Oggetto del Consiglio n. 433 del 15 luglio 1980 - Verbale
OGGETTO N. 433/80 - APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24.10.1973, N. 34. CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PER L'ANNO 1980 PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO - SUCCURSALE DI AOSTA - PER APERTURA DI CREDITO DI CONDUZIONE A FAVORE DELLA COOPÉRATIVE DES PRODUCTEURS DE FRUITS DI SAINT-PIERRE.
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Applicazione della legge regionale 24.10.1973, n. 34. Concessione di garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1980 presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Succursale di Aosta - per apertura di credito di conduzione a favore della Coopérative des Producteurs de Fruits de Saint-Pierre", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.
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In applicazione delle norme della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di Cooperative Agricole e di associazioni di Produttori agricoli, la "Coopérative des Producteurs de Fruits" con sede in Saint-Pierre, ha inoltrato domanda allo scopo di ottenere la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Succursale di Aosta - per apertura presso l'Istituto di cui sopra di crediti di conduzione sino alla concorrenza massima di £. 250.000.000=.
In merito all'attività della predetta cooperativa agricola si fa presente che la Cooperativa Cofruits raggruppa circa 400 piccoli proprietari che conferiscono la loro intera produzione. La stessa cooperativa ha esteso la propria attività a quasi tutte le zone frutticole della Regione e precisamente ai Comuni di Gressan, Jovençan, Aymavilles, Aosta, Gignod, Saint-Christophe, Introd, Roisan ecc., per cui, complessivamente, nell'annata 1979 sono stati conferiti circa 29.647 quintali di frutta. Pur considerando le alterne vicende commerciali legate al variabilissimo andamento del mercato, la Cooperativa assolve al compito di costituire un punto commerciale in mano ai produttori, di valorizzare la frutta locale contraddistinguendola da altre produzioni meno pregiate e di stimolare il progresso tecnico e commerciale della frutticoltura.
Il ricorso al credito ha prevalentemente lo scopo di consentire alla Cooperativa di cui trattasi di disporre di fondi liquidi necessari per fare fronte alle quotidiane spese di conduzione e di esercizio senza dover ricorrere ad anticipazioni da parte di singoli soci.
Si rileva che ai sensi del 1° capoverso dell'articolo 12 della legge regionale 24.10.1973, n. 34, l'Istituto San Paolo di Torino - Succursale di Aosta - ha comunicato la propria disponibilità per la concessione a favore della Cooperativa medesima di eventuali futuri crediti di conduzione sino all'importo della somma massima richiesta di 250 milioni.
Poiché, ai sensi della più volte citata legge regionale ed in particolare dell'articolo 12, la concessione delle fideiussioni di cui trattasi deve essere approvata dal Consiglio regionale e deve essere subordinata all'approvazione di determinate norme e condizioni previste dalla legge stessa, la Giunta concorda, unanime, di proporre che il Consiglio regionale:
deliberi
1°) di approvare, ai sensi dell'art. 10 e seguenti della legge regionale 24.10.1973, n. 34, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per la durata di un anno, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Succursale di Aosta - nell'interesse ed a favore della Cooperativa des Producteurs de Fruits de Saint-Pierre, fino alla concorrenza massima di lire 250 milioni - comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori - per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;
2°) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui trattasi abbia carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale;
3°) di stabilire, altresì, che la concessione della garanzia fideiussoria di cui sopra sia subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla legge regionale 24.10.1973, n. 34;
4°) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione di garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.
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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra brevemente il provvedimento ed invita il Consiglio ad approvare la fideiussione.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale e invita il Consiglio all'approvazione della proposta.
IL CONSIGLIO
- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ e concordando sulle proposte della Giunta;
- richiamata la legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventidue);
DELIBERA
1°) di approvare, ai sensi dell'art. 10 e seguenti della legge regionale 24.10.1973, n. 34, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per la durata di un anno, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Succursale di Aosta - nell'interesse ed a favore della Coopérative des Producteurs de Fruits di Saint-Pierre, fino alla concorrenza massima di lire 250 milioni - comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori - per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;
2°) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui trattasi abbia carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale;
3°) di stabilire, altresì, che la concessione della garanzia fideiussoria di cui sopra sia subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla legge regionale 24.10.1973, n. 34;
4°) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione di garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.
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