Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 84 del 16 febbraio 1981 - Resoconto

OGGETTO N. 84/81 - ESAME E PARERE DEL CONSIGLIO REGIONALE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE STATALE CONCERNENTE LA REVISIONE DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE.

Presidente: Do lettura dell'articolato dello schema di disegno di legge in oggetto.

Art. 1

La Regione provvede al suo fabbisogno finanziario:

a) con le entrate tributarie, costituite da quote di tributi erariali, da proprie imposte, sovrimposte e tasse regionali, nonché da altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate, derivanti da concessioni od appalti;

b) con i proventi derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connessi con l'attività amministrativa da essa svolta, nonché con i contributi e le assegnazioni dello Stato.

Art. 2

Sono attribuiti alla Regione Valle d'Aosta i nove decimi del gettito delle sottoindicate imposte erariali sul reddito o sul patrimonio percette nel territorio regionale:

a) imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) imposta sul reddito delle persone giuridiche;

c) ritenute alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. 29.9.1973, n. 600;

d) imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto dell'asse ereditario.

Art. 3

Sono attribuiti alla Regione Valle d'Aosta i nove decimi delle sottoindicate tasse ed imposte erariali sugli affari percette nel territorio regionale:

a) imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni;

b) imposta di registro;

c) imposta di bollo;

d) imposta erariale dovuta per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti nel pubblico registro automobilistico;

e) imposte ipotecarie;

f) tasse sulle concessioni governative;

g) tasse di pubblico insegnamento;

h) tasse di circolazione sui veicoli a motore;

i) tasse sullo spettacolo e sul gioco.

Art. 4

Sono attribuiti alla Regione Valle d'Aosta i nove decimi del gettito delle sottoindicate imposte erariali sulla produzione, sui consumi e le dogane e dei monopoli e del lotto percette nell'ambito regionale:

a) imposte di fabbricazione sugli spiriti e sulla birra;

b) imposte sull'energia elettrica e gas;

c) imposte di consumo sul caffè e sul cacao;

d) sovrimposta di confine;

e) proventi del monopolio sui tabacchi per le vendite afferenti al territorio regionale limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;

f) proventi del lotto al netto delle vincite.

È altresì attribuita alla Regione una quota commisurata ai nove decimi del gettito delle imposte di fabbricazione, rilevata dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce, sulla benzina, sugli olii da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati non in esenzione fiscale, dagli impianti di distribuzione stradale situati nel territorio regionale.

Art. 5

La devoluzione alla Regione delle quote di proventi erariali indicata nei precedenti articoli viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.

Nel relativo ammontare sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della Regione ad uffici situati fuori del territorio medesimo.

L'Intendenza di Finanza di Aosta provvederà mensilmente, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, a corrispondere alla Regione le quote dei proventi ad essa spettanti a norma degli artt. 2 e 3 e del primo comma dell'art. 4 della presente legge sulla base dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nella coesistente Sezione di Tesoreria provinciale delle Stato e dei versamenti di cui al secondo comma.

La stessa Intendenza provvederà altresì a corrispondere annualmente alla Regione, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, il provento di cui all'art. 4, secondo comma, determinato con le modalità ivi indicate.

Art. 6

Fra le entrate devolute alla Regione ai sensi della lettera c) dell'art. 2 è compresa anche la quota di nove decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, comprese quelle effettuate dalle Amministrazioni indicate nell'art. 29 dello stesso decreto, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti o uffici ubicati nell'ambito del territorio regionale nonché le ritenute effettuate sui trattamenti pensionistici corrisposti in Valle d'Aosta ancorché affluite fuori della Regione.

È escluso dalla devoluzione alla Regione il gettito derivante dalle ritenute di cui al primo comma operate dai sostituti di imposta sopra indicati aventi domicilio fiscale nella regione a carico di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti od uffici ubicati fuori dal territorio regionale.

I sostituti di imposta di cui ai precedenti commi, diversi dalle Amministrazioni statali, devono versare separatamente le ritenute operate a carico di soggetti che prestano la loro attività in stabilimenti od uffici ubicati nella Regione. Per la riscossione mediante ruoli esattoriali delle ritenute alla fonte operate dai suddetti sostituti d'imposta, i ruoli devono contenere l'indicazione separata delle ritenute relative a soggetti che prestano la loro attività in stabilimenti od uffici ubicati nell'ambito regionale.

Le Amministrazioni indicate nell'art. 29 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600, contabilizzano, per ciascun anno, le somme di cui ai primi due commi del presente articolo. Fra le entrate devolute alla Regione, ai sensi della lettera c) dell'art. 2, è inoltre compresa la quota di nove decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'art. 26, secondo comma, del D.P.R. 29.9.1973 n. 600, relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da Uffici postali e da sportelli di aziende ed istituti di credito operanti nella Regione. A tal fine l'Amministrazione postale o le Aziende ed Istituti di credito suddetti contabilizzano, per ciascun anno, l'importo delle ritenute relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti nell'ambito del territorio regionale.

Art. 7

Il rimborso dei tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilità ed altre cause, a favore di soggetti aventi il domicilio fiscale nel territorio regionale, fa carico alla Regione in proporzione alle quote ad essa assegnate e tenuto conto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.

Per la restituzione allo Stato delle somme rimborsate per conto della Regione ai sensi del comma precedente sono istituiti nel bilancio regionale appositi capitoli di spesa.

Art. 8

Il provento derivante alla Regione da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, disposte successivamente all'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, ove sia destinata per legge, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, è riversato allo Stato.

L'ammontare di cui al comma precedente è determinato per ciascun esercizio finanziario con decreto dei Ministri per le Finanze e per il Tesoro, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale o, per delega, con l'Assessore alle Finanze.

Art. 9

Per provvedere a scopi determinati che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali. Tali contributi devono in ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalità per tutto il proprio territorio e sono assegnati anche in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale.

Art. 10

Le leggi statali vigenti e quelle che saranno successivamente emanate riguardanti l'attribuzione di tributi, contributi e diritti alle province, alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, agli enti provinciali del turismo e agli altri enti e servizi assorbiti dalla Regione, nonché la loro compartecipazione a tributi erariali ed altre provvidenze con carattere di generalità, si applicano anche nel territorio della Valle.

Le entrate relative sono versate alla Regione.

Art. 11

La Regione può assumere mutui ed emettere obbligazioni, per un importo annuale non superiore alle entrate ordinarie, esclusivamente al fine di provvedere a spese di investimento, nonché al fine di assumere partecipazioni in società finanziarie regionali alle quali partecipino anche altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto Speciale od in quelle delegate ai sensi dell'art. 4 dello Statuto stesso.

La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al precedente comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi per la copertura degli oneri relativi e deve altresì disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata previo conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

Ai prestiti contratti dalla Regione si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti della amministrazione dello Stato.

Art. 12

La Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi.

A tal fine la Giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli Uffici finanziari dello Stato nella Regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione sono tenuti a riferire alla Giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

Art. 13

Il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione sono approvati con legge regionale. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove o maggiori entrate né disporre nuove o maggiori spese. Ogni altra legge regionale che importi nuove o maggiori spese ovvero minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 14

Il Presidente della Giunta regionale provvede - mediante apposito ufficio per le contabilità erariali speciali ed in conformità alle vigenti norme - alla gestione dei fondi statali accreditati sulle contabilità stesse dal Ministero dell'Interno e da altri Ministeri.

Il Presidente della Giunta regionale può delegare all'Assessore regionale alle Finanze la firma degli atti relativi alle contabilità erariali speciali di cui al comma precedente.

Art. 15

Ai fini fiscali ed amministrativi i contratti dei Comuni e degli altri Enti locali, che eccedano i limiti di importo entro i quali è consentito, ai sensi di legge, procedere a licitazione privata senza autorizzazione, debbono essere presentati per la registrazione fiscale entro venti giorni dalla data in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia dell'apposizione sul contratto del visto di esecutorietà da parte del Presidente della Giunta regionale; i verbali e gli atti di aggiudicazione preparatori per i suddetti contratti non sono soggetti a registrazione fiscale. I contratti dell'Amministrazione regionale della specie di cui innanzi non sono soggetti in nessun caso a visto di esecutività e per essi i termini per la registrazione decorrono dalla data di stipulazione.

Art. 16

Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine indicato dall'art. 72 della legge 16 maggio 1973, n. 196 e successive modificazioni e con gli stessi principi e criteri direttivi ivi previsti, norme relative al trasferimento alla Regione Valle d'Aosta delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'art. 1/bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 17

Il fabbisogno finanziario della Regione Valle d'Aosta determinato con la presente legge comprende, oltre agli oneri derivanti da tutte le funzioni amministrative già attribuite o comunque anteriormente esercitate dalla Regione, anche gli ulteriori oneri inerenti alle funzioni già trasferite e da trasferire alla Regione stessa con legge 16 maggio 1978, n. 196 e con il precedente art. 16.

Al finanziamento delle funzioni delegate alla Regione con l'anzidetta legge 196 o con altre leggi si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale relativo alle stesse funzioni delegate.

Per lo svolgimento da parte della Regione delle funzioni amministrative ad essa delegate sarà attribuita alla medesima, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10% dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.

L'art. 49 della legge 16 maggio 1978, n. 196 è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 18

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con il fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle Regioni a Statuto Speciale iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19

La presente legge ha effetto dalla data di inizio dell'anno finanziario 1981.

Da detta data è abrogata la legge 6 dicembre 1971, n. 1065.

Dal computo delle somme spettanti alla Regione in base alla presente legge sono escluse quelle relative ai proventi erariali dell'art. 2, ad eccezione di quelle relative ai proventi indicati alla lettera d), e dell'art. 3 lettera a), di competenza di periodi di imposta o frazione di periodo, anteriore al 1° gennaio 1981.

Le somme comunque corrisposte alla Regione in base alla legge 6 dicembre 1971, n. 1065 successivamente all'inizio dell'anno finanziario 1981 se riferite all'anno finanziario stesso o agli anni successivi saranno detratte dall'ammontare delle somme attribuitele con la presente legge.

Presidente - È aperta la discussione generale. Illustra l'argomento il Consigliere Ramera.

Ramera (DC) - Dirò subito che non ho preparato alcun intervento particolare perché ritengo che di questo provvedimento si sia parlato più volte in questo Consiglio, dando già ai Consiglieri conoscenza dei punti principali che sono alla base di questo riparto fiscale; non ritengo neanche di dover accettare l'affermazione fatta dal Consigliere Viberti, secondo il quale questo documento sarebbe stato tenuto nei cassetti chissà per quanto tempo, dato che fin dalla prima pagina egli potrà rendersi conto che ci è stato trasmesso il giorno 11 febbraio, quindi mercoledì scorso, ed è arrivato vie brevi ...(voci dall'Aula, incomprensibili).

La trattativa per questo riparto fiscale, contrariamente anche a quanto è stato affermato nei giorni scorsi in occasione del bilancio, è iniziata a fine gennaio dello scorso anno con una riunione informale nella quale ci sono stati presentati, dai due Ministri, i rappresentanti dei Ministeri del Tesoro e delle Finanze che avrebbero proceduto nei mesi successivi alla stesura di questo documento. Gli interventi, diciamo, di carattere politico di entrambi i Ministri sono avvenuti soltanto sui punti di fondamentale importanza e per sbloccare una situazione che a un certo momento avrebbe potuto diventare pericolosa; infatti, subito dopo l'inizio delle nostre trattative si sono fatte avanti per trattare anche loro il riparto fiscale la Sardegna e la Sicilia, e mentre in un primo tempo pareva fosse utile conoscere quelle che erano le intenzioni delle altre due Regioni, l'ancoraggio con le stesse, soprattutto a riguardo dell'art. 6, che i Ministeri volevano fosse uguale per tutte e tre le Regioni, ha tenuto poi il riparto in un periodo di sospensione. Subito dopo, c'è stata la crisi di Governo, poi il terremoto, per cui il Ministro del Tesoro si è trovato impegnato a rastrellare, quasi inventandoli, non so come abbia fatto o come farà, tutti i miliardi necessari al finanziamento del provvedimento che il Governo ha preso la scorsa settimana per le zone terremotate. Comunque, posso dire che siamo i primi, come Regione a Statuto Speciale, ad avere un nuovo riparto fiscale, e da una quantificazione superficiale possiamo già fin d'ora dire che sulla base di questo documento, il bilancio che abbiamo votato lo scorso venerdì, cioè il bilancio per il 1981, potrebbe essere raddoppiato.

Credo di non aver altro da dire, se non poi chiarire articolo per articolo quelle che sono eventualmente le domande, le critiche e i suggerimenti. Come ha già detto bene il Presidente della Giunta, ogni legge è perfettibile; noi riteniamo però che questa per il momento vada bene così come è stata redatta.

Presidente - Colleghi Consiglieri, è aperta la discussione generale. Chi chiede la parola? La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (UV) - Vorrei semplicemente dare alcune informazioni di carattere tecnico e sottolineare quelle che sono le scadenze prossime in relazione a questo disegno di legge.

I punti salienti del disegno di legge sono: all'art. 3, la lettera a) in base alla quale sono attribuiti alla Regione Valle d'Aosta i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto. Inoltre, dopo la lettera h) abbiamo aggiunto la lettera i) relativa alle tasse sullo spettacolo e sul gioco, che mancava nel testo che abbiamo di fronte perché caduta nella battitura: era un errore materiale; analogamente, all'art. 4, lettera b) abbiamo aggiunto le parole "e gas": anche questo mancava per un errore materiale di battitura.

Estremamente significativo è l'art. 6, 5° comma, il quale recita: "Fra le entrate devolute alla Regione, ai sensi della lettera c) dell'art. 2, è inoltre compresa la quota di nove decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'art. 26, secondo comma, del D.P.R. 29.9.1973, n. 600, relativa agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali ..." e via dicendo. Dell'art. 8 parleremo in seguito, perché presenta diverse possibilità. È inoltre da sottolineare l'ultimo comma dell'art. 17, che rappresenta una innovazione fondamentale dal punto di vista finanziario in relazione alla legge n. 196; in essa, all'art. 49 era previsto un meccanismo complesso per il quale ogni tipo di trasferimento che lo Stato aveva fatto alla Regione aveva una sua specifica maniera di essere rimborsato a questa. I primi tentativi di applicazione dell'art. 49 della legge 16 maggio 1978, n. 196 hanno dato luogo a numerose contestazioni con vari Ministeri e ci siamo resi conto che anche se formalmente quell'articolo ha una sua validità e potrebbe in un altro tipo di ordinamento essere efficace, in pratica rischia di paralizzare la Regione, rendendo difficoltoso avere questi fondi e richiedendo per i calcoli una quantità di personale assolutamente eccessiva. Con l'ultimo comma dell'art. 17 si dispone l'abrogazione dell'art. 49 della legge n. 196.

Infine, in merito all'art. 19, primo comma: per sei mesi abbiamo chiesto che questo disegno di legge che prevede il nuovo riparto fiscale e che contiene una importante novità, quella dell'attribuzione alla Regione dei nove decimi della I.V.A., avesse come decorrenza il primo gennaio 1980. Come sempre avviene nelle discussioni nei vari Ministeri, e a livello anche di Consiglio di Stato, vi è chi sostiene che lo Stato non può impegnare un bilancio e le somme che sono state percepite in un bilancio trascorso, e vi è chi invece sostiene che può. Comunque la stesura definitiva porta la data del 1981, data che per noi è sfavorevole perché decurta in maniera pesante quelle che possono essere le entrate della Regione.

Il Consiglio oggi è chiamato a dare un parere; ad avviso della Giunta, e ad avviso mio soprattutto, questo parere deve essere formulato nella maniera più stringata possibile, perché al Consiglio dei Ministri non deve essere presentato qualcosa - scusatemi se insisto - che possa spingere qualcuno a riaprire la trattativa; deve essere presentato qualcosa che sia facilmente illustrabile e che sia accettabile da parte del Consiglio dei Ministri. Per questo, pregherei il Presidente del Consiglio, quando i Gruppi avranno espresso la loro opinione, di consentire una breve interruzione della seduta, perché in separata sede ci si possa spiegare e trovare d'accordo su come portare avanti certe trattative.

Ecco, la questione fondamentale è questa. A me è già successo cinque o sei volte di essere convocato al Consiglio dei Ministri: sono stato accompagnato dentro da una guardia al portone, ho salutato, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha letto una breve relazione che è fatta da persone estremamente esperte, dopo di che è stata data la parola al Presidente della Giunta. Ecco, quello che questa volta dovrò dire deve essere rigorosamente pesato, perché mi sembra perfettamente inutile andare a fare richieste o a porre domande su questioni che già sappiamo sono state ritenute incostituzionali o non confacenti o ultronee; anzi, è addirittura dannoso, perché la trattativa potrebbe arenarsi.

Il Presidente della Giunta non vota, però assiste nel caso dovesse esserci una votazione; il Presidente della Giunta siciliana invece vota, ma è successo una sola volta nella storia della Costituzione della Repubblica che il Presidente della Giunta siciliana abbia votato, perché si è trovato solo contro ventisei e allora ha capito che ci sono dei diritti che non possono esser fatti valere in quella sede. È chiaro che il Governo della Repubblica è sempre unanime, almeno formalmente, poi tra di loro discuteranno, ma sui disegni di legge deve esistere il famoso "unum sentire de re publica".

Fatta questa premessa, ancora una volta la Giunta regionale chiede veramente l'appoggio di tutti i Gruppi perché - lo ripeto per l'ultima volta - abbiamo iniziato una corsa a cronometro che, non per chi oggi è in Giunta e domani sarà all'opposizione e viceversa, ma proprio per l'avvenire della Val d'Aosta, è estremamente importante.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Minuzzo. Ne ha facoltà.

Minuzzo (PSDI) - Mi rendo conto che il disegno di legge concernente la revisione dell'ordinamento finanziario della nostra Regione è un fatto quanto mai importante, ed è per questo che, come Partito, abbiamo votato contro alla proposta del collega Viberti di rinvio della discussione, perché riteniamo che si debba avere la capacità di distinguere quelli che sono gli interessi della nostra Regione, della sua popolazione, ed essere superiori agli interessi di parte o al gioco delle parti delle varie forze politiche. Lo stesso Presidente della Giunta ha detto che per l'art. 19 ci sono stati sei mesi di trattative; ora, io ritengo che se una bozza di questo disegno di legge, pur bozza che fosse, fosse stata data prima in esame ai vari Gruppi consiliari, probabilmente nelle loro modeste capacità essi avrebbero potuto esprimere le loro osservazioni e dare delle indicazioni anche tecniche - perché chiaramente in tre giorni non c'è la possibilità di proporre degli emendamenti tecnici che si integrino a quello che è l'articolato che ci viene proposto -, avrebbero avuto la possibilità, con più tempo, di interessare i Gruppi parlamentari in quanto, come ricordato dal collega Mafrica nel suo intervento sul bilancio, i partiti che non sono nella Giunta regionale fanno maggioranza a livello nazionale.

Il Presidente della Giunta ha detto che il Governo è sempre concorde su quelle che sono le leggi che propone al Parlamento, però, dico io, il Governo era d'accordo anche sul Decretone, che poi abbiamo visto quale fine ha fatto e quale fine ha fatto fare al Governo che le stava discutendo. Io ritengo, senza polemica alcuna, che se avessimo avuto più tempo per esaminare questo problema avremmo potuto dare delle maggiori indicazioni.

Alcune osservazioni, comunque, siamo in grado di farle.

Noi condividiamo l'operato del Presidente della Giunta nell'ultima adunanza consiliare, mi sembra giovedì, quando chiese al Consiglio l'autorizzazione, nell'eventualità che il Consiglio dei Ministri intendesse mantenere l'art. 19 così come è stato stilato, di proporre un articolo aggiuntivo, l'art. 20, per un finanziamento straordinario alla Regione.

Questo articolo, però - e mi riservo di presentare eventualmente degli emendamenti, assieme ad altri colleghi - dovrebbe prevedere dei finanziamenti straordinari per gli anni anche precedenti, non solo per il 1980.

All'art. 1 - e qui vorrei che il Presidente o l'Assessore Ramera mi illustrassero la posizione della Giunta - sarebbe intenzione del mio partito presentare un emendamento con il quale si preveda che i noce decimi di tutti i tributi erariali - quindi anche di quelli che non sono stati indicati in questo disegno di legge e di quelli di nuova istituzione - pagati in Valle d'Aosta allo Stato debbano essere assegnati alla nostra Regione; ciò per evitare quello che successe quando ci fu l'abrogazione della legge sull'I.G.E. e per quel riordinamento fiscale a causa del quale la nostra Regione è stata per lunghi anni privata di quelle che erano le sue competenze in materia di tributi fiscali che lo Stato doveva passarle.

Ecco, io penso che al di là delle parti e rinunciando alle polemiche si debba necessariamente oggi trovare un accordo, e da parte della Giunta accogliere possibilmente in modo favorevole tutte le proposte che vengono fatte, sia dai banchi dell'opposizione, sia dagli stessi colleghi della maggioranza, appunto perché su una questione come questa gli interessi della nostra Regione devono essere superiori agli interessi dei vari partiti e alla collocazione che essi hanno nell'ambito del Consiglio regionale.

Presidente - È iscritto a parlare il Consigliere Nebbia. Ne ha facoltà.

Nebbia (PSI) - Proprio a causa della ristrettezza del tempo concesso per esaminare questo documento, il mio primo intervento sarà praticamente una richiesta di chiarimenti; chiarimenti che avremmo potuto chiedere e ottenere prima, se appunto il tempo fosse stato un po' più ampio. Con ciò, riteniamo che comunque si debba accelerare l'iter di questo provvedimento, perché effettivamente ci sono molti rischi.

Ad alcune domande ha già in parte risposto anticipatamente il Presidente della Giunta; in particolare vorrei ulteriori delucidazioni circa il significato, da una parte, della proposta e, dall'altra, della decisione che il Consiglio deve assumere: se ho capito bene, si tratta di stilare un parere che deve essere illustrato al Consiglio dei Ministri. Vorrei perciò chiedere se eventuali emendamenti possono essere apportati, oppure se devono semplicemente far parte, in modo articolato, del parere.

Esaminando i diversi articoli ... (Interruzione del Consigliere Andrione).

Andrione (UV) - Io ho il terrore di queste cose, comunque poi ne parliamo con più calma, ma se il Consiglio dovesse proporre degli emendamenti dovrebbe incaricare o il Deputato o il Senatore di proporli nell'Aula; non è certo in sede di Consiglio dei Ministri che si possono proporre da parte nostra degli emendamenti a un testo che è di competenza di questo organo: noi diamo soltanto un parere, cioè possiamo dire sì, no o ni.

Nebbia (PSI) - Per quanto riguarda alcuni aspetti tecnici, e ad integrazione dei chiarimenti già chiesti dal Consigliere Minuzzo, vorrei sapere se e come sono compresi o possono essere compresi in questo provvedimento possibili nuove imposte e tasse che esulino da quelle previste nell'art. 10; cioè, si è parlato, ad esempio, di un'imposta sul patrimonio: ecco, se dovesse essere votata dal Parlamento, come ci porremmo nei confronti di questa nuova imposta? Un altro aspetto, che però è marginale, è quello relativo all'INVIM e all'ILOR, imposte che oggi devono essere devolute ai Comuni, ma sono riscosse dallo Stato e ai Comuni praticamente vengono devolute in modo forfetario in base alle vecchie norme.

Vorrei sapere se anche in questo caso non sarebbe possibile valutare diversamente queste imposte, non per sottrarle ai Comuni, ma per fare in modo che ci sia un rapporto diretto fra imposta pagata e imposta devoluta.

E ancora, l'art. 5: vorrei sapere quali sono i tempi medi di accreditamento previsti; cioè, mi pare che oggi - ne aveva accennato il Presidente della Giunta - ci siano dei giri viziosi perché questi accreditamenti possano essere fatti, mentre pare dal testo proposto che ci sia un abbuono immediato alle casse della Regione: il 3° comma recita infatti : "L'Intendenza di Finanza ... provvederà mensilmente, mediante ordinativi su ordini di accreditamento ...". Vorrei sapere se effettivamente la lettura del comma è questa; oppure se ci sono dei problemi.

Ci sono poi altri aspetti che toccano un po' tutti gli articoli: vorrei sapere come vengono riconosciuti i redditi delle società che hanno sede fuori della Regione. Faccio solo un esempio molto semplice: nel caso di una società immobiliare che costruisce una solo unità immobiliare e che ha sede, mettiamo, a Milano, i redditi come vengono riconosciuti? E come vengono pagati?

All'art. 8, il primo comma, tanto per fare un esempio, potrebbe riferirsi alla sovrimposta del 5% che attualmente il Governo vuole imporre per i terremotati; però, così come è formulato il comma, sembra che ci sia spazio anche per la possibilità che nuove imposte vengano dichiarate relative a nuove e maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, di modo che in realtà ci sia di nuovo un trasferimento allo Stato di imposte che dovrebbero essere attribuite alla Regione.

L'art. 11, che è molto importante, sembra però limitativo, nel senso che il riferimento agli artt. 2 e 3 dello Statuto Speciale e alle funzioni delegate in base all'art. 4 potrebbe non permettere a eventuali e possibili società finanziarie regionali di estendere il loro operato anche a oggetti che costituiscono normalmente il campo di azione per società finanziarie regionali di altre regioni.

Molto importante - e ho sentito che ci sono state ben cinque stesure - è l'art. 12 che si riferisce all'accertamento delle imposte erariali sui redditi da parte della Regione.

Vorrei sapere con quali modalità è previsto questo accertamento e qual è il significato dell'ultima parte del 2° comma dove si parla di fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile; evidentemente il maggiore imponibile fa riferimento a un imponibile precedente che dovrebbe conosciuto; mi sembra che ci siano delle possibilità di equivoco in questa stesura. Il 2° comma dell'art. 12 dispone, testualmente: "... la Giunta regionale ha facoltà di segnalare ... dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ..."; ora, il "maggiore imponibile" si riferisce all'imponibile non si sa bene se di una determinata persona fisica o giuridica oppure del complesso della categoria, ma comunque già precedentemente determinato e rispetto al quale bisogna dimostrarne uno maggiore. Cioè, è un accertamento successivo a un accertamento precedente - se così posso spiegarmi - e non un accertamento parallelo. Non so se sono stato chiaro.

Vorrei ancora un chiarimento circa il significato in concreto dell'art. 14; per quanto riguarda, infine, la data da cui ha effetto questo provvedimento, concordo con quanto già detto dal collega Minuzzo e dal Presidente della Giunta: la data del 1981 non ci sembra abbastanza giustificata.

Chiedo scusa per questi chiarimenti che sono noiosi, ma d'altra parte sono necessari per un'esatta comprensione del documento.

Presidente - È iscritto a parlare il Consigliere Tonino. Ne ha facoltà.

Tonino (PCI) - Dopo tante battaglie in quest'Aula volte ad impegnare la Giunta ad arrivare rapidamente alla definizione di una proposta per il nuovo ordinamento finanziario della Regione, non possiamo che salutare positivamente oggi la possibilità di discutere finalmente su un testo. Dicevo, dopo battaglie, dopo polemiche, perché restiamo comunque profondamente convinti che quello usato è un metodo sbagliato; un maggiore coinvolgimento del Consiglio e di tutti i Gruppi doveva essere ricercato ben prima, tanto che per analizzare in modo soddisfacente lo schema di disegno di legge che oggi abbiamo di fronte, noi abbiamo dovuto sottoporci a un vero e proprio lavoro straordinario, a un "tour de force", che ci ha impegnati il sabato e la domenica; nonostante ciò, sono ancora molte le questioni che dobbiamo sollevare sui vari articoli per capire completamente, poiché non ci è stato dato effettivamente il tempo di discuterne.

È questa- credo non sia necessario ripeterlo - una questione di grande importanza per la nostra regione e anche per le battaglie che noi abbiamo sempre fatto: ho visto con piacere che nella scorsa seduta del Consiglio è stato distribuito un volume che abbiamo stampato sui Comunisti e la autonomia nella Valle d'Aosta e invito i Consiglieri alla lettura di quelle parti che riguardano proprio le battaglie fatti anni addietro dai Comunisti su questo problema della autonomia finanziaria della Regione.

Per quanto riguarda l'articolato, credo che una proposta che può essere fatta subito è quella di rimandare alla discussione articolo per articolo gli eventuali chiarimenti, altrimenti saremmo costretti adesso ad illustrare una massa non indifferente di richieste e di precisazioni. Tuttavia, va detto subito che è nostra intenzione presentare due emendamenti; sentite le obiezioni fatte dal Presidente della Giunta non so se è il caso di inserirli nel parere del Consiglio, certo è che, secondo la nostra opinione, questi due emendamenti dovrebbero comunque far parte delle osservazioni del Consiglio in merito all'articolato, e poi si vedrà se il Consiglio dei Ministri può accettarli in quel momento - non credo che sia una cosa impossibile - oppure se su queste proposte dovrà esser fatta una battaglia in Parlamento. I due emendamenti riguardano i seguenti problemi: il primo è quello di inserire nell'articolato le procedure in corso di eventuale revisione o modifica da parte dello Stato del sistema di imposte e tasse di cui si parla negli articoli dal 2 al 4. Secondo noi è necessario che qualora lo Stato proponga delle modifiche a questo sistema di imposte congiuntamente apporti modifiche all'ordinamento finanziario della nostra Regione, ed in attesa che il Parlamento approvi, modifichi le entrate della Regione siano aggiornate trimestralmente sulla base degli indici ISTAT che determinano l'aumento del costo della vita. Questa è la prima questione (intervento dall'Aula, incomprensibile). Sì, evidentemente se sono soltanto delle modifiche sulle aliquote o sono poco consistenti, non ha senso l'emendamento; le modifiche a cui mi riferisco sono invece del tipo di quelle che ci sono state con la riforma tributaria degli anni '72-'73, cioè stravolgimenti del metodo di stabilire le imposte oppure imposizione di nuove tasse. Il secondo emendamento, che dovrebbe essere espresso nel parere del Consiglio, riguarda la necessità di sanare, diciamo così, i mancati introiti degli anni precedenti, destinati alla Regione in seguito all'entrata in vigore della nuova riforma tributaria. Io credo che oggi, per sanare queste ingiustizie, si debba chiedere un contributo speciale per gli anni addietro, un contributo speciale che dovremmo, secondo noi, finalizzare a interventi per la grossa viabilità, problema di cui si discute da tanto tempo in questo Consiglio. Noi crediamo che anche questa seconda richiesta debba essere espressa dal Consiglio... (voci dall'Aula, incomprensibili).

Andrione - (fuori microfono) ... viabilità a competenza regionale o a competenza dello Stato?

Tonino (PCI) - A competenza anche dello Stato, in concorso con lo Stato, integrando finanziamenti dello Stato già decisi.

Secondo noi, le due questioni che dovrebbero essere aggiunte a questo articolato sono essenzialmente queste. Resta inteso che è opportuno che su un argomento di questo tipo ci sia la massima unità del Consiglio, in modo che non ci sino scuse per eventuali richieste di riapertura della trattativa o, peggio ancora, per rivedere i contenuti di questo schema di disegno di legge che sono sostanzialmente positivi.

Presidente - È iscritto a parlare il Consigliere Viberti. Ne ha facoltà.

Viberti (DPROL) - Nel mio primo intervento in discussione generale voglio permettermi di esentare i colleghi dal farmi al momento della votazione qualsiasi appello, perché ho già spiegato prima quali motivi sicuramente - visto che il rinvio non è stato accettato - mi imporranno di non votare a favore di questa bozza di riparto. Ci sono una serie di considerazioni, oltre a quelle precedentemente svolte dai colleghi che hanno parlato prima di me, che riguardano piuttosto la parte, diciamo così, tecnica di questo disegno di legge, e in modo particolare mi riferisco alla necessità per la Regione Valle d'Aosta di venire in possesso di quanto non gli è stato dato ma gli spettava negli anni che sono trascorsi dal '73 fino ad oggi, se non si vuole considerare il contributo straordinario ricevuto lo scorso anno e che si presume vada a sanare una ingiusta ripartizione del reddito derivante da tasse fra la Regione e lo Stato.

Anche noi abbiamo rilevato la carenza di un articolo che consideri esplicitamente le nuove imposte emesse dallo Stato, e in particolare ci sembra che l'art. 8, nel quale questa questione apparentemente è normata, in effetti non la normi. Innanzitutto, abbiamo dei debbi per quello che concerne il 1° comma dove si fa riferimento alla legge 6 dicembre 1971, n. 1065; noi vorremmo sapere se la citazione di questa legge che va a sostituire l'espressione "Il provento derivante ... dalla presente legge" contenuta nel vecchio testo è riferita all'ultimo rigo di questo comma dove è scritto "è riversato", mentre nel precedente era scritto "è riservato". Questo vuole forse significare che la Regione Valle d'Aosta deve restituire dei soldi allo Stato?

(Intervento fuori microfono) ... sissignore!

Viberti (DPROL) - Ah ecco, benissimo! Allora stiamo proprio andando nella direzione giusta!

Non ci sembra sufficientemente chiara inoltre la dizione "ove sia destinata per legge," neanche letta ai sensi del 4° comma dell'art. 81 della Costituzione, il quale recita: "Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte."; infatti, nel caso una maggiorazione - faccio un esempio banale, quello dell'aumento del prezzo della benzina - del prelievo fiscale sul costo della benzina, fatta per aumentare il gettito dello Stato, sembra da intendersi che noi non prenderemmo nulla; ma mentre per un aumento di imposta destinato, come ad esempio il recente 5% per la ricostruzione delle zone terremotate, ad uno specifico impiego ci sembra giusto che alla Regione nulla spetti, non altrettanto ci pare si possa dire per l'esempio precedente, perché se aumenta il gettito dello Stato ci pare che debba aumentare, sempre che queste tasse siano valide anche sul territorio regionale, anche il riparto destinato alla Valle d'Aosta. Ci preoccupa inoltre la assenza di un articolo che tuteli la nostra Regione sotto il profilo della compartecipazione a nuove imposte non specificamente indicate: questo è quanto è già stato detto da altri precedentemente.

Per l'art. 12, come del resto già il collega Nebbia, anche noi abbiamo delle preoccupazioni, e oltre a quella espressa dal collega, ne abbiamo un'altra, quella di sapere come mai non si è mantenuto il vecchio testo, che per la Regione ci sembrava fosse più favorevole, innanzitutto perché alla Regione dovevano essere trasmessi dei dati da parte delle propaggini statali presenti sul nostro territorio. Vorremmo sapere inoltre in quale modo la Giunta intende segnalare eventuali fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggior imponibile; tra l'altro, proprio come diceva Nebbia, ci pare che ci si possa riferire soltanto a quanto dichiarato precedentemente e non si possano prevedere indagini che partono - come invece si poteva fare con il precedente riparto - direttamente dalla Presidenza della Giunta o dalla Giunta tutta. Inoltre, ci sembra che questo articolo non permetta alla Regione di tutelarsi nei confronti della evasione; con questo, non vogliamo dire che l'Amministrazione regionale debba sostituirsi allo Stato, ma ci sembra opportuno che certi poteri che sono stati dati ai Comuni possano essere almeno alla pari attribuiti anche all'Amministrazione regionale; tra l'altro questa, oltre a non parerci tutelata nei confronti degli evasori, ci pare assai poco tutelata anche nei confronti dello Stato.

Chiedo scusa al Presidente della Giunta se sono così noioso, e vedo che il suo è proprio un atteggiamento di insofferenza fisica: lei ha l'abitudine spesso di uscire quando qualcuno le dà fastidio, ma io non mi offendo se lei esce un attimo per scaricare le vie urinarie e quindi l'autorizzo a farlo, se intende. Visto che i nostri rilievi paiono essere delle cose di poco conto, per il momento mi permetto di sedermi e di sentire quanto il nostro esperto Presidente della Giunta è in grado di dirci.

Voglio solo aggiungere alcune cose: che l'Assessore alle Finanze ha fatto una relazione, se tale si può definire, decisamente insufficiente; che a questo disegno di legge sul quale dovremo esprimere un parere non è stata allegata la benché minima opinione da parte della Giunta; che questa Giunta sicuramente non ha discusso questo progetto e quello che dice il suo Presidente sono le solite palle, eh?; sono sicuro che se qualcuno avesse il coraggio di parlare sapremmo che queste cose sono state ancora una volta gestite soltanto da Democrazia Cristiana e Union Valdôtaine...

Presidente - Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta. Ma ha finito, scusi, Consigliere Viberti?

Viberti (DPROL) - No, no, signor Presidente, mi scusi; voglio aggiungere ancora, a proposito di cassetti, che non ho detto che avete dormito, ho detto che non ci avete mai tenuto al corrente di niente, e che a più riprese in questo Consiglio sono state fatte delle richieste alle quali voi avete risposto in modo evasivo, come del resto avete fatto ancora oggi, perché tanti problemi volete risolverli solo voi! Questo non è avere una concezione corretta della democrazia, signori! Voi non sapete neanche dove stia di casa!

Presidente - La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (UV) - Vorrei pregare ancora una volta di usare le parole secondo il senso che normalmente hanno, e quando si tratta di discutere di un disegno di legge che è di competenza del Governo della Repubblica bisogna tener conto che non è di competenze né della Giunta regionale, né del Consiglio.

Il Consiglio è chiamato a dare un parere su un testo di legge; evidentemente può dare qualsiasi parere, tanto della figura che farà sarà responsabile il Consiglio stesso. Ora, per poter dare questo parere il Consiglio è tenuto ad avere un testo di legge ufficiale; non si danno pareri da parte della Giunta, non si discutono prima le cose, perché non serve assolutamente a niente. Andare a dire: noi vogliamo questo e quello, quando dall'altra parte non si sa qual è la volontà espressa, vuol dire semplicemente o giocare alla biglie o perdere del tempo. Lo Stato, il Parlamento non possono impegnare entrate future - e questo per disposizione costituzionale - a meno di non fare una legge costituzionale per la quale la Corte Costituzionale potrebbe poi dichiarare incostituzionali le leggi che non hanno tenuto conto di questa; è semplicemente questione di buonsenso, perché se è vero che il Parlamento è sovrano come fa ad impegnare oggi la propria volontà futura? Quindi, tutti i riparti fiscali sono sempre fondati sulle leggi vigenti, che possono, sì, essere modificate e si può domani dire, per esempio, che l'I.V.A. dal 14% passa al 3%; evidentemente questo comporta immediatamente il relativo crollo delle entrate dovute all'I.V.A. per quanto riguarda la Regione. Se in futuro lo Stato abrogasse l'I.V.A. e inventasse una nuova imposta sostitutiva - normalmente in questi ultimi tempi le imposte si sono moltiplicate, ne sono nate di più pesanti e non ne sono mai state fatte per diminuire la pressione fiscale - sarà obbligo di quella futura Giunta regionale e di quel Consiglio regionale intavolare trattative per vedere quale percentuale sarà destinata alla Regione, a meno che lo Stato non dica già nella prima legge finanziaria che i sei, sette, otto decimi o i nove decimi saranno attribuiti alla Regione.

Per quanto riguarda il secondo punto, e cioè sanare l'ingiustizia, io avevo proposto una sospensione della seduta per discutere in separata sede di cifre, cioè per discutere di politica e non di questioni tecniche, perché gli stessi Ministri o i Parlamentari socialdemocratici vanno poi a chiedere al rag. Milazzo che cosa tecnicamente si deve fare; non è che questo disegno di legge sia stato trattato contro lo Stato, contro il Parlamento, è stato trattato con i funzionari che normalmente fanno anche i disegni di legge dello Stato, in collaborazione con i Ministri, sono sempre dei tecnici, ma dico, in definitiva sarà poi sempre girare intorno alle stesse persone. Noi siamo perfettamente d'accordo sul fatto che bisogna proporre qualche cosa per il passato, ma occorre che sia qualcosa di meditato, che sia congruente, che tenga conto di quanto è previsto nell'art. 8 e di conseguenza che permetta, nell'illustrazione del breve parere, al Presidente della Giunta di chiedere al Consiglio dei Ministri di tenere conto di certi fatti, fatti che devono portare ad una cifra, perché si parla di soldi, non si parla di democrazia.

Per quanto diceva Nebbia - poi evidentemente discuteremo articolo per articolo, ma sgombriamo intanto il campo da queste cose - in merito all'art. 5: oggi, normalmente, con un notevole miglioramento rispetto ad alcuni anni fa, gli accreditamenti avvengono ogni quattro mesi; abbiamo avuto dei periodo in cui c'erano anche dodici, quattordici mesi di ritardo, adesso avvengono ogni quattro mesi. L'articolo in questione evidentemente è migliorativo, perché riduce il termine a trenta giorni.

Per l'art. 8, ci possono essere tre o quattro soluzioni tecniche, che poi vedremo in seguito.

Per quanto riguarda l'art. 12, a nostro avviso - ma qui se ne dovrà discutere ancora - l'unica maniera seria affrontarlo è quella di modificare, di ampliare l'organico dell'Assessorato alle Finanze, di creare degli ispettori che evidentemente facciano gli accertamenti successivi a operazioni bancarie, finanziarie, di compravendita, di quello che volete, e trasmettano i risultati di queste indagini all'Intendenza di Finanza. Questa, per parte sia, è tenuta a dare una risposta, perché un ufficio statale una volta ricevute certe indicazioni deve compiere quello che è suo specifico dovere, fare accertamenti, ma ha pure l'obbligo di riferire sulle cose che ha fatto in base a quella segnalazione.

L'art. 14 ricalca quello che esiste nella legge 1065, si tratta dell'ufficio di Guerraz, non so se Nebbia ha presente.

Va bene, credo grosso modo di aver dato le risposte. Se il Consigliere Tonino vuole procedere articolo per articolo, penso che si possa poi illustrare maggiormente le varie cose.

Presidente - È iscritto a parlare il Consigliere Lustrissy. Ne ha facoltà.

Lustrissy (DP) - Non voglio entrare in discussioni tecniche, e accetto la proposta fatta in precedenza dal presidente della Giunta di trovarci in Commissione ristretta per approfondire meglio alcuni aspetti dell'articolato che ci è stato presentato. Mi limiterò qui a fare alcune osservazioni di carattere politico sul piano generale.

Per quanto ci riguarda, dobbiamo dire che questo costituisce un primo passo importante nel senso indicato nel programma concordato dalla maggioranza quando si è allargata con la partecipazione dei Democratici Popolari. I tempi non sono stati rispettati, ma già sono stati forniti i motivi di questo slittamento, e cioè le ricorrenti crisi governative; speriamo almeno che in queste fasi definitive dell'iter non ci si trovi di fronte a un'altra crisi e si possa finalmente arrivare alla conclusione di questo problema.

Per quanto riguarda gli aspetti politici generali di questa legge, dobbiamo dire che la situazione si è modificata rispetto al '71, nel senso che la legge sulla riforma tributaria ha introdotto una innovazione sul piano costituzionale abbastanza importante; cioè, mentre primo noi avevamo come unica norma di riferimento lo Statuto regionale, art. 12, il quale prevedeva: "... sentito il Consiglio regionale sulla proposta di riparto fiscale..." per cui si trattava praticamente di un atto unilaterale del Governo o del Parlamento nei confronti del Consiglio regionale, col meccanismo introdotto dalla legge n. 825 del '71 si stabilisce che il coordinamento della disciplina tributaria, a seguito dell'entrata in vigore della riforma, per le Regioni a Statuto Speciale e per le Province Autonome di Trento e Bolzano è stabilito secondo le procedure dei rispettivi Statuti, però d'intesa fra Stato e Regione. Ecco, allora noi riteniamo che questo sia un passo importante sul piano dell'autonomia, e dobbiamo fare in modo che questa possibilità sia sfruttata nel modo giusto; l'intesa, che cosa significa in pratica? Significa un accordo negoziale fra le due parti; non è più il "...sentito..." ecc., è qualcosa di più profondo perché se al limite non si raggiunge un'intesa fra i due organi costituzionali Governo e Giunta regionale, ci può essere anche il deferimento del problema al Parlamento, affinché esso assuma le determinazioni e dirima le questioni sorte attorno alla definizione del nuovo riparto fiscale.

Questo secondo me è importante! Allora, se questa intesa deve essere raggiunta nel rispetto delle procedura statutarie, siamo al primo atto di questa procedura: noi ci troviamo di fronte non a un disegno di legge, perché tale diventa dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri, ma a uno schema, a una proposta, a una bozza di accordo negoziale tra Stato e Regione; per questo la Giunta, dopo aver sentito il Consiglio regionale, potrà con più autorità e a maggior ragione perfezionare l'intesa - se un'intesa potrà raggiungersi, ma questo credo che sul piano politico debba essere ricercato perché è nell'interesse delle parti - e a questo scopo deve tener conto delle osservazioni che emergono da questa discussione. E senza entrare nel dettaglio, come dicevo prima, del meccanismo tecnico del nuovo riparto, per non parlare di cifre e di situazioni, vorrei dire sul piano generale che questa intesa dovrebbe permettere alla Regione per gli anni a venire di stabilire un automatismo nel senso che ci dovrebbe essere una norma di riferimento che consenta, quando scattino nuovi meccanismi di imposta, di apportare i conseguenti adeguamenti, e di farlo - ed è la discussione che è ancora aperta sulla proposta di delega al Governo delle norme di attuazione - con una procedura più snella di quella che imporrebbe una legge, al fine di adeguare la normativa tributaria alle esigenze della Regione. Questo, secondo me, potrebbe essere un tentativo da farsi, però dobbiamo discuterlo, approfondirlo, vedere se è necessario inserirlo in questa sede oppure, come è già stato proposto, rinviarlo al momento in cui discuteremo della delega per il completamento dell'attuazione prevista dalla legge n. 196, di modo che questo meccanismo possa essere inserito anche in quella normativa.

Sempre sul piano generale, oltre alle osservazioni già fatte, fra cui ritengo abbastanza importante quella espressa dal Consigliere Viberti all'art. 8 - preoccupa quella formulazione perché dovrebbe essere meglio definita - ci sono alcune cose che devono ancora essere chiarite. Io non entro nel merito delle imposte, oggi sono quelle che sono, vengono tutte ammesse in riparto dei nove decimi, per cui siamo anche in linea con la disposizione dell'art. 12 della legge del '71 nella quale si afferma che la compartecipazione deve essere agganciata a quelle che sono le norme: le norme attuali prevedono l'attribuzione alla Regione dei nove decimi, e logica vuole che tutte le nuove imposte rispondano a questa esigenza fondamentale che è ormai un diritto acquisito per la Regione - questo lo diciamo noi, d'altra parte magari l'Assessore Ramera avrà sentito fare altri discorsi -; però la legge finanziaria del '71 sotto questo profilo ci mette abbastanza al riparo perché fa riferimento alle norme precedenti e ci tranquillizza dal punto di vista negoziale per poter a buona ragione mantenere questo nostro diritto.

Ci sono poi alcune norme che lasciano delle perplessità, parlo sempre sul piano generale. La prima è quella contenuta nell'art. 16, che fa riferimento all'art. 1/bis del decreto-legge dell'agosto '78, n. 481; si tratta di una delega al Governo, in base all'art. 72 della legge n. 196. Ecco, per non fare degli atti diversi, credo che sia opportuno tener conto anche di questo art. 16 nel momento in cui dovremo fare quella proposta di delega completa per l'art. 72, per ora rinviata al mese di aprile; nei contenuti della delega dovrebbe essere previsto anche l'inserimento di questa ulteriore delega al Governo, ripresa tale e quale da questa legge, per il completamento delle norme di attuazione a modifica del disegno di legge statale n. 630 che prevede solo la proroga del termine per il trasferimento. Sarebbe forse opportuno coordinare tutte queste norme per averne una unica; perché questo art. 16 è abbastanza importante in quanto si riferisce al famoso allegato B del D.P.R. n. 616, relativo alla soppressione degli enti inutili che sono stati poi elencati, nella conversione in legge, nell'art. 1/bis; sono una serie di enti, alcuni dei quali non presenti nella regione, altri presenti, che sono in fase di attesa perché ancora sotto la gestione commissariale nonostante l'imperativo della legge di provvedere entro il 31 marzo '79 al trasferimento alla Regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi; questa previsione non si è rispettata, è arrivato il D.P.R. n. 616, non si è rispettata neanche quella previsione; speriamo che almeno con questa norma dell'art. 16 si dia l'assetto definitivo a quegli enti, presenti nella regione, che hanno quelle caratteristiche, così che si possa trasferire beni e personale. In questo momento penso in particolare alla questione UMA, che rientra in questa normativa, che è da definire e crea alcuni disagi sul piano della distribuzione del carburante agricolo; penso all'ENAOLI e ad altri enti presenti in questa regione.

Un altro aspetto generale che può far nascere preoccupazioni è l'art. 17. Al 1° comma si fa una dichiarazione abbastanza importante, e cioè che il fabbisogno determinato con questa legge sul riparto fiscale, oltre a soddisfare le esigenze delle funzioni già attribuite, comprende anche gli oneri inerenti alle funzioni già trasferite e da trasferire alla Regione in base alla legge n. 196. Quello che preoccupa è il riferimento a "gli ulteriori oneri", perché gli ulteriori trasferimenti disposti dalla legge n. 196 sono ancora lungi dall'essere completati ... (voci dall'Aula, incomprensibili) ... sì, sì, però bisognerebbe precisare meglio, perché dal momento in cui si fa un punto fermo e si dice che il fabbisogno determinato con questa legge comprende gli oneri derivanti dalle funzioni già trasferite e da quelle che lo saranno in seguito in virtù della legge n. 196, viene da pensare che anche le successive, quelle che saranno trasferite in virtù del precedente art. 16 ... (voci dall'Aula, incomprensibili) ... no, ma il 3° comma presenta ancora un altro aspetto che è riferito al 2° comma che non è quello dei trasferimenti e delle deleghe. Il problema dei trasferimenti è ben preciso: ecco, lì sono fette prese dal bilancio statale e portate al bilancio regionale in virtù di nuove funzioni amministrative, che potrebbero essere onerose o meno onerose ma non lo sappiamo, data anche la difficoltà di recuperare all'interno del bilancio statale una logica connessa ai trasferimenti; è molto difficile fare questa cernita e gli uffici finanziari sanno benissimo che in sede di applicazione dell'art. 49 della legge n. 196 ci sono un sacco di difficoltà nell'individuare i cespiti da trasferire. Perciò io ritengo che si dovrebbe qui prevedere un meccanismo di aggiornamento per gli ulteriori trasferimenti, di modo che non ci si fermi al fabbisogno predeterminato. E lo stesso dicasi per le funzioni delegate previste al 2° e 3° comma. Al 2° comma si stabilisce che al finanziamento delle funzioni delegate si provvede con somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale, ma non si indicano i tempi di questo prelevamento. Èannuale? O avviene al momento del trasferimento? Questo non è chiaro, perché quando si discuterà di questi trasferimenti di funzioni delegate non si saprà se dovremo far riferimento al momento del trasferimento al bilancio dello Stato di quell'anno, oppure se lo Stato, dato che sono deleghe, continuerà a mantenere nei propri capitoli un certo importo per far fronte a queste incombenze che solo in parte sono delegate alla Regione. E ancora, il 3° comma stabilisce che sul piano operativo alla Regione sarà riservato il 10% per far fronte a queste esigenze; cioè, da una parte si dice che al finanziamento si provvederà mediante prelievo dal bilancio statale, ma non si indica se annualmente o se a un anno di riferimento, dall'altra, per lo svolgimento, si indica un 10% che non si sa bene se sia solo una forma di indennizzo o sia destinato a coprire solo le spese operative, nel qual caso esso potrebbe essere sufficiente. Abbiamo presente la questione della scuola, per esempio: al momento in cui è stata affidata alla Regione quella competenza - e questo è un trasferimento globale - nessuno si era posto il problema finanziario, però ce ne siamo accorti col tempo e ce ne stiamo accorgendo anche adesso, dopo molti anni, di cosa significa questo trasferimento, e allora pensiamo a cosa potrebbe significare il 1° comma con il riferimento a ulteriori trasferimenti che non verranno finanziati al momento, ma saranno legati al fabbisogno già predeterminato. Bisogna dunque tener presenti queste cose. Ma anche l'abrogazione dell'art. 49 della legge n. 196 prevista nel 4° e ultimo comma ci pare un po' troppo sbrigativa, perché è vero che nell'art. 49 era prevista una procedura macchinosa, ma per lo meno si faceva riferimento a un anno preciso e si stabilivano dei correttivi, dei meccanismi di adeguamento con i soliti indici ISTAT che pure causano enorme discussione; il passaggio dall'art. 49 di difficile attuazione a questo tipo di norma dell'art. 17 mi pare comunque abbastanza pericoloso se non viene meglio precisato tutto il meccanismo.

Senza i correttivi di aggiornamento, senza individuare l'anno preciso di riferimento, ci potremmo trovare di fronte a delle sorprese; adesso bisognerebbe andare a vedere - e lo si può fare poi in sede tecnica con gli uffici finanziari - cosa ha significato la legge n. 196 sotto il profilo dei nuovi oneri assunti dalla Regione per i trasferimenti operati. Ecco, bisognerebbe vedere un pochino di fare questa discussione.

Per quanto riguarda poi la parte finale, credo di essere d'accordo col Presidente della Giunta sul fatto che bisogna anche stabilire il quantum per gli anni pregressi, perché se da una parte si dice che ci sarà un sistema compensativo per le nuove imposte non affluite negli anni dal '71 a oggi, dall'altra però non si dice che per la mancata corresponsione di nuove imposte la Regione deve recuperare una perdita del proprio bilancio; bisognerebbe cercare di definire in termini numerici per un anno pregresso, per il 1980, un quantum di trasferimento sul piano finanziario che valga a sanatoria di tutte queste lunghe attese, perché ricordiamoci che la legge finanziaria aveva stabilito i quattro anni, poi prorogati successivamente di anno in anno con dei contingenti percentuali, però questi quattro anni dal '71 al '75 sono largamente scaduti e dal '75 all'80 c'è stato un sistema inflativo abbastanza forte; questa perdita di capacità del bilancio regionale dovrà essere in qualche modo, sotto il profilo dell'intesa negoziale, concordata con lo Stato per chiudere definitivamente la questione.

Ecco, erano queste le cose che sotto il profilo generale volevo sottolineare affinché se ne tenga conto poi nella stesura definitiva del parere del Consiglio regionale.

Presidente - Colleghi Consiglieri, siamo sempre in sede di discussione generale. Ha chiesto di parlare l'Assessore Ramera. Ne ha facoltà.

Ramera (DC) - La mia è semplicemente una proposta; non è che io voglia stroncare la discussione generale, ma mi pare che la proposta del Consigliere Tonino sia la più idonea, perché altrimenti - a parte questo intervento molto buono del Consigliere Lustrissy sugli aspetti generali - corriamo il rischio di disperdere le osservazioni su un mucchio di articoli, così che poi diventa difficile dare una risposta; è molto più pratico, come ha proposto il Consigliere Tonino, discutere articolo per articolo e vedere quali sono le innovazioni apportate rispetto alla legge n. 1065 del '71, che la maggior parte degli articoli ricalca in maniera precisa.

Presidente - La Presidenza fa presente che qui sono stati annunciati degli emendamenti. Ora, io vorrei far notare che il testo è effettivamente un articolato, ma quello che si richiede al Consiglio è un parere, quindi gli articoli non vanno votati ed è anche dubbio che si voti il testo nel suo complesso. E proprio perché si chiede un parere, anzi addirittura nella lettera del Ministro si chiede una "preventiva adesione di codesta Regione", proprio nella linea indicata dal collega Lustrissy, la Presidenza fa presente di ritenere che il Consiglio dovrebbe pronunciarsi poi su un ordine del giorno o su più ordini del giorno che diano atto della presa in esame dell'articolato e manifestino il parere complessivo del Consiglio. Questi poi saranno sottoposti all'approvazione.

Dico questo per una maggiore chiarezza, proprio perché sono in dubbio se emendamenti siano presentabili in sede di discussione generale come se su trattasse di un testo di legge regionale. Mi sembra che qui siamo tenuti alla manifestazione di un parere globale e che gli emendamenti valgono come raccomandazioni o come documenti da allegare semmai in via subordinata a quello che sarà il parere principale. Questa è un po' una riflessione ad alta voce che come Presidente ritenevo di sottoporre ai colleghi del Consiglio.

A questo punto, se non ci sono obiezioni, mi sembra che la proposta dell'Assessore Ramera sia accoglibile, perché permette di entrare nei particolari e anche di prendere nota di quelle che sono le osservazioni presentate dai Consiglieri per quel documento finale che verrebbe poi redatto in separata sede come proposto dal Presidente della Giunta.

Seguiamo questo modo di procedere? Allora, sull'art. 1 c'è qualcuno che chiede la parola?

Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

Andrione (UV) - Per una brevissima risposta al Consigliere Lustrissy, che ha illustrato i meccanismi costituzionali di certe leggi. Mi sembra estremamente difficile arrivare ad un automatismo del genere da lui indicato, perché il Parlamento non rinuncia alla propria competenza in materia legislativa di imposte; se dà delle deleghe le dà a termine, tant'è vero che, lo sappiamo tutti, è la quarta volta che una certa delega deve essere rinnovata. Ora, come è possibile studiare una delega al Governo in una materia di questo genere che non abbia limiti di tempo? Questo mi sembra il problema pratico, concreto, e mi sentirei molto imbarazzato a proporre una cosa di questo genere, perché non saprei neanche giustificarla: il Governo è delegato ad emanare norme per una data questione; ebbene, una volta che ha emanato le norme non ha più la delega perché questa si esaurisce nell'atto specifico ... (voci dall'Aula, incomprensibili) ... eh, va bene, allora come la chiameresti, scusa? Comunque, in caso ne discutiamo poi con più calma.

Presidente - Allora, sull'art. 1 non sono stati richiesti chiarimenti nel corso di quella che abbiamo chiamato discussione generale? Va bene. Art. 2.

Ramera (DC) - Praticamente qui è sintetizzato il contenuto già previsto nella legge n. 1065; la lettera a), dove si dice: "imposta sul reddito delle persone fisiche" sostituisce naturalmente la ricchezza mobile, complementare che era nella legge n. 1065; la lettera b): "imposta sul reddito delle persone giuridiche" sostituisce l'imposta delle società a obbligazioni, presente nell'art. 3, lettera b) della legge n. 1065; la lettera c) comprende tutta una serie di imposte specificate nel titolo III del D.P.R. n. 600 del 29.9.73: si tratta di ritenute alla fonte di qualunque tributo, di qualunque versamento su redditi di lavoro; la lettera d) rimane uguale a come era nella legge n. 1065. Di innovativo qui non ci sarebbe niente, praticamente, se non le nuove definizioni dei tributi introdotte con la riforma.

Presidente - L'art. 3 va letto con l'aggiunta della lettera i) tasse sullo spettacolo e sul gioco.

Ramera (DC) - Il comma i) mi è stato confermato telefonicamente stamattina quando mi sono accorto che mancava confrontando una precedente bozza che avevo in mano, e mi è stato detto che era veramente una dimenticanza, che veniva ammessa immediatamente nel documento.

Anche qui di nuovo c'è l'I.V.A. che va a sostituire l'I.G.E., ma come ammontare voi sapete che l'I.G.E. era al massimo del 4% mentre qui si arriva addirittura al 36%, e da nostre indagini sappiamo che questa sola tassa comporta un introito di circa 130 miliardi, per cui rappresenta la voce, diciamo, principale del nuovo riparto. Per il resto, tutto è rimasto uguale.

Presidente - Art. 4. Ha chiesto di parlare il Consigliere De Grandis. Ne ha facoltà.

De Grandis (PRI) - Volevo solo fare una domanda ancora sull'art. 3. Alla lettera a), "imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativa all'importazione, ..." significa che di tutta la I.V.A. riscossa presso l'autoporto per operazioni doganali, i nove decimi vengono alla Regione? ... (voci dall'Aula, incomprensibili) ... No, no, mi fa piacere!

Ramera (DC) - Direi che è proprio la voce che ha fatto stupire, diciamo, gli esperti, ecco, coloro che sono all'autoporto; la stessa Direzione delle dogane è rimasta meravigliata che questa voce sia stata interamente recepita nel nuovo testo di riparto. E dirò che di fronte all'accoglimento di questa richiesta, personalmente non mi sono sentito di polemizzare con i rappresentanti dei Ministeri su alcune sfumature, presenti in altri articoli, che il Consiglio poteva facilmente denunciare e che potevano magari anche determinare una perdita di qualche centinaio di milioni, per carità!; però voi sapete che l'I.V.A., definita in questo modo, determina un ammontare per il quale i nove decimi ripagano ampiamente di queste dimenticanze.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Nebbia. Ne ha facoltà.

Nebbia (PSI) - Sempre su questo punto, per un ulteriore chiarimento: quando si dice: "al netto dei rimborsi effettuati", ci si riferisce al fatto che quando avvengono le esportazioni c'è un rimborso e quindi praticamente questo ammontare dipende dal rapporto importazione-esportazione?

Andrione (UV) - L'I.V.A., per esempio, ammonta diciamo a 100 miliardi, i versamenti sono già dichiarati con obbligo di rimborso per chi ha esportato; quindi, la differenza: 100 miliardi meno immaginiamo 20 miliardi di esportazione, rimangono 80 miliardi. Su questi 80 miliardi si calcolano i nove decimi.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica. Ne ha facoltà.

Mafrica (PCI) - L'Assessore alle Finanze ha più volte citato l'entità del possibile introito di questo nuovo riparto. Io vorrei sapere se disponiamo di cifre - per quel che riguarda l'I.V.A. sia la quota, esclusa quella relativa all'importazione, sia la quota, compresa quella - per gli ultimi anni, se esiste una serie storica, per poter avere degli elementi di giudizio.

Ramera (DC) - Quello che chiede il Consigliere Mafrica, in questo momento non ce l'ho, ma potrò farvelo avere appena ne saremo in possesso anche noi; posso dire comunque che quando abbiamo iniziato la trattativa ci siamo basati sulla documentazione relativa al 1979, che era di 125 miliardi. Ma vorrei dire una cosa che non è ancora stata chiarita: l'I.V.A. è forse l'unica voce che consente un continuo aggiornamento di bilancio per l'inflazione galoppante; mi pare che da calcoli, anche se ancora approssimati, nel 1980 l'I.V.A. sia già aumentata di almeno 10 miliardi rispetto all'anno precedente, che era quello per il quale noi avevamo le indicazioni. Direi perciò che serve da pompa per aggiornare sempre il riparto e le entrate della Regione e per questo ritengo che sia la voce più importante.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Lustrissy. Ne ha facoltà.

Lustrissy (DP) - In senso generale è vero quello che dice l'Assessore Ramera, anche se bisogna tener conto che sul problema dell'I.V.A., poiché questa imposta varia dal 10% al 23% sul territorio europeo, è in corso una trattativa a livello della Comunità Europea per stabilire aliquote uguali per tutto il territorio. In senso assoluto è vero quello che dice l'Assessore Ramera, che l'aumento è commisurato al costo della vita e quindi c'è un incremento continuo; ciò significa che se anche, per la politica generale economica della Comunità Europea, in sede di adeguamento delle aliquote I.V.A., ci fosse una diminuzione degli attuali valori italiani, quello che si perde come importo di aliquota, si recupera nel valore della merce; ecco, questi sono meccanismi abbastanza complessi.

Volevo anche dire che il riferimento all'art. 38 del D.P.R. n. 633 non riguarda le importazioni e esportazioni, ma riguarda le differenze I.V.A. nel territorio regionale ... (voci fuori microfono incomprensibili) ... No, no, non riguarda i passaggi di frontiera, riguarda semplicemente l'I.V.A. nel territorio, cioè tra la dichiarazione mensile e la dichiarazione finale ci possono essere delle differenze per cui ci sono delle compensazioni in più o meno; non c'entra in questa voce la questione del passaggio delle frontiere né le esportazioni e importazioni, ma - lo ripeto - si fa riferimento soltanto all'I.V.A. trattata sul territorio regionale.

Presidente - La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (UV) - Per quanto diceva prima Lustrissy, beh in questo caso qui viene detratta prima del rimborso perché non c'è stato pagamento di imposta, perché se c'è il rimborso non c'è pagamento ... (voci dall'Aula, incomprensibili) ... sì, ma i vari passaggi all'interno del territorio nazionale sono un'altra cosa ... (interruzione dall'Aula, incomprensibile) ...

Va bene, lasciami finire e poi discutiamo quello che vuoi, chiamiamo Piaggio ... (interruzione dall'Aula, incomprensibile) ... va beh, dico, la legge è la legge per tutti. Comunque, non bisogna confondere la questione delle aliquote e il fatto che l'I.V.A. segua l'inflazione, perché l'aliquota può essere ad esempio del 3%, ma facendo il caso di un bene che costa oggi 10 mila lire e arriva a costarne poi 20 mila, la quota riscossa sarà del 3% su 20 mila e non più su 10 mila.

Quindi, che ci sia un adeguamento generale delle aliquote sul territorio della CEE è probabilmente un dato di fatto perché altrimenti ci sarebbero delle penalizzazioni per certi Paesi in materia di produzione e cose di questo genere, però rimane che l'I.V.A. è l'unica imposta che segue passo passo i fenomeni inflattivi e quindi è l'unica che possa garantire delle entrate relativamente proporzionate all'aumento continuo delle spese.

Presidente - Allora, art. 4: alla lettera b) sono state aggiunte le parole "e gas".

Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino. Ne ha facoltà.

Tonino (PCI) - Vorrei chiedere come mai ci sono alcune esclusioni rispetto alla vecchia legge, e in particolare se il riferimento ai canoni annuali riscossi dallo Stato per le concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico è eventualmente normata in modo diverso in altre leggi.

E poi due cose ancora, abbastanza di dettaglio credo, che comunque sono modificate: manca il riferimento alle imposte di fabbricazione sui filati, che esisteva nell'art. 3 della legge n. 1065 e il riferimento ai diritti per visite sanitarie del bestiame e dei prodotti animali.

Ecco, chiedo soltanto come mai non ci sono più questi riferimenti.

Presidente - La parola all'Assessore Ramera.

Ramera (DC) - Per quanto riguarda i tributi per i filati e le entrate derivanti dalle visite sanitarie, entrambe le voci sono state soppresse ... (voci dall'Aula, incomprensibili) ... sì, mentre per quelli sui canoni idroelettrici ci sarà una normativa differente.

Presidente - Allora, art. 5. Nessuno chiede la parola? Art. 6. Alla seconda parte di questo articolo è stata richiamata dall'Assessore e dal Presidente della Giunta una importante innovazione.

La parola all'Assessore Ramera.

Ramera (DC) - Qualcosa non è stato detto in precedenza. Dunque, l'art. 6 naturalmente sostituisce l'art. 6 della legge n. 1065 del '71 con alcune modifiche integrali e integrative. Innanzitutto vedete, già subito al 1° comma, che le ritenute alla fonte sono effettuate sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti o uffici ubicati nel territorio regionale, e inoltre che sono devoluti alla Regione anche i nove decimi delle ritenute effettuate sui trattamenti pensionistici corrisposti in Valle d'Aosta; quindi rientrano come nuove voci tutti i redditi degli addetti delle Amministrazioni pubbliche e statali e delle aziende dello Stato che finora erano esclusi, nonché i redditi pensionistici dei quali finora la Regione non percepiva nulla.

Nella seconda parte, poi, voi vedete che c'è questo nuovo comma, relativo agli interessi sui depositi sia presso gli istituti bancari che presso le Amministrazioni postali; la Regione, cioè, incasserà i nove decimi di quel 20% che viene trattenuto ogni anno sugli interessi ai depositanti e ai correntisti.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Voyat. Ne ha facoltà.

Voyat (UV) - Volevo solo chiedere un chiarimento: sempre al 5° comma dell'art. 6 è detto: "... è inoltre compresa la quota di nove decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'art. 26, secondo comma, ..."; non vorrei che fossero escluse le possibilità di richiamarsi a quanto previsto dal 1° comma dell'art. 26, perché il 2° comma è diverso e si riferisce solo al 15%, non al 10 o al 20 o al 30% cui si riferisce invece il 1° comma. Bisognerebbe far riferimento all'intero art. 26 del D.P.R. n. 600, qui invece si parla solo del 2° comma... (intervento incomprensibile) ... Ah, allora è errato parlare del 20%, ed è più giusto parlare del 15%!

Ramera (DC) - Ogni deposito bancario a fine anno nel pagamento degli interessi deve pagare una tassa del 20%.

Voyat - Del 15%! 2° comma dell'art. 26!

Ramera (DC) - Attualmente viene applicato il 20% presso tutte le banche. Su questo 20% che le banche devono trasferire allo Stato, noi abbiamo diritto ai nove decimi, per cui anche qui dovremo fare un accertamento ...

Andrione (UV) - Ho capito qual è il problema di Voyat: era del 15%, sì, ma è già stato opportunamente aumentato al 20%.

Voyat (UV) - Ma allora a questo punto penso sia più giusto rivedere il disegno di legge e richiamare direttamente la legge che modifica il 15%!

Andrione (UV) - No, no, l'adeguamento è automatico.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino. Ne ha facoltà.

Tonino (PCI) - Questo art. 6 è molto chiaro nel caso di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti o uffici ubicati nell'ambito della regione. Nel caso però di trattenute alla fonte fatte da stabilimenti che sorgono fuori dalla regione su cittadini della Valle d'Aosta - il caso della Olivetti è esemplare - le trattenute sono fatte alla fonte dalla Olivetti ed interessano una grossa parte di abitanti della Valle d'Aosta. Voglio chiedere: il problema è stato discusso? È escluso?

Andrione (UV) - Chiedo scusa. Questa è la forte differenza fra noi e la Sicilia, che noi conformemente a quanto ho detto abbiamo riconosciuto che quel reddito spetta al Piemonte, perché prodotto - sempre nel caso della Olivetti - in Piemonte. I Siciliani volevano che si facesse un'indagine sul reddito di ogni cittadino siciliano esistente in Italia per poi avere i nove decimi delle loro ritenute alla fonte. Questo diventa praticamente impossibile anche solo dal punto di vista pratico.

Presidente - Il Consigliere Tonino ha concluso? Allora, art. 7; nessuno chiede la parola? Sull'art. 8 chiede la parola il Presidente della Giunta.

Andrione (UV) - Solo per dire che le preoccupazioni espresse dai Consiglieri Viberti, Lustrissy e altri sono anche quelle della Giunta regionale; una proposta che vorrei fare - poi vorrei farne altre dopo, quando discuteremo - è quella di dire: "... ad essa devoluti, disposte successivamente all'entrata in vigore della presente legge..." e cioè facendo chiaro che gli eventuali rimborsi allo Stato avvengono dopo il 1° gennaio del 1980 o del 1981, secondo la data di partenza che sarà stabilita per questa legge di riparto. Infatti, l'art. 8 pone effettivamente un problema di interpretazione relativamente a somme già percepite dalla Regione negli anni precedenti.

Quella che ho detto potrebbe essere una soluzione, poi quando ne parleremo vorrei proporne anche altre.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino. Ne ha facoltà.

Tonino (PCI) - Volevo anche chiedere qual è il significato, in questo caso, dell'intesa tra i Ministri delle Finanze e del Tesoro e il Presidente della Giunta. Che cosa succede se il Presidente della Giunta non è d'accordo?

Presidente - La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (UV) - Qui la questione è stata impostata sul piano costituzionale: il Presidente della Giunta non può dichiararsi non d'accordo sul fatto che lo Stato ha, per esempio, stabilito di aumentare il prezzo di una certa merce del 5% pro alluvionati i pro terremotati i pro Calabria. Se questi soldi sono stati versati alla Regione Valle d'Aosta, mentre avrebbero dovuto essere versati alla Calabria, ecc., il Presidente della Giunta non può dire che non è d'accordo; "d'intesa", vorrà dire che cercherà di trattare in modo tale che questi soldi non escano dalle casse o escano dalle casse regionali.

Presidente - Altri chiedono la parola sull'art. 8? Art. 9. Art. 10. Nessuno chiede di intervenire? Sull'art. 11 ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino. Ne ha facoltà.

Tonino (PCI) - Interessava anche a noi quella osservazione che ha fatto il Consigliere Nebbia, e a cui credo sia stata data risposta, sul significato in certo senso limitativo del 1° comma, laddove si fa riferimento ai soli artt. 2 e 3 dello Statuto e alle funzioni delegate ai sensi dell'art. 4 dello Statuto stesso.

Presidente - Cioè trattasi della possibilità di contrarre mutui.

La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (UV) - Sì, Consigliere Tonino, quella è una legge costituzionale. Datemi lo Statuto, lo rileggo ancora una volta. L'art. 2 recita: "In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa..."; l'art. 3 concede potestà integrativa, ecc.; sì, è vero che anche noi avremmo preferito avere la possibilità di accedere a mutui e obbligazioni per altre materie, però il Governo della Repubblica dice che la nostra competenza è limitata a queste.

Presidente - La parola all'Assessore Ramera.

Ramera (DC) - Vorrei far notare che abbiamo lasciato uguale l'articolo anche perché ci siamo accorti che mentre noi possiamo assumere mutui e emettere obbligazioni fino a una cifra pari alle entrate ordinarie del bilancio, le altre Regioni a Statuto Speciale hanno come limite una cifra inferiore e ben determinata; noi invece, come ho detto, possiamo andare proprio fino all'ammontare delle entrate ordinarie.

Ma io penso che, se non ho frainteso, molto probabilmente il Consigliere Nebbia voleva accennare all'eventualità di una finanziaria, no?, per la quale gli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto potrebbero essere limitativi. Ma io non credo, perché gli artt. 2, 3 e 4 mi pare che contemplino proprio tutte le materie nelle quali possa interessarsi una eventuale finanziaria.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Voyat. Ne ha facoltà.

Voyat (UV) - Su quanto è stato chiesto dal Consigliere Tonino anche noi in un primo momento avevamo avuto perplessità, però ritengo che evidentemente la Regione non possa fare dei mutui per opere per le quali non ha competenza.

Un'altra cosa che volevo chiedere al Presidente della Giunta e alla Giunta tutta è questa: cioè, la possibilità di emettere obbligazioni era già prevista nella legge n. 1065, no?, ma non è mai stato fatto! Ecco, quali possibilità ci sono per la Regione di poterlo fare in seguito, visto che non potuto farlo prima?

Presidente - La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (UV) - La possibilità di emettere obbligazioni consiste prima di tutto nel fare una legge regionale che preveda la emissione di obbligazioni, e fin qui non è neanche molto difficile; ma il secondo punto è quello di trovare i sottoscrittori di obbligazioni, e qui comincia a diventare più difficile. Normalmente da parte dello Stato o di qualsiasi ente le obbligazioni vengono emesse d'intesa con gli istituti di credito, i quali sottoscrivono, come si dice, lo scosso per il riscosso, e cioè: immaginiamo che si emettano obbligazioni per 50 miliardi per l'ENEL; 50 miliardi di lire sono garantiti e così pure i costi. Se vengono comperati 25 miliardi di lire da parte del mercato, l'istituto di credito che ha fatto quell'operazione si accolla 25 miliardi di obbligazioni. Ecco, finora non abbiamo mai approfondito il problema con gli istituti di credito esistenti in Valle d'Aosta, perché una volta avevamo provato a parlarne ma ci hanno fatto capire che avrebbero considerato la cosa come concorrenza sleale e non è che fossero molto favorevoli; può darsi che nel futuro le cose cambino.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Nebbia. Ne ha facoltà.

Nebbia (PSI) - Solo per chiarire ancora l'argomento di cui ha parlato ultimamente Tonino. Cioè, io effettivamente mi riferivo a società finanziarie e avevo pensato a due applicazioni, che la Regione in parte sta già facendo, cioè nel campo dell'edilizia sociale e nel campo dell'industria o degli impianti di risalita. Mi pare che sia l'uno che l'altro settore non rientrino negli artt. 2 e 3 dello Statuto, non ho ben presente se rientrano fra le materie delegate in base allo art. 4; per l'edilizia c'è solo la possibilità di integrazioni della legge n. 457, mi sembra , ma adesso non voglio affermare delle cose in senso assoluto, perché non ho ben presente i riferimenti. Ora, se si volessero fare delle finanziarie che si occupassero prevalentemente di questi argomenti, questo sarebbe possibile o no, in base a questo art. 11? Ecco, la domanda era questa.

Presidente - La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (UV) - Per quanto riguarda l'edilizia penso che anche ai sensi della legge n. 457 rientri pienamente nell'art. 4, perché le funzioni amministrative sono esercitate dalla Regione. Per quanto riguarda la questione più complessa dei trasporti a fune e cose di questo genere, è in atto una tendenza molto accentuata, che sta anticipando la giurisprudenza, di assimilare gli impianti a fune ai trasporti; ci sono già delle sentenze interessanti in materia e d'altra parte la Regione ha fatto un esproprio, motivandolo in quella maniera, che è passato, cioè è stato trovato conforme.

Quindi, penso che anche in quel campo lì una finanziaria potrebbe operare senza dei grossi problemi.

Presidente - Art. 12: c'erano state, nel corso della discussione alcune richieste di chiarimenti. Ci sono altri interventi? La parola al Consigliere Viberti.

Viberti (DPROL) - Forse il Presidente della Giunta pensa di aver risposto; io mi chiedo se gli ispettori cui si riferisce sono i famosi fratelli Dupont del fumetto Tintin di Hergé; nel caso gli ispettori fossero questi, non so come se la potrebbe cavare l'Amministrazione regionale. E poi perché non si è lasciato il vecchio testo nel quale ci sembrava che fossero maggiori le possibilità per l'Amministrazione di incidere sull'accertamento dei redditi? Come mai c'è questa modifica? L'articolo attuale è migliorativo?

Presidente - La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (UV) - In questo campo può essere una questione di opinioni. Noi non diciamo che in Italia l'accertamento del reddito sia fatto in maniera tale da dare ogni garanzia ai cittadini, questo io credo che nessun membro della Giunta l'abbia mai detto, ma l'art. 12, da quando esiste, non ha dato prova di possibilità pratiche, in quanto la trasmissione di dati o fatti non ha provocato presso gli uffici competenti le conseguenti indagini e ricerche, e del resto lo Stato stesso ha cercato con ben altri mezzi di colpire l'evasione: con il tirare a sorte in certe categorie, con accertamenti specifici e cose di questo genere. Se poi gli ispettori in questione saranno dei Tintin, questo evidentemente non dipenderà da noi; io ho semplicemente risposto su quale è l'intenzione, attraverso quali strumenti, quali mezzi vorremmo arrivare all'applicazione concreta di questo articolo che, a nostro avviso, costringendo a portare casi specifici e ben definiti può essere migliorativo. Perché è molto facile dire che gli avvocati evadono il fisco, ed è anche abbastanza vero - ma questo non lo dite a nessuno! - è molto facile dirlo, però non è che così dicendo uno dia una indicazione particolare; invece, se si può dire l'avvocato tale, l'imprenditore tale, è senz'altro meglio.

Comunque questa è una questione di opinioni.

Presidente - Altri intendono prendere la parola? Ha chiesto di parlare il Consigliere Voyat. Ne ha facoltà.

Voyat (UV) - L'art. 12 fa riferimento soltanto a imposte erariali sui redditi; non sarebbe il caso di collaborare anche all'accertamento dell'I.V.A.? Io non ho i dati per dire se l'I.V.A. sia evasa da molti, ma visto che sono competenze anche nostre, non ci sarebbe la possibilità di collaborare con l'Ufficio I.V.A. per questo tipo di controlli?

Presidente - La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (UV) - Non sono un esperto in materia, ma questo è un problema tecnico molto difficile, perché l'I.V.A. si paga su fatture e si paga a passaggi. Ora, provare che una fattura è falsa, caro mio, diventa una questione di ben altra portata. No, qui si fa proprio riferimento all'evasione fiscale normale, cioè quella della persona che ha tanto di reddito e denuncia la metà, un quarto, secondo i casi.

Presidente - Altri colleghi vogliono intervenire? Allora, art. 13. Art. 14. Art. 15. Sull'art. 16, la parola al Presidente della Giunta.

Andrione (UV) - Per una risposta a Lustrissy. Il Consigliere Lustrissy, e probabilmente con ragione, ha fatto una ipotesi di maggiore organicità nei rapporti fra Stato e Regione proponendo che uno stralcio di questo art. 16 sia inserito poi in una serie di deleghe a parte. Potrebbe anche essere una buona idea sotto il profilo teorico, io però chiederei che la si lasciasse qui, proprio per le ragioni connesse a una rapida conclusione - io spero - dell'iter di questo disegno di legge, perché questa situazione si trascina da troppo tempo e sta diventando scandalosa, non dico di più.

Presidente - Art. 17. La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (UV) - Anche qui una risposta al Consigliere Lustrissy. Credo che l'interpretazione che ha dato sia quella giusta, cioè: il fabbisogno finanziario della Regione è calcolato sulla base di questo riparto e sulla base degli oneri derivanti dalla legge n. 196 già trasferiti e ancora da trasferirsi - poi magari le questioni tecniche le vediamo di là a parte -; per l'allusione che il Consigliere Lustrissy ha fatto alla scuola, allusione che viene fatta molto sovente, io dico: rendiamoci conto che se non avessimo la scuola non avremmo questo riparto. Non è che si possa dire: ci date il riparto in questa maniera dopo di che vi riprendete la scuola e ve la pagate voi!

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino. Ne ha facoltà.

Tonino (PCI) - Innanzitutto, secondo la nostra opinione, non è m molto soddisfacente la risposta data dal Presidente della Giunta. Ma a parte questo, vorrei chiedere alcune altre precisazioni.

Intanto, qui si parla degli oneri inerenti alle funzioni già trasferite con la legge n. 196 e col precedente art. 16 e che riguardano gli enti soppressi. C'è stata già una valutazione dell'ammontare di questi oneri trasferiti? E poi non abbiamo ben capito come questo importo venga aggiornato anno per anno. Non abbiamo neanche ben chiaro il 3° comma dell'art. 17 ove si fa riferimento a "funzioni amministrative ad essa delegate": essendo una norma di carattere generale che vale anche per il futuro non si comprende perché sia specificato qui che soltanto una somma parti al 10% delle spese operative viene attribuita alla Regione.

Cioè, nel complesso ci sembra un articolo molto confuso; ci sono riferimenti ambigui, nel 2° comma ad esempio le parole "o con altre leggi"; di tutto questo chiediamo spiegazione.

Presidente - La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (UV) - Innanzitutto, per quanto riguarda il primo punto, è specificato che si tratta di funzioni già attribuite e comunque anteriormente esercitate dalla Regione e degli ulteriori oneri inerenti alle funzioni già trasferite e da trasferire alla Regione stessa con legge 16 maggio 78, n. 196 e con il precedente art. 16. Quindi si conosce quali sono e quali possono essere questi trasferimenti, non è che ci siano leggi future, perché vige la legge n. 196.

In secondo luogo, l'ufficio programmazione ha fatto uno studio in materia ed ha ottenuto una somma di 22 miliardi; lo Stato - cioè il Ministero della Pubblica Istruzione e gli altri Ministeri - non solo non ha accettato la nostra proposta di liquidazione, ma ha sostenuto delle cifre che sono pari a un quarto, a un quinto ...

(Intervento fuori microfono) - ... il passaggio dalla scuola materna ...

Andrione (UV) - ... il passaggio dalla scuola materna ecc., ma poi entriamo nei particolari e possiamo discuterne voce per voce.

Per quanto riguarda il 3° comma, quando si delegano le funzioni la spesa rimane a carico dell'ente delegante, quindi dello Stato, e l'aggiornamento deve farlo lo Stato perché il 10% previsto è in pratica l'indennizzo dato alla Regione che esercita queste funzioni. Non è che il delegante si spogli anche dell'onere del pagamento, il grosso delle spese rimane a carico suo, ma attribuisce un indennizzo alla Regione per le spese di organizzazione di queste deleghe.

(... interruzioni ...)

Deve essere scritto sul bilancio dello Stato!

Facciamo, per esempio, un'ipotesi assurda: se venisse delegata alla Regione l'Arma dei Carabinieri o, che so, le ferrovie, gli stipendi, l'armamento, ecc., li paga lo Stato, perché con la delega mantiene la competenza a pagare. La Regione per esercitare le funzioni che le vengono delegate, cioè fare gli orari e tutto quanto, avrà bisogno di personale, di un ufficio e tutto quello che volete. Per queste funzioni svolte dalla Regione, lo Stato deve riconoscere il 10% delle somme che iscrive sul proprio bilancio. Quindi, nel nostro esempio, del miliardo e cento milioni che è la spesa prevista dallo Stato per la ferrovia Aosta-Pré St. Didier sono destinati alla Regione 110 milioni per organizzare le proprie funzioni su quella tratta.

Presidente - Altri chiedono la parola? Ha chiesto di parlare il Consigliere Martin. Ne ha facoltà.

Martin (UVP) - Solo per chiarire meglio questo concetto; io ho una domanda specifica da fare al presidente della Giunta e lui sa perché faccio questa domanda: i Vigili del Fuoco rientrano in questo comma?

Andrione (UV) - Al trasferimento dei Vigili del Fuoco deve precedere una legge che disciplini una differente organizzazione dell'intero servizio di protezione civile e di prevenzione anti-incendio, con la chiamata di volontari dell'organizzazione sul posto. Ora, questa legge non è ancora entrata in vigore, come il Consigliere Martin sa; ma nel caso specifico dei Vigili del Fuoco, da quanto ho capito, si tratterebbe piuttosto di un trasferimento, non di una delega. Nel caso si trattasse di una delega, caserma, stipendi e tutto quanto rimarrebbero a carico dello Stato: immaginiamo che per questo servizio lo Stato preveda una spesa di 10 miliardi, la Regione avrebbe 1 miliardo per organizzare le proprie funzioni relative a questo servizio.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino. Ne ha facoltà.

Tonino (PCI) - Pongo un'ultima questione: chi determinerà di anno in anno l'ammontare degli oneri conseguenti alla delega?

Andrione (UV) - (fuori microfono) Il bilancio dello Stato!

Tonino (PCI) - Il bilancio dello Stato. E in che modo la Regione partecipa a questo accertamento? Questa è la domanda. (Il Presidente della Giunta risponde fuori microfono, incomprensibile) ... Sì, però siccome i pagamenti si fanno qui, gli oneri si pagano qui e lo Stato deve trasferirci i fondi. Chi determina l'ammontare degli oneri? L'art. 49 della legge n. 196 prevedeva un certo meccanismo, ma adesso questo articolo viene abrogato. È questo il punto!

Andrione (UV) - Adesso non so quale esempio fare, ma immaginiamo che ci vengano delegate opere di seconda categoria come le opere idrauliche. Evidentemente, dovremo mantenere i rapporti con il Magistrato del Po. Allora, le possibilità sono due: o lo Stato mette anche i fondi e allora sappiamo quanto deve lo Stato e quanto la Regione - in questo momento, per esempio, la Regione mette il 30% - oppure lo Stato non mette i fondi e allora, in quel caso, siamo nell'impossibilità di fare le opere. La delega vuol dire questo! Lo Stato delegando, specifica! Se la Regione è delegata ad appaltare certe opere, nella delega è indicata la percentuale di ripartizione delle spese, per esempio 10% alla Regione 90% allo Stato, o altre percentuali che sono comunque indicate nella delega.

Presidente - Art. 18. Art. 19: per questo articolo si è posta la questione della data: 1° gennaio 1980 o 1° gennaio 1981.

Colleghi Consiglieri, ritenete a questo punto che la discussione si sia svolta in modo ampio e sufficiente a chiarire le questioni che sono state poste? La Presidenza allora ritiene che si possa sospendere la seduta e che il Presidente della Giunta con i Capigruppo possa concordare il testo di un parere su cui poi il Consiglio sarà chiamato a pronunciarsi.

Nel frattempo, per i Consiglieri che non sono interessati a questa riunione ristretta e anche per gli altri, successivamente, distribuiamo la convocazione per il prossimo Consiglio.

La seduta è sospesa alle ore 11,50

La seduta riprende alle ore 12,14.

Presidente - Riprendono i lavori dopo la sospensione. La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (UV) - Penso che grosso modo sia stato trovato un accordo sul comportamento, diciamo, politico. La discussione al Consiglio dei Ministri verterà su questi temi: per quanto riguarda la legge in generale, la possibilità di vedere inserita - e di questo parlerò con i costituzionalisti - una norma per la quale, in caso di soppressione di imposte, il Consiglio dei Ministri debba congiuntamente proporre le opportune modifiche all'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta. Poi, verrà negoziata nella misura del possibile la soppressione delle parole: " e da trasferire al 1° comma dell'art. 17". Verrà inoltre richiesto in maniera formale un articolo che ricalcando l'art. 14 della legge 1971 compensi quelle che sono state chiamate le perdite, insomma la non erogazione fiscale corretta avvenuta fra il 1977 e il 1980 o 81, a seconda di quello che sarà l'anno finanziario a partire dal quale questa legge avrà effetto. Sono state fatte differenti proposte sulla entità della cifra: evidentemente la Giunta terrà informato il Consiglio delle possibilità reali di negoziazione politica e di quantificazione di questa richiesta che sul piano giuridico è perfettamente fondata.

Il testo della lettera di trasmissione del parere della Regione Valle d'Aosta, sul quale il Consiglio dovrà pronunciarsi, suona così:

"Risposta a nota AL MINISTERO DEL TESORO

dell'11.2.1981 RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

prot. 10221 ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

00100 - ROMA

e, p.c. ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

DEI MINISTRI

00100 - ROMA

AL MINISTRO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLA

FINANZA LOCALE

00100 - ROMA

OGGETTO: schema di disegno di legge concernente la revisione dell'ordinamento finanziario della Regione

In relazione a quanto previsto dall'art. 12, punto 3, della legge 9.10.1971, n. 825, si comunica che il Consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio 1981, si è espresso favorevolmente sullo schema del disegno di legge in oggetto con la riserva che il 1° comma dell'art. 19 abbia ad essere modificato nel senso che la decorrenza della legge venga anticipata al 1° gennaio 1980."

Presidente - È aperta la discussione sulle dichiarazioni del Presidente della Giunta che riguardano l'intesa di carattere politico concernente il parere sullo schema di disegno di legge statale. C'è qualcuno che chiede di parlare? Per sanzionare con un atto ufficiale il parere del Consiglio, penso che si possa mettere in approvazione sia la relazione del Presidente della Giunta sia il testo della lettera, che si identifica con il parere del Consiglio e che la Giunta fa proprio.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica. Ne ha facoltà.

Mafrica (PCI) - Noi voteremo favorevolmente a questo testo proposto dal Presidente della Giunta, perché ci interessa che ci sia una espressione unanime del Consiglio. Abbiamo dato al Presidente della Giunta le nostre osservazioni scritte e ci pare che nella sua dichiarazione egli le abbia accolte; in particolare mi riferisco alla richiesta, nell'ulteriore trattativa, di cercare dei meccanismi che evitino per il futuro il verificarsi di situazioni in cui vengono soppresse quelle imposte e quelle tasse di cui noi otteniamo i nove decimi, e alla richiesta di una compensazione per gli anni precedenti. Se verrà poi accettata la proposta - l'unica espressa nel testo della lettera - di far decorrere la legge a partire dal 1° gennaio 1980, evidentemente l'introito sarà sufficiente anche a coprire le somme che sono state perdute negli anni precedenti; altrimenti, credo che si dovrà tener presente la proposta che noi abbiamo fatto per il riconoscimento delle perdite pregresse.

Colgo l'occasione per dire che, pur rimanendo valide dal punto di vista politico della nostra discussione in Valle tutte le osservazioni che abbiamo fatto in merito a questa vicenda, per quel che riguarda il nostro impegno nei confronti del Parlamento, perché siano accelerati i tempi e siano ottenute le condizioni migliori, esso sarà pieno e credo che la Giunta su questo potrà contare.

Presidente - Altri chiedono la parola? Ha chiesto di parlare il Consigliere Viberti. Ne ha facoltà.

Viberti (DPROL) - Questa mattina ho fatto una dichiarazione per la quale adesso dovrei astenermi dalla votazione, ma ancora una volta cambio atteggiamento dopo una discussione: non è che mi sia convinto che quanto ho detto prima sia sbagliato, resto anzi fermamente dell'opinione che le modalità con cui è stata portata avanti la trattativa riguardante il nuovo riparto fiscale non sono state corrette perché il Consiglio non è stato tenuto al corrente dello svolgimento delle cose.

È dunque soltanto perché questo riparto può permettere alla Valle d'Aosta di ricevere delle somme che gli sono indispensabili - visto anche il bilancio che questa maggioranza ha presentato, bilancio che ha dovuto fare i conti con una diminuzione addirittura delle entrate - che voterò a favore di questo parere che il Consiglio regionale esprime.

Devo dire che oltretutto rimangono dei dubbi circa, per esempio, una parte dell'art. 8 e precisamente le parole: "ove sia destinata per legge, ai sensi dell'art. 81, quarto comma,"; secondo noi non è stata data una spiegazione e riteniamo che per questo motivo la Regione si troverà spesso in lite con lo Stato e riuscirà, ancor più difficilmente che non in questa occasione, a farsi ascoltare. Di conseguenza io condanno, e con me credo tutti coloro che alla Nuova Sinistra fanno riferimento ... (interruzione dall'Aula, incomprensibile) ... ah, non solo i giudici, e poi non sempre i giudici sono quelli vestiti di nero, per fortuna! Comunque, dicevo, condanno l'atteggiamento che questa Giunta ha tenuto e, lo ripeto, è soltanto perché noi ci consideriamo dei Valdostani - e io in particolare, l'ho già detto altre volte - che voterò a favore di questo parere.

Non creda questa maggioranza di aver piegato quelle che sono le nostre opinioni e quelli che sono i nostri principi; se ho deciso di mutare la mia posizione è soltanto in considerazione di un principio più grande, quello del bene della nostra Regione, di un principio che tutti quanti ci vede lavorare all'interno del Consiglio.

Ho dimostrato, nel passato, per esempio, sul problema del Parco, l'atteggiamento che la Nuova Sinistra tiene; ultimamente, nell'occasione in cui si trattava di chiedere del soldi allo Stato per una scelta operata a maggioranza da questo Consiglio, noi abbiamo tenuto un atteggiamento contrario, proprio perché non era in gioco l'interesse della regione. Questa volta, il principio è, come ho detto, quello del bene della regione, di conseguenza modifico quanto detto stamattina. Non si pensi però che noi siamo persone che da un momento all'altro cambiano idea: la nostra idea resta quella che ho espresso stamattina e in questo senso invito la Giunta, per il futuro, su qualunque argomento, a non mantenere più questo atteggiamento, perché altrimenti ci costringerà a non poter più dare il nostro assenso anche su questioni di vitale importanza per la regione.

Quindi, si tenga ben presente, questa è l'ultima volta, almeno finché io sarò in questo Consiglio, che la Nuova Sinistra tiene questo comportamento.

Presidente - Colleghi Consiglieri, prima di dare la parola ad altri che lo richiedano per dichiarazione di voto, come promesso questa mattina e come è mio dovere fare, comunico al Consiglio che il collega Pedrini ha fatto pervenire una lettera con la quale annuncia l'impossibilità di essere presente oggi, e comunica al Consiglio di essere perfettamente d'accordo con l'impostazione data al problema dal Presidente della Giunta; di questo, ritiene necessario che la Presidenza dia comunicazione al Consiglio regionale. La frase è diventata un po' contorta, perciò la riassumo: il Presidente del Consiglio è richiesto dal collega Pedrini di informare i Consiglieri che lui è perfettamente d'accordo sull'impostazione data al problema dal Presidente della Giunta.

Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto? (intervento dall'Aula, incomprensibile). A questo punto, allora, è chiaro che il Consiglio esprime sullo schema di disegno di legge statale il parere di cui il Presidente della Giunta ha dato lettura e che costituisce il testo della comunicazione che lo stesso Presidente della Giunta invia al Ministero del Tesoro e agli altri indirizzi che sono riportati nella lettera che abbiamo sotto mano.

Presidente - Metto in approvazione il testo del parere del Consiglio regionale sullo schema di disegno di legge statale concernente la revisione dell'ordinamento finanziario della Regione.

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 28

Maggioranza: 15

Favorevoli: 28

Approvato all'unanimità.

Presidente - La seduta è tolta. Il Consiglio, come da ordine del giorno, è convocato per i giorni 25 e 26 c.m..

La seduta termina alle ore 12,27.