Oggetto del Consiglio n. 692 del 19 dicembre 1980 - Verbale

OGGETTO N. 692/80 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "IMMISSIONE NEI RUOLI REGIONALI DEL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE 1° GIUGNO 1977, N. 285 SULL'OCCUPAZIONE GIOVANILE".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Immissione nei ruoli regionali del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 sull'occupazione giovanile", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.

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Con decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è stata prevista, fra l'altro, l'istituzione, previo esame di idoneità, di graduatorie per l'immissione nei ruoli statali dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni. La stessa legge dispone, all'art. 26 septies, che le norme previste per i giovani assunti alle dipendenze dello Stato hanno valore di principio e di indirizzo per le Regioni che provvederanno a disciplinare, con propria legge, l'istituzione di graduatorie uniche regionali per l'immissione in ruolo dei giovani di cui si tratta.

La situazione del personale titolare di contratti stipulati dall'Amministrazione regionale, ai sensi della legge n. 285/1977, è attualmente la seguente:

- progetto n. 2 - agricoltura: 3 periti agrari

3 operai qualificati;

- progetto n. 4 - lavori pubblici: 5 geometri

4 operai qualificati;

- progetto n. 7 - servizi assistenziali: 5 coadiutori (operatori esecutivi).

Si precisa che tutti i progetti attivati sono di interesse regionale e che non sono stati stipulati contratti da parte di altri enti pubblici, ad eccezione dello Stato.

In applicazione delle norme di cui si tratta, la Giunta regionale sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale l'allegato disegno di legge predisposto in osservanza delle norme statali, tenuto conto della situazione di questa Regione e, in particolare, del fatto che tutto il personale interessato dipende da ed opera presso l'Amministrazione regionale.

Si illustrano, qui di seguito, i singoli articoli del disegno di legge.

Art. 1 - I giovani assunti ai sensi della legge n° 285 sono ammessi ad un esame di idoneità per l'immissione nei ruoli regionali. Si fa riferimento esclusivamente ai ruoli regionali poiché solo la Regione, oltre allo Stato, ha stipulato contratti ai sensi della legge sull'occupazione giovanile.

Art. 2 - Stabilisce a quale tipo di esame sono ammessi i giovani, facendo riferimento alla qualifica in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

Art. 3 - Concerne le modalità dell'esame di idoneità.

Art. 4 - Disciplina l'ammissione all'esame del personale regionale di ruolo inquadrato nel livello immediatamente inferiore.

Art. 5 - Demanda alla Giunta regionale:

a) l'equiparazione delle qualifiche per cui sono indetti gli esami a quelle in base alle quali è avvenuta l'assunzione;

b) i requisiti per l'ammissione all'esame;

c) la determinazione, nei dettagli, delle modalità di svolgimento dell'esame e dei suoi contenuti.

Art. 6 - Istituisce le graduatorie uniche regionali in vista dell'immissione nei ruoli del personale di cui trattasi.

Art. 7 - Fissa le modalità di iscrizione dei giovani e dei dipendenti regionali nelle graduatorie.

Art. 8 - Stabilisce le modalità per l'immissione nei ruoli organici del personale iscritto nelle graduatorie.

Art. 9 - Disciplina il regime transitorio del personale iscritto nelle graduatorie, stabilendo che, fino all'immissione nei ruoli, il personale regionale continui a prestare servizio nella qualifica e nel livello di appartenenza ed i giovani continuino a prestare servizio presso l'Amministrazione regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 10 - Gli oneri previsti per l'applicazione della legge trovano integrale copertura nello stanziamento di cui al capitolo 20900 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sul quale è realizzata un'economia per effetto della non copertura dei seguenti posti di organico:

posto

Presidenza della Giunta

5

Segreteria generale

3

Assessorato agricoltura e foreste

2

Assessorato lavori pubblici

1

Assessorato pubblica istruzione

6

Assessorato sanità ed assistenza sociale

8

Assessorato turismo, urbanistica e beni culturali

4

TOTALE

29

La disponibilità delle somme per far fronte agli oneri per la retribuzione del personale di cui trattasi è assicurata da quanto è disposto all'ultimo comma dell'art. 10 del d.d.l.r. che impone di non ricoprire, nella pianta organica, un numero di posti corrispondente al numero di giovani iscritti nelle graduatorie uniche e non ancora immessi a ruolo.

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Disegno di legge regionale n. 239

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................ n. ....: "IMMISSIONE NEI RUOLI REGIONALI DEL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE 1° GIUGNO 1977, N. 285 SULL'OCCUPAZIONE GIOVANILE".

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Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

I giovani che hanno prestato servizio presso l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta per la realizzazione di progetti specifici ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per l'immissione nei ruoli della Regione.

Articolo 2

I giovani sono ammessi esclusivamente all'esame relativo alla qualifica uguale o equiparabile alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

Articolo 3

L'esame di idoneità si effettua per ogni progetto specifico e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante l'esecuzione del progetto nonché in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio.

Articolo 4

All'esame di idoneità sono ammessi altresì i dipendenti regionali di ruolo appartenenti al livello immediatamente inferiore a quello per il quale è indetto l'esame, in servizio dalla data di inizio del progetto specifico, sempreché siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica per il quale è indetto l'esame stesso.

Articolo 5

Per ciascun esame di idoneità la Giunta regionale determina, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate presso il personale regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'equiparazione agli effetti dell'applicazione del precedente articolo 2;

b) i requisiti per l'ammissione all'esame, con riferimento a quelli previsti dalle norme per l'accesso agli impieghi regionali;

c) le modalità di svolgimento dell'esame e i suoi contenuti.

Articolo 6

Sono istituite presso la Regione Valle d'Aosta le graduatorie uniche previste dal primo comma dell'art. 26 septies del D.L. 30.12.1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Le graduatorie uniche sono articolate per qualifiche e livelli funzionali previsti per il personale della Regione dalla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie provvede la Giunta regionale.

Articolo 7

I dipendenti regionali di cui all'art. 4 ed i giovani che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti nelle graduatorie uniche regionali secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico per il quale è indetto l'esame.

Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per lo stesso progetto o per progetti che hanno avuto inizio nella stessa data.

In caso di parità di punteggio, l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicato dall'art. 5 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 93 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.

Articolo 8

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il cinquanta per cento dei posti disponibili presso la Regione Valle d'Aosta, nelle qualifiche di cui al precedente articolo 6, è riservato agli iscritti nella graduatoria unica regionale.

Articolo 9

Fino alla data di immissione nei nuovi posti, il personale di ruolo della Regione, iscritto nelle graduatorie uniche regionali, conserva a tutti gli effetti la posizione posseduta.

Fino alla stessa data i giovani iscritti nelle graduatorie regionali riprendono o continuano a svolgere la propria attività presso l'Amministrazione regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Ai giovani stessi è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale non di ruolo dipendente dalla Regione appartenente a qualifica uguale o equiparabile a quella in base al quale è avvenuta l'assunzione.

Nella pianta organica dell'Amministrazione regionale è lasciato vacante un numero di posti corrispondente al numero di giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali.

Articolo 10

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in annue lire 180 milioni, si fa fronte con le somme disponibili in corrispondenza del capitolo 20900 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, fatti salvi gli eventuali finanziamenti statali disposti ai sensi dell'art. 26 octies della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per gli anni successivi e fino all'esaurimento delle graduatorie, ad eventuale integrazione dei provvedimenti di finanziamento statale, provvederà la legge di approvazione del bilancio annuale della Regione.

Articolo 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra il disegno di legge. Esprime il proprio dissenso sul contenuto della legge statale n. 285 del 1977, che venne approvata con l'unico voto contrario della Regione autonoma Valle d'Aosta, contraria all'inserimento nei ruoli regionali di persone assunte temporaneamente.

Con tale disegno di legge la Giunta regionale si adegua a quanto disposto dalla legge statale in materia.

Il Consigliere COUT chiede delucidazioni sulle modalità di svolgimento della prova di francese prevista per i giovani occupati ai sensi della legge n. 285 e per coloro che, essendo già dipendenti regionali di livello inferiore, possono partecipare alla prova, nonché sulla riserva dei posti, sulla decorrenza del rapporto di impiego e sulla durata della graduatoria.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE sottolinea che la legge n. 285 è stata causa di discriminazioni fin dall'inizio della sua applicazione. Prevedeva, infatti, assunzioni con contratti temporanei e precari, rifiutati da molti giovani, i quali sono stati successivamente penalizzati, quando è stato inserito l'obbligo di assunzione.

Riferisce che la prova di francese si svolgerà come per gli altri concorsi di pari livello e che la graduatoria sarà utilizzata man mano che si renderanno disponibili i posti nell'organico regionale.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articoli 1 e 2

Si dà atto che gli articoli controindicati, nel testo predisposto dalla Giunta, sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta)

Articolo 3

Si dà atto che le Commissioni consiliari permanenti per lo "Sviluppo Economico" e per la "Promozione Sociale e Formazione Professionale" hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 3:

"All'art. 3 dopo le parole "durante l'esecuzione del progetto" e prima delle parole "nonché in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio" inserire le seguenti nuove parole "in una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese."

Il Consigliere COUT dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento, anche a seguito delle delucidazioni fornite dal Presidente della Giunta sulle modalità di svolgimento della prova di francese ed invita a prestare attenzione affinché l'applicazione di questa legge non comporti forme di discriminazione.

Si dà atto che l'emendamento è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti, favorevoli: trentuno).

Si dà atto che l'articolo 3, con l'emendamento delle Commissioni suddette, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti, favorevoli: trentuno).

Articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11

Si dà atto che gli articoli controindicati, nel testo predisposto dalla Giunta, sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti, favorevoli: trentuno).

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che gli undici articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Carral, Fosson e Rolando, il Presidente DOLCHI accerta e comunica il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentatré;

- Voti favorevoli: trenta;

- Voti contrari: tre.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Immissione nei ruoli regionali del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 sull'occupazione giovanile".

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Disegno di legge regionale n. 239

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................ n. ......: "IMMISSIONE NEI RUOLI REGIONALI DEL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE 1° GIUGNO 1977, N. 285 SULL'OCCUPAZIONE GIOVANILE".

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Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

I giovani che hanno prestato servizio presso l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta per la realizzazione di progetti specifici ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per l'immissione nei ruoli della Regione.

Articolo 2

I giovani sono ammessi esclusivamente all'esame relativo alla qualifica uguale o equiparabile alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

Articolo 3

L'esame di idoneità si effettua per ogni progetto specifico e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante l'esecuzione del progetto, in una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese, nonché in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio.

Articolo 4

All'esame di idoneità sono ammessi altresì i dipendenti regionali di ruolo appartenenti al livello immediatamente inferiore a quello per il quale è indetto l'esame, in servizio dalla data di inizio del progetto specifico, sempreché siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica per il quale è indetto l'esame stesso.

Articolo 5

Per ciascun esame di idoneità la Giunta regionale determina, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate presso il personale regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'equiparazione agli effetti dell'applicazione del precedente articolo 2;

b) i requisiti per l'ammissione all'esame, con riferimento a quelli previsti dalle norme per l'accesso agli impieghi regionali;

c) le modalità di svolgimento dell'esame e i suoi contenuti.

Articolo 6

Sono istituite presso la Regione Valle d'Aosta le graduatorie uniche previste dal primo comma dell'art. 26 septies del D.L. 30.12.1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Le graduatorie uniche sono articolate per qualifiche e livelli funzionali previsti per il personale della Regione dalla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie provvede la Giunta regionale.

Articolo 7

I dipendenti regionali di cui all'art. 4 ed i giovani che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti nelle graduatorie uniche regionali secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico per il quale è indetto l'esame.

Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per lo stesso progetto o per progetti che hanno avuto inizio nella stessa data.

In caso di parità di punteggio, l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicato dall'art. 5 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 93 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.

Articolo 8

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il cinquanta per cento dei posti disponibili presso la Regione Valle d'Aosta, nelle qualifiche di cui al precedente articolo 6, è riservato agli iscritti nella graduatoria unica regionale.

Articolo 9

Fino alla data di immissione nei nuovi posti, il personale di ruolo della Regione, iscritto nelle graduatorie uniche regionali, conserva a tutti gli effetti la posizione posseduta.

Fino alla stessa data i giovani iscritti nelle graduatorie regionali riprendono o continuano a svolgere la propria attività presso l'Amministrazione regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Ai giovani stessi è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale non di ruolo dipendente dalla Regione appartenente a qualifica uguale o equiparabile a quella in base al quale è avvenuta l'assunzione.

Nella pianta organica dell'Amministrazione regionale è lasciato vacante un numero di posti corrispondente al numero di giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali.

Articolo 10

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in annue lire 180 milioni, si fa fronte con le somme disponibili in corrispondenza del capitolo 20900 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, fatti salvi gli eventuali finanziamenti statali disposti ai sensi dell'art. 26 octies della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per gli anni successivi e fino all'esaurimento delle graduatorie, ad eventuale integrazione dei provvedimenti di finanziamento statale, provvederà la legge di approvazione del bilancio annuale della Regione.

Articolo 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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