Oggetto del Consiglio n. 694 del 19 dicembre 1980 - Verbale
OGGETTO N. 694/80 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "AUMENTO DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO A FAVORE DELLA COOPERATIVA AGRICOLA FORZA E LUCE S.r.l., AVENTE SEDE IN COMUNE DI GIGNOD".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino a favore della Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l., avente sede in Comune di Gignod", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.
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Con legge regionale 6 giugno 1980 n. 23, veniva concessa la garanzia fideiussoria nell'interesse della Cooperativa agricola Forza e Luce, in Comune di Gignod, fino alla concorrenza massima di £. 480.000.000= per la stipulazione di un mutuo integrativo di £. 400.000.000= da contrarre dalla Cooperativa con l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, in conformità della L.R. 9.5.1977 n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni e della L.R. 24.10.1973 n. 34, destinato al finanziamento delle spese per la costruzione di una centrale idroelettrica ed elettrodotti al servizio della Cooperativa stessa.
In considerazione del fatto che le spese effettivamente sostenute dalla Cooperativa Forza e Luce di Gignod per la realizzazione dell'opera ammontano a complessive £. 3.513.000.000=, con una maggiore spesa di £. 1.084.000.000= rispetto alla somma assegnata dalla C.E.E. e dallo Stato italiano, si ritiene opportuno che la garanzia fideiussoria concessa con la legge 6 giugno 1980 n. 23 venga elevata sino alla concorrenza massima di Lire 1.200.000.000= per la stipulazione di un mutuo di £. 1.000.000.000= da contrarre dalla Cooperativa stessa con l'Istituto Bancario San Paolo di Torino.
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Disegno di legge regionale n. 237
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ................ n. .........: "Aumento della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino a favore della Cooperativa Agricola Forza e Luce s.r.l., avente sede in Comune di Gignod".
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Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
La garanzia fideiussoria della Regione, concessa con legge regionale 6 giugno 1980, n. 23, nell'interesse della Cooperativa Agricola Forza e Luce s.r.l., in Comune di Gignod, costituita con atto Notaio Stellatelli n. 18167/2604 in data 1° settembre 1974, è elevata fino alla concorrenza di Lire 1.200.000.000= per la stipulazione di un mutuo di Lire 1.000.000.000= da contrarre dalla Cooperativa con l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, in conformità della legge regionale 9.5.1977, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 24.10.1973, n. 34, destinato al finanziamento delle spese per la costruzione di una centrale idroelettrica ed elettrodotti al servizio della Cooperativa stessa.
Restano ferme tutte le altre norme e modalità previste dalla legge regionale 6 giugno 1980, n. 23.
ART. 2
Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti della concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge valutati in annue 5.000.000 faranno carico al capitolo 51000 del bilancio in corso e sul corrispondente capitolo dei bilanci di previsione per gli anni successivi.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione dell'importo dello stanziamento iscritto al Cap. 50050 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.
Per gli anni futuri gli oneri saranno iscritti nel corrispondente capitolo di bilancio nel limite massimo di £. 5.000.000.
ART. 3
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, sono apportate le seguenti variazioni:
Variazione in diminuzione:
Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) |
L. 5.000.000 |
Variazione in aumento: |
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Cap. 51000 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate della Regione in dipendenza di disposizioni legislative - L.R. 1.4.1975, n. 7 |
L. 5.000.000 |
ART. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra il disegno di legge.
Il Presidente DOLCHI comunica che sul disegno di legge vi sono i pareri favorevoli dell'Assessorato delle Finanze e della Commissione "Affari Generali", con eccezione del Consigliere Viberti, che non si è espresso per protesta contro la situazione logistica e strutturale dei locali a disposizione dei Consiglieri.
Il Consigliere MARTIN chiede se è stata definita la possibilità di utilizzare le linee dell'ENEL, da parte della Cooperativa Forza e Luce di Gignod e se è stata fatta la perizia riguardante la costruzione dell'invaso di Etroubles.
Il Consigliere FAVAL fa presente che l'utilizzo delle linee ENEL per il trasporto dell'energia elettrica è già in atto presso la Cooperativa Forza e Luce di Aosta e sarebbe sufficiente prendere i contatti opportuni.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE riferisce che la Giunta è disponibile a sostenere le cooperative sia per la produzione che per la distribuzione di energia elettrica. Per quanto riguarda il bacino di Etroubles comunica che nell'attuale situazione, in assenza di dati precisi, non pare opportuno sostenere costi per le trivellazioni. Comunica che avrà un incontro entro breve con la cooperativa e, in quella sede, potrà essere affrontato anche questo argomento.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1 e 2
Si dà atto che gli articoli controindicati, nel testo predisposto dalla Giunta, sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articolo 3
Il Presidente DOLCHI ricorda che, essendo prossimi alla fine dell'anno, gli impegni di spesa devono essere assunti entro il termine di venti giorni; pertanto, alla fine dell'articolo 3, propone l'inserimento del seguente capoverso:
"Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Si dà atto che l'articolo 3, nel testo modificato con l'emendamento d'ufficio proposto dal Presidente Dolchi, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articolo 4
Si dà atto che l'articolo 4, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Cout, Fosson e Rolando, il Presidente DOLCHI accerta e comunica il seguente risultato della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trenta;
- Voti favorevoli: ventinove;
- Voti contrari: uno.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino a favore della Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l., avente sede in Comune di Gignod".
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Disegno di legge regionale n. 237
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ................ n. .........: "Aumento della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino a favore della Cooperativa Agricola Forza e Luce s.r.l., avente sede in Comune di Gignod".
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Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
La garanzia fideiussoria della Regione, concessa con legge regionale 6 giugno 1980, n. 23, nell'interesse della Cooperativa Agricola Forza e Luce s.r.l., in Comune di Gignod, costituita con atto Notaio Stellatelli n. 18167/2604 in data 1° settembre 1974, è elevata fino alla concorrenza di Lire 1.200.000.000= per la stipulazione di un mutuo di Lire 1.000.000.000= da contrarre dalla Cooperativa con l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, in conformità della legge regionale 9.5.1977, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 24.10.1973, n. 34, destinato al finanziamento delle spese per la costruzione di una centrale idroelettrica ed elettrodotti al servizio della Cooperativa stessa.
Restano ferme tutte le altre norme e modalità previste dalla legge regionale 6 giugno 1980, n. 23.
ART. 2
Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti della concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge valutati in annue 5.000.000 faranno carico al capitolo 51000 del bilancio in corso e sul corrispondente capitolo dei bilanci di previsione per gli anni successivi.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione dell'importo dello stanziamento iscritto al Cap. 50050 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.
Per gli anni futuri gli oneri saranno iscritti nel corrispondente capitolo di bilancio nel limite massimo di £. 5.000.000.
ART. 3
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, sono apportate le seguenti variazioni:
Variazione in diminuzione:
Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) |
L. 5.000.000 |
Variazione in aumento: |
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Cap. 51000 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate della Regione in dipendenza di disposizioni legislative - L.R. 1.4.1975, n. 7 |
L. 5.000.000 |
Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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