Oggetto del Consiglio n. 122 del 28 marzo 1975 - Verbale
OGGETTO N. 122/75 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "CLASSIFICAZIONE DI ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE".
Caveri (U.V.) - Passiamo quindi all'oggetto seguente, cioè al disegno di legge concernente: "Classificazione di alberghi, pensioni e locande".
Ai sensi del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1729, convertito in legge 18 gennaio 1939, n. 382, gli Enti Provinciali per il Turismo debbono procedere, ogni biennio, alla classificazione degli esercizi alberghieri esistenti sul territorio.
Nella Valle d'Aosta tale compito spetta, in virtù dell'articolo 9 del D.L.C.P.S. 23 dicembre 1946, n. 532, all'Assessorato del turismo.
Contrariamente a quanto verificatosi alla scadenza di ogni biennio, il Ministero del turismo non ha, quest'anno, provveduto a diramare le consuete disposizioni in materia, in quanto, dopo l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, la maggior parte delle funzioni ministeriali è stata attribuita alla competenza regionale.
L'ultima classificazione biennale è stata effettuata alla fine del 1972, con efficacia per il biennio 1973-1974. In tale occasione, l'Assessorato regionale del turismo ha operato un massiccio intervento, provvedendo alla riclassificazione di ben n. 53 esercizi alberghieri, al fine di adeguare le varie categorie di alberghi e pensioni ai corrispondenti livelli qualitativi riscontrabili nel resto del territorio nazionale. Per tale ragione si può pertanto prevedere che il decreto di classifica per il biennio 1975-1976 confermerà sostanzialmente l'attuale classificazione, non essendovi necessità di attuare cospicue modifiche.
D'altra parte il proposto disegno di legge prevede, in analogia a quanto stabilito dalla legislazione statale, che l'Assessorato possa procedere, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, alla modifica della posizione di classifica di un esercizio, qualora si ritenga che le circostanze obiettive giustifichino l'adozione del provvedimento.
L'opportunità di limitarsi a modesti interventi correttivi in materia di classifica si giustifica, oggi, soprattutto con la considerazione che i requisiti previsti dalla vigente disciplina statale (allegato al R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1729) in tema di classificazione degli esercizi alberghieri sono ampiamente superati e non trovano alcuna reale rispondenza negli attuali livelli qualitativi della ricettività; mentre, d'altra parte, è in atto, a livello nazionale e internazionale, un processo di revisione e di aggiornamento della normativa concernente le caratteristiche tecniche e funzionali dì alberghi, pensioni e locande, i cui risultati appare consigliabile attendere per conservare ogni possibilità di eventuale adeguamento.
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Disegno di legge regionale n. 107
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ______________________________ n. _____:"CLASSIFICAZIONE DI ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'Assessore regionale al turismo provvede con decreto alla classifica degli alberghi, delle pensioni e delle locande, sentito il parere dell'Associazione regionale degli albergatori, dell'Azienda autonoma di soggiorno della località, qualora esistente, e del Sindaco del Comune nel cui territorio si trova l'esercizio.
La classifica ha efficacia a tutti gli effetti per un biennio. Qualora, peraltro, durante il biennio si siano verificati notevoli cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica, può, d'ufficio o su domanda, e sempre che manchi almeno un semestre al compimento del biennio stesso, provvedersi alla assegnazione dell'esercizio alla categoria corrispondente alle mutate condizioni.
Per gli esercizi nuovi, aperti durante il biennio, la classifica ha valore per la frazione del biennio in corso.
Art. 2
Contro il decreto dell'Assessore regionale al turismo è ammesso ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione della decisione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Caveri (U.V.) - La parola al Presidente della Giunta.
(voce di un Consigliere) - ... parere...
Caveri (U.V.) - Il parere della Commissione del turismo è di sostituire alla seconda riga dell'articolo 2 le parole: "entro venti giorni" con le seguenti: "entro trenta giorni"; per il resto, il parere è favorevole.
Andrione (U.V.) - Sì, va bene, accettiamo la modifica della Commissione. Si tratta semplicemente di demandare all'Assessorato del turismo le competenze degli Enti provinciali per il turismo. Con il prossimo biennio le competenze sono state trasferite alle Regioni ordinarie e per la prima volta lo Stato non ha provveduto alla classificazione in proprio. Era quindi semplicemente per stabilire che questa classificazione sarà fatta dalla Regione. La cosa più importante è che durante il biennio, se manca almeno un semestre, un albergo può essere classificato differentemente sui motivi, sui fatti che devono essere dimostrati... È un controllo che può essere efficace anche in relazione ai prezzi, come sovente si compiace sottolineare il Consigliere Manganoni.
Caveri (U.V.) - Osservazioni? La parola al Consigliere Dolchi.
Dolchi (P.C.I.) - La relazione del Presidente della Giunta viene a confermare quanto già è stato dibattuto in Commissione e alcune perplessità che io avevo sollevato in Commissione, cioè se è opportuno, prima di approvare questa legge - o in concomitanza, o comunque con un impegno in un momento successivo -, da parte della Regione di approvare la classificazione sulla quale poi, in base all'articolo 1, l'Assessore regionale provvede alla classifica degli alberghi. Mi sembra però valido quanto è stato detto in Commissione e quanto ha ridetto adesso il Presidente della Giunta, ovvero che si prenda un po' di tempo su questo argomento. Questo anche per un'uniformità che le stesse Regioni a Statuto ordinario hanno richiesto in campo nazionale, di modo che l'eventuale legislazione regionale sia ispirata da un comune denominatore, in quanto si potrebbe poi verificare che ogni Regione fa una classificazione sua, per cui l'eventuale pubblicità o il riferimento alla categoria non ha più ragion d'essere, in quanto magari in una Regione ce ne sono dieci e nell'altra ce ne sono cinque e quindi non ci sarebbe per il cliente quel riferimento a delle norme di carattere generale per tutto il territorio della Repubblica. Ecco perché ritiriamo questa obiezione, tenuto conto che il problema si porrà, assieme a tutte le altre Regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario, nel momento in cui bisognerà o sostituire qualcosa alle norme dello Stato o ciascuna Regione prendere delle iniziative. Ecco, quello che ci sembra importante è di farlo di comune accordo con tutte le altre Regioni per mantenere questa uniformità.
Caveri (U.V.) - Altri interventi? Passiamo alla lettura e alla votazione sugli articoli.
Articolo 1. Osservazioni?
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 22
L'articolo 1 è approvato all'unanimità.
Articolo 2. Nessuna osservazione? È approvato con lo stesso risultato.
Passiamo allo scrutinio segreto per la votazione della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti e votanti: 26
Maggioranza: 14
Favorevoli: 24
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
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Disegno di legge regionale n. 107
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ______________________________ n. _____: "CLASSIFICAZIONE DI ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. l
L'Assessore regionale al turismo provvede con decreto alla classifica degli alberghi, delle pensioni e delle locande, sentito il parere dell'Associazione regionale degli albergatori, dell'Azienda autonoma di soggiorno della località, qualora esistente, e del Sindaco del Comune nel cui territorio si trova l'esercizio.
La classifica ha efficacia a tutti gli effetti per un biennio. Qualora, peraltro, durante il biennio si siano verificati notevoli cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica, può, d'ufficio o su domanda, e sempre che manchi almeno un semestre al compimento del biennio stesso, provvedersi alla assegnazione dell'esercizio alla categoria corrispondente alle mutate condizioni.
Per gli esercizi nuovi, aperti durante il biennio, la classifica ha valore per la frazione del biennio in corso.
Art. 2
Contro il decreto dell'Assessore regionale al turismo è ammesso ricorso, entro trenta giorni, dalla comunicazione della decisione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
