Oggetto del Consiglio n. 699 del 19 dicembre 1980 - Verbale
OGGETTO N. 699/80 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "AUMENTO DELLA SPESA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1977, N. 41, CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER L'INCREMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE ARTIGIANE".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, concernente la concessione di contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento dell'attività delle imprese artigiane", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.
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Con legge regionale 24 agosto 1979, n. 57, si è provveduto a modificare la legge regionale 16 giugno 1978, n. 30, relativa al rifinanziamento della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, contenente provvidenze per l'artigianato.
In seguito alle crescenti necessità finanziarie relative agli interventi a favore degli imprenditori artigiani dovute, oltre al maggior numero delle richieste da parte della categoria, anche e soprattutto alla continua lievitazione dei costi dei materiali, dei macchinari, delle attrezzature, ecc., si rende necessario provvedere ad un aumento dello stanziamento di bilancio previsto dalle leggi sopracitate in quanto lo stesso si è rivelato insufficiente a coprire il fabbisogno dell'intero anno.
Infatti lo stanziamento annuo di L. 700.000.000 previsto nel capitolo 36550 "Contributo regionale per l'incremento e il miglioramento delle attività delle imprese artigiane" del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980, è risultato insufficiente a coprire le domande pervenute nell'arco dell'anno.
Per poter quindi soddisfare le domande ancora giacenti si propone di elevare lo stanziamento del citato capitolo di bilancio di Lire 100.000.000, portandolo per l'anno 1980 da L. 700.000.000 a Lire 800.000.000.
Si precisa che alla copertura dell'onere relativo si provvederà mediante riduzione del Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento, come previsto dall'art. 5 della Legge regionale 7 agosto 1980, n. 36 recante provvedimenti di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, Settore 2° - Sviluppo Economico.
Si propone inoltre che la misura di detto stanziamento venga mantenuta anche per gli anni successivi.
(Segue testo del disegno di legge in calce al provvedimento)
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Il Presidente DOLCHI comunica che sul disegno di legge vi sono i pareri favorevoli dell'Assessorato delle Finanze e della Commissione "Affari Generali".
L'Assessore all'Industria, Commercio e Artigianato CHABOD illustra il disegno di legge che si rende necessario per fare fronte alle crescenti necessità finanziarie del settore artigianale.
Il Consigliere MINUZZO chiede se non sarebbe opportuno sospendere l'efficacia della legge per consentire di evadere le numerose domande giacenti e rendere più rapido l'iter per ottenere questi finanziamenti.
Inoltre, vorrebbe avere notizie sulla proposta di legge predisposta dalla Commissione consultiva, appositamente insediata dall'Assessore Chabod, che introduce una nuova regolamentazione degli interventi regionali a favore delle imprese artigiane, oltre ad un maggiore finanziamento. Osserva infatti che si aspettava che tali modificazioni venissero introdotte nel disegno di legge illustrato.
L'Assessore CHABOD fa notare che la soluzione di sospendere l'efficacia della legge è stata adottata in altri Assessorati, trascorsi due anni dalla mancanza completa di fondi. Nel caso in esame si tratta, invece, di una carenza di fondi e la lungaggine delle pratiche si è verificata anche a causa di cambiamenti nell'organico che presenta tuttora la necessità di essere potenziato. Annuncia che il progetto di legge sull'artigianato sarà presentato in gennaio, unitamente al progetto di legge sul commercio.
Il Consigliere MINUZZO chiede che tali disegni di legge siano posti all'esame delle Commissioni quanto prima. Chiede inoltre informazioni sull'esito della bozza di proposta di legge predisposta dalla "Commissione per lo Sviluppo Economico" e trasmessa all'Assessore ai fini di una successiva presentazione al Consiglio.
L'Assessore CHABOD comunica in risposta che è intenzione presentare anche quel progetto di legge nel mese di gennaio.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE fa rilevare che ogni Consigliere ha la facoltà di presentare progetti di legge quando lo ritiene opportuno, sui quali la Giunta esprime il proprio intendimento.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1
Si dà atto che l'articolo 1 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno).
Articoli 2, 3, 4
Si dà atto gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Carral, Lanièce e Rolando, il Presidente DOLCHI accerta e comunica il seguente risultato della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentatré;
- Voti favorevoli: trentuno;
- Voti contrari: due.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente "Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, concernente la concessione di contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento dell'attività delle imprese artigiane".
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Disegno di legge regionale n. 242
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ................ n. ......: "Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, concernente la concessione di contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento dell'attività delle imprese artigiane".
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Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
È autorizzata per l'anno 1980 e successivi, la maggiore spesa di L. 100.000.000= per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 6 giugno 1977, n. 41.
Articolo 2
Le spese derivanti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, graveranno sul Capitolo 36550 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.
Alla copertura dell'onere relativo si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)" della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 (allegato n. 7 della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 8, come integrato dall'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 36).
Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione del bilancio di previsione.
Articolo 3
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono state apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione: |
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Capitolo 50050 - Fondo globale per il finanziamento delle spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) |
L. 100.000.000 |
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Variazione in aumento: |
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Capitolo 36550 - Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane - L. R. 6.6.1977, n. 41 - L. R. 16.6.1978, n. 30 - L. R. 24.8.1979, n. 57 - L. R. , n. |
L. 100.000.000 |
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Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
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