Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 488 del 7 marzo 2019 - Resoconto

OGGETTO N. 488/XV - Interpellanza: "Interventi per garantire il libero accesso agli atti amministrativi della Giunta regionale".

Rini (Presidente) - Alla presenza di 29 Consiglieri possiamo iniziare i lavori di questo pomeriggio.

Siamo al punto n. 38 dell'ordine del giorno. Le collègue Bertin a demandé la parole pour l'illustration.

Bertin (RC-AC) - Questo è un argomento al quale nel tempo ho dato una certa importanza per la trasparenza, che è uno degli elementi principali del buon funzionamento di una democrazia, ed è sempre, con il passare degli anni, anche in ragione delle nuove tecnologie, un elemento fondamentale. Stiamo parlando del caso specifico della pubblicazione delle delibere, degli atti amministrativi dell'Amministrazione regionale che recentemente sono stati sottratti all'accesso diretto da parte di tutti, creando un disagio notevole, oltre che impedire ai cittadini di sapere quello che l'Amministrazione fa. Ripeto: la trasparenza è un elemento fondamentale anche per impedire la corruzione e gli sprechi, bisogna che tutti sappiano cosa fa l'Amministrazione. Questo nuovo intervento dell'Amministrazione regionale nell'oscurare l'accessibilità diretta ai cittadini è francamente qualcosa che ha stupito tutti. Già nel tempo vi erano stati alcuni cambiamenti nell'accessibilità diretta, l'ultima volta si è ridotta ai cinque anni e già di per sé non si capiva la ragione. Tutte le Regioni italiane, peraltro, da questo punto di vista, sono pienamente trasparenti, basta fare un giro tra le varie Regioni italiane e ce ne possiamo rendere conto facilmente. Lo stesso Comune di Aosta per rimanere qui vicino, ha un'accessibilità diretta alle proprie delibere. È un fatto che, oltre che infastidire, crea dei problemi pratici anche ai piccoli imprenditori, piuttosto che l'associazione o chiunque altro ha necessità, per ragioni di lavoro e non solo, di accedere a questa banca dati, che, lo ripeto, deve essere una banca dati pubblica per favorire la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali. Questa novità introdotta di recente, che si rifà a una legge in questo senso legata alla privacy, ha degli effetti estremamente negativi e il fatto che siamo solo noi ad avere avvicinato in questo modo la nuova normativa non può che lasciarmi piuttosto perplesso. Andiamo alle domande di questa interpellanza: quali siano gli impedimenti legislativi o tecnici a un libero accesso da parte di tutti alle attività dell'Amministrazione regionale; se questo limite introdotto quest'anno è temporaneo e in generale qual è in prospettiva la volontà dell'Amministrazione regionale in questo settore.

Presidente - Per la risposta, la parola al Presidente Fosson.

Fosson (GM) - Le assicuro che l'ultima cosa che a noi interessa è oscurare la trasparenza ma le leggi impongono di rispettare anche la privacy e quindi il rispettare la dignità di ogni persona. Per dare una risposta completa, è necessaria una premessa al fine di ricordare che il principio di trasparenza amministrativa è un principio in continua evoluzione, proprio anche in funzione di quello che diceva lei, dei nuovi mezzi di comunicazione, che è passato dalla semplice accessibilità dei documenti della pubblica amministrazione alla più completa disponibilità dei dati stessi, grazie anche all'evoluzione di strumenti informatici e di internet. Si è passati cioè dalla possibilità per i cittadini di accedere ai documenti amministrativi mediante richiesta all'obbligo per le amministrazioni di pubblicare sui siti internet istituzionali tutta una serie di informazioni relative all'organizzazione amministrativa e all'impiego delle risorse pubbliche. Il concetto di democrazia e di libertà è sempre più legato alla necessità di rispetto della privacy, che è il rispetto della persona. Dalla legge n. 241 del 1990 e nell'ordinamento valdostano la legge n. 51 del 1999, recante: "Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione", si arriva alla legge n. 190 del 2012 in cui la trasparenza amministrativa diventa strumento giusto per arginare la corruzione. A questo punto però emergono i primi problemi tra trasparenza intesa come accessibilità totale e tutela della riservatezza delle persone, per cui emerge la necessità di riordinare gli obblighi di pubblicità, riordino che avviene con il decreto legislativo n. 33 del 2013, poi modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016, che stabilisce quali sono i dati e i documenti anche contenenti dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Rispetto a quando abbiamo parlato l'altro giorno, c'è una novità in questo senso: la sentenza della Corte costituzionale n. 20, che è stata pubblicata qualche giorno fa, cioè il 21 febbraio 2019, che cerca di bilanciare in modo proporzionato le due esigenze contrapposte: la tutela della riservatezza delle persone e la trasparenza amministrativa. È stata ben ricostruita appunto in questa sentenza che ho visto ieri che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che imponevano l'obbligo di pubblicare i dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici e meglio ancora chiarendo i limiti che incontra il principio di trasparenza proprio a salvaguardia della riservatezza dei dati personali. Di nuovo, rispetto al nostro discutere, c'è questa sentenza del 21 febbraio del 2019, limiti che la Corte costituzionale ha definito, anche alla luce del nuovo regolamento europeo, quello di cui abbiamo parlato l'altra volta, in materia di protezione dei dati personali applicabili in tutti gli Stati membri dell'Unione dal 25 maggio 2018 nell'esigenza di un preciso bilanciamento tra principio di trasparenza e diritto alla riservatezza dei dati personali, precisando che la trasparenza non prevale automaticamente sulla protezione dei dati personali. È questa legge dell'Unione che ha indotto a introdurre nella finanziaria di dicembre questa norma di cui dirò adesso. Le pubbliche amministrazioni in questa legge europea devono pertanto evitare di pubblicare informazioni che contrastino con il diritto alla tutela dei dati personali in quanto non hanno alcun effetto positivo sul diritto dei cittadini a essere informati. Al riguardo la Corte dice: "senza selezione delle informazioni idonee a raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge, il rischio è quello di generare opacità per confusione". Questa recente sentenza della Corte - che penso sia l'organo più oggettivo su questo e che abbia a cuore sicuramente la trasparenza ma anche il rispetto delle persone - continua poi dicendo: "che la libera rintracciabilità su internet dei dati personali pubblicati non favorisce la corretta conoscenza della condotta della pubblica amministrazione e dell'utilizzo di risorse pubbliche ma rischia invece di consentire il reperimento casuale di dati personali stimolando forme di ricerca ispirate unicamente all'esigenza di soddisfare mere curiosità ", le cito letteralmente quanto dice la Corte. Mi scusi questa premessa ma era necessaria per chiarire la complessità del quadro normativo in cui si muove l'Amministrazione regionale. Le altre Amministrazioni si stanno tutte muovendo in questo senso.

Per quanto riguarda la prima domanda: "quali siano gli impedimenti legislativi o tecnici ad un libero accesso...", la risposta è che si tratta di una questione normativa. Tutti ci ricordiamo che qua in Valle abbiamo preceduto i tempi perché il Garante per la protezione dei dati personali ha comminato alla Regione delle sanzioni per un ammontare complessivo di 120 mila euro nell'ambito di un procedimento sollevato da un dipendente regionale, esponente politico aostano, relativo alla pubblicazione di una deliberazione della Giunta regionale adottata peraltro a sua tutela riguardante la sua posizione lavorativa. La questione è attualmente in Corte di cassazione ma il punto importante è che ci sono motivazioni legislative alla base di quanto introdotto da quella legge regionale che abbiamo votato a fine dicembre in cui molte norme derivavano ed erano state condivise anche da ricerche e da proposizioni dell'altro Governo e accettate dal nuovo Governo, tant'è vero che in questa legge approvata a dicembre del 2018 vi fu il voto favorevole di 28 Consiglieri in quest'aula, proprio perché essi hanno riconosciuto la necessità di operare il bilanciamento richiamato dalla Corte europea tra principio di trasparenza e diritto alla riservatezza e di evitare quelle sanzioni che sono molto preoccupanti. Non ha stupito tutti questo cambiamento quindi se lo abbiamo votato in 28, chiaramente il mettere a punto una situazione successiva richiede qualche adattamento. In particolare la nuova disciplina regionale prevede l'obbligo di pubblicare tutti gli atti dell'Amministrazione regionale per 15 giorni nell'Albo notiziario, ad eccezione di quelli contenenti dati particolari: quelli, ad esempio, concernenti lo stato di salute per i quali la normativa statale impone un divieto esplicito di diffusione. Decorsi i 15 giorni, gli atti che non contengono dati personali restano pubblicati e liberamente conoscibili, mentre quelli che li contengono sono pubblicati con gli estremi identificativi: data, numero e oggetto e diventano conoscibili nel loro contenuto integrale a richiesta dei cittadini mediante accesso documentale o generalizzato. Restano fermi anche per oltre 15 giorni gli obblighi di pubblicazione degli atti per i quali, pur contenendo dati personali, la legge ne prevede l'obbligatoria pubblicazione. Il riferimento principale in questo caso è il decreto legislativo n. 33, che indica quali atti: incarichi di collaborazione o consulenza, atti di concessione, contributi, affidi di lavoro, forniture, che devono essere sempre pubblicati. L'Amministrazione li deve pubblicare nella sezione: "Amministrazione trasparente" rendendoli conoscibili per cinque anni dalla loro adozione.

Se la limitazione è temporanea... la situazione attuale è temporanea, nel senso che il rispetto delle norme prima richiamate impone di limitare la divulgazione di dati personali per cui occorre disporre di un applicativo per la gestione delle deliberazioni dei provvedimenti dirigenziali che permetta di selezionare gli atti che, una volta trascorsi 15 giorni di pubblicazione all'Albo notiziario della Regione, possono essere mantenuti integralmente accessibili. Allo stato attuale l'applicativo per la gestione delle delibere non consente ancora questa operazione, da qui la modifica della legge regionale n. 25 del 2010 al fine di dare piena attuazione alla nuova disciplina europea in materia di protezione dei dati personali (Regolamento comunitario 679 del 2016) ed evitare l'insorgere di nuovi contenziosi con il Garante per la protezione dei dati personali.

Ad ogni modo la revisione dell'applicativo per la gestione delle deliberazioni era già avviata da tempo - l'applicativo risale al 1999 - per tener conto delle problematiche ed esigenze che si sono manifestate nel corso degli anni. Gli uffici stanno già operando con INVA per completare in tempi brevi questa revisione anche per avere nuove e più adeguate modalità di pubblicazione degli atti.

Terza domanda: "se è intenzione di garantire in tempi brevi...", eccetera. Approfitto della terza domanda per alcune precisazioni: intanto va detto che gli uffici devono entrare in una nuova cultura amministrativa. L'Amministrazione deve "scrivere" i propri atti inserendo solo i dati personali necessari ed evitando di riportare i dati cosiddetti "eccedenti" in ossequio ai principi di minimizzazione, di proporzionalità che il nuovo regolamento europeo impone nel trattamento dei dati personali. In secondo luogo i cittadini e gli altri soggetti interessati devono modificare il loro approccio alla ricerca degli atti amministrativi. Tutta una serie di atti - solo per fare un esempio: varianti a piani regolatori, modulistica varia, linee guida - sono liberamente accessibili, potranno essere reperiti nelle relative pagine tematiche del sito internet.

In terzo luogo la conoscibilità degli atti amministrativi (i contenuti, i dati personali) è comunque garantita attraverso la pubblicazione per 15 giorni all'albo, la pubblicazione successiva degli estremi degli atti e la disciplina del diritto di accesso documentale e dell'accesso civico generalizzato. In quarto e ultimo luogo va ribadito, anche per non generare confusione, che la trasparenza dell'azione amministrativa è assolutamente garantita in quanto, come detto, gli obblighi di pubblicazione previsti dalla norma vigente, in particolare dal decreto n. 33 del 2013, sono assolutamente rispettati. Nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale sono infatti pubblicati tutti i dati e le informazioni che il decreto legislativo individua come di obbligatoria pubblicazione. Tutte le informazioni necessarie per conoscere l'attività amministrativa della Regione sono e restano pertanto a disposizione di chiunque ne abbia interesse. Questa norma però salvaguardia in modo preciso - normato anche da questa ultima sentenza - il rispetto dei dati personali.

Dalle ore 16:04 assume la presidenza il Vicepresidente Distort.

Distort (Presidente) - Per la replica, la parola al proponente, il Consigliere Bertin.

Bertin (RC-AC) - Dalla sua animata risposta mi pare di intravedere un rimpianto per quel rapporto tra amministratore e amministrati che è degli anni Settanta. Il problema di fondo è che va bene la privacy ma l'intervento della Regione su questo aspetto è stato il solito intervento eccessivamente zelante. In effetti, tutte le altre Regioni non hanno ancora intrapreso quest'applicazione ossequiosa di questa legge, che, tra l'altro, non è così vincolante come, tra l'altro, lei ha anche evidenziato. Come si risponde? Si toglie tutto oltre i 15 giorni e poi vediamo. Cerchiamo invece di fare il possibile per togliere giustamente tutti i riferimenti personali alla privacy dei cittadini. Già in passato l'Amministrazione regionale ha voluto "sfidare" il Garante della privacy per una questione riguardante un dipendente e si è presa, come ha citato anche lei, 120 mila euro di multa. Il problema non è i singoli casi che riguardano la privacy: è organizzare in modo diverso questo processo che permetta comunque un'accessibilità totale e diretta da parte dei cittadini senza filtri e altre questioni. Stiamo andando con le nuove tecnologie verso un'altra dimensione del rapporto amministrati e amministratori nella quale vi è in tutte le democrazie moderne il tentativo di coinvolgere i cittadini nei processi, si parla di open government, un'azione iniziata da tutte le democrazie occidentali, da Obama in particolare, una decina di anni fa e portata avanti dalle altre Amministrazioni, nel senso di promuovere la partecipazione dei cittadini in un rapporto di trasparenza e di responsabilizzazione che può essere utile per diminuire gli sprechi ed evitare la corruzione. Va pensata proprio in questo rapporto di collaborazione e di trasparenza tra amministrati e amministratori, è lì che bisogna trovare un rapporto e nuove tecnologie devono essere indirizzate. In questo senso l'atteggiamento con il quale si risponde a questa necessità in questo caso è sbagliato: "facciamo in fretta e poi vediamo, chiudiamo tutto e poi vediamo"; cerchiamo al contrario di approfittare di quelle giuste... i vincoli posti dalla normativa... facciamo non per limitare le cose ma per avere un approccio diverso, e mi pare francamente che non ci siamo.