Oggetto del Consiglio n. 592 del 16 luglio 2014 - Resoconto
OGGETTO N. 592/XIV - Interpellanza: "Verifiche effettuate dall'Azienda USL per valutare la regolarità dell'attività svolta in regime di intramoenia dal dott. Maurizio Castelli".
Presidente - Ha chiesto la parola, per l'illustrazione, il collega Ferrero; ne ha facoltà.
Ferrero (M5S) - Grazie Presidente.
Qui volevamo avere delle delucidazioni riguardo all'attività di libera professione intramoenia che viene esercitata da alcuni medici dell'USL e in particolare, in questo caso, da uno dei medici; attività che già in passato hanno dato luogo a molte perplessità, al fatto che a volte pareva che i medici fossero più interessati a svolgere l'attività extra piuttosto che l'attività professionale all'interno dell'Ospedale. Questa è un'opinione piuttosto...diciamo diffusa tra i cittadini, quindi bisogna cercare comunque di fugare i dubbi anche in questa direzione, anche perché ci sono comunque degli interessi economici, degli interessi economici dei medici che, alle volte, vedono come più remunerativa l'attività svolta oltre quella fatta all'interno della struttura ospedaliera o comunque delle strutture sanitarie.
Quindi attendiamo alcuni chiarimenti da parte dell'Assessore riguardo a questo caso specifico, che non è il solo caso, ma è un caso emblematico di come si svolgono, alle volte, le cose.
Presidente - Grazie. Ha chiesto la parola, per la risposta da parte del Governo, l'Assessore Fosson; ne ha facoltà.
Fosson (UV) - Sì, grazie Presidente.
Io le leggerò quello che mi ha trasmesso l'USL, soprattutto in termini di regolamento; poi, se vuole, le lascerò proprio anche lo scritto, perché è vero, è un discorso tutto sull'incompatibilità che noi stiamo cercando di combattere. Ecco perché le due attività, pubblica e privata, devono rimanere completamente diverse, distinte, e sono regolamentate e questo è il nostro compito, e noi non abbiamo interesse a difendere nessuno. Io le leggerò questo di una vicenda già molto conosciuta, che è già stata oggetto più volte di pronunciamenti della Magistratura, con delle sentenze a seguito delle querele. Le dico che dopo le darò questa documentazione che mi ha trasmesso l'USL, ma adesso gliela leggo, contrariamente a quanto cerco di fare di solito, quando cerco di illustrare in altro modo.
In riferimento all'interpellanza si rappresenta quanto segue. In merito alla prima domanda: "se esiste agli atti la stipula...", si risponde: "Premesso che l'attività svolta dal dottor Castelli rientra nella fattispecie della consulenza, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del contratto collettivo nazionale dell'8 giugno 2000, come già comunicato al Consigliere Ferrero in occasione della richiesta di documentazione, ex articolo 116, la nota del 30.12.2002 è la prima istanza di autorizzazione, perché il dottor Castelli è passato al rapporto esclusivo solo al primo gennaio... (lei, come sa, quando uno diventa responsabile di Struttura complessa deve aderire a questo rapporto esclusivo, che ha una ratio "sine qua non", cioè se uno non aderisce a un rapporto esclusivo non può essere il responsabile di una Struttura complessa) ...La convenzione del 2 gennaio 2003, da non confondere con le convenzioni disciplinate dal decreto legge del 5.2.1992 nel contratto nazionale dell'8 giugno 2000 è il documento autorizzativo, come indicato nell'articolo 1 della convenzione medesima. Peraltro, dal 2009, questo tipo di convenzioni "sui generis" sono state soppresse e sostituite dall'autorizzazione generica a svolgere attività libero-professionali intramoenia trattandosi di un diritto sancito dal decreto legislativo, sempre 502 del '92, e del contratto collettivo nazionale dell'8 giugno 2000, come evidenziato nella nota del DG, del Direttore generale del 24.9.2013, a riscontro di una precedente e analoga richiesta del Consigliere, che non necessita di altra alcuna istruttoria valutativa.
In merito alla seconda domanda: "se l'Azienda USL della Valle d'Aosta sia stata preventivamente informata dell'attività svolta dal dottore in qualità di consulente tecnico o di parte", su conferimento di altre amministrazioni di soggetti privati, come previsto dal precitato articolo 53 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'amministrazione pubblica), si afferma che l'autorizzazione rilasciata dal dottor Castelli il 15 luglio 2009 è avvenuta a seguito di una sua richiesta del 31 marzo 2009, indicante tutte le tipologie di prestazioni, incluse le consulenze tecniche di parte o a favore di organi giudiziari.
In merito alla terza domanda: "quali verifiche sono state adottate dall'Azienda USL al fine di valutare la regolarità...", l'autorizzazione comporta il controllo preventivo riguardante, tra l'altro, le tipologie delle prestazioni erogabili e le relative tariffe, il numero di prestazioni che si ritiene di poter erogare nel corso di ciascuna settimana e di ciascun mese, gli orari e i luoghi individuati per l'esercizio dell'attività, previa autorizzazione del responsabile della Struttura, qualora si utilizzino i locali, gli studi interni e i reparti o servizi utilizzati per le attività istituzionali. Inoltre, il dirigente sovraindicato deve attestare che la libera professione intramoenia sia compatibile con l'attività istituzionale. Un ulteriore modo di governo del sistema è dato dal fatto che l'accesso del dottor Castelli a Struttura aziendale dove svolge l'attività di consulenza, il Poliambulatorio di Borgnalle, è monitorato dal personale del CUP. Il competente ufficio dell'ASL provvede a verificare il rispetto dell'apposita procedura riguardante la libera professione dei medici legali, che consiste nelle seguenti azioni: a) il Dirigente medico deve compilare il modulo richiesta emissione fattura medicina legale ed inviarlo all'Ufficio LP entro il mese successivo a quello di riferimento; b) l'Ufficio LP consuntiva i dati delle prestazioni effettuate, a nome del medico, nel giorno e orario; c) l'Ufficio LP trasmette il suddetto modulo all'Ufficio gestione economica libera professione, che provvede all'emissione della fattura... (quindi tutto un passaggio amministrativo) ...ad incasso avvenuto la relativa liquidazione delle spettanze dovute al dirigente medico.
In merito alla domanda: "se quanto riportato dalla comunicazione inoltrata ai Capigruppo in data 25.5.2014 e all'Assessore competente in data 2 luglio 2014 da un cittadino risponde a verità o meno e quali sono le azioni che la Giunta regionale intende intraprendere", l'Azienda rileva come la questione sia... (come dicevo prima) ...oggetto di richiesta di vaglio da parte dell'autorità giudiziaria. Cito ancora: in riferimento a quest'ultimo punto ci risulta necessaria una premessa. Riguardo alla perizia di cui si parla nel citato documento, il cittadino ha già proposto numerose querele, nonché una causa civile nei confronti del medico. Le querele, però, si sono concluse con altrettanti decreti e ordinanze di archiviazione, e la causa civile nella quale il cittadino chiedeva il risarcimento del danno al medico, per la CTU di cui trattasi, si è conclusa con sentenza definitiva n. 272/2010 del Tribunale di Aosta, del seguente tenore letterale: "1) il Tribunale rigetta tutte le domande avanzate dall'attore; 2) condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese processuali relative al precedente grado di giudizio... (quindi la Magistratura si è già espressa in modo significativo su questo argomento) ...Va ancora segnalato che con sentenza 548 del 9 giugno 2009 il cittadino è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Aosta per il delitto "diffamazione in danno del medico". Giova ricordare che la materia trattata è stata oggetto di valutazione da parte del Tribunale ordinario di Aosta, esiste ed è disponibile un'ordinanza di archiviazione dell'Ufficio del GIP in cui l'ipotesi di reato denunciata in querela nei confronti del medico ovvero truffa e omissione di atti di ufficio per aver accettato quell'incarico, in condizioni di conflitto di interessi e omettendo di dichiarare di operare in regime di libera professione, non sussistevano. Ugualmente nulla era imputabile alla Direzione strategica interamente chiamata in causa e a un Direttore di Struttura complessa per i reati di omissione di atti di ufficio e favoreggiamento per non aver denunciato...".
Questo è quello che mi hanno trasmesso e io, molto volentieri, gliene fornirò una copia.
Presidente - Grazie. Ha chiesto la parola il collega Ferrero, per la replica; ne ha facoltà.
Ferrero (M5S) - Ringrazio l'Assessore, e ovviamente, data la complessità della materia e la normativa da esaminare, mi prenderò la documentazione e mi riservo il tempo di esaminarla. Grazie.
Presidente - Allora il punto 9 viene rinviato in assenza del collega Bertin. Passiamo al punto 10 dell'ordine del giorno.