Oggetto del Consiglio n. 1543 del 4 novembre 2015 - Resoconto
OGGETTO N. 1543/XIV - Interpellanza: "Interventi per l'applicazione della normativa in materia di incompatibilità relativa alle cariche di Sindaco e Vicesindaco".
Presidente - Per l'illustrazione, la parola al Consigliere Cognetta.
Cognetta (M5S) - Sì, grazie Presidente.
Ho qui da sottoporre questa interpellanza rispetto a ciò che accadde nel Comune di La Thuile. Allora, c'è una legge regionale, che è la legge 4 del 1995, aggiornata poi durante il 2015, che all'articolo 9 recita: "Non si può conferire la carica di Sindaco o Vicesindaco a colui che ha il coniuge, ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al secondo grado che siano appaltatori di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo loro fideiussori". Ora, questo articolo di legge, che è molto chiaro, si scontra con ciò che sta accadendo invece al Comune di La Thuile, dove il Vicesindaco, la Consigliera comunale Frigo, che appunto riveste una carica preminente all'interno del Comune, ha però un rapporto di parentela molto stretto con la ditta che fa nome Frigo S.r.l., una ditta di La Thuile, alla quale è stata affidata una serie di lavori, tra cui anche lo spazzamento strade piuttosto che altri lavori diretti.
La domanda che faccio direttamente al Presidente, è quindi la seguente: questa norma che ho appena citato non le pare in contrasto con ciò che avviene nel Comune? E se sì, se può dire a questo Comune di smetterla di fare questo affidamenti, perché i casi sono due: o non si fa l'affidamento a questa azienda o non fa il vicesindaco!
Presidente - Per la risposta, la parola al Presidente Rollandin.
Rollandin (UV) - Per quanto riguarda la domanda che lei mi ha posto, sulla questione si è espressa la Struttura Enti locali del Dipartimento competente, la Segreteria della Giunta Affari di Prefettura, in risposta ad un quesito formulato al CELVA dal Segretario comunale di La Thuile nel mese di luglio scorso. Nel merito della questione, in particolare, la Struttura Enti locali ha sottolineato come la causa ostativa di cui al punto 2 dell'articolo 9 della legge 4/1995, che lei citava, non pare configurarsi nei confronti del Vicesindaco del Comune di La Thuile, il quale, ai sensi della normativa vigente, non è organo del Comune. Ciò perché le modifiche apportate dalla legge n. 1 del 2015 hanno modificato profondamente il sistema elettorale dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti come La Thuile, prevedendo l'elezione diretta solo dei Consiglieri comunali e non del Sindaco e Vicesindaco. Questa innovazione comporta la modificazione anche del campo di applicabilità dell'articolo 9, comma 2, della legge prima citata. La disposizione transitoria recata dall'articolo 48 della legge n. 1 del 2015 precisa infatti che per Vicesindaco deve intendersi l'organo che nei comuni con più di 1.000 abitanti è eletto direttamente insieme al Sindaco e che sostituisce quest'ultimo nei casi previsti. Nella sua risposta la Struttura Enti locali ha fornito pertanto tutti i possibili elementi di valutazione del caso in questione, concludendo che, in base al principio generale del nostro Ordinamento per cui gli organi collegiali elettivi devono esaminare i titoli di ammissione dei propri componenti, spetta al Consiglio comunale di La Thuile accertare la sussistenza dei presupposti per un'eventuale contestazione di incompatibilità del Consigliere Vicesindaco.
Il Governo regionale, pertanto, non ha al momento alcuna azione da intraprendere rispetto a una situazione di competenza del Consiglio comunale di La Thuile che, per quanto a nostra conoscenza, è stata esaminata nella seduta del 31 agosto scorso, nel corso della quale sono stati forniti ai Consiglieri comunali di La Thuile gli elementi necessari per valutare compiutamente la questione. Grazie.
Presidente - Per la replica, la parola al Consigliere Cognetta.
Cognetta (M5S) - Sì, grazie Presidente.
Non abbiamo alcuna azione da intraprendere perché la normativa ha creato un "mostro giuridico", e cioè i comuni sotto i 1.000 abitanti di fatto possono fare come pare loro, a 1.000 e uno abitanti cambia completamente la norma! Quindi tutti i comuni sotto i 1.000 possono avere Sindaco e Vicesindaco che possono fare quello che pare loro, dare affidamenti e incarichi a chi vogliono, amici, parenti e affini, non c'è problema...ma appena si passa a 1.000 e uno la cosa cambia! Ora, se questa non le sembra una contraddizione in termini non so cosa le può sembrare, perché lei capisce che...va bene ciò che ha scritto il Dipartimento degli Enti locali, però, secondo me, e non solo secondo me, ma anche secondo l'esperto giuridico a cui mi sono rivolto, non c'è nessun tipo di appiglio rispetto a questa cosa, cioè hanno scritto una risposta che non ha nessun senso! Le ripeto: lei come può giudicare corretto il fatto che sotto i 1.000 non si applica la legge e sopra i 1.000 sì? Non ha proprio nessun senso, capisce? Poi è chiaro che, scritto così, allora sembra che sia valida qualunque cosa, ma la realtà dei fatti è che non può decidere il Consiglio comunale stesso rispetto a una situazione che, di fatto, è difforme dalla legge; soprattutto non si può vedere un Comune dove uno dà gli appalti a un proprio parente. Quindi, al di là della questione puramente tecnica, direi anche che c'è una questione proprio personale, insomma, che entra in gioco, sulla quale magari un'ammonizione o comunque un maggior rispetto della normativa ci andrebbe. Poi, chiaramente, lei dice alla fine: "ma no, la cosa non ci riguarda"...beh, la legge l'abbiamo fatta noi, magari un po' ci riguarda! Magari, se questo è vero, forse andrebbe modificata questa legge, no? Le sembra? Perché se dà questo spazio, magari aggiungendo un comma, una volta che è stato deciso il Sindaco e il Vicesindaco, poi viene rispettata la legge successiva, perché sennò qui si riapre il Far West, come sta succedendo lì, in effetti!
Presidente - Punto 16 all'ordine del giorno.