Oggetto del Consiglio n. 431 del 15 luglio 1980 - Verbale
OGGETTO N. 431/80 - APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24/10/1973, N. 34. CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PER L'ANNO 1980 PRESSO L'ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER IL PIEMONTE, LA LIGURIA E LA VALLE D'AOSTA PER APERTURA DI CREDITI DI CONDUZIONE A FAVORE DEL CASEIFICIO DI SAINT-MARCEL SOC. COOP. A R.L. CON SEDE IN COMUNE DI SAINT-MARCEL.
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Applicazione della legge regionale 24/10/1973, n. 34. Concessione di garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1980 presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta per apertura di crediti di conduzione a favore del Caseificio di Saint-Marcel Soc. Coop. a r.l. con sede in comune di Saint-Marcel", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.
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In applicazione delle norme della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli, il Caseificio di Saint-Marcel Soc. Coop. a r.l. con sede in Saint-Marcel, ha inoltrato domanda allo scopo di ottenere la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta per l'apertura presso l'istituto medesimo di crediti di conduzione sino alla concorrenza massima di lire 120 milioni.
In merito all'attività della predetta cooperativa si fa presente quanto segue:
la Cooperativa di cui si tratta esplica attività di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione, stagionatura e vendita del latte e dei suoi derivati, conferiti dai propri Soci diretti produttori, appartenenti ai Comuni di Saint-Marcel, Quart, Fénis, Verrayes, Chambave, Pontey, Pollein, Nus, Brissogne, Saint-Denis. Tale attività ha avuto inizio nel dicembre 1975.
Per quanto concerne la produzione la Coop. Caseificio di Saint-Marcel lavora annualmente circa 1.700.000 litri di latte.
Le forme di fontina prodotte annualmente ammontano a circa 18.000. Bisogna inoltre aggiungere circa 11.000 Kg di burro.
I risultati ottenuti dalla Cooperativa di cui sopra possono senz'altro essere considerati più che soddisfacenti.
Il ricorso al credito ha prevalentemente lo scopo di consentire alla Cooperativa di cui trattasi di disporre di fondi liquidi necessari per far fronte alle quotidiane spese di conduzione e di esercizio senza dover ricorrere ad anticipazioni da parte di singoli soci.
Si rileva che ai sensi del 1° capoverso dell'art. 12 della precitata legge regionale 24.10.1973, n. 34, l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta - scelto dalla Cooperativa richiedente, ha comunicato la propria disponibilità per la concessione a favore della Cooperativa medesima di eventuali futuri crediti di conduzione sino all'importo della somma massima richiesta di £. 120 milioni.
Poiché ai sensi della più volte citata legge regionale ed in particolare dell'art. 12, la concessione della fideiussione di cui trattasi deve essere approvata dal Consiglio Regionale e deve essere subordinata all'approvazione di determinate norme e condizioni previste dalla legge stessa, la Giunta regionale concorda unanime, sull'opportunità di proporre che il Consiglio regionale
Deliberi
1°) di approvare, ai sensi dell'art. 10 e seguenti della legge regionale 24.10.1973, n. 34, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1980, presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, nell'interesse ed a favore del Caseificio di Saint-Marcel Soc. Coop. a r.l. con sede in Comune di Saint-Marcel, fino alla concorrenza massima di £. 120 milioni - comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori - per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;
2°) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui trattasi abbia carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale;
3°) di stabilire, altresì, che la concessione della garanzia fideiussoria di cui sopra sia subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla legge regionale 24.10.1973, n. 34;
4°) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta Regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione di garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.
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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra brevemente il provvedimento ed invita il Consiglio ad approvare la fideiussione.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale e invita il Consiglio all'approvazione della proposta.
IL CONSIGLIO
- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, MARCOZ, e concordando sulle proposte della Giunta;
- richiamata la legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciotto);
DELIBERA
1°) di approvare, ai sensi dell'art. 10 e seguenti della legge regionale 24/10/1973, n. 34, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1980, presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, nell'interesse ed a favore del Caseificio di Saint-Marcel Soc. Coop. a r.l. con sede in Comune di Saint-Marcel, fino alla concorrenza massima di £. 120 milioni - comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori - per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;
2°) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui trattasi abbia carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale;
3°) di stabilire, altresì, che la concessione della garanzia fideiussoria di cui sopra sia subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla legge regionale 24/10/1973, n. 34;
4°) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione di garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.
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