Oggetto del Consiglio n. 703 del 22 dicembre 1980 - Verbale

OGGETTO N. 703/80 - DISCUSSIONE GENERALE SUL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ PREVENTIVE, CURATIVE E RIABILITATIVE RELATIVE ALLA SALUTE MENTALE".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme per l'esercizio delle funzioni e delle attività preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale", disegno di legge già trasmesso in copia ai Consiglieri con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 12 e 13 novembre 1980.

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L'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 dispone che con legge regionale, nell'ambito dell'unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, sia disciplinata l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgano funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale.

Ai fini di quanto sopra e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 64 della sopracitata legge, la Regione, dopo aver in precedenza istituito il servizio speciale previsto dalla legge 180/1978 ed aver promosso il riordino delle attività di assistenza psichiatrica in applicazione di una deliberazione della Giunta regionale n. 3222 del 23 giugno 1978, completa con la presente legge il processo di riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica ancorando gli interventi al quadro più generale di riorganizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali determinato con l'istituzione del servizio sanitario nazionale.

La legge, nel disporre in maniera esplicita la costituzione del dipartimento per la salute mentale, è destinata ad operare non solo nell'ambito organizzativo dei servizi determinato con la costituzione dell'unità sanitaria locale prevista dalla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, ma anche in via immediata, nell'attesa che il suddetto quadro sia compiutamente realizzato, attraverso modalità operative previste dalla stessa normativa e dirette sia ad assicurare la graduale e corretta attuazione degli obiettivi previsti, sia ad operare nella prospettiva di quanto stabilirà il piano sanitario regionale.

È da sottolineare come la legge operi una stretta integrazione fra i settori sanitario e socio-assistenziale, disponendo in modo particolare per ciò che concerne le attività di riabilitazione e reintegrazione sociale sia a livello di erogazione di prestazioni che di previsione ed organizzazione di strutture.

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Disegno di legge n. 209

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................ n. ......: "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ PREVENTIVE, CURATIVE E RIABILITATIVE RELATIVE ALLA SALUTE MENTALE".

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Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai sensi e per i fini di cui agli artt. 34 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito dell'unità sanitaria locale istituita con legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 e del complesso dei servizi generali per la tutela della salute, le funzioni e le attività di prevenzione, cura e riabilitazione relative alla salute mentale, sono esercitate in forma dipartimentale, attraverso il dipartimento per la salute mentale.

Il dipartimento per la salute mentale è la struttura organizzativa che, nel quadro delle finalità e degli obiettivi della programmazione socio-sanitaria regionale e secondo l'articolazione organizzativa dell'unità sanitaria locale, viene costituita per l'esercizio coordinato delle attività per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie mentali e del disturbo psichico in genere.

Art. 2

Fanno parte del dipartimento per la salute mentale:

- il complesso dei presidi e dei servizi sanitario e socio-assistenziali, di riabilitazione, e reinserimento sociale, di ciascun distretto sanitario di base;

- le unità operative di:

assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale;

medicina;

malattie infettive;

geriatria;

neuropsichiatria infantile;

psicologia;

- il servizio per la tutela della salute negli ambienti e luoghi di lavoro.

Art. 3

Il dipartimento per la salute mentale opera secondo schemi di lavoro che assicurino la globalità dell'intervento, l'interdisciplinarietà del lavoro, la continuità terapeutica, il coordinamento fra i servizi e presidi che fanno parte del dipartimento medesimo, la partecipazione del personale interessato, lo sviluppo dell'attività di aggiornamento professionale e di ricerca, l'economicità della gestione.

Il dipartimento, nell'ambito delle finalità e degli obiettivi del piano sanitario regionale e dell'articolazione organizzativa dell'unità sanitaria locale, provvede in particolare:

- alla promozione e tutela della salute mentale;

- alla diagnosi, cura ed urgenza psichiatrica;

- alla consulenza psichiatrica;

- alla riabilitazione e reinserimento sociale;

- alla rilevazione dei dati statistici ed epidemiologici della salute mentale;

- alla formazione di una coscienza sanitaria e sociale per la tutela della salute mentale nell'ambito della scuola, della famiglia, nei luoghi di lavoro e, in genere, nelle collettività.

Art. 4

Le funzioni e le attività del dipartimento per la salute mentale sono esercitate attraverso i servizi, i presidi e le strutture integrative dei distretti sanitari di base o secondo ambiti di lavoro multidistrettuali, nonché mediante la struttura ospedaliera dell'unità sanitaria locale nei casi di cui all'art. 34, 4° comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e di ricovero volontario.

Nella prospettiva e fino all'adozione del piano sanitario regionale, il dipartimento per la salute mentale esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge, secondo gli indirizzi programmatici ed i criteri organizzativi di cui nell'allegato alla presente legge.

Art. 5

Il servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale è l'unità operativa del dipartimento previsto dalla presente legge, che mediante il complesso dei servizi e dei presidi del dipartimento medesimo, provvede in particolare alle attività di diagnosi, cura, riabilitazione e consulenza psichiatrica nonché al trattamento di cui all'art. 34, 4° comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il servizio espleta la propria attività, di norma, nell'ambito dei servizi e dei presidi dei distretti sanitari di base o nelle strutture integrative di questi, integrandosi con i servizi che operano nei singoli distretti.

Per i casi di ricovero volontario ed i trattamenti che non possono essere espletati nei servizi o presidi territoriali, il servizio può avere una disponibilità massima di quindici posti letto, ivi compresi i posti letto per i trattamenti obbligatori.

Gli interventi terapeutici urgenti per alterazioni psichiche determinatesi in condizioni e circostanze che non consentono di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere, sono assicurati attraverso la disponibilità di medici del servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale, mediante l'organizzazione e nelle strutture del dipartimento di emergenza ospedaliera.

A tal fine il dipartimento di emergenza dispone di idonei locali e stabilisce le necessarie intese operative, organizzative e professionali con i medici del servizio.

Art. 6

Nell'attesa dell'approvazione della pianta organica da parte dell'unità sanitaria locale e dell'inquadramento nel ruolo nominativo regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il servizio di cui al precedente articolo è dotato del seguente organico:

- un posto di primario

- due posti di aiuto

- sei posti di assistente

- un posto di capo sala

- ventun posti di personale sanitario ausiliario

- cinque posti di personale esecutivo

- uno psicologo

- un assistente sociale

I posti di personale sanitario ausiliario, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere ricoperti con personale avente la qualifica di infermiera professionale.

A tal fine la Regione, ai sensi della legge 3 giugno 1980, n. 243, e per i fini di cui all'art. 64, penultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede all'aggiornamento ed alla riqualificazione del personale infermieristico che opera nel servizio.

Il personale medico, di assistenza infermieristica, psicologo e di assistenza sociale opera in collaborazione con i servizi e presidi del dipartimento cui il servizio appartiene, secondo modalità dirette ad assicurare la corretta ed armonica integrazione delle diverse professionalità ed a realizzare il lavoro di gruppo. Il personale medico e psicologo opera a livello ospedaliero ed extra ospedaliero. Il personale di assistenza infermieristica e di assistenza sociale opera oltre che a livello ospedaliero, nell'ambito dei servizi del dipartimento che fanno capo al distretto in cui è ubicata la struttura del servizio.

Art. 7

I presidi e i servizi per la riabilitazione ed il reinserimento sociale di cui al precedente articolo 2 sono istituiti dall'unità sanitaria locale, nel quadro degli interventi promossi dalla programmazione socio-sanitaria regionale per l'attuazione della legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, secondo criteri che assicurino sul piano strutturale ed organizzativo la polivalenza delle strutture ed il costante adeguamento al mutare delle esigenze terapeutiche ed assistenziali da soddisfare in rapporto alla evoluzione tecnico-politica del sistema assistenziale socio-sanitario definito dalla Regione.

Tali presidi e servizi devono essere razionalmente distribuiti nell'ambito dell'unità sanitaria locale, tenuto conto delle situazioni clinico-sociali rilevate, dell'età e delle necessità di mantenere e reinserire, per quanto possibile, le persone interessate nel proprio nucleo familiare, ovvero di inserirle in altro nucleo idoneo e comunque, nel proprio normale ambiente di vita.

La costituzione dei presidi e dei servizi di cui al presente articolo e le modalità di esercizio delle relative attività di riabilitazione e reinserimento sociale, sono stabilite in collaborazione con i comitati di zona interessati di cui all'articolo 10 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.

La localizzazione e le caratteristiche architettoniche di ogni presidio devono assicurare l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

I presidi devono essere organizzati in forma residenziale o semiresidenziale, per esigenze assistenziali a carattere residenziale permanente e per interventi educativo-assistenziali.

Le prestazioni assistenziali, medico-generiche e specialistiche per i soggetti ospitati nei presidi, devono essere assicurate nell'ambito della organizzazione dei servizi del distretto in cui la struttura è ubicata.

Fra i presidi di cui al presente articolo è compresa, secondo l'indicazione della programmazione socio-sanitaria regionale, la struttura del servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale di cui al precedente articolo 5.

Art. 8

L'unità sanitaria locale, nell'ambito delle attività di riabilitazione e reinserimento sociale, di intesa con i comitati di zona interessati di cui all'art. 10 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, promuove, secondo le indicazioni della programmazione socio-sanitaria regionale, interventi per l'inserimento nelle attività di formazione professionale, la formazione professionale, la riabilitazione lavorativa, e l'occupazione dipendente o autonoma dei soggetti assistiti ai sensi della presente legge.

Tali interventi, attuati attraverso l'organizzazione dei distretti sanitari di base, sono predisposti in collaborazione con le imprese e cooperative che operano nei vari settori della produzione e della prestazione di servizi e con il servizio competente per la tutela della salute negli ambienti e luoghi di lavoro, evitando, di norma, forme occupazionali di tipo specifico o protetto.

In conformità ai principi di cui al presente articolo, nell'ambito del piano sanitario regionale, dovranno altresì essere ordinati i centri ed i corsi di cui alla legge regionale 3 gennaio 1977, n. 2.

Art. 9

L'unità sanitaria locale, nel quadro dell'attuazione dei programmi di tutela della salute della maternità, infanzia ed età evolutiva, assicura, mediante l'unita operativa di neuropsichiatria infantile, le attività di prevenzione e diagnosi precoce, di cure e riabilitazione nei casi di minorazioni neuromotorie, sensoriali e psichiche.

Tali attività sono espletate nei servizi e presidi dei distretti sanitari di base, secondo ambiti di lavoro multidistrettuali, ed a livello ospedaliero, nel reparto di pediatria, in collaborazione con il complesso dei servizi per l'assistenza materno-infantile, nel quadro organizzativo del dipartimento per la salute mentale. Nell'ambito di tale attività sono altresì espletate le funzioni sanitarie e assistenziali relative ai minori affetti da disturbi dell'intelligenza e del comportamento o da menomazioni fisiche e sensoriali, attualmente esercitate presso il centro regionale medico-psico-pedagogico e nell'ambito scolastico, adottando a tal fine, per quanto di competenza degli organi della scuola, le necessarie intese.

L'unità operativa di neuropsichiatria infantile, nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, espleta, in particolare, funzioni:

- di impostazione e verifica periodica dei programmi di controllo sullo sviluppo neuromotorio, sensoriale e psichico effettuati routinariamente o periodicamente nei servizi dei distretti sanitari di base;

- di inquadramento diagnostico, impostazione del trattamento e sua verifica nei casi individuati di danno neuromotorio, sensoriale e psichico;

- di diagnosi e terapia mediante l'integrazione con il reparto di pediatria, nei casi che necessitano di cure ospedaliere;

- di formazione professionale permanente del personale con il quale l'unità operativa di neuropsichiatria infantile collabora nell'ambito dell'organizzazione interdisciplinare dell'attività espletata e del dipartimento cui appartiene.

Art. 10

Per l'esercizio delle attività di riabilitazione e di reinserimento sociale previste dalla presente legge, il dipartimento per la salute mentale si avvale di personale medico e non medico con funzioni di riabilitazione che opera nell'organizzazione dei servizi e presidi dei distretti sanitari di base e nella struttura ospedaliera, nel rispetto delle attribuzioni e delle qualifiche funzionali indicate nella pianta organica del personale dell'unità sanitaria locale.

Nell'attesa del piano sanitario regionale e della determinazione della pianta organica del personale dell'unità sanitaria locale, all'esercizio delle attività di cui al primo comma si provvede mediante l'inserimento di tecnici della riabilitazione (fisiokinesiterapisti, logopedisti, ecc.), in rapporto alle necessità rilevate, nell'ambito degli organismi operativi di cui all'art. 10 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 65. In via prioritaria, a tale scopo, deve essere utilizzato il personale medico e non medico con funzioni di riabilitazione utilizzato presso il centro regionale di medicina preventiva.

Art. 11

Nell'esercizio delle attività e funzioni di cui alla presente legge, nonché ai fini informativi e di rilevazione statistica ed epidemiologica, per ogni soggetto assistito nell'ambito della struttura organizzativa del dipartimento per la salute mentale viene istituita una apposita scheda personale contenente dati personali, sociali, sanitari e assistenziali, nonché la registrazione degli interventi effettuati nell'ambito del dipartimento medesimo.

Tale scheda è conservata dai servizi dei distretti sanitari di base interessati i quali provvedono altresì al relativo aggiornamento in collaborazione con il servizio o presidio che ha effettuato le prestazioni sanitarie o assistenziali.

Il modello di scheda personale tipo è definito dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale. Nell'uso e nella conservazione della scheda personale deve essere osservata la rigorosa applicazione del segreto professionale e d'ufficio.

Art. 12

Il dipartimento per la salute mentale è diretto da un coordinatore il quale, a tal fine, si avvale di un comitato direttivo, presieduto dal coordinatore, formato dai responsabili dei servizi che fanno parte del dipartimento.

Il comitato direttivo ha il compito di esprimere indirizzi tecnici ed organizzativi cui uniformare l'attività ai sensi e per i fini di cui alla presente legge e può inoltre formulare proposte al comitato di gestione ed all'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.

Il coordinatore è nominato dal comitato di gestione fra i responsabili dei servizi che fanno parte del dipartimento. La nomina ha durata annuale. Il coordinatore rappresenta il comitato direttivo e tiene i contatti necessari con il comitato di gestione e l'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.

Con periodicità semestrale, ai fini della consultazione di base sul funzionamento del dipartimento, il coordinatore convoca la conferenza del personale assegnato ai servizi che fanno parte del dipartimento.

Alle riunioni del comitato direttivo ed alla conferenza del personale hanno facoltà di partecipare i membri del comitato di gestione ed i coordinatori dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.

Art. 13

Con riferimento all'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, il termine entro il quale deve cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, a loro richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera, è fissato al 31 dicembre 1980.

Art. 14

Nell'ambito delle attività e delle funzioni esercitate ai sensi e per i fini di cui alla presente legge, l'unità sanitaria locale provvede alle funzioni di educazione sanitaria e sociale, di prevenzione ed intervento contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope e contro l'alcoolismo.

Art. 15

Nel quadro delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione promuove le attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale che opera nell'ambito del dipartimento per la salute mentale.

Tali attività devono essere a carattere pluridisciplinare ed atte a garantire la necessaria preparazione tecnica e pratica corrispondente agli effettivi bisogni degli utenti ed alle esperienze lavorative e problemi emergenti dall'attività svolta.

Ove necessario, ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, la Regione, mediante intese o convenzioni, può avvalersi del concorso di enti o istituzioni scientifiche e di ricerca pubblici o privati o di esperti idonei a garantire il corretto svolgimento tecnico-scientifico delle attività di formazione da realizzare.

Art. 16

Alla copertura delle spese per l'attuazione della presente legge si provvede:

- mediante il fondo sanitario nazionale, con la quota annua assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la erogazione di prestazioni a carattere sanitario;

- mediante i fondi di cui ai capitoli di spesa n. 40700 e 41650 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980;

- mediante i fondi di cui al capitolo di spesa n. 39900 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980;

- mediante i fondi di cui all'art. 37 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2;

- mediante i fondi di cui al capitolo di spesa n. 42550 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980 ,nell'ambito del programma di realizzazione delle strutture di cui alla legge regionale 10 giugno 1978, n. 47;

- mediante i fondi di cui al capitolo di spesa n. 49100 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.

Art. 17

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale ROLLANDIN illustra ampiamente il disegno di legge. Evidenzia che deriva da quanto stabilito dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", che prevede la disciplina, con legge regionale, dell'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale, nell'ambito dell'Unità Sanitaria Locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute. La Regione, ai fini di quanto sopra e tenuto conto delle disposizioni della legge n. 180/1978, "legge Basaglia", ha approvato la deliberazione di Giunta regionale n. 3222 del 23 giugno 1978 e, con il disegno di legge n. 209, completa il processo di riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica, ancorando gli interventi al quadro più generale di riorganizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali, determinato con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e, con esso, si prevede la costituzione del Dipartimento della salute mentale attraverso il quale si potrà attuare l'organizzazione dell'azione sul territorio.

Ricorda che molte persone sono state ricoverate fuori Valle perché sul territorio regionale non esistono istituti manicomiali e che, per queste persone, dovrà essere prevista l'accoglienza; a questo fine informa che è stata svolta un'indagine presso i nuclei familiari da cui emerge una disponibilità limitata; pertanto si prevede estremamente importante l'intervento degli enti locali. Cita, ad esempio, il caso dell'infermeria di La Thuile, dove sono ospitate persone anziane ed inabili, alle quali è garantita l'assistenza nei casi richiesti, attraverso un accordo regionale con gli operatori medici che possono così operare al di fuori della struttura ospedaliera. Sottolinea, a tale proposito, le difficoltà operative che si riscontrano all'interno del Servizio di psichiatria per affrontare le malattie mentali non esclusivamente dal punto di vista medico e farmacologico, anche per quanto riguarda la preparazione e la formazione del personale che opererà sul territorio.

Annuncia il deposito di emendamenti agli articoli 2, 11 e 12, per rafforzare il concetto che l'aspetto sociale è preminente, e conclude che si tratta di una legge di programmazione che indica indirizzi tra cui le "Unità Operative" che saranno il fulcro dell'attività svolta sul territorio e che devono anche essere esaminate nell'ottica della prossima predisposizione del provvedimento legislativo sui servizi che verrà presentato al Consiglio.

Il Consigliere VIBERTI chiede il ritiro del provvedimento, perché non è previsto alcun termine legislativo che ne disponga l'obbligo di approvazione.

Contesta il metodo di presentare emendamenti in aula che consentono ai Consiglieri un esame approfondito, e critica l'atteggiamento dell'Assessore Rollandin per l'incapacità di confrontarsi in modo costruttivo. Rileva che il disegno di legge non recepisce assolutamente le caratteristiche della nuova impostazione per la cura delle malattie mentali, che si traduce in una proiezione del metodo manicomiale sul territorio, e ritiene che sarebbero sufficienti delle deliberazioni di Giunta che impegnino fondi per intervenire concretamente. In merito, legge alcune parti di un documento, inviato a tutti i Consiglieri regionali dal Comitato per la petizione popolare, redatto a seguito di un Convegno sul tema, svoltosi a Trieste, che contiene l'invito a respingere il disegno di legge regionale sulla psichiatria e richiede un urgente impegno delle forze politiche regionali per la realizzazione dei servizi sul territorio e per la dimissione di pazienti valdostani ancora ricoverati in manicomi.

Il Consigliere DE GRANDIS procede ad una breve cronistoria della legislazione in materia di salute mentale ed osserva che legiferare sull'argomento può indurre ad incorrere in rischi quali l'emarginazione e la demagogia. Ritiene che il disegno di legge manchi dell'aggancio con la realtà valdostana; valuta interessanti i principi e le innovazioni che dovrebbero permettere il passaggio dal manicomio a strutture aperte, ma reputa parte dell'articolato in contraddizione con i principi enunciati, sia quando attribuisce tutto alla struttura sanitaria che già esiste, svuotando di significato il nuovo Dipartimento della salute mentale, che con i continui richiami all'Unità Sanitaria Locale. Osserva che sarebbe opportuno rivedere la struttura del disegno di legge tenendo conto delle esperienze già acquisite da altre Regioni ed assumendo dati dalla realtà regionale, nonché predisporre un provvedimento frutto delle esperienze in campo sanitario, sociale, politico e giuridico che permetta di raggiungere gli obiettivi chiaramente indicati negli indirizzi programmatici.

Il Consigliere PÉAQUIN condivide le affermazioni del Consigliere Viberti ed osserva che quanto detto dal Consigliere De Grandis conferma la complessità dell'argomento e le difficoltà che l'applicazione della legge n. 180 comporta. Ricostruisce brevemente l'ampio dibattito avvenuto nel Paese rispetto a questo problema, sottolineando che, al contrario, in Valle d'Aosta ciò non si è verificato.

Ritiene che non vi sia urgenza di approvare il disegno di legge, anche con gli emendamenti annunciati, in quanto è stato predisposto senza un effettivo contatto con le realtà che dovranno lavorare concretamente in favore dei malati mentali, ed afferma che l'applicazione della delibera n. 3222, da lui ritenuta ancora valida, sarebbe invece sufficiente a risolvere alcuni problemi.

Il Consigliere NEBBIA ritiene che il Consiglio regionale debba ponderare accuratamente le decisioni da assumere rispetto al problema della salute mentale, adottando un provvedimento sufficientemente elastico per potersi adeguare all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e sociali sull'argomento. Aggiunge che la legge riporta indirizzi validi e condivisibili nella prima parte, ma si trasforma poi in un provvedimento che opera in linea contraria rispetto ai principi generali enunciati, quando prevede le modalità attuative, in particolare riguardo al fatto che, mentre è noto a tutti che la malattia mentale può essere risolta con strumenti sociali, economici e di civiltà, e non solo medici, la legge si addentra in aspetti che sono ospedalieri o manicomiali. Considera questa incoerenza tale da rendere inapplicabile la legge e quindi inutile l'approvazione; pertanto non ritiene opportuno presentare emendamenti.

Il Consigliere VIBERTI ribadisce i concetti espressi in precedenza e sottolinea nuovamente le novità introdotte dalla legge n. 180, che distrugge la tradizionale struttura maniacale ed ospedaliera introducendo la gestione del problema della follia nel contesto sociale ed ambientale in cui si verifica. Ritiene stupefacente che non vi siano interventi in merito da parte dei Consiglieri di maggioranza e che il dibattito si riduca ad un gioco di ruoli tra maggioranza ed opposizione, rispetto alla possibilità di fare una legge utile che risponda alle esigenze concrete e non sia una trasposizione sul territorio dell'attività ospedaliera mediante istituzione di un dipartimento che rischia di esaltare nuovamente la medicalizzazione della follia.

Illustra alcune soluzioni alternative, tra cui la proposta di comunità-alloggio, l'istituzione di una Commissione regionale apposita per gestire il rientro in Valle d'Aosta dei malati di mente ricoverati fuori Valle.

Dichiara infine che non voterà a favore della legge e, precisando che ne aveva chiesto il ritiro e non il rinvio, invita l'Assessore ad adottare la massima sensibilità nella sua applicazione, se sarà approvata.

Il Consigliere LUSTRISSY osserva che dal dibattito svoltosi si può dedurre che non è solo facendo buone leggi che si possono risolvere i problemi del Paese, come affermato anche dal Ministro Basaglia all'indomani dell'approvazione del nuovo sistema di cura per i malati mentali. Illustra brevemente gli aspetti innovativi della legge e delle competenze suddivise sul territorio ed attribuite allo Stato, alle Regioni ed ai Comuni. Ritiene che in Valle d'Aosta vi si ancora molto da fare e che la legge presenta alcune carenze, in parte corrette con gli emendamenti presentati dall'Assessore Rollandin, ma costituisce un buon punto di partenza per un discorso che potrà essere perfezionato in sede di realizzazione, in cui si dovrà tenere conto delle osservazioni e delle indicazioni dei comitati popolari, delle famiglie, e soprattutto della nuova struttura che presto sarà istituita, cioè l'Unità Sanitaria Locale, che fungerà da strumento di collegamento concreto con i presidi sparsi sul territorio.

Sottolinea inoltre la necessità di fare un esame più attento sulle persone ospitate presso strutture private fuori Valle e, avvertendo che seguirà con attenzione gli sviluppi dell'applicazione della legge, dichiara che il gruppo a cui appartiene voterà la legge.

Il Consigliere MINUZZO si augura che le raccomandazioni e le speranze del Consigliere Lustrissy si avverino, anche in considerazione dell'impegno che i Democratici Popolari dedicheranno alla causa per l'attuazione e le eventuali migliorie da apportare alla legge.

Richiama alcuni concetti emersi dai precedenti interventi rispetto al nuovo approccio ed alla nuova metodologia di assistenza e cura dei malati mentali e, sulla base di questi, conclude che con questo disegno di legge il PSDI vede perpetuarsi in forma più aggiornata, ma più insidiosa, il manicomio.

Afferma che non vi è la necessità di approvare la legge ed annuncia il voto contrario del proprio gruppo, sia sugli emendamenti che sul disegno di legge.

L'Assessore ROLLANDIN, a chiusura della discussione generale, richiama alcuni temi emersi nel corso del dibattito. In particolare si sofferma sull'aspetto preventivo che caratterizza i provvedimenti predisposti dalla Giunta regionale nell'ambito dell'avvio della riforma sanitaria, citando ad esempio la legge sui consultori.

Ribadisce che il disegno di legge in esame ha un contenuto programmatico, di indirizzo ed è il risultato di un'analisi svolta per due anni sulle realtà regionali, con il coinvolgimento degli enti locali che sono stati sensibilizzati sullo specifico argomento, in un'ottica di recupero e di reinserimento delle persone con disturbi mentali. Fa notare che gli emendamenti sono stati presentati con l'intento di chiarire maggiormente l'importanza di affrontare il problema della salute mentale dal punto di vista sociale e non esclusivamente medico, seguendo i nuovi orientamenti.

Osserva che gli operatori sanitari e para-sanitari, con i nuovi obblighi di legge, trovandosi ad agire sul territorio anziché in una struttura chiusa, incontreranno numerose ed inevitabili difficoltà, e che saranno opportunamente formati, anche in collaborazione con strutture presenti in altre Regioni ed all'estero.

In merito al Servizio di psichiatria, informa che questo costituirà il punto di riferimento per la diagnosi e la cura e che sarà organizzato in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta n. 3222, la quale sarà poi superata dal disegno di legge.

Ricostruisce brevemente l'ampio dibattito che il disegno di legge ha suscitato anche sugli organi di stampa e con le varie associazioni che operano in questo ambito, tra cui "Psichiatria democratica", e dà lettura di alcune considerazioni riguardanti successi ed insuccessi dei metodi scientifici e delle pratiche terapeutiche utilizzate nel corso della storia.

Ritenendo fondamentale la modificazione dell'atteggiamento esclusivamente medico con cui ci si pone di fronte alle persone con disturbi mentali e l'importanza di non cadere in sentimenti di pietismo, ribadisce, a tale fine, il dovere di fornire agli operatori gli indirizzi indispensabili per lavorare sul territorio.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge. Ricorda all'aula che alle ore 12.10 è prevista la Conferenza dei Capigruppo con il gruppo di lavoro incaricato dell'esame della sistemazione degli Uffici della Presidenza del Consiglio.

Articolo 1

Il Consigliere VIBERTI esprime stupore per la dichiarazione di voto favorevole effettuata dal Capogruppo dei Democratici Popolari, nonostante le opinioni opposte espresse nelle settimane precedenti. Ribadisce uguale stupore per le motivazioni fornite dall'Assessore Rollandin sulla necessità di approvare il disegno di legge, di cui non condivide gli orientamenti, sostenendo che la realtà valdostana, per le sue piccole dimensioni, sarebbe stata ideale per lavorare a stretto contatto con i cittadini come sperimentato dal professor Basaglia nella città di Trieste.

Il Presidente DOLCHI richiama il Consigliere Viberti al rispetto del Regolamento interno, invitandolo ad esprimersi sull'articolo 1 del disegno di legge n. 209 e non sulle conclusioni dell'Assessore, riaprendo, di fatto, la discussione generale.

Il Consigliere VIBERTI si scusa, e, vista l'ora, chiede il rinvio dell'esame dell'articolo 1 alla seduta pomeridiana.

Il Presidente DOLCHI ricorda che con la chiusura della discussione generale termina la possibilità di depositare emendamenti e che, al momento, la discussione deve riguardare l'articolo 1.

Il Consigliere LUSTRISSY interviene per mozione d'ordine. Propone che qualora si inizi la votazione dell'articolato, questa continui fino all'esaurimento della legge e, in alternativa, propone il rinvio dell'esame al pomeriggio.

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Si dà atto che il Consiglio concorda di sospendere il dibattito e di riprendere i lavori alle ore sedici, con l'esame dell'articolo 1.

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Si dà altresì atto che la seduta ha termine alle ore dodici e minuti quattro.

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Giulio Dolchi)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

(Pietro Minuzzo)

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Luigi Pasquino)