Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 432 del 30 settembre 1981 - Resoconto

OGGETTO N. 432/81 - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "INDENNITÀ MENSILE DI ALLOGGIO CORRISPOSTA AL PERSONALE FORESTALE NON FRUENTE DI ALLOGGIO GRATUITO IN CASE FORESTALI".

Presidente - Il disegno di legge n. 292 ha parere favorevole sia della Commissione Affari Generali in data 30/7 che dell'Assessorato alle Finanze.

Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Marcoz, ne ha facoltà.

Marcoz (UV) - Brevemente in quanto la relazione è già abbastanza esplicativa: su richiesta di diverse Stazioni Forestali si è provveduto a fare questo disegno di legge per adeguare l'indennità corrisposta attualmente a forfait alle guardie forestali che non usufruiscono dell'alloggio della Regione, in quanto questa non corrisponde molte volte al canone effettivamente versato.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Martin.

Martin (UVP) - Solo un chiarimento: le guardie forestali che usufruiscono dell'indennità se non possono usufruire gratuitamente dell'alloggio, debbono risiedere nel luogo dove si trova la Caserma oppure possono risiedere anche in Comuni diversi?

Presidente - Ha chiesto di parlare l'Assessore Marcoz, ne ha facoltà.

Marcoz (UV) - Stamani parlavo appunto con il Maresciallo di Pont St. Martin che è l'unico ad aver trovato un alloggio a Pont St. Martin, mentre degli altri quattro forestali, uno abita a Verrès, uno a Chambave vicino a Châtillon, l'altro addirittura ad Aosta, perché a Pont St. Martin non sono riusciti a trovare un alloggio.

Dovrebbero restare nella circoscrizione dove devono prestare servizio, ma non potendo stare in mezzo alla strada per il momento stanno dove sono.

È auspicabile che anche nel Comune di Pont St. Martin vada avanti il progetto di un'area - che è già stata predisposta - dove dovrebbero sorgere servizi vari ed anche una Caserma forestale.

Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'art. 1:

Art. 1

L'art. 2 della legge regionale 19/12/1978, n. 66 è così modificato: "Al personale indicato nel penultimo comma dell'art. 47 della legge regionale 11/11/1977, n. 66, viene corrisposto mensilmente il rimborso del canone effettivamente pagato per l'alloggio.

Tale rimborso è liquidato dall'Assessorato Agricoltura e Foreste su presentazione da parte degli interessati della ricevuta comprovante il pagamento del canone, previo parere di congruità dei canoni stessi espresso dall'Ufficio Demanio e Patrimoni dell'Assessorato alle Finanze, all'atto della stipulazione del contratto di affitto".

Presidente - Metto in approvazione l'art. 1 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 1 (Viberti)

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 2.

Art. 2

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, già finanziati con l'art. 4 della legge regionale 19/12/1978, n. 66, graveranno sull'istituendo capitolo 21460 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 2 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 1 (Viberti)

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 3.

Art. 3

Gli oneri derivanti dalla presente legge saranno determinati a partire dal 1982 con la legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 7/12/1979, n. 68.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 3 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 1 (Viberti)

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell'art. 4.

Art. 4

Al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981 sono apportate le seguenti variazioni.

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 20900 - Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente £ 15.000.000

Variazione in aumento

Cap. (di nuova istituzione) 21460 - Rimborsi canoni affitto al personale forestale non fruente di alloggio in caserma £ 15.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Presidente - Metto in approvazione l'art. 4 testé letto.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 1 (Viberti)

Il Consiglio approva.

Presidente - Il Consiglio è chiamato a votare per scrutinio segreto sul complesso della legge.

Votazione a scrutinio segreto

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Maggioranza: 14

Favorevoli: 23

Astenuti: 1 (Viberti)

Contrari: 2

Il Consiglio approva.