Oggetto del Consiglio n. 437 del 15 luglio 1980 - Verbale

OGGETTO N. 437/80 - SUBCONCESSIONE ALLA S.P.A. MORGEXCARBO DI DERIVARE, A MEZZO POMPE, ACQUA DALLA DORA BALTEA, DA UTILIZZARE PER IL RAFFREDDAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLO STABILIMENTO DI MORGEX.

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Subconcessione alla S.p.A. MORGEXCARBO di derivare, a mezzo pompe, acqua dalla Dora Baltea, da utilizzare per il raffreddamento degli impianti dello stabilimento di Morgex", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.

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Con domanda 26.3.1979 la S.p.A. Morgexcarbo, con sede a Morgex, ha chiesto all'Amministrazione Regionale la subconcessione di derivare, in Comune di Morgex, a mezzo pompe, mod. 0,80 di acqua della Dora Baltea per utilizzarli per uso industriale di raffreddamento degli impianti dello stabilimento di Morgex.

La domanda è corredata dal progetto in data 9.3.1979 a firma del Geom. Piero Roullet.

La Soc. Morgexcarbo ha inoltre presentato in data 11.6.1979 alcuni elaborati tecnici di integrazione e completamento, relativi alla costruzione delle opere di presa e di decantazione delle acque relative alla derivazione richiesta con la citata domanda 26.3.1979.

ISTRUTTORIA

Il Magistrato per il Po di Parma, ha rilasciato il proprio nulla-osta all'ammissione in istruttoria della domanda di cui si tratta con la nota n..249 sez. III in data 4 maggio 1979, come ha dato il proprio benestare con nota n. 1026 in data 31.10.1979 alla realizzazione delle opere di presa e di decantazione previste dagli elaborati tecnici presentati in data 11.6.1979 di integrazione e completamento alla derivazione prevista con la domanda 26.3.1979.

L'avviso di presentazione della domanda è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 28 in data 13 ottobre 1979 e riprodotto sul n. 307 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio inserzioni) in data 10 novembre 1979, senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti.

Con ordinanza n. 100 in data 7 gennaio 1980 dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 25 gennaio 1980 a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio. Copia dell'ordinanza è stata affissa per il periodo predetto di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Morgex e copia della medesima è stata inviata al Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale Acque ed Impianti elettrici; al Magistrato per il Po di Parma; all'Ufficio del Genio Civile di Aosta; alla sezione idrografica per il Po di Torino; all'Amministrazione dei Canali Demaniali di irrigazione (canali Cavour), di Torino; al Comando Militare Territoriale, di Torino; all'ENEL compartimento di Torino; alla S.p.A. Morgexcarbo, di Morgex.

La pubblicazione dell'ordinanza è avvenuta regolarmente e non ha dato luogo alla presentazione di opposizioni.

La visita locale d'istruttoria, come era stato stabilito nell'ordinanza, è stata effettuata il giorno 21 marzo 1980 con ritrovo presso la sede comunale di Morgex.

Durante la riunione relativa alla visita d'istruttoria, come risulta dal verbale, hanno interloquito i Sigg.:

- geom. Renato Luboz sindaco del Comune di Morgex per far presente che il Comune di Morgex non ha nulla da eccepire in merito al rilascio della subconcessione alla Soc. Morgexcarbo.

- geom. Enrico Oddone dell'Amministrazione dei canali demaniali Cavour per chiedere che venga inserita nel disciplinare di subconcessione, una clausola tendente ad assicurare l'integrale restituzione alla Dora Baltea dell'acqua priva di materie inquinanti.

La richiesta di cui sopra è valida e verrà soddisfatta con l'inserimento di apposita clausola nel disciplinare di subconcessione.

CONSISTENZA DELLE OPERE PROGETTATE

La derivazione dell'acqua verrà effettuata in sponda destra della Dora Baltea a monte del ponte di Arpy in un punto distante da questo di 125 metri circa a monte.

Le opere di derivazione consistono in una serie di vasche (in numero di 5) attraverso le quali l'acqua del fiume decanta la sabbia in sospensione, e precisamente:

- vasca n. 1: costituisce la vasca di presa, un piccolo labirinto dovrebbe rendere calmo il regime delle correnti.

- vasca n. 2 e n. 3 sono le vasche di decantazione nel cui fondo si depositano i residui solidi delle acque.

Una specie di tubo "Pitot" permette l'esportazione automatica delle sabbie depositate nel fondo.

- vasca n. 4: in realtà è soltanto un by-passe e permette di escludere la vasca n. 2 o n. 3 del percorso dell'acqua per permettere la pulizia del fondo.

- vasca n. 5: costituisce l'opera di presa in cui sono presenti le succhiaruole per l'aspirazione dell'acqua.

Il tutto si sviluppa con un'opera in cemento armato lunga mt. 11,65 e larga mt.2,05.

L'aspirazione dell'acqua avverrà mediante due tubi da 6" e 5" con pescanti sommersi nell'acqua e sospesi dall'alto, collegati a due pompe rispettivamente della portata di litri/min 2.000 e di litri/min. 2.500 con una prevalenza di 53 mt. del tipo PMT104T 152FICEM.

L'acqua sarà destinata al raffreddamento degli impianti (forni).

L'acqua verrà immessa nelle reti mediante opportune tubazioni collegate ad un serbatoio piezometrico capace di stabilizzare la pressione, alimentare due utenze secondarie e costituire una riserva d'acqua nel caso di fuori servizio delle pompe.

Gli scarichi verranno effettuati nella Dora Baltea e nel torrente Arpy appena a monte della sua confluenza con la Dora Baltea.

Il Magistrato per il Po, di Parma, ha, con nota 16 maggio 1980 n. 547, dato il proprio benestare al rilascio della subconcessione in quanto regolarmente istruita dall'Ufficio Acque della Regione.

Si propone, pertanto, che il Consiglio Regionale:

DELIBERI

1) di subconcedere alla S.P.A. MORGEXCARBO, con sede in Morgex, di derivare, in sponda destra della Dora Baltea, in Comune di Morgex, a quota 917,11 s.l.m., mod. 0,80 di acqua da utilizzare esclusivamente per il raffreddamento degli impianti dello stabilimento di Morgex, sotto l'osservanza delle norme fissate nel sottoriportato disciplinare di subconcessione;

2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare da parte del legale rappresentante della Soc. MORGEXCARBO;

3) di ordinare l'introito delle seguenti somme:

a) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale della somma di £ 20.000 (ventimila) pari al minimo stabilito dell'art. 5 della legge 21.12.1961 n. 1501, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che la Soc. MORGEXCARBO viene ad assumere per effetto della subconcessione, somma che sarà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione stessa;

b) il pagamento presso la stessa Tesoreria Regionale della somma di £ 300.000 (trecentomila) a disposizione dell'Ufficio Acque e Miniere per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti, ecc. da introitarsi al Capitolo 13500 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980 ("Gestione fondi per conto di terzi per istruttoria domande e pratiche varie");

4) di stabilire in £ 6.400 (seimilaquattrocento) il canone annuo da corrispondere anticipatamente di anno in anno a decorrere dal decreto di subconcessione, in ragione di £ 8.000 al modulo sull'anzidetta portata di moduli 0,80, da introitarsi al Capitolo 08800 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980 ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere").

(Segue disciplinare di subconcessione riportato in calce al provvedimento deliberativo)

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Il Consigliere VIBERTI chiede un chiarimento relativamente alla temperatura che avranno le acque all'uscita dello stabilimento, a tutela della fauna ittica presente nella Dora Baltea.

L'Assessore ai Lavori Pubblici BORBEY assicura che, con il metodo utilizzato della derivazione a mezzo pompe, non ci saranno problemi di innalzamento della temperatura dell'acqua utilizzata per il raffreddamento degli impianti, né il minimo quantitativo di acqua usata a tal fine potrà portare danno al patrimonio ittico.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale e invita il Consiglio all'approvazione della proposta.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, BORBEY, e concordando sulle proposte della Giunta;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venti);

DELIBERA

1) di subconcedere alla S.p.A. MORGEXCARBO, con sede in Morgex, di derivare, in sponda destra della Dora Baltea, in Comune di Morgex a quota 917,11 s.l.m., mod. 0,80 di acqua da utilizzare esclusivamente per il raffreddamento degli impianti dello stabilimento di Morgex, sotto l'osservanza delle norme fissate nel sottoriportato disciplinare di subconcessione;

2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare da parte del legale rappresentante della Soc. MORGEXCARBO;

3) di ordinare l'introito delle seguenti somme:

a) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale della somma di £ 20.000 (ventimila) pari al minimo stabilito dall'art. 5 della legge 21/12/1961 n. 1501, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che la Soc. MORGEXCARBO viene ad assumere per effetto della subconcessione, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione stessa;

b) il pagamento presso la stessa Tesoreria regionale della somma di £ 300.000 (trecentomila) a disposizione dell'Ufficio Acque e Miniere per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti, ecc. da introitarsi al Capitolo 13500 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980 ("Gestione fondi per conto di terzi per istruttoria domande e pratiche varie");

4) di stabilire in £ 6.400 (seimilaquattrocento) il canone annuo da corrispondere anticipatamente di anno in anno a decorrere dal decreto di subconcessione, in ragione di £ 8.000 al modulo sulla anzidetta portata di moduli 0,80, da introitarsi al Capitolo 08800 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980 ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere").

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Ufficio Acque e Miniere

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza dovrà essere vincolata la subconcessione di derivazione d'acqua dalla Dora Baltea, in Comune di Morgex, chiesta dalla S.P.A. Morgexcarbo di Morgex, con domanda 26.3.79.

Articolo 1

Quantità ed uso dell'acqua da derivare

La quantità d'acqua da derivare dalla Dora Baltea, in Comune di Morgex, a quota 917,11 s.l.m. rimane fissata in misura costante e continua non superiore a mod. 0,80 (litri secondo ottanta).

L'acqua sarà utilizzata esclusivamente a scopo di raffreddamento di impianti e non dovrà alimentare scarichi di rifiuti industriali.

Articolo 2

Portata in base alla quale è stabilito il canone

La portata in base alla quale è stabilito il canone è di moduli 0,80 con obbligo di restituire l'acqua dopo 1'uso.

Articolo 3

Luogo e modo di presa dell'acqua

Le opere di presa dell'acqua saranno costruite in sponda destra della Dora Baltea e consisteranno in un sistema di cinque vasche in cemento armato della lunghezza di mt. 11,65 e della larghezza di mt. 2,05 dalle quali l'acqua sarà immessa nella stazione di pompaggio munita da un sistema di due pompe.

Tali opere dovranno essere attuate in conformità del progetto di massima in data 9.3.79 e 16.5.79 a firma Geom Piero Roullet, che fa parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che saranno proposte e che saranno riconosciute ammissibili.

Articolo 4

Regolazione della portata

Affinché la portata di subconcessione non possa essere superata e non entri nella derivazione una quantità d'acqua maggiore di quella subconcessa, alle opere di presa dovrà essere sistemato uno sfioratore aventi le dimensioni e caratteristiche tali da assicurare che il quantitativo d'acqua da immettere nella stazione di pompaggio non superi i moduli 0,80 di subconcessione.

Le caratteristiche tecniche di detto sfioratore dovranno risultare da appositi disegni illustrativi, da presentare, unitamente di calcoli relativi, all'Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici.

Articolo 5

Garanzie da osservarsi

Saranno eseguiti e mantenuti, a carico della Società subconcessionaria, tutte le opere necessarie sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa delle proprietà e del buon regime del corso acqua interessato, tutte attinenti alla subconcessa derivazione, tanto se la necessità di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertata in seguito.

L'acqua derivata dovrà essere restituita integralmente e dovrà essere esente da sostanze nocive all'agricoltura, all'ittica, all'igiene ed al bestiame.

La Società subconcessionaria resta obbligata a soddisfare gli eventuali bisogni d'acqua di tutte le utenze di forza motrice, irrigua, potabile e domestiche riconosciute o da riconoscere concesse o subconcesse, i cui usi interferiscano con la derivazione oggetto della presente subconcessione.

Articolo 6

Termine per l'utilizzazione delle opere - collaudo

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, la ditta subconcessionaria dovrà provvedere ad eseguire le opere entro mesi dodici dalla data di notifica del decreto di subconcessione.

Qualora eseguisse i lavori prima del termine suindicato, dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio Acque e miniere dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, per il relativo collaudo di competenza.

Eseguita la visita di collaudo, ove non ostino ragioni contrarie, il predetto Ufficio potrà autorizzare l'immediato esercizio della derivazione, ovvero la continuazione se già in atto.

Qualora 1'ufficio riconosca la necessità di ulteriori lavori, ovvero di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro attuazione e stabilire se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione dell'acqua.

Articolo 7

Durata della subconcessione

Trattandosi di piccola derivazione d'acqua per usi industriali, attuata mediante pompe, la sua durata, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, sarà di anni trenta, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione. Essa potrà essere rinnovata a termini dell'art. 30 del T.U. di leggi 11.12.1933 n. 1775.

Articolo 8

Canone

La Ditta subconcessionaria corrisponderà all'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta, di anno in anno, anticipatamente, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, l'annuo canone di £. 6.400 in ragione di £. 8.000 per modulo su moduli 0,80 di subconcessione, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della subconcessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della legge 18.10.1942 n. 1434.

Articolo 9

Pagamenti e depositi

All'atto della firma del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria ha dimostrato, con la produzione della relativa quietanza di aver effettuato i seguenti versamenti alla Tesoreria della Regione Autonoma della Valle d Aosta:

a) versamento della somma di Lire 20.000 come da quietanza n. ... in data ......... pari al minimo stabilito dall'articolo 5 della legge 21.12.1961 n. 1501 a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della subconcessione.

Tale somma, ove nulla osti, sarà restituita al termine della subconcessione stessa.

b) versamento della somma di Lire 10.000 come da quietanza n. ... in data ........., pari al minimo prescritto dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501, per gli scopi di cui all'art. 7 del T.U. di leggi 11.12.1933 n. 1775.

c) versamento della somma di Lire 300.000 come da quietanza n. ... in data ......... per le spese di sorveglianza, misure di portata, collaudo, registrazione e pubblicazione atti ed altre analoghe dipendenti dalla rilasciata subconcessione.

Articolo 10

Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni del presente disciplinare, la ditta subconcessionaria è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, di quelle delle leggi emesse dalla Regione in materia di acque, nonché di tutte le altre norme legislative nazionali e regionali concernenti il buon regime delle acque, l'agricoltura, la piscicoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Articolo 11

Domicilio legale

Per ogni effetto di legge la Società subconcessionaria elegge il proprio domicilio nel Comune di Morgex, in cui avvengano la derivazione e l'utilizzazione dell'acqua.

Aosta, li

La Società Subconcessionaria

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