Oggetto del Consiglio n. 446 del 15 luglio 1980 - Verbale
OGGETTO N. 446/80 - RITIRO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 182 CONCERNENTE: "ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI".
Il Presidente DOLCHI domanda al Consigliere Lustrissy di pronunciarsi quale presentatore della proposta di legge in oggetto.
Il Consigliere LUSTRISSY dichiara che il gruppo dei Democratici Popolari prende atto del voto espresso dalla maggioranza sul disegno di legge della Giunta e chiede che la proposta di legge in oggetto si consideri decaduta.
Il Consiglio prende atto della dichiarazione del Consigliere Lustrissy e considera quindi decaduta la proposta di legge n. 182.
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Il presente disegno di legge regionale, avente per oggetto l'istituzione, ai sensi dell'art. 33 della legge 6 maggio 1978, n. 196, dell'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi della Valle d'Aosta, persegue due essenziali obiettivi di fondo:
a) la qualificazione scientifica e didattico-pedagogica dell'intero servizio scolastico regionale;
b) la valorizzazione, per l'intera comunità scolastica valdostana, del particolarismo linguistico-culturale della Regione.
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a) Qualificazione scientifica e didattico-pedagogica dell'intero servizio scolastico regionale.
Tale qualificazione richiede che le scuole di ogni ordine e grado siano messe nelle condizioni di assolvere a due compiti essenziali:
- per quanto concerne la scuola dell'obbligo, quello di fornire a tutti gli strumenti culturali di base e l'orientamento per le scelte future;
- per quanto concerne la scuola secondaria superiore, quello di fornire strumenti culturali adeguati alle necessità della vita sociale e dell'inserimento professionale.
Perché la scuola possa assolvere a tali compiti, occorre, principalmente, disporre di:
- strumenti che consentano una precisa e completa conoscenza dell'attuale situazione per quanto riguarda la produttività del servizio scolastico, in ordine sia alla qualità del prodotto scolastico (verificabile nei livelli e nei tipi di preparazione forniti nei vari campi disciplinari), sia alla capacità dell'istituzione scolastica, particolarmente nella fascia dell'obbligo, di rendere effettivo per tutti il diritto all'istruzione sancito dall'art. 34 della Costituzione (verificabile, oltre che le suddette analisi dei livelli di preparazione forniti, anche attraverso indagini sulla frequenza alle classi scolastiche in relazione alle classi d'età, e sui fenomeni di ripetenza e di abbandono);
- strumenti che favoriscano una corretta utilizzazione degli elementi di conoscenza che verranno acquisiti, al fine di predisporre piani di intervento organici.
L'I.R.R.S.A.E. è il luogo istituzionale in cui, gradualmente, molti di questi strumenti possono essere messi a punto; appare necessario, tuttavia, salvaguardare alcune condizioni di metodo e di organizzazione, al fine di renderne efficace e funzionale il servizio.
È in questa direzione che si è agito nella formulazione del presente testo di legge regionale che, pertanto, presenta notevoli integrazioni rispetto ai testi del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 e della legge 16 maggio 1978, n. 196, pur continuando, ovviamente a riferirsi costantemente e specificamente ad essi.
Si indicano qui di seguito le più significative integrazioni apportate:
1. Organicità del piano di attività.
La rilevanza di questa condizione non sembra sufficientemente recepita, o quanto meno non sufficientemente esplicitata, nel testo del D.P.R. n. 419, che, in proposito, al comma 2 dell'art. 10, recita: "Le sezioni operano unitariamente per materie e attività d'interesse comune".
Tale formulazione sembra, infatti, prospettare una "unitarietà" nell'operare che ha del casuale, in quanto riferita esclusivamente alla fase attuativa del programma di attività dell'Istituto, non anche alla fase di progettazione e di proposta di esso.
È apparso, pertanto, necessario introdurre le precisazioni contenute al comma 2 dell'art. 3 e ai commi 2 e 3 dell'articolo 6, di cui la prima e la terza stabiliscono, l'una in sede propositiva e l'altra in sede deliberativa, la necessità dell'unitarietà, facendo esplicito riferimento ad un preventivo quadro organico e integrato di obiettivi su cui deve fondarsi il programma di attività; la seconda dà indicazioni, sia pur di carattere generale, perché tale necessità trovi un adeguato corrispettivo sul piano dell'organizzazione interna dell'Istituto.
2. Collegamento dell'Istituto con organismi scolastici e politici.
Tale condizione non è sufficientemente esplicitata nel D.P.R. 419, né all'articolo 33 della legge 6 maggio 1978, n. 196, ove non si fa riferimento a rapporti istituzionalizzati fra l'Istituto e gli Organi Collegiali di governo della scuola; inoltre, nella legge 6 maggio 1978, n. 196, mentre si individuano momenti di rapporto fra l'Istituto e l'Ente Regione, non si precisa, tuttavia chi, di volta in volta, debba rappresentare tale Ente.
È apparso, perciò, necessario prevedere in maniera esplicita, nella fase di elaborazione annuale del programma, l'analisi, da parte delle Sezioni e del Reparto linguistico dell'Istituto, delle eventuali proposte formulate dai Consigli Scolastici Distrettuali (art. 3, comma 2); ed inoltre, preventivamente alla deliberazione di tale programma, la richiesta del parere del Consiglio Scolastico Regionale (art. 6, comma 1). Si è ritenuto, inoltre, opportuno, nel precisare quali organi dell'Ente Regione debbano di volta in volta intervenire ai sensi della legge n. 196, valorizzare il più possibile l'organo più rappresentativo, ossia il Consiglio Regionale. Al Consiglio Regionale, infatti, si affidano, oltre che la designazione dei tre membri del Consiglio Direttivo già prevista dal D.P.R. 419, anche:
- la designazione di altri tre membri del Consiglio Direttivo sulla base di una rosa di sei nominativi proposti dal Consiglio Scolastico Regionale (art. 5, comma 1, alinea 4);
- la designazione del Segretario dell'Istituto (art. 7, comma 1);
- la deliberazione dell'entità numerica del personale comandato presso l'Istituto (art. 7, comma 2).
Si è anche ritenuto opportuno valorizzare l'Ente Regione prevedendo un momento istituzionale in cui le linee di politica scolastica della Regione siano prese in considerazione da parte dell'Istituto. Si stabilisce, infatti, che le Sezioni e il Reparto linguistico, nell'elaborare il piano annuale di attività, tengano conto di eventuali proposte dell'Assessorato alla P.I. (art. 3, comma 2).
3. Comandi brevi di personale.
Il D.P.R. 419 e la legge 196 prevedono, per il personale dell'Istituto, comandi quinquennali.
È sembrato che l'utilizzo di quest'unica tecnica per l'assegnazione del personale non premettesse di uscire dall'antinomia fra la creazione di una struttura pletorica e la creazione di una struttura quantitativamente inadeguata ai compiti, ambedue in ogni caso fornite della medesima rigidità di fondo.
Poiché si possono prevedere, per l'Istituto, anche compiti limitati nel tempo, nel presente testo di legge regionale si prospettano, pertanto, oltre che i comandi quinquennali, comandi di durata inferiore al quinquennio, ma comunque non inferiore ad un anno, da disporsi su motivata richiesta del Consiglio Direttivo.
Tali comandi, mentre garantiscono all'Istituto il personale necessario, non ne appesantiscono l'organigramma, in quanto cessano con l'espletamento dell'attività per la quale sono disposti, e ne rendono, inoltre la struttura adattabile alle reali necessità e ai reali impegni di volta in volta delineantisi.
4. Limitazione delle competenze del Segretario alla materia amministrativa.
Sia il D.P.R. 419 che la legge 196 non definiscono la figura del Segretario, lasciando, evidentemente, il compito di procedere a tale operazione al Consiglio Direttivo, in sede di elaborazione di Statuto.
Esistendo, tuttavia, il fondato pericolo che, sulla scia di una tradizione giuridica presente nella scuola (vedi figura del Preside) nella figura del Segretario si venissero ad assommare troppi e troppo svariati compiti, si è ritenuto opportuno, in sede di testo di legge, limitare le competenze del Segretario al campo puramente amministrativo e burocratico (art. 7, comma 2). In particolare, con tale operazione di delimitazione di competenze si è voluto evitare che al Segretario venissero attribuite funzioni in materia di coordinamento scientifico delle attività dell'Istituto.
D'altro canto, l'esigenza di un coordinamento scientifico viene enunciata dal presente testo di legge regionale come problema da risolvere in sede di statuto dell'Ente (art. 6, comma 2), sede che, eliminati i possibili equivoci di cui sopra, si presenta certamente come la più adeguata.
5. Valorizzazione degli ambiti di autonomia attribuibili alla Regione.
L'ultimo comma dell'art. 33 della legge 196, con formulazione invero poco perspicua, recita che "le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed innovazione di ordinamento e strutture, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola sono esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato o dalla Regione, a seconda che si tratti di iniziative d'interesse nazionale ovvero d'interesse regionale".
L'art. 11 del presente testo di legge regionale si fonda sull'interpretazione che i casi in cui è richiesta la reciproca intesa siano quelli di iniziative d'interesse nazionale la cui realizzazione sia prevista sul territorio regionale, e che tale reciproca intesa non sia richiesta nei casi di iniziative d'interesse regionale, spettando per essi senz'altro alla Regione le competenze amministrative nelle materie in oggetto.
b) Valorizzazione, per l'intera comunità scolastica valdostana, del particolarismo linguistico-culturale della Regione.
L'art. 33 della legge 196, al comma 2, prevede che l'I.R.R.S.A.E. svolga i suoi compiti "con particolare riguardo alle esigenze connesse con l'attuazione degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto Speciale per la Valle d'Aosta).
Nel presente testo di legge regionale tale dettato viene inteso non in termini riduttivi, nel senso cioè che il particolarismo linguistico-culturale della Regione debba essere scorporato dal resto della problematica pedagogico-didattica, scientifica ed operativa attinente ai compiti dell'Istituto, bensì in termini comprensivi, nel senso cioè tali esigenze di valorizzazione debbano essere soddisfatte nell'ambito delle soluzioni previste per tale ampia problematica.
Quanto esposto a proposito del punto a) deve intendersi riferito, quindi, anche alle esigenze di cui al presente punto b), per la consapevolezza che si ha del fatto che obiettivi linguistici qualificati sono perseguibili solo in un'istituzione scolastica valida dal punto di vista pedagogico-didattico, attraverso strumenti operativi (in questo caso l'I.R.R.S.A.E.) che funzionino secondo corretti procedimenti di programmazione, e risultano significativi solo in riferimento a contenuti d'insegnamento aggiornati dal punto di vista scientifico.
D'altro canto, la riconnessione delle esigenze di cui al presente punto b) con l'intera problematica pedagogico-didattica, scientifica ed operativa che appartiene all'I.R.R.S.A.E. in quanto strumento della scuola e per la scuola, è quella che permette di realizzare lo spirito del dettato statutario, che considera il patrimonio linguistico-culturale della Regione come dato da valorizzare per l'intera comunità sociale valdostana, nella concretezza della sua fisionomia storicamente realizzatasi.
Al fine di soddisfare, in termini di efficacia e in armonia con il più generale obiettivo di riqualificazione dell'intero servizio scolastico, le esigenze di valorizzazione del patrimonio linguistico-culturale della Regione, nel presente testo di legge regionale è prevista l'istituzione di un apposito Reparto linguistico (art. 3, comma 1), la cui attività è da intendersi come armonicamente integrantesi con quella delle cinque Sezioni.
L'ambito di interesse del Reparto linguistico è il medesimo di quello previsto per le cinque Sezioni, ma con un'importante differenza di ordine strutturale: mentre le Sezioni sono organizzate secondo il criterio delle fasce orizzontali prescolare (scuola materna), scolari (scuola elementare, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado) e post/extra scolare (educazione permanente), il Reparto linguistico è organizzato secondo un criterio verticale. Questa soluzione:
- da una parte permette di fare assumere, all'interno delle attività dell'Istituto, il necessario rilievo alle esigenze di cui al presente punto b), ed altresì di riconnettere la problematica ad esse relativa con quella più generale di cui al punto a);
- d'altra parte evita il determinarsi di una pletoricità di struttura, nonché l'insorgere di paralizzanti atteggiamenti concorrenziali, fra l'altro anche pericolosi dal punto di vista della integrazione nella comunità scolastica valdostana.
Allo scopo di assicurare al Reparto linguistico i necessari sostegni culturali e l'utilizzazione di competenze scientifiche ai più alti livelli, si è voluto prevedere esplicitamente, con un'integrazione rispetto al D.P.R. n. 419, la possibilità di ricorrere alla collaborazione di cattedre ed istituti universitari appartenenti all'area di cultura francofona (art. 2, ultimo comma).
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Proposta di legge n. 182
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .......... n. ...: "ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI".
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Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Istituzione)
È istituito, con sede in Aosta, l'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi, avente personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa.
Art. 2
(Compiti dell'Istituto)
L'Istituto ha il compito di:
- raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica;
- condurre studi e ricerche in campo educativo;
- promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino più istituzioni scolastiche;
- organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola;
- fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione di iniziative promosse a livello locale.
Data la particolare situazione linguistico-culturale esistente in Valle d'Aosta, i compiti di cui al precedente comma si espletano anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
Per l'attuazione dei propri compiti, l'Istituto si avvale in via prioritaria della collaborazione di cattedre e di istituti universitari esistenti in Italia, ovvero anche nell'area di cultura francofona.
Art. 3
(Articolazione interna dell'Istituto)
L'Istituto si articola in:
- sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l'istruzione artistica, per le attività di educazione permanente;
- un reparto linguistico che conduce studi, promuove, attua ed assiste iniziative finalizzate alla valorizzazione, nella scuola valdostana, del particolarismo linguistico della Regione.
Le sezioni e il reparto linguistico, tenuto conto delle eventuali proposte dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione e di quelle dei Consigli Scolastici Distrettuali, elaborano annualmente una proposta di programma di attività, fondata su un quadro organico ed integrato di obiettivi.
Le sezioni e il reparto linguistico operano coordinatamente per la realizzazione del programma annuale di attività deliberato dal Consiglio direttivo di cui al successivo art. 5.
A ciascuna sezione e al reparto linguistico viene assegnato un responsabile designato dal Consiglio direttivo come previsto nel successivo art. 6, comma 5.
Art. 4
(Servizi)
Nell'ambito dell'Istituto funzionano tre servizi comuni, a disposizione delle sezioni e del reparto linguistico di cui al precedente art. 3, con il compito di attendere rispettivamente alla documentazione e informazione, ai metodi e alle tecniche della ricerca sperimentale e all'organizzazione delle attività di aggiornamento.
Art. 5
(Organi dell'Istituto)
L'Istituto è retto da un Consiglio direttivo di esperti nominato dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione e composto da quindici membri, dei quali:
- cinque rappresentanti del personale direttivo e docente, eletti da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie di personale in servizio nella Regione. La nomina a rappresentante del personale direttivo o docente nell'Istituto è incompatibile con quella di Consigliere nel Consiglio Scolastico Regionale;
- tre rappresentanti dell'Ente Regione, designati dal Consiglio regionale, di cui uno designato dalla minoranza del Consiglio regionale medesimo;
- tre membri designati dal Consiglio regionale su sei nominativi proposti dal Consiglio Scolastico Regionale al di fuori dei propri membri;
- quattro membri, designati d'intesa tra il Ministro alla Pubblica Istruzione e l'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione, fra otto nominativi proposti dal Consiglio Universitario Nazionale, in modo da assicurare un'adeguata presenza di componenti esperti nel campo delle scienze dell'educazione.
Il Presidente dell'Istituto viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri designati dal Consiglio Regionale.
Il Presidente dell'Istituto partecipa, secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, alla conferenza dei presidenti degli Istituti Regionali, che ha il fine di coordinare e promuovere iniziative di comune interesse e di assicurare lo scambio di informazioni e di esperienze nei diversi settori degli Istituti.
A detta Conferenza partecipa altresì un altro membro dell'Istituto, eletto nel proprio seno dal Consiglio direttivo, secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419.
Al Consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario, di cui al successivo art. 7.
I componenti del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.
Art. 6
(Attribuzioni del Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attività, sentito il Consiglio Scolastico Regionale; delibera le spese relative al programma di attività, autorizza la stipula di contratti e di convenzioni, con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'Istituto e delibera circa il suo ordinamento interno.
Nel deliberare circa l'ordinamento interno dell'Istituto, il Consiglio direttivo avrà cura di predisporre una struttura organizzativa che favorisca il massimo di coordinazione nello svolgimento delle attività.
Nel deliberare il programma annuale delle attività dell'Istituto, il Consiglio direttivo porrà cura particolare nel vigilare che esso si fondi su un quadro organico ed integrato di obiettivi.
Nel deliberare il programma annuale delle attività dell'Istituto, il Consiglio direttivo avrà cura di soddisfare le esigenze emergenti da vari campi disciplinari, in special modo per ciò che concerne l'aggiornamento culturale e professionale degli insegnanti.
Gli atti deliberativi del Consiglio direttivo sono sottoposti al visto di legittimità della Commissione Regionale di Controllo.
Il Consiglio direttivo designa, anche al di fuori dei propri membri, i responsabili delle sezioni e del reparto linguistico.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Art. 7
(Personale dell'Istituto)
Presso l'Istituto presta servizio un segretario, nominato dal Consiglio regionale su proposta dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione tra le categorie di cui all'art. 16, primo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419. La nomina ha durata di cinque anni e alla scadenza può essere rinnovata per un altro quinquennio.
Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo:
- cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo e di quelle adottate dal Presidente, coadiuva il Presidente nelle attività delle sezioni e dei servizi dell'Istituto in attuazione dei deliberati del Consiglio direttivo;
- cura l'attività di esecuzione delle norme giuridiche e amministrative riguardanti il personale;
- coordina il funzionamento della struttura tecnico-operativa dell'Istituto in collaborazione con i responsabili delle sezioni e dei servizi;
- predispone, sulla base delle proposte scritte dei responsabili delle sezioni e dei servizi, il programma di attività, il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo;
- è responsabile della gestione amministrativo-contabile dell'Istituto e firma con il Presidente tutti gli atti relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale;
- prepara i lavori del Consiglio direttivo.
Per l'espletamento dei suoi compiti, all'Istituto viene assegnato personale comandato apparentemente ai ruoli regionali del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, ai ruoli regionali del personale amministrativo ovvero alle diverse categorie di personale universitario, nel numero e secondo contingenti relativi ai diversi ruoli che saranno stabiliti dal Consiglio Regionale, sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio direttivo in ordine alle accertate esigenze dell'Ente e sulla base dell'ordinamento di esso.
L'assegnazione è disposta con decreto dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sulla base di concorsi per titoli, espletati presso l'Istituto per opera di una commissione giudicatrice nominata dal Consiglio direttivo, secondo modalità stabilite con decreto dell'Assessore predetto, sentito il Consiglio direttivo medesimo.
Qualora il personale da assegnare non appartenga ai ruoli regionali del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, o ad altri ruoli di personale regionale, l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione inoltrerà richiesta al Ministro della Pubblica Istruzione, il quale adotterà, ai sensi dell'art. 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196, il provvedimento di comando previsto. L'assegnazione di tale personale sarà comunque subordinata all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.
Il comando ha durata di un quinquennio ed è rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del Consiglio Direttivo.
In relazione a specifici compiti delimitati nel tempo, su formale richiesta del Consiglio Direttivo, all'Istituto può essere assegnato a personale appartenente ai ruoli regionali con comando di durata inferiore al quinquennio, ma non ad un anno.
Il servizio espletato in funzione di comando presso l'Istituto è valido a tutti gli effetti come servizio d'Istituto nella scuola o nell'amministrazione di provenienza, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419.
Dei comandi disposti ai sensi del presente articolo non si tiene conto ai fini di quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 24 giugno 1974, n. 48.
Gli oneri per il personale comandato sono a carico del bilancio della Regione.
Oltre che del personale comandato assegnato ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, l'Istituto può avvalersi, per l'espletamento dei suoi compiti, anche di ispettori tecnici appartenenti al rispettivo ruolo regionale istituito con legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, purché essi siano a ciò autorizzati dall'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione. Nel relativo provvedimento saranno indicati i limiti entro i quali tale autorizzazione è consentita.
L'Istituto può avvalersi altresì dell'opera di ispettori tecnici di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 sulla base delle opportune intese che saranno raggiunte tra l'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione e i competenti organi dello Stato.
Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche, l'Istituto può affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee al personale della Regione, con spese a carico del proprio bilancio.
Tali incarichi sono conferiti sulla base di apposito disciplinare-tipo, proposto dal Consiglio Direttivo dell'Istituto e approvato dalla Giunta Regionale.
Art. 8
(Finanziamenti)
L'Istituto provvede al finanziamento della propria attività:
1. con contributi da parte dell'Amministrazione Regionale;
2. con erogazioni di Enti pubblici e privati e di persone singole;
3. con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali o regionali, ad enti ed istituzioni;
4. con i proventi delle vendite di pubblicazioni da esso curate.
L'ammontare degli stanziamenti per i contributi di cui alla lettera a) sarà deliberato annualmente dalla Giunta Regionale, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dell'Istituto e del programma di attività di esso. Tale programma dovrà essere trasmesso all'Assessorato alla Pubblica Istruzione entro il 31 ottobre dell'esercizio finanziario precedente.
Art. 9
(Soppressione di organismi preesistenti)
Con effetto dalla data del Decreto assessorile che assegna all'Istituto il personale comandato ai sensi del precedente art. 7, si intendono soppressi i centri, le commissioni e gli altri organismi istituiti a qualunque titolo dalla Regione e operanti nei settori della documentazione e informazione pedagogico-didattica, dell'aggiornamento e della sperimentazione educativa nel territorio della Regione.
Art. 10
(Statuto dell'Istituto)
Entro tre mesi dal proprio insediamento, il Consiglio Direttivo dell'Istituto delibera lo statuto per il funzionamento e per la gestione amministrativo-contabile dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione.
Art. 11
(Competenze amministrative in materia di sperimentazione e aggiornamento)
Le competenze amministrative in materia di sperimentazione e innovazione di ordinamento e strutture, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, e di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola sono esercitate, quando le relative iniziative siano di interesse regionale, dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione.
Quando le suddette iniziative siano d'interesse nazionale, le competenze amministrative nelle materie di cui al precedente comma spettano al Ministro della Pubblica Istruzione. Per la loro attuazione sul territorio regionale si procederà d'intesa fra il Ministro della Pubblica Istruzione e l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione.
Art. 12
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 50.000.000 per l'anno 1980 e lire 200.000.000 per gli anni successivi, si farà fronte con gli stanziamenti previsti al capitolo n. 44700 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980, nonché al corrispondente capitolo degli esercizi finanziari successivi; all'aumento della spesa per gli anni successivi al 1980 si farà fronte con i previsti aumenti delle entrate erariali.
Art. 13
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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