Oggetto del Consiglio n. 2464 del 6 giugno 2012 - Resoconto
OGGETTO N. 2464/XIII - Discussione generale e inizio della votazione del disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e di altre disposizioni in materia di governo del territorio". (Reiezione di un ordine del giorno).
CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11
Articolo 1
(Modificazioni all'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)
1. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), dopo le parole: "e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche" sono inserite le seguenti: "e per la classificazione degli edifici".
2. Dopo il comma 4bis dell'articolo 13 della l.r. 11/1998 è aggiunto il seguente:
"4ter. In caso di mancata trasmissione della bozza di variante sostanziale entro il 31 dicembre 2012, i Comuni, sino all'avvenuta trasmissione della medesima bozza, non possono adottare varianti al PRG, incluse quelle necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, anche ai sensi dell'articolo 31, comma 2, né richiedere finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).".
Articolo 2
(Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 11/1998)
1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 11/1998 è sostituita dalla seguente:
"d) comportano le seguenti modificazioni alle zone territoriali di tipo E qualificate di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale:
1) nuova edificazione fuori terra e in interrato, avente qualsiasi destinazione d'uso, ad esclusione di quella di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b), che non riguardi la realizzazione di nuove aziende agricole zootecniche;
2) riduzione della perimetrazione non derivante dall'ampliamento delle zone territoriali di tipo A né dall'incremento dei parametri di cui alla lettera e), in misura non superiore al 10 per cento della superficie territoriale;".
2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 11/1998, dopo le parole: "entrata in vigore della presente legge" sono aggiunte le seguenti: "o di efficacia della variante sostanziale generale di cui al comma 1, lettera a)".
Articolo 3
(Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 11/1998)
1. Il comma 7 dell'articolo 15 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"7. Tenuto conto dell'esito delle attività di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, il Comune adotta il testo preliminare della variante sostanziale entro centottanta giorni dalla ricezione dell'esito del procedimento di cui al comma 4. In caso di mancata adozione del testo preliminare della variante sostanziale nei termini previsti, il Comune, sino all'adozione della medesima, non è legittimato a rilasciare titoli abilitativi ai sensi degli articoli 90bis, 90ter e 90quater, nonché della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18).".
2. Il comma 9 dell'articolo 15 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"9. Entro i successivi novanta giorni dalla conclusione del periodo di pubblicazione di cui al comma 8, il Comune si pronuncia sulle osservazioni eventualmente prodotte, disponendo, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante sostanziale; questi non comportano una nuova pubblicazione ove non riguardino modifiche che attengono all'impostazione generale del PRG di cui all'articolo 14, comma 2. Il Comune adotta, infine, il testo definitivo della variante sostanziale.".
Articolo 4
(Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 11/1998)
1. L'articolo 18 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 18
(Pubblicazione di varianti previste da leggi di settore)
1. In caso di varianti al PRG previste da leggi di settore, per le quali non sia espressamente disciplinata la fase di pubblicazione, l'amministrazione competente trasmette gli atti autorizzativi e gli elaborati rappresentanti le modificazioni allo strumento urbanistico vigente al Comune, che provvede ad apportare agli elaborati del PRG le conseguenti variazioni, dandone pubblicazione per trenta giorni consecutivi e trasmettendone copia, in formato cartaceo e digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.".
Articolo 5
(Modificazioni all'articolo 22 della l.r. 11/1998)
1. L'ultimo periodo della lettera e) del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: "La valutazione dei progetti, relativamente agli standard così definiti, è effettuata dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura attraverso il rilascio di un parere di razionalità dei medesimi. Tale valutazione non è richiesta per i beni strumentali di dimensioni inferiori a 20 metri quadrati, per i quali la Giunta regionale definisce i criteri generali per la costruzione;".
2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 11/1998, come modificata dal comma 1, è aggiunta la seguente:
"ebis) individuare particolari condizioni e tipologie costruttive per l'edificazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti aventi le destinazioni d'uso di cui all'articolo 73, comma 2, lettere d) e dbis).".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 11/1998 è aggiunto il seguente:
"2bis. Nelle zone territoriali di tipo E è ammessa l'edificazione delle strutture pertinenziali aventi le caratteristiche individuate ai sensi del comma 2, lettera ebis). Tale disposizione prevale sulle norme dei PRG e le sostituisce. I Comuni possono individuare, con le procedure di cui all'articolo 16, le zone o le sottozone in cui, per particolari motivi di ordine paesaggistico e agricolo, non sia ammessa la realizzazione delle predette strutture pertinenziali.".
Articolo 6
(Inserimento dell'articolo 31bis alla l.r. 11/1998)
1. Dopo l'articolo 31 della l.r. 11/1998 è inserito il seguente:
"Articolo 31bis
(Disposizioni per la riqualificazione del patrimonio edilizio degli enti locali)
1. Al bilancio pluriennale di previsione degli enti locali di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)), è allegato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. L'inserimento degli immobili nel piano di cui al comma 1 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale, e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica.
3. Qualora la determinazione della destinazione urbanistica costituisca variante al PRG, questa si configura come variante non sostanziale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), e secondo la procedura di cui all'articolo 16. In tal caso, le osservazioni della struttura regionale competente in materia di urbanistica, di cui all'articolo 16, comma 1, sono vincolanti ai fini dell'approvazione della variante medesima. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano di cui al comma 1 costituisce anche approvazione della variante non sostanziale.
4. La variante di cui al comma 3 può avere i seguenti contenuti:
a) in tutte le zone territoriali, l'eliminazione del vincolo a servizio sull'immobile;
b) nelle zone territoriali di tipo E e F, la definizione delle nuove destinazioni d'uso e della relativa disciplina degli interventi ammessi.
Articolo 7
(Modificazioni all'articolo 33 della l.r. 11/1998)
1. All'alinea del comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 11/1998, le parole: ", previo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste" sono sostituite dalle seguenti: "individuate dai Comuni nelle apposite cartografie".
2. Al comma 5 dell'articolo 33 della l.r. 11/1998, le parole: "per l'espressione del parere di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "per l'applicazione di quanto previsto al comma 3".
Articolo 8
(Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 11/1998)
1. L'articolo 34 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 34
(Zone umide e laghi)
1. Fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici, idrogeologici e ambientali di cui alla normativa regionale e statale vigente, le attività edificatorie nelle zone umide e nelle fasce circostanti le zone umide, i laghi naturali, per una profondità di 100 metri dalle sponde, e i laghi artificiali sono disciplinate dal presente articolo.
2. Ai fini della presente legge, e fatti comunque salvi i laghi elencati nella "Appendice 4 Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario - Aree di pertinenza di laghi - L" della relazione illustrativa del PTP, si intende:
a) per zona umida, uno specchio d'acqua privo di affluenti superficiali o servito da affluenti superficiali di portata minima, caratterizzato dalla bassa profondità delle acque, dalla diffusa presenza di vegetazione acquatica emersa e dall'assenza di stratificazione termica o di termoclino durevole sull'intera superficie o sulla massima parte di essa;
b) per lago naturale, una massa d'acqua, avente superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati durante i periodi di magra, occupante una conca completamente circondata da terre emerse;
c) per lago artificiale, una massa d'acqua ottenuta sbarrando con opere ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino idrografico, a volte costituito da un preesistente lago naturale.
3. Fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici, idrogeologici e ambientali di cui alla normativa regionale e statale vigente, i Comuni, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 38, individuano e delimitano in apposita cartografia catastale, in base alle definizioni di cui al comma 2, gli ambiti di cui al comma 1, perimetrando eventuali fasce di salvaguardia e disciplinando gli interventi in esse consentiti.
4. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive previste dalla pianificazione regionale o locale, negli ambiti territoriali di cui al comma 1, con esclusione dei laghi artificiali per i quali provvede il Comune secondo le procedure di cui al comma 3, sono ammessi:
a) per una profondità di 20 metri dalle sponde, gli interventi previsti dall'articolo 40, comma 2, delle norme di attuazione del PTP;
b) per una profondità compresa tra 20 e 100 metri dalle sponde, oltre agli interventi di cui alla lettera a), le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività connessi alla pianificazione urbanistica, definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici di cui alla normativa regionale e statale vigente;
c) in ogni caso, gli interventi conseguenti a proroghe, varianti e rinnovi del titolo abilitativo che non comportino la modifica sostanziale dell'opera come originariamente prevista.
5. In caso di motivata necessità e fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici di cui alla normativa regionale e statale vigente, nelle fasce circostanti le zone umide e i laghi naturali, come perimetrate ai sensi del comma 3, la Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di risorse idriche, previa acquisizione, tramite conferenza di servizi, dei pareri delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica nonché di quelle competenti in relazione alla specifica natura dell'intervento proposto, può deliberare, in deroga a quanto previsto nel comma 4, l'approvazione di progetti di interventi d'interesse generale aventi particolare rilevanza sociale ed economica a livello sia locale sia regionale.
6. Per le zone umide e i laghi naturali, la disciplina di cui al comma 5 è ricompresa, ove necessario, in quella di cui all'articolo 4 delle norme di attuazione del PTP.
7. I progetti relativi agli interventi ammissibili negli ambiti di cui al comma 1 devono essere corredati di uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con le condizioni idrogeologiche e ambientali dell'area.".
Articolo 9
(Sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 11/1998)
1. L'articolo 35 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 35
(Classificazione dei terreni sedi di frane o di fenomeni di trasporto in massa e relativa disciplina d'uso)
1. I terreni sedi di frane in atto o potenziali sono distinti, in funzione della pericolosità geologica, in classi di alta, media e bassa pericolosità.
2. Le aree interessate dalle colate detritiche sono distinte, in funzione di tre diversi gradi di intensità del fenomeno, in aree ad elevata, media e bassa pericolosità.
3. La perimetrazione dei terreni e delle aree di cui ai commi 1 e 2 avviene con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 38, sulla base di idonei studi realizzati secondo specifiche metodiche di valutazione della pericolosità definite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.
4. Per i terreni e le aree di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce, con propria deliberazione, le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività consentiti, connessi alla pianificazione urbanistica.
5. I progetti relativi agli interventi ammissibili nei terreni e nelle aree di cui ai commi 1 e 2 devono essere corredati, qualora previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, di uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e sull'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le necessarie opere di mitigazione del rischio.
6. Per i terreni già vincolati ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia di vincolo idrogeologico e ricompresi nell'ambito di applicazione dei commi 1 e 2 e dell'articolo 36, le attività ammissibili e le cautele da adottare per gli interventi che comportano modifiche permanenti dell'assetto dei suoli e dei terreni in area non boscata sono disciplinate dal presente articolo e le relative funzioni sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.".
Articolo 10
(Sostituzione dell'articolo 36 della l.r. 11/1998)
1. L'articolo 36 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 36
(Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni)
1. I terreni a rischio di inondazioni prodotte dalla Dora Baltea, nel territorio posto a valle della confluenza del torrente Grand-Eyvia nella Dora stessa, si identificano con le fasce fluviali di cui al Piano dell'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po, di seguito denominato PAI.
2. Il trasferimento dei limiti delle fasce fluviali di cui al comma 1 dalle tavole grafiche del PAI alla cartografia comunale e la delimitazione delle aree a rischio di inondazioni per i corsi d'acqua dei quali il PAI non definisce le fasce fluviali avviene con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 38, sulla base di idonei studi realizzati secondo specifiche metodiche di valutazione della pericolosità definite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo e in coerenza con le prescrizioni del PAI medesimo.
3. Per i terreni a rischio di inondazione di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce, con propria deliberazione, le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività consentiti, connessi alla pianificazione urbanistica.
4. I progetti relativi agli interventi ammissibili nei terreni di cui ai commi 1 e 2 devono essere corredati, qualora previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, di uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di pericolo di inondazione esistente e sull'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le necessarie opere di mitigazione del rischio.
5. Il PRG, traducendo nel territorio del Comune i relativi indirizzi del PTP, disciplina i divieti, le limitazioni e le prescrizioni riguardanti i terreni ricadenti nelle fasce C del PAI e in quelle analoghe di cui al comma 2.".
Articolo 11
(Sostituzione dell'articolo 37 della l.r. 11/1998)
1. L'articolo 37 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 37
(Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e relativa disciplina d'uso)
1. I terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine sono distinti, in funzione dell'intensità degli eventi attesi e della loro frequenza, in classi di elevata, media e debole pericolosità.
2. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 avviene con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 38, sulla base di idonei studi realizzati secondo specifiche metodiche di valutazione della pericolosità definite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.
3. Per le aree di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività consentiti, connessi alla pianificazione urbanistica.
4. Nelle aree di cui al comma 1 sono ammissibili gli interventi compatibili con un adeguato livello di sicurezza delle aree stesse, gli interventi finalizzati alla difesa, stabilizzazione e consolidamento dei terreni e al miglioramento della tutela della pubblica incolumità dai dissesti, nonché gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture esistenti.
5. I progetti relativi agli interventi ammissibili devono basarsi, qualora previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, su specifiche analisi di interferenza valanghiva e sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto o di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.".
Articolo 12
(Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 11/1998)
1. L'articolo 38 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 38
(Compiti dei Comuni)
1. I Comuni individuano le aree di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 e ne delimitano il perimetro in apposita cartografia, sia su base catastale, sia su carta tecnica regionale. In caso di difformità tra le due delimitazioni prevale quella su base catastale.
2. Nelle aree perimetrate ai sensi del comma 1 si applicano le specifiche discipline d'uso di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37, salvo il caso in cui il Comune non adotti limitazioni d'uso maggiormente restrittive.
3. La cartografia di cui al comma 1 costituisce parte integrante del PRG ed è soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale, la quale vi provvede, su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, entro novanta giorni dalla ricezione dei relativi atti comunali. Ove tale termine decorra inutilmente, la cartografia si intende approvata.
4. La cartografia di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 è sottoposta a revisione da parte del Comune interessato, con le procedure di cui ai commi 1 e 3, per recepire le modificazioni verificatesi a seguito:
a) di eventi calamitosi o di aggiornamenti del quadro dei dissesti idrogeologici;
b) di indagini e studi di dettaglio della pericolosità idrogeologica di parti del territorio;
c) del mutamento sostanziale del quadro di riferimento alla base delle delimitazioni già approvate.
5. Nel caso in cui il Comune acquisisca uno studio di valutazione dello stato di pericolosità idrogeologica di parti del proprio territorio, compete al Comune medesimo valutare il nuovo quadro di pericolo e apportare le eventuali modifiche alla cartografia di cui agli articoli 35, 36 e 37, con le procedure di cui ai commi 1 e 3.
6. In attesa della revisione o delle modifiche alle cartografie ai sensi dei commi 4 e 5 e con riferimento alle aree o porzioni di aree per le quali è rappresentato un aumento della pericolosità, il Comune può valutare, sulla base di una specifica relazione tecnica asseverata prodotta dal proprietario del bene o dell'area interessati, la compatibilità dell'intervento con il nuovo quadro di pericolo, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione del medesimo e di riduzione della vulnerabilità del bene stesso o di modifica della destinazione d'uso.
7. Se nel corso della valutazione di cui al comma 6 emergono condizioni tali da non rendere più sufficientemente sicura la fruizione del bene, il Comune provvede, per gli interventi già dotati di idoneo titolo abilitativo e ancora in corso di realizzazione o non ancora avviati, alla revoca del titolo medesimo.
8. Nei casi di domande di intervento in zone già destinate all'edificazione ai sensi del PRG, pervenute al massimo entro tre mesi dalla data di acquisizione del nuovo quadro di pericolo, e comunque prima dell'adeguamento della cartografia di cui al comma 5, il Comune può autorizzare la realizzazione dell'intervento una volta accertata la compatibilità del medesimo con il nuovo quadro di pericolo.
9. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di svolgimento del procedimento di approvazione delle cartografie di cui al comma 1 e di revisione o modifica delle stesse di cui ai commi 4 e 5. La revisione delle cartografie per errori formali o per discordanze tra lo stato dei luoghi e la loro rappresentazione cartografica di tipo formale o per l'integrazione o la modifica della disciplina d'uso comunale, nonché la sola trasposizione dei limiti delle perimetrazioni di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 dalla carta tecnica alla carta catastale o sue variazioni, sono approvate con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.
10. Nelle aree di cui agli articoli 35, 36 e 37 sono consentiti gli interventi conseguenti a proroghe e varianti del titolo abilitativo che non comportino la modifica sostanziale dell'opera come originariamente prevista e, in particolare, che non aumentino il numero di unità immobiliari o che non mutino la destinazione d'uso e che non siano incompatibili con lo stato di dissesto esistente.
11. Nelle aree di cui agli articoli 35, 36 e 37 gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni cui sono destinati, compatibilmente con lo stato di dissesto in essere o potenziale.
12. In caso di motivata necessità, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta del Comune interessato, può autorizzare l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di rilevanti interessi economici e sociali. In tali casi, i progetti devono essere corredati di uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e sull'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di mitigazione del rischio necessarie.
13. Il Comune può autorizzare, previa acquisizione di una relazione tecnica asseverata, la realizzazione di interventi edilizi, compresi i mutamenti di destinazione d'uso, altrimenti non consentiti, che presuppongono preventivi interventi di protezione a carico del promotore dell'iniziativa e che assicurano un grado di protezione adeguato all'uso dell'area nei seguenti casi:
a) infrastrutture e edifici danneggiati o distrutti in caso di dissesti idraulici, geologici o valanghivi;
b) aree o edifici isolati, limitatamente agli interventi relativi ad attività agro-silvo-pastorali o artigianali e alla pratica delle attività escursionistica, alpinistica e sciistica.
14. Per gli interventi di protezione di cui al comma 13, non è comunque ammesso alcun finanziamento pubblico, salvo che per gli interventi diretti alla salvaguardia di edifici di proprietà degli enti pubblici.".
Articolo 13
(Modificazione all'articolo 40 della l.r. 11/1998)
1. Il comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"5. Nelle fasce di rispetto stradale sono ammessi, oltre agli interventi di cui all'articolo 39, comma 1, i seguenti interventi:
a) ristrutturazione edilizia che comporti anche la sostituzione della costruzione esistente e la realizzazione di ampliamenti, purché sia mantenuta la distanza preesistente dalla strada e fatto salvo il rispetto delle distanze minime tra le costruzioni, come definite dagli strumenti urbanistici;
b) nuova costruzione nel sottosuolo sino al confine stradale, purché la soletta abbia caratteristiche statiche tali da poter sostenere un eventuale allargamento della strada medesima;
c) percorsi ciclabili e pedonali;
d) parcheggi;
e) impianti per la distribuzione del carburante;
f) servizi agli utenti della strada;
g) installazione in interrato di serbatoi di GPL con capacità non superiore a 13 metri cubi, fatte salve le disposizioni statali vigenti in materia".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 11/1998, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:
"5bis. Le disposizioni di cui al comma 5 e all'articolo 39, comma 1, prevalgono sulle norme del PRG e le sostituiscono. I Comuni possono individuare, con le procedure di cui all'articolo 16, i casi in cui le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano.".
Articolo 14
(Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 11/1998)
1. L'articolo 41 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 41
(Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle vasche di carico)
1. Ferme restando le maggiori limitazioni derivanti dall'applicazione di normative di settore, le varianti di adeguamento del PRG indicano le fasce di rispetto dei canali artificiali a cielo libero e delle vasche di carico a cielo libero e a quote di campagna, aventi larghezze non inferiori a quelle stabilite dal Consiglio regionale con la deliberazione di cui all'articolo 39, comma 3.
2. Ferme restando le limitazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 36, deve essere garantita una fascia di rispetto dei corsi d'acqua naturali di ampiezza pari a 10 metri nella quale è vietata la realizzazione di nuove costruzioni, l'ampliamento di quelle esistenti e l'esecuzione di scavi o riporti di terreno, al fine di assicurare la tutela delle acque e la distanza delle costruzioni dagli argini e dalle sponde dei corsi d'acqua per consentirne la manutenzione.
3. Nella fascia di rispetto di cui al comma 2, la struttura regionale competente in materia di idraulica può autorizzare, in casi eccezionali, quando non è tecnicamente possibile rispettare la distanza minima stabilita dal medesimo comma 2, la realizzazione di interventi non consentiti in relazione alle peculiari condizioni degli argini, delle sponde e delle dinamiche del corso d'acqua, avendo sempre riguardo alla loro tutela e manutenzione.".
Articolo 15
(Sostituzione dell'articolo 47 della l.r. 11/1998)
1. L'articolo 47 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 47
(Programmi di sviluppo turistico)
1. I programmi di sviluppo turistico (PST), redatti in attuazione degli indirizzi del PTP e in coerenza con le scelte operate nel PRG, provvedono alla valorizzazione delle risorse e delle peculiarità delle diverse stazioni e località turistiche mediante la programmazione di azioni e di attività tra loro coordinate di competenza pubblica e privata.
2. I PST devono essere redatti e approvati dalle grandi stazioni turistiche e dalle stazioni atipiche, come individuate dal PTP, nell'ambito delle procedure di adeguamento dei PRG ai sensi dell'articolo 13, nonché dalle stazioni turistiche minori e dalle località turistiche per le quali l'approvazione sia richiesta dalla conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, comma 5, nell'ambito delle medesime procedure.
3. I PST sono costituiti da una relazione recante le motivazioni e l'illustrazione delle scelte generali e degli specifici interventi previsti, con gli allegati grafici ritenuti opportuni per completare la rappresentazione degli interventi medesimi secondo le indicazioni contenute nell'articolo 27 delle norme di attuazione del PTP.
4. I PST sono predisposti dai Comuni, in forma singola o associata attraverso le forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I, capo IV, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di urbanistica, di turismo e di trasporti e, per i casi in cui incidano su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 56/1983, limitatamente alle parti incidenti sui beni stessi, in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio e sono adottati e approvati secondo le procedure di cui all'articolo 16.
5. I PST, definiti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 13, sono adottati contestualmente all'adozione del testo preliminare della variante generale al PRG e approvati contestualmente all'adozione del testo definitivo della predetta variante, secondo le procedure di cui all'articolo 15.
6. Copia dei PST approvati è trasmessa alle strutture regionali competenti in materia di urbanistica, di turismo e di trasporti, nonché alla Comunità montana competente per territorio.
7. I PST sono modificati secondo le procedure di cui all'articolo 16, previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di urbanistica, di turismo e di trasporti.".
Articolo 16
(Modificazioni all'articolo 48 della l.r. 11/1998)
1. Il comma 7 dell'articolo 48 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"7. Il termine di attuazione del PUD è fissato in dieci anni. Tale termine può essere prorogato dal Comune, anteriormente alla scadenza, per una sola volta e per non più di cinque anni. In caso di PUD di iniziativa privata di cui all'articolo 49, il Comune approva una nuova convenzione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), che tiene conto dello stato di attuazione del medesimo PUD.".
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 48 della l.r. 11/1998, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:
"7bis. Decorsi i termini di cui al comma 7, non sono più ammessi interventi di nuova edificazione fino a quando il Comune non provvede mediante variante non sostanziale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), a definire le norme tecniche di attuazione dell'intera area interessata dal PUD decaduto e, per la parte attuata, a verificare gli equilibri funzionali dell'intero territorio comunale, qualora presenti.".
Articolo 17
(Modificazioni all'articolo 49 della l.r. 11/1998)
1. Il comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"1. Il PUD di iniziativa privata può essere proposto dai proprietari dei terreni che rappresentino almeno due terzi della superficie complessiva dei terreni interessati. Nei casi in cui il PUD di iniziativa privata non interessi la totalità dei terreni, esso deve in ogni caso garantire una corretta attuazione dell'intera area con riferimento sia agli insediamenti previsti sia alle opere di urbanizzazione o altre opere pubbliche o di interesse pubblico. A tal fine, il PUD deve fornire indicazioni specifiche anche per l'attuazione degli immobili comunque compresi nell'ambito sottoposto a PUD ma non interessati dal PUD medesimo. L'attuazione delle aree non interessate dal PUD può avvenire mediante il rilascio di singolo permesso di costruire, purché i relativi progetti rispettino tali condizioni specifiche.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 11/1998, è inserito il seguente:
"2bis. Nel caso in cui lo strumento attuativo preveda la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazioni d'uso diverse, la convenzione, di cui al comma 2, lettera d), deve inoltre stabilire la successione temporale della realizzazione degli interventi, anche sotto forma di equilibrio funzionale.".
3. Il comma 3 dell'articolo 49 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"3. Sulle proposte di PUD di iniziativa privata si pronuncia, relativamente all'ammissibilità, alla completezza degli elaborati e alla conformità al PRG, il responsabile della struttura comunale competente in materia di urbanistica, sentita la commissione edilizia, qualora costituita, e previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove il PUD incida su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004, anche attraverso apposita conferenza di servizi, entro il termine di sessanta giorni. Il PUD ritenuto ammissibile è depositato in pubblica visione presso il Comune per quarantacinque giorni e del deposito è pubblicato avviso all'albo pretorio. Entro il predetto termine chiunque può presentare osservazioni e proposte scritte. Il Comune decide in ordine alle eventuali osservazioni e approva il PUD entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il Comune ritenga di apportare modificazioni al PUD adottato, la deliberazione contenente le modifiche è comunicata ai soggetti interessati perché possano far pervenire, nel termine di quindici giorni, le proprie osservazioni. Il PUD acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione che lo ha approvato.".
4. Il comma 4 dell'articolo 49 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"4. Il Comune trasmette, in formato cartaceo e digitale, copia del PUD di iniziativa privata approvato alla struttura regionale competente in materia di urbanistica entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.".
Articolo 18
(Modificazioni all'articolo 50 della l.r. 11/1998)
1. Il comma 3 dell'articolo 50 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"3. Il PUD di iniziativa pubblica è adottato dal Comune, previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove esso incida su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004, anche attraverso apposita conferenza di servizi. Il PUD adottato è depositato in pubblica visione presso il Comune per quarantacinque giorni e del deposito è pubblicato avviso all'albo pretorio. Entro il predetto termine i proprietari degli immobili interessati possono presentare opposizioni e chiunque può presentare osservazioni e proposte scritte. Entro i successivi trenta giorni, il Comune decide in ordine alle opposizioni, alle osservazioni e alle proposte e approva il PUD. Il PUD acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione che lo ha approvato.".
2. Il comma 5 dell'articolo 50 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"5. Il Comune trasmette, in formato cartaceo e digitale, copia del PUD di iniziativa pubblica approvato alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma 3.".
Articolo 19
(Modificazioni all'articolo 52 della l.r. 11/1998)
1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 52 della l.r. 11/1998, le parole: "ordinaria e" sono soppresse.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 52 della l.r. 11/1998, è inserito il seguente:
"4bis. In assenza degli strumenti attuativi di cui al comma 1, nelle zone territoriali di tipo A è ammessa la realizzazione di piccole strutture pertinenziali all'edificio principale, secondo i criteri, le modalità e le caratteristiche tipologiche stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.".
3. Dopo il comma 4bis dell'articolo 52 della l.r. 11/1998, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:
"4ter. Le disposizioni di cui al comma 4bis prevalgono sulle norme dei PRG e le sostituiscono. I Comuni possono individuare le zone o le sottozone in cui, per particolari motivi di ordine paesaggistico, non è ammessa la realizzazione delle piccole strutture pertinenziali di cui al medesimo comma 4bis. In tal caso, la deliberazione del Consiglio comunale costituisce variante non sostanziale al PRG ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b).".
4. Al comma 5 dell'articolo 52 della l.r. 11/1998, le parole: "gli interventi di cui al comma 4 nonché precisare" sono soppresse.
Articolo 20
(Sostituzione dell'articolo 54 della l.r. 11/1998)
1. L'articolo 54 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 54
(Regolamento edilizio tipo. Approvazione del regolamento edilizio)
1. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, un regolamento edilizio tipo da porre a disposizione dei Comuni.
2. Il regolamento edilizio tipo individua gli argomenti sui quali il Comune può prevedere una disciplina diversa rispetto a quanto ivi indicato senza che ciò pregiudichi, agli effetti di cui al comma 3, la conformità del testo comunale a quello regionale.
3. Il regolamento edilizio comunale conforme al regolamento edilizio tipo è approvato con deliberazione del Consiglio comunale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. Tale deliberazione deve prevedere la coerenza del regolamento edilizio con il PRG, il PTP e le leggi di settore. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, il testo del nuovo regolamento edilizio è trasmesso, in formato cartaceo e digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.
4. Nel caso di regolamento edilizio comunale conforme al regolamento edilizio tipo, con sole integrazioni di commi o di articoli, il testo è adottato dal Consiglio comunale e trasmesso alla struttura regionale competente in materia di urbanistica per l'espressione del parere relativo alla coerenza con le leggi di settore e la disciplina urbanistica, da rilasciare entro sessanta giorni. In caso di parere favorevole condizionato con proposta di modificazioni, il Comune provvede in conformità alle medesime.
5. I Comuni che non intendono avvalersi del regolamento edilizio tipo predispongono autonomamente un testo di regolamento edilizio, lo adottano con deliberazione del Consiglio comunale e lo trasmettono alla struttura regionale competente in materia di urbanistica per l'espressione del parere di cui al comma 4, da rilasciare entro novanta giorni. In caso di parere favorevole condizionato con proposta di modificazioni, il Comune provvede in conformità alle medesime.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il Comune recepisce le eventuali modificazioni richieste dalla struttura regionale competente in materia di urbanistica, approva il regolamento edilizio e provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione, nonché alla sua trasmissione, in formato cartaceo e digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.
7. In caso di parere negativo della struttura regionale competente in materia di urbanistica, il regolamento redatto ai sensi dei commi 4 e 5 è restituito al Comune, che provvede alle modificazioni o alla rielaborazione richiesta, nonché alla trasmissione del regolamento corretto alla medesima struttura regionale. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica esprime il parere nei successivi trenta giorni. In caso di parere positivo, il Comune approva il regolamento edilizio recependo le eventuali ulteriori modificazioni richieste e provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione trasmettendolo inoltre, in formato cartaceo e digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.
8. Il regolamento edilizio comunale assume efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio comunale che lo ha approvato.
9. Le modificazioni dei regolamenti edilizi comunali sono approvate con le procedure di cui al presente articolo.
10. I Comuni adeguano il regolamento edilizio alle disposizioni di cui al presente capo entro dodici mesi dall'adeguamento del PRG al PTP ai sensi dell'articolo 13. Per i Comuni che non rispettano il termine di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 4.".
Articolo 21
(Modificazioni all'articolo 55 della l.r. 11/1998)
1. Il comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"1. Ogni Comune può istituire, in forma singola o associata attraverso le forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I, capo IV, della l.r. 54/1998, una commissione edilizia per l'espressione di pareri preventivi obbligatori non vincolanti sulle proposte di PUD di iniziativa privata, di programmi, di intese e di concertazioni attuativi del PRG e delle relative varianti nonché sulle istanze per il rilascio del permesso di costruire e delle relative varianti.".
2. Il comma 4 dell'articolo 55 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"4. I componenti della commissione edilizia sono scelti fra soggetti competenti per esperienza e specifica preparazione nelle discipline riguardanti l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente. La commissione è formata dal numero di componenti definito dal regolamento edilizio, in misura non inferiore a tre e non superiore a sette.".
Articolo 22
(Sostituzione dell'articolo 59 della l.r. 11/1998)
1. L'articolo 59 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 59
(Titoli abilitativi)
1. I titoli abilitativi delle trasformazioni urbanistiche o edilizie sono costituiti:
a) dal permesso di costruire;
b) dalla segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia) e dalla comunicazione di varianti in corso d'opera;
c) da qualsiasi altro titolo abilitativo, comunque denominato, previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico, a condizione che gli interventi siano conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.
2. Le trasformazioni urbanistiche o edilizie sono consentite in presenza delle opere di urbanizzazione occorrenti, dell'impegno a realizzarle o della previsione della loro prossima realizzazione risultante dagli atti di programmazione comunale.
3. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti di cui al capo III del presente titolo, fatta eccezione per quelle assoggettate a SCIA edilizia.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le tipologie e le caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche o edilizie nelle zone territoriali del PRG.
5. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 60, 60bis, 61, 61bis e 62 prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.".
Articolo 23
(Sostituzione dell'articolo 60 della l.r. 11/1998)
1. L'articolo 60 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 60
(Permesso di costruire)
1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire è trasferibile, mediante voltura, insieme all'immobile, ai successori e agli aventi causa che abbiano il necessario titolo sul bene oggetto del permesso stesso.
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazioni dei diritti dei terzi.
4. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni dei PRG, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistico-edilizia vigente.
5. Il permesso di costruire deve stabilire i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a due anni per i lavori pubblici e assimilati e ad un anno in ogni altro caso. Il termine per l'ultimazione delle strutture portanti verticali e orizzontali dell'edificio, ivi comprese quelle attinenti alla copertura, non può essere superiore a tre anni. L'intervento deve essere concluso nei termini seguenti, articolati in relazione all'altitudine:
a) fino a 500 metri di quota: mesi quarantotto;
b) da 501 a 1.000 metri: mesi cinquantuno;
c) da 1.001 a 1.500 metri: mesi cinquantaquattro;
d) sopra i 1.500 metri: mesi sessanta.
6. Decorsi i termini di cui al comma 5, il permesso di costruire decade di diritto per la parte non eseguita, salvo che, anteriormente alla scadenza, sia richiesta una proroga. La proroga può essere accordata con provvedimento motivato per una sola volta e per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, per cause indipendenti dalla volontà del titolare del permesso di costruire che abbiano ritardato i lavori in corso di esecuzione.
7. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini stabiliti, il titolare del permesso di costruire deve richiedere un nuovo permesso per la parte di intervento non ultimata, salvo che gli interventi necessari non rientrino tra quelli che possono essere realizzati mediante SCIA edilizia ai sensi dell'articolo 61, comma 1. In caso di rilascio di un nuovo permesso di costruire, si procede altresì al ricalcolo del contributo di costruzione relativamente alla parte ancora da realizzare.
8. Ogni permesso di costruire deve enunciare espressamente la destinazione o le destinazioni d'uso in atto e in progetto nell'immobile oggetto del permesso medesimo.
9. Ove del caso, per l'incidenza che l'intervento ha sulla situazione infrastrutturale, sull'ambiente circostante, sulla necessità di coordinare azioni pubbliche e private o per altre oggettive ragioni, il Comune può, con adeguata motivazione, subordinare il rilascio del permesso di costruire alla stipulazione di una convenzione o alla formazione di un atto unilaterale d'obbligo, con i quali il titolare del permesso assume specifici obblighi riguardanti modalità e tempi di realizzazione, requisiti dell'opera, attuazione di opere o di interventi integrativi o altri aspetti di interesse pubblico.".
Articolo 24
(Inserimento dell'articolo 60bis alla l.r. 11/1998)
1. Dopo l'articolo 60 della l.r. 11/1998, come sostituito dall'articolo 23, è inserito il seguente:
"Articolo 60bis
(Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)
1. Nel caso in cui il permesso di costruire sia richiesto nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011), la domanda per il rilascio del permesso è presentata allo sportello unico competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto produttivo.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la domanda per il rilascio del permesso di costruire è presentata all'ufficio competente del Comune in cui l'intervento deve essere realizzato, di seguito denominato ufficio competente, corredata di un'attestazione concernente il titolo di legittimazione e degli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio nonché della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione paesaggistica e archeologica, ove previste. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che attesti la conformità del progetto ai PRG, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme di sicurezza, antincendio, relative all'efficienza energetica e igienico-sanitarie, qualora la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, l'ufficio competente comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento il quale provvede, entro il medesimo termine, alla richiesta di autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati alle amministrazioni competenti, nel caso in cui non siano già allegati alla domanda stessa. Con la predetta comunicazione il responsabile del procedimento segnala inoltre i termini previsti dalle normative di settore per il rilascio dei medesimi atti di assenso. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto per una sola volta dal responsabile del procedimento esclusivamente per richiedere documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. Qualora gli atti integrativi richiesti non pervengano nel termine di trenta giorni successivi alla richiesta, il procedimento è concluso e il permesso si intende negato.
5. Al fine dell'acquisizione degli atti di assenso di cui al comma 3, la conferenza di servizi è sempre indetta, oltre a quanto disposto dall'articolo 24, comma 4, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire i predetti atti di assenso abbiano una durata superiore a novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle normative di settore.
6. Gli atti di assenso di cui al comma 3 sono rilasciati dalle amministrazioni competenti entro i termini previsti dalle normative di settore. Decorsi i predetti termini, il responsabile del procedimento procede ai sensi dei commi 7 e 8. In tal caso, salva l'ipotesi di omessa richiesta dell'atto di assenso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione dei medesimi atti di assenso.
7. Entro quindici giorni dall'acquisizione degli atti di assenso di cui al comma 3 o dalla scadenza dei termini previsti dalle normative di settore per il rilascio dei medesimi, il responsabile del procedimento trasmette alla commissione edilizia, ove costituita, l'esito dell'istruttoria condotta. La commissione si pronuncia entro quindici giorni dalla ricezione degli atti. Entro i successivi quindici giorni, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento conclusivo.
8. Nel caso in cui la commissione edilizia non sia costituita, il responsabile del procedimento, entro quindici giorni dall'acquisizione degli atti di assenso di cui al comma 3 o dalla scadenza dei termini previsti dalle normative di settore per il rilascio dei medesimi, adotta il provvedimento conclusivo.
9. Il termine di quindici giorni per adottare il provvedimento conclusivo di cui ai commi 7 o 8 è aumentato di dieci giorni qualora il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 19/2007.
10. Il responsabile del procedimento comunica all'interessato il provvedimento conclusivo entro dieci giorni dalla sua adozione.
11. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
12. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 7, ultimo periodo, 8 e 9 per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso.".
Articolo 25
(Sostituzione dell'articolo 61 della l.r. 11/1998)
1. L'articolo 61 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 61
(SCIA edilizia)
1. Non sono subordinati a permesso di costruire e sono soggetti a SCIA edilizia i seguenti interventi:
a) opere di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo in assenza di mutamenti della destinazione d'uso;
b) opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) opere di sistemazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche sostanziali dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non aumentino il numero delle unità immobiliari né la superficie utile e non mutino la destinazione d'uso;
f) realizzazione di parcheggi di pertinenza, nel sottosuolo del fabbricato o del lotto su cui insiste il fabbricato stesso;
g) devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di parte di esso, negli edifici esistenti;
h) realizzazione di condutture e impianti interrati e di impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;
i) realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti, come tali prive di funzioni autonome e destinate invece al servizio esclusivo degli edifici predetti, o di loro parti, le quali non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio sulle opere di urbanizzazione e presentino piccole dimensioni;
j) opere di demolizione, reinterri e scavi di modesta entità che non attengano a bonifiche agrarie interessanti superfici superiori a 2000 metri quadrati di terreno né alla coltivazione di cave;
k) manufatti e sistemazioni all'interno dei cimiteri, nel rispetto del relativo regolamento;
l) manufatti temporanei per la loro natura e per la loro funzione;
m) beni strumentali di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e);
n) intonacatura e tinteggiatura esterna degli edifici, ove conforme alle disposizioni comunali in tema di colore e arredo urbano e al regolamento edilizio;
o) interventi di manutenzione delle piste da sci esistenti;
p) interventi di manutenzione idraulico-forestale dei corsi d'acqua;
q) varianti ai progetti relativi agli interventi di cui al presente comma;
r) piccoli impianti di irrigazione a servizio di aree verdi;
s) realizzazione di muri di contenimento per terrazzamenti pertinenti ad abitazioni;
t) realizzazione di serre a struttura fissa di superficie coperta inferiore a 50 metri quadrati.
2. Nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 siano correlati ai procedimenti di cui all'articolo 3 della l.r. 12/2011, la SCIA edilizia è presentata allo sportello unico competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto produttivo.
3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, la SCIA edilizia è presentata all'ufficio competente del Comune in cui l'intervento deve essere realizzato, di seguito denominato ufficio competente, corredata di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, attestanti l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ove richieste. Le attestazioni e le asseverazioni sono corredate degli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza del Comune.
4. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere iniziati dalla data della presentazione della SCIA edilizia all'ufficio competente. La documentazione comprovante il titolo abilitativo è data dalla ricevuta della ricezione della stessa da parte del medesimo ufficio.
5. Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della SCIA edilizia, spetta all'ufficio competente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività edilizia e la rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato provveda, ove ciò sia possibile, a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli, comunque non inferiore a trenta giorni. È fatto salvo il potere dell'ufficio competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21quinquies e 21nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà false o mendaci, l'ufficio competente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
6. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 5, all'ufficio competente è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza pubblica e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare tali interessi mediante adeguamento dell'attività dei privati alla normativa vigente.
7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 si applicano solo ove concorrano le seguenti condizioni:
a) siano stati rilasciati gli assensi, le autorizzazioni o i pareri dovuti, nel caso in cui gli immobili interessati siano assoggettati alle disposizioni del d.lgs. 42/2004, della l.r. 56/1983 nonché della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e delle leggi regionali 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), e 21 maggio 2007, n. 8 (Legge comunitaria 2007);
b) gli interventi oggetto della SCIA edilizia siano conformi alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP, alle prescrizioni dei piani di settore e a quelle degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, dei programmi, delle intese e delle concertazioni approvati o adottati;
c) gli interventi oggetto della SCIA edilizia rispettino le norme igienico-sanitarie e quelle relative alla sicurezza.
8. L'ultimazione dei lavori oggetto della SCIA edilizia deve avvenire nel termine di un anno; decorso tale termine, cessano gli effetti abilitativi della medesima.
9. Il ricorso alla SCIA edilizia non esonera i soggetti interessati dall'applicazione delle norme sul rischio idrogeologico, sulle opere di conglomerato cementizio, sul contenimento dei consumi energetici e delle altre disposizioni in materia edilizia.".
Articolo 26
(Inserimento dell'articolo 61bis alla l.r. 11/1998)
1. Dopo l'articolo 61 della l.r. 11/1998, come sostituito dall'articolo 25, è inserito il seguente:
"Articolo 61bis
(Varianti in corso d'opera)
1. Non sono soggette ad approvazione espressa ma a comunicazione, da depositare presso l'ufficio competente prima dell'ultimazione dei lavori, le varianti realizzate in corso d'opera che presentino i seguenti requisiti:
a) rispondano alle condizioni di cui all'articolo 61, comma 7;
b) non contrastino con le prescrizioni espresse nel permesso di costruire;
c) non comportino modifiche ai volumi e alle superfici utili assentite;
d) non mutino la destinazione d'uso delle costruzioni o delle singole unità immobiliari;
e) non modifichino il numero delle unità immobiliari;
f) non alterino la sagoma né l'altezza della costruzione.
2. Alle varianti in corso d'opera di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 61, commi 4 e 9 e, ove del caso, le sanzioni in tema di opere soggette a SCIA edilizia.".
Articolo 27
(Modificazione all'articolo 62 della l.r. 11/1998)
1. Al comma 1 dell'articolo 62 della l.r. 11/1998, le parole: "; i progetti stessi devono inoltre essere sottoposti all'esame della commissione edilizia del Comune" sono soppresse.
Articolo 28
(Modificazione agli articoli 64, 90bis e 90ter della l.r. 11/1998)
1. Al comma 2bis dell'articolo 64 della l.r. 11/1998, le parole: "lettera bbis)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c)".
2. Al comma 4 dell'articolo 90bis e al comma 3 dell'articolo 90ter della l.r. 11/1998, le parole: "e bbis)" sono sostituite dalle seguenti: "e c)".
Articolo 29
(Modificazione all'articolo 77 della l.r. 11/1998)
1. Il comma 5 dell'articolo 77 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"5. Nel caso di trasformazioni abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione si verifica di diritto e gratuitamente a favore del Comune, salvo che si tratti di trasformazioni eseguite su aree vincolate ai fini della difesa dello Stato o di servizi di carattere nazionale, nel qual caso l'acquisizione, previo espletamento della procedura di cui al presente articolo, ha luogo a favore dell'amministrazione statale cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Il Sindaco, qualora accerti l'esecuzione di trasformazioni abusive su tali terreni, è tenuto a darne immediata comunicazione all'amministrazione statale competente e alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.".
Articolo 30
(Modificazioni all'articolo 91 della l.r. 11/1998)
1. Al comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 11/1998, le parole: "; l'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione del PUD" sono sostituite dalle seguenti: "o i progetti, qualora non richiedano la preliminare predisposizione di uno strumento attuativo. L'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dell'eventuale strumento attuativo.".
2. Al comma 2 dell'articolo 91 della l.r. 11/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", prima della scadenza del vincolo stesso".
Articolo 31
(Modificazioni all'articolo 95 della l.r. 11/1998)
1. Il comma 2 dell'articolo 95 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"2. Nell'effettuazione di opere di restauro o di risanamento conservativo, anche con mutamento della destinazione d'uso, di fabbricati soggetti alla disciplina delle parti I e II del d.lgs. 42/2004 o classificati come monumenti, documenti o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dai PRG, è consentito mantenere l'attuale situazione di fatto dei locali di abitazione limitatamente all'altezza interna utile, alla superficie finestrata apribile, alla superficie minima delle stanze da letto e di soggiorno e degli alloggi monostanza.".
2. Il comma 2bis dell'articolo 95 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"2bis. Nell'effettuazione di opere di restauro o di risanamento conservativo, anche con mutamento della destinazione d'uso, di fabbricati soggetti alla disciplina delle parti I e II del d.lgs. 42/2004 o classificati come monumenti, documenti o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dai PRG, è consentito mantenere l'attuale situazione di fatto dei locali non utilizzati a scopo abitativo limitatamente all'altezza interna utile, alla superficie finestrata apribile e alla superficie minima dei vani.".
3. Al comma 3 dell'articolo 95 della l.r. 11/1998, prima delle parole: "Nell'effettuazione di opere di risanamento conservativo" sono inserite le seguenti: "Salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 2bis,".
Articolo 32
(Inserimento dell'articolo 95bis alla l.r. 11/1998)
1. Dopo l'articolo 95 della l.r. 11/1998, come modificato dall'articolo 31, è inserito il seguente:
"Articolo 95bis
(Disciplina del trattamento dei dati e delle informazioni territoriali)
1. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), la Regione e i Comuni assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dei dati e delle informazioni, in formato digitale, derivanti dall'applicazione dei titoli II, III, IV e V.
2. La Regione e i Comuni, in forma singola o associata attraverso le forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I, capo IV, della l.r. 54/1998, rendono disponibili tramite il sito istituzionale i dati e le informazioni di cui al comma 1 in proprio possesso, secondo i livelli di protezione previsti dalla normativa vigente.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, disciplina le modalità di trasmissione in formato digitale dei dati e delle informazioni di cui al comma 1.".
Articolo 33
(Modificazioni all'articolo 99 della l.r. 11/1998)
1. Il comma 3 dell'articolo 99 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"3. Nelle zone territoriali di tipo E dei PRG possono essere edificati ad una distanza dalle strade pari a quella prevista dal comma 1, lettera a):
a) i fabbricati agricoli in possesso del parere favorevole di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e);
b) i fabbricati realizzati per finalità di interesse generale o sociale.".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 99 della l.r. 11/1998, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:
"3bis. Per gli interventi di cui al comma 3, il titolo abilitativo può essere rilasciato previa deliberazione del Consiglio comunale interessato che attesti la necessità di realizzare il fabbricato nel rispetto delle distanze minime di cui al comma 1, lettera a), e, nel caso dei fabbricati di cui al comma 3, lettera b), la finalità di interesse generale e sociale.".
Articolo 34
(Disposizioni di coordinamento)
1. Le parole: "art. 15, comma 3" ovvero "articolo 15, comma 3", ovunque ricorrano nella l.r. 11/1998, sono sostituite dalle seguenti: "articolo 15, comma 5".
2. Ogni riferimento contenuto nella l.r. 11/1998 alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), deve intendersi effettuato alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
3. Ogni riferimento contenuto nella l.r. 11/1998 o in altre leggi e regolamenti regionali alla concessione edilizia e alla denuncia di inizio dell'attività, nelle versioni precedenti alle modificazioni introdotte dagli articoli 23, 24 e 25 della presente legge, deve intendersi effettuato, rispettivamente, al permesso di costruire e alla segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia).
Articolo 35
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 7, della l.r. 11/1998, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 9, della l.r. 11/1998, come modificato dall'articolo 3, comma 2, si applicano a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno provveduto ad adeguare il PRG al PTP ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 11/1998 oppure che, alla medesima data, hanno adottato il testo preliminare della variante sostanziale di cui all'articolo 15, comma 7, della medesima legge regionale, possono approvare il programma di sviluppo turistico (PST) di cui all'articolo 47 della l.r. 11/1998, come modificato dall'articolo 15 della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 16 della l.r. 11/1998, previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di urbanistica, turismo e trasporti. I Comuni definiti dal PTP grandi stazioni turistiche o stazioni atipiche devono approvare il PST entro il 31 dicembre 2013.
4. Sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle zone umide e dei laghi naturali e artificiali effettuate e approvate ai sensi della normativa regionale in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla data di entrata in vigore della l.r. 11/1998.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 5, della l.r. 11/1998, come sostituito dall'articolo 29, comma 1, si applicano ai procedimenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. L'articolo 40, comma 1, lettera d), si applica ai procedimenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO II
MODIFICAZIONI DI ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Articolo 36
(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56)
1. L'articolo 8 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali), è sostituito dal seguente:
"Articolo 8
1. Nei Comuni dotati di classificazione dei fabbricati approvata con le procedure di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), gli edifici classificati come monumento o documento dal piano regolatore generale comunale sono soggetti alla tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
2. Nelle aree archeologiche, individuate dai piani regolatori generali comunali adeguati al piano territoriale paesistico o da apposita cartografia, per i soli interventi che non interessino il sottosuolo o i reperti, nonché nelle aree di valore storico e paesaggistico, ad esclusione degli interventi sugli edifici classificati come monumento o documento dal piano regolatore generale comunale, le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), sono delegate ai Comuni, con le modalità previste dalla medesima l.r. 18/1994.
3. Le opere di qualunque natura interne agli edifici e in elevato, anche se ricompresi nelle aree archeologiche o di valore storico e paesaggistico, che non interessino la stratificazione archeologica, i reperti o gli edifici classificati di cui al comma 1, non sono da sottoporre ad alcuna autorizzazione ai fini della tutela paesaggistica qualora le stesse non alterino l'aspetto esteriore degli edifici, lo stato dei luoghi né rechino pregiudizio ai valori storici o paesaggistici oggetto di protezione.".
Articolo 37
(Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18)
1. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), le parole: ", purché ammessi dai piani stessi o previsti dai relativi strumenti attuativi" sono soppresse.
Articolo 38
(Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 2007, n. 13)
1. L'articolo 2 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18), è sostituito dal seguente:
"Articolo 2
(Obbligo di copertura dei tetti in lose di pietra. Formazione degli operatori)
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, il manto di copertura dei tetti delle costruzioni deve essere realizzato in lose di pietra aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3 nei seguenti casi:
a) edifici classificati dai piani regolatori generali comunali (PRGC) come monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale;
b) edifici ricadenti nelle zone o sottozone di tipo A individuate dai PRGC;
c) edifici e relativi manufatti pertinenziali sottoposti a tutela paesaggistica per i quali la struttura regionale competente può imporre l'obbligo di copertura in lose di pietra per particolari motivi di salvaguardia della tradizione costruttiva locale.
2. Per gli edifici e relativi manufatti per i quali non è previsto l'obbligo di copertura in lose di pietra, il colore del manto di copertura, indipendentemente dal materiale impiegato, deve essere nelle tonalità del grigio o bruno-marrone, a seconda della dominante di colore presente nel contesto circostante visivamente percepibile. In ogni caso, sono fatte salve le coperture in laterizio storicamente esistenti in contesti laddove prevalgono le tonalità del mattone.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevalgono su quelle incompatibili dei PRGC e dei regolamenti edilizi comunali relative al manto di copertura dei tetti delle costruzioni.
4. La Regione promuove iniziative di formazione rivolte agli operatori del settore al fine di diffondere e migliorare le tecniche di realizzazione dei manti di coperture dei tetti delle costruzioni in lose di pietra.".
2. L'articolo 5 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:
"Articolo 5
(Deroghe)
1. In deroga all'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, può essere consentito l'impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra nei casi in cui il contesto territoriale, la vicinanza o meno di agglomerati abitati e la presenza di manufatti edilizi specifici presentino caratteristiche tipologiche e visive congrue rispetto a tale impiego e nei seguenti, ulteriori casi:
a) edifici e relativi manufatti pertinenziali con tipologia che impedisce, per ragioni estetiche, statiche o strutturali, l'impiego del manto di copertura in lose di pietra. Ove richiesto, la deroga è subordinata alla presentazione, in fase progettuale, di una relazione di calcolo attestante la presenza di problematiche statiche o strutturali, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato;
b) immobili sottoposti a notifica o classificati quali documenti o monumenti dai PRGC, per i quali il tipo di materiale di copertura del tetto è stabilito, caso per caso, in sede di autorizzazione degli interventi, dalla struttura regionale competente in materia di beni culturali e paesaggistici;
c) costruzioni per il ricovero del bestiame e annessi a destinazione rurale oppure funzionali o strumentali all'attività agricola;
d) costruzioni o impianti di pubblica utilità che, per esigenze architettoniche o tecniche, richiedano materiali di copertura diversi dalle lose di pietra;
e) interventi di manutenzione ordinaria del pacchetto di copertura, ivi compresi gli interventi sugli strati di isolanti;
f) altri casi specifici, su proposta del Comune, sentita la struttura regionale competente.
2. L'impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra è direttamente autorizzato dal Comune sul cui territorio è ubicata la costruzione.".
3. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 13/2007, le parole: "tramite le Comunità montane" sono soppresse.
4. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) fino ad un massimo del 70 per cento di quella effettiva, stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, nel caso di ricostruzione parziale con mantenimento dell'orditura principale e sostituzione completa dell'orditura secondaria, restando esclusa ogni altra componente concorrente alla formazione della struttura del tetto, o con recupero delle lose inferiore al 50 per cento;";
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) ulteriormente ridotta in misura proporzionale fino ad un massimo del 40 per cento di quella effettiva, stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, nei casi di ricostruzione con mantenimento dell'orditura principale e secondaria o con recupero delle lose superiore al 50 per cento. In tali casi, la misura unitaria effettiva del contributo concedibile non è soggetta agli incrementi percentuali eventualmente disposti ai sensi dei commi 5 e 6.".
Articolo 39
(Disposizione transitoria alla l.r. 13/2007)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della l.r. 13/2007, nella versione antecedente alle modificazioni introdotte dall'articolo 38, comma 1, della presente legge, continuano a trovare applicazione per gli interventi di costruzione del manto di copertura dei tetti in lose di pietra per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato avviato il procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio.
CAPO III
ABROGAZIONI
Articolo 40
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 11/1998:
a) i commi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4bis dell'articolo 13;
b) le lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 53;
c) il comma 3 dell'articolo 53;
d) il comma 2 dell'articolo 87.
2. Sono inoltre abrogati:
a) l'allegato alla l.r. 56/1983;
b) i commi 2 e 3 dell'articolo 30 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21;
c) i commi 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 16 ottobre 2006, n. 22;
d) l'articolo 6 della l.r. 13/2007;
e) l'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2008, n. 25;
f) l'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24;
g) il comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12.
Presidente - La parola al Consigliere Giuseppe Cerise, per una questione pregiudiziale.
Cerise G. (ALPE) - È a questo che avevo fatto accenno prima. Avevamo visto in commissione la portata di questo provvedimento, le implicazioni che ha, la sua complessità, e ne avevamo chiesto un rinvio di 15 giorni per alcuni approfondimenti che ritenevamo opportuni. Questo non è stato preso in considerazione da parte della commissione; lo reiteriamo oggi, in questa Assemblea, confidando nella sensibilità di tutti i colleghi. L'approccio che abbiamo avuto in commissione è stato di partecipazione diretta e non di ostruzionismo, dunque confidiamo che questo possa essere rinviato, in quanto penso che 15 giorni non siano una dilazione significativa, che possa compromettere l'efficacia del provvedimento.
Presidente - Su questa richiesta uno a favore ed uno contro, poi mettiamo in votazione.
La parola all'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena.
Zublena (UV) - Grazie Presidente.
In relazione a questa richiesta, visto il lavoro approfondito fatto in commissione, riteniamo che ci siano tutte le condizioni per discutere oggi la legge.
Presidente - La parola al Consigliere Segretario Rigo.
Rigo (PD) - Grazie Presidente.
Credo che questa sia la seconda volta che chiediamo, come gruppi di opposizione, un rinvio di un argomento all'ordine del giorno. I Presidenti di commissione devono dare atto ai gruppi di opposizione di aver sempre ottemperato con diligenza ai lavori della commissione ed avere molte volte acconsentito a che i provvedimenti arrivassero in aula in via d'urgenza. Non vediamo quali problemi potrebbero nascere all'Amministrazione se questa discussione avvenisse fra 15 giorni.
Ci rammarichiamo di questa chiusura da parte della maggioranza per una richiesta che, a noi, sembra legittima, anche perché è un argomento difficile e pesante per chi non è addentro ai meccanismi che questa legge contiene. Quindi ci dispiace, ne prendiamo atto, e continueremo il nostro lavoro.
Presidente - Pongo in votazione la questione pregiudiziale:
Consiglieri presenti e votanti: 32
Favorevoli: 8
Contrari: 24
Il Consiglio non approva.
Il Consiglio non approva la questione pregiudiziale posta dal Consigliere Giuseppe Cerise.
Presidente - Ritorniamo quindi al punto n. 24.1 dell'ordine del giorno.
La parola al relatore, Consigliere Prola.
Prola (UV) - Grazie Presidente.
Il presente disegno di legge reca modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta", nonché alle seguenti leggi regionali: 10 giugno 1983, n. 56 "Misure urgenti per la tutela dei beni culturali"; 27 maggio 1994, n. 18 "Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio"; 1° giugno 2007, n. 13 "Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici"; 4 agosto 2009, n. 24 "Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta" (n. 11/1998 e n. 18/1994).
II testo in esame è frutto di un ampio confronto tra le strutture competenti dei vari assessorati: Dipartimento territorio e ambiente, Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche, Dipartimento agricoltura e Dipartimento Sopraintendenza per i beni e le attività culturali, che si interfacciano per lo svolgersi dell'attività edilizia nella nostra Regione.
La III Commissione consiliare ha analizzato ed approfondito il testo convocando in audizione gli ordini professionali (ingegneri, agronomi, architetti, geometri, geologi), che hanno presentato alcune osservazioni ed emendamenti. In seguito il Consiglio Permanente degli Enti Locali, nell'espressione del proprio parere, ha proposto 19 emendamenti.
Il testo che oggi viene sottoposto all'esame dell'aula è stato rivisto dalla commissione ed è il risultato di un'approfondita riflessione ed un'organica analisi delle proposte avanzate dagli ordini professionali e dal CPEL, attraverso un aperto confronto di tipo tecnico e politico avvenuto con gli assessorati competenti. I principi che hanno guidato il legislatore e le diverse componenti che a vario titolo hanno partecipato alla redazione del testo sono inerenti alla semplificazione burocratica, con forte snellimento degli iter procedurali ed una riduzione dei tempi necessari per lo svolgimento delle attività amministrative. Con un intenso lavoro di "pulizia" lessicale e di abrogazione di norme ormai superate si è rinnovato il testo ed adeguato alle recenti novità legislative, presentando un disegno di legge di 40 articoli suddivisi in tre capi.
Resta invariato l'impianto generale della norma, nonché gli obiettivi di pianificazione del territorio, al fine di permettere di concludere l'iter di adeguamento dei piani regolatori comunali al piano territoriale paesaggistico, garantendo a tutti i Comuni le stesse condizioni e procedure. Sulla base della situazione di applicazione della legge per quanto riguarda l'adeguamento dei piani regolatori comunali, vi sono, ad oggi, 21 Comuni che hanno concluso l'iter, oltre a 23 Comuni il cui testo di piano regolatore comunale è in esame e 12 Comuni con il testo di bozza in predisposizione in affiancamento con la struttura regionale, che sono pertanto avviati all'approvazione finale.
Si è ritenuto di introdurre alcuni strumenti volti a incentivare l'accelerazione delle fasi conclusive dell'iter e a stimolare i rimanenti Comuni a predisporre la variante. Vengono stabili tempi certi per la produzione degli elaborati di competenza comunale, non definiti nella legge originaria, e sono introdotte limitazioni per l'accesso ai finanziamenti di opere pubbliche (FOSPI) per i Comuni ritardatari, e viene posto un divieto di applicazione degli articoli 90bis, 90ter e 90 quater ("legge alberghi"), nonché della legge n. 24/2009 ("legge casa"), se non viene concluso l'adeguamento del piano nei termini stabiliti dalla presente modifica di legge. Si riduce l'obbligo di ricorso alla procedura delle varianti sostanziali per le modificazioni minori in zone E, quali l'ampliamento contenuto entro il 10 percento di una sottozona edificabile a scapito di una zona di tipo E, qualificata di particolare pregio paesaggistico, ambientale o naturalistico o di interesse agro-silvo-pastorale. Si introduce in modo esplicito il "parere di razionalità" quale procedura unica per il rilascio dei titoli abilitativi per i progetti riferiti ai fabbricati rurali ed annessi; vengono esclusi dal parere stesso la realizzazione di depositi attrezzi inferiori ai 20 metri quadri e si è resa possibile la realizzazione di piccoli manufatti (legnaie, piccoli depositi) in zona A o strutture pertinenziali per le cosiddette "case sparse" avente destinazione residenziale inseriti in zona agricola, o in zona di tipo B e C, secondo precise dimensioni e tipologie costruttive da stabilire con successiva delibera di Giunta regionale. In questo modo si regolarizza e si risolve un annoso problema che creava difficoltà di tipo paesaggistico agli amministratori e di natura diversa ai cittadini.
Sono state inserite le disposizioni per la riqualificazione del patrimonio edilizio degli enti locali per accogliere le novità introdotte dalla legislazione nazionale, cercando di agevolare e semplificare il percorso necessario per i piani delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari, qualora comportino variazioni della destinazione urbanistica. Si è provveduto alla riformulazione della disciplina relativa agli ambiti inedificabili (zone umide, laghi, frane, inondazioni e valanghe). In particolare si sono rivisti la definizione, le modalità di individuazione cartografica, i tipi di interventi ammissibili, nonché le condizioni di derogabilità. Vengono meglio chiarite le competenze dei Comuni, i loro compiti, le procedure e le tempistiche di risposta dell'Amministrazione per l'approvazione della perimetrazione degli ambiti inedificabili, le attività ammissibili e le modalità autorizzative in caso di peggioramento del quadro idro-geologico.
In materia di turismo, per conformarsi maggiormente ai contenuti degli indirizzi del piano territoriale paesaggistico, sono state individuate le stazioni turistiche che devono dotarsi di programma di sviluppo turistico, definite le procedure di approvazione. Anche in caso di semplice modifica, la procedura viene uniformata a quella più veloce delle varianti non sostanziali.
Per favorire e semplificare l'avvio da parte dei cittadini di procedure di pianificazione organica di porzioni di territorio di superficie pin ampia rispetto alla singola proprietà attraverso i piani urbanistici di dettaglio (PUD), è stato sostituito il criterio del reddito catastale con quello delle superfici dei terreni, quale riferimento per raggiungere la quota necessaria per poter attivare il PUD stesso, che pertanto diviene pari ad almeno due terzi della superficie complessiva dei terreni interessati. Si introduce la possibilità di prorogare il vincolo decennale dei PUD non completati per un massimo di cinque anni e inserita una nuova disciplina in caso di PUD decaduto, fornendo la possibilità ai Comuni di ridefinire la destinazione dell'area mediante una variante non sostanziale, con la definizione di nuove norme tecniche di attuazione comprendenti la verifica degli equilibri funzionali dell'intero territorio comunale. Inoltre si sono apportate semplificazioni alla parte edilizia della norma e, in particolare, si sono alleggeriti i contenuti e le procedure di approvazione dei regolamenti edilizi comunali con l'obiettivo di armonizzare tale strumento su tutto il territorio regionale.
Sono previste tre tipologie di procedura di approvazione dei nuovi regolamenti edilizi comunali, con crescente complessità nell'iter di approvazione, ma con una riduzione dei tempi. La Commissione edilizia è resa facoltativa e si elimina il riferimento all'esperto in materia di paesaggio, rendendolo indipendente dalla Commissione edilizia, e al rappresentante del servizio igienico sanitario. Nuovi sono i titoli abilitativi sostituendo la concessione edilizia con il permesso di costruire, la denuncia di inizio attività con la segnalazione certificata di inizio attività, lasciando alla Giunta il compito di definire puntualmente i tipi di intervento edilizio ammessi nelle zone del piano regolatore comunale. Non è solo un adeguamento di tipo lessicale, ma le disposizioni introdotte con il permesso di costruire semplificano il procedimento attualmente vigente per il rilascio della concessione edilizia. Anche nella SCIA sono state inserite nuove tipologie di intervento ampliando il quadro delle opere possibili attraverso questo strumento agevolato.
Le varianti in corso d'opera, se presentano specifici requisiti, vengono presentate all'ultimazione dei lavori. Importante è sottolineare la modifica che riguarda la fase di verifica dei requisiti igienico-sanitari dove viene limitata la parte discrezionale ed allineata la verifica stessa alla valutazione di compatibilità degli interventi rispetto alle esigenze di tutela storica e paesaggistica. È possibile consentire il mantenimento delle principali caratteristiche compositive dei fabbricati di valore storico (altezze dei vani, posizioni e dimensioni delle aperture). Viene regolamentato e formalizzato l'utilizzo del sistema delle conoscenze territoriali. Si introduce una nuova procedura di deroga relativa all'edificazione di fabbricati agricoli o di interesse generale o sociale in fregio alle strade carrabili nelle zone territoriali di tipo E. Si sottolinea la notevole semplificazione che viene inserita al fine di rimuovere il vincolo monumentale che grava sul centro storico di Aosta. Dopo la classificazione dei fabbricati operata in sede di variante generale del piano regolatore comunale, dove sono stati individuati i singoli fabbricati da tutelare, viene eliminata l'incisiva e pesante tutela che insisteva dal 1983, semplificando considerevolmente gli impegni amministrativi richiesti al cittadino che intende riqualificare gli immobili. Inoltre gli interventi definibili quali "opere interne", qualora non vengono alterati lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, non sono da sottoporre ad alcuna autorizzazione ai fini della tutela paesaggistica. Si è limitato l'obbligo di copertura con lose ai centri storici ed agli edifici classificati di pregio, lasciando l'opportunità ai Comuni di individuare zone del proprio territorio ove estendere l'obbligo. Per tutte le altre coperture si è prescritto il mantenimento delle tonalità dei colori coerenti con l'edificazione circostante.
In conclusione, ringrazio sentitamente il gruppo di lavoro che ha redatto originariamente il testo, gli ordini professionali ed il Consiglio Permanente degli Enti Locali che, con le loro note, osservazioni, hanno favorito una profonda riflessione ed un'articolata analisi dei contenuti; la commissione competente ed il Governo regionale che, con la loro disponibilità, attraverso un organico e serrato confronto, hanno permesso sicuramente di migliorare il disegno di legge che oggi chiediamo all'Assemblea consiliare di valutare positivamente per le nuove opportunità che offre, per le semplificazioni e gli snellimenti amministrativi contenuti che permetteranno di dare risposte sempre più veloci e certe alle amministrazioni pubbliche, e soprattutto ai cittadini. Grazie.
Presidente - Ricordo che il disegno di legge ha avuto parere favorevole a maggioranza sul nuovo testo della III Commissione, parere favorevole con proposte modificative e osservazioni del Consiglio Permanente degli Enti Locali. Sono stati presentati 17 emendamenti dal gruppo ALPE ed un ordine del giorno, sempre del gruppo ALPE.
Dichiaro aperta la discussione generale.
La parola al Consigliere Giuseppe Cerise.
Cerise G. (ALPE) - Grazie Presidente.
Intanto ribadisco il rammarico per il fatto che la nostra richiesta non sia stata recepita da parte della maggioranza. Certamente i colleghi della maggioranza avranno preso visione del nuovo testo con tutti gli emendamenti che sono stati approvati in commissione, visto che ci è stato consegnato lunedì. Complimenti, perché siete molto più performanti rispetto a noi nell'analizzare le cose!
Come ho detto poc'anzi, quest'Assemblea deve esprimersi su un disegno di legge che avrà delle ricadute importanti sulle collettività locali e direttamente sui cittadini, in quanto interviene con delle modifiche sostanziali sulla normativa urbanistica di pianificazione territoriale della nostra Regione e su altre disposizioni in materia di governo del territorio. Dunque il nostro approccio, quando si affrontano problematiche di tale rilevanza, non può che essere propositivo e costruttivo, in linea con quel senso di responsabilità che credo ha caratterizzato la nostra azione nel corso di questa legislatura. Ma al di là dei contenuti, sui quali interverremo puntualmente nell'illustrazione degli emendamenti presentati - che ci è stato concesso, in relazione al tempo a disposizione, di presentare -, non possiamo esimerci dal fare alcune considerazioni di carattere generale e di metodo, che non è stato di apertura e di disponibilità al confronto, da parte della maggioranza, nei nostri riguardi; di questo ci rammarichiamo perché, seppure con ruoli diversi, in quest'aula, siamo tutti interpreti della sovranità popolare.
Quando quattro anni fa venni eletto in quest'Assemblea cosiddetta "legislativa", timoroso e cosciente di tutti i miei limiti, pensavo di mettere comunque le mie modeste conoscenze ed esperienze a disposizione della comunità. Dopo poco tempo questa mia pia illusione ha cominciato a scemare, mi sono reso conto che, al di là della definizione, questa è in pratica un'Assemblea ratificativa! Credo che l'iter di questo disegno di legge sia un'ulteriore conferma di questa mia affermazione.
La prima audizione in commissione degli Assessori e funzionari di riferimento porta la data del 9 maggio; seguono le audizioni del 18 maggio dei rappresentanti degli ordini professionali, quella del 23 maggio del Consiglio Permanente degli Enti Locali, per concludere con l'espressione del parere del 30 maggio, parere - a giudizio della maggioranza - urgente ed improrogabile.
Dalla lettura di questi passaggi di dati si vede che c'erano tutti i tempi di rispetto del percorso dell'iter legislativo (questo, almeno, lo dovete riconoscere): per questa ragione non capiamo questo irrigidimento! A nulla sono valse le argomentazioni credo di buon senso a sostegno di un rinvio di 15 giorni da noi richiesto per un maggiore approfondimento dei contenuti, considerata la complessità della materia. Nessuna considerazione vi è stata per lo spirito costruttivo e propositivo con cui abbiamo cercato di portare la nostra modesta esperienza e conoscenza in materia; la nostra disponibilità è stata sopraffatta dalla presunzione di infallibilità della maggioranza, infallibilità che ci permettiamo di mettere in discussione. A nostra conoscenza, l'unica infallibilità riconosciuta è unicamente - per i credenti di fede cattolica - quella del Sommo Pontefice e, anche qui, limitatamente alla proclamazione dei dogmi della Chiesa...figuriamoci dunque, colleghi della maggioranza, se possiamo riconoscerla a voi su argomenti così terreni!
Prendiamo serenamente atto che, ancora una volta, la ragione della forza ha prevalso sulla forza della ragione ed il motto d'ordine: "pragmatismo ed efficienza" ha vinto. Non è la prima volta, e vorrei a tale proposito rammentare un caso, sempre in materia di governo del territorio, dove l'urgenza l'ha fatta da padrone, dove l'atteggiamento della maggioranza è stato lineare a quello odierno: nessun rinvio, si decide perché è urgente! Si tratta della modifica della legge n. 24/2009, la "legge casa", modifica approvata il 1° agosto perché urgentissima...anche in quell'occasione avevamo chiesto un modesto rinvio per maggiori approfondimenti, vista la complessità della materia! Anche quella richiesta fu sacrificata sull'altare del pragmatismo e dell'efficienza...peccato che "pragmatismo ed efficienza" si siano inceppati il giorno successivo, perché ricordo che la delibera di Giunta attuativa di quella legge porta la data 9 marzo 2012...solamente sette mesi ed otto giorni successivi all'approvazione della legge, questa è l'urgenza! Mi pare di poter dire quanto meno al Presidente, all'Assessore ed ai colleghi della maggioranza che hanno un concetto piuttosto "flessibile" del pragmatismo, lascio a loro poi la riflessione sul merito di comportamenti di questo genere. Il pragmatismo e l'efficienza più che proclamati e sbandierati, andrebbero correttamente praticati e non utilizzati a flusso variabile, a proprio uso e consumo!
Una considerazione che non mi posso esimere di sottolineare con forza in questa legge è l'aggressione ormai costante all'autonomia comunale da parte della Regione, che in questa legge manifesta tutta la sua virulenza. Una situazione aggravata dall'acquiescenza di coloro che siedono in quest'Assemblea e che, come il sottoscritto, quando ricoprivano un'altra funzione, si erigevano a paladini dell'autonomia comunale. Ma probabilmente, come ho avuto modo di dire in altre occasioni, cambiando il cappello hanno inavvertitamente rimosso anche la parte sottostante!
Il governo del territorio è una delle funzioni cardine del Comune, perché meglio ne interpreta le necessità, ne conosce la storia, la cultura, la tradizione, le peculiarità. L'Amministrazione regionale dovrebbe pertanto limitarsi a stabilire delle linee guida per quanto concerne i piani regolatori e regolamenti; invece, in questa legge, la Giunta si arroga ancora una volta la funzione di definire i criteri, le modalità, le caratteristiche tipologiche, le tipologie costruttive riguardo ai beni strumentali ed alle strutture pertinenziali definite all'articolo 5, nonché delle strutture pertinenziali definite all'articolo 19, e così via. Cosa dire per quanto riguarda l'iter di approvazione dei piani regolatori e del regolamento edilizio dove, nella sostanza, l'ultima parola spetta alla Giunta o al dirigente della struttura competente? Praticamente fa parte della serie: "o mangi questa minestra o salti dalla finestra"!
Riteniamo inaccettabile che la Giunta poi entri a gamba tesa nella scelta dei Comuni in questa materia: ci pare emblematico il fatto che il Comune di Ayas abbia dovuto ricorrere al TAR, in quanto sentitosi leso nelle proprie competenze in materia di gestione e governo del proprio territorio. Tentativi del genere si sono verificati in altri Comuni, come quello di Saint-Marcel...tentativo, dico io, fortunatamente stoppato...non ci è dato di sapere se l'Assessore all'urbanistica ha avuto un ruolo in merito a questo stop, ma, qualora affermativo, devo dire che in questo caso ha tutta la mia approvazione! Sappiamo però essere stato assente l'Assessore, in Giunta, in fase di approvazione - o, meglio, non approvazione - di quello di Ayas...non dubitiamo che abbia avuto ragioni più che valide per essere assente, ma anche noi abbiamo le nostre debolezze e nel caso specifico, seppure riteniamo deplorevole pensare male, ha purtroppo prevalso la filosofia che si attribuisce all'ex collega di gruppo parlamentare del Presidente quando era Senatore, che diceva che "a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca"!
Mi pare che per quanto riguarda il percorso per l'approvazione dei piani regolatori si stia invertendo la tendenza: in passato era quasi prassi che i Comuni si rivolgessero alla Giunta per ammorbidire posizioni a volte ritenute eccessivamente rigide dei funzionari; ora, invece, sui piani che hanno concluso l'iter con la conferenza di pianificazione, dunque indiscutibilmente rispettosi delle norme, si abbatte la mannaia della Giunta! Dico "Giunta", in quanto è l'organo deliberativo, ma anche in questo caso mi sentirei legittimato a pensare male... Certi metodi non li capiamo, né ci adegueremo ad essi certamente, li subiremo, ma continueremo a denunciarli, sperando che prima o poi la forza della ragione possa prevalere sulla ragione della forza.
Su questo disegno di legge non possiamo che esprimere un giudizio fortemente critico e negativo per le ragioni espresse sia nel metodo che nella sostanza, in particolare per quanto concerne l'usurpazione dell'autonomia comunale, in violazione di quel principio di pari dignità istituzionale fortemente ribadito nelle modifiche del titolo V della Costituzione.
Concludo con un rilievo positivo sulla legge ed è quello legato alla volontà chiara di sollecitare i Comuni all'approvazione dei piani regolatori, e qui finisce la positività, perché il fatto che qualora il Comune fosse inadempiente, la penalità gravi sui cittadini...non so se va presa con mestizia o con ilarità! Poveri cittadini, si trovano due volte penalizzati, oltre ad avere un'amministrazione inefficiente ne devono anche subire le conseguenze! Grazie.
Presidente - La parola al Consigliere Comé.
Comé (SA-UdC-VdA) - Grazie Presidente.
Prima di entrare nel merito della legge, voglio fare una brevissima riflessione sulla pregiudiziale che è stata presentata, sulla quale è intervenuto l'Assessore, ed in particolare le considerazioni che sono state esternate da parte del collega Cerise, che è entrato sulla questione della conduzione della commissione, perché lei ha detto che la commissione è entrata a gamba tesa o che ha messo fretta per cercare di concludere con l'approvazione del disegno di legge. Una parte di dati sono già stati sottolineati dal collega Cerise, che è sempre stato molto corretto e collaborativo, mai nessuno di noi ha tacciato la minoranza di posizioni scorrette, ma volevo dire che l'assegnazione di questo disegno di legge è stata fatta il 24 aprile ed in commissione è stata portata il 27 aprile per la nomina del relatore; poi, giustamente, come ha detto Cerise, c'è stata il 9 maggio l'audizione degli Assessori e dei tecnici che hanno predisposto il disegno di legge, il 18 l'audizione degli ordini ed il 23 quella del CPEL. Questo percorso lo avevamo concordato in commissione ed avevamo sottolineato come questo disegno di legge, che aveva una data per i Comuni, doveva essere portato nel mese di giugno, quindi era stato concordato fra tutti i commissari di arrivare al 30 maggio per l'approvazione in commissione e poi venire in Consiglio.
Non penso quindi che qualcuno di noi abbia agito in maniera scorretta: il 30 maggio noi siamo arrivati con tutta una serie di osservazioni e di emendamenti presentati dal CPEL e dagli ordini, che abbiamo analizzato; abbiamo verificato quali erano quelli che si potevano accogliere, ma il 30 maggio devo dire che da parte della minoranza, su un disegno di legge così importante, non ci è giunto assolutamente niente! Ci è stato chiesto il 30 maggio, quando avevamo deciso di concludere di rinviare perché c'era necessità di fare ulteriori verifiche. Sono d'accordo con voi che forse il tempo può permetterci di fare ulteriori modifiche, ma da parte della commissione e dei commissari era stato concordato un percorso e, con grande correttezza da parte della maggioranza, si è mantenuto quello che era stato concordato.
Poi vorrei fare un piccolo rilievo per quanto riguarda il discorso dell'autonomia comunale. Il CPEL ha presentato 19 emendamenti, gliene abbiamo accolti 16 o 17; allora, chi dobbiamo interpellare? Dobbiamo forse solo parlare con il Sindaco di Ayas o il CPEL è l'espressione di tutti i Sindaci? Hanno presentato degli emendamenti che abbiamo analizzato, li abbiamo quasi tutti accolti! Anche qui, siamo scorretti nei confronti degli Enti locali? C'è un accoglimento di quello che propongono loro! Veramente mi sono dispiaciute queste sue parole, perché l'ho sempre reputata una persona molto corretta.
Entrando nel merito della legge, la legge regionale n. 11/1998 relativa alla riforma complessiva della materia urbanistica e di pianificazione territoriale è stata approvata per raccordare la complessa legislazione regionale previgente in materia urbanistica con il piano territoriale paesistico. Tale legge aveva l'obiettivo di tutelare e salvaguardare il territorio valdostano, ricco di risorse naturali e di paesaggi maestosi, un territorio ereditato dai nostri padri che, con il loro grande e corretto rapporto uomo/ambiente, ci hanno trasmesso la loro esperienza e la memoria storica, come valori che non possiamo disattendere. Per questo anche oggi dobbiamo operare delle scelte che coniughino le esigenze della modernità con la valorizzazione del nostro patrimonio ambientale.
Il disegno di legge si interfaccia con numerose materie di competenza di diversi assessorati. Il testo che oggi viene sottoposto all'esame dell'aula è stato rivisto nella III Commissione ed è frutto di un'approfondita analisi legislativa, che ha accolto, riformulando, le proposte avanzate dagli ordini professionali ed in particolare dal CPEL. I diversi interlocutori auditi in commissione hanno espresso giudizi positivi sul disegno di legge n. 189 ed hanno convenuto che lo stesso va nella giusta direzione, per snellire le procedure amministrative in materia di attività edilizia, riducendone i tempi e semplificando le procedure.
Uno degli obiettivi principali del disegno di legge consiste nell'accelerazione dell'adeguamento dei piani regolatori generali comunali al piano territoriale, ponendo ai Comuni un termine per l'avvio delle procedure di approvazione delle varianti generali dei piani regolatori. L'articolo 13 della legge regionale n. 11/1998, nella formulazione vigente, prevede che i piani regolatori debbano essere adeguati alle norme della stessa legge, ai relativi provvedimenti attuativi ed alle determinazioni del PTP. In particolare il comma 2 - modificato nel 2003 - prevede che i Comuni provvedano all'adeguamento contestualmente all'adozione della prima variante sostanziale al piano regolatore, e comunque entro il 31 dicembre 2005.
Ricordo che noi, di Stella Alpina, avevamo presentato il 30 luglio 2003 una proposta di legge volta ad allungare l'originario termine per l'adeguamento previsto dall'articolo 13, passando da cinque a sette anni. In seguito alla presentazione di questa proposta, la Giunta regionale assunse l'impegno di allungare tale termine, impegno concretizzatosi poi con l'approvazione della legge regionale n. 21/2003, che ha sostituito il termine per l'adeguamento da quello iniziale di cinque anni a quello fissato nella data del 31 dicembre 2005. Sappiamo però che anche tale lasso di tempo non è stato sufficiente per alcune amministrazioni locali, sia per la complessità della materia, sia per l'eccezionalità di alcuni eventi accaduti nel contempo, che hanno posticipato la possibilità da parte dei Comuni di adeguarsi in tempo utile.
Con il presente disegno di legge si introduce un nuovo termine in caso di mancata trasmissione della bozza di variante sostanziale entro il 31 dicembre 2012: i Comuni, fino all'avvenuta trasmissione della stessa, non potranno adottare varianti, né richiedere finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche.
Oggi non voglio entrare nel merito di tutte le altre modifiche presenti nel testo, perché sono state illustrate nei dettagli dal collega Prola, ma in conclusione esprimo il giudizio positivo sul disegno di legge che va nella direzione della semplificazione e della sburocratizzazione delle procedure, che saranno a tutto vantaggio dei nostri cittadini.
Presidente - La parola al Consigliere Lattanzi.
Lattanzi (PdL) - Grazie Presidente. Solo brevemente, perché i colleghi Prola e Comé che sono intervenuti hanno, a nome della maggioranza, chiarito bene sia le volontà che gli aspetti tecnici del provvedimento che stiamo per approvare.
Come Popolo della Libertà dobbiamo le scuse all'Assessore, che abbiamo pressato e che ha avuto la pazienza di ascoltare anche i nostri suggerimenti; dobbiamo riconoscere a lei ed ai suoi uffici un ringraziamento particolare per il lavoro enorme che è stato svolto su questo provvedimento, che consideriamo di grandissima portata. È un segnale che accogliamo con grande favore, è un segnale importante di un processo culturale che finalmente si è messo in moto in questa Regione, soprattutto su queste materie che oggettivamente sono uno degli elementi più sensibili per i cittadini nel fastidio dell'interfaccia con l'Amministrazione, sia comunale, sia regionale. Credo che la Regione abbia con questo provvedimento liberato i Comuni da una serie di procedure che li mettevano in oggettiva difficoltà...non che ne hanno eliminata l'autonomia, ne hanno sostenuto l'autonomia!
Collega Cerise, lei, che ha fatto il Sindaco, sa che ci sono 74 Amministrazioni che hanno 74 uffici tecnici e che sono tutti i giorni a battagliare con gli utenti sull'interpretazione delle norme! Questo è un atto di chiarezza che va nella direzione di aiutare gli uffici in materia urbanistica e di favorire i cittadini in quelle operatività, che oggettivamente non erano più accettabili.
Siamo fortemente convinti che in questa Regione meno burocrazia significa più libertà e più economia ed in un momento come questo dobbiamo avere il coraggio di fare scelte di questo tipo, anche se qualcuno non completamente le comprende. Possiamo anche prendere atto delle vostre perplessità, certamente mi aspettavo non un processo al metodo in termini di velocità dell'operatività, ma semmai il contrario, cioè mi aspettavo che diceste: come mai ci avete messo così tanto...invece no, come mai fate così presto e non aprite il dibattito? Ma quanti dibattiti si devono ancora fare per togliere queste autorizzazioni, questo confronto Comuni e Regione, che fa imbufalire i cittadini! Quanti confronti volete ancora fare?
La maggioranza, con questo provvedimento, dà una risposta rapida in un momento di crisi, un segnale preciso che la burocrazia va smantellata a favore del cittadino e le amministrazioni comunali vanno liberate da un onere amministrativo, di interpretazione e di applicazione di leggi che ormai sono superate dal tempo.
Voglio ancora ringraziare gli uffici dell'Assessore Zublena, la Giunta e la maggioranza che hanno voluto, a tappe forzate, portare avanti questo provvedimento; quindi esprimiamo una grande soddisfazione perché con questo provvedimento raggiungiamo uno degli obiettivi che ci eravamo prefissi.
Presidente - La parola alla Consigliera Carmela Fontana.
Fontana (PD) - Grazie Presidente.
Per quanto ci riguarda, siamo d'accordo con il gruppo ALPE, anche perché è un disegno di legge molto importante. Ci sono dei punti positivi, lo ammettiamo anche noi, ma ci sono molte criticità, perché se questo disegno di legge era perfetto, non penso che ci sarebbero state tutte quelle proposte anche degli Enti locali e degli ordini! È vero che sono state discusse e tante sono state recepite, ma non vogliamo passare nemmeno come quelli che non vogliono votare i disegni di legge oppure lo fanno per non votarli, assolutamente no! E nessuno ci può accusare di questo.
Abbiamo chiesto un rinvio proprio perché avevamo la buona volontà, là dove avevamo dei dubbi, di poterli chiarire. Questo non è possibile...fate come volete! Ci dispiace, perché era questa l'intenzione, non di mettere il bastone fra le ruote come ci viene detto dai colleghi Lattanzi e Comé. Noi, in commissione, abbiamo sempre lavorato positivamente...non ci viene data questa opportunità; quindici giorni non ci sembravano molti...e c'era la volontà di votare questo disegno di legge.
Abbiamo molti dubbi: per questo motivo non lo votiamo. Grazie.
Presidente - Se non ci sono altre richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola all'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena.
Zublena (UV) - Grazie Presidente.
Voglio anzitutto ringraziare la commissione per l'approfondito lavoro che è stato fatto, un lavoro di analisi, di confronto e di ascolto, che ha portato ad un ricco contributo con la proposta e l'indicazione di una serie di modifiche migliorative che tengono conto di istanze diverse, di cui la commissione ha saputo fare sintesi. Ringrazio anche il relatore Prola che ha illustrato in modo sintetico, ma incisivo, i punti di forza della legge. Voglio dedicare un particolare ringraziamento ai dirigenti dell'Assessorato, in particolare al Direttore della Direzione urbanistica che, insieme a tutte le strutture regionali, ha collaborato per arrivare ad un testo coordinato che ha riguardato in modo trasversale diverse competenze, come è evidente in una legge che riguarda il governo del territorio.
A questo proposito devo dire che mi spiace molto sentire accusare questa parte per i lunghi tempi dell'emanazione di delibere per la produzione di testi, perché questa accusa - che viene rivolta a noi, amministratori - si riverbera sugli uffici, dando un'immagine di inoperosità degli stessi, ed è assolutamente non corretta.
Come ricordato, l'obiettivo principale della legge è quello di intervenire sulla legge n. 11 in materia di pianificazione territoriale e di urbanistica, aggiornandola ad intervenute esigenze e cercando di snellirla. Come ricordato dal relatore resta immutato l'impianto generale, e questo ritengo che sia un fatto importante da sottolineare perché si mantengono forti i principi generali di pianificazione territoriale, paesistica ed urbanistica orientati a seguire uno sviluppo sostenibile, gestendo le risorse in modo compatibile con l'ambiente, e soprattutto attuando una tutela del paesaggio dei beni culturali, tutelando anche le buone terre coltivabili, riservandole all'agricoltura. Quindi l'obiettivo principale che ha condotto a queste modifiche è stato quello di accelerare la conclusione del percorso di adeguamento dei piani regolatori al PTP, un percorso che ad oggi vede il 70 percento dei Comuni ad aver avviato le procedure attraverso la predisposizione di elaborati ai vari livelli, dei quali 21 hanno già concluso l'iter con l'approvazione del testo definitivo.
Poiché l'obiettivo di questa legislatura era quello di portare a termine un percorso che vedeva nel 2008 un solo Comune ad avere completato l'iter di approvazione della variante generale al piano regolatore, questa proposta di modifica di legge vuole introdurre a questo punto elementi di accelerazione, quindi livelli più severi di limitazioni per i Comuni che indugiano nel concludere il percorso di adeguamento degli strumenti urbanistici agli indirizzi del PTP.
Riteniamo che non sia più, a distanza di 14 anni dall'emanazione della legge, derogabile il portare a termine questo processo di adeguamento, che nella volontà del legislatore di allora doveva essere concluso in pochi anni. Riteniamo che sia importante poter garantire una uniformità - oltre che attualità - nella pianificazione regionale, offrendo a tutti i valdostani equità nei criteri di uso del territorio, e questo rappresenta la tutela di un interesse generale a vantaggio della comunità.
Ho ascoltato e mi è dispiaciuto sentire alcune affermazioni del collega Cerise, in particolare quando sottolinea come questa modifica costituisca un attacco all'autonomia dei Comuni. Ha portato, a supporto dell'affermazione, l'esplicitazione della modalità di approvazione dei piani regolatori. Voglio ricordare che il percorso di approvazione degli strumenti urbanistici è immutato rispetto alla volontà del legislatore del 1998 e non abbiamo volutamente modificato il percorso per dare parità di condizioni ai diversi Comuni. Già nel 1998 venivano poste in capo all'Amministrazione regionale una serie di funzioni che noi abbiamo mantenuto inalterate. Al contrario, credo che siano stati dati spazi di maggiore autonomia ai Comuni; cito solo due esempi: uno riguarda i PUD dove, introducendo una serie di opportunità, si dà la facoltà al Comune di poter intervenire sui PUD ad iniziativa individuale privata per definire puntualmente quali sono gli interessi del Comune. E dando anche dei tempi certi per la realizzazione di un PUD, di fatto si ritiene di aver dato ai Comuni quell'autonomia per garantire maggiore tutela dell'interesse generale in fase di pianificazione attuativa di dettaglio. Un altro esempio è rappresentato dall'aver dato ai Comuni l'opportunità di maggiore autonomia organizzativa in fase di approvazione di progetti e di espressione di pareri: questa opportunità si fonda sul fatto che oggi gli strumenti di pianificazione sono ad un buon livello di adeguamento al PTP, e quindi il Comune può, con maggiore autonomia e non più chiedendo ai servizi regionali l'intervento, esercitarla garantendo adeguata tutela al patrimonio architettonico, culturale e storico.
Un'ultima considerazione: non amo le strumentalizzazioni, e pertanto mi sento di stigmatizzare la strumentalizzazione che è stata fatta dal collega Cerise su una mia assenza in Giunta, dovuta a problemi di salute che non mi hanno permesso di essere presente. Lei ha citato la frase ormai abusata, andreottiana, che non condivido...io penso che a pensare male spesso si sbaglia e soprattutto si offende l'onestà delle persone! Circa l'ironia e le allusioni sulla conduzione dell'iter di approvazione del piano regolatore del mio Comune, credo che queste allusioni siano degne più di un confronto al bar, piuttosto che elemento di discussione in questa sede!
Presidente - Passiamo all'esame dell'ordine del giorno del gruppo ALPE.
La parola al Consigliere Louvin.
Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.
Ho accennato stamani, durante le comunicazioni del Presidente Rollandin, alla questione normativa riguardante la disciplina delle attività di vigilanza sulle opere e costruzioni in zone sismiche, anticipando questo argomento, nel timore - poi rivelatosi fondato - che si sarebbe discusso oggi stesso di questa normativa e che si eludesse, una volta di più, una necessità di questa Regione: quella di dotarsi di un'apposita disciplina che a noi sembra oggi essere particolarmente necessaria ed urgente.
Nell'autunno 2010 la Giunta introdusse una proposta, il disegno di legge n. 108, avente ad oggetto questa regolamentazione della vigilanza sulle opere e costruzioni in zone sismiche. Oggi siamo consapevoli, soprattutto dopo i fatti drammatici della Regione Emilia Romagna, che nessuna Regione in Italia può considerarsi al riparo da questa problematica e che è particolarmente importante dotarsi di strumenti di sorveglianza, di regolamentazione per l'edificazione all'interno di queste zone, quindi anche per rafforzare la soglia di prevenzione. Abbiamo visto in Emilia Romagna come edifici di costruzione recente, manufatti di carattere industriale, artigianale, siano stati colpiti, e penso che sia sotto gli occhi di tutti che non siamo indenni dalla proliferazione di capannoni; non siamo noi stessi del tutto privi di situazioni nelle quali avere regole edilizie e modalità di accertamento della loro attuazione, che siano consone a prevenire questo tipo di rischi. Devo dire che questo a noi pare essere oggi una necessità e non abbiamo capito - probabilmente l'Assessore Marco Viérin ci fornirà ragguagli in merito - perché, come un fiume carsico, questo disegno di legge sia scomparso per più di 20 mesi dal nostro radar e non se ne sia più avuta notizia. Ora, crediamo, soprattutto perché abbiamo fatto l'esperienza in questi ultimi mesi di dilazioni continue normative a livello statale sull'applicazione delle misure antisismiche, che questo possa rappresentare un fatto di indubbia debolezza del nostro patrimonio edilizio, con delle conseguenze sull'incolumità delle persone molto preoccupante.
Allora il senso del nostro ordine del giorno è tutto nell'impegno richiesto alla Giunta di integrare rapidamente l'assetto normativo della Regione con una nuova proposta di revisione. Non ci siamo azzardati a preparare, noi, dei testi, avrebbe avuto poco significato e, non avendone la strumentazione tecnica, sarebbe stato fuori luogo e fuori dalle nostre competenze. Crediamo che la Giunta adesso debba accelerare per riportare, ci auguriamo entro l'estate, all'attenzione del Consiglio una proposta di questo genere, per garantire la sicurezza delle persone e dei beni nel territorio regionale, quindi che individui rapidamente modalità e criteri per le funzioni di vigilanza, di accertamento delle violazioni e di applicazione delle sanzioni. Rimanere scoperti normativamente in questo momento...lo ricorderà l'Assessore Marco Viérin, siccome nella relazione del suo disegno di legge n. 108 si diceva: "i fatti dell'Abruzzo ci hanno reso sensibili a questo"; purtroppo, due anni dopo, diciamo: "i fatti dell'Emilia ci rendono sensibili", ma vorremmo ricordare un dovere normativo, un'urgenza normativa e chiediamo che in questo il Governo regionale faccia sollecitamente la sua parte. Questo è il senso dell'impegno che chiediamo con l'ordine del giorno.
Presidente - La parola all'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Marco Viérin.
Viérin M. (SA-UdC-VdA) - Grazie Presidente.
Ringrazio il collega Louvin, ma se, anziché presentare questo ordine del giorno, ci avesse chiesto il ragguaglio sulla situazione, visto che in commissione nell'audizione per l'assestamento di bilancio ho riferito di qual era la situazione e parlo di un mese e mezzo fa, quando non c'era notizia dei fatti accaduti in Emilia. Dissi, allora, che eravamo pronti a portare entro giugno la modifica alla proposta depositata a dicembre 2010 sul sismico in commissione, e così è: infatti è già iscritta nella Giunta del 15 giugno.
Ricordo solo che noi, in questo periodo, non è che siamo stati a guardarci, perché il discorso della disciplina organica delle attività dirette a garantire la tutela sismica, è entrato in vigore l'1.7.2009 con le norme tecniche delle costruzioni, e quindi fa riferimento alla responsabilità dei professionisti e dei Comuni che devono attuare le stesse. A questo scopo abbiamo fatto una lettera, a firma congiunta del Presidente e del sottoscritto, a marzo 2010, in attesa di avere il testo definitivo del disegno di legge regionale, lettera di sollecito a vigilare sia ai Comuni che ai professionisti. In merito alle modalità ed ai criteri per l'esecuzione delle funzioni di vigilanza e di accertamento, queste sono previste dal DPR n. 380/2001 che è stato richiamato dalla nostra legge.
Le chiedo quindi correttamente di ritirare l'ordine del giorno, altrimenti noi non potremmo che astenerci.
Presidente - La parola al Consigliere Louvin.
Louvin (ALPE) - L'Assessore ha dato delle spiegazioni, si è riferito a norme del 2009, ad una lettera a firma congiunta che è un sollecito di natura amministrativa, ma noi stiamo parlando di un'altra cosa: stiamo parlando di una legge della Regione, e di questa legge lei si è reso proponente più di 20 mesi fa, non ha ancora ritenuto...e mi pare di capire che lo farà a metà del mese di giugno. Siccome è un tempo consono e compatibile con l'impegno che le chiediamo, ribadiamo la richiesta che la Giunta integri la proposta di revisione normativa e ce la porti in tempi rapidi: questo è quello che chiediamo.
Lei avrà avuto modo di constatare dall'ordine del giorno che non ha un tono polemico, ma semplicemente richiama un lasso di tempo che è molto lungo ed il tempo non è una variabile indipendente in questi casi, è una condizione molto precisa. Abbiamo solo voluto mettere un riferimento temporale nell'agenda del Governo e del Consiglio su un tema che è di straordinaria attualità e che abbiamo ricordato drammaticamente questa mattina.
Non c'è motivo per ritirare questo ordine del giorno, libera la Giunta e la maggioranza di opporsi. Comunque sia, noi saremo qui a valutare i frutti del suo lavoro, quando lei avrà la bontà di sottoporlo a questo Consiglio.
Presidente - Pongo in votazione l'ordine del giorno del gruppo ALPE, che recita:
Ordine del giorno
Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
- nel dicembre del 2010 il Consiglio regionale avrebbe dovuto prendere in esame il disegno di legge n. 108 avente ad oggetto "Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche", proposto dalla Giunta successivamente agli eventi dell'Abruzzo che già avevano richiamato l'attenzione dell' opinione pubblica sul rischio sismico anche nella nostra regione;
- l'esame della normativa in questione era però stato rinviato per approfondimenti relativi ad una intervenuta sentenza della Corte costituzionale e non è mai più ripreso;
- frattanto è stato ulteriormente posticipato dal Parlamento, al 31 dicembre 2012, il termine per l'effettuazione delle verifiche sismiche, previste dall'articolo 20 del DL 248/2007, da parte dei proprietari degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile durante gli eventi sismici. È stato previsto altresì lo slittamento anche per edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
- in queste ultime settimane, il gravissimo sisma che ha interessato la Regione Emilia Romagna ha riportato all'attenzione dell'opinione pubblica e degli amministratori la necessità di adeguate misure normative e tecniche di carattere preventivo ed ha fatto ritenere indispensabile che la nostra stessa Regione non si consideri del tutto al riparo da eventuali rischi sismici.
Sulla scorta di tali valutazioni
Impegna
La Giunta regionale ad integrare la proposta di revisione della normativa edilizia in corso di esame con la proposta di una disciplina organica delle attività dirette a garantire la tutela delle persone e dei beni sul territorio regionale, attraverso la salvaguardia della stabilità e della sicurezza delle opere e delle costruzioni, e che stabilisca le modalità e criteri per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, di accertamento delle violazioni e di applicazione delle sanzioni.
F.to: Louvin - Bertin - Giuseppe Cerise - Chatrian - Patrizia Morelli
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 8
Astenuti: 25 (Agostino, Benin, Bieler, Caveri, Comé, Crétaz, Empereur, Hélène Impérial, Isabellon, La Torre, André Lanièce, Lattanzi, Lavoyer, Maquignaz, Marguerettaz, Pastoret, Prola, Emily Rini, Rollandin, Rosset, Salzone, Laurent Viérin, Marco Viérin, Manuela Zublena, Zucchi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Passiamo ora all'esame dell'articolato. All'articolo 1 vi è l'emendamento n. 1 del gruppo ALPE.
La parola al Consigliere Giuseppe Cerise.
Cerise G. (ALPE) - Il nostro emendamento prevede la soppressione del comma 2 dell'articolo 1, riferito al discorso che, qualora non sia avvenuta la trasmissione della bozza, i Comuni non possano adottare varianti sostanziali anche relative ad opere pubbliche e non possano accedere al finanziamento FOSPI. Credo che un Comune dove magari l'amministrazione precedente ha fatto tutto un iter di lavoro o che, per una mancanza dell'amministrazione il Comune non può accedere a questi finanziamenti con tutto l'impegno finanziario che ha messo in campo, non ci pare che un'inadempienza o una negligenza o un'inefficienza di un'amministrazione comunale debba ricadere sulla comunità, perché il discorso degli interventi nelle opere pubbliche ricadono su tutta la comunità.
Presidente - La parola all'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena.
Zublena (UV) - Una precisazione: innanzitutto non si preclude l'accesso al finanziamento, non vengono sciupati investimenti di risorse per predisporre delle progettazioni, ma semplicemente si ritardano.
Non possiamo accogliere questo emendamento perché, togliendo questa penalizzazione (che peraltro fu già introdotta in tempi passati), si vanifica tutto lo sforzo di condurre i Comuni a concludere l'iter di approvazione delle varianti generali ai piani regolatori. Sono passati 14 anni dalla legge, non ci sono più scusanti, quindi credo che se anche il Comune ritarderà di un anno l'accesso al finanziamento FOSPI, questo sia un incentivo importante perché predisponga le tavole della variante al piano regolatore e le consegni. Respingiamo l'emendamento.
Presidente - La parola al Consigliere Donzel.
Donzel (PD) - Grazie Presidente.
Rinviare di un anno...io ritengo che una sanzione, come avviene nell'ordine delle cose, sia giusta e corretta quando qualcuno è inadempiente, ma non vorrei che qui, in Valle d'Aosta, facessimo i danni che lamentiamo alle volte nel Governo nazionale. In un momento di crisi economica un FOSPI approvato e pronto a partire, noi scegliamo che la sanzione è quella cosa che ci dà una mazzata in testa a noialtri, cioè a tutti i valdostani. Penso che lo spirito della sanzione...do atto all'Assessore della correttezza della sua risposta...lo spirito lo riconosco, ma è una sanzione che rischia di fare più male alla collettività valdostana che non a quel Comune inadempiente. Danneggiamo tutti perché uno non fa il suo dovere. Mi sembra che lo spirito della sanzione...glielo riconosco, ma la tipologia della sanzione è una sanzione che fa del male a tutti. Allora, in un momento di crisi economica facciamoci del male!
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del gruppo ALPE, che recita:
Emendamento
Il comma 2 dell'articolo 1 del dl è soppresso.
Consiglieri presenti e votanti: 31
Favorevoli: 8
Contrari: 23
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 28
Favorevoli: 23
Contrari: 5
Astenuti: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 8 (Bertin, Cerise Giuseppe, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Morelli Patrizia, Rigo)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 3 vi è l'emendamento n. 2 del gruppo ALPE.
La parola al Consigliere Giuseppe Cerise.
Cerise G. (ALPE) - Credo che questo vada legato al ragionamento di prima, con l'aggravante che qui è direttamente il cittadino, al quale il Comune non può rilasciare il titolo abilitativo riguardo al discorso del famoso "piano casa". Abbiamo fatto questo emendamento che sostituisce il comma...sarebbe da aggiungere solo la parte finale: "ad eccezione dei titoli abilitativi relativi agli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, della stessa", che è l'ampliamento del 20 percento. Manterremmo fermo il discorso perché il discorso del 40-45 percento ha un impatto maggiore. Credo che, in linea con quanto diceva il collega Donzel, questi piccoli interventi del 20 percento...guardate bene, sono quelli che fanno vivere gli artigiani locali in questo momento.
Poi mi pare di aver capito che la famosa "legge casa" dovrebbe prevalere su tutti gli strumenti urbanistici, è scritto così da qualche parte, allora se prevale la legge casa...
(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
...va bene.
Presidente - La parola all'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena.
Zublena (UV) - Valgono le considerazioni precedenti: la volontà è quella di introdurre gradualmente delle sanzioni più severe. Teniamo conto che i Comuni hanno 180 giorni fra la presentazione della bozza ed il testo definitivo, quindi non si è certo stati parchi nei tempi. Peraltro il CELVA stesso non ha obiettato su queste tempistiche, ritenendole congrue. Poiché se ne parlerà da giugno 2013, almeno per un anno tutto è possibile. Poiché l'obiettivo è un'accelerazione, anche questo emendamento non possiamo accoglierlo.
Presidente - La parola al Consigliere Donzel.
Donzel (PD) - Sono ancora più favorevole a questo emendamento di ALPE, perché rispetto al precedente questo pone una minima eccezione, quindi non abolisce la sanzione; la sanzione rimane per gli ampliamenti al 40 percento. In un momento di grave crisi economica, in cui ci fate le grandi lezioni di sviluppo, di rilancio, e la piccola impresa e avanti, approviamo norme che tagliano le gambe anche sui piccoli interventi. È una sanzione controproducente, le sanzioni devono essere commisurate al danno ed alla realtà che si vive.
Non riusciamo a capire la natura della durezza di queste sanzioni in un momento di questo tipo.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 del gruppo ALPE, che recita:
Emendamento
Il comma 7 dell'articolo 15 della l.r. 11/1998, come sostituito dall'articolo 3 del d.l., è sostituito dal seguente:
"7. Tenuto conto dell'esito delle attività di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, il Comune adotta il testo preliminare della variante sostanziale entro centottanta giorni dalla ricezione dell'esito del procedimento di cui al comma 4. In caso di mancata adozione del testo preliminare della variante sostanziale nei termini previsti, il Comune, sino all'adozione della medesima, non è legittimato a rilasciare titoli abilitativi ai sensi degli articoli 90bis, 90ter e 90quater, nonché della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), a eccezione dei titoli abilitativi relativi agli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, della stessa.".
Consiglieri presenti e votanti: 33
Favorevoli: 8
Contrari: 25
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:
Consiglieri presenti: 33
Votanti: 30
Favorevoli: 25
Contrari: 5
Astenuti: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 8 (Bertin, Cerise Giuseppe, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Morelli Patrizia, Rigo)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 5 vi sono gli emendamenti n. 3 e 4 del gruppo ALPE.
La parola al Consigliere Giuseppe Cerise.
Cerise G. (ALPE) - Per quanto riguarda l'emendamento n. 3, premetto che condividiamo concettualmente l'articolato. Le nostre osservazioni sono: una, che al rilascio del parere di razionalità non è scritto "vincolante" e vorremmo che fosse citato "vincolante"; l'altra, è un chiarimento, che probabilmente era sottinteso, ma che questi interventi, che non sono soggetti al parere di razionalità delle strutture competenti, siano limitati ad un intervento, perché teoricamente messo così posso realizzare fino a 20 metri, ne faccio uno oggi, l'anno prossimo ne faccio un altro in un'altra zona. Penso che il buon senso voleva dire che era limitato ad uno di questi fabbricati di pertinenza, ma letto così...è un chiarimento. Teoricamente io posso fare cinque di questi fabbricati da venti metri? Allora non mi pongo neanche più il senso dei cinque metri...
(interruzione del Consigliere Louvin, fuori microfono)
...è reiterabile? Noi diciamo solo quello, limitatamente al primo intervento. Poi c'era il discorso dei metri, sembra banale, ma ripeto: i 20 metri sono una misura che io chiamo "monca", perché questo è in funzione di un ricovero di attrezzi logicamente; i 20 metri limitano fortemente il fatto dello spazio, nel senso che per avere la possibilità di mettere un trattorino o magari l'Ape ci vogliono 25 metri, perché ci vogliono 2 metri e mezzo per 2 metri e mezzo di lunghezza. Ve lo dico per esperienza pratica, quando devi mettere in 20 metri... poi noi non ci moriamo su questo, ma era un discorso di buon senso. I 25 metri permettono di mettere il rimorchio ed il trattore vicino, perché questo è legato ad un certo tipo di agricoltura...il giovane pensionato di qualche tempo fa, perché oggi non esiste più, che fa un'attività...
(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
...sappiamo che non potevamo mettere in discussione le sue performance anche alla guida...
I 4 metri sono stretti, se uno ha un furgoncino, io che ho il Porter...porca miseria, allora...non sono qua in difesa di interessi personali, ma faccio dei ragionamenti di ordine pratico. Non ci moriamo su questo, ma crediamo che se fosse stato possibile 25 sarebbe stato auspicabile. Prima ne lasciavate costruire 4 o 5 se non c'era questo emendamento qua, adesso per 5 metri...va bene...
Presidente - La parola all'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena.
Zublena (UV) - Mi sono informata presso i servizi dell'agricoltura, perché non ho un'esperienza diretta di dimensioni di mezzi agricoli e trattorini, poiché ho solo l'Ape del figlio. Allora, la dimensione di 20 metri è parsa adeguata per evitare una proliferazioni di garage per mezzi agricoli. Si vuole che quella tipologia di intervento sia regolamentata attraverso il parere di razionalità. Quindi era proprio volto non tanto per i ricoveri di mezzi, quanto per ricoveri di piccole attrezzature: questa è una volontà che è stata confermata dal collega Isabellon.
Circa "vincolante" sempre gli uffici dicono che non aggiunge nulla, perché il parere di razionalità è di per sé vincolante. Pare che non sia equivocabile. Si potrebbe, limitatamente al primo intervento, prevedere questo esonero dalla valutazione della razionalità, in modo da evitare la proliferazione, quindi si potrebbe accogliere l'emendamento fatto salvo i 25 metri, cioè un accoglimento parziale con il mantenimento dei 20 metri. È possibile?
Presidente - Teoricamente bisognerebbe fare un sub emendamento, ma se siamo tutti d'accordo possiamo accettarlo, solo chiedo all'Assessore di ripetere bene per gli uffici.
La parola all'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena.
Zublena (UV) - Il comma 1 dell'articolo 5 sarebbe così sostituito: "L'ultimo periodo della lettera e) del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: "La valutazione dei progetti, relativamente agli standard così definiti, è effettuata dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura attraverso il rilascio di un parere vincolante di razionalità dei medesimi. Limitatamente al primo intervento, tale valutazione non è richiesta per i beni strumentali di dimensioni inferiori a 20 metri quadrati, per i quali la Giunta regionale definisce i criteri generali per la costruzione;"".
Presidente - Facciamo illustrare anche l'emendamento n. 4 che poi metto in votazione l'articolo comprensivo del subemendamento.
La parola al Vicepresidente Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Per illustrare l'emendamento n. 4. L'obiettivo era quello di concedere la facoltà delle strutture pertinenziali all'abitazione principale e non a quella temporanea per fare chiarezza. Capiamo l'esigenza dell'abitazione principale, non capiamo le altre esigenze nelle zone turistiche delle abitazioni temporanee.
Presidente - La parola all'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena.
Zublena (UV) - Su questo punto si era discusso e valutato a lungo, anche in commissione. Il punto è che si vuole ottenere un riordino nel settore delle seconde case che non necessariamente sono solo in Comuni turistici, ma molti valdostani hanno case nelle zone collinari, quindi il concetto di "seconda casa" non è associabile direttamente al turismo e inoltre la destinazione può mutare. Lo spirito era quello, al contrario, di favorire un riordino paesaggistico di piccoli edifici che oggi sono presenti in modo non conforme alle normative.
Presidente - La parola al Vicepresidente Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Solo per ribadire una riflessione in più. Condividiamo il riordino dal punto di vista urbanistico e progettuale, non volevamo distinguere l'abitazione temporanea fra il valdostano e il non valdostano; l'obiettivo era, se sacrificio deve essere: facciamolo sull'abitazione principale, un sacrificio di tipo ambientale ed urbanistico, e invece cerchiamo di non fare dei sacrifici su quelle che sono le abitazioni secondarie temporanee di proprietà dei valdostani e non di proprietà...cioè, mi sembra un po' superficiale.
Presidente - Do lettura, per il verbale, dell'emendamento n. 3 del gruppo ALPE, che è stato poi modificato dall'Assessore Zublena:
Emendamento
Il comma 1 dell'articolo 5 del d.l. è sostituito dal seguente:
"1. L'ultimo periodo della lettera e) del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: "La valutazione dei progetti, relativamente agli standard così definiti, è effettuata dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura attraverso il rilascio di un parere vincolante di razionalità dei medesimi. Limitatamente al primo intervento, tale valutazione non è richiesta per i beni strumentali di dimensioni inferiori a 25 metri quadrati, per i quali la Giunta regionale definisce i criteri generali per la costruzione;".
Do lettura del subemendamento presentato dall'Assessore Zublena:
Subemendamento
Il comma 1 dell'articolo 5 del d.l. è sostituito dal seguente:
"1. L'ultimo periodo della lettera e) del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: "La valutazione dei progetti, relativamente agli standard così definiti, è effettuata dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura attraverso il rilascio di un parere vincolante di razionalità dei medesimi. Limitatamente al primo intervento, tale valutazione non è richiesta per i beni strumentali di dimensioni inferiori a 20 metri quadrati, per i quali la Giunta regionale definisce i criteri generali per la costruzione;".
Lo pongo in votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 4 del gruppo ALPE, che recita:
Emendamento
La lettera ebis) del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 11/1998, come inserita dal comma 2 dell'articolo 5 del d.l., è sostituita dalla seguente:
"ebis) individuare particolari condizioni e tipologie costruttive per l'edificazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti, aventi le destinazioni d'uso di cui all'articolo 73, comma 2, lettera d).".
Consiglieri presenti e votanti: 32
Favorevoli: 8
Contrari: 24
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo così emendato:
Articolo 5
(Modificazioni all'articolo 22 della l.r. 11/1998)
1. L'ultimo periodo della lettera e) del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: "La valutazione dei progetti, relativamente agli standard così definiti, è effettuata dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura attraverso il rilascio di un parere vincolante di razionalità dei medesimi. Limitatamente al primo intervento, tale valutazione non è richiesta per i beni strumentali di dimensioni inferiori a 20 metri quadrati, per i quali la Giunta regionale definisce i criteri generali per la costruzione;".
2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 11/1998, come modificata dal comma 1, è aggiunta la seguente:
"ebis) individuare particolari condizioni e tipologie costruttive per l'edificazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti aventi le destinazioni d'uso di cui all'articolo 73, comma 2, lettere d) e dbis).".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 11/1998 è aggiunto il seguente:
"2bis. Nelle zone territoriali di tipo E è ammessa l'edificazione delle strutture pertinenziali aventi le caratteristiche individuate ai sensi del comma 2, lettera ebis). Tale disposizione prevale sulle norme dei PRG e le sostituisce. I Comuni possono individuare, con le procedure di cui all'articolo 16, le zone o le sottozone in cui, per particolari motivi di ordine paesaggistico e agricolo, non sia ammessa la realizzazione delle predette strutture pertinenziali.".
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 8 (Bertin, Cerise Giuseppe, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Morelli Patrizia, Rigo)
Il Consiglio approva.
Presidente - Articolo 6: stesso risultato. Articolo 7: stesso risultato.
All'articolo 8 vi è l'emendamento n. 5 di ALPE.
La parola al Vicepresidente Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Avremmo sostituito, dove si parla di: "interesse generale aventi particolare rilevanza sociale ed economica a livello sia locale sia regionale", con la dizione: "d'interesse pubblico".
Presidente - La parola all'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena.
Zublena (UV) - Su questo ho discusso attentamente con i dirigenti, che sottolineano come il concetto di "interesse pubblico" sia un concetto astratto ed indeterminato, che si è prestato nel corso del tempo ad interpretazioni, ed invece con la prassi si è affinato il concetto arrivando a quello di "interesse generale" avente particolare rilevanza sociale ed economica, perché da un lato limita la tipologia di interventi, dall'altro li caratterizza rispetto all'esigenza del territorio. Si tratta di interventi che sono stati definiti sia dall'osservatorio per l'attuazione della legge n. 11 nel 2003, sia ribaditi nella delibera n. 2938/2008; interventi che, se anche sono realizzati da soggetti privati, non devono conseguire esclusivamente o prevalentemente un interesse proprio del soggetto privato, ma devono perseguire gli interessi della collettività generale, che può trarre da essi un utile. Per questo motivo viene consigliato il mantenimento di questa dizione.
Respingiamo quindi l'emendamento.
Presidente - La parola al Consigliere Louvin.
Louvin (ALPE) - Questa è una tipica situazione che avremmo voluto evitare attraverso un approfondimento nella competente commissione.
Assessore, la disquisizione semantica è molto sottile, ma non è convincente. A nostro modo di vedere, quando si indica come in questo caso che si ritiene possibile...attenzione! Stiamo parlando di edificazione all'interno di un'area molto sensibile, che è l'area di zone umide e laghi, la prevalenza e la possibilità di andare oltre un limite generalmente introdotto, dovrebbe essere a beneficio di un'iniziativa di carattere pubblico e non di un interesse generale di particolare rilevanza sociale ed economica. Un albergo, un'attività commerciale può essere socialmente rilevante, economicamente interessante, non è detto che sia opportuno, anzi, potrebbe essere pericoloso dal punto di vista paesaggistico ed ambientale che venga eccessivamente avvicinata a zone per le quali la prescrizione di questo articolo è ferrea e stringente.
Per noi è opportuno che sia indicato l'interesse generale, che può essere anche non economico, né di tipo sociale, può essere di tipo ambientale, di protezione del sito o funzionale ad altri interessi, ma di interesse pubblico, e non d'interesse generale rilevante socialmente ed economicamente, il che può portare a delle indubbie forzature all'interno di un'area molto delicata e sensibile.
L'emendamento è quindi mantenuto.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 5 di ALPE, che recita:
Emendamento
Al comma 5 dell'articolo 34 della l.r. 11/1998, come sostituito dall'articolo 8 del d.l., le parole: "d'interesse generale aventi particolare rilevanza sociale ed economica a livello sia locale sia regionale" sono sostituite dalle seguenti: "d'interesse pubblico".
Consiglieri presenti e votanti: 31
Favorevoli: 8
Contrari: 23
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 28
Favorevoli: 23
Contrari: 5
Astenuti: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 8 (Bertin, Cerise Giuseppe, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Morelli Patrizia, Rigo)
Il Consiglio approva.
Presidente - Articolo 10: stesso risultato. Articolo 11: stesso risultato.
All'articolo 12 vi sono gli emendamenti n. 6, 7 e 8 di ALPE.
La parola al Vicepresidente Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Per illustrare tutti e tre gli emendamenti. Il comma 6 approvato dalla III Commissione declina i compiti dei Comuni per quanto riguarda gli ambiti inedificabili: in attesa della revisione o delle modifiche alle cartografie ai sensi dei commi 4 e 5 e con riferimento alle aree o porzioni di aree per le quali è rappresentato un aumento della pericolosità, il Comune può valutare, sulla base di una specifica relazione tecnica asseverata prodotta dal proprietario del bene dell'area interessata, la compatibilità dell'intervento con il nuovo quadro di pericolo, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione.
I tre emendamenti da noi proposti vanno nella direzione alternativa che è questa: "rappresentato un aumento di pericolosità, il Comune sospende tutti i titoli abilitativi in corso di validità relativi a interventi ricompresi in aree di aumentata pericolosità, entro sei mesi dalla richiesta di rilascio dei titoli stessi", nel senso che l'interesse di tipo pubblico è quello di cercare di creare le condizioni a tutti quei Comuni che non hanno ancora approvato gli ambiti inedificabili e quindi dovrebbero, a loro volta, incaricare dei tecnici per poter ristrutturare la propria abitazione, fare lo stato della situazione e poi ripartire. Di conseguenza l'emendamento 7 va a sopprimere i commi 7 e 8. È un discorso di filosofia, a nostro avviso.
Presidente - La parola all'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena.
Zublena (UV) - Questo emendamento di fatto stravolge il senso di questo articolato, che era molto aderente alla realtà di ciò che succede. Normalmente non c'è uno stato di pericolosità acclarato che riguarda l'intero territorio comunale, quindi la volontà era di dare l'autonomia al Comune di valutare caso per caso, in funzione dell'aumento di rischio, la situazione in relazione alla prosecuzione di interventi che avevano ottenuto un titolo abilitativo, intervenendo poi dopo, in modo puntuale, con la revoca del titolo abilitativo. In questo caso, invece, abrogando anche il comma 7, si toglie completamente questa opportunità e rimane un ambito vago e pericoloso. Gli uffici segnalano anche possibili elementi di illegittimità ed eventuale esposizione da parte dei Comuni a ricorsi e richieste di danni per una sospensione incauta di un cantiere che magari risulta immotivata, perché questo tipo di approccio è troppo generico.
Non accogliamo gli emendamenti.
Presidente - La parola al Vicepresidente Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Sicuramente la filosofia di questi tre emendamenti va in una direzione alternativa, diversa da quella proposta dal Governo regionale, non so se è lontana dalla realtà; per lei è lontana dalla realtà, per noi non è lontana dalla realtà, perché a nostro avviso l'obiettivo era di valutare la situazione di pericolosità nel suo complesso e non autorizzare qualcuno a dettagliare ulteriormente il discorso degli ambiti inedificabili. Sono due concetti diversi, sono concetti - lo dico da ex Sindaco - che avremmo gradito approfondire ulteriormente, e mi collego ai ragionamenti che il collega Cerise prima faceva. Il ragionamento è di natura politica, non è di natura tecnica, Assessore.
Presidente - La parola al Consigliere Louvin.
Louvin (ALPE) - Ciascuno in quest'aula porta un po' della sua modesta esperienza e devo dire, come avvocato che ha fatto anche qualche volta delle cause urbanistiche ed edilizie, farei il triplo salto mortale a favore di questo genere di norme...
(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
...sì, Presidente, perché è portatore di lavoro per noi, ma anche di spese per le Amministrazioni comunali...penso ad amministrazioni che si trovano, o Sindaci e uffici tecnici che si troveranno nella condizione di dover valutare, sulla base di una specifica relazione tecnica asseverata che produce il proprietario del bene o dell'area, la compatibilità dell'intervento con il nuovo quadro di pericolo, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione del medesimo. Traduco: sono il proprietario di un terreno che vuole fare una modifica edilizia in un'area indicata come pericolosa, ma che propone determinati interventi di mitigazione. Questo apre una fascia di discrezionalità molto ampia di grande elasticità nelle valutazioni e glielo lascio comunque il promemoria, sapendo quale sarà l'esito di questa discussione, perché il peso di una decisione già annunciata del Governo è preponderante, ma ne discuteremo di qua a qualche anno e sapremo - sono assolutamente sicuro di quello che dico - che questo aprirà degli spiragli di contenzioso amministrativo e giurisdizionale molto forti. Ci troveremo ad avere un proliferare di situazioni nelle quali il privato, con una perizia asseverata, chiede di fare un determinato intervento ed avremo dei Comuni che moltiplicheranno le spese di consulenza esterna, che dovranno chiedere sia a tecnici che a giuristi di valutare la possibilità di emettere determinati provvedimenti; il che, a nostro modo di vedere, non è utile.
Assessore, a futura memoria, la proposta del gruppo ALPE è molto semplice: il Comune sospende tutti i titoli abilitativi in corso di validità relativi ad interventi ricompresi nelle aree di aumentata pericolosità ed a questo punto va a ridefinire il quadro normativo, la posizione non in chiave particolare per ogni singolo intervento, ma in chiave generale per tutti gli interventi che riguardano quella zona. Allora dirà: per quella zona le opere di mitigazione sono necessarie, sono di carattere individuale, collettivo, eccetera.
A nostro avviso, anche con attività contrattualizzate, perché possono esserci dei proprietari che condividono l'intervento di mitigazione e si propongono di cofinanziarlo, ma questo avviene in un quadro generale, non avviene nel quadro della soluzione caso per caso, dalla nostra valutazione di questo articolo questo è un classico spiraglio che viene lasciato per situazioni potenzialmente molto discutibili e pericolose. Io non mi sentirei a mio agio dal punto di vista di "Amministrazione" di dovermi trovare caso per caso, sulla base di perizie asseverate, a cui devo controbattere con una perizia asseverata e non ho nel mio Comune un geologo o qualcuno in grado di farlo, per cui dovrò fare ricorso a risorse esterne. Mi dispiace che in tempi in cui abbiamo risorse limitate per i nostri Comuni, che abbiamo difficoltà, che sappiamo che l'interesse edilizio mette in campo milioni di euro di investimento su determinate operazioni e vuole forzare la mano, e ci troviamo ad avere piccoli Comuni già con bilanci risicati che devono controbattere ed organizzarsi...noi le diciamo, Assessore: non apra questo spiraglio! Le diamo modo, con questa proposta, per contenere questa situazione, fare in modo che ci sia una rivisitazione dello strumento, lo fa il Comune una tantum per tutti quanti e non frammenta gli interventi in negoziati individuali con i singoli realizzatori delle opere.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 6 di ALPE, che recita:
Emendamento
Il comma 6 dell'articolo 38 della l.r. 11/1998, come sostituito dall'articolo 12 del d.l., è sostituito dal seguente:
"6. In attesa della revisione o delle modifiche alle cartografie ai sensi dei commi 4 e 5 e con riferimento alle aree o porzioni di aree per le quali è rappresentato un aumento della pericolosità, il Comune sospende tutti i titoli abilitativi in corso di validità relativi a interventi ricompresi in are di aumentata pericolosità, entro sei mesi dalla richiesta di rilascio dei titoli stessi.".
Consiglieri presenti e votanti: 30
Favorevoli: 8
Contrari: 22
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 7 di ALPE, che recita:
Emendamento
I commi 7 e 8 dell'articolo 38 della 1.r. 11/1998, come sostituiti dall'articolo 2 del d.l., sono soppressi.
Stesso risultato.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 8 di ALPE, che recita:
Emendamento
Al comma 12 dell'articolo 38 della l.r. 11/1998, come sostituito dall'articolo 12 del d.l., le parole: "interessi economici e sociali" sono sostituite alle seguenti: "interessi pubblici".
Stesso risultato.
Pongo in votazione l'articolo 12:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 27
Favorevoli: 22
Contrari: 5
Astenuti: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 8 (Bertin, Cerise Giuseppe, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Morelli Patrizia, Rigo)
Il Consiglio approva.
Presidente - Articolo 14: stesso risultato. Articolo 15: stesso risultato. Articolo 16: stesso risultato. Articolo 17: stesso risultato. Articolo 18: stesso risultato.
All'articolo 19 vi è l'emendamento n. 9 di ALPE.
La parola al Consigliere Giuseppe Cerise.
Cerise G. (ALPE) - Su questo emendamento, prima di illustrarlo, vorrei fare...così come siamo bravi a fare le note di biasimo all'Assessore all'urbanistica, fare una nota di merito, perché questa è una cosa che si attendeva da tempo e che condividiamo.
La nostra osservazione emendativa è legata al fatto che la formulazione dell'articolo dice: secondi i criteri, le modalità, le caratteristiche tipologiche stabilite dalla Giunta con propria deliberazione. Noi avremmo una formulazione diversa, che mantiene uguale la prima parte, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione, e poi dice: "I Comuni definiscono le tipologie costruttive sulla base delle specifiche caratteristiche delle zone territoriali interessate". Pensiamo che una tipologia unica in tutta la Valle non vada bene, non penso che Pont-Saint-Martin e Courmayeur abbiano le stesse caratteristiche, ma anche in diversi Comuni, ad esempio quelli che hanno il borgo e poi hanno su la collina e i centri storici, hanno delle caratteristiche diverse. Qui sarebbe opportuno, secondo criteri stabiliti dalla Giunta, bene inteso, però lasciare le tipologie costruttive specifiche all'autonomia dei Comuni.
Presidente - La parola all'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena.
Zublena (UV) - Ringrazio innanzitutto per l'apprezzamento, che a mia volta rivolgo agli uffici che hanno predisposto i testi. In realtà la volontà era quella di stabilire delle tipologie abbastanza omogenee, pur riconoscendo la possibilità nell'ambito dei regolamenti edilizi di andare a declinare alcune specifiche. Quindi noi lo manterremmo così, anche perché dai Comuni è stato accolto positivamente.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 9 di ALPE, che recita:
Emendamento
Il comma 4bis dell'articolo 52 della l.r. 11/1998, come inserito dal comma 2 dell'articolo 19 del d.l., è sostituito dal seguente:
"4bis. In assenza degli strumenti attuativi di cui al comma 1, nelle zone territoriali di tipo A è ammessa la realizzazione di piccole strutture pertinenziali all'edificio principale, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione. I Comuni definiscono le tipologie costruttive sulla base delle specifiche caratteristiche delle zone territoriali interessate".
Consiglieri presenti e votanti: 30
Favorevoli: 8
Contrari: 22
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 19:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 27
Favorevoli: 22
Contrari: 5
Astenuti: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 20:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 21
Astenuti: 8 (Bertin, Cerise Giuseppe, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Morelli Patrizia, Rigo)
Il Consiglio approva.
Presidente - Con questa votazione dichiaro chiusi per questa giornata i lavori dell'odierna adunanza del Consiglio regionale. I lavori riprenderanno domani con la discussione dell'articolo 21.
La seduta è tolta.
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La seduta termina alle ore 20,12.