Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 1885 del 22 giugno 2011 - Resoconto

OGGETTO N. 1885/XIII - Modificazioni del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale.

MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Articolo 1

(Modificazioni all'articolo 105)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 105 è inserito il seguente:

"1bis. Non sono ammessi emendamenti sull'intero testo di una mozione, ma solo emendamenti su parti di essa, tali da non stravolgerne il significato.".

2. Il comma 2 dell'articolo 105 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora gli emendamenti ammessi ai sensi del comma 1bis siano sostitutivi o soppressivi di uno o più punti della parte dispositiva della mozione e i presentatori della mozione lo richiedano, si pone in votazione il mantenimento del testo.".

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 107)

1. L'articolo 107 è sostituito dal seguente:

"Articolo 107

(Ritiro delle mozioni)

1. Le mozioni, fino alla votazione del testo finale, possono sempre essere ritirate dai proponenti.".

Articolo 3

(Sostituzione dell'articolo 116)

1. L'articolo 116 è sostituito dal seguente:

"Articolo 116

(Diritto di accesso dei Consiglieri)

1. I Consiglieri, senza interferire con la regolarità dei servizi, hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione regionale, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie e dalle aziende dipendenti dalla Regione e dalle società da essa direttamente o indirettamente partecipate, le informazioni utili all'espletamento del loro mandato e di ottenere copia gratuita dei documenti amministrativi richiesti.

2. Con riferimento alle società partecipate in misura minoritaria dalla Regione, il diritto di accesso dei Consiglieri regionali è pari a quello riconosciuto ai rappresentanti nominati dalla Regione in seno agli organi delle società stesse.

3. Ai fini del diritto di accesso è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o qualunque altra tipologia di atti, anche interni, formati dall'amministrazione o comunque detenuti ai fini dell'attività amministrativa.

4. Il diritto di accesso dei Consiglieri non può essere limitato a causa della natura riservata dei documenti. I Consiglieri sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio e il diritto alla riservatezza dei terzi nei casi specificati dalla legge e dalle disposizioni in materia di privacy.

5. I Consiglieri esercitano il diritto di accesso per iscritto senza obbligo di motivazione, mediante richiesta rivolta ai dirigenti delle strutture dell'Amministrazione regionale competenti, i quali devono dare corso alla richiesta con la massima sollecitudine e, comunque, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima. Copia della richiesta è contestualmente trasmessa al Presidente della Regione o agli Assessori competenti per materia e al Presidente del Consiglio.

6. Le istanze di accesso devono essere circostanziate e non possono configurarsi come una indagine ai sensi dell'articolo 24.

7. Qualora si tratti di gare d'appalto o di procedimenti amministrativi non ancora conclusi, l'accesso ai documenti è differito alla conclusione dei relativi procedimenti nel caso in cui la divulgazione del documento oggetto di accesso possa arrecare danno alla Regione o a terzi.

8. Qualora si verifichino ritardi o vengano opposti dinieghi, i Consiglieri si rivolgono al Presidente del Consiglio che provvede, entro cinque giorni, a richiedere gli opportuni chiarimenti al Presidente della Regione o agli Assessori competenti, i quali rispondono alla richiesta di chiarimenti non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della stessa.".

MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL RÉGIONAL

Article 1

(Modification de l'article 105)

1. Après le premier alinéa de l'article 105 est inséré l'alinéa suivant:

"1 bis. Pour être admis, tout amendement doit porter sur une partie du texte, et non pas sur l'ensemble de celui-ci, et ne pas modifier radicalement le sens de la motion.".

2. Le deuxième alinéa de l'article 105 est remplacé comme suit:

"2. Dans le cas où les amendements admis au sens du premier alinéa bis remplacent ou suppriment un ou plusieurs points des dispositions de la motion et les auteurs de la motion le demandent, c'est le maintien du texte qui est mis aux voix.".

Article 2

(Remplacement de l'article 107)

1. L'article 107 est remplacé comme suit:

"Article 107

(Retrait des motions)

1. Tant que le texte final n'est pas mis aux voix, les motions peuvent être retirées par leurs proposants.".

Article 3

(Remplacement de l'article 116)

1.L'article 116 est remplacé comme suit:

"Article 116

(Droit d'accès des Conseillers)

1. Les Conseillers ont le droit, sans interférer avec le fonctionnement régulier des services, d'obtenir de l'Administration régionale, des établissements publics non économiques et des agences de tout type qui dépendent de celle-ci ainsi que des sociétés dont la Région détient, directement ou indirectement, des parts de capital, les informations utiles à l'exercice de leur mandat et une copie gratuite des documents administratifs qu'ils demandent.

2. Pour ce qui est des sociétés dont la Région détient des parts minoritaires, le droit d'accès des Conseillers est le même que celui reconnu aux représentants nommés par la Région au sein des organes desdites sociétés.

3. Aux fins de l'exercice du droit d'accès, l'on entend par "document administratif" toute représentation sur support graphique, photographique, cinématographique ou électromagnétique et tout autre type d'acte, intérieur ou non, établi par l'Administration ou, en tout état de cause, détenu par celle-ci aux fins de l'activité administrative.

4. Le droit d'accès des Conseillers ne peut être limité en raison de la nature réservée des documents. Les Conseillers sont tenus de respecter le secret administratif et le droit à la vie privée des tiers dans les cas précisés par la loi et par les dispositions en matière de protection de la vie privée.

5. Les Conseillers exercent leur droit d'accès moyennant une demande écrite, sans obligation de motivation, adressée aux dirigeants des structures de l'Administration régionale compétentes, qui sont tenus d'y répondre sans délai et, en tout état de cause, au plus tard sous vingt jours à compter de la réception de ladite demande. Parallèlement, copie de chaque demande est transmise au Président de la Région ou aux Assesseurs compétents et au Président du Conseil.

6. Les demandes d'accès doivent être détaillées et ne tiennent pas lieu d'enquêtes d'information au sens de l'article 24 du présent règlement.

7. Dans le cas d'une procédure administrative ou d'un marché public non encore achevés, l'accès aux documents ne peut avoir lieu avant l'issue des formalités y afférentes si la communication des données qui les concernent peut porter préjudice à la Région ou à des tiers.

8. En cas de retard ou de refus, les Conseillers en informent le Président du Conseil. Celui-ci procède, sous cinq jours, à demander les éclaircissements nécessaires au Président de la Région ou aux Assesseurs compétents, qui sont tenus de répondre dans les dix jours suivant la date de réception de la demande y afférente.

Presidente - Nella riunione del 1° giugno 2011 la Commissione per il Regolamento ha approvato alcune proposte di modifica al Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale, modificazioni riassunte nell'allegata proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Le modifiche interessano due distinti ambiti: l'emendabilità delle mozioni ed il diritto di accesso dei Consiglieri regionali.

In tema di emendabilità delle mozioni, le modifiche introdotte (articoli 105 e 107) mirano a tutelare i proponenti della mozione dalla possibile presentazione ed approvazione di emendamenti alla stessa che mutino completamente il dato sostanziale contenuto nella proposta iniziale. Vengono infatti considerati inammissibili non solo gli emendamenti all'intero testo della mozione, ma anche quelli su parti della stessa mozione se tali da stravolgerne il significato originario. Ad ulteriore tutela dei proponenti la mozione, viene inoltre estesa la possibilità di ritirare la stessa fino alla votazione del testo finale, con la soppressione dell'attuale previsione che permette invece a dieci o più Consiglieri di opporsi al ritiro.

In materia di accesso dei Consiglieri regionali (articolo 116) le modifiche introdotte fanno seguito alla decisione del Consiglio regionale di rinviare la proposta di modificazione del Regolamento interno, assunto dalla Commissione per il Regolamento in data 25 gennaio 2011 e iscritto all'ordine del giorno del Consiglio dei giorni 9 e 10 febbraio, ad un ulteriore esame della commissione stessa. Le modificazioni rispetto al testo originariamente sottoposto all'attenzione dell'aula, riguardano, in particolare, la previsione di una distinzione tra il diritto di accesso riconosciuto ai Consiglieri nei confronti delle società partecipate in misura maggioritaria dalla Regione e quello riconosciuto agli stessi nei confronti delle società partecipate in misura minoritaria dalla Regione, nonché l'affinamento della tempistica prevista per la risposta da parte dell'Amministrazione regionale alle richieste di accesso ad essa rivolte. Nel suo complesso la proposta di modifica si sostanzia in una riformulazione della norma, resasi necessaria alla luce delle difficoltà riscontrate nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolato, e si pone pertanto il fine di dettagliare con maggior precisione contenuti e limiti del diritto di accesso spettante ai Consiglieri regionali in funzione dell'espletamento del loro mandato. Viene esplicitato l'ambito del diritto di accesso dei Consiglieri ricomprendendo, oltre all'Amministrazione regionale, tutti gli enti pubblici non economici, e viene inoltre precisato, attraverso l'introduzione di un nuovo comma, l'ambito di estensione del diritto di accesso relativamente alle società partecipate in misura minoritaria dalla Regione, prevedendo in tali casi in capo ai Consiglieri un diritto di accesso pari a quello riconosciuto ai rappresentanti nominati dalla Regione in seno agli organi delle società stesse. Quanto alle modalità di esercizio del diritto di accesso dei Consiglieri regionali, è prevista una richiesta scritta, non generalizzata ma puntualmente circostanziata, senza obbligo di motivazione.

La discussione generale è aperta. La parola al Consigliere Louvin.

Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.

Non vedo una selva di mani levarsi per partecipare al dibattito, però credo che sia doveroso, nel momento in cui mettiamo anche comunque le mani al Regolamento, rendere conto pubblicamente anche delle motivazioni per le quali lo facciamo e per le quali avanza questa forma di miglioramento del nostro Regolamento interno. Il Regolamento interno non è solo cosa nostra degli attuali Consiglieri regionali, degli attuali gruppi consiliari regionali, è uno strumento di cui si avvarranno anche altri in seguito, quindi è giusto che si prenda atto - in questo caso noi prendiamo atto con soddisfazione - dell'avanzamento, del miglioramento di due aspetti significativi: quello dell'emendabilità delle mozioni, anzi, potremmo quasi dire della inemendabilità delle mozioni nella misura in cui viene preclusa una prevaricazione di maggioranza possibile su iniziative di singoli Consiglieri o di gruppi, che non desiderino poi vedere stravolto il senso, l'orientamento generale dell'iniziativa. Mi pare che in questo sia stata attenta e sia stata sensibile la maggioranza consiliare. Abbiamo approvato senza particolare difficoltà le intese necessarie, come le si è trovate con un lavoro di affinamento condotto opportunamente nella riformulazione del diritto di accesso ai documenti, che è sempre un tema sensibile, un tema controverso, perché è il fondamento e anche lo strumento principe del diritto di ispezione politica che noi, di minoranza, o voi, di maggioranza, svolgiamo in quest'aula, a seconda delle necessità e delle valutazioni singole.

Vorremmo però in quest'occasione segnalare che la sollecitazione che è venuta dal nostro gruppo portava ad un avanzamento ulteriore della formulazione del Regolamento. Non intendiamo farne materia di polemica, ma esprimere comunque e pubblicamente un rammarico rispetto alla possibilità e, secondo noi, necessità di dare anche forma alla possibilità di accedere non già al singolo documento, alla singola informazione, ma di accedere in modo diretto, seppure regolamentato e opportunamente segnalato preventivamente, agli uffici e ai servizi dell'Amministrazione.

È curioso, è questo il fulcro del nostro ragionamento che abbiamo esplicitato e che non ha trovato condivisione, speriamo - per questo lasciamo a futura memoria questa breve annotazione, Presidente - che si consideri utile la possibilità che il singolo Consigliere...non necessariamente nel quadro di un'azione di commissione, ce ne sono state pochissime, alcune sì, ma sono abbastanza rari i momenti nei quali le commissioni nel loro complesso, con la macchinosità che le contraddistingue, si muovono e vanno a verificare determinate situazioni...ma che il singolo Consigliere abbia la possibilità di andare a verificare direttamente, seppure previo avviso e senza interferire con il regolare svolgimento delle attività pubbliche, come stanno funzionando i pubblici uffici o erogazioni di pubblici servizi. Non ci sembrava che questo costituisse un elemento rivoluzionario, ci sembrava anzi un complemento di regolamentazione, ma così non è stato, e non c'è stata condivisione da parte di buona parte dei gruppi politici di considerare che avrebbe potuto essere e potrà essere - per questo invitiamo ad un'ulteriore riflessione - utile la regolamentazione di questo diritto di visita o d'ispezione da parte del singolo Consigliere. Riteniamo che questo sia già oggi ricompreso nelle facoltà attribuite a ogni singolo Consigliere.

Sarei sorpreso di vedere il rifiuto da parte di responsabili di uffici e servizi dell'Amministrazione nei confronti di colleghi che vadano a verificare il funzionamento della macchina; avremmo voluto che questo non si svolgesse semplicemente come una forma di negoziato privato ispirato dalla cortesia personale di un dirigente o di un responsabile, ma che fosse opportunamente regolamentato! Così non è, al momento; ce ne rammarichiamo, ma credo che in questo la Commissione del Regolamento abbia ancora ulteriore spazio. Speriamo che fra le altre cose trovi la possibilità presto di approfondire anche le ulteriori istanze e sollecitazioni che il nostro gruppo ha presentato, in particolare per quanto riguarda la problematica di pubblicità dei lavori dell'Ufficio di Presidenza e la pubblicità delle sedute delle commissioni, materia che rimane ancora all'attenzione della Commissione del Regolamento. Grazie Presidente, e chiedo scusa della pazienza che ho richiesto ai colleghi.

Presidente - Il Presidente non può che prendere atto di queste sollecitazioni...se poi volesse lasciarci dei documenti, mi era parso di capire che c'era...no? Ho capito, lo rimettiamo lì. Allora abbiamo preso atto delle dichiarazioni del collega Louvin. Posso assicurare che andremo avanti con le modifiche del Regolamento secondo il calendario che ci siamo dati.

Se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolato. Preciso che con la votazione votiamo sia il testo in italiano che il testo in francese.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Articolo 2: stesso risultato. Articolo 3: stesso risultato.

Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità.