Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 875 del 18 novembre 2014 - Resoconto

OGGETTO N. 875/XIV - Interpellanza: "Interventi per la modificazione della legge regionale n. 12/1999 disciplinante l'esercizio dell'attività commerciale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale".

Presidente - La parola al collega Fabbri.

Fabbri (UVP) - Grazie Signor Presidente.

Con questa interpellanza vogliamo riportare l'attenzione sulla sentenza della Corte costituzionale, la 104 del 2014, di questa primavera, che dichiarava illegittimi alcuni articoli della legge regionale 5 del 2013, la quale a sua volta modificava una legge regionale che riguardava i principi e le direttive per l'esercizio dell'attività commerciale.

In particolare, l'articolo.2 della 5 inseriva un articolo, 1 bis, che recita: la Giunta regionale con propria deliberazione definisce gli indirizzi per la determinazione, sulla base di criteri e parametri oggettivi, degli obiettivi di equilibrio della rete distributiva, in rapporto alle diverse categorie e alla dimensione degli esercizi, con particolare riguardo alle grandi strutture di vendita, tenuto conto - qui è molto importante questo -della specificità dei singoli territori, dell'interesse dei consumatori alla qualità, alla varietà, all'accessibilità e alla convenienza dell'offerta. L'articolo.5 poi modificava la legge precedente, dicendo che l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione nel rispetto delle determinazioni dei piani, dei PRG comunali. L'articolo.9, inoltre, al 2 bis, diceva che nei centri storici sono vietate l'apertura e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita. A nostro avviso questo atto legislativo era dettato dal buon senso, in quanto salvaguardava l'interesse dei consumatori e quelli degli esercizi di vicinato. Si riusciva, cioè, a conciliare degli interessi diversi. Infatti, è abbastanza condiviso il fatto che la grande distribuzione in Valle d'Aosta sia sufficientemente diffusa per soddisfare l'esigenza dei consumatori e che la sua eccessiva proliferazione e ulteriore proliferazione sarebbe un colpo mortale per le piccole imprese commerciali di vicinato, che hanno un'importante funzione di servizio per i cittadini e che concorrono non poco a mantenere il tessuto sia nei centri urbani, che soprattutto nei piccoli comuni.

Ricordiamo come i piccoli comuni tante volte siano privati di questo prezioso servizio, tant'è che anche le amministrazioni comunali stesse, gli enti locali stessi devono poi porre rimedio a questa situazione che si viene a creare. Teniamo, inoltre, presenti le difficoltà dovute alla crisi, al proliferare di tasse, all'esplosione dei costi di esercizio e la scomparsa oltretutto degli aiuti pubblici, in conto capitale, che è un aiuto fondamentale per chi volesse sviluppare e intraprendere delle piccole imprese commerciali. Questo volere in qualche modo aiutare la piccola impresa commerciale, è un aspetto di fondamentale importanza, proprio perché ricordiamo, proprio adesso che siamo in discussione di bilancio, come il gettito che si riesce a creare in Regione sia alla base delle entrate proprio della Regione, quindi il sostentamento principale delle nostre entrate e del nostro bilancio.

Chiediamo, allora, al Governo se e come intende sostenere la ratio della legge 512, che ricordiamo andava nell'ottica di salvaguardare una situazione che soddisfaceva le esigenze del nostro territorio, cercando di contenere il proliferare della gande distribuzione, la cui forza economica, è bene ricordarlo, forza economica e organizzativa lascia poco spazio alla piccola e media imprenditoria locale. Grazie.

Presidente - La parola all'Assessore Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Sì, grazie.

Mi consentirà il collega Fabbri di fare una breve premessa, perché questa legge del 2012 è una legge che era stata proposta dal Governo e quindi dal sottoscritto, in quanto Assessore al commercio, ed era stata anche preceduta da un dibattito molto ampio, per cui probabilmente per un problema di comunicazione qualcuno si era autodefinito a favore del piccolo commercio e aveva dato titoli di nemico del piccolo commercio ad altri. Alla fine avevamo fatto un percorso comune, definendo che tutti erano a favore del piccolo commercio, ma che le norme che venivano ormai applicate a livello europeo e a livello nazionale consentivano pochi spazi. E quella legge non è stata solo frutto di una elaborazione interna, ma anche di contributi autorevoli, anche da parte di Onida, già Presidente della Corte costituzionale. Avevamo cercato, quindi, proprio l'articolo, lei lo citava, di trovare una formulazione che fosse una formulazione compatibile con le norme europee e, quindi, italiane, e la tutela. Tutto questo invano perché purtroppo la Corte ha dichiarato illegittimo questo nostro passaggio. Ma non solo, leggendo tutte le espressioni della Corte costituzionale ormai questa è una tendenza che leggiamo in tantissimi provvedimenti, anche di altre Regioni.

In quest'aula avevamo parlato dei provvedimenti di Bolzano, di provvedimenti di Trento, sono stati tutti miseramente bocciati dalla Corte costituzionale, perché la Corte sostanzialmente ha concluso che il titolo competenziale delle Regioni a Statuto speciale in materia di commercio non è idoneo a impedire il pieno esercizio della suddetta competenza statale e che la disciplina statale della concorrenza costituisce un limite alla disciplina che le medesime Regioni possono adottare in altre materie di loro competenza.

Per rispondere alla domanda puntuale, le disposizioni della legge regionale 5 del 2013, che la Corte ha dichiarato legittime, sono da ritenere inapplicabili, con efficacia retroattiva alla data di entrata in vigore della legge regionale medesima. La normativa, quindi, applicabile è la 12 del '99, che residua, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 31 comma 2 del decreto legge 201/2011, sostanzialmente recepito nell'articolo 1 comma 1bis della legge regionale 12/99, il quale ha introdotto nell'ordinamento italiano una disciplina di ampia liberalizzazione e di eliminazione di vincoli all'esplicarsi dell'attività imprenditoriale nel settore commerciale. A tutela della concorrenza e della libertà di accesso al mercato è fatto divieto di porre contingenti, limiti territoriali e di qualsiasi altra natura, fatta eccezione per quelli connessi con la tutela della salute dei lavoratori, dei beni culturali, del territorio, dell'ambiente, ivi compreso l'ambiente urbano. Alle Regioni è consentita l'introduzione di restrizioni relativamente alle aree di insediamento di attività produttive e commerciali purché rispettose dei principi di non discriminazione, proporzionalità e stretta necessità.

Per quel che concerne, infine, il regime autorizzatorio vigente, le disposizioni applicabili sono quelle di cui all'articolo 4 della legge 12/99, per gli esercizi di vicinato e quelle residuali di cui all'articolo 5 nella medesima parte, per le medie e grandi strutture di vendita e i centri commerciali.

Credo che per la seconda domanda si possa arrivare a una discussione, ne avevamo già parlato, nei prossimi mesi, di una nuova elaborazione della legge regionale, però, così come ci evidenziano gli uffici, sarà difficile reintrodurre una norma simile a quella che ci è stata bocciata. Per cui il margine di manovra è veramente molto stretto, tuttavia nel rammentare quello che poi lei ha già ben espresso, cioè gli interventi della Corte costituzionale, si sta procedendo d'intesa coi comuni interessati, in sede della corrente predisposizione delle varianti generali ai piani regolatori, d'intesa anche con l'Assessorato all'ambiente, a inserire adeguate prescrizioni di natura urbanistica volte alla limitazione dell'insediamento indiscriminato di medie e grandi strutture di vendita, al fine di assicurare uno sviluppo equilibrato dello spazio vitale urbano e lo sviluppo organico e controllato del territorio e del traffico.

Lo strumento per limitare è il piano regolatore e, quindi, intervenendo con i piani regolatori è chiaro che se da un lato i piani regolatori prevedono decine di migliaia di metri per la grande distribuzione, poi non possiamo lamentarci dell'insediamento. Bisogna in quella sede intervenire e porre quelle giuste limitazioni che riteniamo vadano a beneficio di tutti. Per cui, per tutti questi piani regolatori questo è l'indirizzo che a oggi nessuno, credo, vada a mettere in discussione. Andiamo nella stessa direzione, quindi, ma ci dobbiamo andare non solo con delle dichiarazioni e dei programmi, ma con delle azioni concrete.

Presidente - La parola al collega Fabbri.

Fabbri (UVP) - Grazie.

Grazie della risposta, devo dire che se non altro abbiamo questo scopo nel cercare, viste le nostre particolarità, visto quello che si diceva prima, visto l'importanza anche di salvaguardare il gettito e l'imponibile in Valle d'Aosta. Lo sappiamo che la grande distribuzione, lei me lo insegna che è un commercialista, va a pagare le tasse altrove e ciao. Questo è molto, molto importante e sarà premura anche, magari, degli enti locali di essere ben, come possiamo dire, edotti della situazione. Posso portare l'esempio del mio Ente locale, dove è stato ben disposto un piano di questo tipo, dove però adesso ci sono in atto dei ricorsi da parte di una ditta, verso questo tipo di disposizioni. Speriamo, comunque, che con questo strumento venga salvaguardato quello che si diceva prima e che...perché non si tratta qui di avere una mentalità protezionistica, assolutamente, si tratta solo di avere la percezione di quella che è la nostra realtà valdostana e di cercare di in qualche modo salvaguardarla. Grazie.

Presidente - Grazie collega. Punto 18 all'ordine del giorno.