Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 202 del 29 aprile 1981 - Resoconto

OGGETTO N. 202/81 - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1980, N. 2: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA VALLE D'AOSTA PER LA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE".

Presidente - La parola all'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Rollandin, per la relazione.

Rollandin (UV) - Il provvedimento riguarda un aspetto specifico del funzionamento dell'Unità Sanitaria Locale che dal 1° maggio finalmente dovrebbe entrare nel pieno dell'attività, in quanto in tale data saranno trasferite ufficialmente tutte le competenze, essendo ormai approvati dall'Assemblea e dagli Organi competenti e vistati dagli Organi di Controllo tutti gli atti necessari per il suo funzionamento. Nel contempo l'avvenuta approvazione della legge sui servizi permetterà di dare anche all'interno dell'Unità Sanitaria Locale quell'organizzazione che è necessaria per permettere l'attuazione definitiva.

Nel momento in cui questi organismi si accingono ad operare a tempo pieno era necessario rivedere quanto era previsto per le indennità ai componenti, in relazione al fatto che nella legge non si era tenuto conto del fatto che l'indennità per gli Assessori comunali e per coloro che ricoprono altre cariche chiaramente sono poco remunerative, per cui chi si trovava dimezzata questa indennità in relazione a quella, minima, che veniva al livello comunale, non era in grado di svolgere o almeno di svolgerlo questo lavoro, a tempo pieno, avendone l'indennità confacente.

È stato quindi previsto questo provvedimento, che è stato illustrato anche in Commissione, e in Commissione sono stati fatti dei rilievi in rapporto alle cifre e la richiesta di sapere se i componenti erano d'accordo o meno. Io mi sono premurato di trasmettere tale richiesta al Presidente, e la risposta è stata affermativa. Pertanto queste nuove indennità sono considerate sufficienti a tener conto delle distanze e dell'impegno che viene portato, tenuto conto che i rappresentanti, provenendo dai singoli Distretti, devono coprire delle distanze che, in relazione alla morfologia della nostra Valle, sappiamo essere molto difformi e quindi notevolmente varie anche come impiego di tempo.

Dalla considerazione di queste esigenze è scaturito questo articolo unico che tiene conto di quanto ho detto e che quindi dovrebbe essere sufficiente a coprire le difformità o comunque le inadeguatezze che erano presenti nella legge n. 2.

Presidente - È già stato detto dall'Assessore che la Commissione ha espresso parere favorevole a questo disegno di legge, del quale do lettura:

ARTICOLO UNICO

Alla legge regionale 22 gennaio 1980, n° 2, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Il secondo, terzo ed ultimo comma dell'art. 15 sono così sostituiti:

"Al Presidente dell'Assemblea generale dell'associazione compete un'indennità di carica mensile lorda pari al 30% dell'indennità spettante ad un componente di comitato di gestione. L'ammontare di tale indennità può essere modificato, con decreto del Presidente della Giunta regionale - su conforme deliberazione della Giunta stessa, in rapporto alle funzioni esercitate dall'associazione dei Comuni ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della presente legge.

Al Presidente ed ai componenti di comitato di gestione è corrisposta una indennità di carica mensile lorda pari a quella prevista dalle vigenti norme per il Sindaco di un Comune con popolazione corrispondente a quella dell'associazione, nonché una diaria mensile lorda per spese inerenti all'espletamento delle funzioni ed alla partecipazione alle riunioni o commissioni del comitato di gestione.

Per i componenti il comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale la diaria è così determinata a seconda del distretto sanitario di base di appartenenza di cui alla legge regionale 5 febbraio 1979 n° 8:

- L. 60.000, per i componenti in rappresentanza del distretto numero cinque;

- L. 170.000, per i componenti in rappresentanza dei distretti numero: due, tre, quattro, sei, otto, nove;

- L. 220.000, per i componenti in rappresentanza dei distretti numero: uno, sette, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici.

La diaria, a partire dal mese di gennaio del 1982, viene annualmente adeguata, con provvedimento dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, nella misura dell'aumento dell'indice medio del costo della vita nell'anno precedente rilevato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Ai componenti dell'assemblea residenti ed effettivamente dimoranti da una distanza superiore ai 5 chilometri da Aosta, per la partecipazione alle adunanze o commissioni dell'assemblea sono rimborsate le spese di viaggio in ferrovia o, in caso di viaggio compiuto con proprio automezzo della benzina super per ogni chilometro di percorrenza per raggiungere la sede di riunione.

In caso di cumulo delle funzioni di componente di comitato di gestione dell'associazione dei Comuni con le funzioni di Presidente dell'assemblea dell'associazione dei Comuni, Sindaco o Assessore comunale, Presidente o componente di direttivo di comunità montana, compete all'interessato, previa opzione scritta dello stesso trasmessa alle amministrazioni competenti, una sola delle indennità di carica fra quelle previste per le cariche cumulate.

Ai componenti dell'assemblea, di comitato di gestione, di comitati di zona per la partecipazione a gestione sociale non competono altre indennità o altri compensi oltre a quelli previsti dal presente articolo.

L'indennità ed i compensi previsti dal presente articolo sono corrisposti a decorrenza dal 1° gennaio 1981.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Presidente - È aperta la discussione generale. Ci sono dei colleghi che intendono prendere la parola?

Ha chiesto di parlare il Consigliere Péaquin, ne ha facoltà.

Péaquin (PCI) - Abbiamo fatto già una discussione su questo articolo unico di modifica dell'art. 15 della legge n. 2 in Commissione, ed erano state avanzate delle proposte per la modifica delle indennità. L'Assessore ci ha detto adesso che ha portato delle proposte vorrei sapere se verranno incluse nel testo che abbiamo noi, oppure se vengono riconfermate quelle previste. Perché se ci sono modifiche noi non abbiamo le proposte. Non ci sono modifiche. Va bene. È stato necessario precisare meglio quanto disposto dalla legge n. 2 del 1980 proprio per venire incontro alle esigenze e differenziare il lavoro del Presidente dell'Assemblea da quello dei componenti il Comitato di gestione, e stabilire questa diaria per distretti; diaria che viene a dare un compenso più giusto in relazione alla distanza dei vari distretti dalla sede dell'Unità Sanitaria Locale. Bisogna dire che quasi sempre i primi problemi a sorgere sono quelli di natura economica, perché diventa difficile operare se non c'è un indennizzo adeguato, e con questo articolo unico andiamo incontro a tale esigenza. Però io mi chiedo, anche in relazione al discorso che si faceva questa mattina sul funzionamento della riforma sanitari, se questa lontananza dalla sede dell'unica Unità Sanitaria Locale non inciderà in qualche modo nell'attuazione della riforma. Non voglio riaprire un vecchio discorso, che non ci porterebbe oggi a nessuna conclusione, ma probabilmente con l'istituzione di due Unità Sanitarie Locali questi inconvenienti non ci sarebbero stati più vicini alla loro realtà e avrebbero potuto, forse, essere più presenti. Io mi auguro che non sia così, perché se così fosse, sarebbe ancora una volta il funzionamento sanitario della nostra Regione a soffrirne.

Comunque, termino dicendo che siamo favorevoli all'approvazione di questo articolo unico.

Presidente - Ci sono altri che chiedono la parola?

Ha chiesto di parlare il Consigliere Viberti, ne ha facoltà.

Viberti (DPROL) - Sono d'accordo con il collega Péaquin nel dire che non è il caso di riaprire oggi tutta la polemica che c'è stata in occasione dell'approvazione della legge n. 2 del 1980; fatto sta che noi eravamo contrari all'approvazione di quel disegno di legge; facemmo addirittura una proposta alternativa, che però non giunse mai in discussione in questo Consiglio. Abbiamo a più riprese espresso le nostre critiche a quella legge, e non crediamo che questo articolo unico che va a modificarla migliori sostanzialmente la legge n. 2; infatti si tratta soltanto di accrescere notevolmente i lauti introiti dei componenti il Comitato di gestione, e purtroppo di allargare i criteri di discrezionalità in materia di denaro da parte del Presidente della Giunta e dell'Assessore alla Sanità. I componenti del Comitato di gestione sono, forse non a caso, in parecchi casi dei notabili dei vari partiti; è probabilmente per questo che si chiede di adeguare il trattamento economico o il cosiddetto gettone di presenza. Comunque il carente raccordo con il quale viene motivata la presentazione di questo disegno di legge integrativo della legge n. 2 secondo noi è stato determinato dallo stato confusionale e anche dall'atteggiamento arrogante che la Giunta a suo tempo tenne nei confronti del Consiglio circa l'impostazione della discussione e la conseguente approvazione muro a muro di quel disegno di legge.

Potremmo in questa sede proporre degli emendamenti che potrebbero andare ad infastidire ed a provocare una discussione, come per esempio a suo tempo feci per quel che riguardava le assenze dal Consiglio, ma ci sono molte leggi, molti provvedimenti da discutere, e so benissimo che così facendo farei esclusivamente perdere del tempo. Mi permetto soltanto di dire che sarebbe il caso di prevedere che le assenze in qualche modo vengano a pesare, perché siamo d'accordo che è giusto che chi svolge un determinato compito al servizio della collettività riceva, se del caso, un riconoscimento anche economico - perché in certi casi sappiamo che è difficile svolgere certe funzioni - però è anche doveroso prendere atto del fatto che purtroppo la responsabilità da parte di molti amministratori va scemando, e forse sarebbe il caso, anche se questo provoca scandalo nella mente di qualcuno, di riprendere i meno attenti. Noi stessi abbiamo presente come non siamo mai 35 in Consiglio, e non solo perché qualche Assessore è obbligato ad assentarsi per impegni inerenti alla carica che ricopre, ma perché anche i semplici Consiglieri sono spesso assenti dalle riunioni di Consiglio. Quindi, ripeto, potremmo farlo, ma non è nostra intenzione fare della mera provocazione. Teniamo presente, però, che premiare è forse meglio farlo dopo che si è visto che chi ha lavorato ne ha merito. Non aggiungo altro; dico semplicemente che voteremo contro questo articolo unico, che va ad inserirsi in una legge sulla quale abbiamo espresso a più riprese il nostro non accordo.

Presidente - Altri Consiglieri intendono prendere la parola?

Ricordo ai colleghi che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 73 del regolamento quando un progetto di legge consta di un solo articolo si provvede senz'altro alla votazione per scrutinio segreto.

L'Assessore Rollandin intende replicare prima della votazione? Nessuno più chiede la parola; non ci sono richieste di dichiarazione di voto, si passa alla votazione segreta, come è previsto dall'art. 73 del regolamento, trattandosi di un disegno di legge con articolo unico.

Presidente - Metto in approvazione per votazione a scrutinio segreto l'articolo unico del disegno di legge n. 271:

Votazione a scrutinio segreto

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 28

Maggioranza: 15

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Il Consiglio approva.