere eccezionale degli incarichi medesimi;

RITENUTO opportuno, anche al fine di evitare il maturare di un possibile danno erariale a carico della Giunta Regionale, revocare l'incarico de quo agitur;

IMPEGNA

il Governo regionale, attraverso il suo Presidente, a revocare il mandato al difensore esterno alla struttura regionale ed a sostituirlo con un legale interno all'amministrazione.

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