Oggetto del Consiglio n. 2198 del 25 gennaio 2012 - Resoconto
OGGETTO N. 2198/XIII - Disegno di legge: "Disposizioni in materia di aziende turistiche. Modificazioni di leggi regionali".
Articolo 1
(Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)
1. Al comma 3 dell'articolo 3bis della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), le parole: "entro e non oltre dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre trenta giorni".
2. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 33/1984, è aggiunta la seguente:
"bbis) omette di prestare anche solo uno dei servizi previsti tra i requisiti obbligatori per ciascun livello di classificazione.".
3. Al comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 33/1984 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, limitatamente alle ipotesi di cui al comma 4, può altresì essere adottato il provvedimento di revisione della classificazione la cui efficacia non deve essere inferiore ad un anno.".
Articolo 2
(Modificazioni alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11)
1. Il comma 2 dell'articolo 16bis della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), è sostituito dal seguente:
"2. L'attività di bed & breakfast-chambre et petit déjeuner è svolta avvalendosi della normale organizzazione familiare.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 16bis della l.r. 11/1996, sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:
"2bis. Il servizio di prima colazione deve essere fornito esclusivamente a chi è alloggiato e può essere assicurato utilizzando:
a) alimenti e bevande confezionati senza alcuna manipolazione;
b) alimenti e bevande che richiedono manipolazione.".
3. Dopo il comma 2bis dell'articolo 16bis della l.r. 11/1996, introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:
"2ter. La somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del comma 2bis, lettera b), non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e può essere esercitata a condizione che il soggetto gestore del bed & breakfast-chambre et petit déjeuner sia in possesso, alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 16quater, di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). In mancanza di detto requisito professionale, il soggetto gestore deve frequentare, con esito positivo, il corso professionale di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), limitatamente alle materie inerenti all'igiene nella manipolazione degli alimenti.".
4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 16quater della l.r. 11/1996, dopo le parole: "comma 1bis," sono aggiunte le seguenti: "16bis, comma 2ter,".
5. Al comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 11/1996, le parole: "di tre o più unità abitative" sono sostituite dalle seguenti: "di due o più unità abitative".
6. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
"3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 74 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e dagli strumenti urbanistici comunali, l'utilizzo di unità abitative in forma di case e appartamenti per vacanze può non comportare il mutamento della loro destinazione d'uso.".
7. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 11/1996, le parole: "entro e non oltre dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre trenta giorni".
Articolo 3
(Modificazione alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)
1. Al comma 1 dell'articolo 90bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali disposizioni si applicano anche:
a) agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla l.r. 1/2006 che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia stata mutata la destinazione;
b) alle strutture in fase di realizzazione, assentite da concessione edilizia con espressa destinazione ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ancorché eventualmente non ultimate. In tale caso, la concessione edilizia deve essere stata rilasciata antecedentemente alla data del 31 marzo 2010 e per volume esistente si intende il volume concessionato.".
Articolo 4
(Modificazione alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)
1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), le parole: "di fabbricati o porzioni di fabbricati" sono soppresse.
Articolo 5
(Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8)
1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), è sostituito dal seguente:
"4. Nei campeggi sono ammesse, nel limite del 30 per cento della ricettività totale, la realizzazione di allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti nonché l'installazione degli allestimenti mobili di cui all'articolo 4, comma 2bis.".
2. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 8/2002 è sostituito dal seguente:
"5. Nei villaggi turistici sono ammesse, nel limite del 70 per cento della ricettività totale, la realizzazione di allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti nonché l'installazione degli allestimenti mobili di cui all'articolo 4, comma 2bis. La capacità ricettiva dei predetti allestimenti mobili non può comunque superare il 30 per cento della ricettività totale.".
3. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 8/2002, le parole: "di strutture ancorate al suolo; è altresì vietata la locazione delle stesse" sono sostituite dalle seguenti: "di singoli allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti, di cui all'articolo 4, comma 2; è altresì vietata la locazione degli stessi".
4. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 8/2002 è sostituito dal seguente:
"2. La realizzazione delle strutture di un complesso ricettivo all'aperto, intendendosi per tali sia gli immobili destinati ai servizi comuni sia quelli costituiti da allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti, è soggetta al rilascio del prescritto titolo abilitativo secondo le disposizioni vigenti in materia.".
5. Il comma 2bis dell'articolo 4 della l.r. 8/2002 è sostituito dal seguente:
"2bis. Nei complessi ricettivi all'aperto, gli allestimenti mobili dotati di meccanismi di rotazione in grado di consentirne lo spostamento, quali roulottes, caravan, autocaravan, o case mobili, comunque denominati, e relativi accessori e pertinenze, incardinati temporaneamente al suolo con accorgimenti tecnici finalizzati a garantirne la materiale stabilità ma diretti a soddisfare esclusivamente esigenze turistiche, e non assimilabili, per funzioni e dimensioni, alle abitazioni o strutture a carattere residenziale, non sono equiparabili alle costruzioni e non sono soggetti al rilascio del titolo abilitativo di tipo edilizio ai sensi della normativa urbanistica vigente. Ai fini di cui al presente comma, gli allestimenti mobili s'intendono incardinati temporaneamente al suolo qualora siano dotati di:
a) allacciamenti alla rete idrica e fognaria rimovibili in qualsiasi momento;
b) meccanismi di rotazione conservati in funzione.".
6. Dopo il comma 2bis dell'articolo 4 della l.r. 8/2002, sostituito dal comma 5, è aggiunto il seguente:
"2ter. I comuni definiscono, nel rispetto delle norme e degli strumenti urbanistici vigenti, con proprio atto da adottare di concerto con la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e, nei casi in cui l'installazione ricada in ambiti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e beni culturali, i criteri e le modalità per l'installazione degli allestimenti mobili di cui al comma 2bis, nonché le relative caratteristiche e tipologie costruttive.".
7. Dopo il comma 2ter dell'articolo 4 della l.r. 8/2002, introdotto dal comma 6, è aggiunto il seguente:
"2quater. L'installazione degli allestimenti mobili di cui al comma 2bis è dichiarata nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 6, è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 6bis ed è effettuata in conformità alle disposizioni contenute nell'atto di cui al comma 2ter.".
8. Dopo il comma 2quater dell'articolo 4 della l.r. 8/2002, introdotto dal comma 7, è aggiunto il seguente:
"2quinquies. Gli allestimenti mobili di cui al comma 2bis che non rispondono alle caratteristiche e alle tipologie costruttive prescritte nell'atto di cui al comma 2ter e che sono installati secondo criteri e modalità difformi da quelli previsti nel medesimo atto devono essere rimossi, a cura e spese del proprietario, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della violazione.".
9. Dopo il comma 2quinquies dell'articolo 4 della l.r. 8/2002, introdotto dal comma 8, è aggiunto il seguente:
"2sexies. A tutela della pubblica incolumità, è vietata l'installazione degli allestimenti mobili di cui al comma 2bis nelle aree classificate ad elevata e media pericolosità nelle apposite cartografie di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).".
10. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 8/2002 è sostituita dalla seguente:
"c) i parametri e gli indici urbanistico-edilizi da assegnare per la realizzazione delle strutture di cui al comma 2.".
11. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 8/2002, le parole: "non oltre dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre trenta giorni".
12. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 8/2002, le parole: "commi 1, 2 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 4".
13. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 8/2002, modificato dal comma 12, è inserito il seguente:
"2bis. Il titolare del complesso ricettivo all'aperto che violi le prescrizioni di cui agli articoli 2, commi 4 e 5, 4, comma 2bis, e dell'atto di cui all'articolo 4, comma 2ter, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 5.200.".
Articolo 6
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 16quater della l.r. 11/1996;
b) il comma 5bis dell'articolo 2 della l.r. 8/2002;
c) il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 8/2002.
Articolo 7
(Disposizione transitoria)
1. Nelle more dell'approvazione dell'atto di cui all'articolo 4, comma 2ter, della l.r. 8/2002, inserito dall'articolo 5, comma 6, della presente legge, i gestori dei complessi ricettivi all'aperto che intendono installare gli allestimenti mobili di cui all'articolo 4, comma 2bis, della l.r. 8/2002, inserito dall'articolo 5, comma 5, della presente legge, presentano al Comune territorialmente competente apposita istanza corredata di un elaborato tecnico-descrittivo e di una relazione che illustri e motivi l'intervento. Il Comune, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, decide motivatamente in merito al suo accoglimento, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e, nei casi in cui l'installazione ricada in ambiti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e beni culturali.
Articolo 8
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente - Comunico che il disegno di legge ha avuto parere favorevole a maggioranza della III e IV Commissione riunite in seduta congiunta, con la presentazione di un emendamento, ed ha avuto parere favorevole con le osservazioni del Consiglio permanente degli enti locali.
La parola al relatore, Consigliere Bieler.
Bieler (UV) - Grazie Presidente.
Anche questo provvedimento, come altri presentati dal Governo regionale ultimamente, di cui ho avuto il piacere di essere relatore, tende a perfezionare le condizioni in cui si trovano ad operare coloro che si occupano di ricezione turistica. Alcuni aspetti del presente disegno di legge sono particolarmente rilevanti anche dal punto di vista urbanistico e di pianificazione territoriale, e mi sento di affermare che il testo così novellato migliora parecchio questo ambito assai difficile da trattare. Ritengo sia motto plausibile che, per apportare queste migliorie all'impianto normativo, siano state recepite le istanze presentate da coloro che hanno fatto dell'ospitalità la loro professione. Dando la possibilità ai gestori di case e appartamenti per vacanza di prendere in locazione i cosiddetti "letti freddi" come vengono definiti oltralpe, penso si potranno aumentare le presenze nei nostri comuni rendendo fruibili molti posti letto. Incrementare il numero di turisti presenti nel nostro territorio è l'obiettivo principale che soddisferebbe in primis coloro che gestiscono le strutture ricettive, ma anche di conseguenza tutti gli altri operatori. Penso alle società che gestiscono gli impianti a fune, ne avrebbero sicuramente dei benefici. Analogo risultato si otterrà grazie alle modifiche di legge apportate per quanto riguarda l'offerta "open air"; i gestori dei campeggi potranno infatti posizionare alcune case mobili all'interno della loro area, delle quali potranno essere proprietari e che avranno ovviamente tutto l'interesse di affittare. Si otterrà anche un notevole abbellimento dal punto di vista urbanistico perché le caratteristiche di queste casette saranno normate dagli enti locali. Anche le modificazioni adottate per i bed & breakfast aumentano la qualità dell'offerta ampliando la disponibilità dei servizi e disponendo di poter attuare questo servizio anche all'interno di condomini.
Ci tengo a dire che le modifiche qui apportate sono state gestite insieme ai gestori dei campeggi e, come ci ha detto la Presidente dell'ADAVA, tra di loro non hanno trovato resistenza, in particolare sostengono che la clientela che va nei campeggi non è la stessa che frequenta gli alberghi, quindi non hanno nulla da obiettare a queste migliorie. Grazie.
Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale.
La parola al Consigliere Donzel.
Donzel (PD) - Grazie Presidente.
Il Partito Democratico ritiene positivo nel complesso questo tipo di intervento, quindi voteremo a favore di questa norma. Ci permettiamo però in aula di far notare alcuni rilievi che non sono tali da diminuire l'importanza di questa norma, ma ci teniamo che sia chiaro che il ragionamento che abbiamo fatto, in un momento di crisi economica, è tale da sostenere tutte le iniziative, che siano favorevoli ad uno sviluppo, ad una ripresa e ad una crescita, ma questo non ci esime dal far notare alcuni aspetti.
Ci siamo riconosciuti nella relazione del collega Bieler, ma vorremmo far notare che, come abbiamo più volte sottolineato, ci piacerebbe - lo facciamo presente all'Assessore, sappiamo quanto sia difficile questa materia, quindi vediamo di non farci prendere dalle reciproche permalosità - che qualche volta ci fossero delle leggi di più ampio respiro, non delle "leggine" fatte di tanti pezzettini, fatte "a spizzichi e bocconi", che parlano di tutto, anche di argomenti che non sono così legati fra di loro, se non dal titolone grosso: "turismo". Lo dice lo stesso relatore con sincerità: ci sono state delle sollecitazioni dall'esterno, le abbiamo raccolte, abbiamo fatto un pacchetto e adesso lo restituiamo.
Nella relazione presentata in allegato al disegno di legge si legge: "apportando inoltre alcune semplificazioni alle procedure vigenti". Io ho visto una miglioria, che condivido pienamente, quella dell'allungamento dei tempi...ma, Assessore, deve spiegarmi quali sono le semplificazioni, cioè la procedura rimane tale e quale, semplicemente si danno 30 giorni. Per tutta la parte dei campeggi ci sono nuove procedure, certamente diamo loro la possibilità di installare strutture; però, solo per darvi l'idea, leggo sinteticamente un passaggio, per dire se questo risulta essere...non voglio dire che non siano procedure necessarie, ma siccome si dice che è una semplificazione, io dico: si chiede al gestore di presentare al Comune territorialmente competente apposita istanza corredata di un elaborato tecnico descrittivo di una relazione che illustri i motivi dell'intervento, il Comune entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza decide motivatamente in merito al suo accoglimento, previo parere favorevole della struttura regionale...semplificazione? Per nulla! Atto necessario, dovuto, ma non andiamo a dire che questa è una norma che semplifica! Sui 30 giorni riconosco che è sicuramente di aiuto avere più tempo, però francamente queste semplificazioni non le ho viste! Nel merito, sì, ci sono delle agevolazioni alle case appartamenti vacanze, c'è questa disponibilità in più, andiamo a sfruttare di più le potenzialità del nostro territorio.
Una riserva che avevo fatto notare in commissione e che segnalo come problematicità, rispetto alla possibilità che viene data ai campeggiatori di ampliare la qualità dell'offerta con l'acquisto delle case mobili...era intervenuto il rappresentante degli albergatori dicendo: questa cosa riqualifica i campeggi, che in alcuni casi hanno degli aspetti da baraccopoli. Sì, però non c'è alcuna norma in questo documento che dice che bisognerebbe rivedere questi pezzi attaccati alle roulottes, cioè queste migliorie qui, insomma, forse non è solo la casetta in sé, certamente è bella, ma se vicino continua a permanere la roulotte con appiccicato davanti una capanna di legno, non è che il paesaggio ne trae una miglioria!
L'impressione che abbiamo raccolto e che in questo ci fa dire "sì" alla legge, è che c'è una pressione da parte di chi gestisce case appartamenti vacanze, da parte di chi ha questi campeggi; a me è parsa una sensazione di un certo affanno, una certa difficoltà, ad esempio tra i campeggiatori, come a dire: ormai nessuno viene più qui con la tenda, devo dare un'altra offerta. Benissimo, sono d'accordo, in un momento di crisi facciamolo, ma vediamo di fare lo sforzo di far venire ancora qui quello che ha la tenda, vediamo di fare uno sforzo per promuovere anche il classico campeggio, cioè non andiamo a rincorrere solo una nuova tipologia di offerta!
Infine c'è l'approvazione dell'Associazione degli albergatori rispetto ad una norma dell'articolo 1, che ha una funzione sanzionatoria. Rispetto a questa norma non mi pare che andiamo verso la sburocratizzazione; mi pare - e noi sicuramente voteremo anche questa norma, perché gli albergatori ci hanno detto che la vogliono - che serva, più che lavorare sulle ispezioni poliziesche e sul dare la sanzione a quell'albergo che non fa il suo dovere, che ci sia invece una cultura del turismo in Valle d'Aosta che salga di livello. Non trasformiamo la nostra Regione in uno Stato di polizia in cui probabilmente uno dei principali imputati potrebbe essere addirittura l'Hôtel Billia...scusatemi la battuta finale, come a dire: qualcuno molto si è lamentato della competizione sleale sul territorio di Saint-Vincent. Grazie.
Presidente - La parola al Vicepresidente Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.
Abbiamo analizzato questo disegno di legge in commissione molto attentamente, abbiamo cercato di capire quali sono le ricadute nel momento in cui si vanno a modificare le regole. Penso che siano delle modifiche interessanti nella forma, ma soprattutto nel merito, e devo dire anche necessarie in certi settori. Il disegno di legge interviene su diverse leggi, più volte abbiamo chiesto se fosse possibile una modifica più strutturale, ma in questo caso stiamo parlando di sistema ricettivo nel suo complesso, quindi se modifiche devono essere, è positivo che si intervenga direttamente e soprattutto nel merito.
Faccio qualche passo indietro per fare qualche considerazione di ordine generale e soprattutto politico. Da diversi anni il territorio valdostano meno turistico, quello già antropizzato, stiamo parlando di edifici esistenti, chiede prima al CELVA e poi al Governo regionale modifiche strutturali legate alla possibilità di utilizzare i beni di proprietà, piccoli o grandi edifici, ma soprattutto piccoli numeri, in particolare per quei comuni meno turistici. Il fatto di creare le condizioni a piccoli e nuovi imprenditori per ristrutturare il bene di famiglia, portando l'unità abitativa da tre a due, trova il nostro parere molto positivo per due ragioni: la prima, per il fatto che ci siano le condizioni per ristrutturare il bene già esistente, la seconda, per la possibilità di mettere in campo un aiuto pubblico anche a quel piccolo tessuto che è quello dei numeri piccoli, in questo caso delle due unità abitative. Faccio di nuovo un appello all'Assessore se ci siano anche le condizioni per modificare l'applicazione, quindi una delibera di Giunta, per non far aprire delle partite IVA per poter gestire in maniera imprenditoriale le due unità abitative (stiamo sempre parlando di piccoli numeri), per non aggravare i costi ulteriormente, ben venga quindi questa possibilità.
Accogliamo con una certa soddisfazione, sempre nell'articolo 2, la possibilità per i gestori di CAV di prendere in locazione le seconde case, più volte oggetto di dibattito in quest'aula: letti freddi, case non utilizzate, quindi se questa può essere una forma per utilizzare il patrimonio esistente, ben venga questa ulteriore possibilità a costo zero. È un indirizzo politico che ha un impatto zero sul bilancio regionale, ma l'obiettivo di tipo politico è quello dell'utilizzo del patrimonio già esistente. L'articolo 3 rimedia probabilmente alla poca chiarezza nella vecchia modifica, quindi per gli uffici tecnici comunali ci sarà la possibilità di dare delle risposte e non avere più diverse interpretazioni. Avevamo qualche dubbio, lo abbiamo esplicitato in commissione, sulle modifiche apportate al settore campeggio. Abbiamo approfondito, abbiamo cercato di analizzare la situazione reale in questo momento e quali potrebbero essere le ricadute. Stiamo parlando di numeri importanti: 45 campeggi in Valle d'Aosta con una capacità ricettiva di circa 15.000 posti letto. Non sarà l'unica ricetta immagino, ma in un momento come questo penso che possa essere una possibilità in più, con la necessità di chi deve controllare le cose - in questo caso saranno i Comuni e la struttura regionale - di dover verificare la stagionalità, l'utilizzo e soprattutto il fatto di utilizzare questi beni non come seconde case, ma come sistema pararicettivo o ricettivo che sia.
Questo disegno di legge, a nostro avviso, va quindi nella direzione da noi auspicata diverse volte; ribadisco in quest'aula che avevamo qualche dubbio sull'articolo 5, ma voteremo questo nuovo impianto proposto dal Governo regionale.
Presidente - Se non vi sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Grazie Presidente. Brevemente per ringraziare il lavoro delle due commissioni, per ringraziare il relatore e ringraziare per i commenti e le valutazioni che sono state fatte. Non sono come il collega Cerise, che si è preoccupato del fatto che gli ho dato tre volte ragione: io non mi preoccupo del fatto che le forze di opposizione abbiano concordato con la proposta del Governo, questo vuol dire che abbiamo degli intendimenti comuni, quindi nel momento in cui si avvertono delle esigenze è bene cercare di dare una risposta.
Due considerazioni puntuali. Rispetto alla comunicazione, certo, condivido che probabilmente dei ragionamenti di più lungo respiro siano da preferire, è ovvio che bisogna anche cercare di dare delle soluzioni e raccogliere materiale per dare delle risposte che siano delle risposte, come abbiamo detto, di lungo respiro. È vero anche che siamo in un momento di particolare difficoltà, quindi oggi prevedere degli scenari a lungo termine rischia di non essere semplice.
Per quello che è dei campeggi, voglio dare un riferimento al collega Donzel. Abbiamo la legge regionale n. 8/2002 che è già molto puntuale ed in realtà i termini previsti sono stati prorogati, ma all'interno di quella legge vi sono già delle disposizioni cogenti che i campeggi devono rispettare. Quindi le posso dire che i nostri ispettori hanno terminato di fare i 45-50 sopralluoghi e stanno predisponendo i provvedimenti per coloro che risulterebbero inadempienti, muovendo una serie di contestazioni a coloro che non adempiono alle disposizioni della legge n. 8/2002, che andava a sanzionare quelle situazioni poco edificanti (roulottes, tettoie) e non in linea con gli standard che vorremmo avesse il nostro turismo.
Per la semplificazione, probabilmente questo termine è stato utilizzato impropriamente, ma lo trova nel comma 6 e 7 dell'articolo 2, dove nella relazione parliamo di semplificazione nel senso che semplifichiamo quella lettura normativa che creava delle ambiguità sull'utilizzo delle CAV. Il comma 7 dell'articolo 2 dice: "apportando per le strutture ricettive la stessa semplificazione procedimentale". Sicuramente non c'è una semplificazione in senso puntuale, ma abbiamo semplificato alcuni passaggi, probabilmente potevamo scriverlo meglio.
Ringrazio per il lavoro svolto, ringrazio il relatore ed assicuriamo l'impegno nel monitorare il quadro generale per riuscire, qualora le condizioni lo permettano, ad avere dei provvedimenti come voi avete auspicato.
Presidente - Procediamo all'esame dell'articolato.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 2 vi è l'emendamento della III e IV Commissione, che recita:
Emendamento
Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), come sostituito dal comma 6 dell'articolo 2 del disegno di legge, è sostituito dal seguente:
"3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 73 e 74 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e dagli strumenti urbanistici comunali, l'utilizzo di unità abitative aventi destinazione d'uso ad abitazione temporanea ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera dbis), della medesima legge in forma di case e appartamenti per vacanze può non comportare il mutamento della loro destinazione d'uso.".
Lo pongo in votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:
Articolo 2
(Modificazioni alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11)
1. Il comma 2 dell'articolo 16bis della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), è sostituito dal seguente:
"2. L'attività di bed & breakfast-chambre et petit déjeuner è svolta avvalendosi della normale organizzazione familiare.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 16bis della l.r. 11/1996, sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:
"2bis. Il servizio di prima colazione deve essere fornito esclusivamente a chi è alloggiato e può essere assicurato utilizzando:
a) alimenti e bevande confezionati senza alcuna manipolazione;
b) alimenti e bevande che richiedono manipolazione.".
3. Dopo il comma 2bis dell'articolo 16bis della l.r. 11/1996, introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:
"2ter. La somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del comma 2bis, lettera b), non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e può essere esercitata a condizione che il soggetto gestore del bed & breakfast-chambre et petit déjeuner sia in possesso, alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 16quater, di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). In mancanza di detto requisito professionale, il soggetto gestore deve frequentare, con esito positivo, il corso professionale di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), limitatamente alle materie inerenti all'igiene nella manipolazione degli alimenti.".
4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 16quater della l.r. 11/1996, dopo le parole: "comma 1bis," sono aggiunte le seguenti: "16bis, comma 2ter,".
5. Al comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 11/1996, le parole: "di tre o più unità abitative" sono sostituite dalle seguenti: "di due o più unità abitative".
6. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
"3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 73 e 74 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e dagli strumenti urbanistici comunali, l'utilizzo di unità abitative aventi destinazione d'uso ad abitazione temporanea ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera dbis), della medesima legge in forma di case e appartamenti per vacanze può non comportare il mutamento della loro destinazione d'uso.".
7. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 11/1996, le parole: "entro e non oltre dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre trenta giorni".
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Articolo 3: stesso risultato. Articolo 4: stesso risultato. Articolo 5: stesso risultato. Articolo 6: stesso risultato. Articolo 7: stesso risultato. Articolo 8: stesso risultato.
Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
