Oggetto del Consiglio n. 439 del 15 luglio 1980 - Verbale

OGGETTO N. 439/80 - NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA AI SERVIZI DI RACCOLTA-ALLONTANAMENTO-DEPURAZIONE E SCARICO DELLE ACQUE DI RIFIUTO PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI DI CUI ALLA LEGGE N. 319 DEL 10 MAGGIO 1976 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Norme per la determinazione della tariffa relativa ai servizi di raccolta-allontanamento-depurazione e scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttrici di cui alla legge n. 319 del 10 maggio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.

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La presente delibera adempie ad un obbligo previsto dall'art. 17 della legge 319, ed ha lo scopo di predisporre norme relative alle tariffe per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto.

Essa fa seguito, in maniera temporale e logica, ad un altro atto amministrativo della Regione, previsto dall'art. 1 della legge 650 del 1979, ossia alla presentazione di un primo Programma di risanamento delle acque, contenente gli obiettivi fondamentali del risanamento e le priorità delle opere da eseguire, per mezzo della quale si sono potuti ricavare rilievi obiettivi ed approfonditi sui costi di costruzione, manutenzione e gestione degli impianti.

I criteri tecnici per stabilire tali tariffe, ricondotti alla stesura di tre formule matematiche, sono stati forniti dal DPR del 24/5/1977 mentre alla Regione sono stati riservati i criteri di applicabilità ed i valori da attribuire ai vari coefficienti.

Dal punto di vista politico i criteri seguiti possono essere così riassunti:

1) Il sistema tariffario è stato mantenuto univoco per tutto il territorio Regionale, senza che situazioni di diversa residenza possano determinare influenze negative sul costo. In tal modo non vengono penalizzate aree attualmente non investite o poco investite da fenomeni di sviluppo economico.

2) La maggior parte delle attività produttive della Regione è stata equiparata ad insediamenti civili (con un'ovvia maggiorazione dei coefficienti tariffari, legati alla qualità dello scarico e quindi ai problemi che esso impone a livello di trasporto e depurazione), ciò al fine di agevolare la presentazione delle denunce senza dover far sottoporre gli scarichi a costosi e lunghi controlli.

3) Nello stabilire i valori dei coefficienti di differenziazione tra le varie classi (K1), è stata agevolata l'attività di trasformazione del latte e del vino per l'importanza che esse rivestono, soprattutto la prima, nel contesto della produzione agricola-industriale della nostra Regione.

4) Per quanto riguarda le residenze non utilizzate in maniera sistematica, o in ogni caso non utilizzate, non si è ritenuto opportuno applicare un trattamento differenziale rispetto alle abitazioni oggetto di residenza abituale, ad eccezione dei casi in cui la residenza stagionale venga motivata da esclusive ragioni di lavoro: nel far ciò si è pensato alla stagionalità della residenza di molti dei nostri contadini durante tutto il periodo estivo.

5) Per quanto riguarda le acque meteoriche è stato tutto semplificato, estendendo il pagamento dell'aliquota esclusivamente alle superfici del tutto impermeabili e convoglianti in pubbliche fognature. Per quanto riguarda gli aspetti economici essi dovranno essere affrontati con una legge Regionale. Per il momento la Giunta si è limitata ad alcuni indirizzi che tengono conto:

- della possibilità che la Regione copra il disavanzo venutosi a creare per l'unitarietà del sistema tariffario adottato;

- che la Regione possa condizionare l'erogazione dei propri contributi alla creazione di sistemi allargati, onde consentire una gestione più economica degli impianti;

- che una parte dei fondi incamerati, eccedenti i costi di gestione, serva a coprire il disavanzo di altre aree dove il fenomeno avviene in maniera inversa;

- che una parte dei fondi incamerati, eccedenti i costi di gestione, serva a coprire il disavanzo di altre aree dove il rapporto entrate uscite di gestione avviene in maniera inversa;

- che una parte dei fondi incamerati, eccedenti i costi di gestione venga utilizzata direttamente dall'Ente gestore per l'apporto di modifiche e miglioramenti al servizio.

È comunque evidente che, per quanto riguarda i costi di gestione e le relative tariffe gli utenti saranno tenuti a pagare i servizi realmente prestati: pertanto laddove non esistano impianti di depurazione il pagamento sarà limitato al servizio di trasporto.

Infine è stato predisposto un modulo di presentazione della denuncia, al fine di rendere omogenei ed esaurienti i dati da fornire all'Ente gestore finalizzato anche alla creazione di un servizio automatico di gestione dati per:

- la messa in ruolo automatica, per gli anni successivi al primo, agevolando in tal modo gli uffici comunali competenti;

- la possibilità di effettuare controlli più esaurienti e l'aggancio al consumo idrico, previa automazione di quest'ultimo;

- la possibilità infine di quantificare esaurientemente le quantità e le caratteristiche delle acque reflue che vengono convogliate ai sistemi di depurazione, onde consentire una gestione realmente efficiente.

Quanto sopra premesso si propone che

Il Consiglio regionale

- Visti gli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976 n. 319;

- Visto l'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976 n. 690;

- Visto il D.P.R. 24 maggio 1977, che predispone formule tipo per la determinazione del canone e predispone tariffe di cui all'art. 16 della citata legge;

- Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 8.5.1980 pubblicata sulla G.U. del 14.5.1980;

DELIBERI

di approvare 1a proposta della Giunta Regionale relativa alle tariffe di raccolta-allontanamento-depurazione e scarico delle acque di rifiuto provenienti dagli insediamenti civili e produttivi di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni il cui testo e le cui modalità vengono riportate negli allegati n. 1 e n. 2.

Allegati n. 1 e n. 2

(omissis)

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L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale ROLLANDIN illustra brevemente la proposta in oggetto. Informa di aver presentato il seguente emendamento relativamente al capitolo 14 dell'allegato n. 1, volto ad adeguare la disciplina ivi prevista alla normativa vigente: il capitolo 14 dell'allegato n. 1 è sostituito dal seguente:

"Capitolo 14

Per l'omessa o ritardata denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate è dovuta una sopratassa pari all'ammontare del canone.

La sopratassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una sopratassa pari al 50 percento del maggior canone accertato.

Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una sopratassa pari al 20 percento del medesimo."

Il Consigliere PÉAQUIN, nel dichiararsi favorevole alla proposta, sottolinea che la modifica del capitolo 14 oggetto di emendamento potrebbe comportare l'applicazione della sopratassa per una buona parte della popolazione, dal momento che il termine fissato, del 30 settembre 1980, per la comunicazione della quantità delle acque scaricate sarà difficilmente rispettato dai titolari degli scarichi.

Il Consigliere LUSTRISSY considera la proposta in questione un adempimento di legge dovuto, anche se sulla legge in questione sono stati sollevati dubbi di costituzionalità legati all'introduzione di una nuova tassa accanto all'onere di urbanizzazione, che è già considerato una tassa.

Dichiara che voterà a favore della proposta, con le riserve sul piano generale che attengono non all'operato della Giunta, ma alle diverse disposizioni statali che hanno ingenerato molta confusione in materia.

Il Consigliere TAMONE chiede se vi sia la possibilità di avere qualche esempio pratico, ossia un calcolo medio di quanto pagherebbe un cittadino o una famiglia che producono un certo volume di scarico. Domanda inoltre quanto dovrebbero pagare gli agricoltori per ciascun capo di bestiame e se debbano pagare tutti indiscriminatamente, oppure no.

L'Assessore ROLLANDIN precisa innanzitutto che il termine del 30 settembre previsto dalla delibera in oggetto è stato fissato sulla base di considerazioni tecniche e si prevede che la percentuale dei ritardi sarà minima, considerato anche che i calcoli da fare sono molto semplici e che a tale provvedimento sarà data ampia divulgazione.

Aggiunge che il pagamento dovuto da una famiglia di tre persone, se residente in un comune con depuratore funzionante, è in media di 29.100 lire.

Con riferimento al problema legato all'agricoltura, evidenzia che sono soggetti alle norme in vigore solo gli insediamenti produttivi, ossia quegli insediamenti che utilizzano le fognature per lo scarico dei liquami.

Il Consigliere TAMONE interviene per sottolineare che molti Comuni della Valle sono ancora sprovvisti dei misuratori delle acque.

L'Assessore ROLLANDIN risponde che l'intento è quello di far dotare tutti i Comuni di misuratori delle acque, altrimenti il calcolo dovrà essere fatto forfettariamente sulla base del consumo medio a persona.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale e pone ai voti l'emendamento sostitutivo del capitolo 14 dell'allegato n. 1, presentato dall'Assessore Rollandin.

Si dà atto che l'emendamento in questione è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).

Il Presidente DOLCHI invita il Consiglio all'approvazione della proposta nel suo complesso, comprensiva dell'allegato n. 1 come sopra emendato e dell'allegato n. 2.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale ROLLANDIN e concordando sulle proposte della Giunta;

- visti gli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319;

- visto l'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690;

- visto il D.P.R. 24 maggio 1977, che predispone formule tipo per la determinazione del canone e predispone tariffe di cui all'art. 16 della citata legge;

- vista la delibera del Comitato interministeriale dell'8.5.1980 pubblicata sulla G.U. del 14.5.1980;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei);

DELIBERA

di approvare la proposta di legge della Giunta regionale relativa alle tariffe di raccolta-allontanamento-depurazione e scarico delle acque di rifiuto provenienti dagli insediamenti civili e produttivi di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni il cui testo e le cui modalità vengono riportate negli allegati n. 1 e n. 2.

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Allegati n. 1 e n. 2

(omissis)

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