Oggetto del Consiglio n. 1870 del 22 giugno 2011 - Resoconto
OGGETTO N. 1870/XIII - Disegno di legge: "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2011/2013".
CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011
Articolo 1
(Aggiornamento dei residui attivi)
1. L'ammontare dei residui attivi, stimato dall'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 41 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2011/2013), con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è aggiornato, al 1° gennaio 2011, in euro 914.563.091,11.
Articolo 2
(Aggiornamento dei residui passivi)
1. L'ammontare dei residui passivi, stimato dall'articolo 3 della l.r. 41/2010 con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è aggiornato al 1° gennaio 2011 in euro 999.490.322,09.
Articolo 3
(Aggiornamento delle previsioni di cassa)
1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento è aumentato di euro 60.000.000 per l'anno 2011.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Articolo 4
(Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazioni all'articolo 11 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40)
1. Al fine di assicurare le risorse umane necessarie per il funzionamento della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, istituita ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti), la dotazione organica dell'Amministrazione regionale, definita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), è incrementata di dieci unità di personale. La copertura dei posti è disposta in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, della l.r. 40/2010.
2. Il limite di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, della l.r. 40/2010, per l'anno 2011, previsto in euro 138.036.737 è incrementato di euro 180.000.
3. Il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 40/2010 è sostituito dal seguente:
"4. Per le finalità di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2010, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in euro 138.216.737 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, di cui:
a) euro 133.509.200 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (UPB 1.2.1.10 Trattamento economico del personale regionale), suddivisi in euro 132.760.700 per il personale assegnato agli organici dipendenti dalla Giunta regionale, ivi compresi euro 841.800 per il personale proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, euro 180.000 per il personale assegnato alla Corte dei conti ed euro 748.500 per il personale dell'Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato;
b) euro 4.707.537 per il personale assegnato all'organico del Consiglio regionale (UPB 1.1.1.10 Consiglio regionale - parz.).".
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 10, della l.r. 40/2010, per le finalità di cui all'articolo 53 della l.r. 22/2010, determinata in euro 120.000, è rideterminata, a decorrere dall'anno 2011, in euro 176.000 (UPB 1.01.01.12 Istituzioni diverse).
5. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 4 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2011/2013 nell'UPB 1.3.1.10 (Servizi e spese generali) per euro 56.000 per l'anno 2011 e nell'UPB 1.02.01.10 (Trattamento economico del personale regionale) per annui euro 56.000 per gli anni 2012 e 2013.
6. Per l'applicazione dei commi 4 e 5, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 5
(Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni alle leggi regionali 40/2010 e 4 agosto 2006, n. 18)
1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo 13, comma 1, della l.r. 40/2010, agli interventi in materia di finanza locale è aumentato, per l'anno 2011, di euro 8.913.618,74 in applicazione dell'articolo 6ter della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).
2. Per l'anno 2011, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari ad euro 1.100.000, è destinata al trasferimento ai Comuni al fine di garantire agli stessi misure compensative per i mancati introiti derivanti dalle esenzioni tributarie e tariffarie stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 40/2010 (UPB 1.4.1.10 Trasferimenti correnti senza vincolo di destinazione agli enti locali).
3. La somma di euro 8.913.618,74 è così ripartita:
a) euro 1.100.000 per gli interventi di cui al comma 2;
b) euro 7.813.618,74 per i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A (UPB 1.4.2.10 Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli enti locali; UPB 1.4.2.20 Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli enti locali; UPB 1.15.1.10 - Oneri per interessi - parz.; UPB 1.15.1.30 - Quote capitale per ammortamento mutui - parz.).
4. La lettera c) del comma 1 e i commi 4 e 5 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18 (Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni in materia di enti locali), sono abrogati.
Articolo 6
(Modificazione alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22)
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 45 della l.r. 22/2010, è aggiunto il seguente:
"6bis. Per le esigenze e con le modalità di cui al comma 6, può inoltre essere disposto, di intesa tra gli enti interessati, il distacco di personale dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta presso le strutture regionali competenti in materia di sanità e politiche sociali.".
Articolo 7
(Trasferimento agli enti locali per la copertura delle spese relative ai rifiuti delle scuole di base)
1. Al fine di garantire ai Comuni misure compensative, per gli anni 2006/2010, per la copertura delle spese a loro carico relative ai rifiuti degli edifici scolastici che ospitano le scuole di base, è autorizzata per l'anno 2011 la spesa di euro 576.000 (UPB 1.4.2.10 Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli enti locali - parz).
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.
Articolo 8
(Oneri per l'evoluzione del sistema contabile degli enti locali)
1. Al fine di garantire la copertura delle spese connesse alla fase preliminare dell'evoluzione del sistema contabile degli enti locali, per l'anno 2011 è autorizzato il trasferimento al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) della somma di euro 139.118,74 (UPB 1.4.2.10 Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli enti locali - parz).
Articolo 9
(Finanziamento di un piano pluriennale di interventi per la realizzazione di opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, della l.r. 40/2010, già determinata in complessivi euro 28.000.000, di cui euro 6.000.000 per l'anno 2011, è rideterminata in complessivi euro 30.900.000, di cui euro 8.900.000 per l'anno 2011 (UPB 1.4.2.20 Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli enti locali - parz.).
Articolo 10
(Disposizioni per la continuità assistenziale nella Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz)
1. Al fine di assicurare la continuità e la qualità nell'erogazione dei servizi di assistenza alla persona e nel rispetto degli obblighi di partecipazione della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica, la Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18), nelle more del riassetto organizzativo dei medesimi servizi, è autorizzata ad avvalersi, limitatamente agli anni 2011 e 2012, del personale già assunto, per garantire la costante erogazione dei servizi assistenziali, con contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa sino alla scadenza inizialmente stabilita o a quella successivamente prorogata.
2. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 34/2004 è sostituito dal seguente:
"2. Per la gestione dei servizi socio-assistenziali, la Regione assicura all'azienda un finanziamento annuale definito sulla base del sistema di finanziamento delle strutture per anziani gestite dagli enti locali. All'azienda è, inoltre, concesso un contributo annuale non superiore al 30 per cento dei costi di esercizio risultanti dal bilancio di esercizio, riferito all'anno precedente, il cui ammontare è determinato, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della stima previsionale dei costi, relativa all'anno cui si riferisce il contributo, presentata dall'azienda entro il 30 settembre di ogni anno. Contributi straordinari per scopi determinati o interventi speciali possono essere disposti con legge regionale.".
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano complessivamente maggiori oneri per il bilancio regionale rispetto agli stanziamenti ivi previsti, dovendo gli eventuali maggiori oneri trovare copertura con le economie di spesa derivanti dal riassetto organizzativo di cui al comma 1.
Articolo 11
(Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), già determinata dall'articolo 21 della l.r. 40/2010 in euro 2.600.000 per l'anno 2011, è rideterminata in euro 7.600.000 per la stessa annualità (UPB 1.4.4.20 Interventi per altri investimenti di finanza locale - parz.).
2. Per l'importo e per il periodo di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 1.5.1.10).
Articolo 12
(Finanziamento speciale al Comune di Saint-Vincent)
1. Ad integrazione e completamento degli interventi di investimento previsti dall'articolo 9 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno 2007), il finanziamento speciale al Comune di Saint-Vincent per l'anno 2011, determinato in euro 1.150.000 dall'articolo 15 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011), è incrementato di euro 700.000 per la stessa annualità (UPB 1.4.4.20 Interventi per altri investimenti di finanza locale - parz.).
Articolo 13
(Trasferimento al CELVA. Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34)
1. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008), è sostituito dal seguente:
"3. L'erogazione delle somme è effettuata periodicamente, secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.".
Articolo 14
(Trasferimenti alle scuole paritarie di finanziamenti per la realizzazione di progetti)
1. Alle scuole paritarie della Regione sono concessi appositi finanziamenti per l'adesione e la realizzazione di progetti di educazione alimentare e sportiva a valenza regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di annui euro 35.000 per ciascun anno del triennio 2011/2013. Alla determinazione degli eventuali oneri per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio (UPB 1.5.2.10 Contributi per il funzionamento di istituzioni scolastiche non regionali).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2, si provvede mediante l'utilizzo per pari importo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2011/2013 nell'UPB 1.5.1.10 (Trasferimenti correnti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione).
4. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 15
(Associazione Forte di Bard - Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)
1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), a favore dell'associazione Forte di Bard per la valorizzazione del turismo culturale del Forte di Bard, già determinata in euro 3.980.000 per l'anno 2011 dall'articolo 28 della l.r. 40/2010, è incrementata, per lo stesso anno, di euro 300.000.
2. L'autorizzazione per il triennio 2011/2013 è complessivamente rideterminata in euro 11.080.000, annualmente così suddivisa:
anno 2011 euro 4.280.000;
anno 2012 euro 3.400.000;
anno 2013 euro 3.400.000;
(UPB 1.7.2.10 Assegnazioni ad enti culturali per il funzionamento - parz.).
Articolo 16
(Associazioni culturali valdostane. Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79)
1. All'elenco di cui all'allegato A alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 (Contributi alle associazioni culturali valdostane), dopo il n. 10bis) è aggiunto il seguente:
"10ter) Centre d'études La maison des anciens remèdes;".
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 25.000 per l'anno 2011 (UPB 1.7.2.10 Assegnazioni ad enti culturali per il funzionamento - parz.).
Articolo 17
(Assegnazione straordinaria alla Fondazione Courmayeur - Centro internazionale di diritto, società ed economia)
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 19 aprile 1988, n. 18 (Promozione di una fondazione per l'attuazione di iniziative culturali e l'organizzazione di convegni attinenti i rapporti tra diritto, società ed economia e contributo regionale alla Fondazione medesima), la Giunta regionale è autorizzata a concedere un'assegnazione straordinaria per l'anno 2011, pari a euro 300.000, a favore della Fondazione Courmayeur - Centro internazionale di diritto, società ed economia, a titolo di contributo finalizzato alla ristrutturazione e al restauro della sede della Fondazione medesima (UPB 1.7.2.20 Assegnazioni ad enti culturali per investimenti, istituita ai sensi dell'articolo 24).
Articolo 18
(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazione dell'articolo 34 della l.r. 40/2010)
1. La spesa sanitaria di parte corrente, già determinata per l'anno 2011 in complessivi euro 272.681.270 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della l.r. 40/2010, è incrementata di euro 14.000.000.
2. All'alinea del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 40/2010, le parole "in euro 272.681.270 per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti "in euro 286.681.270 per l'anno 2011".
3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 40/2010 è sostituita dalla seguente:
"b) spese per il servizio sanitario regionale per complessivi euro 20.885.270 per l'anno 2011, euro 6.937.370 per l'anno 2012 e euro 6.981.970 per l'anno 2013 (UPB 1.9.1.11 Interventi per il servizio sanitario regionale) così suddivisi:
1) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva, euro 19.450.000 per l'anno 2011 e euro 5.450.000 annui per gli anni 2012 e 2013;
2) interventi diretti della Regione, euro 1.435.270 per l'anno 2011, euro 1.487.370 per l'anno 2012 e euro 1.531.970 per l'anno 2013.".
Articolo 19
(Modificazione all'articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), è aggiunto il seguente:
"2bis. La Giunta regionale è autorizzata a prevedere un regime di aiuto, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), per far fronte agli oneri di cui al comma 2.".
2. Dopo il comma 2bis dell'articolo 57 della l.r. 32/2007, come introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:
"2ter. Il vincolo di cui all'articolo 70, comma 3, non si applica agli aiuti previsti dal comma 2bis.".
3. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato in euro 100.000 per l'anno 2011 e in annui euro 600.000 per gli anni 2012 e 2013 (UPB 1.10.1.10 Politiche di sviluppo rurale - Interventi di parte corrente - parz.).
Articolo 20
(Partecipazioni azionarie)
1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), è autorizzata la spesa di euro 1.050.000, per l'anno 2011, per la sottoscrizione di quote di capitale sociale della Autoporto Valle d'Aosta s.p.a. (UPB 1.11.1.21 Partecipazioni azionarie e conferimenti - parz.).
Articolo 21
(Interventi in materia di politica del lavoro)
1. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 36 della l.r. 40/2010, per l'attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 668/XIII del 15 luglio 2009, è incrementata di 1.200.000 euro per l'anno 2011.
2. L'autorizzazione per il triennio 2011/2013 è complessivamente rideterminata in euro 21.079.200, annualmente così suddivisa:
anno 2011 euro 8.504.400;
anno 2012 euro 6.292.400;
anno 2013 euro 6.282.400;
(UPB 1.11.8.20 Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale; UPB 1.11.8.10 Interventi di politica del lavoro a valere sul fondo per le politiche del lavoro - parte corrente; UPB 1.11.8.11 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).
3. La Regione assicura il finanziamento delle domande pervenute entro il 31 dicembre 2010 per la concessione di contributi alle imprese, previsti nell'ambito del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro, al fine di favorire l'assunzione di lavoratori disabili e molto svantaggiati e l'adattamento dei posti di lavoro, richiesti ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).
4. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata per l'anno 2011 la maggiore spesa di euro 19.500, che trova finanziamento nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 1 (UPB 1.11.8.20 Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale).
Articolo 22
(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)
1. La quota di cofinanziamento a carico della Regione per l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito del Programma operativo competitività regionale 2007/2013, già determinata dall'articolo 37, comma 3, lettera a), della l.r. 40/2010 in euro 3.914.954 per il triennio 2011/2013, di cui euro 1.279.229 per l'anno 2011, è rideterminata per il triennio in euro 3.950.453,89, di cui euro 1.314.728,89 per l'anno 2011 (UPB 1.11.9.20 Programma competitività regionale 2007-2013 - parz.).
2. Gli oneri a carico del bilancio della Regione per l'attuazione dei Programmi di cooperazione territoriale 2007/2013, già determinati dall'articolo 37, comma 6, della l.r. 40/2010 in euro 3.454.156 per il triennio 2011/2013, di cui euro 1.653.327 per l'anno 2011, sono rideterminati per il triennio in euro 3.496.590, di cui euro 1.695.761 per l'anno 2011 (UPB 1.11.9.21 Programmi di cooperazione territoriale 2007-2013 - parz.).
Articolo 23
(Interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia)
1. La Regione è autorizzata al finanziamento delle domande di agevolazione relative ad iniziative di installazione di sistemi ed impianti effettuate entro il 31 dicembre 2010 per le finalità di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), nei limiti delle disponibilità del fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'articolo 11 della l.r. 7/2006, e, comunque, per un importo massimo di 600.000 euro.
Articolo 24
(Interventi sulla rete viaria statale)
1. Al fine di favorire l'esecuzione di interventi di ammodernamento e messa in sicurezza della rete viaria statale interessante il territorio della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi a favore di ANAS s.p.a., sulla base di apposite convenzioni regolanti i reciproci impegni.
2. L'entità del contributo di cui al comma 1 non può eccedere il 30 per cento del costo complessivo di ciascun intervento.
3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato per l'anno 2011 in euro 200.000. Alla determinazione degli eventuali oneri per gli anni successivi si provvede con la legge regionale di bilancio (UPB 1.13.1.20 Investimenti per la viabilità - parz.).
Articolo 25
(Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta)
1. La Regione assicura il finanziamento delle domande di contributo relative ad iniziative di demolizione, acquisto o riconversione effettuate entro il 31 dicembre 2010 ai sensi della legge regionale 26 maggio 2009, n. 11 (Incentivi regionali, per l'anno 2009, per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 2011 la maggiore spesa di euro 320.000 (UPB 1.14.1.20 Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).
Articolo 26
(Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)
1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. 40/2010, sono modificate, per il triennio 2011/2013, nella misura indicata nell'allegato B.
CAPO III
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2011/2013. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 27
(Istituzione di unità previsionale di base)
1. Nello stato di previsione della spesa per il triennio 2011/2013 è istituita la seguente unità previsionale di base: "1.7.2.20 Assegnazioni ad enti culturali per investimenti.".
Articolo 28
(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)
1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per il triennio 2011/2013 sono apportate le seguenti variazioni:
a) in aumento:
1) UPB 0.0.0.0 "Avanzo di amministrazione"
anno 2011 euro 108.238.866,89;
2) UPB 1.5.1.10 "Accensione di prestiti a medio e lungo termine"
anno 2011 euro 5.000.000,00;
b) in diminuzione:
1) UPB 1.5.1.10 "Accensione di prestiti a medio e lungo termine"
anno 2011 euro 25.000.000,00.
Articolo 29
(Variazioni allo stato di previsione della spesa)
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2011/2013 sono apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
1) UPB 1.1.1.10 (Consiglio regionale)
anno 2011 euro 864.000,00
anno 2012 euro 555.760,00
anno 2013 euro 555.760,00;
2) UPB 1.10.1.20. (Politiche di sviluppo rurale - interventi di investimento)
anno 2012 euro 600.000,00
anno 2013 euro 600.000,00;
3) UPB 1.15.1.10 (Oneri per interessi)
anno 2011 euro 34.000,00
anno 2012 euro 944.240,00
anno 2013 euro 944.240,00;
b) in aumento, come indicato analiticamente nell'allegato C, per complessivi euro:
anno 2011 euro 58.313.304,15
anno 2012 euro 2.100.000,00
anno 2013 euro 2.100.000,00.
Articolo 30
(Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata e variazioni al bilancio)
1. I fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata, previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, ammontano a euro 30.823.562,74 quali risultano analiticamente nella colonna A dell'allegato D.
2. I fondi di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2011 ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), ammontano a complessivi euro 24.663.293,62, quali risultano analiticamente nella colonna B dell'allegato D.
3. I fondi di cui al comma 1 attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2011 ammontano ad euro 6.160.269,12, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato D.
4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2011/2013, limitatamente all'anno finanziario 2011, sono apportate le variazioni in aumento per euro 6.160.269,12, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato D.
Articolo 31
(Copertura finanziaria)
1. La copertura del maggiore onere di euro 88.238.866,89 per l'anno 2011, derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate dall'articolo 28.
Articolo 32
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegati
(omissis)
Presidente - Il disegno di legge ha avuto parere favorevole a maggioranza della II Commissione e noi analizzeremo il nuovo testo di commissione; c'è il parere favorevole del Consiglio permanente degli enti locali e sono stati presentati tre emendamenti dall'Assessore Lavoyer.
Passiamo all'esame del nuovo testo.
La parola al Consigliere Louvin sull'articolo 1.
Louvin (ALPE) - Riteniamo corretto e necessario comunicare subito che, anche se il documento è in parte un documento che ha una valenza tecnica di riallocazione di risorse in modo necessario, facendo riferimento ad un reperimento di ulteriori risorse che si è accertato con il consuntivo del 2010, la variazione si innesta su un bilancio sul quale avevamo dato a suo tempo e sul quale manteniamo un giudizio fortemente negativo. Espliciteremo puntualmente su alcuni di questi capitoli delle riserve, ma riteniamo necessario - vogliamo dirlo con franchezza - esprimere un giudizio negativo nel complesso su questa variazione di bilancio, proprio per le carenze rispetto alla selettività di spesa ed alla migliore efficienza amministrativa che abbiamo denunciato in sede di approvazione del conto consuntivo. Non mi dilungo ulteriormente, ma vorrei che fosse colto il senso generale di questo voto, a prescindere dal fatto che in alcuni casi si tratta di spese che devono trovare necessaria copertura.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti e votanti: 32
Favorevoli: 24
Contrari: 8
Il Consiglio approva.
Presidente - Articolo 2: stesso risultato. Articolo 3: stesso risultato. Articolo 4: stesso risultato.
La parola al Consigliere Louvin sull'articolo 5.
Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.
Vorrei tornare su una questione che abbiamo già discusso nel corso dell'esame dei bilanci 2010-2011 ed è quella dell'esenzione tributaria e tariffaria per il meccanismo secondo cui interveniamo a copertura del mancato introito da parte dei Comuni di tributi e tariffe, in particolare sul servizio idrico.
Qui non è per contestare la consequenzialità del pagamento rispetto ad un impegno assunto in sede di bilancio, ma il punto è: si continua o si sceglie un'altra via? Siamo stati critici nella generalizzazione della misura, ci interessa sapere se è in discussione un approccio diverso rispetto alla questione, perché dire tout court non si paga la bolletta al di sotto di...non è una risposta a nostro avviso corretta, non è una risposta responsabilizzante anche. Riteniamo che ci possano essere in questo campo degli interventi più mirati. Vogliamo sapere se è attualmente in discussione con gli enti locali, se ci sono riflessioni sul punto, oppure se si intende tendenzialmente riportare non solo fino alla fine di quest'anno, ma anche prorogare ulteriormente un sistema di esenzione tributaria e tariffaria che - così com'è concepito - può lasciare un po' perplessi.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.
Rollandin (UV) - Grazie Presidente.
Credo che le osservazioni del collega siano corrette. Noi, ad oggi, registriamo una definizione di un accordo esistente, il che non significa che questo deve protrarsi negli anni a venire, e spiego brevemente venendo, nella sostanza, agli esiti di questo intervento. Teniamo conto che questo è il terzo anno che manteniamo questa formula, perché come tale all'inizio era stata vista importante anche da parte dei Comuni; oggi anche con i Comuni si sta facendo un'analisi per vedere gli effetti di queste misure. Quindi ad oggi non c'è ancora allo studio una misura alternativa, ma c'è un monitoraggio dell'insieme per capire quali possono essere, nei fatti, le risultanze di un intervento che è abbastanza cospicuo. Pertanto non ho oggi la soluzione, ma non è scontato che questo sia, come tale, prorogato per gli anni a venire, anche perché è legato alle misure anticrisi, la dichiarazione del sistema di crisi deve essere recepita perché non è dichiarata da noi. Se, per ipotesi, il 2012 non viene più riconosciuto a livello comunitario come anno di crisi, tutta una serie di misure devono essere cambiate. Questa non è necessariamente collegata, ma indirettamente nel complesso...
(interruzione del Consigliere Louvin, fuori microfono)
...sì, ma dico che è nella situazione generale del finanziamento che va compreso questo punto. Quindi è un punto che è ancora aperto, non ci sono soluzioni alternative, ma è un punto aperto.
Presidente - Articolo 5: stesso risultato. Articolo 6: stesso risultato. Articolo 7: stesso risultato. Articolo 8: stesso risultato. Articolo 9: stesso risultato. Articolo 10: stesso risultato.
La parola al Consigliere Louvin sull'articolo 11.
Louvin (ALPE) - Siamo di fronte ad una rideterminazione del finanziamento per l'intervento di riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale. Chi siede in quest'aula da un po' di anni lo ha già sentito questo refrain e non trova nuova questa formula, perché risale ai primi anni '90 e ad un piano che, come i fiumi carsici, ogni tanto riaffiora.
Qui è detto, al primo comma di questo articolo, che la spesa già determinata in 2.600.000 euro è rideterminata in 7.600.000 euro, cioè 5.000.000 di euro in più; ci sono state date delle risposte non molto chiare...può darsi che all'esito della risposta la cosa mi risulterà illuminata in modo diverso. Mi riservo di fare un breve commento, se mi si chiarisce che questo aumento di 5.000.000 di euro è effetto di un assorbimento di risorse che erano scadenziate su esercizi successivi oppure no; quindi non pronuncio giudizi sulla questione, ma vorrei sentirlo ufficialmente in questa sede che questi 5.000.000 di euro non sono un ulteriore versamento di risorse su una legge ormai un po' logora e datata, e che invece siano semplicemente un nuovo scadenziamento. Grazie.
Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze e patrimonio, Lavoyer.
Lavoyer (FA) - Confermo - ed eventualmente posso produrre uno schema della nuova ridistribuzione dei fondi - che questa impostazione è solo una nuova ridistribuzione dei fondi che già esistevano nella legge originaria. Comunque farò pervenire al collega lo schema complessivo di questa ridistribuzione.
Presidente - La parola al Consigliere Louvin.
Louvin (ALPE) - Andremo a fondo quando esamineremo insieme questo documento, Assessore. Mi sembra strano che ci possano essere movimentazioni di queste dimensioni e che, a distanza di soli sei mesi dall'adozione del bilancio, adesso si anticipi una somma di questa importanza. Alzo le mani e mi arrendo di fronte alla risposta, ma se non dovesse essere così, credo che ci rammaricheremmo non poco.
Presidente - Articolo 11: stesso risultato.
La parola al Vicepresidente Chatrian sull'articolo 12.
Chatrian (ALPE) - Grazie. Nella legge n. 29/2008 si prevedeva un finanziamento per la legge speciale di 1.150.000 euro; all'articolo 11 c'è un incremento di 700.000 euro: volevamo avere qualche ragguaglio in più su questo aumento di risorse.
Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze e patrimonio, Lavoyer.
Lavoyer (FA) - Posso fornire al collega Chatrian la tabella riassuntiva di tutti gli importi anno per anno, legati alla legge di Saint-Vincent, quindi è una rimodulazione di cifre già destinate a suo tempo. Le farò pervenire la tabella.
Presidente - Articolo 12: stesso risultato. Articolo 13: stesso risultato. Articolo 14: stesso risultato.
All'articolo 15 c'è l'emendamento n. 1 dell'Assessore Lavoyer che recita:
Emendamento
Dopo il comma 2 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:
"2bis. Per gli interventi di manutenzione straordinaria del Forte di Bard, da effettuare per il tramite dell'Associazione Forte di Bard, ai sensi dell'apposita convenzione stipulata tra la Regione e l'Associazione stessa, è autorizzata per l'anno 2011 una maggiore spesa di euro 300.000 che trova copertura nell'ambito del fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'articolo 11 della lr. 7/2006.".
Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo così emendato:
Articolo 15
(Associazione Forte di Bard - Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)
1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), a favore dell'associazione Forte di Bard per la valorizzazione del turismo culturale del Forte di Bard, già determinata in euro 3.980.000 per l'anno 2011 dall'articolo 28 della l.r. 40/2010, è incrementata, per lo stesso anno, di euro 300.000.
2. L'autorizzazione per il triennio 2011/2013 è complessivamente rideterminata in euro 11.080.000, annualmente così suddivisa:
anno 2011 euro 4.280.000;
anno 2012 euro 3.400.000;
anno 2013 euro 3.400.000;
(UPB 1.7.2.10 Assegnazioni ad enti culturali per il funzionamento - parz.).
3. Per gli interventi di manutenzione straordinaria del Forte di Bard, da effettuare per il tramite dell'Associazione Forte di Bard ai sensi dell'apposita convenzione stipulata tra la Regione e l'Associazione stessa, è autorizzata per l'anno 2011 una maggiore spesa di euro 300.000 che trova copertura nell'ambito del fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).
Stesso risultato. Articolo 16: stesso risultato. Articolo 17: stesso risultato.
La parola al Consigliere Louvin sull'articolo 18.
Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.
Mi hanno incuriosito le osservazioni del collega Lattanzi questa mattina, che sono state molto critiche sulla crescita di spesa sanitaria per quanto riguarda la mobilità passiva, è stato molto duro sulla questione, e credo che questo debba andare a merito dell'onestà intellettuale di chi ritiene essere, questo, un dato negativo e quindi lo sottolinea anche dai banchi della maggioranza, ma oggi non è questo il punto.
Qui abbiamo 14.000.000 di euro in più di mobilità sanitaria come incremento, il che vuol dire, sulla spesa sanitaria complessiva, un 4,5 percento in più della spesa sanitaria regionale, è una botta piuttosto consistente. Ed è una botta che viene data solo per l'anno 2011, perché nello scadenziamento del triennale rimaniamo ancorati a 5.500.000 per il 2012 e il 2013. Intanto non mi è molto chiaro com'è possibile che ci sia tutta questa mobilità sanitaria sul 2011 e non ce ne sia per gli anni successivi nella stessa o in analoga misura, perché qui andiamo da 3 a 1; c'è un periodo di crisi congiunturale della sanità valdostana oppure c'è qualcosa che ci sfugge, un pregresso probabilmente da sanare anche in questo senso? Ma raggiungo sicuramente il collega Lattanzi nella preoccupazione, perché questo è un indicatore che dovrebbe essere stabile o non avere delle variazioni significative. La sua forte crescita in questi ultimi tempi è una spia, un possibile segnale di allarme di forti problematicità in alcuni settori del nostro servizio sanitario. Noi andremo a vedere dove vanno, quali sono naturalmente i settori che hanno maggiormente incrementato questa spesa sanitaria, però è possibile che ci vengano dati in questa sede dei ragguagli e non è sbagliato credo chiederli, perché il dato non può essere assimilato ad una semplice variazione tecnica. Quando dicevamo all'inizio che questo non è un documento che copre soltanto i buchi che si vengono a creare...ci sono dei buchi che sono preoccupanti o che possono manifestare delle acute problematicità.
Poi, e concludo perché non farò replica a quello che sarà detto dalla Giunta, vado nel senso di dire che la mobilità sanitaria non è necessariamente negativa al 100 percento, crediamo che vada presa in conto e che un sistema sanitario come il nostro debba assumere una quota di mobilità sanitaria. Suggerirei però all'Assessore di studiare con attenzione quello che sta succedendo in questo momento a livello di Euroregione Tirolo, dove si sta studiando un sistema di mobilità sanitaria interna all'Euroregione, che potrebbe avere significato anche nel nostro contesto, non solo verso il sistema sanitario nazionale, ma anche in un quadro frontaliero. Credo che la Valle d'Aosta non possa ambire ad avere la copertura totale di spesa sanitaria localizzata, non ha le competenze, non ha le risorse specialistiche per poterla affrontare in tutto, ma dobbiamo uscire da una logica di eccessi ed avere chiara una soglia ragionevole, sostenibile di mobilità sanitaria, andandola ad identificare in sede di pianificazione e non in sede di semplici variazioni di bilancio dell'importo - ripeto - di 14.000.000 di euro come viene fatto con questo articolo. Grazie.
Presidente - La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce.
Lanièce A. - Grazie Presidente.
Mi fa piacere poter intervenire sul discorso della mobilità sanitaria. Anzitutto quando si parla di "mobilità", si parla sia di acconto che di saldo, che avviene per gli anni passati, mentre l'acconto riguardante i 14.000.000 di euro si riferisce ai 7.000.000 per il 2010 e i 7.000.000 per il 2011, quindi la mobilità sanitaria è in linea con quanto successo finora. Ecco alcuni dati: negli ultimi 7-8 anni c'è stato un trend di miglioramento per quanto riguarda la mobilità sanitaria attiva rispetto alla passiva. Mobilità sanitaria che comunque ci sarà sempre nella nostra Regione, come già affermato, perché abbiamo un sistema sanitario che si è dotato di un'organizzazione che eccede gli standard. Proprio l'altro giorno, a Roma, si parlava e ci si confrontava con le Province autonome di Trento e Bolzano e con il direttore dell'Agenzia nazionale sanitaria: noi ad esempio con un totale di 120.000 persone, lo stesso DEA (dipartimento di emergenza) di secondo livello non sarebbe giustificato per i nostri numeri. In Valle possediamo la neurochirurgia e la cardiologia interventistica con l'emodinamica. Invece tutta una serie di interventi di terzo livello e di secondo livello specialistico particolare dobbiamo farli fuori Valle. Pertanto nel nostro ambito - senza parlare della radioterapia, tomoterapia e radioterapia interventistica - abbiamo un sistema sanitario che eccede di molto gli standard.
Visto che è stata richiamata la realtà di Bolzano, una realtà in cui vi è mobilità sanitaria attiva, ma dove non si tiene conto del fatto che loro hanno dai 6 ai 7.000.000 di euro di mobilità sanitaria verso Innsbruck e questo non viene mai calcolato. In questo ambito vi è una necessità di muoversi all'esterno perché il trend di dati emersi è sempre in assestamento. Per quanto riguarda gli accordi per la mobilità sanitaria, quest'anno le richieste del Ministero dell'economia sono arrivate a marzo 2011 per quanto riguarda tutta la rendicontazione. Grazie.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.
Rollandin (UV) - Credo che le spiegazioni date dall'Assessore, che vorrei sottolineare, stanno a dire che non c'è un buco, perché letto così sembra che di colpo ci siamo accorti che dobbiamo pagare in più 7.000.000 per il 2010 e altrettanti per il 2011... Il sistema è piuttosto farraginoso, perché fra le Regioni c'è una comunicazione che avviene in due tempi, con un anticipo e con un rendiconto. Siccome abbiamo avuto delle difficoltà negli anni, siamo ancora a regolare la nostra situazione di alcuni anni addietro che non è ancora finita. Oggi entriamo a regime su questi due anni, dopodiché possiamo dire: 2010 e 2011 sono pagati. Sugli altri anni indietro abbiamo ancora dei conti da saldare, questo è il saldo...
(interruzione del Consigliere Louvin, fuori microfono)
...l'acconto è quello che c'è, solo per chiarirsi...nel bilancio c'erano già delle voci per questo, che erano riferite all'acconto, questa è la parte relativa al saldo di due anni.
Il tema è che il raccordo cosa porta? Delle Regioni come la Lombardia sono sempre in attivo perché la cardiochirurgia...dove vai a farti operare al cuore? Prima andavi dove volevi, adesso hanno indirizzato verso dei centri ottimali; per la neurochirurgia è la stessa cosa, e non è giustificato avere qualcosa qui in Valle, quindi noi saremo sempre in questa situazione.
Quello di cui dobbiamo tener conto è che nella logica con cui ci prepariamo ad attivarci anche per il futuro...se noi andiamo a Lione non è che ci andiamo gratuitamente, ma invece di pagarlo alla Lombardia lo paghiamo a Lione. Legittimo, quindi vorrei dire che qui non è che di colpo abbiamo scoperto un buco; di colpo ci hanno inviato il rendiconto relativo all'anno per il saldo, con una sottolineatura. Ci sono alcune Regioni che hanno giocato sul fatto seguente: ogni operazione ha un costo, cioè se faccio l'operazione di appendicite ad Aosta - banalizzo - perché sono un turista che viene qui e mi ricoverano d'urgenza, io segnalo che ho operato Tizio che arrivava da...e lo segnalo alla Regione di appartenenza. Quanto costa l'appendicite? Non è che ad Aosta posso farla costare 1.000 euro o 5.000 euro e a Milano mi costa 2.000; le DRG sono fatte in modo tale che il costo per tutti gli interventi è uniforme, così che alla fine si può confrontare. Su questo c'è stata una discussione molto accesa fra le Regioni, perché molte volevano far valere un discorso di qualità, purtroppo non in tutte le Regioni è uguale, per cui se io mi trovo in una regione come turista e devo essere ricoverato d'urgenza, non c'è dappertutto lo stesso trattamento. Per dire che questa è una materia molto complessa in cui a livello di rimborsi c'è sempre stata una grande difficoltà a far quadrare i conti, perché il ministero si è assunto l'onere di fare da punto di riferimento di qual è il credito ed il debito. Oggi chi ha un credito...c'è Bolzano - dicevo prima che lo ha nei confronti delle Regioni del nord -, che è però debitore a sua volta nei confronti del Tirolo, ma sono fatti suoi, perché nel sistema italiano figura come attivo.
Volevo solo sottolineare che non è che di colpo abbiamo fatto un buco che prima non c'era e devono ancora arrivare le note relative a questi anni e le cifre sono più o meno queste, dai 12 ai 13.000.000 di euro; ad alcuni abbiamo dati acconti, per altri dovremo saldare man mano che ci arrivano.
Presidente - Articolo 18: stesso risultato. Articolo 19: stesso risultato. Articolo 20: stesso risultato. Articolo 21: stesso risultato. Articolo 22: stesso risultato. Articolo 23: stesso risultato.
La parola al Consigliere Louvin sull'articolo 24.
Louvin (ALPE) - Grazie Presidente. Non ho memoria di precedenti, forse sbaglio, ma di convenzionamenti con l'ANAS per erogare all'ANAS dei contributi per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della rete viaria statale, io non ne ho memoria! Qui siamo sul terreno del federalismo per abbandono...lo Stato ormai ha abbassato le braccia e sappiamo che cosa vuol dire, sappiamo anche che questo può rappresentare e rappresenta una spina dolorosa per quanto riguarda la viabilità ed il fatto che per convenienza possa risultare più comodo per lo Stato lasciare addirittura chiuse delle arterie molto delicate e molto vitali per periodi prolungati.
Vogliamo quindi soltanto capire e capirci con il Governo regionale per sapere cosa sta succedendo: ci sono idee precise, questa è un'iniziativa a spot per regolare un problema? Anche perché l'importo non mi pare che sia un importo di straordinaria entità rispetto alle cifre che vengono movimentate per interventi robusti sulla rete viaria; qui stiamo parlando di contributi al 30 percento con una rideterminazione di 200.000 euro per l'anno 2011. Francamente sembra, nei rapporti con un colosso come dovrebbe essere l'ANAS, di stare un po' - come direbbe un famoso leader di partito - a "pettinare le bambole", qui non sono cifre così importanti da giustificare che una Regione faccia un convenzionamento con l'ANAS per darti un contributo. È una cosa veramente singolare, allora vorrei che si esplicitasse questo momento politico. Avremo da intervenire ed in modo più massiccio sulla rete viaria statale? Se sì, prenderemo determinati provvedimenti.
Noi riteniamo che questo tipo di convenzionamento e di trattativa con l'ANAS per dare un piccolo contributo per fare un intervento, sia obiettivamente una cosa alquanto discutibile. Grazie.
Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze e patrimonio, Lavoyer.
Lavoyer (FA) - Grazie Presidente.
Diciamo che l'argomento non può essere trattato con il taglio con cui lo ha impostato il collega Louvin. Per la precisione, qua si dà la possibilità di avere un contributo legato agli aspetti progettuali come lavori di architettura e di ingegneria, lavori che praticamente possono avere delle ricadute estremamente positive...
(interruzione del Consigliere Louvin, fuori microfono)
...se guarda solo la relazione c'è scritto, e dice testualmente: "autorizza la Regione ad erogare contributi in misura non superiore al 30 percento dell'ammontare complessivo di ciascun investimento, comprensivo di oneri relativi ai servizi attinenti architettura ed ingegneria, previa stipula di apposite convenzioni finalizzate".
Però in questo caso specifico il contributo di 200.000 euro va per un intervento di 92.700.000 di euro, relativo alla costruzione della variante sulla strada 26, nella galleria sotto il Forte di Bard. Il fatto di avere una convenzione è perché all'interno di questo intervento la Regione chiede determinati requisiti che possono essere favorevoli anche all'organizzazione stessa dell'intervento; quindi, a fronte di un intervento di 92.700.000 euro, ci esponiamo per 200.000 euro...penso sia un'azione estremamente positiva per quanto riguarda le ricadute successive.
Presidente - La parola al Consigliere Louvin.
Louvin (ALPE) - Grazie Presidente.
Le ragioni possono essere anche funzionali in questo momento, io le trovo molto singolari. Trovo molto singolare che nel rapporto con un ente come l'ANAS ci sia la necessità di andare a fare un convenzionamento per un contributo di questo importo. La sua indicazione per cui questo sarebbe limitato ad oneri progettuali non tiene rispetto al testo di questo articolo come è formulato, ma a prescindere da questo, ritengo che sia un precedente problematico.
Noi con ANAS dobbiamo avere un altro rapporto e non un rapporto di mercanteggiamento su piccole questioni; credo sia abbastanza singolare che ci si avvii su questa china e potrebbe giustificare ulteriori sollecitazioni e richieste da parte dell'ANAS, che mi pare stenti già abbastanza ad intervenire con sollecitudine e nella misura richiesta su buona parte della rete viaria di competenza in Valle d'Aosta.
Presidente - La parola all'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Marco Viérin.
Viérin M. (SA-UdC-VdA) - Solo per precisare due aspetti: sono decine di anni che questo Consiglio e i passati Governi fanno convenzioni con ANAS, dai piani rotonde di 5-6-7 anni fa a quelli di 4 anni fa, e così via, dove la Regione si è impegnata finanziariamente, per le spese totali di certe rotonde mentre altre, invece, sono completamente a carico di ANAS...e ne potrei citare tantissime altre! Su questo preciso intervento la Regione crede di investire, secondo me in senso logico, per verificare se si può fare questo intervento e così mettere ANAS di fronte alla fattibilità dell'intervento. Che poi l'ANAS - lo sa tutto il mondo -, abbia un momento di difficoltà generalizzato su tutto il territorio nazionale, credo sia una cosa pacifica che non riguarda solo la Valle d'Aosta, bensì in senso generale la situazione viaria.
Presidente - Articolo 24: stesso risultato. Articolo 25: stesso risultato.
C'è l'emendamento n. 2 dell'Assessore Lavoyer che recita:
Emendamento
Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:
"Articolo 25 bis
(Modificazione alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44)
1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), le parole "i cui oneri sono rimborsati alla Regione dalla società di servizi" sono abrogate.".
Lo pongo in votazione: stesso risultato. Articolo 26: stesso risultato. Articolo 27: stesso risultato. Articolo 28: stesso risultato. Articolo 29: stesso risultato. Articolo 30: stesso risultato. Articolo 31: stesso risultato. Articolo 32: stesso risultato.
All'allegato A c'è l'emendamento n. 3 dell'Assessore Lavoyer che recita:
Emendamento
L'allegato A è così modificato:
"Nell'ambito dell'U.P.B. 1.4.2.10 (Trasferimenti correnti con vincolo settoriale di destinazione agli enti locali):
1. l'importo in aumento per l'anno 2011 di euro 400.000 relativo alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40, art. 20, è modificato in euro 600.000.
2. è inserita la legge regionale 15 dicembre 1982 n. 93 (Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane e inabili), per un importo in riduzione per l'anno 2011 di euro 200.000.
Lo pongo in votazione: stesso risultato. Allegato B: stesso risultato. Allegato C: stesso risultato. Allegato D: stesso risultato.
Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti e votanti: 33
Favorevoli: 25
Contrari: 8
Il Consiglio approva.
Presidente - Prima di tornare all'inizio dell'ordine del giorno, se siete d'accordo pongo in discussione il punto 20 all'ordine del giorno.