Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 842 del 5 novembre 2014 - Resoconto

OGGETTO N. 842/XIV - Interpellanza: "Semplificazione delle procedure per l'applicazione della normativa che disciplina le attività di vigilanza su costruzioni in zone sismiche".

Presidente - Per l'illustrazione, ha chiesto la parola il collega Gerandin, ne ha facoltà.

Gerandin (UVP) - Merci Président.

Beh, quest'interpellanza va nel senso di quello che da più parti si sente ormai ribadire...e assolutamente condividere la necessità di semplificare un po' quella che è la burocrazia, quella che è la richiesta di documentazione, quella che è la richiesta di continuare ad avvalersi di professionisti, che comunque poi alla fine gravano sui costi, con dei costi molto importanti per quello che riguarda poi tutte le pratiche.

Io vi chiedo scusa, ma sarà un'illustrazione forse un po' tecnica, dovrò fare riferimento ad alcuni passaggi, ad alcune leggi regionali e delibere di Giunta, ma purtroppo sono obbligato a fare questi passaggi per rendere quanto meno logico il filo di quest'interpellanza. Allora, in data 1° agosto 2014 la Giunta regionale, con la delibera 1090 ha approvato l'individuazione degli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, ai sensi della legge regionale 23 del 31 luglio 2012. Un obiettivo assolutamente, dicevo prima, più che condivisibile, nel senso che andava a sgravare tutta una serie di documentazioni da presentare, perizie e certificazioni, che andavano nel senso che ci siamo appena detti, cioè cercare di venire incontro in un periodo così difficile per quello che riguarda la documentazione da presentare e sgravare anche di questi costi. Tra questi interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità si intendevano quelli strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico e quindi questi erano esclusi dalle procedure di vigilanza e deposito di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 23. Parimenti con quest'approvazione c'è stata una comunicazione fatta dalle strutture regionali ai vari Comuni, sono stati convocati poi anche dei tavoli in cui si è cercato di spiegare la bontà di questo provvedimento, che andava nel senso, come dicevo prima, della semplificazione. Questa delibera, tra le altre cose, prevede che il modello di denuncia, la scheda informativa, come viene chiamata, venisse integralmente sostituita con l'allegato 2, quello del modello di denuncia a scheda informativa, così come previsto all'interno della deliberazione n. 1090 del 1° agosto 2014.

Ora cosa succede in quest' articolo, che dicevo, malgrado i buoni intendimenti che si erano manifestati, nel senso di facilitare la vita e soprattutto diminuire i costi...in quest'allegato 2 a pagina 18 c'è scritto: "poiché trattasi di intervento privo di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, ai sensi della DGR 1090 del 1° agosto 2014, e di cui si effettuerà il collaudo...", è rimasto questo, io penso un refuso, comunque c'è... Con questo passaggio di fatto tutta la bontà dell'operazione viene vanificata, perché, per questi interventi, che vengono comunque ritenuti strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, gli uffici tecnici, leggendo la documentazione e i contenuti della delibera, continuano a chiedere la denuncia e il collaudo. L'unica cosa a cui si è ovviato in questo momento è il fatto che questi interventi non sono più assoggettati a verifica a campione, ma nel contenuto vero e proprio, sul processo di semplificazione e di riduzione dei costi nulla è variato, perché comunque si continuano a chiedere denuncia e collaudo.

Presidente - Grazie. Per la risposta, chiede la parola l'Assessore Baccega, ne ha la facoltà.

Baccega (SA) - Grazie Presidente.

Sì, in realtà è un'interpellanza prettamente tecnica, che richiede una risposta soprattutto tecnica, ma anche di apertura credo. È sicuramente una materia quella della normativa anti-sismica che si va ad intersecare con le norme tecniche di costruzione, che, ahimè, spesso vanno approfondite, interpretate, sperimentate e poi messe in campo affinché ci possa essere ovviamente una maggiore chiarezza. Proprio per fare chiarezza e perché si possa capire la tematica, sono così costretto a fare una breve premessa proprio tecnica sull'argomento. La disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche, appunto la legge regionale n. 23 da lei citata del 31 luglio 2012, prevede che la Giunta regionale con propria deliberazione, d'intesa con il Consiglio permanente degli Enti locali, definisca gli indirizzi per individuare gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, in conformità al Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di edilizia: il DPR 380 del 2001, che a sua volta dispone che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico e quindi anche alla denuncia presso il competente ufficio tecnico regionale: il famoso "Ufficio ex cemento armato", ora presente in ogni singolo Comune, come da legge 23. Classificare un intervento privo di rilevanza ai fini della pubblica incolumità comporta di fatto che lo stesso sia esentato sia dalle disposizioni previste dal DPR 380, sia dall'attività di vigilanza regolamentata dalla legge regionale in materia sismica, il tutto a vantaggio appunto dello snellimento dei progetti autorizzativi. Va ricordato che per queste opere le attività di progettazione sono comunque soggette all'obbligo del rispetto della normativa tecnica vigente, le norme tecniche di costruzione, al fine di garantire i livelli di sicurezza dovuti.

Con l'approvazione della delibera di Giunta n. 1603 del 2013, d'intesa sempre con il Consiglio permanente degli Enti locali, sono stati definiti, tra l'altro, sia le modalità di deposito dei progetti con il relativo modello di scheda informativa, aggiornato alle disposizioni normative vigenti, sia gli indirizzi per l'individuazione degli interventi strutturali privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, il famoso allegato 4. In quest'allegato veniva proposto a titolo di esempio, peraltro esemplificativo e non esaustivo, un elenco di interventi che per loro caratteristiche potevano essere classificati privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, ma qui entrano in campo le responsabilità: rimaneva in capo al progettista la responsabilità di attestare che l'intervento proposto potesse essere classificato come privo di rilevanza. L'attestazione doveva avvenire mediante la produzione di una dichiarazione asseverata, che il professionista doveva allegare agli atti, con i documenti progettuali e le autorizzazioni necessarie, previa esecuzione obbligatoria di tutte le verifiche necessarie atte a dimostrare la non rilevanza della pubblica incolumità. Dopo un primo periodo di applicazione della legge regionale 23, l'ufficio competente in materia ha evidenziato l'insorgere di alcune criticità procedurali, che, di fatto, hanno sensibilmente impattato sul processo edilizio, aumentando giustamente gli oneri amministrativi in capo ai cittadini. In particolare era emerso che i professionisti difficilmente si assumevano la responsabilità di asseverare, anche per le opere strutturali minori, come, ad esempio, i muretti di terrazzamento, la realizzazione di verande, di serre, di tettoie e di soppalchi, che l'intervento poteva essere classificato come privo di rilevanza per la pubblica incolumità, con la conseguenza che la maggior parte degli interventi venivano assoggettati all'obbligo della denuncia-deposito, vanificando nei fatti la possibilità di semplificare il procedimento amministrativo.

Ciò detto, in coerenza con quanto realizzato in altre Regioni, per esempio in Emilia-Romagna, si è ritenuto utile procedere con l'assunzione di un atto di indirizzo a livello regionale, allo scopo di rispondere alle esigenze di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, senza però ridurre i livelli di sicurezza e di qualità delle opere edilizie. La struttura regionale, di concerto con i componenti del tavolo tecnico istituito appositamente per il monitoraggio dell'applicazione della legge 23 e costituito da rappresentanti degli ordini professionali - sono 15 professionisti tra geometri, architetti, ingegneri e due rappresentanti del CELVA -, ha predisposto un elenco di interventi strutturali definiti privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e come tali esclusi dalle procedure di vigilanza previste dalla legge regionale 23, sia dall'obbligo di denuncia-deposito di cui al DPR 380. Tale atto di indirizzo, appunto la delibera che lei citava, è stato approvato con la delibera di Giunta del 1° agosto 2014, con ovviamente l'intesa espressa dal Consiglio permanente degli Enti locali. Unitamente all'elenco degli interventi richiamato è stato altresì aggiornato il modello di denuncia, l'allegato 2, già introdotto con la precedente DGR 1603, nella parte riguardante la possibilità e non l'obbligatorietà di denunciare la tipologia di intervento in oggetto. Ricapitolando, con l'adozione della delibera di Giunta 1090 sono state definite a priori le tipologie di intervento prive di rilevanza, sollevando quindi il professionista dagli oneri derivanti dall'asseverazione prevista dalla precedente delibera.

Entrando nel merito delle domande e sulla base di quanto ho affermato con questo percorso, l'allegato 2 della delibera di Giunta 1090 non vanifica la volontà del legislatore di semplificare il procedimento relativo alle opere strutturali prive di rilevanza, ma come recita chiaramente e senza possibilità di fraintendimenti il punto 4 del deliberato, paragrafo 1.1 dell'allegato 1: "queste opere sono escluse dalle procedure di vigilanza e di deposito". Tuttavia, in virtù del fatto che per alcuni interventi ricompresi nell'elenco approvato...è possibile che vi sia comunque la necessità che il committente debba anche acquisire l'agibilità, istituto regolamentato dal DPR 380...è stata lasciata la possibilità di effettuare la denuncia anche se tale opera è inquadrata come priva di rilevanza per la pubblica incolumità. Sulla base dell'esigenza di avere l'agibilità, quindi si deve procedere in quella direzione, in quanto quest'atto è preliminarmente indispensabile ai fini del collaudo dell'intervento e del conseguente rilascio dell'agibilità. È quindi per questo motivo che l'allegato 2 della deliberazione è stato aggiornato in ragione di quanto sopra esposto.

"Se è intenzione dell'Amministrazione regionale modificare tale allegato": sulla base di queste considerazioni, al momento non si ritiene necessario apportare modifiche all'allegato 2, qualora insorgessero criticità particolari - e su questo il confronto potrà ancora proseguire -, sarà cura dell'ufficio, unitamente al tavolo tecnico, valutare le eventuali correzioni più opportune. Nei prossimi giorni io incontrerò gli ordini professionali e sottoporrò loro la problematica da lei evidenziata in quest'interpellanza e troverò il modo eventualmente di informarla e di ulteriormente approfondire la problematica.

Presidente - Grazie Assessore. Per la replica, ha chiesto la parola il Consigliere Gerandin, ne ha facoltà.

Gerandin (UVP) - Merci Président.

Beh, vede, Assessore, lei mi ha ricostruito tutta la faccenda che io ho volutamente evitato, proprio perché è una faccenda molto tecnica, è chiaro che la situazione legata al discorso del sismico è una materia molto delicata e non volevo annoiare nessuno. Lei l'ha ricostruita, l'ha ricostruita anche bene, con dei passaggi, l'unica cosa io parto dalle conclusioni finali, dalle considerazioni che lei ha fatto. Io le chiedo, Assessore, che, al di là dei buoni propositi che voi ribadite in quello che era il contenuto della delibera, io peraltro ho già mi pare anticipato prima nella mia illustrazione quelli che erano i buoni propositi...io le consiglierei, Assessore, prima di andare a riconvocare questo tavolo, di prendersi una giornata, di fare il giro negli uffici tecnici e di chiedere cosa chiedono gli uffici tecnici a seguito di quest'allegato 2. Avete fatto un atto inutile, perché non ce n'è uno...voi avete detto non è un obbligo, è una possibilità, bene, non ce n'è uno che abbia colto questa possibilità, perché gli uffici tecnici le richiedono a seguito dell'allegato 2, così come avete scritto...perché voi non avete scritto c'è la possibilità dell'allegato 2: voi avete scritto che la documentazione è questa, per cui, di fatto, voi com'è scritto...e avete scritto che si effettuerà il collaudo, voi di fatto avete invalidato tutta quella che era la buona volontà di semplificare e di ridurre i costi, perché gli uffici tecnici tutti chiedono denuncia e collaudo. Allora è inutile che voi convocate questi tavoli tecnici, perché è un discorso se volete fare l'interesse di ingegneri o quant'altro, di liberi professionisti, che, per la carità, loro fanno il loro lavoro e hanno sicuramente delle responsabilità in merito al sismico, altra storia se volete semplificare la vita ai cittadini e a coloro che presentano questi tipi di domanda, è altra storia, glielo posso assicurare, è altra storia! Questo tavolo tecnico in tutta sincerità mi fa piacere che lo riconvochiate, mi fa piacere che mi renda anche partecipe di quella che sarà la conclusione, ma convocate anche gli uffici tecnici per chiedere qual è la documentazione che richiedono a seguito di quest'allegato 2, così com'è scritto.

Le chiederei poi veramente, al di là di tutto, di mettere attorno ad un tavolo una rappresentanza, venite una volta in commissione, che possiamo fare le domande a lei, alla politica, a chi ha manifestato...e torno a dire un intendimento più che condivisibile, ecco, è da sottoscrivere, io nella bontà, nel contenuto la delibera del 1° di agosto la sottoscrivo in toto, salvo l'allegato, perché con l'allegato voi avete di fatto invalidato il tutto.

Le dico ancora una cosa sul fatto che la buona volontà c'era. Voi avete mandato una lettera a firma del Dirigente dell'assetto del territorio, ai Sindaci, all'Ordine degli architetti, ingegneri, geometri, geologi, agronomi, periti industriali, al CELVA, in cui voi ribadite la volontà di escludere procedure di vigilanza, deposito, articoli 7 e 8, ma di fatto questa lettera è stata una lettera morta, perché così com'è scritto gli uffici tecnici si attengono a quello che è l'allegato, non possono far altro, non è colpa degli uffici tecnici! Io davvero le chiedo, ma proprio nel senso di semplificare la vita, di rivederla, perché la delibera è ottima nei contenuti, è ottima nella volontà di andare in questo senso, c'è solo, a mio parere - e lo ribadisco -, un passaggio legato...io lo chiamo un refuso...mi va bene, ma ammettetelo che con questo di fatto si è invalidato un percorso che è condivisibile da tutti. Grazie.

Presidente - Grazie collega Gerandin. Passiamo al punto 16 dell'ordine del giorno.