Oggetto del Consiglio n. 1794 del 4 maggio 2011 - Verbale
Oggetto n. 1794/XIII del 04/05/2011 |
SOSTITUZIONE DI UNA CONSIGLIERA REGIONALE IN SENO ALLA CONSULTA REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2009, N. 53. (REIEZIONE DI UN ORDINE DEL GIORNO) |
Il Presidente Alberto CERISE, dopo una breve illustrazione, dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 24 dell'ordine del giorno.
Comunica che è stato presentato un ordine del giorno dai Consiglieri dei gruppi ALPE e Partito Democratico.
Interviene il Consigliere ROSSET che propone la Consigliera Manuela ZUBLENA.
Il Presidente propone di procedere all'esame dell'ordine del giorno, presentato in sede di discussione generale dai Consiglieri dei gruppi ALPE e Partito Democratico.
Illustra la Consigliera Patrizia MORELLI.
Intervengono i Consiglieri DONZEL, Emily RINI e Patrizia MORELLI.
Intervengono, per dichiarazione di voto, i Consiglieri SALZONE (voto contrario), LATTANZI (voto contrario) e Emily RINI (voto contrario).
IL CONSIGLIO
- con voti favorevoli: otto e voti contrari: ventiquattro (presenti e votanti: trentadue);
NON APPROVA
il sottoriportato:
ORDINE DEL GIORNO
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
RICORDATA la legge regionale n. 53 del 23 dicembre 2009 "Disposizioni in materia di Consulta regionale per le pari opportunità e di consigliera regionale di parità" che all'articolo 7 fissa la composizione della consulta stessa in 23 componenti, di cui tre consigliere regionali elette dal Consiglio regionale, in ragione di due per la maggioranza e una per la minoranza;
RICORDATO che lo stesso articolo dispone anche l'elezione da parte del Consiglio regionale di dieci componenti scelte tra gli organismi di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 7, almeno tre delle quali devono essere espressione della minoranza consiliare;
CONSIDERATE la rigidità della norma attuale e l'imprevedibilità del numero di consigliere donne elette in Consiglio regionale e ricordato che la legge istitutiva della Consulta regionale per la condizione femminile del 23 giugno 1983, n. 65 prevedeva la partecipazione di diritto di tutte le donne consigliere regionali;
CONSTATATA l'oggettiva complessità del meccanismo di sostituzione di eventuali consultrici dimissionarie o decadute che richiede la convocazione del Consiglio regionale causando un rallentamento dell'attività della consulta e una difficoltà di svolgimento dei lavori della consulta stessa;
RICORDATO che la legge regionale 65/1983 prevedeva la nomina di una consultrice effettiva e di una supplente, in caso di impossibilità a partecipare della prima, da parte dei vari organismi rappresentati, andando così a favorire la continuità e la regolarità dell'attività e a contenere il rischio della mancanza del numero legale in assemblea o della troppo esigua partecipazione ai gruppi di lavoro;
IMPEGNA
LA I COMMISSIONE CONSILIARE
ad avviare una riflessione condivisa, ampia ed articolata, coinvolgendo l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sulla possibilità di revisione dell'art. 7 della legge regionale n. 53 del 23 dicembre 2009, onde agevolare la maggiore partecipazione e rappresentatività delle donne, snellire le procedure di nomina e di eventuale sostituzione, favorendo così il regolare funzionamento di questo importante organo istituzionale.
---
Successivamente,
IL CONSIGLIO
Premesso che:
- con legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53, concernente ?Disposizioni in materia di Consulta regionale per le pari opportunità e di consigliere/a regionale di parità?, la Regione ha provveduto al riordino della Consulta regionale per la condizione femminile, istituita ai sensi della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65, che ha assunto la nuova denominazione di Consulta regionale per le pari opportunità;
- l’articolo 7 della legge regionale 53/2009 prevede che la Consulta per le pari opportunità è composta nel modo seguente:
?a) da quattro componenti, designate congiuntamente:
1) dalle associazioni e dai gruppi femminili che abbiano un’effettiva rappresentatività a livello regionale, abbiano come finalità istituzionali quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, siano democraticamente strutturate e svolgano a livello regionale attività non circoscritte ad interessi di categoria professionale;
2) dalle commissioni femminili delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
3) dalle commissioni o movimenti femminili delle organizzazioni dei lavoratori autonomi e delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale;
4) dalle commissioni o movimenti femminili, a livello regionale, dei partiti, movimenti o gruppi politici;
5) dalle commissioni o movimenti femminili delle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative a livello regionale;
b) dal/dalla consigliere/a regionale di parità di cui all’articolo 14;
c) da tre consigliere regionali elette dal Consiglio regionale con voto limitato a due nomi. Almeno una consigliera deve essere espressione della minoranza consiliare. La perdita della condizione di consigliera regionale comporta la decadenza dalla Consulta;
d) da dieci componenti elette dal Consiglio regionale fra le componenti degli organismi di cui alla lettera a) con voto limitato a sette nomi. Almeno tre componenti devono essere espressione della minoranza consiliare;
e) da cinque componenti designate dal Consiglio permanente degli enti locali e scelte fra le donne elette negli enti locali della Regione, rispettando la proporzione fra le elette nelle assemblee e negli organi esecutivi degli enti stessi. La perdita della condizione di eletta negli enti locali comporta la decadenza dalla Consulta.?;
Visto che con deliberazioni n. 1165/XIII del 21 aprile 2010, n. 1216/XIII del 26 maggio 2010 e n. 1686/XIII del 9 marzo 2011 il Consiglio regionale ha provveduto alla elezione delle componenti in seno alla Consulta regionale per le pari opportunità, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53, per la legislatura in corso;
Precisato che, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53, sono state elette le seguenti Consigliere regionali:
1 - Emily RINI;
2 - Hélène IMPÉRIAL;
3 - Patrizia MORELLI (espressione della minoranza);
Considerato che, con nota in data 6 aprile 2011, la Consigliera regionale Hélène IMPÉRIAL ha rassegnato le dimissioni dalla Consulta regionale per le pari opportunità;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla elezione di una nuova Consigliera regionale, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53, in sostituzione della Consigliera regionale Hélène IMPÉRIAL;
Richiamata la legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione Affari generali della Presidenza del Consiglio, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla legittimità della presente deliberazione;
Proceduto a votazione a schede segrete, con l'assistenza del Consigliere segretario RIGO e degli scrutatori Consiglieri COMÉ, Hélène IMPÉRIAL e Patrizia MORELLI, con il seguente risultato della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentadue;
- Schede nulle: quattro;
- Schede valide: ventotto;
- Schede bianche: sei.
Hanno riportato voti:
- Manuela ZUBLENA: venti;
- Carmela FONTANA: uno;
- Hélène IMPÉRIAL: uno.
DELIBERA
di eleggere in seno alla Consulta regionale per le pari opportunità, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53, la Consigliera regionale Manuela ZUBLENA, in sostituzione della Consigliera regionale Hélène IMPÉRIAL, per la durata della legislatura in corso.
______