Oggetto del Consiglio n. 432 del 15 luglio 1980 - Verbale
OGGETTO N. 432/80 - APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24.10.1973, N. 34. CONCESSIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PER L'ANNO 1980 PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO - SUCCURSALE DI AOSTA - E L'ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER IL PIEMONTE, LA LIGURIA E LA VALLE DI AOSTA, PER L'APERTURA DI CREDITO DI CONDUZIONE A FAVORE DELLE CAVES COOPÉRATIVES DE DONNAS - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE À R.L. - DONNAS.
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Applicazione della legge regionale 24.10.1973, n. 34. Concessione della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1980 presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Succursale di Aosta - e l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, per l'apertura di Credito di conduzione a favore delle Caves Coopératives de Donnas - Société Coopérative à r.l. - Donnas", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.
---
In applicazione delle norme della legge regionale 24.10.1973, n. 34, recante provvidenze a favore di Cooperative agricole e di Associazioni di produttori agricoli, la Caves Coopératives de Donnas Soc. Coop. à r.l., con sede in Donnas, ha inoltrato domanda allo scopo di ottenere la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso gli Istituti esercenti il credito agrario per apertura presso gli Istituti stessi di crediti di conduzione sino alla concorrenza massima di Lire 50.000.000=.
In merito alle attività della predetta Cooperativa agricola si fa presente quanto segue:
Le Caves Coopératives de Donnas sono state costituite nel maggio 1971. Esse hanno per scopo sociale la raccolta, l'invecchiamento e la valorizzazione del vino pregiato "Donnas" che ha avuto il riconoscimento della denominazione di origine controllata con D.P.R. 8.2.1971.
Il disciplinare di produzione prescrive, tra l'altro, un invecchiamento obbligatorio di 3 anni, di cui 2 in botte.
I soci risultano essere attualmente n. 60. Per quanto riguarda la produzione vengono annualmente conferiti circa 30.000 litri. I risultati di questi primi anni di attività si possono definire senz'altro buoni, in quanto hanno permesso di valorizzare il vino di Donnas e di spuntare prezzi considerati remunerativi.
Il ricorso al credito ha prevalentemente lo scopo di consentire alla Cooperativa di cui trattasi di disporre di fondi liquidi necessari per far fronte alle quotidiane spese di conduzione e di esercizio senza dover ricorrere ad anticipazioni da parte dei singoli soci.
Va rilevato che ai sensi del 1° capoverso dell'art. 12 della legge regionale 24.10.1973 n. 34, l'Istituto Bancario San Paolo di Torino Succursale di Aosta, e l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, hanno comunicato la propria disponibilità per la concessione a favore della Cooperativa medesima di eventuali futuri crediti di conduzione sino all'importo della somma massima richiesta di Lire 50.000.000=.
Poiché ai sensi della più volte citata legge regionale ed in particolare dell'art. 12, la concessione della fideiussione di cui trattasi deve essere approvata dal Consiglio regionale e deve essere subordinata all'approvazione di determinate norme e condizioni previste dalla legge stessa, la Giunta regionale concorda, unanime, di proporre che il Consiglio regionale
DELIBERI
1°) di approvare, ai sensi dell'art. 10 e seguenti della legge regionale 24.10.1973, n. 34, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1980 presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Succursale di Aosta - e l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, nell'interesse ed a favore della Caves Coopératives de Donnas - Soc. Coop. a r.l. fino alla concorrenza massima di Lire 50.000.000= comprensiva di capitale di interessi e di oneri accessori - per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;
2°) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui trattasi abbia carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale;
3°) di stabilire, altresì, che la concessione della garanzia fideiussoria di cui sopra sia subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla legge regionale 24.10.1973 n. 34;
4°) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione di garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.
---
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra brevemente il provvedimento ed invita il Consiglio ad approvare la fideiussione.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale e invita il Consiglio all'approvazione della proposta.
IL CONSIGLIO
- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ e concordando sulle proposte della Giunta;
- richiamata la legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venti);
DELIBERA
1°) di approvare, ai sensi dell'art. 10 e seguenti della legge regionale 24.10.1973 n. 34, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1980 presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Succursale di Aosta - e l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, nell'interesse ed a favore della Caves Coopératives de Donnas - Soc. Coop. a r.l. fino alla concorrenza massima di Lire 50.000.000 comprensiva di capitale di interessi e di oneri accessori - per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;
2°) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui trattasi abbia carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale;
3°) di stabilire, altresì, che la concessione della garanzia fideiussoria di cui sopra sia subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla legge regionale 24.10.1973, n. 34;
4°) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione di garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.
______