Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 340 del 15 gennaio 2014 - Resoconto

OGGETTO N. 340/XIV - Interpellanza: "Sanzioni amministrative irrogate dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali in violazione di disposizioni di legge in materia urbanistica".

Presidente - Ha chiesto la parola, per l'illustrazione, il collega Cognetta; ne ha facoltà.

Cognetta (M5S) - Grazie e buon anno a tutti.

Abbiamo fatto questa interpellanza, noi del gruppo Movimento Cinque Stelle - anche se la firma è solo mia ma è a nome di entrambi - per avvisare i cittadini, in primo luogo, perché nonostante ci siano stati i condoni edilizi, ormai a partire da diversi anni - parliamo di un qualcosa che risale già all'85 - è stata fatta una legge nel 2004, da questo Consiglio, nella quale si cercava di sanare, oltre la parte...diciamo semplicemente edilizia, dell'abuso edilizio, anche le irregolarità riferite alla parte paesaggistica. È stata poi lasciata lì, questa legge, è stata...diciamo che non le è stato dato luogo, non le è stato dato seguito. Questa legge, invece, e vorrei avvisare tutti i valdostani che sono stati coinvolti in passato in un condono edilizio, prevede una serie di sanzioni; sanzioni che, anche a distanza di anni, stanno cominciando ad arrivare ai cittadini. Ora, quindi, premessa questa prima fase - poi l'Assessore mi risponderà e mi spiegherà meglio, in dettaglio - vorrei conoscere qual è la situazione che si prospetta per il futuro rispetto a questa sanzione.

Presidente - Grazie. Ha chiesto la parola l'Assessore Farcoz, per la risposta da parte della Giunta; ne ha facoltà.

Farcoz (UV) - Merci Président.

Sì, è un'interpellanza alquanto tecnica, quindi rimetterò quello che la Soprintendenza mi ha fornito. È necessario fare una premessa: in riferimento alle considerazioni preliminari, si evidenzia che l'invio di provvedimenti da parte della struttura competente in materia di tutela dei beni paesaggistici ed architettonici i quali determinano l'importo di sanzioni per violazioni edilizie in ambiti sottoposti a tutela, avviene sistematicamente dall'entrata in vigore della legge regionale - come giustamente lei diceva - n. 1 del 2004 "Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica e ambientale, paesaggistica e definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta". Per quanto concerne invece l'oblazione prevista nei vari condoni edilizi succedutisi nel tempo, quindi la legge statale 47 del 1985, la 724 del 1994, la 326 del 2003 e la 308 del 2004, si rileva che la stessa non ha alcuna relazione con la sanzione amministrativa stabilita dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, la quale deve sempre essere applicata. Il Codice la configura nella forma del ripristino e demolizione dell'abuso stesso o, in alternativa, nell'applicazione di sanzione pecuniaria qualora l'ente preposto alla tutela non ritenga possibile o opportuno il ripristino della stessa. L'oblazione è introitata invece dallo Stato, è stata prefigurata dal legislatore con tutt'altra finalità, e cioè quella di sanare penalmente gli abusi. Inoltre occorre anche considerare che tutte le forme sopracitate, essendo speciali, hanno riversato sugli uffici migliaia di pratiche; dal primo condono ne sono state trasmesse e definite oltre 5.000 per tutto il territorio regionale, e in parte si sono accumulate nel tempo situazioni riscontrabili presso quasi tutti enti territoriali e sul territorio nazionale. Per contro, non è pensabile dimensionare gli organici della struttura in modo elastico per sopperire alle incombenze derivanti da norme statali, che, a periodi alterni, ma con una certa frequenza non immaginabile a priori, comportano un incremento sostanziale dell'attività ordinaria, già di per sé gravosa, stante la delicatezza della materia. Qui bisogna fare una precisazione: in passato erano stati presi dei collaboratori esterni, e poi non è più stato possibile per diverse procedure...insomma, anche la Corte dei Conti era intervenuta; quindi qui c'è questa dilatazione dei tempi dovuta a questa problematica.

Rispondo puntualmente ai punti. Al primo punto: "quanti sono i soggetti destinatari delle lettere di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa spedite e quanti sono quelli a cui si prevede l'invio relativo alla tipologia delle violazioni sopra evidenziate", i soggetti destinatari di notifica dell'importo della sanzione amministrativa per abusi paesaggistici sono 345, mentre le pratiche ancora da definire sono ancora 450.

Per chiarezza, e anche per continuità, risponderò a quelle che sono le questioni relative ai punti 2 e 3. Punto 3: "per quante sono e a quanto ammonterebbe il totale delle sanzioni che devono ancora essere introitate". L'importo delle sanzioni relative alle 450 pratiche ancora da definire non è determinabile puntualmente a priori, in quanto non può che scaturire dalla valutazione in merito all'abuso - di conseguenza, una volta che si fa la valutazione, da lì si stabilisce qual è l'importo - in seguito a una specifica istruttoria finalizzata alla determinazione dell'importo secondo le casistiche previste dalla legge. In ogni caso, in linea di massima, sulla scorta dell'esperienza pregressa degli uffici, circa l'80 percento delle pratiche trasmesse dovrebbe essere sanzionata con un importo minimo di 1.000 euro, per cui la cifra indicativa si atterrebbe poco oltre i 500.000 euro complessivi.

Punto 2: "perché gli accertamenti sono stati effettuati anche circa dieci anni dopo aver rilevato le irregolarità": si deve sottolineare che l'applicazione della sanzione è sempre stata notificata agli interessati nei tempi stabiliti dalle norme in vigore, demandando a successivo e specifico procedimento la quantificazione della stessa, così come avallato dalla giurisprudenza che citerò poi in seguito. Per quanto concerne la quantificazione della sanzione stessa, bisogna tenere presente che, non essendo mai state emanate dallo Stato disposizioni attuative riguardanti gli aspetti sanzionatori relativi alle norme di tutela, fino all'entrata in vigore del decreto del 26 settembre del '97, la determinazione dell'importo delle sanzioni afferenti a condoni edilizi risultava particolarmente gravosa e complessa, in quanto da attuarsi tramite perizia tecnica onerosa sia per il cittadino, sia per l'Amministrazione. Si evidenzia, tra l'altro, che solo con questo decreto l'Amministrazione statale ha introdotto il principio secondo cui l'applicazione delle indennità è obbligatoria anche per opere realizzate in abuso, ancorché ritenute compatibili ex post dagli enti preposti alla tutela paesaggistica. La legge regionale 1 del 2004 è quindi intervenuta proprio per risolvere la sopracitata problematica con l'obiettivo di semplificare il procedimento amministrativo.

Gli accertamenti legali effettuati nel tempo hanno indirizzato e confermato la legittimità dei procedimenti attuati; in particolare si richiama, in sintesi, la giurisprudenza più significativa. Cito ad esempio quella del TAR del Lazio, sentenza 3370 del 2002: "La prescrizione inizia a decorrere solo dalla cessione della permanenza, di talché la permanenza dell'illecito non può ritenersi cessata alla data in cui viene applicata la sanzione pecuniaria. Gli eventuali termini di prescrizione decorrono quindi solo dopo la concreta determinazione dell'importo della sanzione da parte dell'Amministrazione". Consiglio di Stato, sentenza 395 del 2004: "L'illecito in questione ha natura permanente, non è emanato un atto a distanza di tempo dalla commissione dell'abuso, ma si sanziona una situazione antigiuridica ancora contra jus atteso con la situazione di illiceità può dirsi venuta meno solo quando è stato assolto l'obbligo di ripristino dello stato dei suoli, ovvero sia stata pagata la prevista sanzione pecuniaria". E, ancora: "Il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria attesa alle peculiarità della sua funzione di riparare alle lesioni di uno specifico interesse pubblico violato, lesione che perdura finché esso non sia risarcito per equivalente". Altra sentenza, quella del Consiglio di Stato 1885 del 2007: "La fattispecie in esame riguarda l'esercizio di un potere di natura autoritativa che non può estinguersi per prescrizione o decadenza. Il criterio dell'Amministrazione in conseguenza dell'illecito compiuto dal privato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, non sorge con la vera commissione del fatto, bensì solo al momento del perfezionamento della fattispecie legale complessa, costituita dall'accertamento dell'abuso nella sua materialità e della conclusione dello stesso specifico sub-procedimento che termina con la quantificazione della sanzione. Prima di tali conclusioni, infatti, non sono configurabili né l'inadempimento del trasgressore e tanto meno che sull'importo vadano calcolati gli interessi legali, né l'inerzia del creditore".

In aggiunta, in seguito ad una richiesta della struttura competente è stato emesso anche un parere del Dipartimento legislativo-legale sull'argomento, il quale, dopo approfondita disamina giuridica della questione, ha confermato la correttezza dei procedimenti sanzionatori effettuati. Non si può infine non sottolineare che la legge regionale n. 1 del 2004, all'articolo 4, comma 2, recita appositamente: "Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche con riferimento alle pratiche pendenti non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge". In ultimo si evidenzia che la norma stessa non è stata impugnata dallo Stato contrariamente ad altre anche più recenti emanate dalla Regione pur in materia di tutela del paesaggio, per cui è legittimamente applicata sin dal 2004. E, d'altro canto, neppure alcun ricorso è stato proposto ad oggi in sede amministrativa. Grazie.

Presidente - Grazie. Ha chiesto la parola il Consigliere Cognetta, per la replica; ne ha facoltà.

Cognetta (M5S) - Grazie Assessore per la risposta.

Vorrei soltanto sottolineare un paio di passaggi...è una questione molto tecnica, lei ha ragione. Il primo è questo: c'è una giurisprudenza che dice che tutto questo che stiamo facendo è corretto, ce n'è altrettanta che dice una cosa esattamente opposta, e cioè che quello che stiamo facendo non è così corretto. Chiaramente il cittadino, rispetto a un'oblazione di 1.000 euro circa, preferisce pagare, perché poi si rende conto che arriva il momento di fare ricorso e gli costa più fare ricorso che non pagare. Certo è che noi abbiamo aspettato ormai dieci anni e stiamo ancora con un arretrato - che lei ha citato - di 800 pratiche, alcune delle quali, più della metà, non sono neanche state definite...dicevo, i cittadini si vedono arrivare a questo punto (una parte è già arrivata), si vedono continuare ad arrivare a questo punto un'oblazione da pagare rispetto a una cosa che ritenevano sanata. Perché poi capire, da parte del cittadino, se è una cosa edilizia, se è una cosa paesaggistica, e così via...quello che capisce è che gli arriva una multa da pagare di 1.200 euro in un momento in cui rimane piuttosto sorpreso, quando magari ha in mano da parte del Comune una...diciamo così, una dichiarazione che tutto è stato saldato ed è tutto a posto.

In aggiunta a tutto ciò...tra l'altro si prospetta un altro tempo, perché lei giustamente ha detto: "gli uffici sono oberati, un tempo usavamo delle prestazioni occasionali, cioè delle persone, dei collaboratori occasionali, adesso non possiamo più farlo, quindi questa cosa non sappiamo quando finirà"...magari ci vorranno ancora 2-3 anni, per certi cittadini, per avere, diciamo così, questa sorpresa...in aggiunta a tutto ciò, noi ci siamo tutelati, abbiamo preferito scegliere questa strada e non magari una strada un pochino più difficile, cioè quella di sanare completamente la situazione. È chiaro che il parere legale va tutto in questo senso, ma noi, Regione, siamo abituati a fare ciò, noi facciamo le leggi e poi il nostro Ufficio legale ci dice che vanno bene...ci mancherebbe solo che dicessero che vanno male!

Infine le chiederei, e chiederei a questo punto a tutta la vostra Giunta, di "travasare" qualche risorsa da un ufficio che magari non è più gravato di lavoro...mi vengono in mente quelli che si occupavano di contributi fino a oggi, ma che ormai non hanno nulla da distribuire, quindi sono sicuramente sottoutilizzati...magari trasferirli in un ufficio dove ci sono 450 pratiche pendenti più altre 345 da definire. Dobbiamo incassare, in sostanza, perlomeno 500.000 euro...anche questo dovrebbe essere un aiuto, visto che ormai i cittadini vanno a pagare, tanto vale prenderli in tempo, spiegandoglielo magari in un certo modo, magari introducendo un sistema che potrebbe essere anche quello di rateizzare, o cose di questo tipo, dato il momento. Grazie.

Presidente - Grazie. Punto 17 all'ordine del giorno.