Oggetto del Consiglio n. 485 del 29 novembre 1978 - Verbale

OGGETTO N. 485/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "APPLICAZIONE DEL D.P.R. 14 SETTEMBRE 1978, N. 567, AL PERSONALE SCOLASTICO DELLA VALLE D'AOSTA".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Applicazione del D.P.R. 14 settembre 1978, n. 567, al personale scolastico della Valle d'Aosta", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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Il D.P.R. 14 settembre 1978, n. 567 ha dettato una nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 1978, dei compensi per lavoro straordinario al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola.

Per effetto dell'art. 2 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861 tale disciplina deve trovare applicazione anche al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione.

Il presente schema di disegno di legge è rivolto a rendere operante la normativa introdotta dal D.P.R. n. 567, individuando le procedure idonee, nell'ambito del particolare ordinamento scolastico regionale e i necessari finanziamenti per la copertura dell'onere derivante alla Regione dall'applicazione della nuova disciplina.

(Segue disegno di legge regionale riportato in calce al provvedimento)

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L'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO illustrando il provvedimento comunica che, per adeguare i compensi al personale, si deve provvedere ad una variazione di bilancio. Questa variazione è possibile grazie alla diminuzione del capitolo dei compensi per lavoro straordinario al personale delle scuole materne poiché la coordinatrice di ruolo alla scuola materna è in servizio solo dal 1° settembre.

Il Consigliere DE GRANDIS, in relazione alla particolare situazione della Valle d'Aosta, propone un emendamento, al primo comma dell'articolo 1, affinché i presidi non siano tenuti a rispettare il tetto massimo di 25 ore di lavoro straordinario previsto dal D.P.R. 14 settembre 1978, n. 567.

L'Assessore Maria Ida VIGLINO dichiara di non poter accettare l'emendamento proposto dal Consigliere De Grandis poiché modifica una legge nazionale e in questo campo la Regione ha solo potestà legislativa integrativa. Precisa inoltre che il numero di ore straordinarie può variare da istituto ad istituto, secondo le necessità della scuola, previa autorizzazione del Sovrintendente agli studi e sentito il Consiglio scolastico regionale.

Il Consigliere DE GRANDIS, vista l'impossibilità di modificare una legge nazionale, invita il Consiglio regionale a proporre delle leggi adeguate alle esigenze della nostra Regione senza la preoccupazione o il dubbio che il Presidente della Commissione di Coordinamento le rinvii non vistate.

Il Consigliere RICCARAND esprime parere contrario all'emendamento proposto dal Consigliere De Grandis per due diversi motivi: il primo è un motivo di principio poiché con l'emendamento si modifica una legge nazionale per applicarla a livello locale; il secondo motivo riguarda il merito della richiesta che tende ad incentivare l'uso dello straordinario, mentre sarebbe più opportuno studiare il modo per delegare ai collaboratori del Preside alcune funzioni al fine di ridurre lo straordinario dello stesso.

Manifesta inoltre stupore per la richiesta di aumento della spesa a favore dello straordinario quando a livello nazionale il P.R.I. chiede la riduzione della spesa pubblica.

L'Assessore Maria Ida VIGLINO ribadisce il suo parere contrario all'emendamento proposto dal Consigliere De Grandis per non correre il rischio di veder tornare la legge non vistata e non poter quindi più usufruire delle variazioni di bilancio del 1978.

Ricorda inoltre al Consigliere De Grandis come l'aumento, proposto con delibera, dell'indennità chilometrica al personale insegnante, per uniformarla a quella degli altri dipendenti regionali, sia stato respinto in attesa di disposizioni da parte dello Stato.

Il Presidente DOLCHI, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1

Si dà atto che all'articolo 1 il Consigliere DE GRANDIS presenta il seguente emendamento al primo comma:

Dopo le parole: "...14 settembre 1978, n. 567..." aggiungere: "senza il limite delle 25 ore mensili per ciascuna unità di personale di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del citato D.P.R. 567; mantenendo comunque le modalità relative alle autorizzazioni di lavoro straordinario contenute nei precedenti commi del succitato art. 4".

Si dà atto che l'emendamento proposto dal Consigliere DE GRANDIS non è approvato con voti contrari ventiquattro e voti favorevoli tre (Consiglieri presenti: trenta; votanti: ventisette; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Dujany, Lanivi e Pollicini).

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato, nel testo predisposto dalla Giunta, con voti favorevoli ventinove (Consiglieri presenti: trenta; votanti: ventinove; astenutosi dalla votazione il Consigliere De Grandis).

Articoli 2, 3 e 4

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati, nel testo predisposto dalla Giunta, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trenta).

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Clusaz, Lanièce e Péaquin, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trenta;

- Voti favorevoli: ventisei;

- Voti contrari: quattro.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Applicazione del D.P.R. 14 settembre 1978, n. 567, al personale scolastico della Valle d'Aosta"

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Disegno di legge regionale n. 28

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale.....................................n..........................: "APPLICAZIONE DEL D.P.R. 14 SETTEMBRE 1978, N. 567, AL PERSONALE SCOLASTICO DELLA VALLE D'AOSTA".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il lavoro straordinario per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative della Regione è autorizzato, con le modalità e secondo i criteri indicati nel D.P.R. 14 settembre 1978, n. 567, entro i limiti di spesa che saranno fissati annualmente con la legge di bilancio.

L'autorizzazione per ciascuna istituzione scolastica è disposta dal Sovraintendente agli studi, sentito il Consiglio scolastico regionale, in conformità dell'art. 2 del citato D.P.R. 14 settembre 1978, n. 567.

La delegazione sindacale di cui al suddetto art. 2 è composta di un elemento per ciascuno dei sindacati più rappresentativi su base regionale.

Al termine di ogni anno finanziario il Sovraintendente agli studi presenterà una circostanziata relazione finale alla Giunta regionale, redatta secondo le procedure e le indicazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del D.P.R. 14 settembre 1978, n. 567.

La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario per il personale contemplato dalla presente legge è quella stabilita con norme dello Stato per il corrispondente personale in servizio nel restante territorio nazionale.

Eventuali autorizzazioni di prestazioni straordinarie indilazionabili, contemplate dall'art. 11 del D.P.R. 14 settembre 1978, n. 567, potranno essere disposte con motivato provvedimento della Giunta regionale. In tal caso la relativa spesa sarà iscritta ai pertinenti capitoli del bilancio della Regione, previo prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese impreviste, deliberato dalla Giunta regionale e da convalidare con legge regionale.

Alle prestazioni effettuate dal 1° gennaio 1978 alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la norma di cui all'art. 15 del D.P.R. 14 settembre 1978, n. 567.

Il lavoro straordinario del personale scolastico non docente continua ad essere disciplinato dalle vigenti norme per il personale degli uffici della Regione.

Art. 2

Per l'anno finanziario 1978 è autorizzata, per la remunerazione delle prestazioni straordinarie contemplate nella presente legge, la spesa annua di L. 37.950.000, così ripartita:

Cap. 6038 -

compensi per lavoro straordinario scuole materne

L. 450.000

Cap. 6130 -

compensi per lavoro straordinario scuole elementari

L. 12.550.000

Cap. 6240 -

compensi per lavoro straordinario scuole secondarie di I° grado

L. 13.300.000

Cap. 6350 -

compensi per lavoro straordinario scuole secondarie di II° grado

L. 8.350.000

Cap. 6460 -

compensi per lavoro straordinario istituti e scuole di istruzione professionale

L. 3.300.000

Totale

L. 37.950.000

Alla copertura del maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 10.000.000, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti ai capitoli 6038 e 7150 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978.

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte SPESA

Variazioni in diminuzione:

Capitolo 6038 -

compensi per lavoro straordinario scuole materne

£. 2.550.000

Capitolo 7150 -

contributi e sussidi per attività scolastiche e parascolastiche

£. 7.450.000

£. 10.000.000

Variazioni in aumento:

Capitolo 6130 -

compensi per lavoro straordinario scuole elementari

£. 5.050.000

Capitolo 6240 -

compensi per lavoro straordinario scuole secondarie di I° grado

£. 300.000

Capitolo 6350 -

compensi per lavoro straordinario scuole secondarie di II° grado

£. 3.350.000

Capitolo 6460 -

compensi per lavoro straordinario istituti e scuole di istruzione professionale

£. 1.300.000

£. 10.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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