Oggetto del Consiglio n. 690 del 19 dicembre 1980 - Verbale
OGGETTO N. 690/80 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 17 NOVEMBRE 1978, N. 55, RECANTE: PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ COOPERATIVA NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Integrazione e modificazione della legge regionale 17 novembre 1978, n. 55, recante: Promozione dell'attività cooperativa nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.
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Considerato lo sviluppo assunto dalla Cooperazione in Valle d'Aosta e la necessità di promuovere un sempre maggior potenziamento ed una più razionale assistenza organizzativa, amministrativa e tecnica si rende necessaria una modifica alla legge regionale del 17 novembre 1978 n. 55 differenziandone gli interventi nel settore dei servizi per l'assistenza contabile ed amministrativa, estesa anche ai consorzi ed associazioni agricole, dagli interventi rivolti alla diffusione dei principi cooperativistici, attività promozionale e formativa;
Le principali innovazioni che si intende apportare alla precedente legge regionale 17 novembre 1978, n. 55, riguardano la suddivisione del contributo regionale nei vari settori d'intervento e precisamente:
- Organizzazione dei servizi, assistenza contabile ed amministrativa alle Cooperative Lire 70.000.000.
- Diffusione dei principi cooperativi, attività promozionale, formazione e aggiornamento dei quadri dirigenti Lire 30.000.000.
Con l'art. 3 del disegno di legge si precisano le modalità con cui la Giunta regionale provvede all'assegnazione dei finanziamenti.
Con l'art. 4 si approva una maggiore spesa di Lire 50.000.000 per il 1980 e successivi, per la concessione dei contributi previsti dall'art. 6 della legge regionale 17 novembre 1978, n. 55 e dell'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1979, n. 88.
Con la maggiore spesa prevista dalla presente legge il contributo annuale ammonta a Lire 100.000.000.
La maggiore entrata destinata al finanziamento dell'allegato d.d.l. è stata dimostrata nella relazione al d.d.l. concernente "Provvedimenti di variazione al bilancio della Regione per l'anno 1980".
Si precisa infine, che la Consulta regionale per la cooperazione ha espresso parere favorevole al presente disegno di legge.
In relazione a quanto sopra la Giunta sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale l'allegato disegno di legge.
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Disegno di legge regionale n. 235
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ............... n....: "Integrazione e modificazione delle legge regionale 17 novembre 1978, n. 55, recante: Promozione dell'attività cooperativa nella Regione Autonoma Valle d'Aosta".
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Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al fine di assicurare la concessione delle provvidenze a favore della Cooperazione di cui alle leggi regionali 17 novembre 1978, n. 55 e 31 dicembre 1979, n. 88 e della presente è autorizzata per il 1980 e gli anni successivi la spesa di L. 100.000.000, ripartiti come previsto dal successivo articolo 2.
Art. 2
L'articolo 6 della legge regionale 17 novembre 1978, n. 55 è soppresso e sostituito dal seguente:
La Giunta regionale concede una sovvenzione ordinaria annuale alla Fédération Régionale des Coopératives Valdôtaines ed alle organizzazioni Regionali delle centrali Cooperative giuridicamente riconosciute e legalmente costituite nella Regione in misura proporzionale al numero di cooperative ad esse aderenti, ripartite nel modo seguente:
1) Lire 70.000.000 per l'organizzazione dei servizi, per l'assistenza contabile ed Amministrativa alle Cooperative.
2) Lire 30.000.000 per la diffusione dei principi cooperativi e l'attività promozionale, nonché per la formazione e l'aggiornamento dei quadri dirigenti delle Cooperative.
Art. 3
L'art. 7 della legge regionale 17 novembre 1978, n. 55 è soppresso e sostituito dal seguente:
a) La sovvenzione ordinaria di cui al punto 1) del precedente articolo è corrisposta dalla Giunta regionale tenuto conto del numero delle cooperative per le quali vengono svolti i servizi.
b) La sovvenzione ordinaria di cui al punto 2) del precedente articolo è corrisposta dalla Giunta regionale in base al numero delle cooperative aderenti a ciascuna associazione al 31 dicembre dell'anno precedente.
c) Per ottenere la sovvenzione ordinaria di cui al punto 2) del precedente articolo la Fédération Régionale des Coopératives Valdôtaines e le Unioni Regionali debbono presentare domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale allegando alla domanda stessa i seguenti documenti:
1) il programma relativo all'iniziativa che intendono intraprendere con la specificazione delle modalità di attuazione;
2) l'elenco analitico delle spese previste;
3) la relazione sullo stato di attuazione delle iniziative e sulle spese sostenute.
Art. 4
La spesa destinata alla concessione di sovvenzioni alle Organizzazioni di Cooperative della Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 17 novembre 1978, n. 55 e dell'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1979, n. 88 è aumentata per l'anno 1980 e seguenti nella misura di Lire 50.000.000.
Alla copertura dell'onere di Lire 50.000.000 di cui al comma precedente si provvede mediante aumento di pari importo dello stanziamento del capitolo 00300 ("Proventi della Casa da Gioco di Saint-Vincent") della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980.
Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione dei bilanci di previsione.
Art. 5
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazioni in aumento:
Cap. 00300 - Proventi della Casa da Gioco di Saint Vincent L. 50.000.000
PARTE SPESA
Variazioni in aumento:
Cap. 36050 - Contributi per la promozione dell'attività cooperativa
in Valle d'Aosta L.R. 17.11.1978, n. 55 L. 50.000.000
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra il disegno di legge precisando che prevede un aumento dell'integrazione data ai raggruppamenti di cooperative per l'organizzazione di servizi, assistenza contabile ed amministrativa e per la diffusione dei principi cooperativi, attività promozionale, formazione ed aggiornamento dei quadri dirigenziali. In base ad un criterio di ripartizione, fatto sul numero delle cooperative esistenti, sono attribuiti 70 milioni ad una cooperativa e 30 milioni ad un'altra.
Il Consigliere TONINO, pur essendo d'accordo in larga parte sul contenuto del disegno di legge, che risponde alla necessità di formulare meglio i criteri con i quali vengono concessi i contributi per le attività di assistenza e di promozione dei principi cooperativi, annuncia il deposito di un emendamento all'articolo 3. La nuova formulazione prevede una distribuzione più equa della sovvenzione, indipendentemente dal numero delle cooperative esistenti ed attribuisce un ruolo importante alla Consulta regionale per la cooperazione.
Il Consigliere VIBERTI condivide e sottoscrive quanto affermato dal collega Tonino.
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Si dà atto che i Consiglieri Tonino, Nebbia e Viberti formalizzano il deposito dell'emendamento che prevede una nuova formulazione dell'articolo 3.
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Il Consigliere DE GRANDIS, alla luce dell'illustrazione svolta dal Consigliere Tonino, ritiene che la formulazione dell'articolo 3 vada rivista nella direzione auspicata da costui.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1 e 2
Si dà atto che gli articoli controindicati, nel testo predisposto dalla Giunta, sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Articolo 3
Il Presidente Dolchi dà lettura dell'emendamento presentato dai Consiglieri Tonino, Nebbia e Viberti all'articolo 3, che viene distribuito in copia ai presenti, e che risulta del seguente tenore:
"Nuova stesura dell'art. 3 della proposta di legge regionale n. 235 ad integrazione e modificazione della legge regionale 17/11/78 n. 55.
L'articolo 7 della legge regionale 17 novembre 1978, n. 55, è soppresso e sostituito dal seguente:
a) La sovvenzione ordinaria di cui al punto 1) del precedente articolo è corrisposta dalla Giunta Regionale osservando i seguenti criteri:
- Il 30% viene erogato alla Federazione e agli uffici assistenza delle Centrali Nazionali Cooperative riconosciute presenti in Valle in misura uguale tra di loro.
- Il rimanente 70% verrà suddiviso tra le organizzazioni predette al paragrafo a) in misura proporzionale al numero delle cooperative per le quali vengono svolti i servizi.
b) La sovvenzione ordinaria di cui al punto 2) del presente articolo è corrisposta dalla Giunta Regionale unicamente alle istanze periferiche delle Associazioni Nazionali giuridicamente riconosciute e che abbiano una propria struttura decentrata in Valle, osservando i seguenti criteri:
a) per il 50% tenendo conto della struttura organizzativa e della rappresentatività di ciascuna Associazione in base alla ripartizione, a livello nazionale, dei contributi del Ministero del Lavoro;
b) per il restante 50% in base ai criteri fissati dalla Consulta Regionale che tengano anche conto del numero delle cooperative aderenti a ciascuna associazione in sede regionale al 31 dicembre dell'anno precedente, del numero complessivo dei soci e del volume di attività delle cooperative stesse.
c) Per ottenere la sovvenzione ordinaria di cui al punto 2) del precedente articolo le Unioni Regionali facenti capo alle Associazioni riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale debbono presentare domanda indirizzata al Presidente della Giunta Regionale allegando alla domanda stessa i seguenti documenti:
a) il programma relativo alle iniziative che si intendono intraprendere;
b) il preventivo di spesa;
c) la relazione sullo stato di attuazione delle iniziative e sulle spese sostenute".
Il Presidente della Giunta ANDRIONE dichiara che la Giunta regionale è contraria alla nuova formulazione proposta, in quanto comporterebbe un eccessivo sbriciolamento del contributo regionale e che il riferimento "alle istanze periferiche giuridicamente riconosciute in sede nazionale" creerebbe una situazione analoga a ciò che avviene per le rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Sottolinea che il denaro regionale deve essere il più possibile concentrato per ottenere i risultati maggiori ed incentivare al massimo la cooperazione che non deve avere colorazione politica.
Il Consigliere MINUZZO propone di aggiungere alla lettera a), dopo le parole "...Centrali Nazionali Cooperative riconosciute presenti", le parole: "e operanti", per assicurarsi che le cooperative svolgano realmente la loro funzione ed auspica che la cooperazione si sviluppi in tutti i settori economici della regione.
Il Consigliere TONINO ritiene fuori luogo il riferimento, fatto dal Presidente della Giunta Andrione, alla colorazione politica delle cooperative, augurandosi che nessuna di queste viva sotto l'egida di partiti o movimenti. Afferma che i criteri devono tenere conto della realtà valdostana in cui le cooperative non sono numerose, anzi è noto sapere che attualmente sono due. Respinge il tentativo di attribuire al proprio partito di privilegiare qualcuno e ribadisce l'opportunità di prevedere criteri equi.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE rilevando che vi è una diversa visione della storia della nascita delle cooperative e dei legami con alcuni partiti, sostiene che il parametro proposto, pur se imperfetto, al momento consente una giusta distribuzione dei fondi.
Il Consigliere VIBERTI ricorda che quanto affermato dal Presidente della Giunta contrasta con le motivazioni che, in una scorsa adunanza, consentivano invece l'approvazione di una fideiussione alla Fédération des Coopératives, che non è cooperativa agricola, utilizzando fondi destinati alle cooperative agricole.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE dichiara di assumersi la responsabilità delle proprie dichiarazioni e si augura che ognuno faccia altrettanto.
Il Consigliere VIBERTI ritiene di avere la coscienza pulita e si augura che sia così anche per gli altri.
Si dà atto che l'emendamento presentato all'articolo 3 dai Consiglieri Tonino, Nebbia e Viberti, con l'integrazione proposta dal Consigliere Minuzzo, non è approvato con voti contrari sedici e voti favorevoli dieci (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventisei; astenuti i Consiglieri Berti e De Grandis).
Si dà atto che l'articolo 3, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli sedici e contrari undici (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventisette; astenuti i Consiglieri Berti e De Grandis).
Articolo 4
Si dà atto che l'articolo 4, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).
Articolo 5
Il Presidente DOLCHI ricorda che, essendo prossimi alla fine dell'anno, gli impegni di spesa devono essere assunti entro il termine di venti giorni; pertanto, alla fine dell'articolo 5, propone l'inserimento del seguente capoverso:
"Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Si dà atto che l'articolo 5, nel testo modificato con l'emendamento d'ufficio proposto dal Presidente Dolchi, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).
Articolo 6
Si dà atto che l'articolo 6, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i sei articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Carral, Fosson e Rolando, il Presidente DOLCHI accerta e comunica il seguente risultato della votazione:
- Consiglieri presenti: trentatré;
- Consiglieri votanti: ventidue;
- Voti favorevoli: diciannove;
- Voti contrari: tre;
- Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Nebbia, Péaquin, Tonino, Tripodi e Viberti.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Integrazione e modificazione della legge regionale 17 novembre 1978, n. 55, recante: Promozione dell'attività cooperativa nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta".
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Disegno di legge regionale n. 235
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ................ n. ....: "Integrazione e modificazione della legge regionale 17 novembre 1978, n. 55, recante: "Promozione dell'attività cooperativa nella Regione Autonoma Valle d'Aosta".
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Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al fine di assicurare la concessione delle provvidenze a favore della Cooperazione di cui alle leggi regionali 17 novembre 1978, n. 55 e 31 dicembre 1979, n. 88 e della presente è autorizzata per il 1980 e gli anni successivi la spesa di L. 100.000.000, ripartiti come previsto dal successivo art. 2.
Art. 2
L'articolo 6 della legge regionale 17 novembre 1978, n. 55 è soppresso e sostituito dal seguente:
La Giunta regionale concede una sovvenzione ordinaria annuale alla Fédération Régionale des Coopératives Valdôtaines ed alle organizzazioni Regionali delle centrali Cooperative giuridicamente riconosciute e legalmente costituite nella Regione in misura proporzionale al numero di cooperative ad esse aderenti, ripartite nel modo seguente:
1) Lire 70.000.000 per l'organizzazione dei servizi, per l'assistenza contabile ed amministrativa alle Cooperative.
2) Lire 30.000.000 per la diffusione dei principi cooperativi e l'attività promozionale, nonché per la formazione e l'aggiornamento dei quadri dirigenti delle Cooperative.
Art. 3
L'art. 7 della legge regionale 17 novembre 1978, n. 55 è soppresso e sostituito dal seguente:
a) La sovvenzione ordinaria di cui al punto 1) del precedente articolo è corrisposta dalla Giunta regionale tenuto conto del numero delle cooperative per le quali vengono svolti i servizi.
b) La sovvenzione ordinaria di cui al punto 2) del precedente articolo è corrisposta dalla Giunta regionale in base al numero delle cooperative aderenti a ciascuna associazione al 31 dicembre dell'anno precedente.
c) Per ottenere la sovvenzione ordinaria di cui al punto 2) del precedente articolo la Fédération Régionale des Coopératives Valdôtaines e le Unioni regionali debbono presentare domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale allegando alla domanda stessa i seguenti documenti:
1) il programma relativo all'iniziativa che intendono intraprendere con la specificazione delle modalità di attuazione;
2) l'elenco analitico delle spese previste;
3) la relazione sullo stato di attuazione delle iniziative e sulle spese sostenute.
Art. 4
La spesa destinata alla concessione di sovvenzioni alle Organizzazioni di Cooperative della Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 17 novembre 1978, n. 55 e dell'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1979, n. 88 è aumentata per l'anno 1980 e seguenti nella misura di Lire 50.000.000.
Alla copertura dell'onere di Lire 50.000.000 di cui al comma precedente si provvede mediante aumento di pari importo dello stanziamento del capitolo 00300 ("Proventi della Casa da Gioco di Saint-Vincent") della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980.
Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione dei bilanci di previsione.
Art. 5
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazioni in aumento:
Cap. 00300 - Proventi della Casa da Gioco di Saint-Vincent L. 50.000.000
PARTE SPESA
Variazioni in aumento:
Cap. 36050 - Contributi per la promozione dell'attività cooperativa
in Valle d'Aosta L.R. 17.11.1978, n. 55 L. 50.000.000
Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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