Oggetto del Consiglio n. 704 del 22 dicembre 1980 - Verbale

OGGETTO N. 704/80 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ PREVENTIVE, CURATIVE E RIABILITATIVE RELATIVE ALLA SALUTE MENTALE".

Il Presidente DOLCHI, richiamata la discussione generale, svoltasi nella seduta antimeridiana, invita il Consiglio a proseguire la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme per l'esercizio delle funzioni e delle attività preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno del 12 e 13 novembre 1980.

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L'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 dispone che con legge regionale, nell'ambito dell'unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, sia disciplinata l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgano funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale.

Ai fini di quanto sopra e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 64 della sopracitata legge, la Regione, dopo aver in precedenza istituito il servizio speciale previsto dalla legge 180/1978 ed aver promosso il riordino delle attività di assistenza psichiatrica in applicazione di una deliberazione della Giunta regionale n. 3222 del 23 giugno 1978, completa con la presente legge il processo di riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica ancorando gli interventi al quadro più generale di riorganizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali determinato con l'istituzione del servizio sanitario nazionale.

La legge, nel disporre in maniera esplicita la costituzione del dipartimento per la salute mentale, è destinata ad operare non solo nell'ambito organizzativo dei servizi determinato con la costituzione dell'unità sanitaria locale prevista dalla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, ma anche in via immediata, nell'attesa che il suddetto quadro sia compiutamente realizzato, attraverso modalità operative previste dalla stessa normativa e dirette sia ad assicurare la graduale e corretta attuazione degli obiettivi previsti, sia ad operare nella prospettiva di quanto stabilirà il piano sanitario regionale.

È da sottolineare come la legge operi una stretta integrazione fra i settori sanitario e socio-assistenziale, disponendo in modo particolare per ciò che concerne le attività di riabilitazione e reintegrazione sociale sia a livello di erogazione di prestazioni che di previsione ed organizzazione di strutture.

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Disegno di legge n. 209

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................ n. ......: "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ PREVENTIVE, CURATIVE E RIABILITATIVE RELATIVE ALLA SALUTE MENTALE".

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Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai sensi e per i fini di cui agli artt. 34 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito dell'unità sanitaria locale istituita con legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 e del complesso dei servizi generali per la tutela della salute, le funzioni e le attività di prevenzione, cura e riabilitazione relative alla salute mentale, sono esercitate in forma dipartimentale, attraverso il dipartimento per la salute mentale.

Il dipartimento per la salute mentale è la struttura organizzativa che, nel quadro delle finalità e degli obiettivi della programmazione socio-sanitaria regionale e secondo l'articolazione organizzativa dell'unità sanitaria locale, viene costituita per l'esercizio coordinato delle attività per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie mentali e del disturbo psichico in genere.

Art. 2

Fanno parte del dipartimento per la salute mentale:

- il complesso dei presidi e dei servizi sanitario e socio-assistenziali, di riabilitazione, e reinserimento sociale, di ciascun distretto sanitario di base;

- le unità operative di:

assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale;

medicina;

malattie infettive;

geriatria;

neuropsichiatria infantile;

psicologia;

- il servizio per la tutela della salute negli ambienti e luoghi di lavoro.

Art. 3

Il dipartimento per la salute mentale opera secondo schemi di lavoro che assicurino la globalità dell'intervento, l'interdisciplinarietà del lavoro, la continuità terapeutica, il coordinamento fra i servizi e presidi che fanno parte del dipartimento medesimo, la partecipazione del personale interessato, lo sviluppo dell'attività di aggiornamento professionale e di ricerca, l'economicità della gestione.

Il dipartimento, nell'ambito delle finalità e degli obiettivi del piano sanitario regionale e dell'articolazione organizzativa dell'unità sanitaria locale, provvede in particolare:

- alla promozione e tutela della salute mentale;

- alla diagnosi, cura ed urgenza psichiatrica;

- alla consulenza psichiatrica;

- alla riabilitazione e reinserimento sociale;

- alla rilevazione dei dati statistici ed epidemiologici della salute mentale;

- alla formazione di una coscienza sanitaria e sociale per la tutela della salute mentale nell'ambito della scuola, della famiglia, nei luoghi di lavoro e, in genere, nelle collettività.

Art. 4

Le funzioni e le attività del dipartimento per la salute mentale sono esercitate attraverso i servizi, i presidi e le strutture integrative dei distretti sanitari di base o secondo ambiti di lavoro multidistrettuali, nonché mediante la struttura ospedaliera dell'unità sanitaria locale nei casi di cui all'art. 34, 4° comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e di ricovero volontario.

Nella prospettiva e fino all'adozione del piano sanitario regionale, il dipartimento per la salute mentale esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge, secondo gli indirizzi programmatici ed i criteri organizzativi di cui nell'allegato alla presente legge.

Art. 5

Il servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale è l'unità operativa del dipartimento previsto dalla presente legge, che mediante il complesso dei servizi e dei presidi del dipartimento medesimo, provvede in particolare alle attività di diagnosi, cura, riabilitazione e consulenza psichiatrica nonché al trattamento di cui all'art. 34, 4° comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il servizio espleta la propria attività, di norma, nell'ambito dei servizi e dei presidi dei distretti sanitari di base o nelle strutture integrative di questi, integrandosi con i servizi che operano nei singoli distretti.

Per i casi di ricovero volontario ed i trattamenti che non possono essere espletati nei servizi o presidi territoriali, il servizio può avere una disponibilità massima di quindici posti letto, ivi compresi i posti letto per i trattamenti obbligatori.

Gli interventi terapeutici urgenti per alterazioni psichiche determinatesi in condizioni e circostanze che non consentono di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere, sono assicurati attraverso la disponibilità di medici del servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale, mediante l'organizzazione e nelle strutture del dipartimento di emergenza ospedaliera.

A tal fine il dipartimento di emergenza dispone di idonei locali e stabilisce le necessarie intese operative, organizzative e professionali con i medici del servizio.

Art. 6

Nell'attesa dell'approvazione della pianta organica da parte dell'unità sanitaria locale e dell'inquadramento nel ruolo nominativo regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il servizio di cui al precedente articolo è dotato del seguente organico:

- un posto di primario

- due posti di aiuto

- sei posti di assistente

- un posto di capo sala

- ventun posti di personale sanitario ausiliario

- cinque posti di personale esecutivo

- uno psicologo

- un assistente sociale.

I posti di personale sanitario ausiliario, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere ricoperti con personale avente la qualifica di infermiera professionale.

A tal fine la Regione, ai sensi della legge 3 giugno 1980, n. 243, e per i fini di cui all'art. 64, penultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede all'aggiornamento ed alla riqualificazione del personale infermieristico che opera nel servizio.

Il personale medico, di assistenza infermieristica, psicologo e di assistenza sociale opera in collaborazione con i servizi e presidi del dipartimento cui il servizio appartiene, secondo modalità dirette ad assicurare la corretta ed armonica integrazione delle diverse professionalità ed a realizzare il lavoro di gruppo. Il personale medico e psicologo opera a livello ospedaliero ed extra ospedaliero. Il personale di assistenza infermieristica e di assistenza sociale opera oltre che a livello ospedaliero, nell'ambito dei servizi del dipartimento che fanno capo al distretto in cui è ubicata la struttura del servizio.

Art. 7

I presidi e i servizi per la riabilitazione ed il reinserimento sociale di cui al precedente articolo 2 sono istituiti dall'unità sanitaria locale, nel quadro degli interventi promossi dalla programmazione socio-sanitaria regionale per l'attuazione della legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, secondo criteri che assicurino sul piano strutturale ed organizzativo la polivalenza delle strutture ed il costante adeguamento al mutare delle esigenze terapeutiche ed assistenziali da soddisfare in rapporto alla evoluzione tecnico-politica del sistema assistenziale socio-sanitario definito dalla Regione.

Tali presidi e servizi devono essere razionalmente distribuiti nell'ambito dell'unità sanitaria locale, tenuto conto delle situazioni clinico-sociali rilevate, dell'età e delle necessità di mantenere e reinserire, per quanto possibile, le persone interessate nel proprio nucleo familiare, ovvero di inserirle in altro nucleo idoneo e comunque, nel proprio normale ambiente di vita.

La costituzione dei presidi e dei servizi di cui al presente articolo e le modalità di esercizio delle relative attività di riabilitazione e reinserimento sociale, sono stabilite in collaborazione con i comitati di zona interessati di cui all'articolo 10 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.

La localizzazione e le caratteristiche architettoniche di ogni presidio devono assicurare l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

I presidi devono essere organizzati in forma residenziale o semiresidenziale, per esigenze assistenziali a carattere residenziale permanente e per interventi educativo-assistenziali.

Le prestazioni assistenziali, medico-generiche e specialistiche per i soggetti ospitati nei presidi, devono essere assicurate nell'ambito della organizzazione dei servizi del distretto in cui la struttura è ubicata.

Fra i presidi di cui al presente articolo è compresa, secondo l'indicazione della programmazione socio-sanitaria regionale, la struttura del servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale di cui al precedente articolo 5.

Art. 8

L'unità sanitaria locale, nell'ambito delle attività di riabilitazione e reinserimento sociale, di intesa con i comitati di zona interessati di cui all'art. 10 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, promuove, secondo le indicazioni della programmazione socio-sanitaria regionale, interventi per l'inserimento nelle attività di formazione professionale, la formazione professionale, la riabilitazione lavorativa, e l'occupazione dipendente o autonoma dei soggetti assistiti ai sensi della presente legge.

Tali interventi, attuati attraverso l'organizzazione dei distretti sanitari di base, sono predisposti in collaborazione con le imprese e cooperative che operano nei vari settori della produzione e della prestazione di servizi e con il servizio competente per la tutela della salute negli ambienti e luoghi di lavoro, evitando, di norma, forme occupazionali di tipo specifico o protetto.

In conformità ai principi di cui al presente articolo, nell'ambito del piano sanitario regionale, dovranno altresì essere ordinati i centri ed i corsi di cui alla legge regionale 3 gennaio 1977, n. 2.

Art. 9

L'unità sanitaria locale, nel quadro dell'attuazione dei programmi di tutela della salute della maternità, infanzia ed età evolutiva, assicura, mediante l'unita operativa di neuropsichiatria infantile, le attività di prevenzione e diagnosi precoce, di cure e riabilitazione nei casi di minorazioni neuromotorie, sensoriali e psichiche.

Tali attività sono espletate nei servizi e presidi dei distretti sanitari di base, secondo ambiti di lavoro multidistrettuali, ed a livello ospedaliero, nel reparto di pediatria, in collaborazione con il complesso dei servizi per l'assistenza materno-infantile, nel quadro organizzativo del dipartimento per la salute mentale. Nell'ambito di tale attività sono altresì espletate le funzioni sanitarie e assistenziali relative ai minori affetti da disturbi dell'intelligenza e del comportamento o da menomazioni fisiche e sensoriali, attualmente esercitate presso il centro regionale medico-psico-pedagogico e nell'ambito scolastico, adottando a tal fine, per quanto di competenza degli organi della scuola, le necessarie intese.

L'unità operativa di neuropsichiatria infantile, nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, espleta, in particolare, funzioni:

- di impostazione e verifica periodica dei programmi di controllo sullo sviluppo neuromotorio, sensoriale e psichico effettuati routinariamente o periodicamente nei servizi dei distretti sanitari di base;

- di inquadramento diagnostico, impostazione del trattamento e sua verifica nei casi individuati di danno neuromotorio, sensoriale e psichico;

- di diagnosi e terapia mediante l'integrazione con il reparto di pediatria, nei casi che necessitano di cure ospedaliere;

- di formazione professionale permanente del personale con il quale l'unità operativa di neuropsichiatria infantile collabora nell'ambito dell'organizzazione interdisciplinare dell'attività espletata e del dipartimento cui appartiene.

Art. 10

Per l'esercizio delle attività di riabilitazione e di reinserimento sociale previste dalla presente legge, il dipartimento per la salute mentale si avvale di personale medico e non medico con funzioni di riabilitazione che opera nell'organizzazione dei servizi e presidi dei distretti sanitari di base e nella struttura ospedaliera, nel rispetto delle attribuzioni e delle qualifiche funzionali indicate nella pianta organica del personale dell'unità sanitaria locale.

Nell'attesa del piano sanitario regionale e della determinazione della pianta organica del personale dell'unità sanitaria locale, all'esercizio delle attività di cui al primo comma si provvede mediante l'inserimento di tecnici della riabilitazione (fisiokinesiterapisti, logopedisti, ecc.), in rapporto alle necessità rilevate, nell'ambito degli organismi operativi di cui all'art. 10 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 65. In via prioritaria, a tale scopo, deve essere utilizzato il personale medico e non medico con funzioni di riabilitazione utilizzato presso il centro regionale di medicina preventiva.

Art. 11

Nell'esercizio delle attività e funzioni di cui alla presente legge, nonché ai fini informativi e di rilevazione statistica ed epidemiologica, per ogni soggetto assistito nell'ambito della struttura organizzativa del dipartimento per la salute mentale viene istituita una apposita scheda personale contenente dati personali, sociali, sanitari e assistenziali, nonché la registrazione degli interventi effettuati nell'ambito del dipartimento medesimo.

Tale scheda è conservata dai servizi dei distretti sanitari di base interessati i quali provvedono altresì al relativo aggiornamento in collaborazione con il servizio o presidio che ha effettuato le prestazioni sanitarie o assistenziali.

Il modello di scheda personale tipo è definito dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale. Nell'uso e nella conservazione della scheda personale deve essere osservata la rigorosa applicazione del segreto professionale e d'ufficio.

Art. 12

Il dipartimento per la salute mentale è diretto da un coordinatore il quale, a tal fine, si avvale di un comitato direttivo, presieduto dal coordinatore, formato dai responsabili dei servizi che fanno parte del dipartimento.

Il comitato direttivo ha il compito di esprimere indirizzi tecnici ed organizzativi cui uniformare l'attività ai sensi e per i fini di cui alla presente legge e può inoltre formulare proposte al comitato di gestione ed all'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.

Il coordinatore è nominato dal comitato di gestione fra i responsabili dei servizi che fanno parte del dipartimento. La nomina ha durata annuale. Il coordinatore rappresenta il comitato direttivo e tiene i contatti necessari con il comitato di gestione e l'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.

Con periodicità semestrale, ai fini della consultazione di base sul funzionamento del dipartimento, il coordinatore convoca la conferenza del personale assegnato ai servizi che fanno parte del dipartimento.

Alle riunioni del comitato direttivo ed alla conferenza del personale hanno facoltà di partecipare i membri del comitato di gestione ed i coordinatori dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.

Art. 13

Con riferimento all'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, il termine entro il quale deve cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, a loro richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera, è fissato al 31 dicembre 1980.

Art. 14

Nell'ambito delle attività e delle funzioni esercitate ai sensi e per i fini di cui alla presente legge, l'unità sanitaria locale provvede alle funzioni di educazione sanitaria e sociale, di prevenzione ed intervento contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope e contro l'alcoolismo.

Art. 15

Nel quadro delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione promuove le attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale che opera nell'ambito del dipartimento per la salute mentale.

Tali attività devono essere a carattere pluridisciplinare ed atte a garantire la necessaria preparazione tecnica e pratica corrispondente agli effettivi bisogni degli utenti ed alle esperienze lavorative e problemi emergenti dall'attività svolta.

Ove necessario, ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, la Regione, mediante intese o convenzioni, può avvalersi del concorso di enti o istituzioni scientifiche e di ricerca pubblici o privati o di esperti idonei a garantire il corretto svolgimento tecnico-scientifico delle attività di formazione da realizzare.

Art. 16

Alla copertura delle spese per l'attuazione della presente legge si provvede:

- mediante il fondo sanitario nazionale, con la quota annua assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la erogazione di prestazioni a carattere sanitario;

- mediante i fondi di cui ai capitoli di spesa n. 40700 e 41650 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980;

- mediante i fondi di cui al capitolo di spesa n. 39900 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980;

- mediante i fondi di cui all'art. 37 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2;

- mediante i fondi di cui al capitolo di spesa n. 42550 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980 ,nell'ambito del programma di realizzazione delle strutture di cui alla legge regionale 10 giugno 1978, n. 47;

- mediante i fondi di cui al capitolo di spesa n. 49100 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.

Art. 17

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato (omissis)

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Il Presidente DOLCHI, ricordando che i lavori consiliari della mattinata sono stati sospesi nel momento in cui si iniziava ad affrontare l'articolo 1 del disegno di legge n. 209, invita il Consiglio a proseguire in tale senso, indi a procedere all'esame ed all'approvazione dei successivi articoli del provvedimento legislativo in questione.

Articolo 1

Il Consigliere DE GRANDIS, in questa fase, chiede di poter intervenire per dichiarazione di voto su tutto il testo dell'articolato. Concorda sulla validità dei principi enunciati nel disegno di legge, ma non ne condivide le modalità operative, che considera non sufficientemente chiare e contraddittorie con gli stessi principi enunciati. Ritiene che a volte principi validissimi sul piano teorico possano essere svuotati sul piano pratico e fornisce, in merito, l'esempio di quanto avvenuto fuori Valle con l'istituzione dei "Centri di igiene mentale", strutture che sul piano pratico hanno dato risultati deludenti nonostante l'impegno degli operatori e, per quanto riguarda la Regione, ricorda l'inserimento degli alunni portatori di handicap nelle classi scolastiche che, nonostante l'intento estremamente positivo, non sempre hanno riportato risultati vantaggiosi, anche per l'impreparazione degli insegnanti di appoggio.

Dichiara pertanto la propria astensione dalla votazione, sia sugli articoli che sul complesso della legge.

Il Consigliere TONINO dichiara il voto contrario sull'articolo 1 e sull'intero progetto di legge; precisa che non c'è stato il deposito degli emendamenti perché il suo gruppo non condivide l'impostazione del disegno di legge, considerandolo una regressione rispetto alla legge n. 180. Ritiene che l'argomento in discussione, che comporta scelte difficili, non è stato sufficientemente dibattuto in aula, sottolineando come, ancora una volta, il voto è espresso più per dovere di maggioranza che per convinzione, e fa rilevare la difformità tra il comportamento manifestato dalle forze politiche nell'aula consiliare rispetto all'esterno.

Ribadisce il voto contrario ed afferma che sarà monitorata l'attività a tutti i livelli sul territorio affinché sia creata una struttura efficace e valida al servizio delle persone con disturbi mentali.

Il Consigliere VIBERTI dichiara il voto contrario sull'articolo 1. Afferma infatti che dalla sua formulazione traspare il concetto basilare che svincola il cosiddetto "intervento psichiatrico" dai suoi presupposti ospedalieri e medici per farne in concreto uno strumento di intervento che tenga presente e soddisfi i bisogni veri e compositi della persona, ma che il complesso della legge smentisce questo concetto fondamentale.

Si dà atto che l'articolo 1, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli venti e contrari undici (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: trentuno; astenuto il Consigliere De Grandis).

Articolo 2

Il Presidente Dolchi comunica che l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Rollandin ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 2:

"Art. 2 - sostituito come segue:

Fanno parte del dipartimento per la salute mentale:

- le unità operative del servizio di assistenza sanitaria di base;

- le unità operative integrative dei servizi di base di:

- assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale;

- medicina;

- malattie infettive;

- geriatria;

- neuropsichiatria infantile;

- psicologia;

- le unità operative competenti per la tutela della salute negli ambienti e luoghi di lavoro;

- il servizio socio-assistenziale."

Il Consigliere VIBERTI osserva che, nonostante l'emendamento presentato, la sostanza dell'articolo 2 non cambia. Ricorda che le indicazioni del Ministero, ribadite a Trieste dal Ministro Aniasi, escludono categoricamente dall'assistenza psichiatrica interventi a favore di anziani, handicappati, etilisti, tossicodipendenti e poveri ed afferma che, conoscendo la realtà valdostana, il dipartimento, così come configurato, contribuirà unicamente ad aumentare l'endemica inefficienza che contraddistingue ormai l'intervento pubblico anche nella nostra Regione.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale ROLLANDIN, onde evitare fraintendimenti, illustra l'emendamento precisando che si è preferito utilizzare la dicitura "unità operative del servizio di assistenza sanitaria di base" per far rilevare tanto l'importanza della parte sociale quanto di quella medica, quindi come "unità operative" non si indicano i primari, ma coloro che operano nel settore.

Si dà atto che l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, come proposto dall'Assessore Rollandin, è approvato con voti favorevoli diciannove e contrari undici (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: trenta; astenuto il Consigliere De Grandis).

Articolo 3

Il Consigliere VIBERTI ribadisce di concordare sui principi, ma sostiene che le enunciazioni siano pedestremente copiate e costituiscano una cortina fumosa per nascondere la realtà del disegno di legge.

Si dà atto che l'articolo 3, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli diciannove e contrari undici (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: trenta; astenuto il Consigliere De Grandis).

Articolo 4

Il Consigliere VIBERTI dichiara il voto contrario ed osserva che l'organizzazione dettagliata del dipartimento dovrebbe spettare all'Unità Sanitaria Locale e non all'Assessore che dovrebbe, invece, predisporre il Piano Sanitario Regionale.

Si dà atto che l'articolo 4, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli venti e contrari dieci (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: trenta; astenuto il Consigliere De Grandis).

Articolo 5

Il Consigliere VIBERTI dà lettura dell'articolo 5, sottolineando che con esso si istituzionalizza la pazzia anche in Valle d'Aosta e, nonostante le rassicurazioni di territorialità del servizio ed interdisciplinarietà dell'intervento, si mantiene il concetto che il momento principale di intervento resta il reparto che si trova attualmente nei locali dell'ex brefotrofio, presso il quale sarebbe opportuno procedere ad una verifica del numero dei posti letto presenti e del livello di applicazione dei principi della legge n. 180.

Il Consigliere FAVAL attesta la propria stima nei confronti del collega Viberti, ma afferma che i suoi precedenti interventi costituiscono l'occasione per condurre una battaglia pretestuosa più che l'espressione del suo pensiero. Ricorda che, in passato, ci fu un comportamento analogo da parte di alcuni rispetto alla creazione dell'Istituto medico psico-pedagogico, che fu definito "una forma di ghettizzazione dei minori" che ne avrebbero usufruito, con il risultato che, oggi, i bambini sono ricoverati a centinaia di chilometri di distanza, con le inevitabili negative conseguenze.

Rispetto alla denuncia di non intervenire nella discussione, rivolta ai Consiglieri di maggioranza, osserva che tale atteggiamento deriva dalla fiducia accordata a chi è stato incaricato di affrontare questa materia e dalla consapevolezza che non esistano comportamenti certi in questo settore; ribadisce che quanto previsto risponde alla necessità di mettere in pratica i principi enunciati, e respinge le osservazioni di chi, nell'esaminare l'articolato, attribuisce alle parole il significato ad egli più confacente.

L'Assessore ROLLANDIN ritiene di accettare il fatto che il Consigliere Viberti sia il portavoce di interessi esterni, ma riafferma quanto espresso sul contenuto del disegno di legge, predisposto in attuazione dell'articolo 34 della legge n. 833/1978, che attribuisce alla Regione la disciplina dell'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale. Precisa che l'articolato sia sufficientemente chiaro e non si presti a dubbi interpretativi.

Il Consigliere VIBERTI riconosce tra gli obiettivi di Nuova Sinistra la funzione di altoparlante di fatti e situazioni esterne, nel dibattito consiliare, e si rammarica delle accuse di scarsa buona fede attribuitegli dal collega Faval.

Ammette il comportamento eccessivo avuto nella mattinata nei confronti dell'Assessore Rollandin, al quale porge le proprie scuse, e riafferma il proprio convincimento sui concetti espressi rispetto al contenuto del disegno di legge.

Il Consigliere FAVAL replica che non intendeva mettere in dubbio la buona fede del Consigliere Viberti, né la sua serietà nello svolgere il mandato, ma resta dubbioso sull'impressione percepita di voler spaccare il capello in quattro con l'obiettivo di non far approvare la legge. Considera il disegno di legge un primo passo coraggioso e concreto nella giusta direzione.

Si dà atto che l'articolo 5, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli venti e contrari undici (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: trentuno; astenuto il Consigliere De Grandis).

Articoli 6, 7, 8 e 9

Si dà atto che gli articoli controindicati, nel testo predisposto dalla Giunta, sono approvati con voti favorevoli venti e contrari undici (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: trentuno; astenuto il Consigliere De Grandis).

Articolo 10

Si dà atto che l'articolo 10, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli diciannove e contrari undici (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: trenta; astenuto il Consigliere De Grandis).

Articolo 11

Il Presidente Dolchi comunica che l'Assessore Rollandin ha presentato il seguente emendamento all'articolo 11:

"Articolo 11

- Sostituire la parola "scheda", con "cartella".

- Aggiungere il seguente comma:

La cartella personale con successivi provvedimenti della Giunta regionale sarà adeguata a quanto disposto in merito agli strumenti informativi ai sensi dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833."

Si dà atto che l'emendamento sopracitato è approvato con voti favorevoli venti e contrari undici (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: trentuno; astenuto il Consigliere De Grandis).

Si dà atto che l'articolo 11, nel testo emendato come da proposta dell'Assessore Rollandin, è approvato con voti favorevoli venti e contrari undici (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: trentuno; astenuto il Consigliere De Grandis).

Articolo 12

Il Presidente Dolchi comunica che l'Assessore Rollandin ha presentato il seguente emendamento all'articolo 12:

"Articolo 12

- Al primo comma sono soppresse le parole "formato dai responsabili dei servizi che fanno parte del Dipartimento".

- Dopo la parola coordinatore è aggiunta la seguente frase: "I componenti il comitato direttivo esercitanti attività sanitarie ed attività socio-assistenziali devono essere in numero pari fra loro."

Si dà atto che l'emendamento sopracitato è approvato con voti favorevoli venti e contrari undici (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: trentuno; astenuto il Consigliere De Grandis).

Si dà atto che l'articolo 12, nel testo emendato come da proposta dell'Assessore Rollandin, è approvato con voti favorevoli venti e contrari undici (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: trentuno; astenuto il Consigliere De Grandis).

Articoli 13, 14, 15,16, 17 e allegato

Si dà atto che gli articoli controindicati e l'allegato, nel testo predisposto dalla Giunta, sono approvati con voti favorevoli venti e contrari undici (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: trentuno; astenuto il Consigliere De Grandis).

Il Consigliere VIBERTI annuncia il voto contrario al provvedimento, ribadendo che alla propria disponibilità di collaborare si contrappone l'atteggiamento poco costruttivo della Giunta che, di fatto, rifiuta un confronto costruttivo.

Il Consigliere TONINO comunica, a nome del gruppo consiliare comunista, il voto contrario sul disegno di legge. Inoltre, premettendo che le opinioni debbano essere espresse sempre, senza il pregiudizio che solo le proprie siano corrette, ritiene opportuno precisare che considerare gli interventi dell'opposizione un semplice esercizio di oratoria non costituisce da parte della maggioranza un atteggiamento positivo, ma alimenta l'idea che, nonostante la formale discussione, le posizioni già assunte sono irremovibili e non vi è alcuna disponibilità al dialogo.

Il Consigliere LUSTRISSY ribadisce quanto espresso nel precedente intervento ed annuncia il voto favorevole del gruppo D.P. sul provvedimento. Ritiene opportuno esprimere un voto di fiduciosa attesa affinché si possano realizzare i presupposti per incidere meglio e con maggiore organizzazione in favore delle persone che soffrono di disturbi mentali, attraverso una politica sociale che eviti la medicalizzazione e ne rilevi esclusivamente gli aspetti sanitari.

L'Assessore ROLLANDIN osserva che il confronto è corretto, ma non determina obbligatoriamente che le proprie proposte siano accolte. Ognuno esprime le proprie posizioni mettendole in discussione, quindi politicamente assume la posizione che ritiene più corretta.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i diciassette articoli e l'allegato del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso, nel testo emendato come da proposte dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Rollandin.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Carral, Lanièce e Rolando, il Presidente DOLCHI accerta e comunica il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti: trentatré;

- Consiglieri votanti: trentadue;

- Voti favorevoli: ventuno;

- Voti contrari: undici;

- Astenutosi dalla votazione il Consigliere De Grandis.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme per l'esercizio delle funzioni e delle attività preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale".

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Disegno di legge n. 209

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale .......................n......: "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ PREVENTIVE, CURATIVE E RIABILITATIVE RELATIVE ALLA SALUTE MENTALE".

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Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai sensi e per i fini di cui agli artt. 34 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito dell'unità sanitaria locale istituita con legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 e del complesso dei servizi generali per la tutela della salute, le funzioni e le attività di prevenzione, cura e riabilitazione relative alla salute mentale, sono esercitate in forma dipartimentale, attraverso il dipartimento per la salute mentale.

Il dipartimento per la salute mentale è la struttura organizzativa che, nel quadro delle finalità e degli obiettivi della programmazione socio-sanitaria regionale e secondo l'articolazione organizzativa dell'unità sanitaria locale, viene costituita per l'esercizio coordinato delle attività per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie mentali e del disturbo psichico in genere.

Art. 2

Fanno parte del dipartimento per la salute mentale:

- le unità operative del servizio di assistenza sanitaria di base;

- le unità operative integrative dei servizi di base di:

- assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale;

- medicina;

- malattie infettive;

- geriatria;

- neuropsichiatria infantile;

- psicologia;

- le unità operative competenti per la tutela della salute negli ambienti e luoghi di lavoro;

- il servizio socio-assistenziale.

Art. 3

Il dipartimento per la salute mentale opera secondo schemi di lavoro che assicurino la globalità dell'intervento, l'interdisciplinarietà del lavoro, la continuità terapeutica, il coordinamento fra i servizi e presidi che fanno parte del dipartimento medesimo, la partecipazione del personale interessato, lo sviluppo dell'attività di aggiornamento professionale e di ricerca, l'economicità della gestione.

Il dipartimento, nell'ambito delle finalità e degli obiettivi del piano sanitario regionale e dell'articolazione organizzativa dell'unità sanitaria locale, provvede in particolare:

- alla promozione e tutela della salute mentale;

- alla diagnosi, cura e urgenza psichiatrica;

- alla consulenza psichiatrica;

- alla riabilitazione e reinserimento sociale;

- alla rilevazione dei dati statistici ed epidemiologici della salute mentale;

- alla formazione di una coscienza sanitaria e sociale per la tutela della salute mentale nell'ambito della scuola, della famiglia, nei luoghi di lavoro e, in genere, nelle collettività.

Art. 4

Le funzioni e le attività del dipartimento per la salute mentale sono esercitate attraverso i servizi, i presidi e le strutture integrative dei distretti sanitari di base o secondo ambiti di lavoro multidistrettuali, nonché mediante la struttura ospedaliera dell'unità sanitaria locale nei casi di cui all'art. 34, 4° comma, della legge 23 dicembre 1978, numero 833 e di ricovero volontario.

Nella prospettiva e fino all'adozione del piano sanitario regionale, il dipartimento per la salute mentale esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge, secondo gli indirizzi programmatici ed i criteri organizzativi di cui nell'allegato alla presente legge.

Art. 5

Il servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale è l'unità operativa del dipartimento previsto dalla presente legge, che mediante il complesso dei servizi e dei presidi del dipartimento medesimo, provvede in particolare alle attività di diagnosi, cura, riabilitazione e consulenza psichiatrica nonché al trattamento di cui all'art. 34, 4° comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il servizio espleta la propria attività, di norma, nell'ambito dei servizi e dei presidi dei distretti sanitari di base o nelle strutture integrative di questi, integrandosi con i servizi che operano nei singoli distretti.

Per i casi di ricovero volontario ed i trattamenti che non possono essere espletati nei servizi o presidi territoriali, il servizio può avere una disponibilità massima di quindici posti letto, ivi compresi i posti letto per i trattamenti obbligatori.

Gli interventi terapeutici urgenti per alterazioni psichiche determinatesi in condizioni e circostanze che non consentono di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere, sono assicurati attraverso la disponibilità di medici del servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale, mediante l'organizzazione e nelle strutture del dipartimento di emergenza ospedaliera.

A tal fine di dipartimento di emergenza dispone di idonei locali e stabilisce le necessarie intese operative, organizzative e professionali con i medici del servizio.

Art. 6

Nell'attesa dell'approvazione della pianta organica da parte dell'unità sanitaria locale e dell'inquadramento nel ruolo nominativo regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il servizio di cui al precedente articolo è dotato del seguente organico:

- un posto di primario

- due posti di aiuto

- sei posti di assistente

- un posto di capo sala

- ventun posti di personale sanitario ausiliario

- cinque posti di personale esecutivo

- un psicologo

- un assistente sociale.

I posti di personale sanitario ausiliario, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere ricoperti con personale avente la qualifica di infermiera professionale.

A tal fine, la Regione, ai sensi della legge 3 giugno 1980, n. 243 e per i fini di cui all'art. 64, penultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede all'aggiornamento ed alla riqualificazione del personale infermieristico che opera nel servizio.

Il personale medico, di assistenza infermieristica, psicologo e di assistenza sociale opera in collaborazione con i servizi e presidi del dipartimento cui il servizio appartiene, secondo modalità dirette ad assicurare la corretta ed armonica integrazione delle diverse professionalità ed a realizzare il lavoro di gruppo. Il personale medico e psicologo opera a livello ospedaliero ed extra ospedaliero. Il personale di assistenza infermieristica e di assistenza sociale opera oltre che a livello ospedaliero, nell'ambito dei servizi del dipartimento che fanno capo al distretto in cui è ubicata la struttura del servizio.

Art. 7

I presidi ed i servizi per la riabilitazione ed il reinserimento sociale di cui al precedente articolo 2 sono istituiti dall'unità sanitaria locale, nel quadro degli interventi promossi dalla programmazione socio-sanitaria regionale per l'attuazione della legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, secondo criteri che assicurino sul piano strutturale ed organizzativo la polivalenza delle strutture ed il costante adeguamento al mutare delle esigenze terapeutiche ed assistenziali da soddisfare in rapporto alla evoluzione tecnico-politica del sistema assistenziale socio-sanitario definito dalla Regione.

Tali presidi e servizi devono essere razionalmente distribuiti nell'ambito dell'unità sanitaria locale, tenuto conto delle situazioni clinico-sociali rilevate, dell'età e delle necessità di mantenere e reinserire, per quanto possibile, le persone interessate nel proprio nucleo familiare, ovvero di inserire in altro nucleo idoneo e comunque, nel proprio normale ambiente di vita.

La costituzione dei presidi e dei servizi di cui al presente articolo e le modalità di esercizio delle relative attività di riabilitazione e reinserimento sociale, sono stabilite in collaborazione con i comitati di zona interessati di cui all'articolo 10 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.

La localizzazione e le caratteristiche architettoniche di ogni presidio devono assicurare l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

I presidi devono essere organizzati in forma residenziale o semiresidenziale, per esigenze assistenziali a carattere residenziale permanente e per interventi educativo-assistenziali.

Le prestazioni assistenziali, medico-generiche e specialistiche per i soggetti ospitati nei presidi, devono essere assicurate nell'ambito della organizzazione dei servizi del distretto in cui la struttura è ubicata.

Fra i presidi di cui al presente articolo è compresa, secondo l'indicazione della programmazione socio-sanitaria regionale, la struttura del servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale di cui al precedente articolo 5.

Art. 8

L'unità sanitaria locale, nell'ambito delle attività di riabilitazione e reinserimento sociale, di intesa con i comitati di zona interessati di cui all'art. 10 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, promuove, secondo le indicazioni della programmazione socio-sanitaria regionale, interventi per l'inserimento nelle attività di formazione professionale, la formazione professionale, la riabilitazione lavorativa e l'occupazione dipendente o autonoma dei soggetti assistiti ai sensi della presente legge.

Tali interventi, attuati attraverso l'organizzazione dei distretti sanitari di base, sono predisposti in collaborazione con le imprese e cooperative che operano nei vari settori della produzione e della prestazione di servizi e con il servizio competente per la tutela della salute negli ambienti e luoghi di lavoro, evitando, di norma, forme occupazionali di tipo specifico o protetto.

In conformità ai principi di cui al presente articolo, nell'ambito del piano sanitario regionale, dovranno altresì essere riordinati i centri ed i corsi di cui alla legge regionale 3 gennaio 1977, n. 2.

Art. 9

L'unità sanitaria locale, nel quadro dell'attuazione dei programmi di tutela della salute della maternità, infanzia ed età evolutiva, assicura, mediante l'unità operativa di neuro-psichiatria infantile, le attività di prevenzione e diagnosi precoce, di cura e riabilitazione nei casi di minorazioni neuromotorie, sensoriali e psichiche.

Tali attività sono espletate nei servizi e presidi dei distretti sanitari di base, secondo ambiti di lavoro multidistrettuali, ed a livello ospedaliero, nel reparto di pediatria, in collaborazione con il complesso dei servizi per l'assistenza materno-infantile, nel quadro organizzativo del dipartimento per la salute mentale. Nell'ambito di tale attività sono altresì espletate le funzioni sanitarie ed assistenziali relative ai minori affetti da disturbi dell'intelligenza e del comportamento o da menomazioni fisiche e sensoriali, attualmente esercitate presso il centro regionale medico-psico-pedagogico e nell'ambito scolastico, adottando a tal fine, per quanto di competenza degli organi della scuola, le necessarie intese.

L'unità operativa di neuropsichiatria infantile, nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, espleta, in particolare, funzioni:

- di impostazione e verifica periodica dei programmi di controllo sullo sviluppo neuromotorio, sensoriale e psichico effettuati routinariamente o periodicamente nei servizi dei distretti sanitari di base;

- di inquadramento diagnostico, impostazione del trattamento e sua verifica nei casi individuati di danno neuromotorio, sensoriale e psichico;

- di diagnosi e terapia mediante l'integrazione con il reparto di pediatria, nei casi che necessitano di cure ospedaliere;

- di formazione professionale permanente del personale con il quale l'unità operativa di neuropsichiatria infantile collabora nell'ambito dell'organizzazione interdisciplinare dell'attività espletata e del dipartimento cui appartiene.

Art. 10

Per l'esercizio delle attività di riabilitazione e di reinserimento sociale previste dalla presente legge, il dipartimento per la salute mentale si avvale di personale medico e non medico con funzioni di riabilitazione che opera nell'organizzazione dei servizi e presidi dei distretti sanitari di base e nella struttura ospedaliera, nel rispetto delle attribuzioni e delle qualifiche funzionali indicate nella pianta organica del personale dell'unità sanitaria locale.

Nell'attesa del piano sanitario regionale e della determinazione della pianta organica del personale dell'unità sanitaria locale, all'esercizio delle attività di cui al primo comma si provvede mediante l'inserimento di tecnici della riabilitazione (fisiokinesiterapisti, logopedisti, ecc.), in rapporto alle necessità rilevate, nell'ambito degli organismi operativi di cui all'art. 10 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 65. In via prioritaria, a tale scopo, deve essere utilizzato il personale medico e non medico con funzioni di riabilitazione utilizzato presso il centro regionale di medicina preventiva.

Art. 11

Nell'esercizio delle attività e funzioni di cui alla presente legge, nonché ai fini informativi e di rilevazione statistica ed epidemiologica, per ogni soggetto assistito nell'ambito della struttura organizzativa del dipartimento per la salute mentale viene istituita una apposita cartella personale contenente dati personali, sociali, sanitari e assistenziali, nonché la registrazione degli interventi effettuati nell'ambito del dipartimento medesimo.

Tale cartella è conservata dai servizi dei distretti sanitari di base interessati i quali provvedono altresì al relativo aggiornamento in collaborazione con il servizio o presidio che ha effettuato le prestazioni sanitarie o assistenziali.

Il modello di cartella personale tipo è definito dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale. Nell'uso e conservazione della cartella personale deve essere osservata la rigorosa applicazione del segreto professionale e d'ufficio.

La cartella personale con successivi provvedimenti della Giunta regionale sarà adeguata a quanto disposto in merito agli strumenti informativi ai sensi dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 12

Il dipartimento per la salute mentale è diretto da un coordinatore il quale, a tal fine, si avvale di un comitato direttivo, presieduto dal coordinatore. I componenti il comitato direttivo esercitanti attività sanitarie ed attività socio-assistenziali devono essere in numero pari fra loro.

Il comitato direttivo ha il compito di esprimere indirizzi tecnici ed organizzativi cui uniformare l'attività ai sensi e per i fini di cui alla presente legge e può inoltre formulare proposte al comitato di gestione ed all'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.

Il coordinatore è nominato dal comitato di gestione fra i responsabili dei servizi che fanno parte del dipartimento. La nomina ha durata annuale. Il coordinatore rappresenta il comitato direttivo e tiene i contatti necessari con il comitato di gestione e l'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.

Con periodicità semestrale, ai fini della consultazione di base sul funzionamento del dipartimento, il coordinatore convoca la conferenza del personale assegnato ai servizi che fanno parte del dipartimento.

Alle riunioni del comitato direttivo ed alla conferenza del personale hanno facoltà di partecipare i membri del comitato di gestione ed i coordinatori dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.

Art. 13

Con riferimento all'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, il termine entro il quale deve cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, a loro richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera, è fissato al 31 dicembre 1980.

Art. 14

Nell'ambito delle attività e delle funzioni esercitate ai sensi e per i fini di cui alla presente legge, l'unità sanitaria locale provvede alle funzioni di educazione sanitaria e sociale, di prevenzione ed intervento contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope e contro l'alcoolismo.

Art. 15

Nel quadro delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione promuove le attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale che opera nell'ambito del dipartimento per la salute mentale.

Tali attività devono essere a carattere pluridisciplinare ed atte a garantire la necessaria preparazione tecnica e pratica corrispondente agli effettivi bisogni degli utenti ed alle esperienze lavorative e problemi emergenti dall'attività svolta.

Ove necessario, ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, la Regione, mediante intese o convenzioni, può avvalersi del concorso di enti o istituzioni scientifiche e di ricerca pubblici o privati o di esperti idonei a garantire il corretto svolgimento tecnico-scientifico delle attività di formazione da realizzare.

Art. 16

Alla copertura delle spese per l'attuazione della presente legge si provvede:

- mediante il fondo sanitario nazionale, con la quota annua assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la erogazione di prestazioni a carattere sanitario;

- mediante i fondi di cui ai capitoli di spesa n. 40700 e 41650 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980;

- mediante i fondi di cui al capitolo di spesa n. 39900 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980;

- mediante i fondi di cui all'art. 37 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2;

- mediante i fondi di cui al capitolo di spesa n. 42550 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, nell'ambito del programma di realizzazione delle strutture di cui alla legge regionale 10 giugno 1978, n. 47;

- mediante i fondi di cui al capitolo di spesa n. 49100 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.

Art. 17

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato (omissis)

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Giulio Dolchi)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

(Pietro Minuzzo)

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Luigi Pasquino)

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