Oggetto del Consiglio n. 698 del 19 dicembre 1980 - Verbale
OGGETTO N. 698/80 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "AUMENTO DELLA SPESA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1963, N. 12, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'ENTE VALDOSTANO PER L'ARTIGIANATO TIPICO".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12, concernente l'istituzione dell'Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.
---
L'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12 concernente la istituzione dell'Ente Valdostano per l'artigianato tipico prevede che per il finanziamento delle spese generali annuali di gestione del predetto Ente è autorizzata la concessione di contributi annuali in misura da stabilirsi, in rapporto alle disponibilità del bilancio regionale e alle necessità dell'Ente stesso.
Il bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980 prevede uno stanziamento di L. 120 milioni sul capitolo 36500 "Contributi all'Ente Valdostano per l'artigianato tipico", stanziamento risultato insufficiente a coprire le spese generali che comprendono oltre agli emolumenti al Presidente e al Consiglio di Amministrazione, i costi diversi di esercizio dei locali negozio e magazzino e soprattutto i costi del personale in relazione al nuovo contratto collettivo di lavoro per il settore commercio.
Per poter quindi far fronte alle spese di cui sopra si propone un aumento di L. 20.000.000 portando lo stanziamento del capitolo 36500 da L. 120.000.000 a L. 140.000.000.
Si precisa che alla copertura dell'onere relativo si provvederà mediante riduzione del Fondo globale per il finanziamento di spese correnti, come previsto dall'art. 4 della Legge regionale 7 agosto 1980, n. 36 recante provvedimenti di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, Sezione 2° - Sviluppo Economico.
Si propone inoltre che la misura di detto stanziamento venga mantenuta anche per gli anni successivi.
(Segue testo del disegno di legge in calce al provvedimento)
---
Il Presidente DOLCHI comunica che sul disegno di legge vi sono i pareri favorevoli dell'Assessorato delle Finanze e della Commissione "Affari Generali".
L'Assessore all'Industria, Commercio e Artigianato CHABOD illustra il disegno di legge.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1, 2, 3 e 4
Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentatré).
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Carral, Lanièce e Rolando, il Presidente DOLCHI accerta e comunica il seguente risultato della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentatré;
- Voti favorevoli: trenta;
- Voti contrari: tre.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12, concernente l'istituzione dell'Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico".
---
Disegno di legge regionale n. 241
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ................ n. ......: "Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12, concernente l'istituzione dell'Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico".
---
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
È autorizzata per l'anno 1980 e successivi, la maggiore spesa di Lire 20.000.000 per l'erogazione di contributi annuali all'Ente Valdostano per l'artigianato tipico, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12.
I contributi annuali sono erogati, nella misura massima di Lire 140.000.000, con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle necessità dell'Ente.
Articolo 2
Le spese derivanti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 36500 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.
Alla copertura dell'onere relativo si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)" della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 (allegato n. 7 alla legge regionale 29 gennaio 1980, n. 8, come integrato dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 36).
Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione del bilancio di previsione.
Articolo 3
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione:
Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento delle spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) |
L. 20.000.000 |
Variazione in aumento: |
|
Cap. 36500 - Contributi all'Ente Valdostano per l'artigianato tipico L. R. 9.5.1963, n. 12 L.R. , n. |
L. 20.000.000 |
Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
______