Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2405 del 2 maggio 2012 - Resoconto

OGGETTO N. 2405/XIII - Disegno di legge: "Disciplina dell'attività di acconciatore".

Articolo 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina l'attività professionale di acconciatore, in conformità a quanto stabilito dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), e dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

Articolo 2

(Esercizio dell'attività)

1. L'attività di acconciatore è svolta in forma di impresa dai soggetti in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, comma 1, della l. 174/2005.

2. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali utilizzati siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi.

3. L'attività di acconciatore può essere esercitata anche presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata o altre forme di impedimento o necessità del cliente medesimo. È ammessa la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

5. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi di cui all'articolo 2, comma 1, della l. 174/2005, possono svolgere semplici prestazioni di manicure e pedicure.

6. Alle imprese di acconciatura che vendono o cedono prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti o ai servizi effettuati non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59).

7. Per ogni sede dell'impresa dove è esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, comma 1, della l. 174/2005.

Articolo 3

(Segnalazione di inizio attività)

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive e per le prestazioni di servizi di cui al titolo I della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011), di seguito denominato sportello unico, competente per il territorio in cui si svolge l'attività.

2. Al procedimento amministrativo di cui al comma 1 si applicano gli articoli 9 della l.r. 12/2011 e 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. La SCIA è corredata di un'attestazione sull'esistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 6.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità dichiarati nella SCIA è comunicata, entro trenta giorni, al competente sportello unico.

Articolo 4

(Sospensione e cessazione dell'attività)

1. Lo sportello unico competente per territorio, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività o qualora l'attività stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne sospende l'esercizio fino ad un massimo di sessanta giorni, previa diffida all'interessato ad adeguarsi secondo le procedure ed il termine stabilite dal regolamento comunale di cui all'articolo 6.

2. Qualora, al termine del periodo previsto dal regolamento comunale, l'interessato non abbia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, lo sportello unico competente per territorio ordina la chiusura dell'esercizio e trasmette copia del provvedimento di chiusura, a fini informativi, alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.

Articolo 5

(Attività formativa)

1. Le azioni formative riguardanti l'attività di acconciatore sono predisposte e attuate tenendo conto dell'accordo 29 marzo 2007, n. 65/CSR (Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della l. 17 agosto 2005, n. 174. Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), e delle disposizioni regionali vigenti in materia di formazione professionale, di standard professionali e formativi, di modalità di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le azioni formative relative:

a) al corso di qualificazione di base, della durata di due anni, e al corso di specializzazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l. 174/2005;

b) al corso di formazione teorica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della l. 174/2005;

c) al corso di riqualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera b), della l. 174/2005.

3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 2, definisce altresì:

a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di cui al comma 2, in armonia con la disciplina regionale delle attività di formazione professionale;

b) gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio del titolo di abilitazione professionale;

c) le modalità di svolgimento degli esami per il rilascio dell'abilitazione professionale e la composizione della Commissione per gli esami di qualificazione e abilitazione professionale.

4. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore, sono riconosciuti validi esclusivamente i corsi istituiti o riconosciuti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano i cui contenuti e la cui organizzazione siano conformi allo standard professionale definito con l'accordo di cui al comma 1.

Articolo 6

(Regolamenti comunali)

1. I Comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria, adottano propri regolamenti che prevedono, in particolare:

a) le superfici minime e i requisiti dimensionali dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di acconciatore;

b) i requisiti edilizi, di sicurezza, igienico-sanitari e ambientali dei locali nei quali è svolta l'attività di acconciatore;

c) le modalità di utilizzo e di conservazione delle attrezzature e degli strumenti;

d) la disciplina degli orari, il calendario dei giorni di apertura e di chiusura dell'esercizio e le eventuali deroghe;

e) i criteri di controllo sull'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività di acconciatore;

f) l'obbligo di esposizione delle tariffe professionali;

g) l'obbligo di esposizione del cartello indicante gli orari di apertura dell'esercizio;

h) l'obbligo di esposizione di una copia della SCIA di cui all'articolo 3, nonché, nel caso l'attività sia esercitata presso la sede designata dal cliente, l'obbligo di recare con sé copia della medesima e di esibirla su richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 7

(Vigilanza e controlli)

1. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività prevista dalla presente legge, fatte salve le competenze in materia di igiene e sanità spettanti all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.

2. I Comuni, in particolare, accertano, durante l'orario di lavoro, la presenza del responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 3, comma 5, della l. 174/2005.

Articolo 8

(Sanzioni amministrative)

1. È soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 5000 chi esercita l'attività senza il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 2000 chi esercita l'attività in forma ambulante o di posteggio e chi esercita l'attività senza aver presentato la SCIA.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 chi omette di esporre copia della SCIA nel locale destinato all'attività medesima, chi omette di esporre le tariffe professionali e il cartello degli orari e chi non osserva la disciplina degli orari di apertura e chiusura dell'attività.

4. Per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento comunale di cui all'articolo 6, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1000.

5. L'irrogazione delle sanzioni amministrative è di competenza del Comune nel cui territorio sono accertate le violazioni. Il Comune introita i relativi proventi.

6. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Articolo 9

(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore dalla presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l. 174/2005.

2. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere che intendono ottenere l'abilitazione di cui all'articolo 3, comma 1, della l. 174/2005, sono tenuti, in alternativa:

a) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c);

b) a sostenere l'esame previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera c).

3. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare o coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), previa frequenza del corso di riqualificazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c). Il predetto corso può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica.

4. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere, è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività.

5. La legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini), continua a trovare applicazione, limitatamente alle modalità di acquisizione dell'abilitazione professionale, fino alla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2.

Presidente - La parola al Consigliere Bieler.

Bieler (UV) - Grazie Presidente.

La legge 17 agosto 2005, n. 174 recante norme sulla "Disciplina dell'attività di acconciatore", provvede a ridefinire gli aspetti della normativa in materia di parrucchiere per uomo e donna e di barbiere, superando la vecchia impostazione per riconoscere la figura unica del moderno acconciatore. Sulla base del nuovo assetto costituzionale delle potestà legislative dello Stato e delle Regioni, vengono stabiliti i principi fondamentali di disciplina dell'attività di acconciatore ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e le disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività.

La normativa nazionale prevede inoltre che le Regioni disciplinino l'attività professionale di acconciatore; definiscano i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami; adottino norme volte a favorire lo sviluppo del settore; definiscano i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei Comuni. Con la legge 2 aprile 2007, n. 40 è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. L'articolo 10, comma 2, di tale ultima normativa, in particolare, prevede che le attività di acconciatore e di estetista non siano più soggette ad autorizzazione comunale, ma alla sola dichiarazione di inizio attività. Per tali attività, inoltre, non sono più possibili forme di contingentamento comunale di altri esercizi dello stesso tipo. Viene meno anche l'obbligo di chiusura infrasettimanale, mentre sono ancora richiesti il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

Per la predisposizione del disegno di legge sulla base della legge nazionale si è tenuto conto anche di quanto contenuto nell'accordo, siglato in data 29 marzo 2007, tra il Governo, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano, che ha definito lo standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore. Il presente disegno di legge intende dare attuazione alle previsioni sopracitate, definendo i luoghi in cui l'attività di acconciatore può essere esercitata, stabilendo le modalità di inizio, sospensione e cessazione dell'attività. In particolare, all'articolo 3 stabilisce che per poter avviare l'attività è sufficiente presentare allo sportello unico per le attività produttive la segnalazione certificata di inizio attività. L'articolo 5 dà mandato alla Giunta regionale di definire le azioni formative, i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi cui partecipare per accedere all'esame abilitante, le modalità di svolgimento dell'esame per il rilascio dell'abilitazione professionale necessaria per aprire l'attività.

La legge regionale prevede poi che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, vengano adottati i regolamenti comunali per normare i requisiti dimensionali, edilizi, di sicurezza, igienico-sanitari ed ambientali dei locali in cui l'attività viene svolta. I Comuni, inoltre, insieme all'Azienda USL, eserciteranno le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto di tali requisiti. Infine l'articolo 8 della legge regionale stabilisce le sanzioni amministrative da comminare a chi svolga l'attività in difetto dei requisiti previsti dalla legge medesima: le sanzioni vengono irrogate dal Comune in cui le violazioni sono accertate ed il Comune stesso ne introita i proventi.

Dall'entrata in vigore della legge regionale, coloro che vorranno aprire una nuova attività di acconciatore dovranno sostenere un esame abilitante di tipo teorico-pratico, per accedere al quale dovranno trovarsi in una delle seguenti situazioni (questo aspetto aveva un po' preoccupato, infatti qualcuno diceva che chiunque potesse aprire un'attività, invece no): è necessario aver conseguito una qualifica professionale in esito ad un corso triennale di istruzione e formazione, seguito da un corso di contenuto prevalentemente pratico o da diploma professionale di tecnico dell'acconciatura; aver conseguito una qualifica professionale in esito ad un percorso biennale di formazione professionale, seguito da un corso di contenuto prevalentemente pratico; aver conseguito una qualifica professionale in esito ad un percorso biennale di formazione professionale, seguito da un anno di lavoro svolto in qualità di dipendente qualificato, socio attivo o collaboratore familiare presso un'impresa di acconciatura.

Ci sono poi queste altre condizioni che devono essere necessarie per poter accedere all'esame: aver lavorato per tre anni presso un'impresa di acconciatura, in qualità di titolare d'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, seguito da un corso a contenuto prevalentemente teorico; aver lavorato per un anno con le stesse modalità di cui sopra, ma preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge n. 25/1955, della durata prevista dai contratti di categoria, seguito da un corso a contenuto prevalentemente teorico. Dall'articolo 6, comma 4 della legge n. 174/2005 discende il diritto, per chi già sia in possesso della qualifica di acconciatore, di continuare a svolgere la propria attività. Questo diritto è ovviamente mantenuto anche a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale.

Vi chiedo quindi di votare a favore di questa legge che va a tutelare i nostri esercenti e, al contempo, va a controllare bene quelli che esercitano e che non potrebbero farlo al momento sul nostro territorio. Grazie.

Presidente - Ricordo che il disegno di legge ha avuto parere favorevole a maggioranza della IV Commissione con emendamenti, è stato presentato un emendamento dall'Assessore Pastoret, ed ha avuto parere favorevole con osservazioni del Consiglio permanente degli enti locali.

Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola al Vicepresidente Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.

Potrei riassumere in tre elementi principali che caratterizzano questo disegno di legge. Il primo è nell'articolo 5, quello che concerne l'attività formativa che è il cuore di questo disegno di legge. Abbiamo apprezzato la volontà di inserire la possibilità di dibattere soprattutto le azioni formative, i criteri ed anche i contenuti tecnico-culturali in sede di commissione consiliare. Questo penso sia un punto di forza sia per il nuovo servizio di acconciatore, sia per il dibattito che si porterà nella commissione competente. Il secondo elemento importante è che saranno i Comuni, sentite le organizzazioni di categoria, ad adottare i regolamenti che prevedono una serie di adempimenti nei 150 giorni. Il terzo elemento riguarda la vigilanza ed i controlli. Questi, in sintesi, i tre elementi principali. Avevamo avuto qualche sballottamento in commissione, viste le richieste del CELVA, verificate poi in seconda battuta.

Voteremo questo disegno di legge.

Presidente - La parola alla Consigliera Carmela Fontana.

Fontana (PD) - Grazie Presidente. Il disegno di legge n. 185 provvede a ridefinire gli aspetti della normativa in materia di parrucchiere uomo-donna, superando la vecchia impostazione, sulla base del nuovo assetto costituzionale della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni. Il disegno di legge è migliorativo, come bene ha relazionato il collega Bieler. Per questi motivi anche il voto del gruppo del Partito Democratico sarà favorevole.

Presidente - Se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore alle attività produttive, Pastoret.

Pastoret (UV) - Merci M. le Président.

Deux mots seulement pour remercier les collègues qui ont pris en examen ce projet de loi en commission et qui lui ont permis de parvenir avec un bref délai à l'examen de cette Assemblée. Je remercie aussi le collègue Bieler pour son rapport, qui a déjà résumé les raisons de la présentation de cette mesure législative.

Une précision: avant de présenter ce projet de loi nous avons longuement attendu pour vérifier si cette activité aurait été comprise parmi celles faisant l'objet des matières auxquelles se sont appliquées des mesures de libéralisation de la part de l'Etat. Suite à l'examen minutieux des récentes dispositions de l'Etat, nulle disposition n'empêchait d'intervenir sur cette matière. Les raisons qui ont amené à présenter ce projet de loi sont connues par tout le monde, ça ne vaut pas la peine de les reprendre.

J'ai présenté un amendement qui va dans le sens d'éclaircir mieux l'alinéa 3 de l'article 3, parce que c'était l'objet, celui-ci, d'une observation de la part du CPEL que nous prenons en compte. Il y avait une autre requête de la part du Conseil permanent des collectivités locales: celle de prévoir un règlement qui soit organisé par la Région pour toutes les Communes. Nous avons nulle objection au fait de travailler avec le CPEL pour réaliser une architecture de caractère général, en tenant compte qu'après chaque Commune a des particularités qui sont liées à son règlement de construction et d'aménagement du territoire, donc là il y a des différenciations à faire.

Tout cela dit, je remercie tous ceux qui ont travaillé sur ce projet de loi et j'apprécie le fait que soit ALPE que le Parti Démocratique voteront à faveur de cette mesure. Merci.

Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 3 vi è l'emendamento dell'Assessore Pastoret, che recita:

Emendamento

Il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

3. La SCIA contiene l'attestazione dell'esistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 6.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo così emendato:

Articolo 3

(Segnalazione di inizio attività)

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive e per le prestazioni di servizi di cui al titolo I della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011), di seguito denominato sportello unico, competente per il territorio in cui si svolge l'attività.

2. Al procedimento amministrativo di cui al comma 1 si applicano gli articoli 9 della l.r. 12/2011 e 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. La SCIA contiene l'attestazione dell'esistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 6.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità dichiarati nella SCIA è comunicata, entro trenta giorni, al competente sportello unico.

Stesso risultato. Articolo 4: stesso risultato.

All'articolo 5 vi sono gli emendamenti della IV Commissione, che rispettivamente recitano:

Emendamento

L'alinea del comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, le azioni formative relative:".

Emendamento

L'alinea del comma 3 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 2, definisce, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, altresì:".

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo così emendato:

Articolo 5

(Attività formativa)

1. Le azioni formative riguardanti l'attività di acconciatore sono predisposte e attuate tenendo conto dell'accordo 29 marzo 2007, n. 65/CSR (Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della l. 17 agosto 2005, n. 174. Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), e delle disposizioni regionali vigenti in materia di formazione professionale, di standard professionali e formativi, di modalità di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, le azioni formative relative:

a) al corso di qualificazione di base, della durata di due anni, e al corso di specializzazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l. 174/2005;

b) al corso di formazione teorica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della l. 174/2005;

c) al corso di riqualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera b), della l. 174/2005.

3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 2, definisce, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, altresì:

a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di cui al comma 2, in armonia con la disciplina regionale delle attività di formazione professionale;

b) gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio del titolo di abilitazione professionale;

c) le modalità di svolgimento degli esami per il rilascio dell'abilitazione professionale e la composizione della Commissione per gli esami di qualificazione e abilitazione professionale.

4. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore, sono riconosciuti validi esclusivamente i corsi istituiti o riconosciuti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano i cui contenuti e la cui organizzazione siano conformi allo standard professionale definito con l'accordo di cui al comma 1.

Stesso risultato. Articolo 6: stesso risultato. Articolo 7: stesso risultato. Articolo 8: stesso risultato. Articolo 9: stesso risultato.

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità.