Oggetto del Consiglio n. 445 del 15 luglio 1980 - Verbale
OGGETTO N. 445/80 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO EDUCATIVI PER LA VALLE D'AOSTA".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Istituzione dell'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi per la Valle d'Aosta", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.
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L'art. 33 della legge 16.5.1978, n. 196 (norme di attuazione dello statuto speciale) attribuisce alla Regione la facoltà di istituire un istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.) secondo le norme dell'art. 4, n. 8, della legge 30.7.1973, n. 477 e degli artt. 9 e segg. del D.P.R. 31.5.1974, n. 419 e nei limiti fissati dall'art. 3, lettera g della legge costituzionale 26.2.1948, n. 4.
Il consiglio regionale, con deliberazione del 14 febbraio 1980, ha impegnato la giunta a presentare una proposta di legge istitutiva del suddetto istituto. In conformità a tale deliberazione è stato redatto l'unito disegno di legge regionale, che - secondo quanto prescritto dal citato art. 33 della legge n. 196 - è stato preventivamente sottoposto al consiglio scolastico regionale; il consiglio medesimo, nella seduta del 12 maggio 1980, ha espresso parere favorevole all'istituzione dell'I.R.R.S.A.E.
Il disegno di legge consta di 18 articoli. I primi 15 sono volti a disciplinare i contenuti giuridici dell'istituendo istituto; i rimanenti dispongono in ordine alla soppressione di preesistenti organismi operanti nel settore e regolano gli aspetti finanziari della legge.
L'art. 1 è formato di tre commi:
- il primo comma statuisce l'istituzione dell'I.R.R.S.A.E., ne fissa la sede e dispone la vigilanza dell'Assessorato regionale alla pubblica istruzione (per una generale corrispondenza di funzioni con il Ministero della pubblica istruzione in materia scolastica);
- il secondo comma indica le funzioni dell'istituto con riferimento al D.P.R. 31.5.1974, n. 419, evidenziando - in aderenza con il 2° comma dell'art. 33 della legge n. 196 - le basilari finalità connesse con l'attuazione degli artt. 39 e 40 dello Statuto;
- il terzo comma integra la norma dell'ultimo comma dell'art. 9 del D.P.R. n. 419, prevedendo il ricorso a cattedre e istituti universitari dell'area francofona, in conformità dell'art. 4, primo comma, n. 8, alinea primo, della legge n. 477.
L'art. 2 indica la composizione del consiglio direttivo dell'I.R.R.S.A.E. riprendendola dall'art. 33 della legge n. 196, con l'individuazione dell'organo regionale (Assessore alla pubblica istruzione) cui competono le attribuzioni genericamente conferite alla Regione dalla norma statale. La durata in carica dei componenti il consiglio direttivo riproduce analoga disposizione del D.P.R. n. 419 (4° comma dell'art. 11). La nomina del presidente è conforme all'art. 33 della legge n. 196 (7° comma) e la titolarità della legale rappresentanza dell'ente applica l'art. 11 (7° comma) del D.P.R. n. 419. In più l'articolo contempla le modalità per la revoca del presidente.
L'art. 3 fissa le attribuzioni del consiglio direttivo (1° e 2° comma) sulla base del contenuto del 10° comma dell'art. 11 del D.P.R. n. 419. La durata dell'esercizio finanziario (3° comma) rispetta l'indicazione del 12° comma dello stesso articolo. Il quarto comma dispone in ordine al necessario coordinamento, in materia di aggiornamento del personale scolastico, tra le iniziative dell'I.R.R.S.A.E., quelle direttamente promosse dall'Assessore alla pubblica istruzione e quelle assunte dagli organi collegiali della scuola. L'ultimo comma prevede l'esonero dai normali obblighi di servizio dei componenti del consiglio direttivo limitatamente ai giorni in cui lo stesso si riunisce, per garantirne il regolare funzionamento.
L'art. 4, nel rispetto dell'art. 10 del D.P.R. n. 419, individua (1° comma) numero e competenze delle sezioni in cui si articola l'I.R.R.S.A.E., prevedendo, inoltre, per ciascuna sezione, il funzionamento di due sottosezioni in ossequio al principio del bilinguismo, pur garantendone l'unità operativa attraverso il coordinamento del responsabile della sezione.
Il secondo comma sviluppa il contenuto del 5° comma dell'art. 11 del D.P.R. n. 419, specificando i principali compiti e i requisiti dei responsabili di sezione.
Il terzo comma riproduce letteralmente il 2° comma dell'art. 10 del D.P.R. n. 419.
L'art. 5 - anch'esso nel rispetto dell'art. 10 del D.P.R. n. 419 - individua i servizi comuni (1° comma), fissando nel contempo (2° comma) l'assegnazione di personale comandato a ciascun servizio.
L'art. 6 considera la figura del segretario, specificandone le modalità di nomina (1° comma) in analogia al 1° comma dell'art. 16 del D.P.R. n. 419 ed in conformità all'8° comma dell'art. 33 della legge n. 196; fissa la durata del suo incarico sulla scorta del 5° comma del citato art. 33 e le sue principali attribuzioni (2° comma) ai sensi del 3° comma dell'art. 13 del D.P.R. n. 419; prevede inoltre (3° comma) la possibilità del suo esonero dai normali obblighi di servizio in relazione alle esigenze funzionali dell'Istituto.
L'art. 7 comprende sette commi e dispone in ordine al personale dell'I.R.R.S.A.E.. Esso riproduce i criteri posti dall'art. 16 del D.P.R. n. 419, individuando gli organi regionali ai quali competono le operazioni concorsuali (1° comma), la nomina del personale e l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese nei suoi confronti (2° comma) le modalità per l'assegnazione di personale non appartenente a ruoli regionali (3° comma), la durata dei comandi (4° comma) e la loro validità come servizio d'istituto (5° comma).
Il penultimo comma contiene la necessaria precisazione che i comandi presso l'I.R.R.S.A.E. non rientrano nel contingente previsto dall'art. 1 della l.r. 24 luglio 1979, n. 48 e l'ultimo comma riproduce la seconda parte del penultimo comma dell'art. 33 della legge n. 196, che fa carico al bilancio della Regione degli oneri concernenti il personale comandato in servizio presso l'Istituto.
L'art. 8 contempla i casi di collaborazioni degli ispettori tecnici, in analogia all'ultimo comma dell'art. 14 del D.P.R. n. 419, compresa la possibilità di avvalersi dell'opera di personale ispettivo statale, previe le opportune intese con i competenti organi ministeriali.
L'art. 9 sviluppa un principio contenuto nell'art. 7 del D.P.R. n. 419.
L'art. 10 disciplina l'affidamento di incarichi temporanei in analogia agli ultimi due commi dell'art. 16 del D.P.R. n. 419.
L'art. 11 - con l'intento di consentire all'I.R.R.S.A.E. l'opportunità di articolarsi operativamente secondo esigenze territoriali - consente che il consiglio direttivo possa deliberare l'organizzazione dell'Istituto in tre centri distribuiti nel territorio regionale (1° comma), fermo restando che agli stessi non potranno essere attribuiti né autonomia amministrativa, né propri organici (2° comma).
L'art. 12 riproduce il contenuto dell'art. 21 del D.P.R. n. 419, specificando l'organo regionale (presidente della giunta) cui competono, trattandosi di un ente regionale, l'approvazione dello statuto e delle sue successive modifiche.
L'art. 13 prende in considerazione l'ipotesi di anticipato scioglimento del consiglio direttivo dell'I.R.R.S.A.E. per persistenti e gravi irregolarità, prevedendo la relativa procedura e la conseguente nomina di un commissario straordinario che provveda alla gestione provvisoria in attesa dell'insediamento di un nuovo consiglio direttivo.
L'art. 14 affronta in termini più concreti i rapporti tra Stato e Regione circa le competenze amministrative in materia di sperimentazione e di aggiornamento del personale, enunciati dall'ultimo comma dell'art. 33 della legge n. 196.
Il primo comma individua l'organo regionale (Assessore alla pubblica istruzione) cui tocca provvedere, sentito il parere tecnico dell'I.R.R.S.A.E., nei casi in cui le competenze suddette appartengano alla Regione.
Con il secondo comma si puntualizza la procedura attraverso la quale realizzare la "reciproca intesa" tra Stato e Regione nei confronti delle proposte di sperimentazione che non siano manifestamente di interesse regionale; relativamente a queste ultime dispone il terzo comma, il quale le individua nelle iniziative concernenti esclusivamente l'insegnamento della lingua francese e "quelle che innovano ordinamenti o strutture stabiliti dalla Regione nell'esercizio della propria competenza legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di istruzione materna, elementare e media".
Il quarto comma completa il quadro dei rapporti in parola, prevedendo i necessari adempimenti per rendere reale la reciproca informazione dello Stato e della Regione in ordine alle iniziative di rispettiva competenza.
L'art. 15, procedendo sulla traccia di un principio introdotto dall'art. 4 del D.P.R. n. 861 del 1975, attribuisce al Sovraintendente agli studi i compiti demandati ai sovraintendenti scolastici e ai provveditori agli studi nelle materie oggetto della legge, onde assicurare, nell'ambito regionale, l'espletamento delle incombenze burocratiche che il Ministero della pubblica istruzione esercita normalmente tramite i propri organi periferici.
L'art. 16 dispone la soppressione di tutti gli organismi attualmente operanti nella Regione, con compiti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, incompatibili con l'istituendo I.R.R.S.A.E..
Gli artt. 17 e 18 contemplano gli aspetti finanziari del provvedimento legislativo. Unitamente all'individuazione delle fonti di finanziamento dell'I.R.R.S.A.E. gli articoli predetti determinano l'ammontare del finanziamento regionale per le spese di funzionamento amministrativo dell'ente e stabiliscono che gli interventi regionali per le spese di attività del medesimo saranno determinati di anno in anno dalla giunta regionale sulla base del programma annuale deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto, nei limiti degli stanziamenti che saranno iscritti in bilancio secondo le procedure di cui all'art. 19 della legge regionale 7.12.1979, n. 68.
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Disegno di legge regionale n. 185
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ...: "ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO EDUCATIVI PER LA VALLE D'AOSTA".
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Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
(Istituzione)
Ai sensi dell'articolo 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196, è istituito l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta, con sede in Aosta. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa ed è sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato regionale alla pubblica istruzione.
L'Istituto ha i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Nello svolgerli l'Istituto avrà particolare riguardo alle esigenze connesse con l'attuazione degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, avendo come obiettivo generale quello di sostenere i caratteri specifici della comunità bilingue valdostana.
Per l'attuazione dei suoi compiti l'Istituto si avvale in via prioritaria della collaborazione di cattedre e di istituti universitari esistenti in Italia ovvero nell'area di lingua e cultura francofona. L'utilizzazione di esperti e docenti universitari stranieri è regolata da apposito disciplinare, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentito il consiglio direttivo dell'Istituto.
ART. 2
(Consiglio direttivo)
L'Istituto è retto da un consiglio direttivo di esperti, nominato con decreto dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, ed è composto da quindici membri, dei quali:
- cinque rappresentanti del personale direttivo e docente eletti, al di fuori del consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella regione, secondo modalità stabilite dall'Assessore alla pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali scolastiche;
- tre rappresentanti della Regione, scelti dal Consiglio regionale, di cui uno designato dalla minoranza;
- tre scelti dall'Assessore alla pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal consiglio scolastico regionale al di fuori dei propri membri;
- quattro scelti d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e l'Assessore regionale alla pubblica istruzione su otto nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale.
I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono essere confermati nell'ufficio per una sola volta consecutiva.
Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal Consiglio regionale. Al presidente spetta la legale rappresentanza dell'Istituto. Esso può essere revocato in qualunque tempo con deliberazione motivata, approvata dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei componenti.
ART. 3
(Attribuzioni del Consiglio direttivo)
Spetta al consiglio direttivo deliberare il programma annuale di attività dell'Istituto, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi generali fissati dal Consiglio regionale. Il programma deve indicare le iniziative che l'Istituto intende assumere o proseguire nel corso dell'anno, con la precisazione degli obiettivi specifici cui deve tendere ciascuna iniziativa e con una previsione, almeno di massima, delle spese relative.
Spetta altresì al consiglio direttivo deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo; autorizzare la stipula di contratti e convenzioni con università, enti, istituzioni ed esperti; adottare ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'Istituto, nonché deliberare circa il suo ordinamento interno.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Nella deliberazione e attuazione del suo programma di attività, il consiglio direttivo tiene conto delle iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola promosse direttamente, nel territorio della regione, dall'Assessore alla pubblica istruzione, nonché dagli organi collegiali della scuola di cui alle leggi regionali 5 novembre 1976, n. 47, 21 giugno 1977, n. 45, 8 agosto 1977, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni. Di tali iniziative dovrà essere data pertanto tempestiva comunicazione all'Istituto.
Nei giorni in cui si riunisce il Consiglio direttivo i consiglieri sono esonerati dai normali obblighi di servizio.
ART. 4
(Sezioni)
L'Istituto si articola in cinque sezioni, che si occupano rispettivamente della scuola materna, della scuola elementare, della scuola secondaria di primo grado, della scuola secondaria di secondo grado e dell'istruzione artistica, nonché delle attività di educazione permanente. Ciascuna sezione comprende due sottosezioni, delle quali una si occupa delle iniziative in lingua italiana e l'altra delle iniziative in lingua francese. Attività primaria di ogni sezione è la raccolta sistematica dei dati e delle informazioni significative riferentisi al rispettivo livello di scuola e utili al raccordo con i livelli precedente e seguente. La sezione per l'educazione permanente raccoglie i dati e le informazioni sulle attività realizzate al di fuori del mondo scolastico per l'educazione degli adulti, nonché sui rapporti tra formazione e occupazione e tra formazione e servizi socio-sanitari.
Ciascuna sezione ha un responsabile scelto dal consiglio direttivo anche al di fuori dei propri componenti. Il responsabile cura il necessario coordinamento tra le attività delle due sottosezioni, riferisce periodicamente al consiglio direttivo sulla attività della propria sezione e prepara, per quanto attiene al corrispondente livello di scuola, d'intesa col segretario dell'Istituto di cui al successivo articolo 6, la proposta del programma annuale di attività. I responsabili di sezione debbono essere scelti in modo da possedere conoscenza approfondita del rispettivo livello di scuola, capacità di raccogliere ed elaborare informazioni, di analizzare problemi organizzativi e di promuovere progetti di sperimentazione e di aggiornamento.
Le sezioni operano unitariamente per materie ed attività di interesse comune.
ART. 5
(Servizi)
Nell'ambito dell'Istituto funzionano tre servizi comuni, a disposizione delle sezioni di cui all'articolo precedente, con il compito di attendere alla documentazione ed informazione, ai metodi e alle tecniche delle ricerche sperimentali e all'organizzazione delle attività di aggiornamento.
A ciascun servizio è assegnata una persona in posizione di comando, scelta nei modi previsti dal successivo articolo 7, purché in possesso dei requisiti che saranno stabiliti dallo statuto al fine di comprovare l'esperienza acquisita nel settore e un livello adeguato di conoscenza dell'organizzazione scolastica esistente nella Regione.
ART. 6
(Segretario)
Presso l'Istituto presta servizio un segretario, nominato dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione tra le categorie di cui all'articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. La nomina ha la durata di cinque anni e alla scadenza può essere sempre rinnovata per un uguale periodo di tempo.
Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio direttivo. Cura il coordinamento delle sezioni tra loro e di queste con i servizi. È responsabile di tutto il personale, ivi compreso quello comandato presso l'Istituto, e tiene i rapporti con gli esperti e i docenti provenienti da università, enti od organizzazioni. Predispone, d'intesa con i responsabili delle sezioni, la proposta di programma di attività da sottoporre al consiglio direttivo. È responsabile della gestione amministrativo-contabile dell'Istituto, nell'ambito delle decisioni prese dal consiglio direttivo e delle direttive del suo presidente.
In relazione alle esigenze funzionali dell'Istituto il Segretario potrà essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata della nomina.
ART. 7
(Personale)
Per l'espletamento dei suoi compiti, all'Istituto è assegnato personale comandato appartenente ai ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, ai ruoli regionali del personale amministrativo ovvero alle diverse categorie di personale universitario, nel numero e secondo contingenti relativi ai diversi ruoli che saranno stabiliti dalla Giunta regionale, sentito il consiglio direttivo dell'Istituto, in rapporto alle accertate esigenze dell'ente e al programma di attività di ciascun anno.
L'assegnazione è disposta con decreto dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, sulla base di concorsi per titoli, espletati presso l'Istituto per opera di una commissione giudicatrice nominata dal consiglio direttivo, secondo modalità stabilite dall'Assessore predetto, sentito il consiglio direttivo medesimo. L'assegnazione del personale è subordinata all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese, nelle forme che saranno determinate dall'Assessore alla pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali scolastiche.
Qualora il personale da assegnare non appartenga ai ruoli regionali del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola o ad altri ruoli di personale regionale, l'Assessore regionale inoltrerà richiesta di assegnazione al Ministro della pubblica istruzione, il quale adotterà, ai sensi dell'articolo 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196, il provvedimento di comando previsto.
Il comando ha la durata di un quinquennio e può essere rinnovato per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo dell'Istituto. Per il personale appartenente ai ruoli regionali il comando può avere anche durata inferiore al quinquennio, ma non ad un anno, quando sia disposto in relazione all'espletamento di compiti limitati nel tempo.
Il servizio prestato in posizione di comando presso l'Istituto è valido a tutti gli effetti come servizio d'istituto nella scuola o nell'amministrazione di provenienza, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
Dei comandi disposti ai sensi del presente articolo non si tiene conto ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 48.
Gli oneri per il personale comandato sono a carico del bilancio della Regione.
ART. 8
(Collaborazioni)
Oltre che del personale comandato assegnato ai sensi del precedente articolo 7, l'Istituto può avvalersi, per l'espletamento dei suoi compiti, anche di ispettori tecnici appartenenti al rispettivo ruolo regionale istituito con legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, purché essi siano a ciò autorizzati dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione. Nel relativo provvedimento saranno indicati i limiti entro i quali tale autorizzazione è consentita.
L'Istituto può avvalersi altresì dell'assistenza e della collaborazione di ispettori tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sulla base delle opportune intese che saranno raggiunte tra l'Assessore regionale alla pubblica istruzione e i competenti organi dello Stato.
ART. 9
(Formazione continua)
Il personale chiamato a prestare la propria opera nelle attività dell'Istituto, tanto in posizione di comando, quanto nelle forme previste dal precedente articolo 8, è tenuto a partecipare alle attività di formazione continua che saranno organizzate per esso dal consiglio direttivo.
ART. 10
(Incarichi temporanei)
Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche l'Istituto può affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee al personale della scuola o al personale amministrativo della Regione, con spese a carico del proprio bilancio.
Tali incarichi sono conferiti sulla base di apposito disciplinare proposto dal consiglio direttivo dell'Istituto e approvato dalla Giunta regionale.
ART. 11
(Distribuzione territoriale)
Allo scopo di favorire l'accesso degli operatori alle iniziative promosse dall'Istituto e di facilitare nel contempo la raccolta dei risultati ottenuti sul territorio regionale nelle attività di ricerca, sperimentazione e aggiornamento, l'Istituto potrà operare attraverso tre distinti centri per gli operatori scolastici, opportunamente distribuiti nel territorio regionale.
I centri non hanno autonomia amministrativa, né organico proprio. La loro organizzazione sarà stabilita nelle sue linee generali dallo statuto dell'Istituto e ulteriormente definita, per quanto necessario, con deliberazioni del consiglio direttivo.
ART. 12
(Statuto)
Entro tre mesi dal proprio insediamento il consiglio direttivo dell'Istituto delibera lo statuto per il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile dell'ente.
Lo statuto e ogni sua successiva modifica sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima.
ART. 13
(Scioglimento del consiglio direttivo)
In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio direttivo dell'Istituto, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione e sentita la Giunta, procede allo scioglimento dell'organo, nominando in sua vece un commissario che provvederà alla provvisoria gestione dell'ente e curerà la costituzione del nuovo consiglio. Il commissario scade all'atto di insediamento del nuovo consiglio e comunque trascorsi 90 giorni dalla data in cui è divenuto efficace il provvedimento di nomina.
ART. 14
(Sperimentazione e aggiornamento)
Le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed innovazione di ordinamento e strutture, previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e in materia di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola sono esercitate - quando spettino alla Regione - dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, che provvede con proprio decreto, sentito il parere tecnico dell'Istituto di cui alla presente legge.
Ai fini del raggiungimento dell'intesa con lo Stato, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196, tutte le proposte di sperimentazione di cui al citato articolo 3 devono essere inoltrate all'Assessorato regionale alla pubblica istruzione. L'Assessore, avuto il parere dell'Istituto, le trasmette, ove le ritenga realizzabili, al Ministro della pubblica istruzione, corredandole eventualmente di proprie osservazioni. Ove il Ministro, nei termini che saranno concordati con la Regione, non comunichi alla Regione medesima che l'iniziativa è da ritenersi di interesse nazionale, riservando a sé ogni decisione a suo riguardo, l'Assessore regionale alla pubblica istruzione adotta i provvedimenti del caso.
La procedura prevista dal comma precedente non si applica alle proposte di sperimentazione che attengano esclusivamente all'insegnamento della lingua francese, nonché a quelle che innovano ordinamenti o strutture stabilititi dalla Regione, nell'esercizio della propria competenza legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di istruzione materna, elementare e media. Su tali proposte provvede senz'altro l'Assessore regionale alla pubblica istruzione.
Il programma delle attività di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola, che venissero assunte dalla Regione è comunicato al Ministro della pubblica istruzione, a cura dell'Assessore regionale competente. Analoga comunicazione sarà data alla Regione per le attività di aggiornamento di interesse nazionale che dovessero essere assunte o promosse da organi dello Stato.
ART. 15
(Compiti del Sovraintendente agli studi)
I compiti demandati ai Sovraintendenti scolastici regionali o interregionali e ai provveditori agli studi nelle materie oggetto della presente legge sono svolti, nel territorio della Valle d'Aosta, dal Sovraintendente agli studi della Regione.
ART. 16
(Soppressione di organismi preesistenti)
Con effetto dalla data del decreto assessorile che assegna all'Istituto il personale comandato ai sensi del precedente articolo 7, si intendono soppressi i centri, le commissioni e gli altri organismi istituiti a qualunque titolo dalla Regione e operanti nei settori della ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi nel territorio della Regione.
ART. 17
(Finanziamenti)
L'Istituto regionale di cui alla presente legge provvede al finanziamento della propria attività:
a) con stanziamenti di fondi da parte della Regione;
b) con erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;
c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;
d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da esso curate.
Al finanziamento delle attività di ricerca, documentazione e informazione e delle iniziative di aggiornamento direttamente assunte dall'Istituto provvederà annualmente la Giunta regionale sulla base del programma di attività deliberato dal consiglio direttivo, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio.
Per il funzionamento amministrativo dell'Istituto è assegnata la somma annua di L. 5.000.000 sul cap. 46400 che si istituisce nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 46150 della parte spesa del bilancio medesimo.
ART. 18
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA - Variazione in aumento: |
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- Capitolo 46400 (di nuova istituzione) "Contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi" |
L. 5.000.000= |
- Variazione in diminuzione: |
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- Capitolo 46150 "Spese per le sperimentazioni e le ricerche educative nelle scuole" |
L. 5.000.000= |
Le spese derivanti a carico della Regione per effetto del 2° comma del precedente articolo 17 saranno annualmente determinate con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 (legge finanziaria).
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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Il Consigliere LUSTRISSY chiede la parola per mozione d'ordine affinché la discussione generale del disegno di legge si svolga congiuntamente a quella relativa alla proposta di legge n. 182, presentata dal gruppo consiliare dei Democratici Popolari, sulla stessa materia.
Il Presidente DOLCHI domanda al Consiglio se vi sono obiezioni in merito.
Il Consiglio concorda di discutere congiuntamente i due provvedimenti.
Il Presidente DOLCHI, quindi, dichiara aperta la discussione anche sulla proposta di legge presentata dal gruppo consiliare dei Democratici Popolari e concernente: "Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi", proposta di legge trasmessa in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.
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Il presente disegno di legge regionale, avente per oggetto l'istituzione, ai sensi dell'art. 33 della legge 6 maggio 1978, n. 196, dell'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi della Valle d'Aosta, persegue due essenziali obiettivi di fondo:
a) la qualificazione scientifica e didattico-pedagogica dell'intero servizio scolastico regionale;
b) la valorizzazione, per l'intera comunità scolastica valdostana, del particolarismo linguistico-culturale della Regione.
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a) Qualificazione scientifica e didattico-pedagogica dell'intero servizio scolastico regionale.
Tale qualificazione richiede che le scuole di ogni ordine e grado siano messe nelle condizioni di assolvere a due compiti essenziali:
- per quanto concerne la scuola dell'obbligo, quello di fornire a tutti gli strumenti culturali di base e l'orientamento per le scelte future;
- per quanto concerne la scuola secondaria superiore, quello di fornire strumenti culturali adeguati alle necessità della vita sociale e dell'inserimento professionale.
Perché la scuola possa assolvere a tali compiti, occorre, principalmente, disporre di:
- strumenti che consentano una precisa e completa conoscenza dell'attuale situazione per quanto riguarda la produttività del servizio scolastico, in ordine sia alla qualità del prodotto scolastico (verificabile nei livelli e nei tipi di preparazione forniti nei vari campi disciplinari), sia alla capacità dell'istituzione scolastica, particolarmente nella fascia dell'obbligo, di rendere effettivo per tutti il diritto all'istruzione sancito dall'art. 34 della Costituzione (verificabile, oltre che le suddette analisi dei livelli di preparazione forniti, anche attraverso indagini sulla frequenza alle classi scolastiche in relazione alle classi d'età, e sui fenomeni di ripetenza e di abbandono);
- strumenti che favoriscano una corretta utilizzazione degli elementi di conoscenza che verranno acquisiti, al fine di predisporre piani di intervento organici.
L'I.R.R.S.A.E. è il luogo istituzionale in cui, gradualmente, molti di questi strumenti possono essere messi a punto; appare necessario, tuttavia, salvaguardare alcune condizioni di metodo e di organizzazione, al fine di renderne efficace e funzionale il servizio.
È in questa direzione che si è agito nella formulazione del presente testo di legge regionale che, pertanto, presenta notevoli integrazioni rispetto ai testi del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 e della legge 16 maggio 1978, n. 196, pur continuando, ovviamente a riferirsi costantemente e specificamente ad essi.
Si indicano qui di seguito le più significative integrazioni apportate:
1. Organicità del piano di attività.
La rilevanza di questa condizione non sembra sufficientemente recepita, o quanto meno non sufficientemente esplicitata, nel testo del D.P.R. n. 419, che, in proposito, al comma 2 dell'art. 10, recita: "Le sezioni operano unitariamente per materie e attività d'interesse comune".
Tale formulazione sembra, infatti, prospettare una "unitarietà" nell'operare che ha del casuale, in quanto riferita esclusivamente alla fase attuativa del programma di attività dell'Istituto, non anche alla fase di progettazione e di proposta di esso.
È apparso, pertanto, necessario introdurre le precisazioni contenute al comma 2 dell'art. 3 e ai commi 2 e 3 dell'articolo 6, di cui la prima e la terza stabiliscono, l'una in sede propositiva e l'altra in sede deliberativa, la necessità dell'unitarietà, facendo esplicito riferimento ad un preventivo quadro organico e integrato di obiettivi su cui deve fondarsi il programma di attività; la seconda dà indicazioni, sia pur di carattere generale, perché tale necessità trovi un adeguato corrispettivo sul piano dell'organizzazione interna dell'Istituto.
2. Collegamento dell'Istituto con organismi scolastici e politici.
Tale condizione non è sufficientemente esplicitata nel D.P.R. 419, né all'articolo 33 della legge 6 maggio 1978, n. 196, ove non si fa riferimento a rapporti istituzionalizzati fra l'Istituto e gli Organi Collegiali di governo della scuola; inoltre, nella legge 6 maggio 1978, n. 196, mentre si individuano momenti di rapporto fra l'Istituto e l'Ente Regione, non si precisa, tuttavia chi, di volta in volta, debba rappresentare tale Ente.
È apparso, perciò, necessario prevedere in maniera esplicita, nella fase di elaborazione annuale del programma, l'analisi, da parte delle Sezioni e del Reparto linguistico dell'Istituto, delle eventuali proposte formulate dai Consigli Scolastici Distrettuali (art. 3, comma 2); ed inoltre, preventivamente alla deliberazione di tale programma, la richiesta del parere del Consiglio Scolastico Regionale (art. 6, comma 1). Si è ritenuto, inoltre, opportuno, nel precisare quali organi dell'Ente Regione debbano di volta in volta intervenire ai sensi della legge n. 196, valorizzare il più possibile l'organo più rappresentativo, ossia il Consiglio Regionale. Al Consiglio Regionale, infatti, si affidano, oltre che la designazione dei tre membri del Consiglio Direttivo già prevista dal D.P.R. 419, anche:
- la designazione di altri tre membri del Consiglio Direttivo sulla base di una rosa di sei nominativi proposti dal Consiglio Scolastico Regionale (art. 5, comma 1, alinea 4);
- la designazione del Segretario dell'Istituto (art. 7, comma 1);
- la deliberazione dell'entità numerica del personale comandato presso l'Istituto (art. 7, comma 2).
Si è anche ritenuto opportuno valorizzare l'Ente Regione prevedendo un momento istituzionale in cui le linee di politica scolastica della Regione siano prese in considerazione da parte dell'Istituto. Si stabilisce, infatti, che le Sezioni e il Reparto linguistico, nell'elaborare il piano annuale di attività, tengano conto di eventuali proposte dell'Assessorato alla P.I. (art. 3, comma 2).
3. Comandi brevi di personale.
Il D.P.R. 419 e la legge 196 prevedono, per il personale dell'Istituto, comandi quinquennali.
È sembrato che l'utilizzo di quest'unica tecnica per l'assegnazione del personale non premettesse di uscire dall'antinomia fra la creazione di una struttura pletorica e la creazione di una struttura quantitativamente inadeguata ai compiti, ambedue in ogni caso fornite della medesima rigidità di fondo.
Poiché si possono prevedere, per l'Istituto, anche compiti limitati nel tempo, nel presente testo di legge regionale si prospettano, pertanto, oltre che i comandi quinquennali, comandi di durata inferiore al quinquennio, ma comunque non inferiore ad un anno, da disporsi su motivata richiesta del Consiglio Direttivo.
Tali comandi, mentre garantiscono all'Istituto il personale necessario, non ne appesantiscono l'organigramma, in quanto cessano con l'espletamento dell'attività per la quale sono disposti, e ne rendono, inoltre la struttura adattabile alle reali necessità e ai reali impegni di volta in volta delineantisi.
4. Limitazione delle competenze del Segretario alla materia amministrativa.
Sia il D.P.R. 419 che la legge 196 non definiscono la figura del Segretario, lasciando, evidentemente, il compito di procedere a tale operazione al Consiglio Direttivo, in sede di elaborazione di Statuto.
Esistendo, tuttavia, il fondato pericolo che, sulla scia di una tradizione giuridica presente nella scuola (vedi figura del Preside) nella figura del Segretario si venissero ad assommare troppi e troppo svariati compiti, si è ritenuto opportuno, in sede di testo di legge, limitare le competenze del Segretario al campo puramente amministrativo e burocratico (art. 7, comma 2). In particolare, con tale operazione di delimitazione di competenze si è voluto evitare che al Segretario venissero attribuite funzioni in materia di coordinamento scientifico delle attività dell'Istituto.
D'altro canto, l'esigenza di un coordinamento scientifico viene enunciata dal presente testo di legge regionale come problema da risolvere in sede di statuto dell'Ente (art. 6, comma 2), sede che, eliminati i possibili equivoci di cui sopra, si presenta certamente come la più adeguata.
5. Valorizzazione degli ambiti di autonomia attribuibili alla Regione.
L'ultimo comma dell'art. 33 della legge 196, con formulazione invero poco perspicua, recita che "le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed innovazione di ordinamento e strutture, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola sono esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato o dalla Regione, a seconda che si tratti di iniziative d'interesse nazionale ovvero d'interesse regionale".
L'art. 11 del presente testo di legge regionale si fonda sull'interpretazione che i casi in cui è richiesta la reciproca intesa siano quelli di iniziative d'interesse nazionale la cui realizzazione sia prevista sul territorio regionale, e che tale reciproca intesa non sia richiesta nei casi di iniziative d'interesse regionale, spettando per essi senz'altro alla Regione le competenze amministrative nelle materie in oggetto.
b) Valorizzazione, per l'intera comunità scolastica valdostana, del particolarismo linguistico-culturale della Regione.
L'art. 33 della legge 196, al comma 2, prevede che l'I.R.R.S.A.E. svolga i suoi compiti "con particolare riguardo alle esigenze connesse con l'attuazione degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto Speciale per la Valle d'Aosta).
Nel presente testo di legge regionale tale dettato viene inteso non in termini riduttivi, nel senso cioè che il particolarismo linguistico-culturale della Regione debba essere scorporato dal resto della problematica pedagogico-didattica, scientifica ed operativa attinente ai compiti dell'Istituto, bensì in termini comprensivi, nel senso cioè tali esigenze di valorizzazione debbano essere soddisfatte nell'ambito delle soluzioni previste per tale ampia problematica.
Quanto esposto a proposito del punto a) deve intendersi riferito, quindi, anche alle esigenze di cui al presente punto b), per la consapevolezza che si ha del fatto che obiettivi linguistici qualificati sono perseguibili solo in un'istituzione scolastica valida dal punto di vista pedagogico-didattico, attraverso strumenti operativi (in questo caso l'I.R.R.S.A.E.) che funzionino secondo corretti procedimenti di programmazione, e risultano significativi solo in riferimento a contenuti d'insegnamento aggiornati dal punto di vista scientifico.
D'altro canto, la riconnessione delle esigenze di cui al presente punto b) con l'intera problematica pedagogico-didattica, scientifica ed operativa che appartiene all'I.R.R.S.A.E. in quanto strumento della scuola e per la scuola, è quella che permette di realizzare lo spirito del dettato statutario, che considera il patrimonio linguistico-culturale della Regione come dato da valorizzare per l'intera comunità sociale valdostana, nella concretezza della sua fisionomia storicamente realizzatasi.
Al fine di soddisfare, in termini di efficacia e in armonia con il più generale obiettivo di riqualificazione dell'intero servizio scolastico, le esigenze di valorizzazione del patrimonio linguistico-culturale della Regione, nel presente testo di legge regionale è prevista l'istituzione di un apposito Reparto linguistico (art. 3, comma 1), la cui attività è da intendersi come armonicamente integrantesi con quella delle cinque Sezioni.
L'ambito di interesse del Reparto linguistico è il medesimo di quello previsto per le cinque Sezioni, ma con un'importante differenza di ordine strutturale: mentre le Sezioni sono organizzate secondo il criterio delle fasce orizzontali prescolare (scuola materna), scolari (scuola elementare, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado) e post/extra scolare (educazione permanente), il Reparto linguistico è organizzato secondo un criterio verticale. Questa soluzione:
- da una parte permette di fare assumere, all'interno delle attività dell'Istituto, il necessario rilievo alle esigenze di cui al presente punto b), ed altresì di riconnettere la problematica ad esse relativa con quella più generale di cui al punto a);
- d'altra parte evita il determinarsi di una pletoricità di struttura, nonché l'insorgere di paralizzanti atteggiamenti concorrenziali, fra l'altro anche pericolosi dal punto di vista della integrazione nella comunità scolastica valdostana.
Allo scopo di assicurare al Reparto linguistico i necessari sostegni culturali e l'utilizzazione di competenze scientifiche ai più alti livelli, si è voluto prevedere esplicitamente, con un'integrazione rispetto al D.P.R. n. 419, la possibilità di ricorrere alla collaborazione di cattedre ed istituti universitari appartenenti all'area di cultura francofona (art. 2, ultimo comma).
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Proposta di legge n. 182
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .......... n. ...: "ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI".
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Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Istituzione)
È istituito, con sede in Aosta, l'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi, avente personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa.
Art. 2
(Compiti dell'Istituto)
L'Istituto ha il compito di:
- raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica;
- condurre studi e ricerche in campo educativo;
- promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino più istituzioni scolastiche;
- organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola;
- fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione di iniziative promosse a livello locale.
Data la particolare situazione linguistico-culturale esistente in Valle d'Aosta, i compiti di cui al precedente comma si espletano anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
Per l'attuazione dei propri compiti, l'Istituto si avvale in via prioritaria della collaborazione di cattedre e di istituti universitari esistenti in Italia, ovvero anche nell'area di cultura francofona.
Art. 3
(Articolazione interna dell'Istituto)
L'Istituto si articola in:
- sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l'istruzione artistica, per le attività di educazione permanente;
- un reparto linguistico che conduce studi, promuove, attua ed assiste iniziative finalizzate alla valorizzazione, nella scuola valdostana, del particolarismo linguistico della Regione.
Le sezioni e il reparto linguistico, tenuto conto delle eventuali proposte dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione e di quelle dei Consigli Scolastici Distrettuali, elaborano annualmente una proposta di programma di attività, fondata su un quadro organico ed integrato di obiettivi.
Le sezioni e il reparto linguistico operano coordinatamente per la realizzazione del programma annuale di attività deliberato dal Consiglio direttivo di cui al successivo art. 5.
A ciascuna sezione e al reparto linguistico viene assegnato un responsabile designato dal Consiglio direttivo come previsto nel successivo art. 6, comma 5.
Art. 4
(Servizi)
Nell'ambito dell'Istituto funzionano tre servizi comuni, a disposizione delle sezioni e del reparto linguistico di cui al precedente art. 3, con il compito di attendere rispettivamente alla documentazione e informazione, ai metodi e alle tecniche della ricerca sperimentale e all'organizzazione delle attività di aggiornamento.
Art. 5
(Organi dell'Istituto)
L'Istituto è retto da un Consiglio direttivo di esperti nominato dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione e composto da quindici membri, dei quali:
- cinque rappresentanti del personale direttivo e docente, eletti da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie di personale in servizio nella Regione. La nomina a rappresentante del personale direttivo o docente nell'Istituto è incompatibile con quella di Consigliere nel Consiglio Scolastico Regionale;
- tre rappresentanti dell'Ente Regione, designati dal Consiglio regionale, di cui uno designato dalla minoranza del Consiglio regionale medesimo;
- tre membri designati dal Consiglio regionale su sei nominativi proposti dal Consiglio Scolastico Regionale al di fuori dei propri membri;
- quattro membri, designati d'intesa tra il Ministro alla Pubblica Istruzione e l'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione, fra otto nominativi proposti dal Consiglio Universitario Nazionale, in modo da assicurare un'adeguata presenza di componenti esperti nel campo delle scienze dell'educazione.
Il Presidente dell'Istituto viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri designati dal Consiglio Regionale.
Il Presidente dell'Istituto partecipa, secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, alla conferenza dei presidenti degli Istituti Regionali, che ha il fine di coordinare e promuovere iniziative di comune interesse e di assicurare lo scambio di informazioni e di esperienze nei diversi settori degli Istituti.
A detta Conferenza partecipa altresì un altro membro dell'Istituto, eletto nel proprio seno dal Consiglio direttivo, secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419.
Al Consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario, di cui al successivo art. 7.
I componenti del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.
Art. 6
(Attribuzioni del Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attività, sentito il Consiglio Scolastico Regionale; delibera le spese relative al programma di attività, autorizza la stipula di contratti e di convenzioni, con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'Istituto e delibera circa il suo ordinamento interno.
Nel deliberare circa l'ordinamento interno dell'Istituto, il Consiglio direttivo avrà cura di predisporre una struttura organizzativa che favorisca il massimo di coordinazione nello svolgimento delle attività.
Nel deliberare il programma annuale delle attività dell'Istituto, il Consiglio direttivo porrà cura particolare nel vigilare che esso si fondi su un quadro organico ed integrato di obiettivi.
Nel deliberare il programma annuale delle attività dell'Istituto, il Consiglio direttivo avrà cura di soddisfare le esigenze emergenti da vari campi disciplinari, in special modo per ciò che concerne l'aggiornamento culturale e professionale degli insegnanti.
Gli atti deliberativi del Consiglio direttivo sono sottoposti al visto di legittimità della Commissione Regionale di Controllo.
Il Consiglio direttivo designa, anche al di fuori dei propri membri, i responsabili delle sezioni e del reparto linguistico.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Art. 7
(Personale dell'Istituto)
Presso l'Istituto presta servizio un segretario, nominato dal Consiglio regionale su proposta dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione tra le categorie di cui all'art. 16, primo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419. La nomina ha durata di cinque anni e alla scadenza può essere rinnovata per un altro quinquennio.
Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo:
- cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo e di quelle adottate dal Presidente, coadiuva il Presidente nelle attività delle sezioni e dei servizi dell'Istituto in attuazione dei deliberati del Consiglio direttivo;
- cura l'attività di esecuzione delle norme giuridiche e amministrative riguardanti il personale;
- coordina il funzionamento della struttura tecnico-operativa dell'Istituto in collaborazione con i responsabili delle sezioni e dei servizi;
- predispone, sulla base delle proposte scritte dei responsabili delle sezioni e dei servizi, il programma di attività, il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo;
- è responsabile della gestione amministrativo-contabile dell'Istituto e firma con il Presidente tutti gli atti relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale;
- prepara i lavori del Consiglio direttivo.
Per l'espletamento dei suoi compiti, all'Istituto viene assegnato personale comandato apparentemente ai ruoli regionali del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, ai ruoli regionali del personale amministrativo ovvero alle diverse categorie di personale universitario, nel numero e secondo contingenti relativi ai diversi ruoli che saranno stabiliti dal Consiglio Regionale, sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio direttivo in ordine alle accertate esigenze dell'Ente e sulla base dell'ordinamento di esso.
L'assegnazione è disposta con decreto dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sulla base di concorsi per titoli, espletati presso l'Istituto per opera di una commissione giudicatrice nominata dal Consiglio direttivo, secondo modalità stabilite con decreto dell'Assessore predetto, sentito il Consiglio direttivo medesimo.
Qualora il personale da assegnare non appartenga ai ruoli regionali del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, o ad altri ruoli di personale regionale, l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione inoltrerà richiesta al Ministro della Pubblica Istruzione, il quale adotterà, ai sensi dell'art. 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196, il provvedimento di comando previsto. L'assegnazione di tale personale sarà comunque subordinata all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.
Il comando ha durata di un quinquennio ed è rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del Consiglio Direttivo.
In relazione a specifici compiti delimitati nel tempo, su formale richiesta del Consiglio Direttivo, all'Istituto può essere assegnato a personale appartenente ai ruoli regionali con comando di durata inferiore al quinquennio, ma non ad un anno.
Il servizio espletato in funzione di comando presso l'Istituto è valido a tutti gli effetti come servizio d'Istituto nella scuola o nell'amministrazione di provenienza, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419.
Dei comandi disposti ai sensi del presente articolo non si tiene conto ai fini di quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 24 giugno 1974, n. 48.
Gli oneri per il personale comandato sono a carico del bilancio della Regione.
Oltre che del personale comandato assegnato ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, l'Istituto può avvalersi, per l'espletamento dei suoi compiti, anche di ispettori tecnici appartenenti al rispettivo ruolo regionale istituito con legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, purché essi siano a ciò autorizzati dall'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione. Nel relativo provvedimento saranno indicati i limiti entro i quali tale autorizzazione è consentita.
L'Istituto può avvalersi altresì dell'opera di ispettori tecnici di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 sulla base delle opportune intese che saranno raggiunte tra l'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione e i competenti organi dello Stato.
Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche, l'Istituto può affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee al personale della Regione, con spese a carico del proprio bilancio.
Tali incarichi sono conferiti sulla base di apposito disciplinare-tipo, proposto dal Consiglio Direttivo dell'Istituto e approvato dalla Giunta Regionale.
Art. 8
(Finanziamenti)
L'Istituto provvede al finanziamento della propria attività:
a) con contributi da parte dell'Amministrazione Regionale;
b) con erogazioni di Enti pubblici e privati e di persone singole;
c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali o regionali, ad enti ed istituzioni;
d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da esso curate.
L'ammontare degli stanziamenti per i contributi di cui alla lettera a) sarà deliberato annualmente dalla Giunta Regionale, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dell'Istituto e del programma di attività di esso. Tale programma dovrà essere trasmesso all'Assessorato alla Pubblica Istruzione entro il 31 ottobre dell'esercizio finanziario precedente.
Art. 9
(Soppressione di organismi preesistenti)
Con effetto dalla data del Decreto assessorile che assegna all'Istituto il personale comandato ai sensi del precedente art. 7, si intendono soppressi i centri, le commissioni e gli altri organismi istituiti a qualunque titolo dalla Regione e operanti nei settori della documentazione e informazione pedagogico-didattica, dell'aggiornamento e della sperimentazione educativa nel territorio della Regione.
Art. 10
(Statuto dell'Istituto)
Entro tre mesi dal proprio insediamento, il Consiglio Direttivo dell'Istituto delibera lo statuto per il funzionamento e per la gestione amministrativo-contabile dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione.
Art. 11
(Competenze amministrative in materia di sperimentazione e aggiornamento)
Le competenze amministrative in materia di sperimentazione e innovazione di ordinamento e strutture, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, e di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola sono esercitate, quando le relative iniziative siano di interesse regionale, dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione.
Quando le suddette iniziative siano d'interesse nazionale, le competenze amministrative nelle materie di cui al precedente comma spettano al Ministro della Pubblica Istruzione. Per la loro attuazione sul territorio regionale si procederà d'intesa fra il Ministro della Pubblica Istruzione e l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione.
Art. 12
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 50.000.000 per l'anno 1980 e lire 200.000.000 per gli anni successivi, si farà fronte con gli stanziamenti previsti al capitolo n. 44700 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980, nonché al corrispondente capitolo degli esercizi finanziari successivi; all'aumento della spesa per gli anni successivi al 1980 si farà fronte con i previsti aumenti delle entrate erariali.
Art. 13
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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L'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO illustra brevemente il disegno di legge n. 185 e annuncia la presentazione di alcuni emendamenti agli articoli 14, 17 e 18.
Il Consigliere LUSTRISSY procede all'illustrazione della proposta di legge, sottolineando l'interesse di tutti al miglioramento e perfezionamento dell'attività didattica attraverso l'attività formativa del personale insegnante. Dichiara che il gruppo dei Democratici Popolari ha presentato una serie di emendamenti relativamente agli articoli 2, 4, 7 e 14 del disegno di legge, che, se accolti, faranno decadere la proposta di legge presentata dal gruppo stesso.
Il Consigliere COUT invita ad una riflessione sul lavoro di approfondimento che dovrebbe essere svolto in Commissione e che invece, per una serie di motivi, soprattutto di tempo, viene svolto in Consiglio, con un conseguente allungamento del dibattito e un più eterogeneo ventaglio di posizioni ed emendamenti.
Sottolinea come alcuni aspetti della situazione esistente nella scuola pongano con urgenza il problema della nascita di Istituti di ricerca, che dovranno soprattutto coordinare le attività di ricerca e sperimentazione, nonché l'aggiornamento nel campo educativo, e dovranno fare tutto questo tenendo conto delle specifiche necessità della nostra regione bilingue. Aggiunge che occorre una riflessione sulle modalità con le quali procedere a supplire alle carenze derivanti dalla lunga attesa di questo istituto, per far sì che l'IRRSAE si configuri come ente di coordinamento di tutte le iniziative riguardanti il settore dell'educazione.
Il Presidente DOLCHI si dichiara dispiaciuto del mancato approfondimento ed esame del disegno di legge in Commissione e ritiene deplorevole il fatto che tale organismo non abbia potuto riunirsi, se pur regolarmente convocato, per mancanza del numero legale per ben due volte.
Il Consigliere DE GRANDIS reputa di estrema importanza il disegno di legge e aggiunge che esso meritava pertanto un adeguato approfondimento, soprattutto da parte delle Commissioni. Illustra gli emendamenti presentati dal Partito Repubblicano Italiano agli articoli 4, 6, 11 e 14 del disegno di legge.
Il Consigliere VIBERTI ritiene vi siano troppi elementi negativi nel disegno di legge presentato dalla Giunta: in primo luogo, l'eccessivo potere dell'Assessore nella nomina diretta o indiretta di appartenenti al Consiglio direttivo e, in secondo luogo, la pletoricità delle strutture che rischia di settorializzare troppo il lavoro in campo linguistico, facendo passare in secondo piano i compiti di ricerca e coordinamento propri di questo Istituto. Dichiara pertanto che il gruppo Democrazia Proletaria-Nuova Sinistra voterà contro il disegno di legge, a meno che non si modifichino, attraverso opportuni emendamenti i punti sopra specificati.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1
Il Consigliere COUT illustra brevemente i due emendamenti del Partito Comunista Italiano:
- al 1° comma, dopo le parole: "e autonomia amministrativa", togliere le parole: "ed è sottoposto alla vigilanza dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione";
- al 2° comma, dopo le parole: "26 febbraio 1948, n. 4", togliere le parole: ", avendo come obiettivo generale quello di sostenere i caratteri specifici della comunità bilingue valdostana". (oppure prevedere la sostituzione di parte del comma con il penultimo comma della proposta di legge n. 182).
L'Assessore Maria Ida VIGLINO invita il Consiglio a respingere entrambi gli emendamenti.
Il Presidente DOLCHI propone di effettuare un'unica votazione per gli stessi.
Il Consigliere COUT concorda con la proposta del Presidente Dolchi.
Si dà atto che i due emendamenti del Partito Comunista Italiano all'articolo 1 non sono approvati con voti contrari diciotto e voti favorevoli sei (Consiglieri presenti: ventisei; Consiglieri votanti: ventiquattro; astenuti i Consiglieri Lustrissy e Maquignaz).
Si dà atto infine che l'articolo 1 è approvato, nel testo predisposto dalla Giunta, con voti favorevoli venti e voti contrari uno (Consiglieri presenti: ventisette, votanti: ventuno; astenuti i Consiglieri Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino).
Articolo 2
Il Consigliere LUSTRISSY illustra brevemente i due emendamenti del Democratici Popolari:
- al terzo alinea sostituire "dall'Assessore alla Pubblica Istruzione" con "dalla Giunta regionale";
- dopo l'ultimo comma aggiungere i seguenti:
"Il Presidente dell'Istituto partecipa, secondo quanto previsto dall'art. 15 del DPR 31 maggio 1974, n. 419, alla conferenza dei presidenti degli Istituti regionali, che ha il fine di coordinare e promuovere iniziative di comune interesse e di assicurare lo scambio di informazioni e di esperienze nei diversi settori degli Istituti.
A detta conferenza partecipa altresì un altro membro dell'Istituto, eletto nel proprio seno dal Consiglio direttivo, secondo quanto previsto dall'art. 15 del DPR 31 maggio 1974, n. 419.
Al Consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario, di cui al successivo art. 6".
Il Consigliere COUT, a sua volta, illustra brevemente i tre emendamenti del Partito Comunista Italiano:
- al punto: "tre scelti dall'Assessore alla Pubblica Istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio scolastico regionale al di fuori dei propri membri" sostituire le parole: "tre scelti dall'Assessore alla Pubblica Istruzione" con le parole: "tre designati dal Consiglio regionale";
- sostituire il penultimo comma con il seguente:
"I componenti del Consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati per soli altri cinque anni";
- aggiungere i commi seguenti:
"Il Presidente dell'Istituto partecipa, secondo quanto previsto dall'art. 15 del DPR 31 marzo 1974, n. 419, alla Conferenza dei Presidenti degli Istituti regionali, che ha il fine di coordinare e promuovere iniziative di comune interesse e di assicurare lo scambio di informazioni e di esigenze nei diversi settori degli Istituti.
A detta Conferenza partecipa altresì un altro membro dell'Istituto, eletto nel proprio seno dal Consiglio direttivo, secondo quanto previsto dall'art. 15 del DPR 31 maggio 1974, n. 419".
L'Assessore Maria Ida VIGLINO dichiara di non concordare sui due emendamenti dei Democratici Popolari e sul primo e sul terzo emendamento del Partito Comunista Italiano, bensì di essere favorevole al secondo emendamento di quest'ultimo gruppo.
Il Presidente DOLCHI propone di effettuare un'unica votazione per gli emendamenti presentati dai Democratici Popolari.
Il Consigliere LUSTRISSY concorda con la proposta del Presidente Dolchi.
Si dà atto che i due emendamenti dei Democratici Popolari non sono approvati con voti contrari diciannove e voti favorevoli nove (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).
Il Presidente DOLCHI propone di mettere in votazione prioritariamente il secondo emendamento del Partito Comunista Italiano, quello che incontra il favore dell'Assessore Viglino, e di effettuare un'unica votazione per il primo ed il terzo.
Il Consigliere COUT concorda con la proposta del Presidente Dolchi.
Si dà atto che il secondo emendamento del Partito Comunista Italiano all'articolo 2 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Si dà altresì atto che il primo ed il terzo emendamento del Partito Comunista Italiano all'articolo 2 non sono approvati con voti contrari diciannove e voti favorevoli nove (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).
Si dà atto infine che l'articolo 2, comprensivo del secondo emendamento del Partito Comunista Italiano, è approvato con voti favorevoli diciannove e voti contrari uno (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: venti; astenuti i Consiglieri Carral, Cout, Dolchi, Lustrissy, Mafrica, Maquignaz, Péaquin e Tonino).
Articolo 3
Il Consigliere COUT illustra brevemente il primo emendamento del Partito Comunista Italiano:
- sostituire l'articolo 3 con il seguente:
"Articolo 3
(Attribuzioni del Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attività, sentito il Consiglio Scolastico regionale; delibera le spese relative al programma di attività, autorizza la stipula dei contratti e di convenzioni, con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'Istituto e delibera circa il suo ordinamento interno.
Nel deliberare circa l'ordinamento interno dell'Istituto, il Consiglio direttivo avrà cura di predisporre una struttura organizzativa che favorisca il massimo di coordinazione nello svolgimento delle attività.
Nel deliberare il programma annuale delle attività dell'Istituto, il Consiglio direttivo porrà cura particolare nel vigilare che esso si fondi su un quadro organico ed integrato di obiettivi.
Nel deliberare il programma annuale delle attività dell'Istituto, il Consiglio direttivo avrà cura di soddisfare le esigenze emergenti da vari campi disciplinari o dagli organi collegiali della scuola in special modo per ciò che concerne l'aggiornamento culturale e professionale degli insegnanti.
Gli atti deliberativi del Consiglio direttivo sono sottoposti al visto di legittimità della Commissione regionale di controllo.
Il Consiglio direttivo designa, anche al di fuori dei propri membri, i responsabili delle sezioni.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare".
Il Consigliere COUT illustra poi, in via subordinata, il secondo emendamento del Partito Comunista Italiano:
-: sostituire da: "Il programma deve indicare..." fino alla fine del comma con i commi seguenti:
"Nel deliberare circa l'ordinamento interno dell'Istituto, il Consiglio direttivo avrà cura di predisporre una struttura organizzativa che favorisca il massimo di coordinamento nello svolgimento delle attività.
Nel deliberare il programma annuale delle attività dell'Istituto, il Consiglio direttivo porrà cura particolare nel vigilare che esso si fondi su un quadro organico ed integrato di obiettivi".
Il Consigliere COUT illustra infine il terzo emendamento del Partito Comunista Italiano:
- al quarto comma:
sostituire le parole: "dall'Assessore alla Pubblica Istruzione..." fino alla fine del comma con le parole: "dagli organi della scuola".
L'Assessore Maria Ida VIGLINO dichiara di essere contraria a tutti e tre gli emendamenti.
Il Consigliere COUT effettua alcune precisazioni in merito alle modifiche proposte.
Il Presidente DOLCHI propone di effettuare un'unica votazione.
Il Consigliere COUT concorda con la proposta del Presidente Dolchi.
Si dà atto che i tre emendamenti del Partito Comunista Italiano non sono approvati con voti contrari diciannove e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventisei; astenuti i Consiglieri Lustrissy, Maquignaz e Pollicini).
Si dà atto infine che l'articolo 3 è approvato, nel testo predisposto dalla Giunta, con voti favorevoli ventidue e voti contrari uno (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventitré; astenuti i Consiglieri Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino).
Articolo 4
Il Consigliere LUSTRISSY illustra brevemente l'emendamento dei Democratici Popolari:
- sostituire l'articolo 4 con il seguente:
"Articolo 4
(Articolazione interna dell'Istituto)
L'Istituto si articola in:
- sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l'istruzione artistica, per le attività di educazione permanente;
- un reparto linguistico che conduce studi, promuove, attua ed assiste iniziative finalizzate alla valorizzazione, nella scuola valdostana, del particolarismo linguistico della Regione.
Le sezioni e il reparto linguistico, tenuto conto delle eventuali proposte dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione e di quelle dei Consigli Scolastici Distrettuali, elaborano annualmente una proposta di programma di attività, fondata su un quadro organico ed integrato di obiettivi.
Le sezioni e il reparto linguistico operano coordinatamente per la realizzazione del programma annuale di attività deliberato dal Consiglio direttivo di cui al precedente art. 2.
A ciascuna sezione e al reparto linguistico viene assegnato un responsabile designato dal Consiglio direttivo, anche al di fuori dai propri componenti.
I responsabili di sezione debbono essere scelti in modo da possedere conoscenza approfondita del rispettivo livello di scuola, capacità di elaborare e raccogliere informazioni, di analizzare problemi organizzativi e di promuovere progetti di sperimentazione e aggiornamento".
Si dà atto che l'emendamento dei Democratici Popolari non è approvato con voti contrari diciannove e voti favorevoli tre (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventidue; astenuti i Consiglieri Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino).
Il Presidente DOLCHI dà lettura dei due emendamenti del Partito Repubblicano Italiano:
- I° comma: sopprimere le parole: "Ciascuna sezione comprende due sottosezioni, delle quali una si occupa delle iniziative in lingua italiana e l'altra delle iniziative in lingua francese";
- II° comma: sopprimere le parole da: "...il necessario..." della terza riga, alle parole: "...propria sezione..." della quinta riga e sostituirle con le seguenti: "...l'attività della propria sezione e ne riferisce periodicamente al consiglio direttivo".
Il Consigliere DE GRANDIS chiede che sia effettuata un'unica votazione.
Il Consiglio concorda.
Si dà atto che i due emendamenti del Partito Repubblicano Italiano non sono approvati con voti contrari diciotto e voti favorevoli uno (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: diciannove; astenuti i Consiglieri Carral, Cout, Dolchi, Lustrissy, Mafrica, Péaquin, Minuzzo, Tonino e Viberti).
Il Presidente DOLCHI dà lettura dei due emendamenti del Partito Comunista Italiano:
- al 1° comma sostituire da: "Ciascuna sezione... ecc." fino alla fine del comma: "tra formazione e servizi socio-sanitari" con le parole: "L'organico delle sezioni dovrà essere definito tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione degli articoli 39 e 40 dello Statuto della Valle d'Aosta.
Le sezioni attuano i compiti dell'Istituto in riferimento al corrispondente livello scolastico utilizzando i servizi comuni di cui all'articolo successivo.";
- al 2° comma: tra le parole "il responsabile" e le parole: "circa il necessario coordinamento... ecc." inserire: "Assegnato in posizione di comando".
Il Presidente DOLCHI suggerisce di effettuare un'unica votazione.
Il Consigliere COUT concorda.
Si dà atto che entrambi gli emendamenti del Partito Comunista Italiano non sono approvati con voti contrari diciotto e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: venticinque; astenuti i Consiglieri Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Viberti).
Si dà atto infine che l'articolo 4 è approvato, nel testo predisposto dalla Giunta, con voti favorevoli diciotto e voti contrari sette (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: venticinque; astenuti i Consiglieri De Grandis, Lustrissy, Maquignaz e Pollicini).
Articolo 5
Si dà atto che l'articolo 5 è approvato, nel testo predisposto dalla Giunta, con voti favorevoli ventisette e voti contrari uno (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).
Articolo 6
Il Consigliere DE GRANDIS illustra brevemente l'emendamento del Partito Repubblicano Italiano:
- I° comma: la parola "cinque" è sostituita dalla parola "due".
L'Assessore Maria Ida VIGLINO dichiara essere contraria all'emendamento in questione.
Si dà atto che l'emendamento del Partito Repubblicano Italiano non è approvato con voti contrari diciotto e voti favorevoli due (Consiglieri presenti: ventisette; votanti: venti; astenuti i Consiglieri Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin, Tonino e Viberti).
Il Consigliere COUT illustra brevemente i due emendamenti del Partito Comunista Italiano:
- alla fine del 1° comma, alle parole: "e alla scadenza può essere sempre rinnovata per un ugual periodo di tempo" sostituire: "alla scadenza può essere rinnovata solo per un altro quinquennio";
- secondo comma, sostituire le parole: "Cura il coordinamento delle sezioni..." fino alla fine dell'articolo, con le parole: "Cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo. È responsabile di tutto il personale, ivi compreso quello comandato. Cura l'attività di esecuzione delle norme giuridiche e amministrative riguardanti il personale. Coordina il funzionamento della struttura tecnico-operativa dell'Istituto in collaborazione con i responsabili delle sezioni e dei servizi. Predispone, sulla base delle proposte scritte dei responsabili delle sezioni e dei servizi, il programma di attività, il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo. È responsabile della gestione amministrativo-contabile dell'Istituto e firma con il Presidente tutti gli atti relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale. Prepara i lavori del Consiglio direttivo".
L'Assessore Maria Ida VIGLINO dichiara di essere favorevole al primo emendamento e di essere invece contraria al secondo.
Il Presidente DOLCHI propone di effettuare una votazione separata dei due emendamenti.
Il Consigliere COUT concorda.
Si dà atto che l'emendamento del Partito Comunista Italiano al primo comma dell'articolo 6 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Si dà altresì atto che l'emendamento del Partito Comunista Italiano al secondo comma dell'articolo 6 non è approvato con voti contrari diciassette e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventiquattro; astenuti i Consiglieri De Grandis, Lustrissy, Maquignaz e Pollicini).
Si dà atto infine che l'articolo 6, comprensivo dell'emendamento del Partito Comunista Italiano al primo comma, è approvato con voti favorevoli diciotto e voti contrari uno (Consiglieri presenti: ventisette; votanti: diciannove, astenuti i Consiglieri Carral, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Minuzzo, Péaquin e Tonino).
Articolo 7
Il Consigliere LUSTRISSY illustra brevemente l'emendamento dei Democratici Popolari:
- aggiungere la seguente frase alla fine del 3° comma: "L'assegnazione di tale personale sarà comunque subordinata all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese".
L'Assessore Maria Ida VIGLINO dichiara di essere favorevole all'emendamento in questione.
Si dà atto che l'emendamento dei Democratici Popolari è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: ventisei).
Il Consigliere COUT illustra brevemente i due emendamenti del Partito Comunista Italiano:
- primo comma, 6a riga, sostituire le parole: "Giunta regionale, sentito il..." con le parole: "Consiglio regionale su deliberazione del...".
Ultima riga togliere le parole: "di ciascun anno";
- al 2° comma, spostare le parole: "l'assegnazione del personale è subordinata..." fino alla fine del comma, alla fine del 3° comma dopo le parole: "il provvedimento di comando previsto", aggiungendo la parola "tale".
L'Assessore Maria Ida VIGLINO dichiara di essere contraria agli emendamenti del Partito Comunista Italiano.
Il Presidente DOLCHI propone di effettuare un'unica votazione.
Il Consiglio concorda.
Si dà atto che entrambi gli emendamenti del Partito Comunista Italiano non sono approvati con voti contrari venti e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventisette; astenuto il Consigliere De Grandis).
Si dà atto che l'articolo 7, nel testo comprensivo dell'emendamento dei Democratici Popolari, è approvato con voti favorevoli venti e voti contrari uno (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventuno; astenuti i Consiglieri Carral, Cout, De Grandis, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino).
Articolo 8
Si dà atto che l'articolo 8 è approvato, nel testo predisposto dalla Giunta, con voti favorevoli ventisette e voti contrari uno (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).
Articolo 9
Il Presidente DOLCHI dà lettura del seguente emendamento del Partito Comunista Italiano:
- alla penultima riga, dopo le parole: "saranno organizzate per esso dal Consiglio direttivo" inserire le parole: "all'interno dell'orario di servizio".
Il Presidente DOLCHI fa presente che l'Assessore Maria Ida Viglino non è favorevole all'emendamento in questione.
Si dà atto che l'emendamento del Partito Comunista Italiano non è approvato con voti contrari ventuno e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).
Si dà atto che l'articolo 9 è approvato, nel testo predisposto dalla Giunta, con voti favorevoli ventuno e voti contrari uno (Consiglieri presenti: ventotto; votanti ventidue; astenuti i Consiglieri Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino).
Articolo 10
Si dà atto che l'articolo 10 è approvato, nel testo predisposto dalla Giunta, con voti favorevoli ventisette e voti contrari uno (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).
Articolo 11
Il Consigliere DE GRANDIS illustra brevemente l'emendamento del Partito Repubblicano Italiano:
- aggiungere il seguente comma: "Nell'ambito del regolamento interno che l'Istituto di ricerca e sperimentazione dovrà darsi appena costituito, saranno stabiliti i compiti, la struttura e l'ubicazione dei Centri di cui al presente articolo".
L'Assessore Maria Ida VIGLINO dichiara di essere contraria all'emendamento in questione.
Si dà atto che l'emendamento del Partito Repubblicano Italiano non è approvato con voti contrari venti e voti favorevoli uno (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventuno; astenuti i Consiglieri Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin, Tonino e Viberti).
Si dà atto che l'articolo 11 è approvato, nel testo predisposto dalla Giunta, con voti favorevoli ventisette e voti contrari uno (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventotto, astenuto il Consigliere De Grandis).
Articolo 12
Si dà atto che l'articolo 12 è approvato, nel testo predisposto dalla Giunta, con voti favorevoli ventotto e voti contrari uno (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).
Articolo 13
Il Presidente DOLCHI dà lettura dei seguenti emendamenti del Partito Comunista Italiano:
- l'articolo è soppresso e viene sostituito dal seguente: "Gli atti dell'I.R.R.S.A.E. sono sottoposti al controllo della CO.RE.CO.";
oppure, in via subordinata:
"sostituire le parole: "Giunta regionale" con le parole: "Consiglio regionale".
Il Consigliere COUT chiede che la proposta di sostituzione integrale dell'articolo e la richiesta in via subordinata vengano poste in votazione separatamente.
Il Presidente DOLCHI fa presente che l'Assessore Maria Ida Viglino non concorda sul contenuto di entrambi gli emendamenti.
Si dà atto che il primo emendamento del Partito Comunista Italiano non è approvato con voti contrari ventuno e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).
Si dà altresì atto che l'emendamento presentato in via subordinata dal Partito Comunista Italiano non è approvato con voti contrari ventidue e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).
Si dà atto infine che l'articolo 13, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli ventidue e voti contrari uno (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventitré; astenuti i Consiglieri Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino).
Articolo 14
Il Consigliere LUSTRISSY illustra brevemente l'emendamento dei Democratici Popolari:
- sostituire l'articolo 14 con il seguente:
"Articolo 14
(Competenze amministrative in materia di sperimentazione e aggiornamento)
Le competenze amministrative in materia di sperimentazione e innovazione di ordinamento e strutture, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, e di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola sono esercitate, quando le relative iniziative siano di interesse regionale, dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione.
Quando le suddette iniziative siano d'interesse nazionale, le competenze amministrative nelle materie di cui al precedente comma spettano al Ministro della Pubblica Istruzione. Per la loro attuazione sul territorio regionale si procederà d'intesa fra il Ministro della Pubblica Istruzione e l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione".
Si dà atto che l'emendamento dei Democratici Popolari non è approvato con voti contrari diciannove e voti favorevoli tre (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventidue; astenuti i Consiglieri Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin, Tonino e Viberti).
Il Presidente DOLCHI dà lettura dell'emendamento del Partito Repubblicano Italiano:
- art. 14 - secondo comma:
alla quinta riga sopprimere le parole: "...avuto il..." e sostituirle con le parole: "...tenuto conto del...".
Il Presidente DOLCHI fa presente che l'Assessore Maria Ida Viglino non concorda con l'emendamento in questione.
Si dà atto che l'emendamento del Partito Repubblicano Italiano non è approvato con voti contrari ventuno e voti favorevoli otto (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).
Il Presidente DOLCHI dà lettura dei due emendamenti del Partito Comunista Italiano:
- 2° comma, 5a linea, sostituire le parole: "l'Assessore, avuto il parere dell'Istituto, ove le ritenga realizzabili, al Ministro della Pubblica Istruzione, corredandole eventualmente di proprie osservazioni" con le parole: l'Assessore le trasmette al Ministro della Pubblica Istruzione corredate del parere dell'Istituto";
- 2° comma: aggiungere il comma seguente: "Il parere dell'Istituto sulle proposte di sperimentazione ed innovazioni di ordinamento e strutture deve comunque essere tempestivamente trasmesso dall'Istituto stesso anche all'Organo che ha avanzato le proposte".
Il Consigliere COUT dichiara di ritirare il primo emendamento, considerato che sostanzialmente è uguale a quello del Consigliere De Grandis testé non approvato dal Consiglio; mantiene però il secondo e lo illustra.
Si dà atto che il secondo emendamento del Partito Comunista Italiano all'articolo 14 non è approvato con voti contrari ventuno e voti favorevoli otto (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).
L'Assessore Maria Ida VIGLINO propone che l'articolo 14 sia così emendato:
- al secondo comma, 5° rigo, sostituire le parole: "...ove le ritenga realizzabili..." con le parole: "...ove la Giunta regionale le ritenga ammissibili al finanziamento...".
Si dà atto che l'emendamento dell'Assessore Viglino è approvato con voti favorevoli ventidue (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventidue; astenuti i Consiglieri Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin, Tonino e Viberti).
Si dà atto che l'articolo 14, comprensivo dell'emendamento dell'Assessore Viglino, è approvato con voti favorevoli ventuno e voti contrari uno (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventidue; astenuti i Consiglieri Carral, Cout, Dolchi, De Grandis, Mafrica, Péaquin e Tonino).
Articolo 15
Si dà atto che l'articolo 15 è approvato, nel testo predisposto dalla Giunta, con voti favorevoli ventotto e voti contrari uno (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).
Articolo 16
Il Presidente DOLCHI dà lettura dell'emendamento del Partito Comunista Italiano:
- alla penultima linea, dopo le parole: "settori della" inserire le parole: "documentazione e informazione pedagogica didattica, della...".
Il Presidente DOLCHI fa presente che l'Assessore Maria Ida Viglino non concorda con l'emendamento in questione; in fase di lettura dei risultati della votazione riguardante l'emendamento, rileva poi che la presenza di un Consigliere in meno è dovuta alla momentanea assenza del Consigliere De Grandis.
Si dà atto che l'emendamento del Partito Comunista Italiano non è approvato con voti contrari ventuno e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).
Si dà atto infine che l'articolo 16 è approvato, nel testo predisposto dalla Giunta, con voti favorevoli ventuno e voti contrari uno (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventidue; astenuti i Consiglieri Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino).
Articolo 17
L'Assessore Maria Ida VIGLINO propone i seguenti due emendamenti:
- al secondo comma sostituire le parole "sulla base" con le parole "tenuto conto" e sopprimere le parole "nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio";
- inserire dopo il secondo comma il seguente comma aggiuntivo:
"Le spese derivanti a carico della Regione per effetto del precedente comma saranno annualmente determinate e approvate con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 (legge finanziaria)".
Il Presidente DOLCHI dà lettura dei due emendamenti del Partito Comunista Italiano:
- 2° comma: togliere il comma completo.
- 3° comma: modificare la cifra: "5.000.000" con la cifra: "50.000.000".
Il Presidente DOLCHI, premesso che nel testo predisposto dalla Giunta si prevede che per il funzionamento amministrativo dell'IRRSAE sia assegnata una cifra di lire 5.000.000 e che il secondo emendamento del Partito Comunista Italiano prevede che la stessa sia invece quantificata in lire 50.000.000, fa rilevare che non è stata rispettata la procedura prevista dal Regolamento interno del Consiglio relativamente agli emendamenti di carattere finanziario. Invita quindi il Partito Comunista Italiano a prendere atto del fatto che l'emendamento suddetto non può essere posto in votazione.
Il Consigliere COUT insisté affinché l'emendamento venga invece messo in votazione.
Il Presidente DOLCHI, verificata la disponibilità unanime del Consiglio ad esprimersi al riguardo del secondo emendamento del Partito Comunista Italiano e preso atto dell'intenzione dell'Assemblea di respingerlo, conviene eccezionalmente di bypassare quanto previsto dal Regolamento consiliare sottoponendolo a votazione.
Il Presidente DOLCHI poi, chiede al Consiglio se sia d'accordo ad effettuare un'unica votazione per gli emendamenti presentati dall'Assessore Maria Ida Viglino.
Il Consiglio concorda.
Si dà atto che entrambi gli emendamenti dell'Assessore Maria Ida Viglino sono approvati con voti favorevoli ventidue (Consiglieri presenti: ventinove, votanti: ventidue; astenuti i Consiglieri Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin, Tonino e Viberti).
Il Presidente DOLCHI domanda al Consiglio se sia d'accordo ad effettuare un'unica votazione per entrambi gli emendamenti del Partito Comunista Italiano.
Il Consiglio concorda.
Si dà atto che entrambi gli emendamenti del Partito Comunista Italiano all'articolo 17 non sono approvati con voti contrari ventidue e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).
Si dà atto infine che l'articolo 17, comprensivo degli emendamenti dell'Assessore Viglino, è approvato con voti favorevoli ventidue e voti contrari uno (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventitré; astenuti i Consiglieri Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino).
Il Consigliere MAFRICA ritiene molto riduttivo per i Consiglieri regionali che l'accettazione di eventuali emendamenti di carattere finanziario in aula consiliare sia subordinata alla presenza del preventivo parere dell'Assessore alle Finanze.
Il Presidente DOLCHI precisa che, se le modifiche di carattere finanziario proposte non vengono accettate, non dipende dall'assenza del parere suddetto, bensì dalla mancata indicazione dei capitoli di bilancio dai quali reperire i fondi.
Il Consigliere MAFRICA domanda se l'Assessore alle Finanze possa impedire alla minoranza di presentare un emendamento di carattere finanziario.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE risponde in modo negativo.
Il Presidente DOLCHI procede alla lettura delle norme del Regolamento interno del Consiglio inerenti la problematica oggetto del dibattito in corso, che sono contenute rispettivamente all'articolo 27 e all'ultimo comma dell'articolo 62. Fa quindi rilevare che il Regolamento interno del Consiglio, per quanto riguarda gli emendamenti di carattere finanziario, prevede che l'Assessore alle Finanze si debba limitare soltanto a confermare la disponibilità o meno dei capitoli o la validità della proposta finanziaria prevista nell'emendamento.
Il Consigliere COUT critica comunque la procedura, a suo parere non sempre uniforme.
Articolo 18
L'Assessore Maria Ida VIGLINO propone che l'articolo 18 sia così emendato:
- sopprimere il secondo comma (cioè: "le spese derivanti a carico della Regione... legge finanziaria").
Si dà atto che l'emendamento dell'Assessore Viglino è approvato con voti favorevoli ventidue e voti contrari uno (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventitré; astenuti i Consiglieri Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino).
Il Presidente DOLCHI dà poi lettura dei due emendamenti del Partito Comunista Italiano:
- aumentare da £. 5.000.000 a £. 50.000.000 la cifra della PARTE SPESA sia nella variazione in aumento al Cap. 46400 sia nella variazione in diminuzione al Cap. 46150;
- sostituire il 2° comma con il seguente:
"Alle spese derivanti a carico della Regione per gli anni successivi si farà fronte con appositi capitoli di bilancio. La spesa non potrà essere inferiore a £. 200.000.000 per ogni anno e ad essa si farà fronte con legge di bilancio con il normale incremento delle entrate tributarie".
Il Presidente DOLCHI chiede al Consiglio se sia d'accordo o meno che tali emendamenti vengano sottoposti a votazione, nonostante presentino lo stesso difetto di procedura dell'emendamento presentato al terzo comma dell'articolo 17.
Il Consiglio concorda per la votazione.
Si dà atto che entrambi gli emendamenti del Partito Comunista Italiano non sono approvati con voti contrari ventidue e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).
Si dà atto infine che l'articolo 18, comprensivo dell'emendamento dell'Assessore Viglino, è approvato con voti favorevoli ventidue e voti contrari uno (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventitré; astenuti i Consiglieri Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin e Tonino).
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Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i diciotto articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Carral, Lanièce e Rolando, il Presidente DOLCHI accerta e comunica il seguente risultato della votazione:
- Consiglieri presenti: ventinove;
- Consiglieri votanti: venti;
- Voti favorevoli: diciotto;
- Voti contrari: due;
- Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Carral, Cout, Dolchi, Lustrissy, Mafrica, Maquignaz, Péaquin, Pollicini e Tonino.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Istituzione dell'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi per la Valle d'Aosta".
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Disegno di legge regionale n. 185
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ...: "ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO EDUCATIVI PER LA VALLE D'AOSTA".
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Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
(Istituzione)
Ai sensi dell'articolo 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196, è istituito l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta, con sede in Aosta. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa ed è sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato regionale alla pubblica istruzione.
L'Istituto ha i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Nello svolgerli l'Istituto avrà particolare riguardo alle esigenze connesse con l'attuazione degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, avendo come obiettivo generale quello di sostenere i caratteri specifici della comunità bilingue valdostana.
Per l'attuazione dei suoi compiti l'Istituto si avvale in via prioritaria della collaborazione di cattedre e di istituti universitari esistenti in Italia ovvero nell'area di lingua e cultura francofona. L'utilizzazione di esperti e docenti universitari stranieri è regolata da apposito disciplinare, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentito il consiglio direttivo dell'Istituto.
ART. 2
(Consiglio direttivo)
L'Istituto è retto da un consiglio direttivo di esperti, nominato con decreto dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, ed è composto da quindici membri, dei quali:
- cinque rappresentanti del personale direttivo e docente eletti, al di fuori del consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella regione, secondo modalità stabilite dall'Assessore alla pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali scolastiche;
- tre rappresentanti della Regione, scelti dal Consiglio regionale, di cui uno designato dalla minoranza;
- tre scelti dall'Assessore alla pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal consiglio scolastico regionale al di fuori dei propri membri;
- quattro scelti d'intesa fra il ministro della pubblica istruzione e l'Assessore regionale alla pubblica istruzione su otto nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale.
I componenti del Consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati per soli altri cinque anni.
Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal Consiglio regionale. Al presidente spetta la legale rappresentanza dell'Istituto. Esso può essere revocato in qualunque tempo con deliberazione motivata, approvata dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei componenti.
ART. 3
(Attribuzioni del Consiglio direttivo)
Spetta al consiglio direttivo deliberare il programma annuale di attività dell'Istituto, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi generali fissati dal Consiglio regionale. Il programma deve indicare le iniziative che l'Istituto intende assumere o proseguire nel corso dell'anno, con la precisazione degli obiettivi specifici cui deve tendere ciascuna iniziativa e con una previsione, almeno di massima, delle spese relative.
Spetta altresì al consiglio direttivo deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo; autorizzare la stipula di contratti e convenzioni con università, enti, istituzioni ed esperti; adottare ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'Istituto, nonché deliberare circa il suo ordinamento interno.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Nella deliberazione e attuazione del suo programma di attività, il consiglio direttivo tiene conto delle iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola promosse direttamente, nel territorio della regione, dall'Assessore alla pubblica istruzione, nonché dagli organi collegiali della scuola di cui alle leggi regionali 5 novembre 1976, n. 47, 21 giugno 1977, n. 45, 8 agosto 1977, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni. Di tali iniziative dovrà essere data pertanto tempestiva comunicazione all'Istituto.
Nei giorni in cui si riunisce il Consiglio direttivo i consiglieri sono esonerati dai normali obblighi di servizio.
ART. 4
(Sezioni)
L'Istituto si articola in cinque sezioni, che si occupano rispettivamente della scuola materna, della scuola elementare, della scuola secondaria di primo grado, della scuola secondaria di secondo grado e dell'istruzione artistica, nonché delle attività di educazione permanente. Ciascuna sezione comprende due sottosezioni, delle quali una si occupa delle iniziative in lingua italiana e l'altra delle iniziative in lingua francese. Attività primaria di ogni sezione è la raccolta sistematica dei dati e delle informazioni significative riferentisi al rispettivo livello di scuola e utili al raccordo con i livelli precedente e seguente. La sezione per l'educazione permanente raccoglie i dati e le informazioni sulle attività realizzate al di fuori del mondo scolastico per l'educazione degli adulti, nonché sui rapporti tra formazione e occupazione e tra formazione e servizi socio-sanitari.
Ciascuna sezione ha un responsabile scelto dal consiglio direttivo anche al di fuori dei propri componenti. Il responsabile cura il necessario coordinamento tra le attività delle due sottosezioni, riferisce periodicamente al consiglio direttivo sulla attività della propria sezione e prepara, per quanto attiene al corrispondente livello di scuola, d'intesa col segretario dell'Istituto di cui al successivo articolo 6, la proposta del programma annuale di attività. I responsabili di sezione debbono essere scelti in modo da possedere conoscenza approfondita del rispettivo livello di scuola, capacità di raccogliere ed elaborare informazioni, di analizzare problemi organizzativi e di promuovere progetti di sperimentazione e di aggiornamento.
Le sezioni operano unitariamente per materie ed attività di interesse comune.
ART. 5
(Servizi)
Nell'ambito dell'Istituto funzionano tre servizi comuni, a disposizione delle sezioni di cui all'articolo precedente, con il compito di attendere alla documentazione ed informazione, ai metodi e alle tecniche delle ricerche sperimentali e all'organizzazione delle attività di aggiornamento.
A ciascun servizio è assegnata una persona in posizione di comando, scelta nei modi previsti dal successivo articolo 7, purché in possesso dei requisiti che saranno stabiliti dallo statuto al fine di comprovare l'esperienza acquisita nel settore e un livello adeguato di conoscenza dell'organizzazione scolastica esistente nella Regione.
ART. 6
(Segretario)
Presso l'Istituto presta servizio un segretario, nominato dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione tra le categorie di cui all'articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. La nomina ha la durata di cinque anni e alla scadenza può essere rinnovata solo per un altro quinquennio.
Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio direttivo. Cura il coordinamento delle sezioni tra loro e di queste con i servizi. È responsabile di tutto il personale, ivi compreso quello comandato presso l'Istituto, e tiene i rapporti con gli esperti e i docenti provenienti da università, enti od organizzazioni. Predispone, d'intesa con i responsabili delle sezioni, la proposta di programma di attività da sottoporre al consiglio direttivo. È responsabile della gestione amministrativo-contabile dell'Istituto, nell'ambito delle decisioni prese dal consiglio direttivo e delle direttive del suo presidente.
In relazione alle esigenze funzionali dell'Istituto il Segretario potrà essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata della nomina.
ART. 7
(Personale)
Per l'espletamento dei suoi compiti, all'Istituto è assegnato personale comandato appartenente ai ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, ai ruoli regionali del personale amministrativo ovvero alle diverse categorie di personale universitario, nel numero e secondo contingenti relativi ai diversi ruoli che saranno stabiliti dalla Giunta regionale, sentito il consiglio direttivo dell'Istituto, in rapporto alle accertate esigenze dell'ente e al programma di attività di ciascun anno.
L'assegnazione è disposta con decreto dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, sulla base di concorsi per titoli, espletati presso l'Istituto per opera di una commissione giudicatrice nominata dal consiglio direttivo, secondo modalità stabilite dall'Assessore predetto, sentito il consiglio direttivo medesimo. L'assegnazione del personale è subordinata all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese, nelle forme che saranno determinate dall'Assessore alla pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali scolastiche.
Qualora il personale da assegnare non appartenga ai ruoli regionali del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola o ad altri ruoli di personale regionale, l'Assessore regionale inoltrerà richiesta di assegnazione al Ministro della pubblica istruzione, il quale adotterà, ai sensi dell'articolo 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196, il provvedimento di comando previsto. L'assegnazione di tale personale sarà comunque subordinata all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.
Il comando ha la durata di un quinquennio e può essere rinnovato per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo dell'Istituto. Per il personale appartenente ai ruoli regionali il comando può avere anche durata inferiore al quinquennio, ma non ad un anno, quando sia disposto in relazione all'espletamento di compiti limitati nel tempo.
Il servizio prestato in posizione di comando presso l'Istituto è valido a tutti gli effetti come servizio d'istituto nella scuola o nell'amministrazione di provenienza, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
Dei comandi disposti ai sensi del presente articolo non si tiene conto ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 48.
Gli oneri per il personale comandato sono a carico del bilancio della Regione.
ART. 8
(Collaborazioni)
Oltre che del personale comandato assegnato ai sensi del precedente articolo 7, l'Istituto può avvalersi, per l'espletamento dei suoi compiti, anche di ispettori tecnici appartenenti al rispettivo ruolo regionale istituito con legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, purché essi siano a ciò autorizzati dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione. Nel relativo provvedimento saranno indicati i limiti entro i quali tale autorizzazione è consentita.
L'Istituto può avvalersi altresì dell'assistenza e della collaborazione di ispettori tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sulla base delle opportune intese che saranno raggiunte tra l'Assessore regionale alla pubblica istruzione e i competenti organi dello Stato.
ART. 9
(Formazione continua)
Il personale chiamato a prestare la propria opera nelle attività dell'Istituto, tanto in posizione di comando, quanto nelle forme previste dal precedente articolo 8, è tenuto a partecipare alle attività di formazione continua che saranno organizzate per esso dal consiglio direttivo.
ART. 10
(Incarichi temporanei)
Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche l'Istituto può affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee al personale della scuola o al personale amministrativo della Regione, con spese a carico del proprio bilancio.
Tali incarichi sono conferiti sulla base di apposito disciplinare proposto dal consiglio direttivo dell'Istituto e approvato dalla Giunta regionale.
ART. 11
(Distribuzione territoriale)
Allo scopo di favorire l'accesso degli operatori alle iniziative promosse dall'Istituto e di facilitare nel contempo la raccolta dei risultati ottenuti sul territorio regionale nelle attività di ricerca, sperimentazione e aggiornamento, l'Istituto potrà operare attraverso tre distinti centri per gli operatori scolastici, opportunamente distribuiti nel territorio regionale.
I centri non hanno autonomia amministrativa, né organico proprio. La loro organizzazione sarà stabilita nelle sue linee generali dallo statuto dell'Istituto e ulteriormente definita, per quanto necessario, con deliberazioni del consiglio direttivo.
ART. 12
(Statuto)
Entro tre mesi dal proprio insediamento il consiglio direttivo dell'Istituto delibera lo statuto per il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile dell'ente.
Lo statuto e ogni sua successiva modifica sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima.
ART. 13
(Scioglimento del consiglio direttivo)
In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio direttivo dell'Istituto, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione e sentita la Giunta, procede allo scioglimento dell'organo, nominando in sua vece un commissario che provvederà alla provvisoria gestione dell'ente e curerà la costituzione del nuovo consiglio. Il commissario scade all'atto di insediamento del nuovo consiglio e comunque trascorsi 90 giorni dalla data in cui è divenuto efficace il provvedimento di nomina.
ART. 14
(Sperimentazione e aggiornamento)
Le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed innovazione di ordinamento e strutture, previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 e in materia di aggiornamento culturale e professionale del persona le direttivo e docente della scuola sono esercitate - quando spettino alla Regione - dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, che provvede con proprio decreto, sentito il parere tecnico dell'Istituto di cui alla presente legge.
Ai fini del raggiungimento dell'intesa con lo Stato, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196, tutte le proposte di sperimentazione di cui al citato articolo 3 devono essere inoltrate all'Assessorato regionale alla pubblica istruzione. L'Assessore, avuto il parere dell'Istituto, le trasmette, ove la Giunta regionale le ritenga ammissibili al finanziamento, al Ministro della pubblica istruzione, corredandole eventualmente di proprie osservazioni. Ove il Ministro, nei termini che saranno concordati con la Regione, non comunichi alla Regione medesima che l'iniziativa è da ritenersi di interesse nazionale, riservando a sé ogni decisione a suo riguardo, l'Assessore regionale alla pubblica istruzione adotta i provvedimenti del caso.
La procedura prevista dal comma precedente non si applica alle proposte di sperimentazione che attengano esclusivamente all'insegnamento della lingua francese, nonché a quelle che innovano ordinamenti o strutture stabilititi dalla Regione, nell'esercizio della propria competenza legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di istruzione materna, elementare e media. Su tali proposte provvede senz'altro l'Assessore regionale alla pubblica istruzione.
Il programma delle attività di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola, che venissero assunte dalla Regione è comunicato al Ministro della pubblica istruzione, a cura dell'Assessore regionale competente. Analoga comunicazione sarà data alla Regione per le attività di aggiornamento di interesse nazionale che dovessero essere assunte o promosse da organi dello Stato.
ART. 15
(Compiti del Sovraintendente agli studi)
I compiti demandati ai Sovraintendenti scolastici regionali o interregionali e ai provveditori agli studi nelle materie oggetto della presente legge sono svolti, nel territorio della Valle d'Aosta, dal Sovraintendente agli studi della Regione.
ART. 16
(Soppressione di organismi preesistenti)
Con effetto dalla data del decreto assessorile che assegna all'Istituto il personale comandato ai sensi del precedente articolo 7, si intendono soppressi i centri, le commissioni e gli altri organismi istituiti a qualunque titolo dalla Regione e operanti nei settori della ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi nel territorio della Regione.
ART. 17
(Finanziamenti)
L'Istituto regionale di cui alla presente legge provvede al finanziamento della propria attività:
a) con stanziamenti di fondi da parte della Regione;
b) con erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;
c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;
d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da esso curate.
Al finanziamento delle attività di ricerca, documentazione e informazione e delle iniziative di aggiornamento direttamente assunte dall'Istituto provvederà annualmente la Giunta regionale tenuto conto del programma di attività deliberato dal Consiglio direttivo.
Le spese derivanti a carico della Regione per effetto del precedente comma saranno annualmente determinate e approvate con le procedure di cui all'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 (legge finanziaria).
Per il funzionamento amministrativo dell'Istituto è assegnata la somma annua di L. 5.000.000 sul cap. 46410 che si istituisce nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 46150 della parte spesa del bilancio medesimo.
ART. 18
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA - Variazione in aumento: |
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- Capitolo 46410 (di nuova istituzione) "Contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi" |
L. 5.000.000= |
- Variazione in diminuzione: |
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- Capitolo 46150 "Spese per le sperimentazioni e le ricerche educative nelle scuole" |
L. 5.000.000= |
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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