Oggetto del Consiglio n. 2304 del 28 luglio 2016 - Resoconto
OGGETTO N. 2304/XIV - Proposta di regolamento: "Modificazioni al regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6)".
Rosset (Presidente) - Riprendiamo i lavori con il punto 14.004 all'ordine del giorno. Ha chiesto la parola il consigliere Farcoz, ne ha facoltà.
Farcoz (UV) - La proposta in esame reca modificazioni al regolamento regionale del 12 febbraio 2013 n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), al fine di apportare le modificazioni necessarie a semplificare le procedure selettive e ad adeguare la normativa esistente ai recenti orientamenti giurisprudenziali emersi in materia. In particolare, le principali novità riguardano: l'introduzione del corso-concorso quale procedura per l'assunzione di personale a tempo indeterminato presso la Regione, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla medesima, gli enti locali e le loro forme associative, con conseguente adeguamento dell'intero testo normativo; una disciplina più dettagliata per le procedure selettive uniche gestite dall'Amministrazione regionale per conto dei suddetti enti; la possibilità di procedere ad assunzioni, anche a tempo indeterminato, attingendo, previa convenzione, alle graduatorie in corso di validità dei medesimi enti.
Le modificazioni proposte sono frutto della collaborazione tra il Dipartimento personale e organizzazione, la struttura organizzativa Centro unico retribuzioni e fiscale, procedimenti fiscali, CUG e concorsi e il gruppo di lavoro costituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 783 del 2015, che ringraziamo. La proposta di regolamento si compone di tredici articoli.
L'articolo 1 modifica l'articolo 3 del regolamento 1/2013, al fine di adeguare la disciplina ivi contenuta alla fattispecie del corso-concorso. In tal senso, l'articolo 2, che modifica l'articolo 4 del regolamento 1/2013, introduce il corso-concorso quale modalità di accesso al pubblico impiego, precisando che il corso-concorso può essere indetto per esami o per titoli ed esami, nonché definendo le possibili prove previste per il corso-concorso.
L'articolo 3 inserisce l'articolo 4 bis dopo l'articolo 4 del regolamento 1/2013. Più precisamente, il comma 1 definisce l'articolazione del corso-concorso, mentre il comma 2 individua la frequenza minima al corso cui è subordinata l'ammissione all'esame finale. L'articolo 3 bis, recante modificazioni all'articolo 5 del regolamento 1/2013, prevede anche il corso-concorso a fianco del concorso, in relazione ai criteri di priorità e alla rinuncia all'assunzione.
L'articolo 4, che modifica l'articolo 6, comma 1, del regolamento 1/2013, prevede la possibilità di assumere anche a tempo indeterminato utilizzando le graduatorie di altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento 1/2013, previa stipula di convenzione.
L'articolo 5, che modifica l'articolo 11, comma 1, del regolamento 1/2013, definisce, alle lettere a), d) ed e), le specifiche disposizioni contenute nel bando in caso di corso-concorso; il medesimo articolo aggiorna altresì le disposizioni relative ai candidati con disabilità.
L'articolo 6 interviene sull'articolo 13, comma 4, del regolamento 1/2013, precisando le modalità con cui deve essere disposta la revoca o la modifica del bando di concorso.
L'articolo 7 modifica l'articolo 14 del regolamento 1/2013. In particolare, il comma 1 stabilisce l'obbligo di indicare la votazione conseguita nel caso in cui lo richieda il bando di concorso. Il comma 2 uniforma al testo della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, del regolamento 1/2013, in relazione ai candidati con disabilità. Il comma 3, infine, modifica l'articolo 14, comma 6, rinviando al bando di concorso la definizione delle modalità di comunicazione del versamento del contributo di ammissione alla procedura selettiva.
L'articolo 8 modifica l'articolo 15 del regolamento 1/2013. Il comma 1, in primo luogo, riduce i requisiti che determinano l'esclusione dalla procedura selettiva, conformemente ad alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali, e dispone l'esclusione nel caso di presentazione della domanda in forma diversa da quella prevista dal bando. Il comma 2 introduce la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi con riserva all'albo notiziario dell'ente, ai fini di una maggiore certezza per il computo dei dieci giorni concessi per la regolarizzazione della domanda. Il comma 3 introduce il comma 3 bis all'articolo 15, stabilendo che il candidato che non abbia dichiarato, anche solo parzialmente, l'esonero dall'accertamento linguistico preliminare, senza procedere alla regolarizzazione, è tenuto a sostenere l'accertamento linguistico previsto per la procedura selettiva. Il comma 4, che modifica l'articolo 15, comma 4, dispone l'ammissione sotto condizione dei candidati che abbiano richiesto l'equiparazione o l'equivalenza di un titolo di studio conseguito all'estero, entro il termine per la presentazione della domanda.
L'articolo 9 modifica l'articolo 23 del regolamento 1/2013. Più precisamente, il comma 1 stabilisce che siano definiti dalla Commissione esaminatrice, qualora non previsti dal bando, le modalità e i contenuti delle prove, i criteri di valutazione, nonché le tracce. Il comma 4 stabilisce che tutte le prove siano predisposte nella prima giornata di esame, a garanzia della parità di trattamento tra i candidati.
L'articolo 10, che interviene sull'articolo 31, comma 7, prevede la possibilità di assumere, anche a tempo indeterminato, attingendo, previa convenzione, alle graduatorie di altri enti, coerentemente con le modificazioni già illustrate.
L'articolo 11 introduce, all'articolo 36, il comma 2 bis, necessario a precisare che sono considerati commissari interni i dipendenti degli enti che bandiscono, per il tramite dell'Amministrazione regionale, procedure selettive per la copertura di posti nel proprio organico.
L'articolo 12, che modifica l'intero articolo 40, recante disposizioni in materia di procedure selettive uniche, precisa che la disciplina ivi contenuta riguarda sia le procedure per l'assunzione a tempo indeterminato sia quelle a tempo determinato, introducendo le ulteriori modifiche che ne conseguono e disciplinando le modalità di gestione delle graduatorie esitate da procedure selettive uniche. Infine, l'articolo 13 reca la disposizione transitoria.
Ringrazio la Commissione per aver inserito all'ordine del giorno ieri questo atto importante per l'Amministrazione regionale e il Consiglio che ha voluto accettare la dichiarazione e l'iscrizione d'urgenza.
Presidente - Ha chiesto la parola il consigliere Chatrian, ne ha facoltà.
Chatrian (ALPE) - Abbiamo avuto modo in Commissione, qualche giorno fa, di audire il Presidente della Regione su questo documento. Ci è stato riferito che era urgente e che l'obiettivo era di iscriverlo d'urgenza e portarlo oggi in Consiglio.
Dal punto di vista tecnico ci sono degli aggiustamenti che chiariscono delle criticità avvenute negli anni. Penso che il passaggio principale sia all'articolo 8, che in primo luogo riduce i requisiti che determinano l'esclusione dalla procedura selettiva. Penso sia un articolo positivo, perché succede che per diverse ragioni i candidati vengono esclusi per cose banali o dimenticanze, quindi si fa in modo che ci sia un più ampio plafond per poter partecipare.
L'altra novità è il corso-concorso: l'Amministrazione crea certe condizioni e questo penso sia positivo. Abbiamo qualche perplessità, invece, sulla previsione di una eventuale prova pratica a scelta della commissione esaminatrice, che è stata inserita all'interno di questa proposta di regolamento regionale. Un'altra particolarità è nell'articolo 9, dove permane qualche dubbio, nel momento in cui è la commissione esaminatrice che prevede criteri e modalità di valutazione delle tracce. Non conoscendo fino in fondo la materia, non so se questa è una novità o se è solo una riscrittura dal punto di vista tecnico. Sono delle perplessità che abbiamo su questi due temi, perché il passaggio fondamentale è che ci siano dei criteri più oggettivi possibili nel momento in cui si fanno le selezioni.
Annuncio il nostro voto di astensione su questa proposta, pur riconoscendo soprattutto il fatto di ridurre gli elementi che sovente hanno determinato l'esclusione dalle procedure selettive. È positivo anche l'inserimento del corso-concorso, in modo che ci sia la possibilità di frequentare in corso preparatorio prima della selezione.
Presidente - Ha chiesto la parola il Presidente della Regione, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) - Solo per sottolineare due aspetti. Innanzitutto per ringraziare i colleghi che ieri hanno accettato di votare l'iscrizione in aula, dopo che il CPEL si era espresso e che il provvedimento era passato in Commissione.
Ringrazio il relatore, che ha già spiegato i punti determinanti. Di fatto questa è una rimodulazione tecnica, con un adeguamento delle possibilità nell'ambito dei concorsi alle difficoltà evidenziate molto spesso, incontrate dalle commissioni esaminatrici o riguardanti l'analisi della possibilità di essere o non essere ammessi come candidati, per degli aspetti non significativi, ma che comunque non permettevano di proseguire. Quindi sicuramente queste sono modificazioni positive. Sul resto, credo che tecnicamente sia stato fatto un passo avanti importante nella logica di dare certezza alle modalità di svolgimento dei concorsi e di poter avere quindi un'espressione significativa e importante che garantisca l'equilibrio nell'ambito delle selezioni che vengono fatte a livello della Regione e degli enti locali. Non dimentichiamo che, in questo caso, c'è il senso del comparto unico, per cui si potranno utilizzare concorsi svolti eventualmente da altri e viceversa, con un'economia di scala. Se c'è già un concorso in atto, non se ne rifà uno analogo, ma si attinge dalla graduatoria: se dei Comuni o delle Unités hanno bisogno di personale, giustamente si dovrà tenere conto dei concorsi che siano già stati svolti, quindi ci sarà un'economia di scala importante.
Presidente - Non ci sono altri interventi. Poniamo in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta.
La votazione è chiusa.
Esito della votazione:
Presenti: 32
Votanti : 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 7 (Bertin, Certan, Chatrian, Cognetta, Gerandin, Morelli, Roscio)
Il Consiglio approva.
Dall'articolo 2 all'articolo 13, con gli emendamenti della II Commissione (articolo 3bis e all'articolo 8): stesso risultato.
Metto in votazione il regolamento nel suo complesso. La votazione è aperta.
La votazione è chiusa.
Esito della votazione:
Presenti: 32
Votanti : 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 7 (Bertin, Certan, Chatrian, Cognetta, Gerandin, Morelli, Roscio)
Il Consiglio approva.