Oggetto del Consiglio n. 434 del 15 luglio 1980 - Verbale
OGGETTO N. 434/80 - APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24/10/1973, N. 34. CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PER L'ANNO 1980 PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, PER APERTURA DI CREDITI DI CONDUZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA "CHÂTEL ARGENT" CON SEDE IN COMUNE DI VILLENEUVE.
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Applicazione della legge regionale 24/10/1973, n. 34. Concessione di garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1980 presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per apertura di crediti di conduzione a favore della Cooperativa "Châtel Argent" con sede in comune di Villeneuve", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.
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In applicazione delle norme della legge regionale 24.10.1973, n. 34, recante provvidenze a favore di Cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli la Cooperativa "Châtel Argent", di Villeneuve, ha inoltrato domanda allo scopo di ottenere la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - per l'apertura presso l'Istituto stesso di crediti di conduzione sino alla concorrenza massima di Lire 50 milioni.
In merito all'attività della predetta Cooperativa si fa presente quanto segue:
Gli iscritti risultano in numero di 320 appartenenti ai Comuni di Villeneuve, Introd, Saint-Nicolas, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame e Arvier. Essi conferiscono giornalmente circa q.li 45/50 di latte per la sua trasformazione in prodotti caseari. La Cooperativa è entrata in funzione nel maggio 1973. Annualmente vengono conferiti alla Cooperativa circa 1.400.000= litri di latte. Le forme di fontina prodotte annualmente sono state 15.000 oltre a kg. 10.000 di burro.
Il ricorso al credito ha prevalentemente lo scopo di consentire alla Cooperativa di cui trattasi di disporre di fondi liquidi necessari per far fronte alle quotidiane spese di conduzione e di esercizio senza dover ricorrere ad anticipazioni da parte dei singoli soci.
Si rileva, ancora, che ai sensi del 1° capoverso dell'art. 12 delle precitata legge regionale 24.10.1973, n. 34, l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, scelto dalla Cooperativa richiedente , ha comunicato la propria disponibilità per la concessione a favore della Cooperativa medesima di eventuali futuri crediti di conduzione sino all'importo della somma massima richiesta di £. 50 milioni.
Poiché, ai sensi della più volte citata legge regionale ed in particolare dell'articolo 12, la concessione della fideiussione di cui trattasi deve essere approvata dal Consiglio regionale e deve essere subordinata all'approvazione di determinate norme e condizioni previste dalla legge stessa, la Giunta regionale concorda, unanime, di proporre che Consiglio regionale
DELIBERI
1°) di approvare, ai sensi dell'art. 10 e seguenti della legge regionale 24.10.1973 n. 34, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per la durata di un anno - presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, nell'interesse ed a favore della Cooperativa "Châtel Argent" con sede in Comune di Villeneuve, fino alla concorrenza massima di Lire 50 milioni - comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori - per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;
2°) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui trattasi abbia carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale;
3°) di stabilire, altresì, che la concessione della garanzia fideiussoria di cui sopra sia subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla legge regionale 24.10.1973 n. 34;
4°) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione di garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.
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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra brevemente il provvedimento ed invita il Consiglio ad approvare la fideiussione.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale e invita il Consiglio all'approvazione della proposta.
IL CONSIGLIO
- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, MARCOZ, e concordando sulle proposte della Giunta;
- richiamata la legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitré);
DELIBERA
1°) di approvare, ai sensi dell'art. 10 e seguenti della legge regionale 24/10/1973, n. 34, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per la durata di un anno - presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, nell'interesse ed a favore della Cooperativa "Châtel Argent" con sede in Comune di Villeneuve, fino alla concorrenza massima di Lire 50 milioni - comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori - per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;
2°) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui trattasi abbia carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale;
3°) di stabilire, altresì, che la concessione della garanzia fideiussoria di cui sopra sia subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla legge regionale 24/10/1973, n. 34;
4°) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione di garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.
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