Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2066 del 9 novembre 2011 - Resoconto

OGGETTO N. 2066/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta)".

Articolo 1

(Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

1. Possono ottenere le provvidenze di cui all'articolo 2 le persone fisiche, con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione europea:

a) proprietarie degli immobili situati nelle zone di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, residenti nel territorio regionale da almeno otto anni;

b) proprietarie da almeno quindici anni, all'atto della presentazione della domanda, di immobili situati nelle zone di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia stata acquistata per successione a causa di morte, l'acquisizione a tale titolo non interrompe la decorrenza del termine quindicennale utile ai fini della concessione del mutuo.".

Articolo 2

(Modificazione all'articolo 18)

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 33/1973 è abrogato.

Articolo 3

(Modificazione all'articolo 19)

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 33/1973 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale, tenuto conto delle determinazioni della struttura regionale competente, delibera sull'ammissibilità dei finanziamenti da concedere, stabilendone gli importi e la durata.".

Presidente - La parola al relatore, Consigliere Comé.

Comé (SA-UdC-VdA) - Grazie Presidente.

La legge regionale n. 33 del 1973 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta) ha dato risposte concrete alle esigenze dei nostri cittadini in modo specifico per favorire gli interventi di recupero dei fabbricati nei centri storici, cosi come nei settori turistico, industriale e agricolo. A conferma di questa affermazione, in III Commissione abbiamo richiesto all'Assessorato delle opere pubbliche i dati relativi all'applicazione della legge in questione nel corso degli ultimi anni. È stata quindi presentata alla commissione una tabella, elaborata dal Servizio edilizia residenziale pubblica, nella quale è evidenziato il numero di pratiche per i mutui nei centri storici, suddivise per Comuni, nonché l'entità dei finanziamenti erogati anno per anno e nell'intero periodo (la tabella presenta il periodo 2007-2011 con recupero del 2006). Nell'anno 2007 le pratiche, includenti anche quelle non evase nel 2006, sono state 112, nel 2008 70, nel 2009 74, nel 2010 62 e nell'anno in corso - il 2011 -, ad oggi, 43. Il totale dei finanziamenti finora erogati nell'arco del periodo considerato è pari a 37.763.000 euro. Considerato che l'articolo 5 della legge prevede finanziamenti variabili dal 40 all'80 percento della spesa ammissibile in relazione al tipo di classificazione del fabbricato, si può affermare che in questi ultimi anni la Regione ha sostenuto per gli interventi di recupero nei centri storici finanziamenti che nel complesso coprono mediamente più del 50 percento degli investimenti dei privati.

Con la presente proposta di legge si modificano alcune norme al fine di renderle più coerenti con gli obiettivi del programma di legislatura in materia di semplificazione, in particolare si rende maggiormente determinante il requisito della residenza in Valle d'Aosta. Con l'articolo 1 si propone di modificare l'articolo 4 della legge regionale n. 33/1973, che limiterà ai soli cittadini dell'Unione europea l'accesso ai finanziamenti e aumenterà da due a otto anni il requisito dell'anzianità di residenza in Valle d'Aosta e da dieci a quindici anni quello alternativo dell'anzianità di proprietà dell'immobile. Con l'articolo 2 si propone di abrogare il comma 3 dell'articolo 18 per eliminare la conferenza dei servizi cui oggi compete l'esame dei progetti da finanziare, al fine di semplificare le procedure, ammettendo solo progetti che hanno ottenuto la concessione edilizia dai Comuni. Con l'articolo 3 si propone, in conseguenza dell'abrogazione del comma 3 dell'articolo 18, la modifica dell'articolo 19 della 1egge n. 33/1973. In tal modo la struttura regionale competente si sostituisce all'abrogata conferenza dei servizi nella valutazione tecnico-economica dei progetti relativi agli interventi oggetto delle richieste di finanziamento. Grazie.

Presidente - Ricordo che il disegno di legge ha avuto il parere favorevole, a maggioranza, della III Commissione e il parere favorevole del Consiglio permanente degli enti locali. Sono stati presentati due emendamenti dai Consiglieri Chatrian, Carmela Fontana, Rigo, Donzel e due emendamenti dall'Assessore Marco Viérin. Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola alla Consigliera Carmela Fontana.

Fontana (PD) - Grazie Presidente.

L'emendamento che presentiamo come gruppo Partito Democratico è orientato a modificare la proposta della maggioranza riguardante l'introduzione di specifici requisiti di anzianità, di residenza o di proprietà dell'immobile per la concessione dei mutui regionali per la ristrutturazione della prima casa. Secondo il PD, non è questo il momento per introdurre limitazioni di tale tipo, che restringono l'accesso al credito a tasso agevolato per un settore di vitale importanza per tanti cittadini valdostani, come è quello dell'acquisto, della ristrutturazione della casa. La pesante crisi economico-finanziaria in atto ha duramente colpito e continua purtroppo a colpire i redditi non solo delle fasce più deboli della popolazione, ma anche dei ceti medi, che da sempre in Valle contano sul mutuo regionale per concretizzare il sogno di comprare la propria casa. Restringere la possibilità di accedere a tali mutui, inserendo requisiti di anzianità, di residenza, senza entrare nel merito del provvedimento, è una scelta miope dal punto di vista economico, specie in un momento di difficoltà come l'attuale. In piena crisi non dobbiamo limitare gli aiuti ai redditi medi, al contrario dobbiamo continuare a sostenere le famiglie proprio quando sono più in difficoltà, come oggi. Rimandiamo ogni scelta su criteri più restrittivi quando le acque si saranno calmate e le prospettiva dell'economia e del lavoro saranno più favorevoli anche in Valle. Per questi motivi chiediamo al Consiglio di approvare il nostro emendamento, che modifica l'articolo 4 del disegno di legge in esame, mantenendo il criterio della cittadinanza italiana, o di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, ma eliminando i criteri di residenza in Valle di almeno otto anni e di proprietà dell'immobile da almeno quindici.

Presidente - La parola al Vicepresidente Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.

Qualche considerazione. È una legge che è stata utilizzata da tantissimi valdostani in questi quasi 40 anni, le finalità erano non quelle legate alla prima residenza, ma erano quelle legate alla ristrutturazione dei nostri patrimoni soprattutto nei centri storici, le cosiddette "zone A". I numeri che il Presidente Comé ci ha illustrato con la relazione ci confortano nel senso che, nonostante fosse una legge approvata 40 anni fa, è tuttora molto utilizzata. Due indicatori diversi: il primo, anzitutto è una legge che finanzia la promozione di iniziative economiche, quindi non quelle sociali in questo caso, ma quelle di riutilizzo del patrimonio esistente antropizzato. Abbiamo condiviso i due emendamenti con il Partito Democratico, andando oltre il primo indicatore che è quello di rivedere il requisito di residenza. A nostro avviso, il mantenimento del vecchio requisito può andare bene ancora oggi, ma abbiamo cercato di portare una modifica in più, legata - visto che non stiamo parlando di prima residenza - al fatto di mettere un tetto all'aiuto e diciamo nell'emendamento n. 1 che i soggetti possono beneficiare delle previdenze di cui all'articolo 2 per un massimo di due unità abitative. Abbiamo fatto questo ragionamento: condividiamo l'impianto della vecchia legge del 1973 e la semplificazione dell'articolo 2, che è quella di non più fare la conferenza di servizi, ma la necessità era anche quella di andare ad instradare il filone dell'aiuto pubblico. Non stiamo parlando quindi di prima casa, ma di economia reale, di abbattimenti di mutui e di interessi, pertanto l'aiuto è pesante dal punto di vista pubblico. Riconosciamo la necessità di ristrutturare queste proprietà mettendo un tetto massimo fino ad un massimo di due unità abitative, senza entrare nel merito se parliamo di monolocali, o che altro, ma perché? Perché ci sembrava importante in questo momento dare un segnale non legato all'indicatore residenza, ma legato al primo obiettivo nobile della legge della ristrutturazione, mettendo eventualmente un tetto massimo. Chiedo alla maggioranza di valutare questa nostra proposta, perché è una proposta interessante che va nella direzione auspicata in commissione: quella, eventualmente, di non aiutare grandi investimenti che vadano in direzione non auspicate. Possiamo emendarli, possiamo valutarli insieme, dico solo che il nostro ragionamento va in quella direzione e non in quella della residenza. Parto dal principio che questo è un impianto non sociale, ma prettamente economico.

Presidente - La parola all'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Marco Viérin.

Viérin M. (SA-UdC-VdA) - Grazie Presidente.

È solo per instradare di nuovo un po' i contenuti di questa legge, di questa modifica e degli emendamenti. Parliamo di una legge non di prima casa, ma di un intervento a sostegno del recupero di unità immobiliari presenti nei nostri centri storici. Il discorso è molto diverso dal mutuo prima casa e altri sostegni che sono collegati allo stesso. Proprio per quelle ragioni però abbiamo presentato tali modifiche per uniformare il requisito della residenza ad otto anni, come è per il mutuo prima casa, perché in questo momento di ristrettezze economiche quello che potevamo fare, è non penalizzare coloro che sono qui, che vivono e che cercano di trovare una soluzione. Dall'altra parte abbiamo ragionato anche sulla questione della proprietà, dove abbiamo accolto anche alcuni suggerimenti, ossia se uno ha in eredità un'immobile e vuole tornare, e non è residente, la successione non interrompe il conteggio dei 15 anni di proprietà, in quanto ad una persona che ha dimostrato di voler stare in Valle per un certo periodo è giusto che la Regione gli dia un aiuto, che va ad abbinarsi al fatto di vedere recuperati i borghi e i centri storici. Abbiamo quindi fatto un ragionamento molto chiaro portando gli anni di residenza da due a otto anni e quelli di proprietà da dieci a quindici. Il ragionamento, come ha detto bene il collega Comé, serve anche per eliminare la burocrazia che c'era e c'è ancora, perché chi conosce qualcuno che ha utilizzato questa normativa sa che la conferenza dei servizi - parlo dell'articolo 2 - creava delle lunghe attese e dei pareri contrastanti a quelli dati dalle commissioni edilizie. Abbiamo allora deciso di migliorare anche in questo settore per accelerare i tempi, quindi l'articolo 2 toglie la conferenza dei servizi facendo rimanere valida la concessione edilizia, perché è una concessione di titolo abilitativo ben precisa e abbiamo risolto un bel po' di questioni.

L'articolo 3 della legge è solo un articolo tecnico che deve tener conto di quanto dicono i primi due articoli. Con i nostri emendamenti vogliamo uniformare alcune questioni e semplificarne altre, perché un emendamento è l'inserimento di un limite di 100.000 euro sull'acquisto, e qui va in parte a cogliere i vostri ragionamenti...e lo avevamo detto anche in commissione. Dov'è che si devono evitare speculazioni? È sull'acquisto di case per poi ristrutturale, perché se la nostra finalità è di recuperare il centro storico, non dobbiamo finanziare più dei 120.000 euro previsti per l'acquisto della prima casa recuperata rispetto alla legge che c'era prima; quindi abbiamo messo un tetto massimo di 100.000 per l'acquisto, dove la legge prevede il contributo al 70 percento, il resto dell'intervento di recupero "viaggia" come era prima, ossia 40 percento, 70 percento, 80 percento a seconda che sia ristrutturazione, recupero o se il fabbricato è monumento, eccetera.

Con il secondo emendamento si affronta un discorso di semplificazione totale; in Finaosta a volte succedeva che un cittadino aveva il mutuo per 130.000 euro, alla fine riusciva a ristrutturare la propria abitazione utilizzando solo 100.000 euro di mutuo, ma passavano cinque, sei mesi prima che ci fosse la delibera di Giunta regionale, da trasmettere alla Finaosta che in seguito inviava la lettera al cittadino per la stipula digitale del mutuo. Tutto questo si semplifica e quando il cittadino rinuncia all'atto della firma del contratto di mutuo presso Finaosta, è autorizzato a firmare il contratto per l'importo che decide. L'importante è che non sia un importo superiore, ma inferiore a quello concesso dagli uffici, anche questo è un mero emendamento di semplificazione.

L'emendamento presentato da voi non lo possiamo accettare, perché alla fine cozza con la volontà della legge; quando voi dite: "possono beneficiare di provvidenze di cui all'articolo 2 per un massimo di due unità abitative", ricordo che tale limitazione non è coerente con le finalità della legge che sono quelle di favorire la riqualificazione degli edifici siti nel centro storico, che sono spesso di grandi dimensioni, pertanto necessitano di ricavare un numero di alloggi superiore a due. Per noi è meglio se si ristrutturano cinque, sei, sette alloggi, perché vanno sul mercato della casa, quindi faremmo un discorso inverso a quello che avete detto. L'altra motivazione è che l'articolo 2, comma 4, della legge prevede la possibilità di finanziare l'eventuale acquisto, da parte di uno o più comproprietari del fabbricato da recuperare, di altre quote al fine di attuare un intervento complessivo di recupero; succede che spesso ci sono comproprietari di un grosso fabbricato che si mettono insieme per ristrutturarlo e se noi facciamo un ragionamento di 2 alloggi per fabbricato, non permetteremmo più di affrontare la ristrutturazione di un fabbricato che è di multiproprietà, come tantissime case vecchie presenti nei nostri centri storici. Un problema è già quello: spesso alcuni caseggiati molto grossi sono di tre, quattro, cinque nuclei familiari o di proprietari e in questo momento ne abbiamo risolti alcuni proprio perché presentano domanda insieme, ma il fabbricato è unico. E se succedono di nuovo situazioni di questo genere, a chi finanzio o accetto il mutuo? Al soggetto A, B, C, D o E?, perché sono tutti all'interno di quel fabbricato. Mettere al massimo due alloggi quindi è un limite. Terza osservazione: la legge prevede giustamente che, quando si ottengono questi finanziamenti, almeno per l'esterno del fabbricato si mettano a posto tutte le facciate dell'immobile per evitare che abbiamo dei fabbricati con un alloggio al primo o al terzo piano ristrutturato e finanziato con mutuo e gli altri piani che sono lasciati, soprattutto all'esterno, com'erano. La legge ha la finalità di migliorare il decoro dei centri storici e quella è una finalità che dobbiamo mantenere; quindi mettere al massimo due alloggi è una diminutio, di una legge datata, come ben è stato detto, di 38 anni, ma che è ancora oggi valida per i nostri centri storici. Non possiamo accogliere l'emendamento proprio per questo; l'emendamento 2 è un emendamento puramente tecnico che avete proposto in conseguenza dell'emendamento n. 1, pertanto non possiamo accoglierlo.

Presidente - Se non vi sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale. Procediamo all'esame del disegno di legge. All'articolo 1 vi è l'emendamento n. 1 dei colleghi Chatrian, Carmela Fontana, Rigo e Donzel.

La parola al Vicepresidente Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Grazie.

Do per illustrati i due emendamenti, perché mi sembra che la filosofia del Governo non sia la stessa. Dichiarazione di voto: ci asterremo su questo provvedimento pur registrando positivamente le sue finalità. Uniformare un criterio così com'è stato esplicitato dall'Assessore non vuol dire modificare un ulteriore nuovo percorso, che era il nostro. Il nuovo percorso era quello di tenere sempre l'impianto vivo, un impianto comunque attuale, l'obiettivo è condiviso, ma dall'altra parte evitiamo le speculazioni, come bene ha detto l'Assessore. Ripercorriamo dicendo...il tetto massimo di due unità abitative era legato alla persona fisica, quindi diverse persone potevano presentare la ristrutturazione o il restauro conservativo di tutto il fabbricato e avere l'aiuto pubblico per un massimo di due unità abitative; quindi la finalità della legge era salva, ma registriamo la non volontà di modificare. Ci asterremo sul provvedimento.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 dei colleghi Chatrian, Carmela Fontana Rigo e Donzel, che recita:

Emendamento

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

(Modificazioni all'articolo 4)

1. L'alinea dell'articolo 4 della l.r. 33/1973 è sostituito dal seguente:

"1. Possono ottenere le provvidenze di cui all'articolo 2 i seguenti soggetti, a condizione che si tratti di persone fisiche aventi cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione europea:".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 33/1973 è aggiunto il seguente:

"1bis. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo 2 per un massimo di due unità abitative.".

Consiglieri presenti e votanti: 30

Favorevoli: 5

Contrari: 25

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 5 (Bertin, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana e Patrizia Morelli)

Il Consiglio approva.

Presidente - Vi è l'emendamento n. 1 dall'Assessore Marco Viérin, che recita:

Emendamento

Dopo l'articolo 1 del disegno di legge n. 154/XIII è inserito il seguente:

"Articolo 1bis

(Modificazione all'articolo 5)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 33/1973, dopo le parole "della spesa documentata di acquisto" sono aggiunte le seguenti "con un limite massimo di euro 100.000."."

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 5 (Bertin, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana e Patrizia Morelli)

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 2: stesso risultato. Articolo 3: stesso risultato. Vi è l'emendamento n. 2 dall'Assessore Marco Viérin, che recita:

Emendamento

Dopo l'articolo 3 del disegno di legge n. 154/XIII, è aggiunto il seguente:

"Articolo 3bis

(Modificazione all'articolo 22)

1. Il comma 6 dell'articolo 22 della l.r. 33/1973 è sostituito dal seguente:

"6. Nel caso in cui il recupero degli immobili non sia ultimato e le unità non risultino agibili, ai sensi della normativa vigente, entro quarantotto mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo, il dirigente della struttura regionale competente dispone, con proprio provvedimento, la revoca delle somme non ancora erogate e il mutuatario, entro cinquantaquattro mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo, può, in alternativa, provvedere:

a) al rimborso delle somme erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso vigente al momento dell'estinzione anticipata e maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata di interessi corrisposta;

b) alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo per un importo massimo corrispondente alle somme erogate."."

Lo pongo in votazione: stesso risultato. L'emendamento n. 2 dei colleghi Chatrian, Donzel, Rigo e Fontana decade in quanto non è stato approvato l'emendamento n. 1; ne do lettura per il verbale:

Emendamento

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Articolo 3bis

(Disposizione finale)

1. Ai fini del requisito richiesto dall'articolo 4, comma 1bis, della l.r. 33/1973, introdotto dall'articolo 1, comma 2, non si tiene conto dei mutui concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge.".

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 5 (Bertin, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana e Patrizia Morelli)

Il Consiglio approva.