Oggetto del Consiglio n. 1778 del 4 maggio 2011 - Resoconto
OGGETTO N. 1778/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)".
Articolo 1
(Modificazione all'articolo 41 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37)
1. Al comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), dopo le parole: "può essere sostituito" sono inserite le seguenti: ", per il solo espletamento dei compiti connessi alla gestione operativa-tecnica,".
Articolo 2
(Modificazioni all'articolo 47 della l.r. 37/2009)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 37/2009, è inserito il seguente:
"2bis. Il personale appartenente al ruolo unico regionale che partecipa ai corsi di cui all'articolo 46 è considerato in servizio a tutti gli effetti e percepisce il trattamento economico in godimento, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.".
2. Il comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 37/2009 è sostituito dal seguente:
"3. Il personale dipendente dagli altri enti del comparto unico regionale che partecipa ai corsi di cui all'articolo 46 è collocato di diritto in aspettativa per l'intera durata del corso e percepisce, per l'intero periodo del corso, un assegno di frequenza di natura non retributiva in misura pari al trattamento economico previsto per i corrispondenti profili professionali, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione di servizio.".
Articolo 3
(Disposizione transitoria)
1. Il comma 2bis dell'articolo 47 della l.r. 37/2009, introdotto dall'articolo 2, comma 1, si applica anche ai corsi di formazione di cui all'articolo 46 della l.r. 37/2009 già avviati, e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dal primo giorno di avvio dei corsi medesimi, con diritto per il personale interessato alla conseguente rideterminazione del trattamento economico.
Articolo 4
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Président - Collègues, ont été déposés à la Présidence le rapport du Conseiller Caveri sur le projet de loi n° 139, le rapport du Conseiller Bertin sur la proposition de loi n° 113 et le rapport de la Conseillère Emily Rini sur le projet de loi n° 137; ont été aussi déposés deux amendements présentés par le Président de la Région et par les Conseillers Salzone, La Torre, Caveri et Benin sur le projet de loi n° 139 et deux amendements présentés par les Conseillers Bertin, Chatrian, Louvin, Giuseppe Cerise et Patrizia Morelli sur la proposition de loi n° 113. On passe maintenant à la discussion conjointe des points n° 26.1 et n° 27.3 à l'ordre du jour.
La parole au rapporteur, le Conseiller Bertin.
Bertin (ALPE) - Grazie Presidente.
Andiamo in ordine di presentazione, pertanto, avendo noi presentato la legge a luglio dello scorso anno, inizio io. La legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta) ha riorganizzato i servizi antincendi della regione, abrogando la precedente legge n. 7/1999 e modificando la n. 45/1995 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale). Nel ridefinire le procedure di reclutamento del personale, rispetto alla disciplina abrogata, il nuovo testo ha introdotto un'anomalia per ciò che concerne lo stato di servizio ed il trattamento economico dei partecipanti ai corsi di formazione che siano già dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale. In effetti, i sopracitati partecipanti ai corsi, diversamente da quanto avveniva in precedenza con la vecchia disciplina, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del corso e subiscono la decurtazione di un quinto del trattamento economico loro spettante. Si tratta, evidentemente, di una disposizione iniqua che, oltre ad introdurre un'immotivata disparità di trattamento rispetto a chi abbia partecipato precedentemente ai corsi, può disincentivare i soggetti già dipendenti regionali a partecipare alle procedure selettive in argomento. La proposta di legge si propone pertanto di eliminare l'iniquità rilevata, riallineando l'attuale normativa alla precedente disciplina posta dalla legge regionale n. 7/1999 abrogata. Questa proposta di legge fu depositata nell'ormai lontano luglio 2010 quando, con l'organizzazione di un primo corso per capi squadra dei vigili del fuoco, l'anomalia sopracitata si rese palese.
Con lo stesso obiettivo e nell'intento di risolvere al più presto il problema, le stesse modifiche proposte sono state già oggetto di emendamenti presentati in aula, collegati ad un disegno di legge riguardante il personale, nello specifico la legge concernente l'ordinamento e il funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e la disciplina del relativo personale, questo disegno di legge al quale erano collegati gli emendamenti era in discussione sempre nel mese di luglio scorso. Gli emendamenti in questione in quella occasione furono bocciati da parte della maggioranza in Consiglio regionale senza nemmeno una discussione di circostanza, furono praticamente ignorati. Episodio grave non tanto per il piccolo "sgarbo" nei confronti della minoranza, ma per le conseguenze e i danni che tale atteggiamento ha procurato ai partecipanti ai corsi dell'estate scorsa. La bocciatura in aula degli emendamenti ha impedito il prosieguo dell'iter legislativo relativo alla proposta di legge depositata dal nostro gruppo e, di conseguenza, la possibilità di affrontare e risolvere la questione.
Ai primi di gennaio 2011 la nostra proposta di legge ha potuto finalmente riprendere il percorso legislativo. A questo punto, in ragione della conclusione del corso per capi squadra dei vigili del fuoco richiamato in precedenza, si introduce un emendamento per consentire anche a questi ultimi di godere dei benefici previsti dalla proposta di legge e si recepiscono i suggerimenti delle rappresentanze sindacali emersi durante le audizioni in II Commissione, sindacati che nell'occasione ringraziamo per la collaborazione avuta durante le audizioni.
Solo il 23 marzo 2011 il Governo regionale, dopo aver ignorato la nostra proposta di legge per oltre 6 mesi, prende anch'esso coscienza dell'esistenza di un problema nell'applicazione delle nuove disposizioni previste dalla legge n. 37/2009 e presenta il disegno di legge n. 139 con gli stessi obiettivi, ma che escludono dai benefici i partecipanti ai corsi dell'estate scorsa, tranne adesso un improvviso emendamento.
In conclusione occorre purtroppo evidenziare che, con un po' di buon senso e disponibilità al confronto da parte del Governo regionale, si sarebbe potuto risolvere la questione con celerità già nel mese di luglio scorso, senza arrecare danni agli interessati. Grazie.
Presidente - Vorrei solo fare una precisazione, adesso è stata presentata la relazione da parte del collega Bertin e poi ci sarà la relazione del collega Caveri, questo non costituisce un'inversione dell'ordine del giorno, che sarà da stabilirsi dopo da parte del Consiglio regionale.
La parola al relatore, Consigliere Caveri.
Caveri (UV) - Grazie Presidente.
Essendo cronologicamente più vecchia la proposta di legge del collega Bertin, mi sembrava corretto che svolgesse per primo la relazione. Io mi occuperò invece del disegno di legge governativo, che tratta ovviamente la medesima materia e va a regolamentare tale questione, che è stata poco fa evocata in aula e che riguarda una sorta di dimenticanza nella legge n. 37/2009, che viene risolta con questo provvedimento in quanto permette a coloro che svolgeranno non solo nel Corpo dei vigili del fuoco, ma anche nel cosiddetto "comparto unico"...di partecipare a questi corsi con una forma di copertura, senza quella logica di aspettativa che faceva loro perdere non solo del denaro, ma faceva loro perdere degli aspetti di tipo previdenziale nell'accumulazione degli anni di carriera. Da questo punto di vista, era stata proposta in commissione, il Presidente Rollandin ricorderà che, come relatore, mi ero fatto latore di questo desiderata dei sindacati - di cui lo stesso Bertin ha dato testimonianza nella proposta di legge che da loro era stata presentata -, che era il criterio di retroattività anche per coloro che i corsi li avevano già svolti e non avevano avuto quei benefici economici che d'ora in poi saranno previsti. All'epoca il Presidente in commissione ci aveva detto che non era tecnicamente possibile, oggi invece il Presidente ha proposto, con la sottoscrizione da parte di altri colleghi, compreso il relatore, un emendamento a sanatoria. Mi sento...non di giustificarmi con il collega Bertin, ma effettivamente il Presidente mi ha spiegato che si tratta di una correzione che gli uffici hanno fatto rispetto ad un'informazione che gli era stata fornita precedentemente, altrimenti era ovvio che la questione sarebbe stata risolta già in commissione.
Aggiungo che c'è un altro punto contenuto in questo disegno di legge riguardante la catena di comando. Su tale punto non ero presente all'audizione dei sindacati, ma mi sono state ricostruite una serie di obiezioni che non sono nuove da parte dei vigili del fuoco regionali. Da questo punto di vista, non nascondo che la regionalizzazione dei vigili del fuoco continua - come relatore mi assumo la responsabilità di tali parole - ad avere alcune criticità, ossia i vigili del fuoco non hanno sempre digerito tale regionalizzazione, quindi hanno sempre ritenuto di avere una catena di comando che in qualche maniera dovrebbe essere totalmente autoreferenziale come hanno chiesto. Credo invece che il far parte di un corpo unico porta anche alla considerazione che il corpo regionale debba avere delle sue specificità, ma facendo parte di un organismo più ampio soprattutto nel caso della catena di comando attuale, che porta fino ad un coordinatore, che è il Coordinatore della Protezione civile.
Il Presidente sarà più preciso nella replica, ma qui si dice che alcune parti amministrative non possono essere svolte da personale che non ha funzioni dirigenziali per evitare che possa essere presentata una delibera di Giunta sottoscritta da un ottavo livello, che, pur avendo delle specificità riconosciute contrattualmente e che derivano dalla specificità dei vigili del fuoco, polizia giudiziaria e una serie di altre questioni, non vuol dire essere dirigenti. È chiaro quindi - forse il Presidente lo ripeterà - che ci saranno degli atti amministrativi che porteranno a meglio definire probabilmente questa catena di comando: coordinatore, direttore e comandante e tutti i vice che si occupano, come si dice qui, degli aspetti più propriamente operativi...e che prevedono che il comando, in assenza del comandante, venga assunto dagli ufficiali del corpo, che però non hanno funzioni dirigenziali, quindi una parte delle cose amministrative non possono essere fatte. Forse ho un po' semplificato, ma la realtà dei fatti è che questo inserimento consente di avere maggiore chiarezza e poi, in sede amministrativa, verrà ulteriormente completato. Credo che con tali precisazioni e ovviamente esprimendo un parere favorevole a tale principio di uguaglianza della retroattività, si possa rapidamente votare questo provvedimento.
Président - J'ouvre la discussion générale.
La parole au Conseiller Donzel.
Donzel (PD) - Egregio Presidente, cari colleghi, ringrazio sentitamente i relatori per la chiarezza con cui hanno esposto questa materia. Va riconosciuto al gruppo ALPE di aver intuito da subito la problematicità legata alla questione che riguardava la retribuzione del personale, così come va riconosciuta la franchezza al collega Caveri, che ha esposto come in zona Cesarini finalmente la maggioranza si sia resa conto che questo era un principio assolutamente da riconoscere, salvo di nuovo far ricorrere i lavoratori alla procedura del ricorso; ricorso che, come abbiamo visto per il Festaz ed altre situazioni, si rivela poi perdente per l'Amministrazione, con costi naturalmente a carico dei cittadini. Siamo quindi assolutamente favorevoli sia al testo, sia a questo emendamento, anche se arriva tardi ben venga, e devo riconoscere in questo caso che la collaborazione con i sindacati non è sempre infruttuosa come spesso alle volte si sente dire, ma può essere utile. In tal senso una qualche riserva ancora la nutriamo, se ci sia consentito, sull'articolo 1; devo dire che le parole di Caveri in parte mi hanno rassicurato, perché preannunciano un intervento del Presidente, nel senso che questo articolo non è chiarificatore in maniera definitiva, ma apre ad un confronto che vada a dettagliare in modo specifico cosa compete agli uni e cosa compete agli altri, perché è una materia estremamente delicata.
Vorrei dire però che mi pare di avere capito che non ci sia tanto da parte sindacale in questo momento una volontà di mettere in questione la regionalizzazione in sé, ma piuttosto, data la regionalizzazione come fatto acquisito, si cerca di definire con chiarezza la catena di comando, ma perché ci sono delle questioni specifiche che attengono a norme dell'antincendio che sono estremamente delicate e complesse. In tal senso mi permetto di annunciare un voto di astensione del nostro gruppo su questo articolo 1, come a sottolineare che siamo in attesa di vedere come anche in questo confronto verranno esplicitati in modo dettagliato tali punti, che, a nostro avviso, hanno una certa urgenza. Presidente, vista la delicatezza che riguarda gli interventi dei vigili del fuoco, eccetera, la nostra astensione è più una sottolineatura dell'urgenza di queste procedure e non l'intenzione di negare il tentativo già attraverso tale articolo di dire che vogliamo fare chiarezza su questo delicato punto; quindi, come dire, è un volerla sollecitare a stringere i tempi su tale questione che è delicata.
Presidente - Se non ci sono altre richieste, chiudo la discussione generale.
La parola al Presidente della Regione, Rollandin.
Rollandin (UV) - Grazie Presidente. Ringrazio il relatore Caveri, che ha illustrato non solo le motivazioni di questo provvedimento, ma anche alcune difficoltà operative che la legge n. 37 ha, in particolare è stato fatto un accenno, correttamente, all'emendamento che è stato presentato in aula, che tiene conto di una serie di osservazioni venute sia dai membri della commissione, sia da altri...che aveva presentato per primo una riflessione su questo tema.
All'inizio ero stato informato della difficoltà di dare soluzione anche al tema che ricordava Bertin, ho tenuto conto che, al di là delle forze sindacali, da parte dei colleghi presenti in commissione c'era l'unanime volontà di tentare di risolvere questo problema, ho voluto approfondire e cercare di evidenziare quali potevano essere le reali difficoltà, che poi mi è stato spiegato erano superabili. Correttamente quindi c'è stata, sotto questo aspetto, una valutazione conseguente a tale tema, che ha portato - e l'ho detto - a presentare un emendamento, che va nell'ottica auspicata e quindi, sotto questo profilo, diamo atto che la valutazione iniziale non era corretta. Quando succede come in questo caso, è giusto dirlo e lo abbiamo non solo detto, ma trasformato in un emendamento propositivo.
Per quanto riguarda l'aspetto a cui si riferiva il collega Donzel e che è stato in parte anticipato, su quello che è il collegamento nel nuovo organismo regionale del comando, della direzione...di quelle che sono soprattutto le consegne e l'organizzazione verticale, che risente in parte dell'organizzazione nazionale...ma che ha un'organizzazione regionale che in qualche modo lo rende in certi momenti più difficile... In particolare, relativamente alla sostituzione del comandante, qui abbiamo utilizzato il termine "tecnico-operativo" proprio perché la parte specifica di competenze che non possono essere sostituite da altre persone, le quali, da un punto di vista dell'organigramma, avrebbero un pari livello o un livello dirigenziale, ma che non hanno le competenze operative...quindi abbiamo dovuto specificarlo proprio per non essere in difficoltà, nel senso che, se io do un parere, devo essere in grado di darlo. La parte amministrativa viene comunque regolata con PD o con quelle che sono le parti che ordinariamente vengono fatte, ma non può essere sostitutiva di una competenza specifica che invece ci deve essere per una serie di atti. Confermo che su tale tema c'è una riflessione in atto, verrà fatta con l'organizzazione interna e con le forze sindacali per vedere se e come trovare una modalità che meglio chiarisca definitivamente tale tema; su questo quindi si sta già riflettendo per evitare equivoci in futuro. Questa è una soluzione provvisoria, in quanto potrebbe trovare una sua articolazione ancora migliore in una futura revisione, anche se è recente, della legge n. 37.
Presidente - La parola al Consigliere Bertin.
Bertin (ALPE) - Grazie Presidente.
Noi, come ricorderà, avevamo sollecitato più volte questo problema della retroattività, l'avevamo sollevato in commissione, come giustamente ha detto Caveri, e avevamo già presentato un emendamento a gennaio di quest'anno, quando avevamo riproposto la nostra proposta di legge presentata nel luglio scorso, evidenziando il fatto che, se si fosse intervenuti nel momento in cui avevamo presentato la proposta, non ci sarebbero stati problemi di retroattività. Ho sollecitato più volte questo aspetto legato alla retroattività, oggi prendiamo atto del fatto che la nostra sollecitazione ha ottenuto un risultato. Detto ciò, vorremmo chiedere una sospensione per analizzare l'emendamento che non abbiamo avuto tempo di vedere in precedenza, ci è stato dato solo adesso. Grazie.
Presidente - Il Consiglio è sospeso per quindici minuti.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 11,04 alle ore 11,15.
Presidente - Colleghi, riprendiamo i lavori dopo la sospensione, credo che qualcuno ci riferirà sull'esito dell'incontro.
La parola al Consigliere Louvin.
Louvin (ALPE) - Riferisco subito di una certa difficoltà a rimettere insieme le parti di una legge, che credo stia raggiungendo un record da guinness: di avere ben tre emendamenti su due articoli, in un susseguirsi di modificazioni! Il Presidente Rollandin in commissione aveva esplicitato degli argomenti non meglio identificati, compresi da noi dell'opposizione sulle impossibilità e siamo contenti che siano state superate le problematiche ostative al riconoscimento del trattamento economico con il criterio di retroattività, ma su questo dirà al momento della dichiarazione di voto il collega Bertin, a cui il nostro gruppo vuole riconoscere una particolare tenacia nell'aver perseguito...l'ha chiamato il raddrizzamento di un'anomalia, di un torto oggettivo che veniva fatto sul piano di una situazione certamente non voluta dal Governo regionale, ma che si era prodotta. Quello che ci è dispiaciuto nel corso di questi mesi era constatare una certa carenza di disponibilità a rimediare a tale situazione; ben venga anche nelle ultime ore o negli ultimi minuti, come in questo caso, un ravvedimento operoso da parte di chi ne ha sicuramente i mezzi.
Quello che però ci ha messo in difficoltà - ed è il motivo per il quale è stata richiesta questa sospensione - è stato anche il sentire poco fa che le riflessioni non hanno solo investito tale aspetto economico, ma investono e investiranno ancora l'assetto che si vuole dare alla questione relativa alla catena di comando per quanto riguarda le sostituzioni del comandante dei vigili del fuoco. Su questo aspetto, Presidente, non capiamo come si possa per una questione così circoscritta ancora mantenere delle incertezze come quelle che abbiamo sentito poco fa, da parte oltretutto di un Governo che normalmente non fa dell'incertezza il proprio pane quotidiano. Lei ha chiamato questa una soluzione provvisoria, ma lei ha introdotto, Presidente, un disegno di legge che, al di là della soluzione della questione che le era stata evidenziata già dieci mesi fa dal nostro gruppo, investiva solo tale questione. Siamo sorpresi allora di questo stato di non definizione, si parla già, nel momento in cui ci chiede di approvare questa norma, di una futura revisione; ora francamente è vero che siamo tutti sotto il segno del precariato in questa condizione umana e in questa condizione economica e lavorativa del tempo presente, un minimo di certezze però e di maggiore riflessione ci sarebbero sembrati opportuni. Perché a questo punto non valutare positivamente, in modo semplice e netto, la proposta che ha fatto il nostro gruppo e lasciare che tale questione, oggettivamente ancora incerta agli occhi suoi e della maggioranza, venisse poi definita con i tempi che le sono più opportuni? Noi, quindi, non daremo il nostro consenso all'approvazione del primo articolo della legge, mentre accogliamo con favore il riallineamento, la ridefinizione della questione; di fatto abbiamo discusso per dieci mesi di 15.200 euro, purtroppo siamo rimasti inchiodati per tanto tempo anche con lunghe discussioni in commissione per una questione che forse, con un impegno e una determinazione maggiore anche di chi collabora tecnicamente su tali questioni, si sarebbe potuta definire molto più sollecitamente.
Presidente - L'ordine del giorno prevede la discussione sul punto n. 26.1, vale a dire sul disegno di legge presentato dalla Giunta regionale.
La parola al Consigliere Donzel sull'articolo 1.
Donzel (PD) - Per dichiarazione di voto, abbiamo convenuto con l'ALPE che il disegno di legge n. 139 così modificato ci porta ad avere il testo che fu presentato mesi fa per la parte che riguarda il trattamento economico e quindi nel suo complesso voteremo a favore di questo disegno di legge. Voteremo invece contro l'articolo 1, perché abbiamo appreso dal Presidente che non solo ci sarà una trattativa per definire meglio tali compiti, ma addirittura ci sarà una nuova modifica di questa legge; allora una legge che continua ad essere modificata, forse è il caso di dire già subito che tale articolo non va bene. Grazie.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Rollandin.
Rollandin (UV) - Credo di aver specificato che questo articolo così com'è chiarisce oggi l'esigenza di dare una spiegazione e dare soprattutto un indirizzo di come ci si muove nei confronti di assenze da parte dei responsabili. Ho detto che, nell'ambito di quella che è un'attuazione della legge, sono stati evidenziati alcuni temi, che saranno monitorati e approfonditi e che potrebbero portare ad una successiva attenzione. Il che non significa automaticamente che viene modificata in un senso, piuttosto che in un altro, altrimenti lo facevamo subito, ma questa è un'attenzione che dedichiamo in particolare all'attuazione difficile di tale norma, che - voglio ricordare - è complicata, perché ha messo insieme i volontari e i vigili...quindi il collegamento...il modo di lavorare insieme. È una fase di rodaggio che potrebbe portare anche a delle modifiche, questo ho detto, quindi non è escluso questo tema, ma oggi tale situazione è chiarita con questo emendamento.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti e votanti: 30
Favorevoli: 22
Contrari: 8
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 3 c'è l'emendamento n. 1 presentato dal Presidente della Regione e dai Consiglieri Salzone, La Torre, Caveri e Benin, che recita:
Emendamento
L'art. 3 del ddl 139 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
(Disposizione transitoria)
1. Il comma 2bis dell'articolo 47 della 1.r. 37/2009, introdotto dall'articolo 2, comma 1, si applica ai corsi di formazione di cui all'articolo 46 della 1.r. 37/2009 avviati a far data dal 1° giugno 2010, con diritto per il personale interessato alla conseguente rideterminazione del trattamento economico.".
Lo pongo in votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Adesso abbiamo l'emendamento n. 2 presentato dal Presidente della Regione e dai Consiglieri Salzone, La Torre, Caveri e Benin, che prevede delle modificazioni al comma 1 dell'articolo 3bis introdotto dall'emendamento della II Commissione. Do lettura dell'emendamento della Commissione:
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
"Articolo 3bis
(Disposizione finanziaria)
1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione dell'articolo 3 è determinato in euro 1801,61 per l'anno 2011.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unità previsionale di base 1.2.1.10 (Trattamento economico del personale regionale) e al suo finanziamento si provvede con le risorse iscritte nella medesima unità previsionale di base.
3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Do lettura dell'emendamento n. 2 presentato dal Presidente della Regione e dai Consiglieri Salzone, La Torre, Caveri e Benin:
Emendamento
Al comma 1 dell'articolo 3bis, come inserito dall'emendamento della II Commissione in data 26 aprile 2011, le parole "è determinato in euro 1801,61 per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti "è determinato in euro 17.000,00 per l'anno 2011".
Pongo in votazione l'articolo 3bis nel testo così emendato:
Articolo 3bis
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
"Articolo 3bis
(Disposizione finanziaria)
1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione dell'articolo 3 è determinato in euro 17.000 per l'anno 2011.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unità previsionale di base 1.2.1.10 (Trattamento economico del personale regionale) e al suo finanziamento si provvede con le risorse iscritte nella medesima unità previsionale di base.
3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Articolo 4: stesso risultato.
La parola al Consigliere Bertin, per dichiarazione di voto.
Bertin (ALPE) - Grazie Presidente.
Votiamo a favore di questa legge, perché di fatto riprende quanto da noi fatto ed è la nostra legge, fra virgolette, presentata a luglio e poi emendata. Per quel che riguarda l'articolo 1, sul quale abbiamo espresso diverse perplessità, che sono le stesse riportate in II Commissione da parte dei sindacati e dallo stesso comandante e sul quale non possiamo che constatare una mancanza di confronto, rimaniamo perplessi del fatto che si voglia intervenire provvisoriamente, senza un confronto con chi poi a queste cose deve dare seguito. Grazie.
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Ne consegue che la proposta di legge n. 113 è da considerarsi preclusa, in relazione alla votazione testé avvenuta del disegno di legge n. 139; ne do lettura per il processo verbale:
PROPOSTA DI LEGGE N. 113
Articolo 1
(Modificazione all'articolo 47)
1. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), è sostituito dal seguente:
"3. Il personale dipendente dagli enti del comparto unico regionale che partecipa ai corsi di cui all'articolo 46 è considerato in servizio a tutti gli effetti e percepisce il trattamento economico in godimento, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.".
Articolo 2
(Disposizione transitoria)
1. Al personale dipendente dagli enti del comparto unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, stia frequentando i corsi di formazione di cui all'articolo 46 della l.r. 37/2009, la disposizione di cui all'articolo 1 si applica a partire dal primo giorno di avvio dei corsi medesimi.
Articolo 3
(Disposizione finanziaria)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 50.000 per l'anno 2010 e in annui euro 50.000 a decorrere dall'anno 2011.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 nell'unità previsionale di base 1.2.1.10 (Trattamento economico del personale regionale).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base di cui al comma 2.
4. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio.
Articolo 4
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Do altresì lettura dei due emendamenti presentati dai Consiglieri del gruppo ALPE sulla proposta di legge n. 113:
Emendamento
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Articolo 1
(Modificazioni all'articolo 47)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), è inserito il seguente:
"2bis. Il personale appartenente al ruolo unico regionale che partecipa ai corsi di cui all'articolo 46 è considerato in servizio a tutti gli effetti e percepisce il trattamento economico in godimento, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.".
2. All'inizio del comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 37/2009 sono inserite le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dal comma 2bis,".".
Emendamento
Al comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole: "presente legge," sono inserite le seguenti: "abbia frequentato o".
