Oggetto del Consiglio n. 691 del 19 dicembre 1980 - Verbale

OGGETTO N. 691/80 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "INTERVENTI E PROVVIDENZE DIRETTI A FAVORIRE LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, DI TRASPORTO, MISTE E LORO CONSORZI".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Interventi e provvidenze diretti a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle Cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, miste e loro Consorzi", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.

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Per promuovere e favorire lo sviluppo della Cooperazione in Valle d'Aosta, si rende necessario dotare la Regione degli strumenti necessari e capaci di incentivare le attività industriali minori del turismo cooperativo e dell'artigianato.

A questo proposito si ritiene indispensabile modificare le leggi regionali dell'8.11.1978, n. 53 e del 24.8.1979, n. 56 sostituendole con il presente disegno di legge, anche sull'esempio di quanto già fatto in altre Regioni a statuto speciale e nell'intento di ovviare alle carenze riscontrate nell'attuazione delle due leggi vigenti sopracitate.

Le principali innovazioni previste dal presente disegno di legge sono:

1)- L'introduzione all'art. 3 di un finanziamento per le spese di avviamento uguale al capitale sottoscritto, fino ad un massimo di L. 40.000.000 per Cooperativa;

2)- nell'articolo 4 sono specificate le varie voci per le quali la Giunta è autorizzata ad intervenire nel concorso al pagamento degli interessi sui mutui contratti dalle cooperative;

3)- nell'articolo 5 si intende rimediare all'insufficiente tetto massimo, fissato in precedenza in L. 100.000.000 per ogni Cooperativa, dimostratosi insufficiente, diversificandolo per le varie voci cui questi interventi vanno riferiti, e precisamente alla lettera:

a)- per gli interventi di cui alla lettera a), b), c), d) e f) dell'articolo 4 (terreni, fabbricati, urbanizzazione, servizi sociali) L. 400.000.000 per una durata massima di 15 anni;

b)- per gli interventi di cui alla lettera e) dell'art. 4 (acquisto macchinari ed attrezzature) L. 500.000.000 per una durata massima di 10 anni;

c)- per gli interventi di cui alla lettera g), art. 4 (formazione scorte) L. 200.000.000 per una durata massima di tre anni.

Gli artt. 6, 7 e 8 fissano le modalità per la richiesta e l'accesso al mutuo da parte delle Cooperative.

Gli artt. 8 e 9 fissano le modalità di erogazione del mutuo e il rilascio della garanzia fideiussoria da parte della Regione.

L'articolo 12 quantifica per il 1980 e seguenti l'intervento da parte della Regione in L. 350.000.000.

Importante innovazione è la precisazione che i fondi non impiegati nell'anno possono essere fruiti nell'esercizio successivo.

La maggiore entrata al finanziamento dell'allegato d.d.l. è stata dimostrata nella relazione al d.d.l. concernente "Provvedimenti di variazione al bilancio della Regione per l'anno 1980".

Si precisa, infine, che la Consulta regionale per la cooperazione ha espresso parere favorevole al presente disegno di legge.

In relazione a quanto sopra la Giunta sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale l'allegato disegno di legge.

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Disegno di legge regionale n. 236

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................ n. .....: "Interventi e provvidenze diretti a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle Cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, miste e loro consorzi".

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Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

Per promuovere e favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative di produzione e di lavoro, di trasporto e miste, con almeno il 70% di soci lavoratori, la Giunta regionale è autorizzata a disporre provvidenze ed interventi nei modi e nella misura stabiliti dalla presente legge.

Art. 2

(Beneficiari)

Destinatari delle provvidenze e degli interventi, previsti dalla presente legge, sono le cooperative di produzione e lavoro, di trasporto e miste, come specificato al precedente art. 1, iscritte nel Registro delle imprese e nel Registro delle cooperative per la Regione Valle d'Aosta, nonché i consorzi tra le medesime, purché abbiano sede e svolgano la loro attività prevalentemente nel territorio della Valle d'Aosta.

Per l'ottenimento dei benefici previsti dalla presente legge è necessario che, nelle cooperative di produzione e lavoro, almeno il settanta per cento dei lavoratori operanti nell'arco dell'anno in ciascuna cooperativa siano soci della medesima; tale rapporto dovrà essere mantenuto almeno per la durata di tre anni a decorrere dalla concessione delle agevolazioni.

Art. 3

(Interventi per l'avviamento e l'assistenza tecnica)

Alle società cooperative di produzione e lavoro di cui al secondo comma dell'articolo precedente la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo per le spese di avviamento uguale al capitale sottoscritto, fino ad un massimo di 40 milioni per cooperativa.

Art. 4

(Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dalle cooperative)

La Giunta regionale è autorizzata a concorrere nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dalle società cooperative, di cui all'articolo 2, per:

a) costruzione, ricostruzione, acquisto, ampliamento e ammodernamento di laboratori od opifici, compresa la realizzazione dei servizi, dei depositi e delle aree di servizio necessari all'attività della cooperativa;

b) acquisto dei terreni per la realizzazione delle opere di cui alla lettera a): il mutuo per l'acquisto dei terreni potrà essere assistito solamente fino a concorrenza di un importo non superiore al 20% del costo delle opere di cui alla precedente lettera a);

c) realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;

d) realizzazione di opere e installazione di impianti diretti al miglioramento dei servizi sociali, delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché della salvaguardia dell'ambiente di lavoro. Qualora tali opere siano realizzate in collaborazione da più società, il contributo viene ripartito in parti eguali fra le stesse, oppure ripartito in misura diversa, in proporzione all'entità delle spese da ciascuna delle società sostenute;

e) acquisto di macchinari, automezzi, attrezzature, anche per ristrutturazione e ammodernamento degli impianti.

Qualora gli acquisti siano realizzati in collaborazione da più società, si applica, per quanto riguarda il contributo, il disposto di cui alla precedente lettera d);

f) costruzione dell'abitazione per il custode dell'azienda, purché lo stesso sia socio della cooperativa e che detta abitazione sia parte integrante del complesso degli immobili destinati all'esercizio dell'impresa;

g) formazione di scorte;

Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi è stabilito nella misura dell'11% , che viene direttamente corrisposto all'Istituto Mutuante.

Art. 5

(Ammontare massimo e durata del finanziamento)

La quota assistibile dal mutuo previsto nel precedente art. 4 e la durata massima dell'ammortamento sono così determinati:

a) per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) e f) in Lire 400.000.000 e per la durata massima di quindici anni;

b) per gli interventi di cui alla lettera e), in Lire 500.000.000 e per la durata massima di dieci anni;

c) per gli interventi di cui alla lettera g), in Lire 200.000.000 e per la durata massima di tre anni.

Art. 6

(Ipotesi di non cumulabilità e di cumulabilità di benefici)

Qualora la società cooperativa abbia beneficiato, in forza di leggi statali o regionali, di alcuna delle provvidenze della natura di quelle previste dagli articoli 3 e 4 della presente legge, la domanda di finanziamento potrà essere ammessa solamente se diretta all'ottenimento di provvidenze previste dagli articoli summenzionati, purché diverse da quella concessa.

È ammesso il cumulo dei benefici previsti agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 7

(Richiesta concessione ed erogazione di contributi previsti all'art. 3)

Per fruire dei benefici previsti di cui all'art. 3, il legale rappresentante della società deve presentare domanda alla Giunta regionale, corredata da idonea documentazione attestante i requisiti di cui all'art. 2 e da una relazione nelle quale sono indicate le presumibili spese di avviamento.

Qualora la domanda venga riconosciuta ammissibile a contributo, il legale rappresentante deve produrre, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta della Giunta regionale, la documentazione comprovante le spese di avviamento sostenute. L'ammissione e l'erogazione del contributo è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 8

(Richiesta concessione ed erogazione di contributi previsti all'art. 4)

Per fruire dei benefici previsti all'art. 4, il legale rappresentante della società deve presentare alla Giunta regionale apposita domanda, corredata da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e da una relazione contenente l'indicazione delle opere e dei lavori da eseguirsi, ovvero degli acquisti previsti e della presumibile spesa.

Qualora la domanda venga riconosciuta ammissibile a contributo, il legale rappresentante deve presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta della Giunta regionale, il progetto esecutivo delle opere di cui alle lettere a), b), c), d), f), munito, ove occorra, dell'apposita concessione del sindaco. L'ammissione a contributo è disposta con deliberazione della Giunta regionale, la quale può fissare i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. L'erogazione del contributo è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previo accertamento, mediante collaudo, della regolare esecuzione delle opere e per quanto concerne gli acquisti di cui alle lettere b), e) e g), previa presentazione della documentazione delle spese sostenute.

Il mutuo può essere erogato per quote e la corresponsione dello stesso, con riferimento alle opere di cui alle lettere a), c), d), e f), può iniziare in base a stato di avanzamento non inferiore al cinquanta per cento dell'opera, regolarmente accertato dalla Giunta regionale.

Art. 9

(Garanzia fideiussoria sui mutui)

Alle cooperative di cui all'art. 2, nonché ai consorzi tra le medesime, per le iniziative agevolate, ammesse ai benefici dell'art. 4, la Regione presta fidejussione a carattere sussidiario, ai sensi del II° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, fino ad un limite massimo del novanta per cento della somma dovuta per capitali, interessi ed accessori a fronte dei mutui concessi dagli Istituti di credito autorizzati.

Art. 10

(Convenzione con gli Istituti di credito)

Ai fini del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui agevolati ai sensi dell'articolo 4, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito, di cui all'articolo precedente.

Nella convenzione dovrà essere tra l'altro stabilito:

a) le modalità di erogazione dei mutui e di pagamento dei ratei da parte dei mutuatari;

b) le modalità per l'erogazione agli Istituti di credito della quota interessi a carico della Regione.

Il tasso complessivo da applicare ai finanziamenti sarà pari al tasso di riferimento stabilito dal Ministero del Tesoro nei diversi settori di appartenenza delle Cooperative.

Art. 11

(Criteri applicativi)

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, per ciascun settore, parametri generali e criteri applicativi per la migliore efficacia degli interventi previsti. Entro lo stesso termine, la Giunta regionale indica la documentazione da allegare alle domande in relazione ai diversi interventi agevolati previsti dalla presente legge, nonché gli schemi tipo per le richieste delle agevolazioni stesse.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

Per le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge è autorizzata per l'anno 1980 e seguenti la spesa di lire 350.000.000 che graverà sugli istituendi capitoli di spesa 33260 e 33290 rispettivamente per lire 100.000.000 e per lire 250.000.000.

I fondi eventualmente non utilizzati nell'anno di riferimento possono essere utilizzati negli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di lire 350.000.000 di cui al primo comma si provvede mediante aumento di pari importo dello stanziamento del capitolo 00300 della parte Entrata del Bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980 (proventi della Casa da Gioco di Saint-Vincent).

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione dei bilanci di previsione.

Art. 13

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 00300 - Proventi della Casa da Gioco di Saint-Vincent

L. 350.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

(di nuova istituzione)

Cap. 33260 - Contributi in conto capitale concessi alle Cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, turistiche, di servizi e misti

(L.R. art. 3)

L. 100.000.000

(di nuova istituzione)

Cap. 33290 - Contributi per pagamento interessi su mutui contratti dalle Cooperative

(L.R. art. 4)

L. 250.000.000

TOTALE

L. 350.000.000

Art. 14

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra il disegno di legge che introduce, tra le provvidenze previste per le cooperative, il finanziamento per le spese di avviamento ed il rilascio della garanzia fideiussoria da parte della Regione per i prestiti contratti dalle cooperative con gli istituti bancari.

Il Presidente DOLCHI comunica che sono state già introdotte d'ufficio, nel testo in esame, alcune precisazioni richieste dall'Assessorato delle Finanze.

Il Consigliere MINUZZO coglie lo spunto per chiedere notizie in merito alla Cooperativa Neyran, della cui situazione problematica si era discusso in Consiglio.

Il Consigliere TONINO fa osservare che è necessario riconoscere il ruolo fondamentale della Consulta regionale per la cooperazione nella stesura del disegno di legge che introduce innovazioni importanti ed annuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE fornisce alcune indicazioni al Consigliere Minuzzo sulle modalità con le quali la Giunta regionale interverrà in favore della Cooperativa Neyran, per cui è stata richiesta la liquidazione, se questa intenderà continuare l'attività.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1

Si dà atto che l'articolo 1, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).

Articolo 2

Si dà atto che l'articolo 2, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).

Articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12

Si dà atto che gli articoli controindicati, nel testo predisposto dalla Giunta, sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta).

Articolo 13

Il Presidente DOLCHI ricorda che, essendo prossimi alla fine dell'anno, gli impegni di spesa devono essere assunti entro il termine di venti giorni; pertanto, alla fine dell'articolo 13, propone l'inserimento del seguente capoverso:

"Sui precedenti stanziamenti di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Si dà atto che l'articolo 13, nel testo modificato con l'emendamento d'ufficio proposto dal Presidente Dolchi, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta).

Articolo 14

Si dà atto che l'articolo 14, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta).

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i quattordici articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Carral, Lanièce e Rolando, il Presidente DOLCHI accerta e comunica il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti: trentuno;

- Voti favorevoli: ventisei;

- Voti contrari: cinque.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Interventi e provvidenze diretti a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle Cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, miste e loro consorzi".

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Disegno di legge regionale n. 236

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................ n. ...: "Interventi e provvidenze diretti a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle Cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, miste e loro consorzi".

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Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

Per promuovere e favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative di produzione e di lavoro, di trasporto e miste, con almeno il 70% di soci lavoratori, la Giunta regionale è autorizzata a disporre provvidenze ed interventi nei modi e nella misura stabiliti dalla presente legge.

Art. 2

(Beneficiari)

Destinatari delle provvidenze e degli interventi, previsti dalla presente legge, sono le cooperative di produzione e lavoro, di trasporto e miste, come specificato al precedente art. 1, iscritte nel Registro delle imprese e nel Registro delle cooperative per la Regione Valle d'Aosta, nonché i consorzi tra le medesime, purché abbiano sede e svolgano la loro attività prevalentemente nel territorio della Valle d'Aosta.

Per l'ottenimento dei benefici previsti dalla presente legge è necessario che, nelle cooperative di produzione e lavoro, almeno il settanta per cento dei lavoratori operanti nell'arco dell'anno in ciascuna cooperativa siano soci della medesima; tale rapporto dovrà essere mantenuto almeno per la durata di tre anni a decorrere dalla concessione delle agevolazioni.

Art. 3

(Interventi per l'avviamento e l'assistenza tecnica)

Alle società cooperative di produzione e lavoro di cui al secondo comma dell'articolo precedente la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo per le spese di avviamento uguale al capitale sottoscritto, fino ad un massimo di 40 milioni per cooperativa.

Art. 4

(Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dalle cooperative)

La Giunta regionale è autorizzata a concorrere nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dalle società cooperative, di cui all'articolo 2, per:

a) costruzione, ricostruzione, acquisto, ampliamento e ammodernamento di laboratori od opifici, compresa la realizzazione dei servizi, dei depositi e delle aree di servizio necessari all'attività della cooperativa;

b) acquisto dei terreni per la realizzazione delle opere di cui alla lettera a): il mutuo per l'acquisto dei terreni potrà essere assistito solamente fino a concorrenza di un importo non superiore al 20% del costo delle opere di cui alla precedente lettera a);

c) realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;

d) realizzazione di opere e installazione di impianti diretti al miglioramento dei servizi sociali, delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché della salvaguardia dell'ambiente di lavoro. Qualora tali opere siano realizzate in collaborazione da più società, il contributo viene ripartito in parti eguali fra le stesse, oppure ripartito in misura diversa, in proporzione all'entità delle spese da ciascuna delle società sostenute;

e) acquisto di macchinari, automezzi, attrezzature, anche per ristrutturazione e ammodernamento degli impianti.

Qualora gli acquisti siano realizzati in collaborazione da più società, si applica, per quanto riguarda il contributo, il disposto di cui alla precedente lettera d);

f) costruzione dell'abitazione per il custode dell'azienda, purché lo stesso sia socio della cooperativa e che detta abitazione sia parte integrante del complesso degli immobili destinati all'esercizio dell'impresa;

g) formazione di scorte;

Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi è stabilito nella misura dell'11% , che viene direttamente corrisposto all'Istituto Mutuante.

Art. 5

(Ammontare massimo e durata del finanziamento)

La quota assistibile dal mutuo previsto nel precedente art. 4 e la durata massima dell'ammortamento sono così determinati:

a) per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) e f) in Lire 400.000.000 e per la durata massima di quindici anni;

b) per gli interventi di cui alla lettera e), in Lire 500.000.000 e per la durata massima di dieci anni;

c) per gli interventi di cui alla lettera g), in Lire 200.000.000 e per la durata massima di tre anni.

Art. 6

(Ipotesi di non cumulabilità e di cumulabilità di benefici)

Qualora la società cooperativa abbia beneficiato, in forza di leggi statali o regionali, di alcuna delle provvidenze della natura di quelle previste dagli articoli 3 e 4 della presente legge, la domanda di finanziamento potrà essere ammessa solamente se diretta all'ottenimento di provvidenze previste dagli articoli summenzionati, purché diverse da quella concessa.

È ammesso il cumulo dei benefici previsti agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 7

(Richiesta concessione ed erogazione di contributi previsti all'art. 3)

Per fruire dei benefici previsti di cui all'art. 3, il legale rappresentante della società deve presentare domanda alla Giunta regionale, corredata da idonea documentazione attestante i requisiti di cui all'art. 2 e da una relazione nelle quali sono indicate le presumibili spese di avviamento.

Qualora la domanda venga riconosciuta ammissibile a contributo, il legale rappresentante deve produrre, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta della Giunta regionale, la documentazione comprovante le spese di avviamento sostenute. L'ammissione e l'erogazione del contributo è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 8

(Richiesta concessione ed erogazione di contributi previsti all'art. 4)

Per fruire dei benefici previsti all'art. 4, il legale rappresentante della società deve presentare alla Giunta regionale apposita domanda, corredata da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e da una relazione contenente l'indicazione delle opere e dei lavori da eseguirsi, ovvero degli acquisti previsti e della presumibile spesa.

Qualora la domanda venga riconosciuta ammissibile a contributo, il legale rappresentante deve presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta della Giunta regionale, il progetto esecutivo delle opere di cui alle lettere a), b), c), d), f), munito, ove occorra, dell'apposita concessione del sindaco. L'ammissione a contributo è disposta con deliberazione della Giunta regionale, la quale può fissare i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. L'erogazione del contributo è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previo accertamento, mediante collaudo, della regolare esecuzione delle opere e per quanto concerne gli acquisti di cui alle lettere b), e) e g), previa presentazione della documentazione delle spese sostenute.

Il mutuo può essere erogato per quote e la corresponsione dello stesso, con riferimento alle opere di cui alle lettere a), c), d), e f), può iniziare in base a stato di avanzamento non inferiore al cinquanta per cento dell'opera, regolarmente accertato dalla Giunta regionale.

Art. 9

(Garanzia fideiussoria sui mutui)

Alle cooperative di cui all'art. 2, nonché ai consorzi tra le medesime, per le iniziative agevolate, ammesse ai benefici dell'art. 4, la Regione presta fidejussione a carattere sussidiario, ai sensi del II° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, fino ad un limite massimo del novanta per cento della somma dovuta per capitali, interessi ed accessori a fronte dei mutui concessi dagli Istituti di credito autorizzati.

Art. 10

(Convenzione con gli Istituti di credito)

Ai fini del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui agevolati ai sensi dell'articolo 4, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito, di cui all'articolo precedente.

Nella convenzione dovrà essere tra l'altro stabilito:

a) le modalità di erogazione dei mutui e di pagamento dei ratei da parte dei mutuatari;

b) le modalità per l'erogazione agli Istituti di credito della quota interessi a carico della Regione.

Il tasso complessivo da applicare ai finanziamenti sarà pari al tasso di riferimento stabilito dal Ministero del Tesoro nei diversi settori di appartenenza delle Cooperative.

Art. 11

(Criteri applicativi)

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, per ciascun settore, parametri generali e criteri applicativi per la migliore efficacia degli interventi previsti. Entro lo stesso termine, la Giunta regionale indica la documentazione da allegare alle domande in relazione ai diversi interventi agevolati previsti dalla presente legge, nonché gli schemi tipo per le richieste delle agevolazioni stesse.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

Per le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge è autorizzata per l'anno 1980 e seguenti la spesa di lire 350.000.000 che graverà sugli istituendi capitoli di spesa 33260 e 33290 rispettivamente per lire 100.000.000 e per lire 250.000.000.

I fondi eventualmente non utilizzati nell'anno di riferimento possono essere utilizzati negli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di lire 350.000.000 di cui al primo comma si provvede mediante aumento di pari importo dello stanziamento del capitolo 00300 della parte Entrata del Bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980 (Proventi della Casa da Gioco di Saint-Vincent).

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione dei bilanci di previsione.

Art. 13

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 00300 - Proventi della Casa da Gioco di Saint-Vincent

L. 350.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

(di nuova istituzione)

Cap. 33260 - Contributi in conto capitale concessi alle Cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, turistiche, di servizi e misti

(L.R. art. 3)

L. 100.000.000

(di nuova istituzione)

Cap. 33290 - Contributi per pagamento interessi su mutui contratti dalle Cooperative

(L.R. art. 4)

L. 250.000.000

TOTALE

L. 350.000.000

Sui precedenti stanziamenti di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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