Oggetto del Consiglio n. 472 del 11 marzo 2014 - Resoconto
OGGETTO N. 472/XIV - Interpellanza: "Iniziative per variare l'importo della sanzione amministrativa per la violazione del divieto di sosta in tenda a quote appena inferiori ai 2500 metri slm".
Président - Pour l'illustration, la parole à la collègue Morelli.
Morelli (ALPE) - Merci Madame la Présidente.
Questa interpellanza tocca un tema turistico-alpinistico, lo definirei così; cerco di inquadrarla in modo comprensibile e corretto. La legge regionale 8 del 24 giugno del 2002, "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norma in materia di turismo itinerante", all'articolo 20 recita che "Al di fuori dei casi di cui all'articolo 19, è vietata ogni forma di sosta o di soggiorno in tenda anche per periodi inferiori alle ventiquattro ore". L'articolo 19 si riferisce a attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda, dove si dice che "Possono essere autorizzati, per un periodo massimo di quarantotto ore, gli attendamenti occasionali, organizzati da enti o associazioni" che abbiano un'autorizzazione concessa dai Sindaci dei Comuni. E, al 4° comma, questo articolo recita: "Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai bivacchi alpinistici in tende realizzate a quote superiori a metri 2.500 sul livello del mare". La sanzione per la violazione in questione è unica e varia da un minimo di 300 ad un massimo di 1.700 euro. Normalmente, secondo quella che è la regola, la sanzione verrebbe applicata nella misura minima e ammonterebbe a 566,66 euro, e quindi anche un alpinista, un singolo alpinista, che per una notte piazzi la tenda appena al di sotto dei 2.500 metri, sarebbe soggetto a tale sanzione amministrativa, che è oggettivamente una sanzione molto, molto esosa, tale da mettere in difficoltà gli agenti che sono preposti al controllo e tale da rendere praticamente inapplicabile tale sanzione.
Va poi ricordato che sia in Francia che in Svizzera, Paesi confinanti con il nostro e sul cui territorio si snodano i trekking di alta montagna principali quali il Tour du Mont Blanc, il Tour du Grand Combin, il Tour du Cervin, in questi Paesi tale divieto non vige, e questo crea un notevole disagio e una sorta di discriminazione nei confronti degli alpinisti che spesso, passando e valicando i colli transfrontalieri, ignorano questa nostra disposizione, ecco, non ne sono a conoscenza.
Noi riteniamo che una norma debba essere...come dire? adeguata, debba essere correlata all'effettivo danno che viene arrecato e poi debba essere...come dire? equilibrata e tale da far sì che nel caso, nella necessità, possa essere applicata. E quindi la nostra questione è conoscere se c'è la disponibilità da parte della Giunta - che è sicuramente a conoscenza di questo problema - e se vi sia la possibilità a fare un ragionamento su questo tipo di sanzione, per variare l'importo, naturalmente riducendolo, e rendendo quindi la norma più consona agli obiettivi di controllo e di educazione che si prefigge. Riteniamo infine che di tale compito potrebbe essere investita la commissione competente.
Président - Pour la réponse, la parole à l'Assesseur Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Grazie Presidente.
La collega Morelli, nell'interpellanza, ha scritto che l'importo della sanzione è unico, pari a 566 euro, e poi nella sua esposizione ha detto ovviamente una cosa diversa, che va da un minimo a un massimo, quindi non è una sanzione unica, tant'è che le disposizioni in materia di complessi ricettivi all'aperto, al Capo III, riguardando le disposizioni in materia di turismo itinerante, prevedono tutte sanzioni di importo diverso a seconda della violazione.
Detto questo, che tuttavia è un dettaglio, la legge del 2002 riprende, pari pari, la legge del 1980, quindi facciamo riferimento ad una legge del 2002, ma abbiamo uno storico e una norma che è sostanzialmente immutata dal 1980 dove si dice che al di fuori dei complessi ricettivi turistici all'aperto era tassativamente vietato qualsiasi forma di sosta o soggiorno in tenda, anche per un periodo inferiore alle 24 ore, precisando che tali disposizioni non si applicano agli attendamenti occasionali, ai campeggi mobili in tenda, nonché ai bivacchi realizzati a quota superiore ai 2.500 metri.
Ora, al di là di quest'aspetto, noi siamo comunque disponibili a fare delle valutazioni e capire, ancorché sia quasi 35 anni che abbiamo una norma di questo genere, se è il caso di modificarla. Ricordo, tuttavia che questa norma e questo divieto non trovano, nelle nostre realtà vicine, delle similitudini. Ad esempio, a Saint-Gervais, vicino al rifugio alpino del Goûter, noi abbiamo ritrovato che è stato vietato l'attendamento agli alpinisti per presumibili ragioni di sicurezza e di salubrità. Nelle aree circostanti, anche guardando la Svizzera, le normative cambiano da Cantone a Cantone: per esempio abbiamo trovato, nel Canton de l'Obwald, qu'il est interdit de camper sur tout le territoire, quindi non sono poi così poco frequenti i divieti. Quindi facciamo pure un approfondimento in commissione, ovviamente coinvolgendo tutti gli attori, perché se chiediamo, per esempio all'associazione dei camping se la sanzione è adeguata o non adeguata, probabilmente i titolari dei campeggi dicono che è congrua, lo dico cercando di guardare, contemperare le varie esigenze. Se, ovviamente, abbiamo dei soggetti che si attrezzano e fanno un'attività, la sanzione ha un senso, ha un significato se è un deterrente; se noi mettiamo una sanzione che equivale poi al corrispettivo che si paga per campeggiare, probabilmente mettiamo una sanzione che è poco efficace. Bisogna anche capire se avere delle tende, dei campeggi così itineranti non dia dei problemi di tipo sanitario, di salubrità...insomma, il fatto di campeggiare là dove ci sono delle strutture, dei servizi igienici, probabilmente è la cosa più opportuna.
Però, torno a dire, se la collega Morelli con questa interpellanza dice: "vogliamo fare un confronto in commissione", non credo ci siano problemi nel farlo. Cosa diversa è se dice: "siete disponibili a modificare la norma?" prima facciamo il confronto, poi verifichiamo.
Si dà atto che dalle ore 16,24 assume la presidenza il Vicepresidente Lanièce.
Lanièce (Presidente) - Grazie. Ha chiesto la parola la collega Morelli, per la replica; ne ha facoltà.
Morelli (ALPE) - Assessore, lei ha citato la legge del 1980, la 34 che, all'articolo che si riferiva allo stesso problema che ho sollevato, parlava di una sanzione di 20 mila lire per ogni frazione di giorno o giorno intero di sosta. Io non sono brava in matematica...chiedo a lei, che invece è molto bravo in matematica, di fare la conversione in euro, e si renderà conto che è una sanzione di ben altro tenore rispetto a quella attuale, che - lo ripeto - va da 300 a 1.700 euro. Ora, come lei ben sa, si applica un terzo del massimo o il doppio del minimo, facendo l'interesse della persona sanzionata, che porta a 566,66 euro, che sono quelli che le ho riferito io.
Ciò detto, io prendo atto naturalmente della disponibilità a trattare del problema in commissione...non so quanto sia un problema sentito, immagino che non cambi le sorti dell'umanità, sicuramente no, però è un problema che esiste ed è un problema che va affrontato...poi vedremo, insomma, se porterà alla riduzione o meno della sanzione. Credo che ogni problema che viene sollevato meriti la giusta considerazione e concordo sul fatto che vadano coinvolti tutti gli attori...non ultimi, anche gli agenti che dovrebbero poi provvedere a far rispettare queste leggi, che sono poi quelli che, magari, si trovano in difficoltà a dover applicare una sanzione di 566 euro ad un alpinista che piazza una tenda a 2.490 metri di altitudine. Beh, insomma, credo che chi ha seguito questa interpellanza abbia capito il senso dell'iniziativa...comunque io ritengo che non sia inutile parlarne in commissione.
Presidente - Grazie. Punto 24 all'ordine del giorno.