Oggetto del Consiglio n. 123 del 28 marzo 1975 - Verbale
OGGETTO N. 123/75 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE".
Caveri (U.V.) - Passiamo all'esame del disegno di legge: "Trattamento economico di missione per il personale dell'Amministrazione regionale".
I compensi e le indennità di missione al personale dell'Amministrazione regionale sono attualmente regolati dalla legge regionale 14/11/1961, n. 9, modificata dalla legge regionale 30 agosto 1970, n. 19.
In seguito al mutato costo della vita, nonché alle notevoli variazioni verificatesi in questi ultimi mesi nei costi di gestione degli automezzi, il personale dell'Amministrazione regionale ha richiesto una revisione delle vigenti norme in materia.
Poiché tali richieste appaiono giustificate, la Giunta regionale ha ritenuto di dover riesaminare l'intero problema ed ha, all'uopo, predisposto una nuova disciplina della materia.
Le principali innovazioni rispetto alla normativa attualmente in vigore riguardano:
1) l'aumento, uguale per tutti, dell'indennità di trasferta giornaliera a L. 12.000 e di quella oraria a L. 500;
2) l'aumento del rimborso per l'uso del proprio mezzo di trasporto a L. 66 il chilometro;
3) la possibilità di attribuire al personale che abbia frequente necessità di recarsi in località poste fuori dalla ordinaria sede di servizio un'indennità o un rimborso forfettario in luogo, rispettivamente, dell'indennità di trasferta oraria o del rimborso per l'uso del proprio mezzo di trasporto. L'indennità o il rimborso di cui trattasi sono ridotti in proporzione alle assenze dal servizio del dipendente interessato;
4) la possibilità di attribuire, in luogo dell'indennità di trasferta il compenso per lavoro straordinario per la partecipazione ad adunanze, corsi o altre riunioni inerenti a compiti di istituto, tenute in ore eccedenti il normale orario di servizio.
Si sottopone, quindi, all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale l'unito disegno di legge regionale inteso a disciplinare in modo nuovo il trattamento di missione del personale dell'Amministrazione regionale.
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Disegno di legge n. 111
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ______________________________ n. _________: "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE regionale".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il trattamento economico di missione per il personale dell'Amministrazione regionale è regolato dalle norme della presente legge.
Art. 2
Con decorrenza dal 1° gennaio 1975, al personale della Regione, comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio, spetta la indennità di trasferta nella misura di L. 12.000 per ogni 24 ore di assenza dalla sede.
Per le ore residuali o per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di L. 500 per ogni ora di missione.
Le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate; le altre sono arrotondate ad ora intera.
Per le missioni effettuate fuori del territorio della Regione, in Comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti, l'indennità di cui al presente articolo è aumentata del 30%.
Le missioni sono preventivamente disposte:
- dal Dirigente del servizio, se si svolgono nell'ambito della Regione;
- dall'Amministratore competente, su proposta del Dirigente, se si svolgono fuori del territorio della Regione, od in località distanti non più di cinquecento chilometri;
- dalla Giunta regionale negli altri casi.
Per quanto concerne le missioni all'estero, oppure in Comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti, in luogo del trattamento di missione l'Amministrazione può autorizzare il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Per le missioni da svolgere in località distanti meno di venticinque chilometri, l'indennità di cui al 1° ed al 2° comma del presente articolo è ridotta di un terzo.
Nel caso di dipendenti che effettuino più di dodici missioni al mese, le indennità di trasferta sono ridotte di un terzo dopo la dodicesima.
L'indennità di trasferta non è dovuta quando la missione:
a) sia compiuta nella località di abituale dimora;
b) sia compiuta in località distante meno di dodici chilometri dalla sede di servizio;
c) si protragga, senza giustificato motivo, oltre le effettive esigenze di servizio;
d) sia di durata inferiore alle tre ore.
Art. 3
Al dipendente in missione può essere consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un rimborso di lire sessantasei al chilometro.
L'uso del proprio mezzo di trasporto è autorizzato, di volta in volta, dall'Assessore competente e dal Dirigente del servizio.
Il rimborso di cui al primo comma spetta per le missioni compiute successivamente al 30 giugno 1974.
Art. 4
Al personale che, per esigenze di servizio, abbia frequente necessità di recarsi in località poste fuori dalla ordinaria sede di servizio, in luogo della indennità di cui al 2° comma dell'articolo 2 e del rimborso di cui all'articolo 3, può essere corrisposta un'indennità od un rimborso in misura forfettaria, da stabilire dalla Giunta regionale, sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentate presso la Regione.
Al personale addetto al servizio automezzi, nel caso di pernottamento fuori dalla sede di servizio, oltre a quanto prescritto dal comma precedente, è dovuto il rimborso della spesa effettivamente sostenuta, su presentazione di idonea documentazione.
L'indennità ed il rimborso forfettari di cui al presente articolo sono ridotti in proporzione alla durata delle assenze dal servizio dell'interessato e sono revocati allorché venga a cessare la necessità che ne ha determinato la concessione.
Art. 5
Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi effettuati su mezzi di trasporto pubblico.
In aggiunta al rimborso di cui al comma precedente, è dovuta un'indennità supplementare pari al dieci per cento del costo del biglietto; tale indennità è ridotta al 5% del costo del biglietto stesso, se il viaggio è compiuto in aereo.
Per i percorsi effettuati a piedi, in zone prive di strada, spetta l'indennità di lire ottanta al chilometro.
Art. 6
I rimborsi e le indennità di cui agli articoli 3 e 5 competono per tutti i servizi resi fuori dalla ordinaria sede di servizio, anche se il personale non acquista titolo all'indennità di trasferta.
Art. 7
Previa autorizzazione dell'Amministratore competente, e limitatamente alla partecipazione ad adunanza, corsi ed altre riunioni inerenti a compiti d'istituto, che siano tenuti nel territorio della Regione in ore precedenti il normale orario di servizio, in luogo del trattamento previsto dagli articoli precedenti, competono il rimborso delle spese di viaggio ed il compenso per lavoro straordinario.
Art. 8
Le indennità ed i rimborsi di cui agli articoli 2, 3 e 5, sono liquidati dalla Giunta regionale su presentazione di apposita tabella, firmata dal dipendente, convalidata dal Dirigente del servizio, vistata dall'Amministratore competente e completa della relativa documentazione.
Art. 9
L'impiegato il quale, al fine di ritrarne un indebito vantaggio, sottoscrive dichiarazioni in tutto o in parte non veritiere intorno alle missioni eseguite, risponde ad ogni effetto, anche disciplinare, delle dichiarazioni rese, ferma restando la responsabilità della vigilanza spettante al dirigente del servizio.
Art .10
La Giunta regionale determina, a seconda delle necessità le modalità di applicazione degli articoli precedenti.
Art. 11
L'articolo 186 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, è abrogato e sostituito dal presente:
"Apposita legge regionale disciplina i1 rimborso delle spese al personale comandato in missione".
Art. 12
L'articolo 187 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Le spese di missioni eseguite dal personale nell'interesse di privati o di altri enti sono liquidate dalla Giunta regionale e poste a carico degli interessati".
Art. 13
Le spese derivanti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, previste in annue L. 60.000.000=, saranno imputate sui capitoli di spesa sottoelencati, annualmente iscritti nei bilanci di previsione per l'anno finanziario 1975 e per gli anni successivi.
Per il finanziamento e la copertura della spesa di L. 60.000.000=, sono apportate le seguenti variazioni alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975:
A) Variazioni in diminuzione:
|
Cap. 206: |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - allegato E) |
£. |
60.000.000= |
B) Variazioni in aumento:
|
Cap. 50: |
Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale addetto agli uffici della Presidenza del Consiglio |
£. |
250.000= |
|
Cap. 57: |
Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale addetto agli uffici centrali |
£. |
2.800.000= |
|
Cap. 58: |
Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale addetto al servizio automezzi |
£. |
10.000.000= |
|
Cap. 75: |
Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale addetto agli uffici distaccati di Roma |
£. |
600.000= |
|
Cap. 296: |
Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni compiute dal personale dei servizi dell'agricoltura e zootecnici |
£. |
2.500.000= |
|
Cap. 305: |
Indennità e rimborso spese di trasferta e di trasferimento per missioni compiute dal personale dei servizi forestali |
£. |
4.000.000= |
|
Cap. 464: |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell'Assessorato Industria e Commercio |
£. |
500.000= |
|
Cap. 498: |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici |
£. |
26.000.000= |
|
Cap. 583: |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione |
£. |
600.000= |
|
Cap. 680: |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale |
£. |
5.000.000= |
|
Cap.685: |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni del personale di assistenza all'infanzia |
£. |
250.000= |
|
Cap. 698: |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi |
£. |
1.500.000= |
|
Cap. 779: |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale addetto ai servizi antichità, monumenti e belle arti |
£. |
4.000.000= |
|
Cap. 795: |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale addetto ai servizi del Turismo |
£. |
2.000.000= |
Art. 14
Le spese derivanti a carico della Regione per il pagamento delle somme dovute, in applicazione dell'articolo 3 della presente legge, per il periodo dal 1/7/1974 al 31/12/1974, previste in complessive Lire 20.000.000=, saranno finanziate con imputazione al capitolo 59 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1975, il cui stanziamento viene aumentato di L. 20.000.000 previa diminuzione di L. 20.000.000 dello stanziamento del capitolo 206 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - allegato E)" della parte Spesa del bilancio.
Art. 15
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
a) le norme della legge regionale 14 novembre 1961, n. 9;
b) le norme della legge regionale 30 agosto 1970, n. 19 e le relative tabelle allegato A e allegato B.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Caveri (U.V.) - Il parere della Commissione Affari Generali è favorevole. La Commissione Paritetica propone le seguenti modifiche:
"Articolo 2 - 5° comma:
Le missioni sono preventivamente disposte:
- dal Dirigente del servizio, oppure dall'Amministratore competente qualora si tratti del Dirigente stesso, se si svolgono nell'ambito della Regione;
- dall'Amministratore competente, su proposta del Dirigente, se si svolgono nel restante territorio della Repubblica o all'estero in località distanti non più di cinquecento chilometri;
- dalla Giunta regionale negli altri casi;
Articolo 2 - 6° comma:
In luogo del trattamento di missione, l'Amministrazione può autorizzare il rimborso delle spese effettivamente sostenute, se giustificate.
Articolo 4 - 2° comma:
Al personale addetto alla guida di automezzi, nel caso di pernottamento fuori dalla sede di servizio, oltre a quanto prescritto dal comma precedente, è dovuto il rimborso della spesa effettivamente sostenuta, su presentazione di idonea documentazione.
Articolo 7: soppresso.
Articolo 10: La Giunta regionale determina, sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentate presso la Regione, a seconda delle necessità, le modalità di applicazione degli articoli precedenti.".
La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - Accogliamo le proposte della Commissione Paritetica. Questa legge, come lor Signori sanno, è stata lungamente aspettata. Non voglio dire che in questo periodo le trasferte degli impiegati regionali siano diminuite, comunque non sono aumentate. Volevo semplicemente dire che c'era l'accordo generale di tutti i Gruppi e del personale stesso per una revisione delle antiche tabelle di trasferta giornaliere, anche in relazione all'aumento del costo della vita, in particolare, a quello della benzina. Non credo che si possa non accogliere la richiesta di quelle leggere modifiche che il Presidente del Consiglio ha testé letto, che quindi sono accolte dalla Giunta, per cui pensiamo che questo disegno di legge passerà senza nessuna discussione.
Caveri (U.V.) - Ci sono osservazioni? Procediamo alla votazione articolo per articolo.
Articolo 1.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 23
L'articolo 1 è approvato all'unanimità.
Articolo 2. Stesso risultato.
Articolo 3. Stesso risultato.
Articolo 4. Stesso risultato.
Articolo 5. Stesso risultato.
Articolo 6. Stesso risultato.
Articolo 7. È soppresso con lo stesso risultato. Si intende che le modificazioni proposte dalla Commissione Paritetica vengono accolte, quindi la Segreteria provvederà a completare, a integrare e a modificare il testo ...(voci)... c'è la questione del rimborso delle spese su giustificazione e questo è giusto, perché se un impiegato va a Roma o in un'altra grande città, certamente le spese non sono contenute nelle 12.000 lire al giorno, questo è certo.
Articolo 8. Stesso risultato.
Articolo 9. Stesso risultato.
Articolo 10. Stesso risultato.
Articolo 11. Stesso risultato.
Articolo 12. Stesso risultato.
Articolo 13. Stesso risultato.
Articolo 14. Stesso risultato.
L'articolo 15 non c'è più, va bene? Per una volta non dimentico di procedere allo scrutinio segreto, quindi passiamo ad esso.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti e votanti: 25
Favorevoli: 23
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
---
Disegno di legge n. 111
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ______________________________ n. ____: "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il trattamento economico di missione per il personale dell'Amministrazione regionale è regolato dalle norme della presente legge.
Art. 2
Con decorrenza dal 1° gennaio 1975, al personale della Regione, comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio, spetta l'indennità di trasferta nella misura di L.12.000 per ogni 24 ore di assenza dalla sede.
Per le ore residuali o per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di L. 500 per ogni ora di missione.
Le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate; le altre sono arrotondate ad ora intera.
Per le missioni effettuate fuori del territorio della Regione, in Comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti, l'indennità di cui al presente articolo è aumentata del 30%.
Le missioni sono preventivamente disposte:
- dal Dirigente del servizio, oppure dall'Amministratore competente qualora si tratti del Dirigente stesso, se si svolgono nell'ambito della Regione;
- dall'Amministratore competente, su proposta del Dirigente, se si svolgono nel restante territorio della Repubblica o all'estero in località distanti non più di cinquecento chilometri;
- dalla Giunta Regionale negli altri casi.
In luogo del trattamento di missione, l'Amministrazione può autorizzare il rimborso delle spese effettivamente sostenute, se giustificate.
Per le missioni da svolgere in località distanti meno di venticinque chilometri, l'indennità di cui al l° ed al 2° comma del presente articolo è ridotta di un terzo.
Nel caso di dipendenti che effettuino più di dodici missioni al mese, le indennità di trasferta sono ridotte di un terzo dopo la dodicesima.
L'indennità di trasferta non è dovuta quando la missione:
a) sia compiuta nella località di abituale dimora;
b) sia compiuta in località distante meno di dodici chilometri dalla sede di servizio;
c) si protragga, senza giustificato motivo, oltre le effettive esigenze di servizio;
d) sia di durata inferiore alle tre ore.
Art. 3
Al dipendente in missione può essere consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un rimborso di lire sessantasei al chilometro.
L'uso del proprio mezzo di trasporto è autorizzato, di volta in volta, dall'Assessore competente e dal Dirigente del servizio.
Il rimborso di cui al primo comma spetta per le missioni compiute successivamente al 30 giugno 1974.
Art. 4
Al personale che, per esigenze di servizio, abbia frequente necessità di recarsi in località poste fuori dalla ordinaria sede di servizio, in luogo della indennità di cui al 2° comma dell'articolo 2 e del rimborso di cui all'articolo 3, può essere corrisposta un'indennità od un rimborso in misura forfettaria, da stabilire dalla Giunta regionale, sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentate presso la Regione.
Al personale addetto alla guida di automezzi, nel caso di pernottamento fuori dalla sede di servizio, oltre a quanto prescritto dal comma precedente, è dovuto il rimborso della spesa effettivamente sostenuta, su presentazione di idonea documentazione.
L'indennità ed il rimborso forfettari di cui al presente articolo sono ridotti in proporzione alla durata delle assenze dal servizio dell'interessato e sono revocati allorché venga a cessare la necessità che ne ha determinato la concessione.
Art. 5
Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi effettuati su mezzi di trasporto pubblico.
In aggiunta al rimborso di cui al comma precedente, è dovuta un'indennità supplementare pari al 10% del costo del biglietto; tale indennità è ridotta al 5% del costo del biglietto stesso, se il viaggio è compiuto in aereo.
Per i percorsi effettuati a piedi, in zone prive di strada, spetta l'indennità di lire 80 al chilometro.
Art. 6
I rimborsi e le indennità di cui agli articoli 3 e 5 competono per tutti i servizi resi fuori dalla ordinaria sede di servizio, anche se il personale non acquista titolo all'indennità di trasferta.
Art. 7
Le indennità ed i rimborsi di cui agli articoli 2, 3 e 5, sono liquidati dalla Giunta Regionale su presentazione di apposita tabella, firmata dal dipendente, convalidata dal Dirigente del servizio, vistata dall'Amministratore competente e completa della relativa documentazione.
Art. 8
L'impiegato il quale, al fine di ritrarne un indebito vantaggio, sottoscrive dichiarazioni in tutto o in parte non veritiere intorno alle missioni eseguite, risponde ad ogni effetto, anche disciplinare, delle dichiarazioni rese, ferma restando la responsabilità della vigilanza spettante al Dirigente del servizio.
Art .9
La Giunta Regionale determina, sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentate presso la Regione, a seconda delle necessità, le modalità di applicazione degli articoli precedenti.
Art. 10
L'articolo 186 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, è abrogato e sostituito dal presente:
"Apposita legge regionale disciplina i1 rimborso delle spese al personale comandato in missione".
Art. 11
L'articolo 187 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Le spese di missioni eseguite dal personale nell'interesse di privati o di altri enti sono liquidate dalla Giunta Regionale e poste a carico degli interessati".
Art. 12
Le spese derivanti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, previste in annue L. 60.000.000=, saranno imputate sui capitoli di spesa sottoelencati, annualmente iscritti nei bilanci di previsione per l'anno finanziario 1975 e per gli anni successivi.
Per il finanziamento e la copertura della spesa di L. 60.000.000=, sono apportate le seguenti variazioni alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975:
A) Variazioni in diminuzione:
|
Cap. 206: |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - allegato E) |
£. |
60.000.000= |
B) Variazioni in aumento:
|
Cap. 50: |
Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale addetto agli uffici della Presidenza del Consiglio |
£. |
250.000= |
|
Cap. 57: |
Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale addetto agli uffici centrali |
£. |
2.800.000= |
|
Cap. 58: |
Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale addetto al servizio automezzi |
£. |
10.000.000= |
|
Cap. 75: |
Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale addetto agli uffici distaccati di Roma |
£. |
600.000= |
|
Cap. 296: |
Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni compiute dal personale dei servizi dell'Agricoltura e Zootecnici |
£. |
2.500.000= |
|
Cap. 305: |
Indennità e rimborso spese di trasferta e di trasferimento per missioni compiute dal personale dei servizi forestali |
£. |
4.000.000= |
|
Cap. 464: |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell'Assessorato Industria e Commercio |
£. |
500.000= |
|
Cap. 498: |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici |
£. |
26.000.000= |
|
Cap. 583: |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione |
£. |
600.000= |
|
Cap. 680: |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale |
£. |
5.000.000= |
|
Cap.685: |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni del personale di assistenza all'infanzia |
£. |
250.000= |
|
Cap. 698: |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale del Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi |
£. |
1.500.000= |
|
Cap. 779: |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale addetto ai servizi Antichità, Monumenti e Belle Arti |
£. |
4.000.000= |
|
Cap. 795: |
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale addetto ai servizi del Turismo |
£. |
2.000.000= |
Art. 13
Le spese derivanti a carico della Regione per il pagamento delle somme dovute, in applicazione dell'articolo 3 della presente legge, per il periodo dal 1/7/1974 al 31/12/1974, previste in complessive lire 20.000.000=, saranno finanziate con imputazione al capitolo 59 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1975, il cui stanziamento viene aumentato di lire 20.000.000 previa diminuzione di lire 20.000.000 dello stanziamento del capitolo 206 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E)" della parte Spesa del bilancio.
Art. 14
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
a) le norme della legge regionale 14 novembre 1961, n. 9;
b) le norme della legge regionale 30 agosto 1970, n. 19 e le relative tabelle allegato A e allegato B.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
