Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1928 del 27 luglio 2011 - Resoconto

OGGETTO N. 1928/XIII - Disegno di legge: "Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia collettiva dei Fidi - Confidi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75".

Articolo 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, al fine di favorire lo sviluppo economico delle imprese e l'attività delle libere professioni operanti sul territorio regionale, promuove la concessione di contributi a favore di imprese e di liberi professionisti per il tramite degli enti di garanzia collettiva dei Fidi, di seguito denominati Confidi, ai quali la Regione ha aderito ai sensi delle leggi regionali 11 agosto 1976, n. 32 (Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi), 16 giugno 1978, n. 22 (Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi), 16 giugno 1978, n. 23 (Adesione della Regione al Consorzio confidi fra gli artigiani dell'Associazione artigiani Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi), 16 giugno 1978, n. 25 (Adesione della Regione al Consorzio Confidi fra i commercianti della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi), 24 agosto 1982, n. 43 (Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli agricoltori della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi), nonché ai Confidi risultanti da future aggregazioni o fusioni dei medesimi, purché iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

2. I contributi sono concessi in regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria vigente.

Articolo 2

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge le imprese e i soggetti esercenti le libere professioni operanti sul territorio regionale che aderiscono, in qualità di socio, ai Confidi di cui all'articolo 1 e che abbiano effettuato una delle operazioni di cui all'articolo 4 avvalendosi di un finanziamento da parte di un intermediario finanziario.

Articolo 3

(Determinazione dei contributi)

1. I contributi di cui alla presente legge sono diretti all'abbattimento degli interessi praticati dagli intermediari finanziari per il finanziamento di una operazione di cui all'articolo 4 e consistono in una sovvenzione diretta in denaro calcolata ex post.

2. L'entità del contributo è determinata dai singoli Confidi nella misura massima del 75 per cento della quota di interessi sostenuta dal soggetto beneficiario, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nell'anno solare antecedente a quello della concessione del contributo, e, in ogni caso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale.

3. L'entità del contributo non può comunque superare il 75 per cento del miglior tasso individuato tra le varie convenzioni stipulate dai Confidi con le banche e applicabile ad operazioni omogenee.

4. I contributi sono retrocessi al soggetto beneficiario per il tramite dei Confidi.

Articolo 4

(Operazioni finanziabili)

1. Sono finanziabili mediante i contributi di cui all'articolo 3 le seguenti operazioni:

a) di investimento, intendendosi per tali le spese sostenute dai soggetti beneficiari per:

1) l'acquisto, compreso il terreno, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento di beni immobili;

2) l'acquisto di attrezzature, impianti, arredi e infrastrutture, comprese quelle relative al risparmio energetico e alla riduzione delle sostanze inquinanti, da destinare alle attività dei soggetti beneficiari;

3) l'acquisto e l'impianto di aziende, compreso l'avviamento, la promozione e la distribuzione di prodotti aziendali, nonché l'attività di ricerca e l'acquisto di brevetti;

b) finalizzate al consolidamento del debito a breve termine attraverso convenzioni con le banche. Tali convenzioni devono prevedere:

1) che i finanziamenti concessi a ciascun soggetto beneficiario non superino l'importo di 300.000 euro;

2) che la durata dell'ammortamento dei finanziamenti sia compresa tra i 19 e i 180 mesi;

3) che il tasso applicato dalle banche ai finanziamenti non superi il valore ottenuto dall'EURIBOR a 6 mesi, rilevato come da prassi di ogni singola banca convenzionata, maggiorato del 4 per cento;

4) che il tasso dei finanziamenti a medio e lungo termine risulti inferiore di almeno un punto percentuale rispetto a quello dei finanziamenti a breve termine oggetto di consolidamento;

c) finalizzate al reperimento delle risorse necessarie a consentire il conferimento a fondi pensione a base territoriale regionale del trattamento di fine rapporto maturando;

d) di anticipazione su cessioni di credito commerciali (factoring);

e) di investimento realizzate attraverso lo strumento della locazione finanziaria.

Articolo 5

(Modalità di erogazione dei contributi)

1. I Confidi, entro il 15 novembre di ogni anno, comunicano alla struttura regionale competente in materia di rapporti con i Confidi, di seguito denominata struttura competente, l'elenco dei soggetti beneficiari che hanno fatto richiesta di contributo per l'anno in corso e la relativa stima complessiva.

2. I Confidi, entro il 30 settembre di ogni anno, inoltrano alla struttura competente il rendiconto contenente il riepilogo dei contributi, relativi all'anno solare antecedente, da riconoscere ai soggetti beneficiari.

3. La struttura competente provvede a verificare, anche a campione, la destinazione dei contributi. A tal fine, richiede ai Confidi la documentazione attestante le operazioni di finanziamento contratte dai soggetti beneficiari.

4. A seguito delle verifiche di cui al comma 3, la struttura competente eroga i contributi ai Confidi che provvedono, entro 30 giorni dalla data dell'erogazione stessa, a dare disposizioni agli intermediari finanziari per la liquidazione ai soggetti beneficiari.

Articolo 6

(Rinvio)

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge e ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione dei medesimi.

Articolo 7

(Disposizioni transitorie)

1. I Confidi che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino ancora iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del d. lgs. 385/1993, ma abbiano provveduto ad avviare le procedure per l'iscrizione al medesimo, sono autorizzati, fino all'anno 2012, a gestire i contributi previsti dalla presente legge.

2. Il comma 3 dell'articolo 3 si applica alle operazioni di credito sottoscritte successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 8

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 27 novembre 1990, n. 75;

b) l'articolo 55 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21;

c) l'articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30;

d) l'articolo 27 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30;

e) l'articolo 8 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4;

f) l'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34;

g) l'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1;

h) l'articolo 26 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47;

i) l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2.

Articolo 9

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 5.780.000 per l'anno 2011 e in euro 5.280.000 a decorrere dall'anno 2012.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nelle unità previsionali di base 1.11.1.20. (Interventi per favorire l'accesso al credito) e 1.10.3.20. (Interventi finalizzati alla promozione di investimenti nel settore agricolo e agroalimentare).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

a) nell'UPB 1.11.1.20: euro 5.730.000 nel 2011 e annui euro 5.230.000 per gli anni 2012 e 2013;

b) nell'UPB 1.10.3.20: annui euro 50.000 per gli anni 2011, 2012 e 2013.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Presidente - Prima di procedere all'esame del disegno di legge, ricordo che a questa Presidenza sono stati consegnati la relazione del collega Salzone in merito al progetto di legge n. 148 e quattro emendamenti dell'Assessore Lavoyer; la relazione del collega Rosset per il disegno di legge n. 149; la relazione del collega Crétaz per il disegno di legge n. 151 più tre emendamenti dell'Assessore Lavoyer; la relazione del collega Prola al disegno di legge n. 145, un emendamento presentato dall'Assessore Zublena e due emendamenti presentati dai gruppi ALPE e PD; due emendamenti firmati dai colleghi Rini, Salzone, Crétaz, Caveri, Empereur, Bertin, Donzel, La Torre, Lattanzi e Zucchi sulla proposta di legge n. 146; la relazione del Consigliere Crétaz per la proposta di legge n. 147, un emendamento del Presidente del Consiglio Cerise, sei emendamenti del gruppo ALPE e nove emendamenti del gruppo del Partito Democratico.

La parola al relatore, Consigliere Salzone.

Salzone (SA-UdC-VdA) - Grazie Presidente.

Il disegno di legge n. 148, abrogando la precedente legge regionale 27 novembre 1990, n. 75, detta le nuove disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti che aderiscono agli enti di garanzia collettiva dei Fidi-Confidi della Regione Valle d'Aosta. La nuova proposta legislativa in discussione introduce importanti novità per quanto concerne le modalità di determinazione dei contributi, i soggetti titolati alla retrocessione dei contributi e le modalità di erogazione degli stessi, con l'obiettivo di rendere più efficace e produttivo l'intervento della Regione.

Il disegno di legge si sviluppa in un quadro normativo generale, influenzato fortemente dalle novità introdotte dagli accordi internazionali conosciuti come "Basilea 2".In particolare, a seguito della grande crisi finanziaria di questi anni e tuttora in corso, è evidente l'insufficienza patrimoniale delle banche attualmente regolamentata dagli accordi internazionali, ed è in fase di studio un nuovo accordo, Basilea 3, che, con l'obiettivo di rendere il sistema finanziario più stabile, mira ad innalzare i requisiti minimi di capitale che le banche saranno obbligate a detenere. Nella prospettiva di Basilea 3 quindi, anche i Confidi saranno tenuti a rafforzare la propria dotazione di capitale per compensare nuovi rischi. La risposta nazionale alle prescrizioni di Basilea 2 e a quelle che saranno previste da Basilea 3 è riconducibile alla normativa che impone l'evoluzione dei Confidi verso un modello intermediario vigilato (previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993).

Il disegno di legge, pertanto, prevede che gli unici soggetti abilitati a concedere i contributi saranno i Confidi iscritti all'albo 106; è comunque previsto un iter procedurale fino all'anno 2012 per tener conto dei tempi, delle procedure necessarie per l'istruttoria e l'iscrizione allo stesso. Il nuovo metodo di determinazione dei contributi prevede infatti che l'agevolazione sia calcolata nella misura del 75 percento degli interessi effettivamente sostenuti dall'impresa e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio. Dopo tale intervento si auspica che la maggiore attenzione prodotta in capo alle imprese, nel valutare le diverse convenzioni stipulate dai Confidi con le banche, stimoli la concorrenza del sistema. Inoltre è stato previsto che, per le operazioni di credito poste in essere in data successiva all'entrata in vigore della legge, l'entità del contributo non possa comunque superare il 75 percento del miglior tasso individuato fra le varie convenzioni stipulate dai Confidi con le banche ed applicabile ad operazioni omogenee. Quindi, al fine di rendere comparabili fra loro le convenzioni, sarà necessario, da parte dei Confidi, stipulare convenzioni più omogenee sulla base di uno schema standard, che consenta alle imprese di individuare più facilmente le condizioni migliori. Pertanto le dichiarazioni dei responsabili dei diversi Confidi, in ordine ai possibili processi di fusione ed aggregazione, sono in linea con l'indirizzo che prevede di rivedere le convenzioni con le banche, anche al fine di poter far valere il loro maggior peso contrattuale.

Nel concludere questa relazione, non possiamo esimerci dal ricordare i diversi interventi legislativi che si sono succeduti, tutti volti a favorire in questi anni di crisi gli investimenti fatti dalle imprese, abbattendo pertanto i costi dell'indebitamento delle imprese stesse; basta ricordare la legge regionale n. 1/2009 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione dell'anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese). In quella legge si innalzò il contributo dal 50 percento al 75 percento relativamente a tutte le operazioni di investimento effettuate a decorrere dall'anno 2009. Con la legge n. 2/2010 (Proroga della legge dell'anno precedente di cui abbiamo appena detto), sono stati previsti altri interventi, ovvero: il fondo rischi costituito presso i Confidi è stato ulteriormente finanziato per circa 5.200.000 euro; la possibilità di accedere al contributo in conto interessi con riferimento alle operazioni di anticipazione su cessioni di credito commerciale è stata estesa a tutte le imprese ed a tutti i consorzi (in precedenza solo il Consorzio fidi industriali usufruiva di tale concessione).

In conclusione, si ritiene di poter affermare che con questa nuova normativa si è dato corso ad una razionalizzazione del sistema, consentendo alla struttura imprenditoriale di operare in termini di semplificazione e di omogeneizzazione a favore degli operatori del settore. Grazie.

Presidente - Ricordo che l'atto ha avuto parere favorevole a maggioranza, con nuovo testo, della II Commissione e che sono stati presentati quattro emendamenti dall'Assessore Lavoyer.

Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola al Consigliere Lattanzi.

Lattanzi (PdL) - Grazie Presidente.

In un mondo che cambia molto velocemente e con accelerazioni dovute a norme ed a situazioni di tipo internazionale, non potevamo non prevedere che prima o poi avremmo dovuto mettere mano alla regolamentazione per la concessione dei contributi, al ruolo che la Regione, con il suo intervento in materia finanziaria ed economica a favore dei cittadini e delle imprese, non ci portasse prima o poi a ragionare su una modifica come quella che viene proposta dal disegno di legge. È evidente che siamo in un mondo nel quale, da una parte, c'è la necessità di essere meno burocratici, più efficienti ed efficaci; dall'altra, c'è un mondo che chiede garanzie, maggiori patrimonializzazioni, leggi nazionali ed internazionali che impongono, con Basilea 2 e quello che arriverà con Basilea 3, strutture diverse di garanzia per quanto riguarda il ruolo degli intermediari. In questa logica di cambiamento vanno le modifiche che con il disegno di legge si apportano al ruolo attivo e propositivo che la Regione ha e vuole mantenere nel campo del sostegno, in particolare alle imprese, quindi alle attività produttive ed a quei posti di lavoro di cui abbiamo appena parlato. In parte dobbiamo dire che sono norme dovute alle modifiche di legge ed alle evoluzioni che ci stanno venendo incontro; dall'altra, è anche un'opportunità per fare in modo che l'intervento della Regione sia più corretto, più etico e più giusto, finanziariamente più giustificabile all'occhio del cittadino. Era insostenibile ormai continuare a dare un sostegno in termini di garanzie e di contributi sui tassi di interesse ad una moltitudine di convenzioni che mettevano in una vera e propria giungla normativa la Regione e il suo ruolo propositivo. Credo che sia anche questo un atto politicamente dovuto: il fatto che questa Amministrazione si doti di una serie di indirizzi e di norme che garantiscono che l'utilizzo del denaro pubblico a garanzia delle imprese trovi una sua efficienza sul mercato. Significa non essere succubi di cartelli bancari o di convenzioni o di rapporti plurimi che, oggettivamente, poco giustificavano una presenza della Regione con le risorse pubbliche a sostegno dell'abbattimento dei tassi di interesse.

Oggi, con questo disegno di legge, affrontiamo tre tematiche: quella dell'utilizzo del denaro pubblico che ha bisogno di efficienza, trasparenza, correttezza e di un uso etico; abbiamo la necessità di sburocratizzare i processi e di eliminare una giungla di situazioni dove era difficile muoversi; in terzo luogo fare in modo che le garanzie pubbliche siano a sostegno di intermediari che garantiscono una trasparenza nelle operazioni ed una reale efficienza a favore degli utenti che, in questo caso, sono le imprese. Non era sfuggito a nessuno che alcuni intermediari, in realtà, anche con la volontà di utilizzo e di contributo, facevano diventare i loro clienti succubi di un sistema bancario che in questa Regione aveva acquisito un atteggiamento maggiormente costoso rispetto ad altre zone d'Italia.

Credo che possiamo sostenere questo disegno di legge, nella convinzione, come amministratori di risorse pubbliche, di approvare un disegno di legge che dia a noi, amministratori, la coscienza e la consapevolezza di mettere in campo tutto quello che è eticamente giustificabile, per sostenere le nostre imprese attraverso una presa di coscienza che il mondo cambia, che nuove norme si affacciano nell'intermediazione finanziaria e la necessità che il denaro pubblico venga ben indirizzato ed arrivi là dove vogliamo che arrivi, cioè a sostegno delle imprese e della loro garanzia patrimoniale. Questo è il motivo per cui anche il nostro gruppo voterà con convinzione questo disegno di legge; è una convinzione dettata dall'esigenza delle imprese di essere sostenute nel rapporto con le banche e dal fatto che anche le banche necessitano di avere di fronte un interlocutore maggiormente competitivo che possa...non dico imporre, ma almeno negoziare le condizioni migliori per i propri utenti e possa mettere gli intermediari finanziari nelle condizioni di operare all'interno di norme in maniera trasparente, efficace e soprattutto a favore delle proprie imprese.

Con queste argomentazioni - quindi tralascerò la dichiarazione di voto, Presidente, considerando questa già una dichiarazione di voto - sosteniamo questo disegno di legge in maniera convinta e lo voteremo favorevolmente.

Presidente - La parola al Consigliere Donzel.

Donzel (PD) - Arriva a compimento non tanto un iter legislativo, ma un iter di accordo fra consorzi che, se in un primo tempo pareva doversi concretizzare in un unico soggetto regionale, ci pone di fronte, ancora oggi, ad una pluralità di soggetti, due grandi soggetti, ma con alcuni piccoli soggetti, in particolare l'area degli agricoltori che non aderisce a questo gruppo, che era libero peraltro.

Sicuramente su questo percorso hanno influito leggi internazionali, come ha ricordato il collega Salzone, che rendono necessari questi accorpamenti, queste aggregazioni al fine di dare quella solidità che possa permettere di rispettare le norme burocratiche che prevedono il riconoscimento di questi Confidi, al fine di ricevere i finanziamenti regionali. Quindi certamente questo incide. È piuttosto sulle conseguenze che mi permetto di nutrire qualche dubbio, non tanto sul termine dell'operazione in sé, che è positiva, ma sul fatto che dei soggetti diversi si alleino fra di loro su un territorio piccolo come il nostro per pesare di più.

Rispetto a quanto sostiene il collega Lattanzi, permettetemi di avere qualche dubbio in più, perché ritengo che in questo momento le banche siano davvero un vero e proprio ostacolo allo sviluppo e non credo che, di per sé, l'aver creato questi consorzi possa dare loro chissà che peso nei confronti di banche che hanno una portata ormai internazionale, e quindi non rispondono a logiche territoriali, a meno che - qui piuttosto c'è da auspicare in questo un forte ruolo di pressione da parte dell'Amministrazione regionale - si riesca in qualche modo a sostenere i Confidi in questa difficile mediazione. Perché la vedo un po' dura, anche per questi Confidi, andare a trattare con delle banche che rispondono a delle logiche internazionali e che non hanno quella sensibilità che abbiamo magari noi, del tenere a cuore a fondo lo sviluppo della nostra regione, ma devono rispondere a logiche di tassi di interesse, e quant'altro! E sappiamo quanto questa cosa qui si ripercuota in termini negativi in Valle d'Aosta, tanto più là dove c'è quella sensazione che qui c'è un sostegno positivo da parte dell'Amministrazione pubblica, e magari c'è la possibilità di guadagnarci di più per le banche. Quindi, da questo punto di vista, sono un po' scettico sugli esiti, pur riconoscendo l'evidente necessità dal punto di vista organizzativo per il riconoscimento di questi enti.

Resta naturalmente fondamentale in questo provvedimento di legge l'articolo 1, dove si esplicita che la Regione Valle d'Aosta si muove a sostegno di questi Confidi, in un'ottica di sostegno delle imprese e dello sviluppo economico...su questo, naturalmente, non possiamo che essere d'accordo. Invece qualche perplessità rimane su questo fatto che, tutto sommato, non si è riusciti nell'operazione di un'aggregazione compiuta di tutti i soggetti, ma esistono dei soggetti che ancora devono decidere le loro sorti e quindi, fermo restando questi dubbi, permane una certa perplessità da parte nostra che si creino effettive condizioni di concorrenzialità, e soprattutto di forza nei rapporti delle banche rispetto a questa operazione.

Presidente - La parola al Consigliere Bertin.

Bertin (ALPE) - Grazie Presidente.

Le Confidi hanno svolto e svolgono un ruolo fondamentale per il sostegno dell'economia in Valle d'Aosta, in particolar modo per le piccole e medie imprese, garantendo e cercando di sostenere queste piccole e medie imprese. In Valle d'Aosta, come altrove, da decenni svolgono questa funzione egregiamente. Purtroppo in Valle d'Aosta, come si evidenzia da tanti anni, il costo del denaro è superiore alle altre regioni italiane, nonostante non vi siano particolari insolvenze o problemi diversi: questo è dovuto al crearsi di cartelli, è un mercato che, viste le dimensioni, non funziona perfettamente.

Questo intervento legislativo va, da una parte, a perseguire gli obiettivi di Basilea 2, e non può che essere visto positivamente, visto che con Basilea si vuole dare maggiore sicurezza e solidità al mercato, visti i risultati dei mercati finanziari degli ultimi anni con le crisi economiche che si sono susseguite. È un fatto positivo che vi sia maggiore solidità e sicurezza a questo mercato. Nel caso specifico si sono evidenziate, da parte delle Confidi, nelle audizioni, oltre che l'adesione a livello di principio a questa iniziativa, delle preoccupazioni soprattutto per quel che riguarda la fase transitoria e per quel che riguarda i contratti già stipulati in passato dalle imprese; conseguenze che, da quanto riportato in commissione, soprattutto per le aziende più deboli e per le micro imprese rischiano di avere degli effetti negativi e creare sul sistema produttivo locale, che è costituito in parte da piccole e piccolissime imprese, degli effetti negativi. Effetti negativi che speriamo minimi, ma che ci fanno preoccupare sugli effetti di questa iniziativa legislativa.

Fortunatamente, a nostro avviso, diversamente da quanto auspicato tempo fa dalla Giunta regionale invitando alla creazione di una Confidi unica, non si è raggiunto questo obiettivo, e oggi sappiamo che già una Confidi è iscritta all'ex articolo 107 del Testo unico e che quindi sarà in grado di superare questo passaggio, e un'altra Confidi si sta iscrivendo; pertanto, mal che vada, almeno alle imprese valdostane è concessa la possibilità di scegliere fra due Confidi. Questo di per sé è positivo, perché il mercato crea concorrenza e dà possibilità di scelta.

Dal punto di vista generale non ci sarà un risparmio di risorse della Regione, si è evidenziato anche in commissione; si spera che, come effetto, si abbia una maggiore efficienza dell'esborso regionale, auspicando una diminuzione dell'interesse pagato dalle aziende. In altre Regioni si è provveduto in modo diverso a questa riforma che riguarda un po' tutte le Confidi nazionali, coinvolgendo maggiormente le Confidi e le Camere di commercio, creando un sistema diverso, cercando di mirare di più e nel darsi degli obiettivi comuni.

In ogni caso, al di là delle preoccupazioni, abbiamo qualche perplessità sull'operazione, che ci induce ad esprimere un voto di astensione rispetto al provvedimento.

Presidente - Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore al bilancio, finanze e patrimonio, Lavoyer.

Lavoyer (FA) - Grazie Presidente.

Due brevissime considerazioni. Innanzitutto un ringraziamento non solo formale al relatore, alle commissioni, ai rappresentanti delle Confidi, perché oggi arriviamo a questo dibattito in aula, dopo un lavoro che si è protratto per mesi, con un approfondito coinvolgimento degli attuali soggetti esistenti, quindi i presidenti e le strutture tecniche delle varie Confidi, con un obiettivo comune: quello di modernizzare la macchina, attualizzare un meccanismo che è importante per quanto riguarda il sostegno alle attività produttive, e soprattutto al tessuto di piccole imprese, come è caratterizzato quello valdostano. Un meccanismo che comunque richiedeva, anche alla luce di legislazioni in itinere, una modificazione che peraltro farà raggiungere proprio quegli obiettivi sui quali sono intervenuti i colleghi, che ringrazio per le loro osservazioni puntuali, e che dovrebbero proprio fugare le preoccupazioni emerse dagli interventi - peraltro costruttivi - dell'opposizione.

Le modifiche che andiamo ad approvare vanno nella direzione di far sì che il soggetto, che chiede un finanziamento alle banche, abbia un costo del denaro notevolmente inferiore; essendo il contributo della Regione una percentuale calcolata sugli interessi permetterà, anche a quest'ultima di risparmiare. Perché queste modifiche vanno in quella direzione? Anzitutto perché meno soggetti ci sono a contrattare e più sono uniti nella contrattazione con gli istituti di credito, maggiore è la loro forza. Questo è oggettivo, perché per gli istituti di credito la contrattazione con una singola Confidi, che magari non ha neanche una grande importanza e pochi iscritti, può essere meno appetibile rispetto ad un accordo positivo con le due Confidi che si vanno delineando sullo scenario, che sono, da una parte, la Valfidi insieme al CTS, e l'attuale Confidi albergatori con la Confidi industriali, dall'altra, che sono certamente due realtà importanti. Quindi già la forza di questa aggregazione avrà il suo impatto. La possibilità di ottenere delle convenzioni senz'altro migliori di quelle precedenti viene dal fatto che, essendo uno dei compiti delle varie Confidi di dare delle garanzie sui prestiti che le banche danno agli associati, garanzie supportate dall'intervento della Regione, nel momento in cui queste saranno vigilate in Banca d'Italia, queste garanzie hanno un peso totalmente diverso sul patrimonio delle banche. Anche questa sarà un atout in più per cercare di ottenere delle convenzioni favorevoli.

Poi la legge prevede un altro aspetto importante, che invoglierà tutti a cercare di ottenere con le banche convenzioni il più possibile favorevoli, perché l'Amministrazione regionale, per la stessa tipologia di intervento, cercherà di tenere come parametro di riferimento il costo del denaro più favorevole all'Amministrazione. Quindi a noi pare che proprio tutti questi interventi vadano nella direzione, da una parte, di modernizzare la macchina; dall'altra, di rafforzare ed annullare le preoccupazioni che sono emerse dai tre interventi dei colleghi Donzel e Bertin.

Quindi noi diamo un giudizio estremamente positivo, sottolineando anche che il coinvolgimento delle varie Confidi è sempre avvenuto in un confronto franco, non c'è mai stata alcuna forzatura, e lo scenario che si sta delineando, in base anche alle comunicazioni ufficiali che ci sono pervenute, relative alla creazione di un'unica Confidi industriali e albergatori e ad una fusione fra la Confidi commercianti e Valfidi, semplificherà l'attuale situazione, dando anche degli strumenti più moderni e più celeri e precisi anche agli operatori economici.

Infine ringrazio per il lavoro complesso ed articolato i dirigenti dell'Assessorato ed i dirigenti del Consiglio, che hanno supportato le commissioni per creare il testo che oggi è in discussione. Illustro brevemente i quattro emendamenti presentati, puramente di carattere tecnico-formale, che ci sono stati suggeriti dalle strutture tecniche; sono soprattutto delle precisazioni che non vanno a stravolgere nel contenuto l'articolato.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.

Rollandin (UV) - Grazie Presidente. L'illustrazione che è stata fatta da parte del relatore, che ringrazio, è stata esauriente. L'Assessore ha già detto della validità dell'intervento.

Solo una nota in riferimento alla sottolineatura del collega Bertin sulla concorrenza in questo campo. La concorrenza è fatta sul miglior prezzo, non sull'esistenza di più Confidi, perché più Confidi indeboliscono questo ragionamento; prova ne sia che la Liguria - che non è sospetta di interventi affini o collegabili con la nostra esigenza di andare verso una Confidi unica - ha fatto la stessa operazione, ma portando ad un obbligo: a livello regionale hanno registrato la possibilità di intervenire finanziariamente a sostegno delle Confidi, a condizione che si arrivasse ad una Confidi unica.

Qui la procedura è stata in qualche modo mediata dalla possibilità di avere un po' di tempo per giungere in "ex 106", ma voglio dire che fondamentalmente le osservazioni che sono state fatte ad un'accelerazione di questo processo che dovrà prima o poi arrivare a quella conclusione, è che da una parte la bancabilità per le imprese è un problema oggi veramente urgente. Noi abbiamo le banche che chiedono per le piccole e medie imprese il rating, cercano di capire qual è il rating di queste imprese: ma come si fa a costruire, per delle mini realtà come le nostre, degli elementi tali da raggiungere questo obiettivo? Allora ecco che deve intervenire il fatto delle garanzie maggiori che ci sono con questo processo.

Credo che nella sostanza l'intervento vada nella logica di semplificare, ridurre i costi per l'Amministrazione ed agevolare gli interventi per le imprese: questo è l'obiettivo che è raggiunto sicuramente con questa impostazione.

Presidente - Procediamo ora all'analisi del testo. Ricordo che si esamina il nuovo testo della II Commissione.

All'articolo 1 vi è l'emendamento n. 1 dell'Assessore Lavoyer, che recita:

Emendamento

Al comma 1 dell'articolo 1 le parole "l'attività delle libere professioni" sono sostituite dalle seguenti "l'attività dei soggetti esercenti le libere professioni".

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo così emendato:

Articolo 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, al fine di favorire lo sviluppo economico delle imprese e l'attività dei soggetti esercenti le libere professioni operanti sul territorio regionale, promuove la concessione di contributi a favore di imprese e di liberi professionisti per il tramite degli enti di garanzia collettiva dei Fidi, di seguito denominati Confidi, ai quali la Regione ha aderito ai sensi delle leggi regionali 11 agosto 1976, n. 32 (Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi), 16 giugno 1978, n. 22 (Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi), 16 giugno 1978, n. 23 (Adesione della Regione al Consorzio confidi fra gli artigiani dell'Associazione artigiani Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi), 16 giugno 1978, n. 25 (Adesione della Regione al Consorzio Confidi fra i commercianti della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi), 24 agosto 1982, n. 43 (Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli agricoltori della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi), nonché ai Confidi risultanti da future aggregazioni o fusioni dei medesimi, purché iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

2. I contributi sono concessi in regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria vigente.

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 7 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Patrizia Morelli, Rigo)

Il Consiglio approva.

Presidente - Articolo 2: stesso risultato.

All'articolo 3 vi è l'emendamento n. 2 dell'Assessore Lavoyer, che recita:

Emendamento

All'articolo 3, comma 1, le parole "di un'operazione" sono sostituite dalle seguenti "di una delle operazioni".

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo così emendato:

Articolo 3

(Determinazione dei contributi)

1. I contributi di cui alla presente legge sono diretti all'abbattimento degli interessi praticati dagli intermediari finanziari per il finanziamento di una delle operazioni di cui all'articolo 4 e consistono in una sovvenzione diretta in denaro calcolata ex post.

2. L'entità del contributo è determinata dai singoli Confidi nella misura massima del 75 per cento della quota di interessi sostenuta dal soggetto beneficiario, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nell'anno solare antecedente a quello della concessione del contributo, e, in ogni caso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale.

3. L'entità del contributo non può comunque superare il 75 per cento del miglior tasso individuato tra le varie convenzioni stipulate dai Confidi con le banche e applicabile ad operazioni omogenee.

4. I contributi sono retrocessi al soggetto beneficiario per il tramite dei Confidi.

Stesso risultato.

Presidente - All'articolo 4 vi è l'emendamento n. 3 dell'Assessore Lavoyer, che recita:

Emendamento

Il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"1) l'acquisto di beni immobili, compreso il terreno, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento degli stessi;".

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo così emendato:

Articolo 4

(Operazioni finanziabili)

1. Sono finanziabili mediante i contributi di cui all'articolo 3 le seguenti operazioni:

a) di investimento, intendendosi per tali le spese sostenute dai soggetti beneficiari per:

1) l'acquisto di beni immobili, compreso il terreno, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento degli stessi;

2) l'acquisto di attrezzature, impianti, arredi e infrastrutture, comprese quelle relative al risparmio energetico e alla riduzione delle sostanze inquinanti, da destinare alle attività dei soggetti beneficiari;

3) l'acquisto e l'impianto di aziende, compreso l'avviamento, la promozione e la distribuzione di prodotti aziendali, nonché l'attività di ricerca e l'acquisto di brevetti;

b) finalizzate al consolidamento del debito a breve termine attraverso convenzioni con le banche. Tali convenzioni devono prevedere:

1) che i finanziamenti concessi a ciascun soggetto beneficiario non superino l'importo di 300.000 euro;

2) che la durata dell'ammortamento dei finanziamenti sia compresa tra i 19 e i 180 mesi;

3) che il tasso applicato dalle banche ai finanziamenti non superi il valore ottenuto dall'EURIBOR a 6 mesi, rilevato come da prassi di ogni singola banca convenzionata, maggiorato del 4 per cento;

4) che il tasso dei finanziamenti a medio e lungo termine risulti inferiore di almeno un punto percentuale rispetto a quello dei finanziamenti a breve termine oggetto di consolidamento;

c) finalizzate al reperimento delle risorse necessarie a consentire il conferimento a fondi pensione a base territoriale regionale del trattamento di fine rapporto maturando;

d) di anticipazione su cessioni di credito commerciali (factoring);

e) di investimento realizzate attraverso lo strumento della locazione finanziaria.

Stesso risultato.

Presidente - All'articolo 5 vi è l'emendamento n. 4 dell'Assessore Lavoyer, che recita:

Emendamento

Al comma 2 dell'articolo 5 la parola "antecedente" è sostituita dalla seguente "precedente".

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo così emendato:

Articolo 5

(Modalità di erogazione dei contributi)

1. I Confidi, entro il 15 novembre di ogni anno, comunicano alla struttura regionale competente in materia di rapporti con i Confidi, di seguito denominata struttura competente, l'elenco dei soggetti beneficiari che hanno fatto richiesta di contributo per l'anno in corso e la relativa stima complessiva.

2. I Confidi, entro il 30 settembre di ogni anno, inoltrano alla struttura competente il rendiconto contenente il riepilogo dei contributi, relativi all'anno solare precedente, da riconoscere ai soggetti beneficiari.

3. La struttura competente provvede a verificare, anche a campione, la destinazione dei contributi. A tal fine, richiede ai Confidi la documentazione attestante le operazioni di finanziamento contratte dai soggetti beneficiari.

4. A seguito delle verifiche di cui al comma 3, la struttura competente eroga i contributi ai Confidi che provvedono, entro 30 giorni dalla data dell'erogazione stessa, a dare disposizioni agli intermediari finanziari per la liquidazione ai soggetti beneficiari.

Stesso risultato. Articolo 6: stesso risultato. Articolo 7: stesso risultato. Articolo 8: stesso risultato. Articolo 9: stesso risultato.

Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 7 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Patrizia Morelli, Rigo)

Il Consiglio approva.