Oggetto del Consiglio n. 695 del 19 dicembre 1980 - Verbale

OGGETTO N. 695/80 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "AUMENTO DELLO STANZIAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1977, N. 26, RECANTE "PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE IL CREDITO IN AGRICOLTURA", PROROGATA PER L'ANNO 1980 CON LA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1980, N. 20".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento dello stanziamento per l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, recante "Provvedimenti per favorire il credito in agricoltura", prorogata per l'anno 1980 con la legge regionale 13 maggio 1980, n. 20", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.

---

Con la legge regionale 13 maggio 1980, n. 20, concernente "Proroga per l'anno 1980 della legge 9 maggio 1977, n. 26, recante provvedimenti per favorire il Credito in Agricoltura", è autorizzata, per gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, la spesa di Lire 200.000.000= per ciascuno degli anni finanziari dall'anno 1980 all'anno 2001.

In considerazione dell'elevato numero di progetti pervenuti all'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, relativi alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario la somma sopraindicata si è rivelata insufficiente a soddisfare tutte le richieste.

In particolare è pervenuta una richiesta dalla Cooperativa Forza e Luce di Gignod per un importo di mutuo richiesto di £. 1.000.000.000= necessario per il completamento dell'elettrificazione dell'intero comprensorio interessato dalla Cooperativa stessa.

Con l'allegato disegno di legge viene di conseguenza proposto l'aumento dello stanziamento, per gli interventi di cui all'art. 3 della L.R. 9 maggio 1977, n. 26, di £. 90.000.000= per l'anno 1980 e per i successivi esercizi finanziari fino all'anno 2001.

L'aumento di cui sopra viene proposto in quanto si ritiene che la concessione di mutui di miglioramento fondiario potrà incidere profondamente sulle strutture agricole, poiché sarà favorita soprattutto la realizzazione di razionali fabbricati rurali, di annessi rustici e di impianti zootecnici.

La dimostrazione della maggiore entrata con la quale viene finanziato l'allegato d.d.l. è stata effettuata nella relazione del d.d.l. concernente le variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1980.

---

Disegno di legge regionale n. 238

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................ n. ......: "Aumento dello stanziamento per l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, recante "Provvedimenti per favorire il credito in agricoltura", prorogata per l'anno 1980 con la legge regionale 13 maggio 1980, n. 20".

---

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

Per gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, recante provvedimenti per favorire il credito in agricoltura, è autorizzata la ulteriore spesa di £. 90.000.000= per ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1980 all'anno 2001.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980 graverà sul capitolo 31100 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980: a tale fine lo stanziamento del capitolo stesso è aumentato di lire novantamilioni. Per i successivi esercizi finanziari dall'anno 1981 all'anno 2001, all'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con lo stanziamento delle somme necessarie ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa.

Il finanziamento della maggiore spesa di lire novantamilioni è assicurato dall'aumento di pari importo dallo stanziamento del cap. 00300 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980 (Proventi della Casa da Gioco di Saint-Vincent).

ART. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 00300 - Proventi della Casa da Gioco di Saint-Vincent

L. 90.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 31100 - Concorso regionale nel pagamento degli interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5.7.1928, n. 1760 per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della legge 27.10.1966, n. 910

- L. R. 9.5.1977, n. 26, art. 8

- L. R. 21.12.1977, n. 70

- L. R. 20.6.1978, n. 40, art. 2

- L. R. 23.4.1979, n. 22

L. 90.000.000

ART. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

---

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra il disegno di legge.

Il Presidente DOLCHI comunica che sul disegno di legge vi sono i pareri favorevoli dell'Assessorato delle Finanze e della Commissione "Affari Generali".

Il Consigliere PÉAQUIN interviene per illustrare un ordine del giorno riguardante il problema del risanamento del bestiame e ne dà lettura:

ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio regionale

preoccupato per la sempre più evidente gravità della situazione relativa al risanamento del bestiame in Valle d'Aosta;

IMPEGNA

La Commissione per l'Assetto del Territorio e dell'Ambiente ad organizzare entro i prossimi due mesi un'ampia consultazione degli allevatori allo scopo di recepire più concretamente le loro esigenze per la modifica dell'attuale legge regionale sul risanamento del bestiame.

---

Il Presidente DOLCHI richiama il Consigliere Péaquin al rispetto del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio, precisando che, ai sensi dell'articolo 61, durante la discussione generale e prima del suo inizio possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno concernenti il contenuto delle disposizioni del disegno di legge o del provvedimento amministrativo in esame che ne determino o ne modifichino il concetto o servano, di norma, alle Commissioni consiliari.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE ritiene che l'ordine del giorno sia irricevibile. Informa, comunque, che la Giunta regionale assumerà le proprie responsabilità solidalmente, sfidando l'eventuale impopolarità necessaria per approfondire e risolvere la questione del risanamento del bestiame, che riguarda non solamente gli allevatori, ma è di rilevante importanza anche sotto il profilo sociosanitario.

Il Consigliere PÉAQUIN esprime soddisfazione per quanto comunicato e, a seguito dell'invito rivoltogli dal Presidente Dolchi, dichiara di ritirare l'ordine del giorno. Sottolinea nuovamente l'importanza del problema che ritiene debba essere sottoposto alla Commissione consiliare competente.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale ROLLANDIN comunica che il 30 del mese si svolgerà un incontro apposito con gli allevatori a cui potrebbero partecipare i Consiglieri regionali.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1

Si dà atto che l'articolo 1, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno).

Articolo 2

Il Presidente DOLCHI ricorda che, essendo prossimi alla fine dell'anno, gli impegni di spesa devono essere assunti entro il termine di venti giorni; pertanto, alla fine dell'articolo 2, propone l'inserimento del seguente capoverso:

"Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Si dà atto che l'articolo 2, nel testo modificato con l'emendamento d'ufficio proposto dal Presidente Dolchi, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).

Articolo 3

Si dà atto che l'articolo 3, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Carral, Fosson e Rolando, il Presidente DOLCHI accerta e comunica il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentadue;

- Voti favorevoli: trentuno;

- Voti contrari: uno.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento dello stanziamento per l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, recante "Provvedimenti per favorire il credito in agricoltura", prorogata per l'anno 1980 con la legge regionale 13 maggio 1980, n. 20".

---

Disegno di legge regionale n. 238

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................ n. ......: "Aumento dello stanziamento per l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, recante "Provvedimenti per favorire il credito in agricoltura", prorogata per l'anno 1980 con la legge regionale 13 maggio 1980, n. 20".

---

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

Per gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, recante provvedimenti per favorire il credito in agricoltura, è autorizzata la ulteriore spesa di £. 90.000.000= per ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1980 all'anno 2001.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980 graverà sul capitolo 31100 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980: a tale fine lo stanziamento del capitolo stesso è aumentato di lire novantamilioni. Per i successivi esercizi finanziari dall'anno 1981 all'anno 2001, all'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con lo stanziamento delle somme necessarie ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa;

Il finanziamento della maggiore spesa di lire novantamilioni è assicurato dall'aumento di pari importo dallo stanziamento del cap. 00300 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980 (Proventi della casa da Gioco di Saint-Vincent).

ART. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 00300 - Proventi della Casa da Gioco di Saint-Vincent

L. 90.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 31100 - Concorso regionale nel pagamento degli interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5.7.1928, n. 1760 per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della legge 27.10.1966, n. 910

- L. R. 9.5.1977, n. 26, art. 8

- L. R. 21.12.1977, n. 70

- L. R. 20.6.1978, n. 40, art. 2

- L. R. 23.4.1979, n. 22

L. 90.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

______