Oggetto del Consiglio n. 526 del 20 dicembre 1978 - Verbale

OGGETTO N. 526/78 - PROROGA-RINNOVO DELLA CONVENZIONE 17 OTTOBRE 1975 FRA LA REGIONE E LA CASA OSPITALIERA DEL GRAN SAN BERNARDO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA PRATICA DI AGRICOLTURA DI AOSTA. APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DI CONVENZIONE.

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Proroga-rinnovo della convenzione 17 ottobre 1975 fra la Regione e la Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo per la gestione della Scuola Pratica di Agricoltura di Aosta. Approvazione del nuovo testo di convenzione", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 13, 14 e 15 dicembre 1978:

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La convenzione per la gestione della Scuola pratica di Agricoltura di Aosta, stipulata il 17.10.1975 rep. n. 4506, tra la Regione e la Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo, è scaduta il 31 agosto 1978.

In considerazione dei buoni risultati ottenuti nei precedenti periodi di gestione si ritiene opportuno provvedere al rinnovo della convenzione.

Sentiti i rappresentanti della Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo, è stata predisposta una nuova bozza di convenzione.

In relazione a quanto sopra, la Giunta propone che il Consiglio regionale:

DELIBERI

1°) di approvare la proroga della convenzione 17.10.1975, rep. n. 4506 stipulata tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e la Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo, relativa alla gestione di una Scuola pratica di Agricoltura in Aosta, alle condizioni e con le modalità della bozza di convenzione riportata in calce alla presente deliberazione;

2°) di approvare la stipulazione fra la Regione e la Casa Ospitaliera predetta della nuova convenzione in base allo schema sottoriportato autorizzando l'Assessore pro-tempore all'Agricoltura e Foreste a sottoscriverla a nome e per conto della Regione;

3°) di approvare le seguenti spese annue:

a) Lire 210.000.000= (duecentodiecimilioni) per il rimborso alla Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo delle spese anticipate per il pagamento del personale di cui all'art. 5 della convenzione, stabilendo che tale somma sarà liquidata a rate mensili, secondo le modalità di cui all'art. 4;

b) Lire 44.000.000= (quarantaquattromilioni) annue a titolo di sussidio "a forfait" per i motivi di cui all'art. 8 della convenzione, da liquidarsi secondo le modalità stabilite nello stesso articolo;

c) Lire 2.000.000 (duemilioni) per la spesa prevista dall'articolo 10 della convenzione.

4°) di dare atto che le spese di cui sopra graveranno sui capitoli 3170 ("Spese di gestione della scuola regionale di agricoltura di Aosta") e 3185 ("Spese per attività sperimentali e dimostrative ecc. ...") del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978 e sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio preventivo per gli anni successivi;

5°) di stabilire che le somme suddette siano liquidate con quietanza dell'Economo della Scuola regionale di Agricoltura o di altra persona all'uopo designata dalla Direzione della Scuola;

6°) di approvare la spesa presunta, per imposta di registrazione della convenzione sottoriportata, nella somma di £. 2.760.000= (duemilionisettecentosessantamila) imputandola al capitolo 2130 del bilancio preventivo della Regione per il 1978 ("Spese notarili e spese accessorie per registrazione di convenzioni e di contratti"), che presenta la necessaria disponibilità;

7°) di liquidare la somma di Lire 2.760.000=, come sopra approvata e finanziata all'atto della registrazione, tramite l'emissione del relativo mandato di pagamento, con quietanza dell'Economo regionale.

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CONVENZIONE

TRA

la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, rappresentata da ............................................

E

la Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo, per la proroga - per il periodo 1.9.1978-31.8.1981, salvo successive proroghe tacite di anno in anno sino a complessivi anni nove (31.8.1987) - della gestione di una Scuola pratica di Agricoltura, in Aosta, con sede nel fabbricato, di proprietà regionale, sito in Aosta, Via Parigi 110.

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L'anno millenovecentosettantotto, addì ........., del mese di ......................, in Aosta,

Premesso

- che con convenzione n. 1096 di repertorio, in data 18.9.1951 registrata ad Aosta addì 20.9.1951, al n. 351, vol. 205, mod. I, esatte Lire 300, stipulata tra l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e la Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo, fu autorizzata la Casa Ospitaliera stessa ad aprire e gestire una scuola pratica di agricoltura, in Aosta, con sede nel fabbricato di proprietà regionale, sito in zona Saint-Martin-de-Corléans;

- che non essendo stata comunicata disdetta dalle parti contraenti entro il 31.8.1959 la convenzione di cui si tratta è stata ritenuta tacitamente prorogata per un ulteriore periodo di anni 9, con decorrenza dall'1.9.1960 ai sensi dell'art. 8 della convenzione medesima e così sino a tutto il 31.8.1969;

- che con convenzione n. 4506 di repertorio in data 17 ottobre 1975, registrata ad Aosta il 21.10.1975 al n. 9.608, vol. 244, esatte Lire 3.456.800, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 4604 del 10.9.1975 si approvava, in via di sanatoria, la proroga della convenzione di cui si tratta, per un ulteriore periodo di anni nove dall'1.9.1969 al 31.8.1978;

- che con deliberazione di ..................... n. .........., in data .........................., si approvava la proroga della convenzione di cui sopra per un periodo di anni tre a decorrere dall'1.9.1978 al 31.8.1981, salvo proroga tacita, di anno in anno, sino a complessivi anni nove (31.8.1987) secondo il testo e le clausole sottoriportate;

TRA

la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, rappresentata da .........................................

E

la Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo, rappresentata da ......................................

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Nell'intento di predisporre l'istituzione della Scuola Regionale di Agricoltura e le relative strutture, la Regione affida alla Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo per un ulteriore periodi di anni 3 con decorrenza dal 1° settembre 1978 e termine al 31 agosto 1981, salvo proroga tacita di anno in anno sino a complessivi anni nove (31.8.1987), la gestione della Scuola pratica di Agricoltura, con sede nel fabbricato di proprietà regionale, sito in Aosta, Via Parigi 110, secondo le clausole e le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

A decorrere dall'autunno 1978 la Scuola si articolerà nei cinque settori sottoindicati:

1- zootecnia e industria casearia

2 - viticoltura e enologia

3 - arboricoltura e frutticoltura

4 - agricoltura e orticoltura

5 - economia e contabilità

Art. 3

Ogni settore sarà diretto da un laureato che si avvarrà della collaborazione di un tecnico entrambi assunti a tempo pieno.

Il Direttore ed il tecnico di ogni settore dovranno curare sia l'insegnamento teorico che la sperimentazione pratica e scientifica.

Detto personale sarà reclutato dalla direzione della Scuola previo benestare della Regione, fermo restando che, a parità di condizioni, il personale laico dovrà essere scelto possibilmente fra elementi originari della Regione; la Regione provvederà a rimborsare alla Scuola le relative spese.

La Regione si riserva, previ accordi con la Direzione della Scuola, la facoltà di provvedere con personale proprio specializzato a insegnamenti o a sperimentazioni particolari non realizzabili dai responsabili dei settori.

Art. 4

La Regione si impegna a provvedere, mensilmente al rimborso delle spese sostenute dalla Direzione della Scuola per tutto il personale dalla stessa assunto, previe intese con la Regione, nei limiti di cui al successivo art. 5 e su presentazione di rendiconti mensili di spesa.

Art. 5

Tenuto conto di quanto previsto dal primo comma del successivo art. 8, il numero massimo di personale che potrà essere assunto dalla Scuola, con spese a carico della Regione è determinato come segue:

a) Direttori di settore (laureati)

- n. 3 (tre)

b) Tecnici di settore

- n. 5 (cinque)

c) Assistenti per l'internato

- n. 3 (tre)

d) Personale di segreteria

- n. 1 (uno)

e) Personale di cucina

- n. 4 (quattro)

f) Personale per la lavanderia e la pulizia

- n. 4 (quattro)

g) Personale di portineria e servizi vari

- n. 1 (uno)

Per la rimanente parte del personale occorrente per il funzionamento della Scuola provvederà direttamente la Casa Ospitaliera con personale religioso o personale laico con spese a suo carico e con il contributo a carico regionale di cui al successivo articolo 8.

Art. 6

La Regione assume, a suo totale carico, oltre alle spese per il personale di cui al precedente articolo 5, le seguenti spese per la Scuola di Agricoltura:

a) spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio sede della scuola e per la sistemazione del terreno circostante, nonché le spese per la costruzione, trasformazione e manutenzione dei fabbricati rurali di proprietà della Casa Ospitaliera, necessari per l'espletamento dei programmi.

Le opere per la manutenzione ordinaria saranno eseguite a cura della Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo e le spese relative saranno rimborsate dall'Amministrazione regionale su presentazione di note regolarmente documentate; le opere per la manutenzione straordinaria saranno eseguite direttamente dall'Amministrazione regionale;

b) spese per l'arredamento dell'edificio ad uso di Scuola o Convitto;

c) spese per l'assicurazione contro gli incendi del fabbricato e dei relativi mobili di arredamento, attrezzi, impianti, ecc.;

d) spese per la fornitura di materiale di consumo, l'acquisto e la manutenzione dei macchinari, degli attrezzi e delle apparecchiature necessarie per lo svolgimento dei programmi di insegnamento e di sperimentazione e per la lavorazione dei terreni messi a disposizione della Scuola;

e) spese relative alle biblioteche e riviste. Le riviste e i libri, anche di testo ed i volumi delle biblioteche, resteranno in dotazione della Scuola e di proprietà della Regione;

f) spese per la fornitura agli allievi dei libri di testo.

Art. 7

Per le varie attività sperimentali previste dai 5 settori la Regione mette a disposizione della Scuola una somma stabilita ogni anno sulla base dei programmi di sperimentazione concordati con il servizio di assistenza tecnica dell'Assessorato all'Agricoltura ed approvata dalla Giunta regionale. Detta somma comprende: le spese relative alle attività sperimentali (sistemazione dei terreni, mano d'opera, acquisto di mezzi tecnici e materiali vari, messa a disposizione dei terreni occorrenti per lo svolgimento delle prove sperimentali ecc.) e le spese relative ai viaggi di studio e convegni. Sulla somma messa a disposizione potranno essere corrisposti alla Scuola congrui anticipi, il saldo sarà corrisposto su presentazione del bilancio consuntivo a fine anno. La somma annua prevista dal primo comma potrà eccezionalmente essere integrata dalla Giunta regionale su documentata richiesta da parte della direzione della Scuola.

Art. 8

Per lo svolgimento delle seguenti mansioni:

- Direzione della Scuola

- Coordinamento dei cinque settori

- Direzione di due settori

- Direzione dell'internato

- Amministrazione

- Insegnamento generale: Italiano, Francese, Religione, Ginnastica, Canto

- Insegnamento pratico meccanica, caseificio, ecc....

- Spese generali per uffici, telefoni,

la Regione contribuisce mediante una somma annua di sussidio "a forfait" di Lire 44.000.000.

Tale somma sarà versata alla Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo a rate semestrali anticipate e verrà opportunamente aumentata di anno in anno su richiesta della Direzione della Scuola in base all'aumento medio del costo della vita, ricavabile dai dati I.S.T.A.T..

Art. 9

L'ammontare della retta inerente alle spese di pensione degli allievi e pagata dalla Regione ai sensi della deliberazione consiliare n. 193, del 30.12.1966, dovrà essere concordata annualmente con l'Assessorato Agricoltura e Foreste.

Art. 10

La Casa Ospitaliera si obbliga a mantenere a disposizione della Scuola di Agricoltura le aziende di Montfleury e di Moncenis ed i vigneti di Cossan (Comune di Aosta), nei quali si svolgeranno le esercitazioni pratiche, le esperienze e campi dimostrativi, necessari per l'espletamento dei programmi scolastici.

Per tale ragione l'Amministrazione regionale corrisponderà alla Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo la somma annua di Lire 2.000.000, da versarsi anticipatamente.

Art. 11

È fatto divieto alla Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo di disporre, comunque, dei locali e dei terreni messi a disposizione per la Scuola, per scopi diversi dallo svolgimento dei programmi della Scuola e per le relative attività didattiche e sperimentali, o per il pensionato, salvo autorizzazione o richiesta dell'Assessorato all'Agricoltura.

Art. 12

Al termine di ogni ciclo di studi gli alunni dovranno, a cura della Direzione della Scuola, e salvo rimborso da parte della Regione delle relative spese su presentazione di documentazione, essere presentati a sostenere gli esami presso una scuola pubblica statale in modo che possano ottenere un valido titolo di studio.

Art. 13

Ognuna delle parti, tre mesi prima della scadenza del triennio, potrà dare disdetta della presente convenzione comunicandolo all'altra con raccomandata con ricevuta di ritorno. In difetto di disdetta la convenzione alla scadenza del triennio (31.8.1981) sarà tacitamente rinnovata di anno in anno sino a complessivi anni nove (31.8.1987), salvo disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima di ogni scadenza.

Art. 14

Le spese per la stipulazione e la registrazione della presente convenzione sono assunte a totale carico della Regione.

Art. 15

Agli effetti fiscali si dichiara che il valore della presente convenzione per il triennio ammonta a Lire 138.000.000 (centotrentottomilioni).

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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ fa presente innanzi tutto che la proroga della Convenzione tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e la Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo per la gestione di una Scuola pratica di agricoltura è necessaria perché la Giunta non ritiene opportuno, per mancanza di strutture e di quadri adatti, gestire direttamente una Scuola d'Agricoltura.

Afferma che i compiti fondamentali della Scuola d'agricoltura consistono nella formazione professionale e nella sperimentazione; per consentirle di assolvere ai suoi compiti, è necessario che la Scuola venga dotata di strutture adatte, e si sta infatti procedendo alla costruzione di una nuova sede, mentre il lavoro dovrà essere diviso in cinque settori. Un settore dovrà occuparsi di economia e contabilità, mentre gli altri quattro settori corrispondono alle principali produzioni agricole valdostane e precisamente:

- zootecnia e industria casearia;

- viticultura ed enologia;

- arboricultura e frutticultura;

- agricoltura e orticoltura.

Una importante innovazione prevista dal rinnovo della Convenzione è l'aumento di personale per l'insegnamento tecnico e la sperimentazione e la presa a carico da parte della Regione anche degli assistenti, del personale di Segreteria e di quello addetto ai servizi, categorie di personale che, sinora, erano a carico della Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo: ciò comporterà un notevole aumento dei costi di gestione.

Indubbiamente per la Regione il costo sarebbe minore qualora decidesse di pagare ai 23 ragazzi che frequentano attualmente i corsi della Scuola pratica d'agricoltura un corso presso un Istituto al di fuori della Valle d'Aosta.

Occorre però tener conto del fatto che la Valle d'Aosta presenta un tipo di cultura montana particolare che fornisce prodotti tipici, i quali richiedono una formazione professionale specifica in loco.

Inoltre la Scuola d'agricoltura è un centro di formazione professionale e culturale non limitato ai giovani, ma esteso agli adulti attraverso l'opera di divulgazione che essa realizza attraverso le conferenze, la radio, la stampa.

Rileva, inoltre, la necessità di avere in Valle d'Aosta un'azienda sperimentale ai fini della sperimentazione di base.

Sostiene quindi che il maggior onere che la Regione si deve sobbarcare è giustificato dal fatto che la Scuola pratica d'agricoltura è un investimento produttivo, perché consente di fornire agli allievi una formazione professionale e di effettuare una sperimentazione su piante e animali.

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Si dà atto che dalle ore 11,55 assume la Presidenza il Vice Presidente FAVAL.

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Il Consigliere COUT, pur riconoscendo la grossa funzione avuta dalla Scuola pratica d'agricoltura per la preparazione dei ragazzi nel settore specifico di attività, giudica eccessivi gli oneri che la proposta di rinnovo della Convenzione comporterebbe per la Regione, soprattutto se si considera che, a fronte di 23 ragazzi frequentanti la Scuola, l'articolo 5 prevede 21 dipendenti direttamente a carico della Regione, ai quali occorre aggiungere quel personale per cui è prevista, da parte della Scuola d'agricoltura, la possibilità di assunzione a proprio carico.

Ritiene sia necessario cercare di utilizzare meglio la Scuola collegandola, eventualmente, a tutta l'Istruzione professionale perché, anche dal punto di vista degli stanziamenti, sarebbe più pratico che essi provenissero da un unico Assessorato.

A suo avviso la Regione, nella predisposizione della Convenzione, ha rinunciato a svolgere il proprio ruolo e a far sentire la propria voce delegando tutta la definizione della materia al privato.

Quanto al personale, solleva il problema costituito dal fatto che esso avrà lo stesso trattamento economico del personale regionale, ma sarà scelto dalla Direzione della Scuola pratica d'agricoltura senza essere inserito in una graduatoria regionale e senza avere quindi alcuna garanzia circa la stabilità del posto.

Evidenzia quindi, con riguardo alla sperimentazione, il problema del ruolo che essa deve giocare e dei rapporti che devono intercorrere in proposito fra l'Ente Regione e i privati.

Stigmatizza la mancanza assoluta di un controllo totale di bilancio, mentre manca altresì ogni garanzia sul tipo di insegnamento che verrà impartito e se esso si adeguerà, in futuro, ai canoni richiesti dalla riforma dell'istruzione professionale.

Conclude sostenendo che si tratta di una Convenzione unilaterale, perché non vengono fornite sufficienti garanzie alle richieste formulate dalla Regione.

Il Consigliere RICCARAND esordisce concordando con le affermazioni fatte dal Consigliere Cout circa i limiti di questa Convenzione per quanto riguarda il collegamento fra la Scuola pratica di agricoltura e il discorso complessivo della formazione professionale.

Sottolinea però la sua intenzione di limitarsi ad affrontare il problema della Convenzione in sé e dichiara che, a suo avviso, più che di una Convenzione si tratta di una regalia fatta dalla Regione alla Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo.

A convalida della sua tesi afferma che in base all'art. 2 la durata del contratto è di tre anni, salvo una proroga tacita di anno in anno fino a nove anni, ciò che dimostra come la Regione non abbia alcuna intenzione di istituire una Scuola regionale d'agricoltura.

Inoltre le modalità d'assunzione del personale non sono chiare e lo status giuridico ed economico del personale non è definito.

L'articolo 5 prevede che una parte del personale venga pagato direttamente dalla Regione, ma è prevista la possibilità che la Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo assuma altro personale con spese a suo carico, alle quali la Regione verrà però incontro mediante un contributo.

Sempre per quanto riguarda il personale, non vi è distinzione tra il personale destinato alla Scuola pratica d'agricoltura e quello dell'annesso Convitto.

La Convenzione prevede inoltre che la Regione sostenga le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'arredamento dell'edificio, per l'assicurazione contro gli incendi, per la fornitura di materiale di consumo, l'acquisto e la manutenzione dei macchinari, le spese relative alle biblioteche e riviste e quelle per la fornitura agli allievi dei libri di testo.

Afferma che quella proposta al Consiglio è una Convenzione volutamente confusa, che considera unitariamente tre realtà che dovrebbero invece essere separate, e cioè: Scuola d'agricoltura, Convitto e attività sperimentale.

Ciò comporta costi eccessivi per la Regione a tutto vantaggio della Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo che, in pratica, può gestire la Scuola d'agricoltura senza accollo di spese.

La Convenzione palesa inoltre chiaramente una carenza di controllo della Regione, sia per quanto riguarda i programmi e gli orari relativi alla formazione professionale dei giovani iscritti alla Scuola pratica d'agricoltura, sia sul bilancio, in quanto si concedono alla Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo dei finanziamenti senza neanche stabilire la condizione che la Scuola abbia un numero minimo stabile di allievi.

Conclude il suo intervento con un pesante giudizio sulla Convenzione che definisce "indegna di essere presentata in Consiglio".

Il Consigliere NEBBIA fa presente che il P.S.I. concorda sul fatto che in Valle d'Aosta, regione nella quale la popolazione vive in buona parte, parzialmente o totalmente, di agricoltura, sia necessaria una struttura che garantisca una formazione professionale in tale settore specifico.

Afferma però che tale problema non può dirsi risolto alla luce della Convenzione attualmente sottoposta all'esame del Consiglio, sia perché, come è già stato fatto rilevare, manca un collegamento più generale con l'istruzione professionale, sia perché vi è stata una identificazione totale tra edificio e funzione che esso dovrebbe svolgere, per cui si è ritenuto sufficiente la costruzione di un edificio da destinare a Scuola pratica d'agricoltura per risolvere il problema della formazione professionale in tale settore.

A suo avviso, l'istituzione di una Scuola pratica d'agricoltura veramente valida richiederebbe che le strutture non fossero accentrate in un solo punto, oltretutto in una zona urbana e non in una zona rurale, ma che esse fossero distribuite su tutto il territorio, eventualmente in collegamento con altre Scuole esistenti in Valle, soluzione che consentirebbe agli allievi al tempo stesso di evitare al massimo la necessità di spostamenti e di vivere nella realtà locale, conoscere il territorio ed effettuare una sperimentazione senz'altro più valida, in quanto collegata alle problematiche che gli allievi si troveranno poi ad affrontare concretamente.

Gradirebbe conoscere dalla Giunta se sia intenzionata per il futuro a modificare la funzionalità e ad utilizzare diversamente l'edificio in fase di costruzione, perché ciò non risulta né dalla relazione, né dalla Convenzione.

Quanto ai programmi, non si fa alcun cenno alla problematica concernente i boschi e le foreste che pure dovrebbe rivestire una importanza non trascurabile in Valle d'Aosta.

Afferma che il numero di 23 allievi sia nettamente insufficiente perché se tale numero non crescerà in futuro, la percentuale di agricoltori in possesso di valide nozioni tecniche continuerà ad essere insignificante.

Conclude auspicando quindi un ulteriore potenziamento della Scuola pratica d'agricoltura, realizzato però in modo tale da consentire un maggior controllo da parte della Regione la quale dovrà inoltre dimostrare una maggiore chiarezza di intenti.

Le Conseiller DUJANY déclare que le groupe des Démocrates Populaires, tout en soulignant certains petits détails qui expriment un manque d'approfondissement des rapports entre la Région et la Maison du Grand-Saint-Bernard, concorde sur la nécessité d'approuver la Convention parce qu'elle permet à la Maison du Grand-Saint-Bernard de poursuivre et même d'augmenter son activité au service de l'agriculture valdôtaine en améliorant l'École d'agriculture existante et en favorisant la recherche d'une orientation du monde agricole.

Tout cela est d'autant plus nécessaire si l'on tient compte du fait que, jusqu'à présent, le monde agricole a été suivi uniquement par des contributions en argent, mais il a été laissé dans un état d'abandon presque total pour ce qui concerne l'assistance technique et la formation professionnelle.

Il évoque ensuite le grave défaut constitué par le manque d'un centre de recherche sur l'agriculture, d'un centre de conseils pour les agriculteurs ; ils existent, il est vrai, différents bureaux régionaux qui s'occupent de l'agriculture, mais il n'y a pas de coordination et de finalisation dans les différentes activités.

Quant à l'activité de l'École d'agriculture, le problème du programme est fondamental, difficile et extrêmement complexe, parce qu'à son avis on doit éviter à tout prix de faire de l'École d'agriculture une simple École professionnelle qui retomberait dans les défauts propres à l'École nationale.

Il lui paraît que ce danger soit, pour le moment, évité, vu que la Convention prévoit un enseignement pratique, solide, ouvert sur l'avenir, un enseignement qui, en un mot, tient compte des exigences de la nouvelle génération.

Il faut œuvrer afin que, même pour l'avenir, l'École d'agriculture maintienne ses caractéristiques actuelles d'adhésion à l'enseignement concret et à la réalité.

Pour ce qui concerne le problème de l'orientation, il faut que le groupe de l'École d'agriculture qui travaille à ce propos puisse jouir de tout l'appui nécessaire de la part de l'Assessorat de l'Agriculture et qu'il y ait une volonté de travailler efficacement dans un esprit d'équipe pour éviter le risque de créer des superpositions et pour utiliser de la façon la meilleure la préparation technique en matière d'agriculture de la Maison du Grand-Saint-Bernard.

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Si dà atto che dalle ore 12,34 riassume la Presidenza il Presidente DOLCHI.

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Il Consigliere MINUZZO concorda sulla necessità di creare una Scuola pratica d'agricoltura e sull'opportunità di servirsi, a questo proposito, delle strutture già esistenti anche per poter utilizzare l'esperienza di chi da anni lavora in questo campo particolare.

Dato però che la nozione di sperimentazione è soggettiva e non ben definibile sotto il profilo qualitativo e quantitativo, propone, congiuntamente al Consigliere Faval del Gruppo dell'U.V., il seguente emendamento aggiuntivo di un nuovo punto 8 al deliberato:

- 8) di dare mandato, al fine di verificare e garantire la corretta applicazione della convenzione, all'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste, di nominare una Commissione composta da tre membri esperti. Tale Commissione deve esaminare l'apposita relazione presentata ogni anno, entro il termine che sarà stabilito dall'Assessore all'Agricoltura, dalla Direzione dell'École Pratique d'Agriculture e funge da tramite tra questa e il competente Assessorato regionale.

La finalità di tale emendamento è di consentire un maggior controllo, sia sull'operato della Scuola, sia sull'attività dell'Assessorato relativa alla sperimentazione.

Afferma però che, a suo avviso, affinché la sperimentazione possa dare i suoi effetti è necessario che alla Scuola d'agricoltura siano ammessi non solo i giovani, ma tutti gli agricoltori valdostani.

Sempre a questo riguardo riscontra una lacuna nella Convenzione laddove essa non prevede di chi sia la proprietà dei frutti della sperimentazione, i quali potrebbero anche essere dati in proprietà alla Regione, dato che essa provvede a pagare alla Casa del Gran San Bernardo l'affitto per i terreni.

Quanto alle materie di insegnamento, fa presente come fra di esse non siano comprese le scienze naturali e la matematica ed annuncia l'intenzione di presentare un emendamento tendente ad inserire anche le materie sopracitate fra le materie d'insegnamento.

Dichiara di non essere molto d'accordo sul fatto che la durata della Convenzione sia prevista per tre anni, prorogabili tacitamente fino ad un massimo di nove anni; ritiene invece preferibile portare il termine di durata della Convenzione a cinque anni senza consentire però un'ulteriore proroga tacita.

Conclude rammaricandosi per il fatto che la bozza di Convenzione non sia stata preventivamente sottoposta alla Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura, il cui esame preventivo avrebbe consentito di risolvere, già in tale sede, alcuni degli inconvenienti lamentati.

Le Conseiller FAVAL déclare que le groupe de l'U.V. reconnaît le rôle fondamental joué par l'École pratique d'agriculture dans le domaine de l'agriculture valdôtaine parce qu'elle a contribué à former des campagnards sachant bien travailler leur terre et cela pour la Vallée d'Aoste et pour les valdôtains représente une utilité majeure par rapport à la possibilité de disposer d'une grande quantité de diplômés destinés au chômage.

Il souligne la différence d'optique qui existe entre ceux qui prétendent que l'École pratique d'agriculture devrait rentrer dans les schémas traditionnels de l'École de l'État et le groupe de l'U.V. qui insiste sur le fait que cette école, devant être surtout et fondamentalement pratique, continue à être gérée comme elle l'a été jusqu'à présent, d'autant plus que c'est la seule école qui applique le Statut spécial, puisque les matières sont enseignées soit en langue française qu'en langue italienne.

C'est dans le but d'obtenir que l'expérimentation se concrétise de la façon la meilleure que le groupe de l'U.V. présente, ensemble au groupe du P.S.D.I., l'amendement qui vient d'être illustré par le Conseiller Minuzzo.

Il est indispensable, à son avis, que le contrôle sur la correcte application de la Convention soit effectuée par trois membres experts plutôt que par trois Conseillers régionaux afin que le contrôle soit basé sur l'expérience ; les trois membres experts pourraient en outre constituer un trait d'union entre l'activité de l'École pratique d'agriculture et celle des différents services de l'Assessorat de l'Agriculture.

Il Consigliere LANIÈCE, nella sua qualità di Presidente della Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura, fa presente al Consigliere Minuzzo che il rinnovo della Convenzione tra la Regione e la Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo non è stato portato all'esame della Commissione competente per materia perché, non trattandosi di un disegno di legge, la Commissione non aveva alcun obbligo di esaminarlo.

Dichiara quindi che il Gruppo della Democrazia Cristiana voterà a favore del rinnovo della Convenzione perché una Scuola professionale agricola è indispensabile, avendo l'agricoltura valdostana un estremo bisogno di agricoltori che siano preparati anche dal punto di vista imprenditoriale poiché ormai gli agricoltori devono essere dei veri e propri imprenditori.

Dati questi presupposti, allo stato attuale delle cose, non vi possono essere soluzioni differenti dal rinnovo della Convenzione.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE fa presente che l'ottica dalla quale bisogna partire per comprendere la necessità di procedere al rinnovo della Convenzione tra la Regione e la Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo è che la Scuola d'agricoltura deve essere una scuola pratica volta alla conoscenza dei tipi di cultura caratteristici della Valle d'Aosta e deve tendere all'aumento dell'utilizzazione per consentire ad un sempre maggior numero di allievi la presenza ai corsi.

Rispondendo quindi alle critiche formulate da vari Consiglieri afferma innanzi tutto che non si deve confondere la Scuola pratica d'agricoltura con il Convitto, sia perché le rette sono diverse, sia perché la Convenzione, pur comprendendo tutte e due le ipotesi, distingue le spese.

Per quanto riguarda la localizzazione e la possibilità di creare delle strutture decentrate, fa presente che la Scuola pratica d'agricoltura può disporre anche della ferme di Saint-Oyen e che d'altra parte, consistendo le attività pratiche essenzialmente nella potatura della vite e nella zootecnia, le strutture esistenti sono più che sufficienti, anche se in futuro non è da escludere l'impiantazione di una stazione specifica sperimentale nella Bassa Valle dato che essa presenta delle culture leggermente differenti, o perlomeno una specializzazione più tipica di certi prodotti.

Per quanto concerne l'insegnamento, fa presente che le materie citate dal Consigliere Minuzzo, anche se non sono elencate formalmente, sono comprese in altre materie: così la zootecnia e l'arboricoltura costituiscono una parte delle scienze naturali, mentre economia e contabilità presuppongono la conoscenza di nozioni di matematica.

Sottolinea però come lo studio teorico debba sempre essere legato all'attività pratica.

Fa presente che non vi è nulla in materia di foreste perché è una Scuola pratica d'agricoltura, mentre il problema delle foreste deve rientrare piuttosto in uno studio riguardante la sistemazione dell'assetto territoriale ed infatti viene inserito nei corsi per guardie forestali.

Quanto alla questione della durata del contratto, ritiene preferibile la soluzione dei tre anni salvo successiva tacita proroga fino a nove anni, perché tale termine consente di valutare in un tempo più breve i risultati raggiunti e, qualora essi vengano ritenuti positivi, già dopo i tre anni potrebbero introdursi delle lievi modifiche tendenti a perfezionare la Convenzione delegando alla Scuola nuove attività.

Afferma che nel costo della Convenzione sono compresi i costi reali perché, essendo la Scuola pratica d'agricoltura una scuola privata, la Regione si assume gli oneri finanziari relativi alla gestione e all'insegnamento.

Conclude sostenendo che, in ogni caso, questa Convenzione costituisce unicamente un punto di partenza ed una constatazione dell'attuale stato di cose, ma nulla impedisce che essa subisca le modifiche necessarie per adeguarla alle mutate condizioni.

Il Presidente DOLCHI annuncia la presentazione da parte dei Gruppi Socialista e Socialdemocratico del seguente emendamento all'articolo 8 della Convenzione:

- alle materie di insegnamento generale, oltre a quelle già menzionate attualmente, aggiungere le seguenti materie: matematica, fisica e scienze naturali.

Alla luce di questo emendamento, le materie di insegnamento generale sarebbero dunque le seguenti: italiano, francese, matematica, fisica e scienze naturali, religione, ginnastica e canto.

Il Consigliere COUT, prendendo la parola per dichiarazione di voto, ribadisce che, a giudizio del Gruppo Comunista, la Scuola pratica d'agricoltura dovrebbe rientrare, pur con gli opportuni adeguamenti alla realtà locale consentiti dall'articolo 2 dello Statuto speciale, nell'ambito dell'Istruzione professionale più generale.

Dichiara di non capire perché nel corso del dibattito si siano fatte considerazioni sul ruolo dell'agricoltura, dato che nello specifico il Consiglio è chiamato ad esaminare il rinnovo di una Convenzione, che quindi va valutata in quanto tale, e il giudizio su di essa non può che essere negativo poiché in essa non vi è alcuna garanzia di un controllo efficace.

Il Gruppo Comunista è, in linea di massima, favorevole agli emendamenti presentati, anche se essi non modificano la Convenzione nella sua sostanza.

L'unica soluzione accettabile sarebbe dovuta consistere invece in una modifica globale della Convenzione perché, pur non essendo il P.C.I. in linea di principio contrario ad una delega ai privati di alcune funzioni proprie dell'Ente pubblico, tali deleghe devono essere effettuate mediante Convenzioni chiare che consentano all'Ente pubblico il più ampio controllo. Questo non è il caso della Convenzione attuale, sulla quale il P.C.I. conserva il proprio giudizio negativo che lo porterà ad esprimere voto contrario in sede di votazione.

Il Consigliere RICCARAND dichiara che il Consiglio si accinge a dare il proprio voto favorevole ad una autentica truffa ai danni della Regione. Ciò può desumersi dal fatto che nessuno dei Consiglieri della maggioranza e neppure il Consigliere Dujany sono intervenuti nel merito della Convenzione, limitandosi a sostenere che si tratta di un problema di dettaglio. Egli afferma che si tratta però di un dettaglio di 200 milioni la qual cosa lo porta ad esprimere un giudizio profondamente negativo sul Consiglio.

Esprime quindi un giudizio ancora peggiore sull'Assessore dell'Agricoltura e Foreste Marcoz, il quale non ha sentito il dovere di intervenire su un argomento che pure lo concerneva direttamente.

A ciò deve aggiungersi il fatto che il Consigliere Lanièce si è giustificato per non aver convocato la Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura sostenendo che, non trattandosi di una legge, non era richiesto il parere obbligatorio della Commissione, quando invece la Commissione Industria e Commercio è stata convocata per discutere dell'aumento del prezzo dello zucchero.

Annuncia quindi il voto contrario alla Convenzione nel suo complesso e l'astensione sugli emendamenti.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in esame, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere alla votazione dell'emendamento presentato dai Consiglieri Minuzzo e Nebbia all'articolo 8 della Convenzione.

Si dà atto che il sopracitato emendamento è approvato con voti favorevoli ventidue e voti contrari uno (Consiglieri presenti: trenta; votanti: ventitré; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Bajocco, Carral, Cout, Dolchi, Mafrica, Péaquin, Tonino).

Il Presidente DOLCHI pone quindi in votazione la delibera nel suo complesso comprensiva anche dell'emendamento aggiuntivo di un nuovo punto 8° al deliberato proposto dai Consiglieri Faval e Minuzzo.

Si dà atto che la delibera emendata è approvata con voti favorevoli ventuno e voti contrari otto (Consiglieri presenti: trenta; votanti: ventinove; astenutosi dalla votazione il Consigliere Nebbia).

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste Marcoz;

- con voti favorevoli ventuno e voti contrari otto, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trenta; votanti: ventinove; astenutosi dalla votazione il Consigliere Nebbia);

DELIBERA

1°) di approvare la proroga della convenzione 17 ottobre 1975, rep. n. 4506 stipulata tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e la Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo, relativa alla gestione di una Scuola Pratica di Agricoltura in Aosta, alle condizioni e con le modalità della bozza di convenzione riportata in calce alla presente deliberazione;

2°) di approvare la stipulazione tra la Regione e la Casa Ospitaliera predetta della nuova convenzione in base allo schema sottoriportato autorizzando l'Assessore pro-tempore all'Agricoltura e Foreste a sottoscriverla a nome e per conto della Regione;

3°) di approvare le seguenti spese annue:

a) Lire 210.000.000= (duecentodiecimilioni) per il rimborso alla Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo delle spese anticipate per il pagamento del personale di cui all'art. 5 della convenzione, stabilendo che tale somma sarà liquidata a rate mensili, secondo le modalità di cui all'articolo 4;

b) Lire 44.000.000= (quarantaquattromilioni) annue a titolo di sussidio (a forfait) per i motivi di cui all'articolo 8 della convenzione, da liquidarsi secondo le modalità stabilite nello stesso articolo;

c) Lire 2.000.000 (duemilioni) per la spesa prevista dall'articolo 10 della convenzione.

4°) di dare atto che le spese di cui sopra graveranno sui Capitoli 3170 ("Spese di gestione della Scuola Regionale di Agricoltura di Aosta") e 3185 ("Spese per attività sperimentali e dimostrative ecc. ...) del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978 e sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio preventivo per gli anni successivi;

5°) di stabilire che le somme suddette siano liquidate con quietanza dell'Economo della Scuola Regionale di Agricoltura o di altra persona all'uopo designata dalla Direzione della Scuola;

6°) di approvare la spesa presunta, per imposta di registrazione della convenzione sottoriportata, nella somma di Lire 2.760.000= (duemilionisettecentosessantamila) imputandola al capitolo 2130 del bilancio preventivo della Regione per il 1978 ("Spese notarili e spese accessorie per registrazione di convenzioni e di contratti"), che presenta la necessaria disponibilità;

7°) di liquidare la somma di Lire 2.760.000 (duemilionisettecentosessantamila), come sopra approvata e finanziata all'atto della registrazione, tramite l'emissione del relativo mandato di pagamento, con quietanza dell'Economo regionale.

8°) di dare mandato, al fine di verificare e garantire la corretta applicazione della convenzione, all'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste, di nominare una Commissione composta da tre membri esperti. Tale Commissione deve esaminare l'apposita relazione presentata ogni anno, entro il termine che sarà stabilito dall'Assessore all'Agricoltura, dalla Direzione dell'École Pratique d'Agriculture e funge da tramite tra questa e il competente Assessorato regionale.

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CONVENZIONE

TRA

la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, rappresentata da ............................................

E

la Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo, per la proroga - per il periodo 1.9.1978-31.8.1981, salvo successive proroghe tacite di anno in anno sino a complessivi anni nove (31.8.1987) - della gestione di una Scuola pratica di Agricoltura, in Aosta, con sede nel fabbricato, di proprietà regionale, sito in Aosta, Via Parigi 110.

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L'anno millenovecentosettantotto, addì ........., del mese di ......................, in Aosta,

Premesso

- che con convenzione n. 1096 di repertorio, in data 18.9.1951 registrata ad Aosta addì 20.9.1951, al n. 351, vol. 205, mod. I, esatte Lire 300, stipulata tra l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e la Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo, fu autorizzata la Casa Ospitaliera stessa ad aprire e gestire una scuola pratica di agricoltura, in Aosta, con sede nel fabbricato di proprietà regionale, sito in zona Saint-Martin-de-Corléans;

- che non essendo stata comunicata disdetta dalle parti contraenti entro il 31.8.1959 la convenzione di cui si tratta è stata ritenuta tacitamente prorogata per un ulteriore periodo di anni 9, con decorrenza dall'1.9.1960 ai sensi dell'art. 8 della convenzione medesima e così sino a tutto il 31.8.1969;

- che con convenzione n. 4506 di repertorio in data 17 ottobre 1975, registrata ad Aosta il 21.10.1975 al n. 9.608, vol. 244, esatte Lire 3.456.800, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 4604 del 10.9.1975 si approvava, in via di sanatoria, la proroga della convenzione di cui si tratta, per un ulteriore periodo di anni nove dall'1.9.1969 al 31.8.1978;

- che con deliberazione di ..................... n. .........., in data .........................., si approvava la proroga della convenzione di cui sopra per un periodo di anni tre a decorrere dall'1.9.1978 al 31.8.1981, salvo proroga tacita, di anno in anno, sino a complessivi anni nove (31.8.1987) secondo il testo e le clausole sottoriportate;

TRA

la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, rappresentata da .........................................

E

la Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo, rappresentata da ......................................

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Nell'intento di predisporre l'istituzione della Scuola Regionale di Agricoltura e le relative strutture, la Regione affida alla Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo per un ulteriore periodi di anni 3 con decorrenza dal 1° settembre 1978 e termine al 31 agosto 1981, salvo proroga tacita di anno in anno sino a complessivi anni nove (31.8.1987), la gestione della Scuola pratica di Agricoltura, con sede nel fabbricato di proprietà regionale, sito in Aosta, Via Parigi 110, secondo le clausole e le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

A decorrere dall'autunno 1978 la Scuola si articolerà nei cinque settori sottoindicati:

1- zootecnia e industria casearia

2 - viticoltura e enologia

3 - arboricoltura e frutticoltura

4 - agricoltura e orticoltura

5 - economia e contabilità

Art. 3

Ogni settore sarà diretto da un laureato che si avvarrà della collaborazione di un tecnico entrambi assunti a tempo pieno.

Il Direttore ed il tecnico di ogni settore dovranno curare sia l'insegnamento teorico che la sperimentazione pratica e scientifica.

Detto personale sarà reclutato dalla direzione della Scuola previo benestare della Regione, fermo restando che, a parità di condizioni, il personale laico dovrà essere scelto possibilmente fra elementi originari della Regione; la Regione provvederà a rimborsare alla Scuola le relative spese.

La Regione si riserva, previ accordi con la Direzione della Scuola, la facoltà di provvedere con personale proprio specializzato a insegnamenti o a sperimentazioni particolari non realizzabili dai responsabili dei settori.

Art. 4

La Regione si impegna a provvedere, mensilmente al rimborso delle spese sostenute dalla Direzione della Scuola per tutto il personale dalla stessa assunto, previe intese con la Regione, nei limiti di cui al successivo art. 5 e su presentazione di rendiconti mensili di spesa.

Art. 5

Tenuto conto di quanto previsto dal primo comma del successivo art. 8, il numero massimo di personale che potrà essere assunto dalla Scuola, con spese a carico della Regione è determinato come segue:

a) Direttori di settore (laureati)

- n. 3 (tre)

b) Tecnici di settore

- n. 5 (cinque)

c) Assistenti per l'internato

- n. 3 (tre)

d) Personale di segreteria

- n. 1 (uno)

e) Personale di cucina

- n. 4 (quattro)

f) Personale per la lavanderia e la pulizia

- n. 4 (quattro)

g) Personale di portineria e servizi vari

- n. 1 (uno)

Per la rimanente parte del personale occorrente per il funzionamento della Scuola provvederà direttamente la Casa Ospitaliera con personale religioso o personale laico con spese a suo carico e con il contributo a carico regionale di cui al successivo articolo 8.

Art. 6

La Regione assume, a suo totale carico, oltre alle spese per il personale di cui al precedente articolo 5, le seguenti spese per la Scuola di Agricoltura:

a) spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio sede della scuola e per la sistemazione del terreno circostante, nonché le spese per la costruzione, trasformazione e manutenzione dei fabbricati rurali di proprietà della Casa Ospitaliera, necessari per l'espletamento dei programmi.

Le opere per la manutenzione ordinaria saranno eseguite a cura della Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo e le spese relative saranno rimborsate dall'Amministrazione regionale su presentazione di note regolarmente documentate; le opere per la manutenzione straordinaria saranno eseguite direttamente dall'Amministrazione regionale;

b) spese per l'arredamento dell'edificio ad uso di Scuola o Convitto;

c) spese per l'assicurazione contro gli incendi del fabbricato e dei relativi mobili di arredamento, attrezzi, impianti, ecc.;

d) spese per la fornitura di materiale di consumo, l'acquisto e la manutenzione dei macchinari, degli attrezzi e delle apparecchiature necessarie per lo svolgimento dei programmi di insegnamento e di sperimentazione e per la lavorazione dei terreni messi a disposizione della Scuola;

e) spese relative alle biblioteche e riviste. Le riviste e i libri, anche di testo ed i volumi delle biblioteche, resteranno in dotazione della Scuola e di proprietà della Regione;

f) spese per la fornitura agli allievi dei libri di testo.

Art. 7

Per le varie attività sperimentali previste dai 5 settori la Regione mette a disposizione della Scuola una somma stabilita ogni anno sulla base dei programmi di sperimentazione concordati con il servizio di assistenza tecnica dell'Assessorato all'Agricoltura ed approvata dalla Giunta regionale. Detta somma comprende: le spese relative alle attività sperimentali (sistemazione dei terreni, mano d'opera, acquisto di mezzi tecnici e materiali vari, messa a disposizione dei terreni occorrenti per lo svolgimento delle prove sperimentali ecc.) e le spese relative ai viaggi di studio e convegni. Sulla somma messa a disposizione potranno essere corrisposti alla Scuola congrui anticipi, il saldo sarà corrisposto su presentazione del bilancio consuntivo a fine anno. La somma annua prevista dal primo comma potrà eccezionalmente essere integrata dalla Giunta regionale su documentata richiesta da parte della direzione della Scuola.

Art. 8

Per lo svolgimento delle seguenti mansioni:

- Direzione della Scuola

- Coordinamento dei cinque settori

- Direzione di due settori

- Direzione dell'internato

- Amministrazione

- Insegnamento generale: Italiano, Francese, Matematica, Fisica, Scienze naturali, Religione, Ginnastica, Canto

- Insegnamento pratico meccanica, caseificio, ecc....

- Spese generali per uffici, telefoni,

la Regione contribuisce mediante una somma annua di sussidio "a forfait" di Lire 44.000.000.

Tale somma sarà versata alla Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo a rate semestrali anticipate e verrà opportunamente aumentata di anno in anno su richiesta della Direzione della Scuola in base all'aumento medio del costo della vita, ricavabile dai dati I.S.T.A.T..

Art. 9

L'ammontare della retta inerente alle spese di pensione degli allievi e pagata dalla Regione ai sensi della deliberazione consiliare n. 193, del 30.12.1966, dovrà essere concordata annualmente con l'Assessorato Agricoltura e Foreste.

Art. 10

La Casa Ospitaliera si obbliga a mantenere a disposizione della Scuola di Agricoltura le aziende di Montfleury e di Moncenis ed i vigneti di Cossan (Comune di Aosta), nei quali si svolgeranno le esercitazioni pratiche, le esperienze e campi dimostrativi, necessari per l'espletamento dei programmi scolastici.

Per tale ragione l'Amministrazione regionale corrisponderà alla Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo la somma annua di Lire 2.000.000, da versarsi anticipatamente.

Art. 11

È fatto divieto alla Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo di disporre, comunque, dei locali e dei terreni messi a disposizione per la Scuola, per scopi diversi dallo svolgimento dei programmi della Scuola e per le relative attività didattiche e sperimentali, o per il pensionato, salvo autorizzazione o richiesta dell'Assessorato all'Agricoltura.

Art. 12

Al termine di ogni ciclo di studi gli alunni dovranno, a cura della Direzione della Scuola, e salvo rimborso da parte della Regione delle relative spese su presentazione di documentazione, essere presentati a sostenere gli esami presso una scuola pubblica statale in modo che possano ottenere un valido titolo di studio.

Art. 13

Ognuna delle parti, tre mesi prima della scadenza del triennio, potrà dare disdetta della presente convenzione comunicandolo all'altra con raccomandata con ricevuta di ritorno. In difetto di disdetta la convenzione alla scadenza del triennio (31.8.1981) sarà tacitamente rinnovata di anno in anno sino a complessivi anni nove (31.8.1987), salvo disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima di ogni scadenza.

Art. 14

Le spese per la stipulazione e la registrazione della presente convenzione sono assunte a totale carico della Regione.

Art. 15

Agli effetti fiscali si dichiara che il valore della presente convenzione per il triennio ammonta a Lire 138.000.000 (centotrentottomilioni).

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Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore tredici e minuti otto e che i lavori del Consiglio sono aggiornati alle ore sedici e minuti trenta.

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Giulio Dolchi)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

(Pietro Minuzzo)

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Costantino Pramotton)

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