Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2197 del 25 gennaio 2012 - Resoconto

OGGETTO N. 2197/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni alle leggi regionali 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali), e 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione)".

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1991, N. 44

Articolo 1

(Modificazione all'articolo 2)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali), dopo le parole: "produzione di sabots" sono aggiunte le seguenti: "di Ayas".

Articolo 2

(Modificazioni all'articolo 3)

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 44/1991 è sostituito dal seguente:

"1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione può concedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio definiti ai sensi dell'articolo 6, contributi a favore di società cooperative iscritte nel registro regionale degli enti cooperativi di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), che esercitano le attività di produzione di cui all'articolo 2, per le seguenti iniziative:".

2. La lettera cbis) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 44/1991 è sostituita dalla seguente:

"cbis) acquisto di scorte e di attrezzature correlate alla produzione, nonché spese relative alla manutenzione delle medesime.".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 44/1991, come modificato dai commi 1 e 2, è inserito il seguente:

"1bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 5 e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, determina:

a) le spese ammissibili, con riferimento alle iniziative di cui al comma 1;

b) i criteri e le modalità di concessione e erogazione dei contributi.".

Articolo 3

(Abrogazione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 44/1991 è abrogato.

Articolo 4

(Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 44/1991)

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 44/1991 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di acquisire pareri consultivi e valutazioni su tematiche specifiche di cui alla presente legge, è istituito un Comitato tecnico nominato dalla Giunta regionale e composto da:".

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 44/1991 è sostituita dalla seguente:

"d) un esperto del settore dell'artigianato tipico, designato dall'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT);".

3. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 44/1991 è sostituito dal seguente:

"3. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, i rappresentanti delle cooperative interessate, un rappresentante dell'associazione di assistenza e tutela alla quale aderisce la cooperativa stessa e ulteriori soggetti esperti nelle materie di cui alla presente legge.".

4. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 44/1991 è sostituito dal seguente:

"5. Ai componenti del Comitato, che non siano dipendenti dell'Amministrazione regionale, spetta un gettone giornaliero di presenza per la partecipazione alle riunioni, il cui importo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale.".

Articolo 5

(Disposizione transitoria)

1. Alle domande di contributo di cui alla l.r. 44/1991, riferite all'attività svolta nell'anno 2011, continuano ad applicarsi le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 44/1991 medesima.

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2003, N. 2

Articolo 6

(Modificazione all'articolo 2)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione) è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti l'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT) ed il Comité des traditions valdôtaines, definisce l'elenco dei materiali di cui al comma 1, lettera e).".

Articolo 7

(Modificazioni all'articolo 9)

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 2/2003, le parole: ", entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno precedente l'iniziativa," sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 2/2003, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

"2bis. L'istanza di cui al comma 2 deve essere presentata entro il termine perentorio del 7 gennaio di ogni anno, fatta eccezione per le manifestazioni che si svolgono nel mese di gennaio, la cui scadenza è fissata entro il 30 settembre dell'anno precedente l'iniziativa e per le quali trova applicazione l'articolo 47, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).".

Articolo 8

(Modificazione all'articolo 12)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:

"1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 11, la Regione può concedere contributi per la copertura delle spese sostenute, comprese quelle relative alle prestazioni degli istruttori.".

Presidente - La parola al relatore, Consigliere Agostino.

Agostino (UV) - Grazie Presidente.

Ce projet de loi intervient sur les lois régionales n° 44 du 5 septembre 1991 (Promotion des productions artisanales typiques et traditionnelles) et n° 2 du 21 janvier 2003 (Protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition) afin d'introduire des simplifications aux procédures d'instruction pour la concession de contributions. Aucune modification substantielle n'est apportée aux deux lois régionales citées. En ce qui concerne en particulier la loi régionale n° 44/1991, la principale nouveauté est l'abrogation des conventions dont le contenu est de fait reproduit dans les critères d'application, lesquels seront soumis à l'approbation du Gouvernement régional et pourront être modifiés chaque fois que cela s'avérera nécessaire.

Le stipulazioni delle convenzioni, con scadenza triennale, rallentavano le procedure istruttorie e di concessione dei relativi contributi, così come il Comitato tecnico, che si riuniva almeno due volte all'anno per il controllo sull'esecuzione delle convenzioni (su presentazione dei preventivi di spesa) e sui risultati raggiunti (su presentazione dei consuntivi di spesa); ora è convocato solo per acquisire eventuali pareri consultivi che si rendono necessari o valutazioni su tematiche specifiche. L'acquisto delle attrezzature, quale voce di spesa ammissibile a contributo, è aggiunta in legge, ma era già presente nelle sopracitate convenzioni. Per adeguare infine la legge n. 2/2003 alla nuova legge regionale sul bilancio, vengono modificate le scadenze di presentazione delle domande di contributo.

Velocemente concludo questo mio intervento sintetizzando il contenuto dei sette articoli che compongono questa legge. Il primo articolo specifica il Comune di produzione dei sabots che, come ben sapete, è Ayas. L'articolo 2 precisa che la Giunta regionale eroga i contributi a favore di società cooperative iscritte nel registro regionale degli enti cooperativi ed include, nelle iniziative ammesse a contributo, l'acquisto di scorte e di attrezzature correlate alla produzione, e le spese relative alla manutenzione delle medesime. Per quanto riguarda l'articolo 3, la stipulazione di apposite convenzioni è sostituita con maggiore efficacia da una deliberazione della Giunta regionale. L'articolo 4 adegua le funzioni del Comitato tecnico alle nuove esigenze istruttorie. II rimborso delle spese di viaggio dei componenti del Comitato non è più riconosciuto, in quanto è ricompreso nel gettone giornaliero di presenza. Concludo passando all'articolo 6 che stabilisce che la data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo è al fissata al 7 gennaio di ogni anno, fatta eccezione per le manifestazioni che si svolgono nel mese di gennaio, il cui termine è il 30 settembre dell'anno precedente l'iniziativa.

Merci à tous pour votre attention.

Presidente - Preciso che l'esame sarà fatto sul nuovo testo votato dalla IV Commissione in modo unanime. Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola al Vicepresidente Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.

Solo per annunciare il nostro voto favorevole; abbiamo già votato il documento in commissione, integrato poi da una piccola modifica soprattutto procedurale, per avere anche noi, come opposizione, la possibilità di verificare ed interessarci delle modalità d'uso. Quindi voteremo il provvedimento messo in atto dall'Assessorato delle attività produttive.

Presidente - La parola alla Consigliera Carmela Fontana.

Fontana (PD) - Grazie Presidente.

Anche il gruppo del Partito Democratico ha condiviso questo disegno di legge, che va nella direzione di migliorare quello precedente. Il nostro voto sarà favorevole. Grazie.

Presidente - Ricordo che è stato presentato un emendamento dall'Assessore Pastoret.

Se non vi sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore alle attività produttive, Pastoret.

Pastoret (UV) - Merci M. le Président.

Très rapidement, je me dois de remercier le Conseiller Agostino et tous les collègues de la IVe Commission, qui ont eu l'aimabilité soit de travailler sur ce projet de loi, soit d'en permettre un avancement rapide dans la commission, ce qui a permis l'inscription ordinaire dans l'ordre du jour de ce Conseil, et ce qui permettra au Gouvernement d'adopter, dans des temps rapides, la délibération portant dispositions pour l'attribution des contributions aux sociétés et aux sujets concernés en ayant droit.

Afin de garantir cette rapidité à laquelle tout le monde a travaillé, j'ai dû présenter un amendement, parce qu'on n'avait pas prévu la disposition d'urgence et c'est donc l'amendement qui complète ce projet de loi.

Presidente - Procediamo all'esame dell'articolato nel nuovo testo predisposto dalla IV Commissione.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Articolo 2: stesso risultato. Articolo 3: stesso risultato. Articolo 4: stesso risultato.

Pongo in votazione l'articolo 5:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 35

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Articolo 6: stesso risultato. Articolo 7: stesso risultato. Articolo 8: stesso risultato.

Vi è l'emendamento dell'Assessore Pastoret, che recita:

Emendamento

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"Articolo 8 bis

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione".

Lo pongo in votazione: stesso risultato.

Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 35

Il Consiglio approva all'unanimità.