Oggetto del Consiglio n. 58 del 25 luglio 2013 - Resoconto
OGGETTO N. 58/XIV- Interpellanza: "Rinnovo degli organi sociali della società INVA S.p.A.".
Président - Pour l'illustration, la parole au collègue Viérin.
Viérin L. (UVP) - Merci Madame la Présidente.
Sì, solleviamo oggi una questione legata alla società INVA, società della quale torneremo a parlare in questo Consiglio. È una vicenda singolare, che ha contraddistinto INVA in quest'ultimo periodo, INVA aveva gli organi sociali, quindi il CdA più il collegio sindacale, che erano in scadenza, gli organi erano stati nominati il 9 aprile 2010 e, in base ai normali avvisi pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione relativo agli avvisi in scadenza nel primo semestre, il 22 marzo il Governo regionale ha inspiegabilmente provveduto, attraverso una delibera di Giunta, la 481, al rinnovo del solo collegio sindacale, quindi atto singolare, dopodiché l'assemblea della stessa società si è riunita rinviando la nomina degli organi sociali e prorogando la scadenza del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. E quindi il primo aspetto, la prima domanda, il primo quesito...in merito a questa vicenda, noi vorremmo conoscere i motivi e le ragioni di un comportamento contraddittorio tenuto in merito al rinnovo degli organi sociali appunto, chiarisco: da un lato questa nomina e poi la prorogatio.
Altra vicenda: ricordo che, in data 8 aprile 2013, è stato pubblicato il decreto legislativo 39/2013 in materia di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi presso la pubblica amministrazione e, in particolare, l'articolo 7 al comma 2 stabilisce che coloro i quali nei due anni precedenti siano stati componenti, eccetera, eccetera, della Giunta, del Consiglio della Provincia, nonché coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, da parte di Province, eccetera...non possono a queste persone essere conferiti, tra gli altri, gli incarichi di amministratore di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di una Provincia o di un Comune con popolazione superiore ai 15 mila abitanti. La prima domanda quindi è se questa verifica è stata fatta, ma ci chiediamo se a seguito della verifica...se, diciamo, da questa verifica dipendesse quest'inconferibilità, in quel periodo, e ancora in queste ultime settimane è stato un periodo di prorogatio...ci chiediamo cosa sia successo, cioè come interpretare gli eventuali atti che sono stati deliberati dalla società stessa, perché l'articolo 17 del decreto legislativo prevede: "gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli". Pare evidente che nel dettato normativo sia conferimento...e che in INVA si sia voluto aggirare la previsione attraverso l'istituto della prorogatio contenuto nella legge 444 del 1994. La disciplina della prorogatio quindi è degli organi amministrativi e la sua configurabilità è stata a lungo dibattuta da quanto noi sappiamo in giurisprudenza e questa consente la prorogatio degli organi dello Stato e degli Enti pubblici per i 45 giorni successivi alla scadenza. In questa prorogatio possono essere adottati atti di ordinaria amministrazione, atti urgenti ed indifferibili, ma ci sorgono spontanee due considerazioni: se il presidente uscente non poteva essere nominato in base all'articolo 7, comma 2, se non poteva più essere riconfermato, questi atti appunto come si configurano? Nulli o meno? Ma soprattutto se l'istituto della prorogatio anche se si applicasse...è ormai superato nell'ambito dei 45 giorni dalla data di scadenza degli organi... Vista la rilevanza del sistema sanzionatorio, che in effetti è previsto dalle disposizioni vigenti, soprattutto quella che stabilisce - articolo 18 (Sanzioni) -: "i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati", in questo caso ci si chiede se chi ha rappresentato la Regione all'assemblea dell'INVA, che ha prorogato gli organi di fatto conferendo un nuovo incarico ben oltre i 45 giorni previsti dalla legge, possa essere considerato responsabile per le conseguenze economiche. Tutte queste vicende per dire che non si capisce, da un lato, perché si sia prorogato in eventuale violazione di queste norme e soprattutto noi siamo preoccupati per le conseguenze che questa violazione potrebbe avere sugli atti. La seconda domanda quindi è riferita a questi due aspetti.
Vorremmo poi conoscere in ultimo gli intendimenti in merito alle problematiche derivanti dall'applicazione del citato decreto legislativo, se questo si applica, se è stata fatta una verifica, al di là di INVA, per tutte le società regionali e soprattutto, per quanto riguarda il secondo punto, se siano stati o meno acquisiti dalla Regione o dalla società dei pareri legali in merito soprattutto che potessero suffragare le decisioni assunte e, se del caso, avere non solo contezza dei contenuti, ma eventualmente anche copia dei pareri legali che sono stati acquisiti. Grazie.
Si dà atto che dalle ore 9,45 assume la presidenza il Vicepresidente Lanièce.
Lanièce (Presidente) - Grazie. Ha chiesto la parola per la risposta il Presidente Rollandin, ne ha la facoltà.
Rollandin (UV) - Oui, Merci Présidente.
Pour ce qui est des questions qui ont été posées, pour la première question, le report du renouvellement du Conseil d'administration d'INVA a été dû à la nouvelle législation, comme vous venez de dire, en matière de composition des organes sociaux des sociétés d'économie mixte, aux incertitudes relatives à l'interprétation de nouvelles dispositions et, dans une certaine mesure, aux incohérences entre différentes dispositions. La législation en question que vous venez de rappeler est la suivante: le décret 95, spending review, dont l'article 4 justement règle la composition des conseils d'administration des sociétés d'économie mixte et, notamment, des sociétés in house et le décret législatif 39 du 8 avril 2013, portant application de la loi 190 de 2012 en matière de prévention, de répression de la corruption et de l'illégalité dans l'administration publique, lequel comporte des nombreuses dispositions relatives à l'attribution de mandats de direction et de responsabilité administrative du plus haut niveau de l'administration publique dans les organismes publics et dans les organismes de droit privé sous contrôle public. Ce dernier décret législatif en particulier a suscité de nombreuses perplexités au niveau de son interprétation et dans certains cas de sa coordination avec les dispositions de la loi, de la spending review. À titre d'exemple, le décret 95 établit que dans le conseil d'administration des sociétés d'économie mixte doivent être présents des fonctionnaires des administrations publiques qui détiennent une partie des capitaux des sociétés concernées, ou éventuellement, en cas de participation indirecte, des représentants des sociétés contrôlant, lesdites sociétés d'économie mixte, mais les articles 9 et 12 du décret 39 semblent établir que les fonctions de dirigeant dans une administration publique sont incompatibles avec celles de membre de conseil d'administration d'organisme de droit privé sous contrôle public, ce qui empêcherait en principe de mettre ensemble les deux aspects.
Pour ce qui est le deuxième point: "se la proroga...", ce que vous venez de dire est légitime. Le report de renouvellement du conseil d'administration a justement été décidé pour éviter tout conflit éventuel avec les dispositions du décret 39. En effet, différentes administrations publiques, et parmi celles-ci l'ANCI et la Conférence des Régions, ont immédiatement soulevé les difficultés d'interprétation et les incohérences possibles entre ces deux décrets. Plusieurs demandes d'avis ont été soumises au seul organisme que le décret législatif 39 a établi comme compétent en matière d'interprétation de ces dispositions, à savoir l'Autorité nationale anticorruption. À ce jour, ladite Autorité a publié divers avis quant à l'interprétation des dispositions du décret 39, notamment en matière de rétroactivité des mesures relatives à l'interdiction de confier certains mandats, de l'incompatibilité, en matière de coordination entre les dispositions du décret législatif 39 avec le décret 95 et, enfin, en matière de possibilité de confirmer les organes de direction d'une société à l'expiration de leur mandat. Ce que vous venez justement de demander, aux termes de l'article 7 du décret législatif...et les résultats de ces avis...après, si vous voulez, je vous en donnerai le double. Tout de même, l'interprétation est qu'il y a la possibilité de maintenir les mêmes sortants, donc ceux qui étaient sortants peuvent être confirmés.
Pour ce qui est du troisième point: "conoscere gli intendimenti in merito alle problematiche derivanti dall'applicazione...", nous donnerons pleine application aux dispositions du décret 39, bien sûr avec les interprétations dont je viens de vous dire, car au début il paraissait qu'il était impossible de maintenir les sortants dans le même rôle, au contraire l'interprétation qui a été donnée est qu'on peut maintenir les sortants. J'espère avoir répondu à votre question. Si vous voulez en quelque sorte les réponses, je vous les donnerai. Merci.
Presidente - Grazie. Ha chiesto la parola il collega Laurent Viérin per la replica, ne ha la facoltà.
Viérin L. (UVP) - Oui, merci. Seulement pour énoncer une satisfaction seulement partielle pour les réponses.
Per quanto riguarda la prima questione, se non ho capito male, chiaramente l'anomala questione delle nomine del solo collegio sindacale, poi della prorogatio, è stata in effetti portata avanti per aggirare questa questione del decreto. Per quanto riguarda gli avvisi e le delibere dell'Autorità nazionale anticorruzione, che ho avuto modo di leggere e riconoscendo in effetti tutta una serie di interpretazioni sui quesiti che sono provenienti un po' da tutta Italia e un po', diciamo, da organi i più disparati...è chiaro che si evince che al di là di questi pareri...l'Amministrazione regionale - e questa è la mancanza nella risposta alle nostre domande - ha o meno, questa era la domanda, acquisito dei pareri legali direttamente...quindi la questione di avere contezza dei contenuti dei pareri legali, perché noi non capiamo, al di là di tutto, come all'interno di questa società e di altre società questa questione possa essere diramata, perché le interpretazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione...ha pareri anche discordanti in certe parti e vorremmo capire oggi la società INVA...e soprattutto in un regime di prorogatio che alla fine è scaduto, come vedrà proseguire la sua funzionalità.
È chiaro che sicuramente questa questione pone un problema in tutto il panorama delle società e noi ci riserviamo di ritornare su quest'argomento soprattutto per verificare, appunto da un punto di vista tecnico-giuridico e legale, la congruità soprattutto con le disposizioni vigenti, sapendo che, se ci fossero dei margini anche per intervenire o comunque per agire da un punto di vista della Regione, al di là dell'applicazione tout court, come questo è già successo in altri ambiti delle normative nazionali, questo potrebbe essere fatto. È chiaro che rimane una situazione anomala di INVA che probabilmente è collimante con i tempi che questo decreto ha avuto, perché le Regioni avevano tre mesi per adeguarsi e dall'8 luglio queste sono diventate definitivamente definitive, quindi queste applicazioni nazionali sono entrate in vigore, fatto sta che bisogna capire antecedentemente a questa situazione come questi atti siano stati...come siano rilevabili, se nulli e soprattutto se ci siano delle responsabilità da parte degli amministratori.
Presidente - Grazie. Punto 42 all'ordine del giorno.